38.2012.49
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 ottobre 2012Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2012.49
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 7gg per manc.ric.di lavoro prima di AD. Ass.dopo che il locale dove lavorava è stato chiuso dalla magistrat.non poteva legittim.credere che rapp.di impiego sarebbe continuato. Al contario doveva seriam.dubitare di lavorare nuov. Manc.ric.da sanzionare. Sosp.ridotta a 5gg x età avanz.(59anni)
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.49
rs
Lugano
18 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 luglio
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 luglio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14 giugno
2012 (cfr. doc. 25) con cui aveva sospeso RI 1 per sette giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel
periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 25 maggio 2012 (cfr.
doc. A).
A motivazione
del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
In sede di opposizione,
l’assicurata non fornisce ulteriori elementi di valutazione, ribadendo
sostanzialmente quanto già precedentemente espresso. Ritiene in particolare che
l’obbligo di cercare lavoro dovesse sorgere solamente dal momento in cui si è
iscritta e non già in precedenza. Tuttavia, se si considera che il locale di
cui era gerente è stato chiuso dall’autorità giudiziaria alla fine del mese di
marzo, è corretto ritenere che, data la situazione, dovesse attivarsi già in
quel momento, essendo venuta meno la garanzia di continuità del suo impegno,
per cause di forza maggiore, indipendentemente dal fatto che le sia stata
notificata solo in seguito una formale disdetta del contratto.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 27 luglio 2012 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto quanto segue:
"
dopo la chiusura del mio posto di lavoro “__________”
di __________ da parte della magistratura e la successiva carcerazione del
titolare dell’esercizio pubblico, posso capire che all’ufficio di collocamento
è sembrato impossibile che dopo questi fatti non abbia subito cercato un’altra
occupazione.
Premetto che il nostro
locale è stato il secondo esercizio chiuso e per questo motivo non ero in grado
di valutare quanto sarebbe stata pesante l’inchiesta “__________”.
Per motivare la chiusura,
gli agenti di polizia ci hanno comunicato che non essendo in regola con i
permessi, non potevamo esercitare come locale a “luci rosse”.
Per riaprire nel minor
tempo possibile dovevamo chiedere un’autorizzazione come bar o discoteca questo
era fattibile, il nostro locale essendo un”Night club” con la chiusura alle
quattro del mattino lo permetteva, e nel frattempo inoltrare la regolare
domanda di permessi così come aveva fatto in precedenza l’__________ che lavora
indisturbato.
Con l’avanzare
dell’inchiesta si sono verificate delle accuse a carico del mio datore di
lavoro che noi dipendenti non potevamo sapere in quanto ci era impossibile
comunicare con lui e così dopo quasi due mesi di attesa è stata definitivamente
compromessa la reintegrazione nel nostro posto di lavoro e ci è stato
annunciato il licenziamento. Siamo rimasti senza parole.
Nel riesaminare il mio
caso vi chiedo di credere nella mia assoluta buona fede in quanto questi locali
a “luci rosse” sono spesso soggetti a blitz e chiusure temporanee.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III, IIIbis).
1.4. L’assicurata
si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 24
settembre 2012 (cfr. doc. V).
1.5. Il 3 ottobre
2012 l’URC ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VIII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione del 25 maggio 2012.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione
della LADI il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata
(al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28
giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Riguardo ai
lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito
che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una
sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939
che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione, rilevando che:
" (…)
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que
les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle
du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique
administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité
des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches
ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur
trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de
démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres
écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre
de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
Il n'est pas contesté non plus que le recourant
s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles
avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue
expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il
devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement
de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des
recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés,
puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la
surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de
l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de
jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait
fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de
sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne
faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière
professionnelle.
4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à
l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute
légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par
l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI)."
Con
giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi,
confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942
per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre
2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è
più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare
ricerche di impiego in modo più intenso.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa
prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una
sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di
disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.7. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,
dal 2006, è stata attiva professionalmente presso il __________ di __________
quale gerente (cfr. doc. 1).
L’esercizio
pubblico menzionato è stato chiuso il __________ 2012 a seguito di un’operazione anti prostituzione compiuta dalla polizia. Il proprietario è stato
arrestato. Era stata fermata anche la gerente, ma è stata rilasciata già nelle
ore successive (cfr. doc. IIIbis; __________).
La __________
che gestiva il __________, con uno scritto datato 16 aprile 2012 e intitolato
“Disdetta rapporto di lavoro per chiusura esercizio pubblico”, ha rescisso il
rapporto di impiego con la ricorrente, in quanto, a causa della chiusura del
locale il 29 marzo 2012 da parte del Ministero Pubblico, non vi era alcuna
garanzia che lo stesso potesse essere riaperto. E’ stato precisato che
l’assicurata è stata lasciata libera da qualsiasi impegno nei confronti della
società da subito (cfr. doc. 2).
L’insorgente
nell’opposizione del 3 luglio 2012, riguardo alla disdetta, ha puntualizzato:
"
(…)
Per motivi di inchiesta il
mio datore di lavoro è stato trattenuto agli arresti. La sua carcerazione più
lunga del previsto, ha indotto il contabile della ditta a spedire una lettera
di licenziamento (16 aprile) lettera non autorizzata dal titolare e senza
firma.
(…)
A fine maggio il titolare
è stato scarcerato, abbiamo avuto un incontro nel quale mi comunicava che il
locale a causa delle indagini sarebbe per il momento rimasto chiuso.
Non avendo altra scelta il
24 maggio mi fece firmare il licenziamento dall’amministratore della società il
Sig. __________.
Il disguido sta nel fatto
che la lettera firmata il 24 maggio era datata 16 aprile.
(…)” (Doc. 26)
La
ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 25 maggio 2012 (cfr. doc. 7; 11).
Al momento
dell’annuncio al collocamento l’assicurata non ha presentato alcuna ricerca di
lavoro svolta nel periodo precedente la disoccupazione.
La
consulente del personale le ha, conseguentemente, trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 18 giugno 2012, il
fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 23).
La
ricorrente, il 14 giugno 2012, ha risposto:
"
Dopo la chiusura del locale dove lavoravo non ho
dato il via alle mie ricerche di lavoro perché non ero al corrente
sull’evolversi dell’inchiesta della Magistratura che ha posto i sigilli al “__________”
in data 29.03.2012.
Alla fine di un interrogatorio,
il Procuratore generale mi aveva vietato di parlare con i miei colleghi e con
terzi della situazione riguardante il “__________”. Pertanto non avevo la
possibilità di cercare un nuovo lavoro, in caso in cui l’avessi fatto, la
persona che avrebbe dovuto darmi il lavoro, mi avrebbe posto domande sul “__________”
e sulla mia situazione lavorativa.
(…)” (Doc. 24)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC,
considerando che l’assicurata, nel lasso di tempo antecedente l’iscrizione in
disoccupazione del 25 maggio 2012, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro,
con decisione formale del 14 giugno 2012, confermata dalla decisione su
opposizione del 27 luglio 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.), l’ha sospesa dal
diritto alle indennità di disoccupazione per sette giorni, e meglio quattro giorni
per il mese di aprile e tre giorni per il periodo dal 1° al 24.05.2012 (cfr.
doc. 25; consid. 1.1.).
2.8. Nel caso in esame è
incontestato che l’assicurata non ha intrapreso alcuno sforzo al fine di
reperire un nuovo impiego nel periodo antecedente la disoccupazione.
Litigiosa
è, per contro, la questione di sapere se la ricorrente nel lasso di tempo
precedente l’annuncio al collocamento del 25 maggio 2012 fosse tenuta o meno a
compiere ricerche di lavoro.
L’amministrazione
ritiene che l’assicurata, siccome l’esercizio pubblico di cui era la gerente è
stato chiuso, dopo un’operazione di polizia antiprostituzione, alla fine di
marzo 2012 ed era, quindi, venuta meno la garanzia di continuità del suo
impiego, dovesse attivarsi già dal mese di aprile 2012 per trovare una nuova
occupazione, indipendentemente dal fatto che la disdetta formale del contratto
di lavoro le sia stata notificata solo in seguito (cfr. doc. A).
L’insorgente,
dal canto suo, è del parere che non fosse tenuta cercare un nuovo impiego,
poiché aveva la certezza di riprendere il proprio lavoro al più presto.
La stessa
ha specificato che tale sicurezza derivava, da un lato, dal fatto che fino alla
fine di maggio 2012 non aveva alcuna prova ufficiale di licenziamento. Dall’altro,
dalla circostanza che, essendo il __________ stato chiuso poiché non in regola
con il permesso che non abilitava a esercitare come locale a “luci rosse”,
pensava che l’esercizio pubblico avrebbe potuto essere riaperto nel minore
tempo possibile inoltrando regolare domanda di permesso come bar o discoteca
(cfr. doc. 26; I; V).
2.9. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate
le carte processuali, ritiene che rettamente l’URC abbia esaminato se
l’assicurata avesse svolto o meno delle ricerche di impiego nel periodo 1°
aprile – 24 maggio 2012.
In
effetti il __________ è stato chiuso per ordine della magistratura il 29 marzo
2012 e il proprietario, nonché l’assicurata medesima, in qualità di gerente,
sono stati fermati.
Se è vero
che la ricorrente è stata rilasciata già dopo qualche ora, è altrettanto vero
che l’arresto del proprietario è stato confermato. Quest’ultimo è stato,
peraltro, scarcerato soltanto agli inizi di maggio 2012 (cfr. doc. IIIbis; __________).
Inoltre
l’assicurata, benché abbia asserito che la disdetta formale le è stata
notificata soltanto il 24 maggio 2012, ha ammesso che già a metà del mese di aprile 2012 aveva comunque avuto conoscenza - tramite una lettera non firmata
- del fatto che vi era l’intenzione di licenziarla a causa della chiusura
dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 26; consid. 2.7.).
In simili
condizioni, pertanto, la ricorrente non poteva legittimamente credere che il
suo rapporto di impiego con la SA che gestiva il __________ sarebbe certamente
continuato.
Al contrario,
l’assicurata, dal momento della chiusura del locale il 29 marzo 2012, avrebbe
dovuto seriamente dubitare di una ripresa dell’attività lavorativa e avrebbe, conseguentemente,
dovuto iniziare a svolgere ricerche finalizzate al reperimento di una nuova
occupazione dal 1° aprile 2012.
La
circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui non poteva cercare un nuovo
impiego, poiché il Procuratore generale le avrebbe vietato di parlare con terzi
della situazione riguardante il __________ (cfr. doc. 24) non le è di alcun
ausilio.
La
chiusura del __________ a seguito di una retata antiprostituzione da parte
della Polizia era, infatti, di dominio pubblico dal __________ 2012, avendo i
principali mezzi di comunicazione riportato la notizia (cfr. doc. IIIbis; __________).
Pertanto
Fatti
i potenziali datori di lavoro ne erano verosimilmente già al corrente.
Il
Procuratore generale ha semmai inteso che non andavano rilevati a terzi
elementi più specifici relativi all’attività del __________ e quindi all’inchiesta.
Non
avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nell’arco di tempo 1° aprile – 24
maggio 2012, la ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno
imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
L’assicurata
deve, dunque, essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
2.10. Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sette giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per
il mese di aprile 2012 + tre giorni per il periodo 1°-24 maggio 2012; doc. 25).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr.
consid. 2.6.).
L’insorgente,
il 24 settembre 2012, ha trasmesso una lettera del 14 settembre 2012
dell’Ufficio del commercio e dei passaporti da cui emerge che l’11 settembre
2012 è stata inoltrata la richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla
gerenza della __________ a suo favore (cfr. doc. B1).
In
proposito l’assicurata ha precisato di essere stata riassunta dal suo ex datore
di lavoro che l’ha inserita in un altro esercizio pubblico (cfr. doc. V).
Tale
circostanza si rivela irrilevante ai fini della commisurazione della sanzione.
Il TFA,
in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la
giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in
base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la
Considerandi
durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,
determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per
caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o
più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano
un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.
L’assicurata
ha, inoltre, fatto valere di avere 59 anni (cfr. doc. V).
Ella è
nata il 27.09.1953 (cfr. doc. 18).
Tutto ben
considerato, secondo questo Tribunale si giustifica una riduzione della durata
della sospensione da sette a cinque giorni per tener conto dell’età avanzata
della ricorrente (cfr. consid. 2.5; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 con cui
il TCA ha confermato una sanzione di 3 giorni inflitta dall’URC a un assicurato
nato nel 1947 per mancate ricerche durante il mese di luglio 2006 precedente
l’annuncio per il collocamento - invece dei 4 giorni normalmente applicata in
tale ipotesi secondo la prassi cantonale - in virtù del fatto che avesse più di
55.
anni, e meglio 59 anni al momento dei fatti; STCA 38.2007.11 del 19 aprile
2007.
con cui questa Corte ha ridotto da 5 giorni (con decisione su opposizione
del 22 gennaio 2007 la sanzione di 9 giorni era già stata ridotta a 5 giorni) a
4.
giorni la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione irrogata a
un assicurato nato nel 1948 per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e
ottobre 2006. Il TCA, al riguardo ha precisato che l’entità della sanzione di 4
giorni, tenuto conto dell’età dell’assicurato - di quasi 59 anni al momento dei
fatti - e della circostanza che egli era già stato sanzionato in passato per il
medesimo motivo, risultava proporzionata alla gravità della colpa; STCA
38.2012.31
del 2 agosto 2012 con cui questo Tribunale ha confermato una
sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1957 per
insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività stagionale da aprile a
dicembre 2011, quando in base alla prassi in vigore in tal caso sarebbe stata
applicata una sospensione di 15 giorni. L’URC in questione ha precisato di aver
applicato una riduzione della penalità sulla base del fatto che l’assicurato aveva
55.
anni; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 con cui il TCA ha confermato la
sanzione di 3 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1951 a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante due mesi (dicembre 2011 e gennaio 2012)
precedenti l’iscrizione in disoccupazione. L’URC ha indicato di aver applicato
una sospensione di 3 giorni invece di 6 in virtù dell’età avanzata dell’assicurato di 61 anni).
Di
conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel
senso che l’assicurata è sospesa per cinque giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 27 luglio 2012 è modificata nel senso che
l’assicurata è sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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