Lexipedia

Decisione

38.2012.50

Per il TCA,che ha interpellato la SECO,calcolo del suss.x pendolare corretto.Giustif.che LADI assuma solo le spese di viaggio+elevate derivanti dalla maggior distanza tra vecchia e nuova occ.(non perd

13 marzo 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo

71" (p. 2014)

La terza

revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per

gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza

di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e

372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non

hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

L'art. 91

OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

"

il luogo di lavoro si

trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

a. esista

tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un

mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b. l'assicurato

può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato

di cui può disporre."

L'art. 94

OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione

in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:

"

l'assicurato subisce una perdita finanziaria

qualora, nella sua nuova attività:

a. il

guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di

viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della

disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b. le

spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate

delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

(sul tema

cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et

aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt

am Main 1992, pag. 496-501)

In una

sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.

60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli

assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del

lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima

attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita

dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

Allorché la perdita

finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento

del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui

le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

2.3. Nella "Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", la Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:

" OBIETTIVO

L1 Questo provvedimento intende

favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato

un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla

disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

PERDITE FINANZIARIE

L2 Conformemente all'articolo 68

capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a

causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro

ultima attività.

L3 Secondo l'articolo 94 OADI,

l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,

il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite

stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito

dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno

assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi

della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è

calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.

Definizioni

L4 Il sussidio per le spese di

pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per

lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro

(art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono

computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita

finanziaria subita.

L5 Il sussidio per le spese di soggiornante

settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese

dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si

compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese

supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate

per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il

luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).

(…)

DESTINATARI

L6 La nozione di "ultima

attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi dell'articolo

23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato

conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).

Gli assicurati

esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò

diritto agli SPSS.

(…)

PRESTAZIONI

Importo

L12 L'importo mensile calcolato dal

servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli

SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui

quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del

contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica

delle tariffe delle imprese di trasporto).

L13 Conformemente all'articolo 23

capoverso 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere

preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino

a concorrenza di fr. 10'500.- al mese o di fr. 126'000.- all'anno.

Spese computabili

L14 Di norma, il criterio determinante

per la concessione di un sussidio per gli assicurati pendolari o per i

soggiornanti settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di

accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio

di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento;

occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora

l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi di due ore per l'andata ed il

rispettivo ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle

circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione

giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.

L15 Viene concesso un sussidio per le

spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se,

considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non

risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione,

incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario,

verrà rimborsato soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2a

classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La cassa

di disoccupazione rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla

decisione del servizio competente.

L16 I sussidi per le spese di pendolare

o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per

analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la

frequentazione dei provvedimenti di formazione (cfr. art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b

OADI e l'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione di corsi).

Spese di viaggio giornaliere e

settimanali

L17 Il luogo di lavoro si trova al di

fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il

luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto

pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 30 km tariffali, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora

mediante un veicolo privato (cfr. art. 91 OADI a contrario), a condizione che

l'assicurato ne possegga uno.

L18 Se i chilometri tariffali non

possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a

disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia

con l'articolo 91 lettera b OADI.

L19 In caso di utilizzazione di un

veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media

del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate

utilizzando un programma informatico come Twixroute.

L20 In applicazione dell'articolo 85

capoverso 3 lettera b OADI, il Dipartimento federale dell'economia ha fissato

le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un

veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di

rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

· 50 centesimi/km per le autovetture;

· 25 centesimi/km per le motociclette;

· 10 centesimi/km per i ciclomotori.

Sussidio per le spese di soggiornante

settimanale.

L21 Il sussidio previsto all'articolo

70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno

settimanale dell'assicurato sul luogo di lavoro. Esso si compone di

un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese

supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.

L22 In applicazione dell'articolo 93

capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3 lettera a OADI,

il DFE ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art.

1 e 2 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione di corsi):

L23 Spese di

vitto:

· fr. 5.- per la prima colazione consumata all'esterno;

· fr. 15.- per il pasto principale consumato all'esterno o;

· fr. 10.- per un pasto principale consumato al prezzo di costo

in una mensa

aziendale o in uno stabilimento analogo.

L24 Spese di

alloggio : fr. 300.- al mese.

L25 Dette tariffe sono ugualmente

utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute

dall'assicurato per la sua ultima attività.

(…)

Combinazione con

gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)

L30 È possibile combinare gli SPSS con

gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita

finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e

assegni per il periodo di introduzione).

Combinazione

con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale

o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)

L31 Non è possibile combinare uno di

questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il

versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può

quindi esservi una perdita finanziaria.

Combinazione

con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)

L32 Non è possibile combinare gli SPSS

con gli assegni di formazione.

Combinazione con il guadagno

intermedio (art. 24 LADI)

L33 Di regola non è possibile combinare

gli SPSS con il guadagno intermedio.

Combinazione

con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI)

L34 Non è possibile combinare i sussidi

con i test d'idoneità professionale; non essendoci un salario, quindi, non può

esservi alcuna perdita finanziaria.

Combinazione con un'occupazione a

tempo parziale

L35 È possibile accordare SPSS in

relazione a un'occupazione a tempo parziale.

ESEMPI DI CALCOLO

L36 Questi due esempi si fondano sulle

nuove funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative

all'assegnazione dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante

settimanale.

Þ Spese di pendolare:

Calcolo

della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

Guadagno

assicurato fr. 5'416.-

./.

Spese di viaggio fr.

./.

Alloggio all'esterno fr.

./. Vitto

all'esterno fr. fr.

-------------- ------------------

Guadagno

depurato dell'ultimo reddito fr. 5'416.-

(1)

Salario

soggetto all'AVS (compresa

la

tredicesima o la gratifica) fr. 6'200.-

./.

Spese di viaggio fr. 976.- (2)

./.

Alloggio all'esterno fr.

./.

Vitto all'esterno10 fr.

217.- fr. 1'193.- (3)

------------------ -------------------

Guadagno

depurato del reddito esterno fr. 5'007.-

(4)

Perdita

finanziaria (1) – (4) fr.

409.- (5)

Sussidio

per le spese di pendolare:

importo

meno elevato fra (2) e (5) fr.

409.-

Þ Spese di soggiornante settimanale:

Calcolo

della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

Guadagno

assicurato fr. fr. 8'100.-

./.

Spese di viaggio fr. 248.-

./.

Alloggio all'esterno11 fr.

./.

Vitto all'esterno10 fr. fr.

248.- (6)

-------------- ------------------

Guadagno

depurato dell'ultimo reddito fr. 7'852.-

(1)

Salario

soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica

o

eventuali indennità compensative in GI) fr. 7'000.-

./.

Spese di viaggio fr. 332.- (2)

./.

Alloggio all'esterno fr. 300.-

./.

Vitto all'esterno fr. 542.50 fr.

1'174.50 (3)

------------------ -------------------

Guadagno

depurato del reddito esterno fr. 5'825.50 (4)

Perdita

finanziaria (1) – (4) fr.

2'026.50 (5)

Differenza

nelle spese di viaggio (3) – (6) fr. 926.50

(7)

Sussidi

per le spese di soggiornante settimanale:

importo

meno elevato fra (7) e (5) fr.

926.50 "

10 Non rimborsato.

11 Limite massimo secondo le tariffe di

rimborso delle spese causate dalla

frequentazione di

corsi (RS 837.056.2)

La

Direttiva LADI 2011, prevede quanto segue a proposito dei nuovi art. 91 cpv. 3

OADI e 94 lett. b OADI:

"

1. Regione di domicilio (art. 91 cpv. 3

OADI)

Per adattare questa

disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori è stata

aumentata la soglia per il diritto ai sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante

settimanale (SPSS). All'art. 91 capoverso 3 OADI il numero di chilometri è

stato pertanto portato da 30 a 50. Inoltre, la distanza tra il luogo di

domicilio e il luogo di lavoro mediante un veicolo privato è stata fissata a

un'ora. Per maggiore semplicità non si parla più di «chilometri

tariffali» ma semplicemente di «chilometri».

Agli assicurati il

cui contratto di lavoro è iniziato prima del 1° aprile 2011 si applica, per

tutta la durata del provvedimento, il diritto in vigore fino alla revisione

mentre per gli assicurati il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data

vale il nuovo diritto.

Considerandi

2.

Perdite finanziarie (art. 94 lett. b

OADI)

Per poter

beneficiare di SPSS devono essere adempiute due condizioni di base, ovvero da

un lato, il luogo di lavoro deve trovarsi al di fuori della regione di

domicilio e, dall'altro, l'assicurato deve subire una perdita finanziaria.

L'assicurato subisce una perdita finanziaria se il salario proveniente dalla

nuova attività, dopo deduzione delle spese necessarie, non raggiunge il

guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie). Con il nuovo articolo 94

lettera b OADI i SPSS sono limitati all'importo della perdita finanziaria

subita se e nella misura in cui le spese sostenute nel nuovo luogo di lavoro

superano le spese corrispondenti del vecchio luogo di lavoro."

(cfr. Prassi LADI 2011 / R-49)

2.4

Il 10 dicembre 2012 il

Presidente del TCA ha inviato alla SECO uno scritto del seguente tenore:

"

Il TCA è chiamato a pronunciarsi su un caso che

concerne il sussidio per spese di pendolare (art. 68 LADI).

Al riguardo rilevo in via preliminare che l’art.

94.

OADI è stato modificato attraverso l’ordinanza dell’11 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Mi occorre in particolare sapere quale prassi

adotta la SECO nel caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla

regione di domicilio dopo averne perso un altro, pure situato fuori dalla

regione di domicilio e per il quale le spese venivano totalmente o parzialmente

rimborsate dal datore di lavoro.

Si tratta cioè di assicurati che, nell’attività

precedente, non avevano spese o ne avevano di un importo modesto perché

ricevevano un rimborso spese dall’ex datore di lavoro.

Nel caso che il TCA è chiamato a giudicare, l’UMA

ha conteggiato e confrontato le due spese sulla base dell’art. 85 cpv. 3

lett. b OADI (__________, precedente posto di lavoro fr. 866.-; __________),

nuovo posto di lavoro fr. 1'428.90).

L’assicurato chiede invece che, a titolo di spese

per l’attività precedente, venga conteggiato l’importo di fr. 590.-,

rimborsatogli ogni mese, quale spesa di trasferta, dal suo ex datore di lavoro.

Nel primo calcolo il sussidio ammonterebbe a fr.

569.

, nel secondo a fr. 838.90." (Doc. XX)

In data 19 dicembre 2012

il Presidente del TCA ha comunicato alla SECO che il guadagno assicurato del

ricorrente è di fr. 6'127.-e il guadagno soggetto all'AVS nella nuova

occupazione è di fr. 2'000.-- (cfr. Doc. XXII).

La SECO ha così risposto

il 14 gennaio 2013:

" (…)

Lei ci chiede nella Sua lettera quale prassi adotta la SECO nel

caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio

dopo avere perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per

il quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di

lavoro.

Ipotese 1: "il guadagno soggetto all'AVS

nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato

dell'occupazione precedente"

Quando il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è

inferiore o uguale al guadagno assicurato dell'occupazione precedente il

sussidio di pendolare corrisponde alla differenza tra le spese di trasporto

effettive dell'attività precedente ai costi della nuova attività.

Calcolando in quel modo, i sussidi per le spese di pendolare

coprono una perdita finanziaria dovuta a delle spese di viaggio e non prendono

a carico un abbassamento dello stipendio che può o che deve essere compensato

con il guadagno intermedio.

Nella fattispecie, le spese di trasporto dell'attività precedente

devono essere calcolate basandosi sull'art. 85 cpv. 3 let. b OADI. Il

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha

fissato le tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un

veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di

rimborso delle spese causate dalla frequentazione).

Ipotesi 2: "il guadagno assicurato

dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova

occupazione"

Quando il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore

al salario soggetto all'AVS per la nuova occupazione, l'importo dei sussidi di

pendolare corrisponde all'importo meno elevato tra la perdita finanziaria

(calcolo illustrato nella cifra marginale L37 della circolare PML (1°

esempio)), e la differenza tra le spese anteriori effettive e le nuove spese

(vedi cifra marginale L37 circolare PML).

È importante precisare che l'importo versato dall'ex datore di

lavoro per le spese di trasferta saranno prese in considerazione per il calcolo

dei sussidi unicamente nell'ipotesi 2. Di conseguenza, se l'importo non è

incluso già nel salario, sarà aggiunto al guadagno assicurato anteriore e le

spese effettive di viaggio saranno dedotte.

Tuttavia, nel caso specifico, ci sono altri problemi, oltre che

l'importo dei sussidi per le spese di pendolare che devono essere esaminati.

Infatti, si tratta nella fattispecie di un guadagno intermedio con un contratto

di lavoro di durata determinata che non permette all'assicurato di uscire dalla

disoccupazione. Inoltre, La informiamo che abbiamo dei dubbi sull'idoneità al

collocamento dell'assicurato, per questa ragione trasmettiamo questo dossier al

settore competente della SECO.

È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come

obiettivo di uscire la persona direttamente e completamente dalla

disoccupazione. E specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di

pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica

degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione

di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di

lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo

scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in

particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio.

Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello

sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura

adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una

grande mobilità." (Doc. XXIII)

2.5

Chiamato,

ora a pronunciarsi, questo Tribunale, preso atto anche delle precisazioni

fornite dalla SECO ritiene che il calcolo effettuato dall'UMA sia corretto.

Infatti,

visto lo scopo dei provvedimenti a favore degli assicurati pendolari è

giustificato porre a carico della LADI soltanto le spese di viaggio più elevate

derivanti dalla maggiore distanza tra il vecchio e il nuovo posto di lavoro e

non anche le perdite o i vantaggi che derivano agli assicurati dalle clausole

stipulate con i diversi datori di lavoro. Ciò che vale per le differenze degli

stipendi (intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione solo in caso

di perdita finanziaria e non anche in caso di maggiori spese senza perdita

finanziaria), deve valere anche per le diverse modalità di rimborso delle spese,

in particolare quelle di trasferta.

Per

arrivare ad un risultato realmente paragonabile occorre dunque fissare le spese

di trasferta per recarsi presso il vecchio, rispettivamente presso il nuovo

datore di lavoro, applicando il medesimo criterio.

Nella

presente fattispecie, si tratta dell'Ordinanza del DFE concernenti le tariffe

di rimborso delle spese causate dalla frequentazioni di corsi e cioè di 50

centesimi al km per le autovetture (cfr. consid. 2.3, Circolare della SECO

punto L 20).

Visto che

le spese di viaggio così calcolate ammontavano a fr. 866.-- mensili allorché RI

1.

lavora a __________ e ammontano a fr. 1428.90 da quando lavora a __________,

giustamente l'UMA gli ha riconosciuto il diritto a fr. 866.-- (cfr. Doc. XIV).

La

decisione su opposizione del 22 agosto 2012 deve dunque essere confermata.

2.6

A proposito

delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la

legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di

regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari

agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.

Al

riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag.

649-650:

"

En ce qui concerne un éventuel cumul avec un

emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel),

il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent

expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse

entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage

pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss

LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de

valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des

activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch.

7.5.3

, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les

possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine

importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du

canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités

(procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une

rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."

Nella presente fattispecie

il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra

il __________ e RI 1 è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento

del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).

Secondo il TCA non vi è

dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel

suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari.

2.7

La questione relativa

all'idoneità al collocamento esula invece dalla presente vertenza (sul tema

cfr. D. Cattaneo, "Sport et assurances-sociales", in CGRSS N° 45-2010

pag. 11 seg., N° 19-25, pag. 132-135).

Infatti, secondo costante

giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF

8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V

164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Ora, nella concreta

evenienza la decisione su opposizione impugnata tratta esclusivamente il tema dei

sussidi per pendolare.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster