38.2012.50
Per il TCA,che ha interpellato la SECO,calcolo del suss.x pendolare corretto.Giustif.che LADI assuma solo le spese di viaggio+elevate derivanti dalla maggior distanza tra vecchia e nuova occ.(non perd
13 marzo 2013Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2012.50
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, TCA
Titolo:
Per il TCA,che ha interpellato la SECO,calcolo del suss.x pendolare corretto.Giustif.che LADI assuma solo le spese di viaggio+elevate derivanti dalla maggior distanza tra vecchia e nuova occ.(non perd.o vantaggi derivanti dai contratti con i diff.DL). Non esclusa attrib. di suss.x pend.ad ass con GI
GUADAGNO INTERMEDIO
SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI
art. 68 LADI
art. 91 OADI
art. 94 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.50
DC/sc
Lugano
13 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 agosto 2012 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure
attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 7 agosto 2012 la Sezione del lavoro, Ufficio delle misure
attive (in seguito: UMA) ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un sussidio per
pendolare di fr. 562.90 mensili (cfr. Doc. C).
Il 20
agosto 2012 l'assicurato, tramite il Sindacato RA 1, ha chiesto all'UMA di
rivedere la decisione ritenendo il sussidio mensile di fr. 562.90 "alquanto
esiguo" (cfr. Doc. D).
Il 22
agosto 2012 l'UMA ha confermato "integralmente la decisione oggetto di
revisione" (cfr. Doc. F).
1.2. Contro
questa decisione del 22 agosto 2012 l'assicurato ha fatto inoltrare un
tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che l'importo
del sussidio venga aumentato a fr. 838.90, argomentando:
"
(…)
Vista la busta paga come da Doc. A, cioè spese di
trasferta riconosciute dal vecchio datore di lavoro (Fr. 590.--), riteniamo che
la differenza a favore del nostro associato risulta essere di Fr. 838.90 e non
562.90. (…)" (Doc. I)
1.3. Il 6 settembre
2012 l'UMA ha comunicato al TCA "di non aver emesso alcuna decisione su
opposizione ma unicamente dato risposta alla richiesta di riesame del caso
inoltrato dall'RA 1" (Doc. III).
1.4. Nella sua
risposta del 13 settembre 2012 l'UMA propone di respingere il ricorso (cfr.
Doc. V).
1.5. Il 24
settembre 2012, il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
del seguente tenore:
"
(…)
Da questo documento si evince chiaramente che il
dipendente, oltre al salario fisso di Fr. 6'127.-- mensile percepiva Fr. 590.--
quali spese di trasferta.
Riteniamo quindi che, visto gli orari di lavoro
irregolari e che il __________ riconosceva mensilmente Fr. 590.-- quali spese
di trasferta, allo stesso debba essere calcolato il tragitto luogo di domicilio
__________ – luogo di lavoro __________. Questa motivazione è comprovata pure
dal fatto che la cassa disoccupazione ha considerato come guadagno assicurato
Fr. 6'127.-- come da conteggio disoccupazione allegato. (…)" (Doc. VIII)
Il 27
settembre 2012 l'UMA ha comunicato al TCA di non avere ulteriori comunicazioni
al riguardo (cfr. Doc. XI).
1.6. Il 18
ottobre 2012 il TCA ha chiesto all'UMA le seguenti precisazioni:
"
(…)
1. il
calcolo dettagliato degli importi di CHF 866.- rispettivamente di CHF 1'428.90
che figurano nella vostra decisione del 22 agosto 2012;
2. le
sue osservazioni sulla seguente argomentazione del rappresentante
dell’assicurato:
“ (…)
Vista la busta paga come da Doc. A, cioè spese di trasferta riconosciute dal
vecchio datore di lavoro (Fr. 590.--), riteniamo che la differenza a favore del
nostro associato risulta essere di Fr. 838.90 e non 562.90. (…)” (Doc.
XIII)
L'UMA ha
così risposto il 23 ottobre 2012:
"
(…)
Esponiamo il calcolo dettagliato degli importi
indicati nella decisione oggetto di ricorso così come segue:
- Tragitto luogo di domicilio/luogo di lavoro precedente
l'iscrizione in disoccupazione:
__________ – Km 40.
- Tragitto luogo di domicilio/nuovo luogo di
lavoro:
__________ – km 66.
Guadagno assicurato: fr.
6'127.--
./. spese di viaggio:
km 40 x 2 x fr. 0.50*/km x 5 giorni x. 4.33
settimane: fr. 866.--
./. contributo vitto esterno: fr.
325.50**
Guadagno verificato: fr. 5'645.--
Guadagno soggetto all'AVS più I.D. mese
di luglio 2012: fr. 2'968.50
./. spese di viaggio:
km 66 x 2 x fr. 0.50*/km x 5 giorni
x 4.33 settimane: fr. 1'428.90
./. contributo vitto esterno: fr.
325.50**
Guadagno verificato dal reddito
dell'occupazione esterna: fr. 1'214.10
=========
Spese derivate dall'occupazione precedente: fr.
866.--
========
Spese cagionate dal nuovo impiego: fr. 1'214.10
=========
*Importi stabiliti dal Dipartimento Federale
dell'Economia (art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18 giugno 2003 concernente le
tariffe di rimborso delle spese).
**Le spese di vitto non sono computabili, ma
vengono tenute in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria.
Nelle osservazioni presentate dal Segretariato RA
1 è indicato che l'assicurato percepiva uno stipendio mensile di fr.
6'127.-più spese di trasferta corrisposte dal Datore di lavoro pari a fr.
590.--.
Di conseguenza, per il calcolo della perdita
finanziaria l'importo di fr. 590.-- dovrebbe essere aggiunto
al guadagno assicurato.
In tal caso l'importo del sussidio non subirebbe
alcuna modifica." (Doc. XIV)
Il 29
ottobre 2012 il rappresentante dell'assicurato ha confermato le precedenti
richieste ed ha inoltre rilevato:
"
(…)
Ci chiediamo però se, considerato come a livello
di tassazione non viene più riconosciuta la tariffa di fr. 0.50 per chilometro
a livello di spese di trasporto, sia corretta l'applicazione dell'Art. 3
dell'Ordinanza DFE del 18.6.2003." (Doc. XVI)
L'UMA, il
6 novembre 2012, ha ribadito la correttezza dei suoi calcoli richiamando il
contenuto dell'Ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
(cfr. Doc. XVIII, Doc. XVII/1 e Doc. XVIII/2.
1.7. Il 10
dicembre 2012 il Presidente del TCA ha interpellato la Segreteria di Stato e
dell'economia (SECO, cfr. Doc. XX), la quale ha risposto il 17 dicembre 2012
(cfr. Doc. XXI), e, dopo avere ottenuto ulteriori indicazioni dal TCA (cfr.
Doc. XXII), il 14 gennaio 2013 (cfr. Doc. XXIII).
1.8. Il 21
gennaio 2013 il rappresentante dell'assicurato ha preso posizione sugli
accertamenti compiuti dal TCA (cfr. Doc. XXV), mentre l'UMA ha comunicato di
non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. Doc. XXVI)
in
diritto
2.1. Con
decisione del 7 agosto 2012 l'UMA ha riconosciuto a RI 1 un sussidio per le spese
di pendolare di fr. 562.90 mensili (cfr. Doc. C).
Il 20
agosto 2012 il rappresentante dell'assicurato ha chiesto di rivedere la
decisione ritenendo l'importo del sussidio troppo basso (cfr. Doc. D).
Il 22
agosto 2012 l'Ufficio delle misure attive ha confermato integralmente "la
decisione oggetto di revisione" (cfr. Doc. F).
Il 6
settembre 2012 l'amministrazione ha comunicato al TCA di "non avere emesso
nessuna decisione su opposizione ma unicamente dato risposta alla richiesta di
riesame del caso inoltrata dall'RA 1" (cfr. Doc. III).
In realtà
lo scritto del 20 agosto 2012, inoltrato prima della cresciuta in giudicato
della decisione del 7 agosto 2012, va considerato un'opposizione a tale
decisione (vedi pure Doc. C, pag. 3 "Rimedi giuridici") e quella del
22 agosto 2012 una decisione su opposizione.
Di
conseguenza il TCA entra nel merito del presente ricorso.
2.2. Questo
Tribunale è chiamato a stabilire se l'importo del sussidio per le spese di
pendolare riconosciuto a RI 1 è corretto oppure no.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Per quel
che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage". Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A
Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische
Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4
("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha
modificato l'art. 68 LADI.
Questa
disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
"
Sussidi per gli assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli
assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per
complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
"
Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in
un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo
articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è
pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare
in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo
di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo
71" (p. 2014)
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza
di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e
372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non
hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91
OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
"
il luogo di lavoro si
trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista
tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un
mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato
può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato
di cui può disporre."
L'art. 94
OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione
in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:
"
l'assicurato subisce una perdita finanziaria
qualora, nella sua nuova attività:
a. il
guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di
viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
b. le
spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate
delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."
(sul tema
cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et
aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt
am Main 1992, pag. 496-501)
In una
sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.
60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli
assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del
lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima
attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita
dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita
finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento
del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui
le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.
2.3. Nella "Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", la Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:
" OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende
favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato
un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla
disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
PERDITE FINANZIARIE
L2 Conformemente all'articolo 68
capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a
causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro
ultima attività.
L3 Secondo l'articolo 94 OADI,
l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,
il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite
stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito
dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno
assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi
della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è
calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.
Definizioni
L4 Il sussidio per le spese di
pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per
lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro
(art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono
computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita
finanziaria subita.
L5 Il sussidio per le spese di soggiornante
settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese
dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si
compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate
per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il
luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).
(…)
DESTINATARI
L6 La nozione di "ultima
attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi dell'articolo
23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato
conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).
Gli assicurati
esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò
diritto agli SPSS.
(…)
PRESTAZIONI
Importo
L12 L'importo mensile calcolato dal
servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli
SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui
quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del
contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica
delle tariffe delle imprese di trasporto).
L13 Conformemente all'articolo 23
capoverso 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere
preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino
a concorrenza di fr. 10'500.- al mese o di fr. 126'000.- all'anno.
Spese computabili
L14 Di norma, il criterio determinante
per la concessione di un sussidio per gli assicurati pendolari o per i
soggiornanti settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di
accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio
di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento;
occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora
l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi di due ore per l'andata ed il
rispettivo ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle
circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione
giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.
L15 Viene concesso un sussidio per le
spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se,
considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non
risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione,
incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario,
verrà rimborsato soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2a
classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La cassa
di disoccupazione rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla
decisione del servizio competente.
L16 I sussidi per le spese di pendolare
o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per
analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la
frequentazione dei provvedimenti di formazione (cfr. art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b
OADI e l'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi).
Spese di viaggio giornaliere e
settimanali
L17 Il luogo di lavoro si trova al di
fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il
luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto
pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 30 km tariffali, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora
mediante un veicolo privato (cfr. art. 91 OADI a contrario), a condizione che
l'assicurato ne possegga uno.
L18 Se i chilometri tariffali non
possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a
disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia
con l'articolo 91 lettera b OADI.
L19 In caso di utilizzazione di un
veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media
del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate
utilizzando un programma informatico come Twixroute.
L20 In applicazione dell'articolo 85
capoverso 3 lettera b OADI, il Dipartimento federale dell'economia ha fissato
le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un
veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di
rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
· 50 centesimi/km per le autovetture;
· 25 centesimi/km per le motociclette;
· 10 centesimi/km per i ciclomotori.
Sussidio per le spese di soggiornante
settimanale.
L21 Il sussidio previsto all'articolo
70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno
settimanale dell'assicurato sul luogo di lavoro. Esso si compone di
un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.
L22 In applicazione dell'articolo 93
capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3 lettera a OADI,
il DFE ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art.
1 e 2 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi):
L23 Spese di
vitto:
· fr. 5.- per la prima colazione consumata all'esterno;
· fr. 15.- per il pasto principale consumato all'esterno o;
· fr. 10.- per un pasto principale consumato al prezzo di costo
in una mensa
aziendale o in uno stabilimento analogo.
L24 Spese di
alloggio : fr. 300.- al mese.
L25 Dette tariffe sono ugualmente
utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute
dall'assicurato per la sua ultima attività.
(…)
Combinazione con
gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)
L30 È possibile combinare gli SPSS con
gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita
finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e
assegni per il periodo di introduzione).
Combinazione
con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale
o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)
L31 Non è possibile combinare uno di
questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il
versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può
quindi esservi una perdita finanziaria.
Combinazione
con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)
L32 Non è possibile combinare gli SPSS
con gli assegni di formazione.
Combinazione con il guadagno
intermedio (art. 24 LADI)
L33 Di regola non è possibile combinare
gli SPSS con il guadagno intermedio.
Combinazione
con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI)
L34 Non è possibile combinare i sussidi
con i test d'idoneità professionale; non essendoci un salario, quindi, non può
esservi alcuna perdita finanziaria.
Combinazione con un'occupazione a
tempo parziale
L35 È possibile accordare SPSS in
relazione a un'occupazione a tempo parziale.
ESEMPI DI CALCOLO
L36 Questi due esempi si fondano sulle
nuove funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative
all'assegnazione dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante
settimanale.
Þ Spese di pendolare:
Calcolo
della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):
Guadagno
assicurato fr. 5'416.-
./.
Spese di viaggio fr.
./.
Alloggio all'esterno fr.
./. Vitto
all'esterno fr. fr.
-------------- ------------------
Guadagno
depurato dell'ultimo reddito fr. 5'416.-
(1)
Salario
soggetto all'AVS (compresa
la
tredicesima o la gratifica) fr. 6'200.-
./.
Spese di viaggio fr. 976.- (2)
./.
Alloggio all'esterno fr.
./.
Vitto all'esterno10 fr.
217.- fr. 1'193.- (3)
------------------ -------------------
Guadagno
depurato del reddito esterno fr. 5'007.-
(4)
Perdita
finanziaria (1) – (4) fr.
409.- (5)
Sussidio
per le spese di pendolare:
importo
meno elevato fra (2) e (5) fr.
409.-
Þ Spese di soggiornante settimanale:
Calcolo
della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):
Guadagno
assicurato fr. fr. 8'100.-
./.
Spese di viaggio fr. 248.-
./.
Alloggio all'esterno11 fr.
./.
Vitto all'esterno10 fr. fr.
248.- (6)
-------------- ------------------
Guadagno
depurato dell'ultimo reddito fr. 7'852.-
(1)
Salario
soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica
o
eventuali indennità compensative in GI) fr. 7'000.-
./.
Spese di viaggio fr. 332.- (2)
./.
Alloggio all'esterno fr. 300.-
./.
Vitto all'esterno fr. 542.50 fr.
1'174.50 (3)
------------------ -------------------
Guadagno
depurato del reddito esterno fr. 5'825.50 (4)
Perdita
finanziaria (1) – (4) fr.
2'026.50 (5)
Differenza
nelle spese di viaggio (3) – (6) fr. 926.50
(7)
Sussidi
per le spese di soggiornante settimanale:
importo
meno elevato fra (7) e (5) fr.
926.50 "
10 Non rimborsato.
11 Limite massimo secondo le tariffe di
rimborso delle spese causate dalla
frequentazione di
corsi (RS 837.056.2)
La
Direttiva LADI 2011, prevede quanto segue a proposito dei nuovi art. 91 cpv. 3
OADI e 94 lett. b OADI:
"
1. Regione di domicilio (art. 91 cpv. 3
OADI)
Per adattare questa
disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori è stata
aumentata la soglia per il diritto ai sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante
settimanale (SPSS). All'art. 91 capoverso 3 OADI il numero di chilometri è
stato pertanto portato da 30 a 50. Inoltre, la distanza tra il luogo di
domicilio e il luogo di lavoro mediante un veicolo privato è stata fissata a
un'ora. Per maggiore semplicità non si parla più di «chilometri
tariffali» ma semplicemente di «chilometri».
Agli assicurati il
cui contratto di lavoro è iniziato prima del 1° aprile 2011 si applica, per
tutta la durata del provvedimento, il diritto in vigore fino alla revisione
mentre per gli assicurati il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data
vale il nuovo diritto.
Considerandi
2.
Perdite finanziarie (art. 94 lett. b
OADI)
Per poter
beneficiare di SPSS devono essere adempiute due condizioni di base, ovvero da
un lato, il luogo di lavoro deve trovarsi al di fuori della regione di
domicilio e, dall'altro, l'assicurato deve subire una perdita finanziaria.
L'assicurato subisce una perdita finanziaria se il salario proveniente dalla
nuova attività, dopo deduzione delle spese necessarie, non raggiunge il
guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie). Con il nuovo articolo 94
lettera b OADI i SPSS sono limitati all'importo della perdita finanziaria
subita se e nella misura in cui le spese sostenute nel nuovo luogo di lavoro
superano le spese corrispondenti del vecchio luogo di lavoro."
(cfr. Prassi LADI 2011 / R-49)
2.4
Il 10 dicembre 2012 il
Presidente del TCA ha inviato alla SECO uno scritto del seguente tenore:
"
Il TCA è chiamato a pronunciarsi su un caso che
concerne il sussidio per spese di pendolare (art. 68 LADI).
Al riguardo rilevo in via preliminare che l’art.
94.
OADI è stato modificato attraverso l’ordinanza dell’11 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.
Mi occorre in particolare sapere quale prassi
adotta la SECO nel caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla
regione di domicilio dopo averne perso un altro, pure situato fuori dalla
regione di domicilio e per il quale le spese venivano totalmente o parzialmente
rimborsate dal datore di lavoro.
Si tratta cioè di assicurati che, nell’attività
precedente, non avevano spese o ne avevano di un importo modesto perché
ricevevano un rimborso spese dall’ex datore di lavoro.
Nel caso che il TCA è chiamato a giudicare, l’UMA
ha conteggiato e confrontato le due spese sulla base dell’art. 85 cpv. 3
lett. b OADI (__________, precedente posto di lavoro fr. 866.-; __________),
nuovo posto di lavoro fr. 1'428.90).
L’assicurato chiede invece che, a titolo di spese
per l’attività precedente, venga conteggiato l’importo di fr. 590.-,
rimborsatogli ogni mese, quale spesa di trasferta, dal suo ex datore di lavoro.
Nel primo calcolo il sussidio ammonterebbe a fr.
569.
, nel secondo a fr. 838.90." (Doc. XX)
In data 19 dicembre 2012
il Presidente del TCA ha comunicato alla SECO che il guadagno assicurato del
ricorrente è di fr. 6'127.-e il guadagno soggetto all'AVS nella nuova
occupazione è di fr. 2'000.-- (cfr. Doc. XXII).
La SECO ha così risposto
il 14 gennaio 2013:
" (…)
Lei ci chiede nella Sua lettera quale prassi adotta la SECO nel
caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio
dopo avere perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per
il quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di
lavoro.
Ipotese 1: "il guadagno soggetto all'AVS
nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato
dell'occupazione precedente"
Quando il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è
inferiore o uguale al guadagno assicurato dell'occupazione precedente il
sussidio di pendolare corrisponde alla differenza tra le spese di trasporto
effettive dell'attività precedente ai costi della nuova attività.
Calcolando in quel modo, i sussidi per le spese di pendolare
coprono una perdita finanziaria dovuta a delle spese di viaggio e non prendono
a carico un abbassamento dello stipendio che può o che deve essere compensato
con il guadagno intermedio.
Nella fattispecie, le spese di trasporto dell'attività precedente
devono essere calcolate basandosi sull'art. 85 cpv. 3 let. b OADI. Il
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha
fissato le tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un
veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di
rimborso delle spese causate dalla frequentazione).
Ipotesi 2: "il guadagno assicurato
dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova
occupazione"
Quando il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore
al salario soggetto all'AVS per la nuova occupazione, l'importo dei sussidi di
pendolare corrisponde all'importo meno elevato tra la perdita finanziaria
(calcolo illustrato nella cifra marginale L37 della circolare PML (1°
esempio)), e la differenza tra le spese anteriori effettive e le nuove spese
(vedi cifra marginale L37 circolare PML).
È importante precisare che l'importo versato dall'ex datore di
lavoro per le spese di trasferta saranno prese in considerazione per il calcolo
dei sussidi unicamente nell'ipotesi 2. Di conseguenza, se l'importo non è
incluso già nel salario, sarà aggiunto al guadagno assicurato anteriore e le
spese effettive di viaggio saranno dedotte.
Tuttavia, nel caso specifico, ci sono altri problemi, oltre che
l'importo dei sussidi per le spese di pendolare che devono essere esaminati.
Infatti, si tratta nella fattispecie di un guadagno intermedio con un contratto
di lavoro di durata determinata che non permette all'assicurato di uscire dalla
disoccupazione. Inoltre, La informiamo che abbiamo dei dubbi sull'idoneità al
collocamento dell'assicurato, per questa ragione trasmettiamo questo dossier al
settore competente della SECO.
È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come
obiettivo di uscire la persona direttamente e completamente dalla
disoccupazione. E specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di
pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica
degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione
di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di
lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo
scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in
particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio.
Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello
sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura
adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una
grande mobilità." (Doc. XXIII)
2.5
Chiamato,
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, preso atto anche delle precisazioni
fornite dalla SECO ritiene che il calcolo effettuato dall'UMA sia corretto.
Infatti,
visto lo scopo dei provvedimenti a favore degli assicurati pendolari è
giustificato porre a carico della LADI soltanto le spese di viaggio più elevate
derivanti dalla maggiore distanza tra il vecchio e il nuovo posto di lavoro e
non anche le perdite o i vantaggi che derivano agli assicurati dalle clausole
stipulate con i diversi datori di lavoro. Ciò che vale per le differenze degli
stipendi (intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione solo in caso
di perdita finanziaria e non anche in caso di maggiori spese senza perdita
finanziaria), deve valere anche per le diverse modalità di rimborso delle spese,
in particolare quelle di trasferta.
Per
arrivare ad un risultato realmente paragonabile occorre dunque fissare le spese
di trasferta per recarsi presso il vecchio, rispettivamente presso il nuovo
datore di lavoro, applicando il medesimo criterio.
Nella
presente fattispecie, si tratta dell'Ordinanza del DFE concernenti le tariffe
di rimborso delle spese causate dalla frequentazioni di corsi e cioè di 50
centesimi al km per le autovetture (cfr. consid. 2.3, Circolare della SECO
punto L 20).
Visto che
le spese di viaggio così calcolate ammontavano a fr. 866.-- mensili allorché RI
1.
lavora a __________ e ammontano a fr. 1428.90 da quando lavora a __________,
giustamente l'UMA gli ha riconosciuto il diritto a fr. 866.-- (cfr. Doc. XIV).
La
decisione su opposizione del 22 agosto 2012 deve dunque essere confermata.
2.6
A proposito
delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la
legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di
regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari
agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.
Al
riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag.
649-650:
"
En ce qui concerne un éventuel cumul avec un
emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel),
il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent
expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse
entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage
pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss
LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de
valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des
activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch.
7.5.3
, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les
possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine
importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du
canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités
(procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une
rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."
Nella presente fattispecie
il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra
il __________ e RI 1 è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento
del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è
dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel
suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari.
2.7
La questione relativa
all'idoneità al collocamento esula invece dalla presente vertenza (sul tema
cfr. D. Cattaneo, "Sport et assurances-sociales", in CGRSS N° 45-2010
pag. 11 seg., N° 19-25, pag. 132-135).
Infatti, secondo costante
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V
164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Ora, nella concreta
evenienza la decisione su opposizione impugnata tratta esclusivamente il tema dei
sussidi per pendolare.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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