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Decisione

38.2012.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i potenziali datori di lavoro ne erano verosimilmente già al corrente.

Il

Procuratore generale ha semmai inteso che non andavano rilevati a terzi

elementi più specifici relativi all’attività del __________ e quindi all’inchiesta.

Non

avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nell’arco di tempo 1° aprile – 24

maggio 2012, la ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno

imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

L’assicurata

deve, dunque, essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

2.10. Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sette giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per

il mese di aprile 2012 + tre giorni per il periodo 1°-24 maggio 2012; doc. 25).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr.

consid. 2.6.).

L’insorgente,

il 24 settembre 2012, ha trasmesso una lettera del 14 settembre 2012

dell’Ufficio del commercio e dei passaporti da cui emerge che l’11 settembre

2012 è stata inoltrata la richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla

gerenza della __________ a suo favore (cfr. doc. B1).

In

proposito l’assicurata ha precisato di essere stata riassunta dal suo ex datore

di lavoro che l’ha inserita in un altro esercizio pubblico (cfr. doc. V).

Tale

circostanza si rivela irrilevante ai fini della commisurazione della sanzione.

Il TFA,

in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in

base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la

Considerandi

durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,

determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per

caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o

più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano

un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.

L’assicurata

ha, inoltre, fatto valere di avere 59 anni (cfr. doc. V).

Ella è

nata il 27.09.1953 (cfr. doc. 18).

Tutto ben

considerato, secondo questo Tribunale si giustifica una riduzione della durata

della sospensione da sette a cinque giorni per tener conto dell’età avanzata

della ricorrente (cfr. consid. 2.5; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 con cui

il TCA ha confermato una sanzione di 3 giorni inflitta dall’URC a un assicurato

nato nel 1947 per mancate ricerche durante il mese di luglio 2006 precedente

l’annuncio per il collocamento - invece dei 4 giorni normalmente applicata in

tale ipotesi secondo la prassi cantonale - in virtù del fatto che avesse più di

55.

anni, e meglio 59 anni al momento dei fatti; STCA 38.2007.11 del 19 aprile

2007.

con cui questa Corte ha ridotto da 5 giorni (con decisione su opposizione

del 22 gennaio 2007 la sanzione di 9 giorni era già stata ridotta a 5 giorni) a

4.

giorni la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione irrogata a

un assicurato nato nel 1948 per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e

ottobre 2006. Il TCA, al riguardo ha precisato che l’entità della sanzione di 4

giorni, tenuto conto dell’età dell’assicurato - di quasi 59 anni al momento dei

fatti - e della circostanza che egli era già stato sanzionato in passato per il

medesimo motivo, risultava proporzionata alla gravità della colpa; STCA

38.2012.31

del 2 agosto 2012 con cui questo Tribunale ha confermato una

sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1957 per

insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività stagionale da aprile a

dicembre 2011, quando in base alla prassi in vigore in tal caso sarebbe stata

applicata una sospensione di 15 giorni. L’URC in questione ha precisato di aver

applicato una riduzione della penalità sulla base del fatto che l’assicurato aveva

55.

anni; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 con cui il TCA ha confermato la

sanzione di 3 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1951 a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante due mesi (dicembre 2011 e gennaio 2012)

precedenti l’iscrizione in disoccupazione. L’URC ha indicato di aver applicato

una sospensione di 3 giorni invece di 6 in virtù dell’età avanzata dell’assicurato di 61 anni).

Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel

senso che l’assicurata è sospesa per cinque giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 27 luglio 2012 è modificata nel senso che

l’assicurata è sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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