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Decisione

38.2012.47

Restit.ID 2+3/12.Nel calcolo delle ID spec.ex art.71a segg.LADI non computato GI conseguito dall'ass.Inoltre le ind.x vacanza vanno aggiunte al GI x i mesi in cui ass.effett.beneficia di vacanze.In ca

3 ottobre 2013Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.5. L’art.

22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera

ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre

un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro

formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se

si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se

durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta il

cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari

al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi

(art. 8 LPGA).

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

L'art. 23 cpv. 1 LADI

stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel

senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio

federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Secondo,

poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito

proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il

disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla

compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato

secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere

calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai

sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR

1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di

"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una

sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233

seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme

di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al

lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo

(vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr.

consid. 2.5.).

Giova, inoltre, rilevare

che con giudizio del 1° febbraio 1999, pubblicato in DTF 125 V 42, l’Alta Corte,

a proposito del computo, nel guadagno assicurato, delle indennità di vacanza,

versate percentualmente con il salario, ha decretato che, sebbene costituiscano

salario determinante ai sensi della LAVS, non ne fanno parte. Una prassi

differente favorirebbe infatti, senza motivo alcuno, l'assicurato che

percepisce queste indennità rispetto a colui che fa valere effettivamente il

proprio diritto alle vacanze. Tuttavia è necessario stabilire quanti giorni di

vacanza vengono indennizzati nell'ambito di tali compensazioni finanziarie

rispetto al periodo di contribuzione che occorre prendere in considerazione. Ne

consegue che l'indennità per vacanze assegnata sotto forma di supplemento di

salario dev'essere ritenuta nel calcolo del guadagno assicurato per i mesi in

cui il diritto alle vacanze è stato effettivamente esercitato.

Con le sentenze C 12/99

del 18 giugno1999, pubblicata in DLA 2000 N. 7 pag. 33, e C 256/99 del 16 marzo

2000 la nostra Massima Istanza ha, poi, deciso che anche contestualmente al

guadagno intermedio le indennità per vacanze percepite oltre al salario orario

o mensile vanno aggiunte a quest’ultimo soltanto per i mesi in cui l’assicurato

fa valere concretamente il proprio diritto alle vacanze, con le medesime modalità applicate

per fissare il guadagno assicurato.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_571/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 1.2. e STFA C 142/02 del 27 gennaio

2004 consid. 3.3.; 3.4.

2.6. L’art. 71a LADI, relativo al

sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente, prevede

che l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono

intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il

versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione

di tale attività. (cpv. 1)

Per questa categoria di

assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite

per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006

sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle

piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata

all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.

(cpv. 2)

Giusta l’art. 71b LADI, relativo

ai presupposti del diritto, gli assicurati possono pretendere

il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

a. senza colpa propria,

sono disoccupati;

b. …

c. hanno almeno 20 anni e

d. presentano un progetto

schematico di attività lucrativa

indipendente,

economicamente sostenibile e duratura.

Gli

assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e

che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a

un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale

del 6 ottobre 20064 sugli aiuti

finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie

imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente,

economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto

dall'articolo 71a capoverso 2. (cpv. 2)

Durante

la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al

collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17. (cpv. 3)

L’art.

95a OADI sancisce che per fase di progettazione si intende il lasso di tempo

necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa

indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della

domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in

virtù dell’articolo 95b.

La

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2009 ai punti K1 e K13 relativi al

“Sostegno a un’attività indipendente Art. 71a-71d LADI” enuncia che:

" QUALI

MEZZI METTE A DISPOSIZIONE L’ASSICURAZIONE E

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO?

Principio

K1 L’assicurazione sostiene gli assicurati che intendono

intraprendere un’attività lucrativa indipendente:

· versando loro indennità

giornaliere (variante 1) nella fase di progettazione dell’attività, oppure

· accordando una garanzia

contro i rischi di perdite o assumendo i costi dell’analisi di un microcredito

(variante 2), oppure

· combinando questi due

tipi di prestazioni (variante 3).

(…)

L’ASSICURATO HA DIRITTO ALLE INDENNITÀ PER IL

SOSTEGNO A UN’ATTIVITÀ INDIPENDENTE SE CONSEGUE UN

GUADAGNO INTERMEDIO (GI)?

K13 Per guadagno intermedio si intende in questo caso

un’attività lucrativa dipendente che non ha nulla a che vedere con il progetto

di attività indipendente.

Se un assicurato che consegue un GI presenta una domanda di

indennità per il sostegno a un’attività indipendente, la sua richiesta può

essere accettata se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti. Spetta

tuttavia al servizio competente determinare se il GI non ostacola la

progettazione dell’attività indipendente.

L’indennità per il sostegno a un’attività indipendente continua a

essere determinata in funzione dell’idoneità al collocamento generale

dell’assicurato. Quale guadagno intermedio la cassa prende in considerazione il

reddito proveniente dall’attività lucrativa dipendente.

_ Esempio

Un assicurato è iscritto alla

disoccupazione al 100%. La sua indennità ammonta a fr. 180.-.

Egli consegue un GI lavorando 2

giorni a settimana in un supermercato. L’assicurato chiede di poter beneficiare

delle indennità a titolo di sostegno a un’attività indipendente pur continuando

a percepire un GI. Durante la fase di progettazione, la cassa gli versa le

indennità giornaliere normali dopo aver dedotto il suo GI, conformemente

all’articolo 24 LADI.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

2.7. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, iscrittosi

in disoccupazione il 1° giugno 2010, dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 1; 2 inc.

38.2012.47) ha percepito delle indennità di disoccupazione calcolate tenendo

conto di un guadagno assicurato di fr. 4’645.--, nonché, per i mesi da luglio 2010 a gennaio 2012, di un guadagno intermedio conseguito quale gessatore-intonacatore-pittore presso

__________ (cfr. doc. 2, 4; 5; 8 inc. 38.2012.47).

L’Ufficio delle misure

attive, con decisione del 10 febbraio 2012, ha concesso all’assicurato 38 indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a segg. LADI dall’8 febbraio al

31 marzo 2012 per la fase di pianificazione del suo progetto “Attività di

ristrutturazione” (cfr. doc. 9 inc. 38.2012.47).

Dal conteggio relativo al

mese di febbraio 2012 allestito dalla Cassa il 21 febbraio 2012 emerge che al

ricorrente, il quale durante tale periodo ha effettuato 14 giorni di vacanza,

sono stati indennizzati 16 giorni controllati per un totale di fr. 2'806.25

netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47).

Dal conteggio del 23 marzo

2012 afferente al mese di marzo 2012 risulta, invece, che sono stati

indennizzati 22 giorni controllati per una somma complessiva di fr. 3'858.55

netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.48).

Nell’Attestato di guadagno

intermedio del mese di febbraio 2012 l’Impresa __________, il 2 marzo 2012, ha indicato che l’insorgente ha lavorato 4 ore al giorno nei giorni 1, 2, 3, 24, 27, 28 e 29

febbraio 2012 per 28 ore totali, come pure che dal 6 al 23 era in vacanza. (cfr.

doc. 12 inc. 38.2012.47).

Nell’Attestato di guadagno

intermedio del mese di marzo 2012 il datore di lavoro, il 3 aprile 2012, ha precisato che l’assicurato ha lavorato 4 ore al giorno per l’intero mese per complessive 84

ore (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.48).

Il salario orario di base

corrisponde per entrambi i mesi a fr. 27.-- (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47 e

doc. 12 inc. 38.2012.48).

La Cassa, il 10,

rispettivamente il 17 aprile 2012, ha conseguentemente emesso dei nuovi

conteggi delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

spettanti al ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2012, computando il

guadagno intermedio conseguito nei due mesi, nonché per il mese di febbraio

2012 l’indennità per vacanze [fr. 2'428.15 (fr. 847.55 guadagno intermedio +

fr. 1'580.60 indennità per vacanze) per il mese di febbraio 2012 e fr. 2'542.70

guadagno intermedio per il mese di marzo 2012; cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47;

doc. 13 inc. 38.2012.48; doc. XI inc. 38.2012.47].

La parte resistente ha

così stabilito che l’assicurato aveva in realtà diritto a indennità giornaliere

nel mese di febbraio 2012 pari a fr. 1'511.15 netti e nel mese di marzo 2012 corrispondenti

a fr. 1'573.45 netti (cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47; doc. 13 inc. 38.2012.48).

La Cassa, l’11 aprile 2012, ha pertanto emanato una decisione di restituzione di fr. 1'295.10 per il mese di febbraio 2012

[fr. 2'806.25 indennità percepite (cfr. doc. 10 inc.

38.2012.47) – fr. 1'511.15 indennità di diritto (cfr. doc. 15 inc.

38.2012.47)] che è stata confermata con decisione su opposizione del 18 giugno 2012

(cfr. doc. 16=A2 inc. 38.2012.47; doc. A1 inc. 38.2012.47; consid.1.1.).

Il 17 aprile 2012 la Cassa

ha emesso un’ulteriore decisione di restituzione per il mese di marzo 2012 di

fr. 2'285.10 [fr. 3'858.55 indennità percepite (cfr. doc. 10 inc.

38.2012.48) – fr. 1'573.45 indennità di diritto (cfr. doc.

13 inc. 38.2012.48); cfr. doc. 14=A2 inc. 38.2012.48].

Il contenuto di tale

provvedimento è stato ribadito con decisione su opposizione del 18 giugno 2012

(cfr. doc. A1 inc. 38.2012.47; consid.1.1.).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che è

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato

deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la

legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo

la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.16.; DTF 122

V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del

2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto,

poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è

ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di

calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere

tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di

prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2;

DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005

consid. 2.7.

Pertanto ai fini della

soluzione della presente vertenza risulta irrilevante il fatto che la Cassa,

come sostenuto dall’assicurato (cfr. doc. I) e come del resto si evince dai

conteggi delle indennità di disoccupazione relativi al periodo luglio 2010 -

gennaio 2012 (cfr. doc. 8 inc. 38.2012.47), fosse al corrente della sua attività

presso __________ al 50%, come pure il motivo per il quale per i mesi di

febbraio e marzo 2012 la stessa, prima di versare le indennità giornaliere

speciali al ricorrente, non abbia atteso gli Attestati di guadagno intermedio o

perlomeno non abbia chiesto ragguagli circa la continuazione di tale attività.

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.6.), è possibile riconoscere il diritto a indennità speciali ai sensi

degli art. 71a segg. LADI, anche ad un assicurato che beneficia di un guadagno

intermedio. Il guadagno intermedio va, tuttavia, sempre computato nel calcolo dell’ammontare delle indennità a cui l’assicurato ha

diritto.

In concreto, perciò, il

guadagno intermedio conseguito presso __________ nei mesi di febbraio e marzo

2012 (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47; doc. 12 inc. 38.2012.48) doveva essere

considerato nella determinazione dell’entità delle indennità giornaliere

speciali.

Inoltre, ritenuto, da una

parte, che secondo la giurisprudenza federale le indennità per vacanze

percepite oltre al salario orario o mensile vanno aggiunte al guadagno

intermedio soltanto per i mesi in cui l’assicurato ha effettivamente

beneficiato delle vacanze (cfr. consid. 2.5.), dall’altra, che nel caso di

specie l’assicurato nel mese di febbraio 2012 ha effettuato 14 giorni di vacanza (cfr. doc. 10 e 12 inc. 38.2012.47), per il

mese di febbraio 2012 al guadagno intermedio andava aggiunto l’importo

corrispondente alla relativa indennità per vacanze.

Omettendo

di tener conto del guadagno intermedio conseguito nei mesi di febbraio e marzo

2012, nonché dell’indennità per vacanze relativa al mese di febbraio 2012 in cui l’assicurato ha usufruito di 14 giorni di vacanza, la Cassa ha commesso un errore

manifesto.

La

rettifica dei relativi conteggi iniziali delle indennità di disoccupazione

riveste, d’altronde, un’importanza particolare.

Il

ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito a torto

parte delle indennità giornaliere speciali afferenti ai mesi di febbraio e

marzo 2012 che deve essere rimborsata.

2.9. Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Dal conteggio relativo al

mese di febbraio 2012 allestito dalla Cassa il 21 febbraio 2012 emerge che il

guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 4'645.--. Durante tale periodo

l'assicurato ha effettuato 14 giorni di vacanza. Al ricorrente sono stati

indennizzati 16 giorni controllati per un totale lordo di fr. 2'740.--[fr.

171.25 indennità giornaliera (80% - art. 22 cpv. 1 LADI - di fr. 4'645.-- :

21,7 - art. 40a OADI ) x 16 giorni; cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47].

Da tale somma sono stati

dedotti i contributi sociali e aggiunti gli assegni per i figli, ottenendo un

importo netto versato al ricorrente di fr. 2'806.25 netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47).

Dal conteggio del 23 marzo

2012 afferente al mese di marzo 2012 risulta, invece, che sono stati

indennizzati 22 giorni controllati per una somma complessiva lorda di fr.

3'767.50 (fr. 171.25 x 22 giorni), da cui sono stati decurtati gli oneri

sociali e a cui sono stati sommati gli assegni per i figli. All’assicurato è

stato corrisposto l’ammontare netto di fr. 3'858.55 netti (cfr. doc. 10 inc.

38.2012.48).

A seguito dell’inoltro

degli Attestati di guadagno intermedio per i mesi di febbraio e marzo 2012

(cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47; doc. 12 inc. 38.2012.48), la Cassa, il 10,

rispettivamente il 17 aprile 2012, ha conseguentemente emesso dei nuovi

conteggi delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

spettanti al ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2012, computando il

guadagno intermedio conseguito nei due mesi, nonché l’indennità per vacanze per

il mese di febbraio 2012 [fr. 2'428.15 (fr. 847.55 guadagno intermedio + fr.

1'580.60 indennità per vacanze per il mese di febbraio 2012) e fr. 2'542.70

guadagno intermedio per il mese di marzo 2012; cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47;

doc. 13 inc. 38.2012.48; XI inc. 38.2012.47].

La parte resistente ha

così stabilito che l’assicurato aveva in realtà diritto nel mese di febbraio 2012 a 9,7 indennità giornaliere indennizzabili per fr. 1'661.15 lordi, pari a fr. 1'511.15 netti (cfr.

doc. 15 inc. 38.2012.47) e nel mese di marzo 2012 a 10,1 indennità giornaliere indennizzabili per fr. 1'729.65 lordi, corrispondenti a fr.

1'573.45 netti (cfr. doc. 13 inc. 38.2012.48).

Pendente causa questa

Corte ha interpellato la Cassa in merito ai conteggi delle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2012, in particolare invitandola a specificare i calcoli effettuati in un secondo tempo, il 10,

rispettivamente il 17 aprile 2012 concernenti la restituzione (cfr. doc. X).

Il 24 ottobre 2012 la

parte resistente ha risposto:

" Mese

di febbraio 2012

Primo pagamento con valuta 21 febbraio

2012

Giorni indennizzati 16 di cui 14 di vacanza

(06.02.12 – 23.02.12)

IG 171.25 x 16 = 2'740.00

Secondo pagamento con valuta 1’ aprile 2012

Giorni indennizzati 21 di cui 14 di vacanza

(06.02.12 – 23.02.12)

Guadagno intermedio preso in considerazione

CHF 847.56

Il guadagno orario computabile è stato

calcolato sulla base dei dati forniti sul modulo “attestato di guadagno intermedio”

Salario base CHF 27.--

Indennità per festivi 3.5%

Indennità di vacanze 10.63%

Tredicesima 8.33%

(allegata tabella calcolo 1)

Guadagno orario computabile CHF 30.27 x 28

ore prestate = CHF 847.56

All’importo di guadagno intermedio è stata

aggiunta la parte d’indennità di vacanza corrispondente a CHF 1'580.60.

(allegata tabella calcolo indennità di

vacanza in caso di guadagno intermedio 2, 3, 4)

Circolare ID:

C125 Il guadagno intermedio è calcolato in

genere sulla totalità del guadagno realizzato durante un periodo di controllo.

Esso comprende il salario di base, le indennità per giorni festivi e altri

elementi costitutivi del salario a cui l’assicurato ha diritto, come la

tredicesima mensilità, le gratifiche, le provvigioni, le indennità di residenza

e di rincaro, le indennità per il lavoro notturno, domenicale, a squadre e per

i servizi di picchetto se tali supplementi sono normalmente versati

all’assicurato a causa dell’attività esercitata. L’indennità di vacanza versata

in più del salario di base è computata come guadagno intermedio soltanto quando

l’assicurato prende effettivamente le sue vacanze (cfr. cifra marg. C149

segg.).

Principio: l’indennità di vacanze è dedotta

dal guadagno intermedio computabile. L’indennità di vacanze acquisita è

computata come guadagno intermedio solo al momento in cui l’assicurato prende

le sue vacanze.

In totale il guadagno intermedio lordo

ammonta a CHF 2'428.15 (CHF 847.55 + CHF 1'580.60)

Calcolo:

Indennità giornaliera IG 171.25

Guadagno possibile nel mese 3'596.25

diritto compensazione

Guadagno assicurato 4'645.00

:

Media giorni lavorativi annui 21.70

X

Giorni di controllo del mese 21.00 =

Guadagno con compensazione 4'495.16

-

Guadagno intermedio 2'428.15 =

Differenza 100% 2'067.01

Differenza 80% 1'653.61 :

Giorni usufruiti nel mese diff.80%:IG

9.7

Mese di marzo 2012

Primo pagamento con valuta 23 marzo 2012

Giorni indennizzati 22

IG 171.25 x 22 = 3'767.50

Secondo pagamento con valuta 17 aprile

2012

Giorni indennizzati 22

Guadagno intermedio preso in considerazione

CHF 2'542.70

Il guadagno orario computabile è stato

calcolato sulla base dei dati forniti sul modulo “attestato di guadagno

intermedio”

Salario base CHF 27.--

Indennità per festivi 3.5%

Indennità di vacanze 10.63%

Tredicesima 8.33%

(allegata tabella calcolo 1)

Guadagno orario computabile CHF 30.27 x 84

ore prestate = CHF 2'542.68

Calcolo:

Indennità giornaliera IG 171.25

Guadagno possibile nel mese 3'767.50

diritto compensazione

Guadagno assicurato 4'645.00

:

Media giorni lavorativi annui 21.70

X

Giorni di controllo del mese 22.00 =

Guadagno con compensazione 4'709.22

-

Guadagno intermedio 2'542.70 =

Differenza 100% 2'166.52

Differenza 80% 1'733.21 :

Giorni usufruiti nel mese diff.80%:IG

10.1

In merito alle vacanze svolte

dall’assicurato durante il mese di febbraio 2012 i giorni sono stati

considerati quali tali (giorni di vacanza), infatti sono stati registrati 14

giorni con esonero dal controllo, l’aver usufruito dei giorni di vacanza e il

conseguimento di un guadagno intermedio ha portato la cassa a calcolare

l’indennità di vacanza acquisita presso il datore di lavoro e computata come

guadagno intermedio (CHF 1'580.60).” (Doc. XI)

Nell’Allegata Tabella 1 è

stato calcolato il guadagno orario conseguito dall’assicurato presso __________

nei mesi di febbraio e marzo 2012 come segue:

" Composizione

del guadagno orario

Guadagno orario di base CHF 27.00

Indennità per festivi

% 3.50

Indennità di vacanze % 10.63

Tredicesima

% 8.33

Guadagno orario totale CHF 33.49

Indennità di vacanze CHF 3.22

Guadagno orario computabile CHF 30.27” (Doc. XI1)

Dalla Tabella 2 concernente

il calcolo dell’indennità di vacanze in caso di guadagno intermedio per il mese

di febbraio 2012 si evince che, tenendo conto di un’indennità di vacanze oraria

di fr. 3.22, l’indennità in relazione ai 14 giorni di vacanza di cui ha

beneficiato l’assicurato nel mese di febbraio 2012 è pari a fr. 1'580.60 (cfr.

doc. XI2).

2.10. Attentamente esaminati i

calcoli effettuati dalla Cassa il 10 e il 17 aprile 2012 (cfr. doc. 15 inc.

38.2012.47; doc. 13 inc. 38.2012.48) facendo riferimento agli Attestati di

guadagno intermedio relativi ai mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 12

inc. 38.2012.47, doc. 12 inc. 38.2012.48), nonché alle spiegazioni fornite

dalla parte resistente pendente causa (cfr. doc. XI + allegati inc.

38.2012.47), il TCA, ritenuto peraltro che, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.),

le indennità di vacanza ottenute nell'ambito di un guadagno intermedio vengono

aggiunte a quest'ultimo soltanto quando l'assicurato fa valere concretamente il

proprio diritto alle vacanze, con le medesime modalità applicate per fissare il

guadagno assicurato (è

necessario stabilire quanti giorni di vacanza vengono indennizzati nell'ambito

di tali compensazioni finanziarie rispetto al periodo di contribuzione che

occorre prendere in considerazione), non ha motivi per mettere in dubbio

la correttezza dei conteggi.

Il ricorrente non ha, del

resto, sollevato obiezioni specifiche al riguardo. Egli si è limitato a

ribadire che nella busta paga di febbraio 2012 ha ricevuto fr. 1'506.80, di cui fr. 285.15 per le vacanze (cfr. doc. XIII).

A tale proposito va

ribadito che l’indennità di vacanze nell’ambito dell’assicurazione

disoccupazione è di regola dedotta dal guadagno intermedio computabile.

L’indennità di vacanze acquisita è, infatti, computata come guadagno intermedio

solo al momento in cui l’assicurato prende le sue vacanze (cfr. consid. 2.5.;

STFA C 256/99 del 16 marzo 2000).

Ne discende che l’assicurato

per il mese di febbraio 2012, in considerazione del guadagno intermedio

ottenuto presso __________ di fr. 847.55 (fr. 30.27 x 28 ore; cfr. doc. XI1;

XI; 12 inc. 38.2012.47) al quale è stata aggiunta l’indennità per vacanze per

il mese di febbraio 2012 di fr. 1'580.60 in relazione ai 14 giorni di vacanza effettuati (cfr. doc. XI1; XI; 12 inc. 38.2012.47), aveva diritto a indennità

giornaliere speciali di complessivi fr. 1'511.15 netti invece di fr. 2'806.25

(cfr. doc. 10; 15 inc. 38.2012.47).

Per il mese di marzo 2012,

computando un guadagno intermedio di fr. 2'542.70 (fr. 30.27 x 84 ore; cfr.

doc. XI1; XI inc. 38.2012.47; doc. 12 inc. 38.2012.48), egli aveva diritto a

fr. 1'573.45 netti invece di fr. 3'858.55 (cfr. doc. 10; 13 inc. 38.2012.48).

Di conseguenza gli importi

di fr. 1'295.10 (fr. 2'806.25 indennità ricevute - fr. 1'511.15 indennità di

diritto per febbraio 2012) e di fr. 2'285.10 (fr. 3'858.55 indennità ricevute -

fr. 1'573.45 indennità di diritto per marzo 2012) chiesti in restituzione a

titolo di indennità giornaliere speciali percepite indebitamente nei mesi di

febbraio e marzo 2012 si rivelano corretti.

2.11. Il ricorrente ha fatto valere

che durante i colloqui con l’URC e con l’UMA nessuno gli avrebbe detto che non

poteva lavorare presso __________ durante il periodo in cui beneficiava di

indennità giornaliere speciali e che nessuno l’ha informato del suo errore

consistente nel conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. VI

inc. 38.2012.47).

In proposito giova,

dapprima, osservare che all’assicurato, nonostante l’UMA avesse accolto per il

periodo 8 febbraio – 31 marzo 2012 la sua richiesta di beneficiare di indennità

giornaliere speciali (cfr. doc. 9 inc. 38.2012.47), non era precluso lo

svolgimento (in concreto la continuazione, cfr. consid. 2.7.) di un’attività lucrativa

dipendente senza connessioni con il progetto di attività indipendente che gli

permetteva di conseguire un guadagno intermedio (cfr. consid. 2.6.).

Va, quindi, piuttosto verificato

se la non conoscenza delle ripercussioni del conseguimento del guadagno

intermedio sull’entità delle indennità giornaliere speciali possa costituire

nella presente evenienza un valido motivo per non richiedere all’assicurato il

rimborso delle somme di fr. 1'295.10 e di fr. 2'285.10.

L’art.

27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti

e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del

14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C

157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.

317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF,

con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.12. In concreto,

anche volendo considerare che è stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (ipotesi in

ogni caso scarsamente verosimile nella misura in cui il ricorrente, siccome

percepiva un guadagno intermedio già nei mesi precedenti il febbraio 2012 con

influsso sul’entità delle indennità di disoccupazione erogategli - cfr. doc. 8

inc. 38.2012.47 -, doveva sapere che il guadagno intermedio avrebbe avuto ripercussioni

anche sull’ammontare delle indennità giornaliere speciali o comunque, in caso

di dubbio, avrebbe dovuto chiedere ragguagli specifici all’amministrazione,

eventualità che non risulta dagli atti.), ciò non implica

automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità

di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione

errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.

31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto

dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire

informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare

(cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela

della buona fede di un assicurato.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella

causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C

270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit

St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così

precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht

werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des

Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der

behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person

ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft

anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der

Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen

hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen

hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht

offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983,

S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16;

Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del

25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

2.13. Nella

presente evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il

presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato

ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Considerandi

che un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali è l'obbligo

della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band

I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6

gennaio 2004 nella causa H., C 213/03), non si vede in cosa possa essere

consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente.

La

conoscenza o meno delle conseguenze dell’ottenimento di un guadagno intermedio

in un determinato mese sull’ammontare delle indennità giornaliere speciali non

deve avere effetti sul comportamento che l'assicurato è tenuto ad adottare.

L'atteggiamento

dell'assicurato non poteva, infatti, essere diverso a seconda che sapesse o

meno che il conseguimento di un guadagno intermedio in un mese in cui gli

venivano erogate indennità giornaliere speciali avrebbe avuto un influsso

sull’entità di queste ultime. Egli doveva, in effetti, comunque fare il suo

possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Di

transenna va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004,

concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi

completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità

speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione

dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche

nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse

effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere

delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non

doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna disposizione

particolare confidando nell'indicazione ricevuta dall'amministrazione.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012 consid. 2.14., 2.15.

2.14

L’assicurato

ha indicato che gli piacerebbe poter esporre le sue motivazioni anche di

persona, in quanto vorrebbe spiegare esattamente la sua situazione (cfr. doc.

I; VI).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del

2.

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dichiarato che vorrebbe esporre le sue motivazioni anche di persona (cfr. doc. I).

Del

resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, di modo che l’audizione dello stesso si rivela superflua.

2.15

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha ordinato

al ricorrente la restituzione degli importi di fr. 1'295.10 e di fr. 2'285.10,

corrispondenti a parte delle indennità di disoccupazione versategli nel mese di

febbraio 2012, rispettivamente nel mese di marzo 2012.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

2.16

RI 1 nel

ricorso ha postulato, in via sussidiaria, il condono degli importi da

restituire (cfr. doc. I inc. 38.2012.47, doc. I inc. 38.2012.48).

In proposito giova

segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è

la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del

30.

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Nel caso

di specie le decisioni su opposizione impugnate si limitano a confermare

l’ordine di restituzione di parte delle indennità di disoccupazione ricevute

nei mesi di febbraio e marzo 2012 emesse l’11 e il 17 aprile 2012 (cfr. doc. A1

inc. 38.2012.47; doc. A1 inc. 38.2012.48).

La questione del condono

esula, dunque, in ogni caso dalla presente causa.

Per

costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione solo al momento

della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In simili

condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, dopo che le

decisioni su opposizione impugnate saranno cresciute in giudicato, sottoponga

la domanda di condono al servizio cantonale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

procedure ricorsuali 38.2012.47 e 38.2012.48 sono congiunte.

2. I ricorsi,

in quanto ricevibili, sono respinti.

3.

Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché,

dopo la crescita in giudicato delle decisioni di restituzione, sottoponga la

domanda di condono al servizio cantonale.

4. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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