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38.2012.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini stranieri senza permesso di domicilio che non sono membri dell’UE/AELS

l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì la loro idoneità

al collocamento, per cui esiste una stretta correlazione con la condizione della

residenza in Svizzera. Sia il permesso di lavorare quale elemento dell’idoneità

al collocamento che la condizione di risiedere in Svizzera sono subordinati,

per questa categoria di stranieri, al rilascio o al presunto rinnovo da parte

della polizia degli stranieri di un permesso di soggiorno per l’esercizio di

un’attività lucrativa. Se tali esigenze della polizia degli stranieri non sono

soddisfatte, queste persone non adempiono due presupposti che danno diritto

all’indennità di disoccupazione (cfr. cifra marg. B230 segg.).

Giurisprudenza

DLA 1996/97 n. 33 pag. 183 segg.

B141 Dal

1° giugno 2004, data in cui la priorità dei lavoratori indigeni e il controllo

delle condizioni salariali e lavorative sono stati soppressi, i cittadini dei

15 “vecchi” Stati membri dell’Unione europea e dell’AELS beneficiano della

completa libertà di circolazione.

Lo

stesso vale, dal 1° aprile 2006, per i cittadini dei nuovi Stati membri Malta e

Cipro (parte greca). In caso di disoccupazione, le persone provenienti da tali

Stati hanno in linea di massima diritto, anche se non sono titolari di un

permesso di domicilio, a un permesso di soggiorno che li autorizza a svolgere

un'attività lucrativa, ossia beneficiano di un’autorizzazione di lavoro come se

fossero residenti in Svizzera, adempiendo quindi la condizione della residenza

in Svizzera (cfr. cifra marg. B137 segg.).

Non

usufruiscono invece della libertà di circolazione i cittadini degli 8 nuovi

Stati membri (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica

slovacca, Slovenia e Ungheria), ai quali si applicano, fino al 30 aprile 2011,

le restrizioni vigenti sul mercato del lavoro (priorità dei lavoratori

indigeni, controllo delle condizioni di lavoro e di salario e

contingentamento). In caso di disoccupazione, la cassa deve procedere secondo

quanto indicato alle cifre marginali B138/139/226, in quanto la condizione della

residenza in Svizzera non è in genere data.”

La Prassi LADI/B135-B141

emessa dalla SECO nell’ottobre 2012 in sostituzione della Circolare ID ha in

buona sostanza il medesimo tenore della Circolare ID del gennaio 2007.

Le uniche modifiche sono le

seguenti:

- al p.to B135 è

stata tolto il paragrafo:

" Questa

disposizione ha lo scopo di impedire l’esportazione dell’indennità di

disoccupazione. L'unica eccezione è costituita dall'esportazione delle

prestazioni durante un periodo limitato per la ricerca di un impiego in uno

Stato membro dell'UE o dell'AELS (cfr. CAD-LCP).”

- al p.to B137 in

fine quale giurisprudenza è stato indicato:

" Giurisprudenza

DTFA del 6.3.2006, C 290/03 (il concetto di

residenza in Svizzera non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il

diritto civile ma presuppone la residenza abituale in Svizzera. Sono richiesti

l’effettiva residenza in Svizzera e l’intenzione di mantenerla durevolmente e

di avere, in tale periodo e in tale luogo, il centro dei propri interessi)

- il p.to B141 è

stato modificato come segue:

" Nell’ambito

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, le casse devono

informarsi in merito al rinnovo del permesso di soggiorno solo quando si tratta

di cittadini bulgari o rumeni, e ciò fino alla scadenza del periodo transitorio

(31 maggio 2016).”

Infine nella

nuova Prassi LADI/B135-B141 del luglio 2013 figura che:

"

RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135

Per aver diritto all’indennità di

disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in

svizzera” ê

B136

Secondo la giurisprudenza costante,

l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa

accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La

nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi

intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza,

ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre

condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni

personali.

Residenza e idoneità al

collocamento ê

B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere

titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare

un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più

adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a

tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro

i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione

adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le

autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di

polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr.

Prassi LADI ID B342) ê

B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione

del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se

l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente

in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno

d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come

pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono

più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta

alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

B140

Infatti, per essere considerati «residenti in

Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o

pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive

presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al

momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o

di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare

gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile

o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se

la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia

francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza

accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto

di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella

e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

-8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno

in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune

sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove

questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, nato a __________

il 9 gennaio 1968 e con doppia nazionalità svizzera e __________, dopo le

scuole dell’obbligo e il liceo frequentati a __________, si è iscritto all’Istituto

Universitario __________ di __________ dove ha conseguito la laurea nel 1997

(cfr. doc. 37/3).

Dopo alcune esperienze

professionali quali copywriter presso aziende a __________ dal 1999 al 2008,

dal settembre 2008 all’agosto 2009 l’assicurato ha lavorato come traduttore per

la __________ di __________ (cfr. doc. 37/3).

In seguito per un anno

circa, dal gennaio 2010 all’11 febbraio 2011, egli è stato impiegato in qualità

di copywriter presso la __________, azienda spagnola di __________ (cfr. doc.

37/3; 5/17).

Dal febbraio al marzo 2011 ha nuovamente lavorato per l’agenzia di traduzioni __________ di __________ (cfr. doc. 37/3).

Il ricorrente si è

iscritto in disoccupazione il 4 marzo 2011, richiedendo le prestazioni dal 21

marzo 2011 (cfr. doc. A; 5/4, 37/1).

La CO 1, a seguito di una richiesta di verifica da parte dell’URC di __________ del 26 luglio 2011 avendo

l’assicurato comunicato di vivere a __________ e di essere disposto a

frequentare misure attive, colloqui ecc. al fine di adempiere i presupposti per

avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 37/1), ha avviato un

procedimento volto ad appurare dove l’insorgente risiedesse effettivamente.

Il 29 novembre 2011 il

Considerandi

ricorrente è stato sentito dalla CO 1.

Dal relativo verbale

emerge quanto segue:

" (…)

Dopo breve discussione confermo di essere

residente a __________ presso i miei genitori e di recarmi occasionalmente a __________

alla ricerca di un impiego.

Come richiesto produco la seguente

documentazione:

- il contratto di locazione

dell’appartamento intestato ai miei genitori

- il certificato di domicilio

- un attestato di ricovero presso

l’Ospedale __________ di __________

- copia

dell’attestato AVS, della tessera bancaria e della tessera della Cassa malati

- copia della polizza della cassa malati

- un avviso di addebito sul mio conto

- il dettaglio di

utilizzo del mio collegamento telefonico relativo al mese di settembre

intestato a mio padre.

Nel corso dei prossimi 10 giorni produrrò la

seguente documentazione:

- estratto del conto bancario dove sono indicati i movimenti dalla

mia iscrizione innanzi

- un'attestazione del mio medico di fiducia che conferma che sono

regolarmente in cura presso di lui

- copia delle fatture inerenti il mio

collegamento telefonico

- elenco delle altre assenze all'estero dal 5 agosto 2011 innanzi

unitamente a copia dei relativi documenti di viaggio

- copia dei documenti di viaggio inerenti l'ultima assenza (dal

23.11.2011

al 27.11.2011)

D: ha ancora in affitto l'appartamento a __________?

R: no, non mi ricordo da quando l'ho lasciato ma

comunicherò e comproverò il termine della locazione della stanza che avevo in

affitto

D: per quale motivo nelle ricerche di impiego

indica tuttora di risiedere a __________?

R: "based in __________" non significa

che io risiedo in __________ bensì indica che io ho la possibilità di trovarmi

lì.

D: dove svolge le proprie ricerche d'impiego?

R: per l'80% in Svizzera mentre per il 20% a __________.

D: ha informato il suo consulente di riferimento

in merito ai dettagli (data di partenza, data di ritorno e scopo) relativi ai

soggiorni a __________?

R: sì, lui è informato dall'inizio. Non mi sono

mai stati chiesti dettagli.

D: attualmente è abile al lavoro?

R: sono sempre stato abile

al lavoro nella misura del 100%." (Doc. 10)

Con

decisione del 8 marzo 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 11

luglio 2012, la CO 1 ha stabilito che RI 1 non ha

diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 21 marzo 2011, poiché

non ha la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì

in __________ a __________ (cfr. doc. 2/1; A).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dalle carte

processuali emerge che il ricorrente il quale, come visto (cfr. consid. 2.3.),

ha lavorato in __________ a __________ presso la __________ dal gennaio 2010 al

febbraio 2011 (in un messaggio di posta elettronica del 7 marzo 2011

all’amministrazione l’assicurato ha asserito di essersi trasferito a __________

più di un anno prima per motivi professionali e di avere lì maggiori possibilità di reperire un nuovo impiego vista la rete di contatti

stabilita in quel paese; cfr. doc. 37/5), perlomeno nell’ultimo periodo

di impiego e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio

appartamento preso in locazione all’indirizzo __________.

In effetti l’assicurato

stesso, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011, ha indicato quale indirizzo estero quello appena menzionato (cfr. doc. 37/2) e durante il

colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha comunicato di avere in quel momento il domicilio a __________ ma di trasferirsi regolarmente a __________ dove è

in affitto in appartamento (cfr. doc. 37/6).

Anche un’amica

del’insorgente, __________, nel dicembre 2011 ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato a __________ era __________

(cfr. doc. 9/10).

E’ vero che __________,

nella sua dichiarazione del 7 dicembre 2011, ha pure attestato che l’insorgente, dal marzo 2011, vive in modo intermittente con lei nel suo appartamento

sito a __________ (cfr. doc. 9/10).

E’ altrettanto vero, però,

che l’assicurato, nel novembre 2011, in sede di audizione davanti alla CO 1,

interpellato espressamente al riguardo, ha risposto di non ricordarsi quando ha

lasciato l’appartamento in affitto (cfr. doc. 10 ; consid. 2.3.).

Inoltre egli, nonostante

in tale occasione si sia impegnato a comprovare il termine del contratto di

locazione (cfr. doc. 10 ; consid. 2.3.), ha prodotto unicamente la

dichiarazione del 7 dicembre 2011 rilasciata da __________ (cfr. doc. 9/10).

Va, poi, evidenziato che

il ricorrente, nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di

lavoro a __________ e in Svizzera inviati tramite posta elettronica da marzo a

novembre 2011, ha comunque sempre indicato di essere “based in __________”

(cfr. doc. 39/1-39/9; 38/7-38/10).

L’assicurato, nel novembre

2011.

alla CO 1, ha asserito che tale espressione non significa che risiede a __________,

bensì che ha la possibilità di trovarsi lì (cfr. doc. 10; consid. 2.3.).

Il dizionario Oxford

Advanced Learner's Dictionary, 6° ed., Oxford University Press, 2000 precisa, tuttavia,

che “based in”, se riferito a una persona che è “based in” un

determinato luogo, è sinonimo di vivere in un determinato posto.

Anche nel proprio curriculum

vitae l’assicurato ha indicato, quale indirizzo, __________ e, quale numero

telefonico, __________ (cfr. doc. 37/3) che corrisponde a un numero con

prefisso __________ (cfr. www.__________).

In proposito è utile

segnalare che, allorché la CO 1 l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24

novembre 2011 alle ore 9:30, il ricorrente, il 23 novembre 2011, ha inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo che l’appuntamento venisse posticipato a

lunedì 5 dicembre 2011, in quanto la documentazione richiesta da raccogliere

era copiosa, si trovava in una situazione di stress personale e la convocazione

risultava d’intralcio ad alcuni colloqui di lavoro (cfr. doc. 21).

L’ispettrice della CO 1, __________

sempre il 23 novembre 2011, gli ha risposto, da un lato, di aver cercato di

contattarlo telefonicamente presso il suo domicilio di __________, ma che il

padre avrebbe detto di non sapere dove si trovava (in una nota all’incarto __________

ha indicato: “22.11.2011 ore 9:00 mi ha cercata, ha detto che richiama alle

9:30 e non ha voluto lasciare il proprio recapito. 22.11.2011 ore 10:00

contattato al domicilio. Risponde il padre e non sa dirmi dove sia.

Inizialmente dice che non lo vedono tanto in questi tempi. Chiesto se è

residente lì. Mi dice di sì ma che la maggior parte del tempo è chiuso nella

sua stanza. Alla domanda se ora è presente dice di non sapere rispondere. Alla

richiesta di verificare indica di non voler bussare alla sua porta (…)”;

cfr doc. 30).

Dall’altro, che lo

invitava a comunque presentarsi il 24 novembre 2011, che per la documentazione

gli avrebbero assegnato un ulteriore termine e che, qualora non avesse potuto

presentarsi a causa di un colloquio di lavoro, avrebbe dovuto trasmettere la

conferma del datore di lavoro in questione confermante il giorno, l’ora e la

durata del colloquio (cfr. doc. 21).

Il 23 novembre 2011 alle

ore 16:50 l’assicurato, con un messaggio di posta elettronica, ha comunicato

che non si sarebbe potuto presentare il giorno seguente, poiché aveva dovuto

urgentemente recarsi a __________ per un colloquio professionale importante

(cfr. doc. 21).

Al riguardo egli, il 28

novembre 2011, ha però soltanto inviato copia di un messaggio di posta elettronica

del 24 novembre 2011 di __________, grafic designer freelance, del seguente

tenore:

" Ciao

RI 1,

volevo solo ringraziarti per essere venuto

al colloquio.

Ti farò sapere.

__________” (Doc. 18)

Inoltre, dopo essersi

iscritto in disoccupazione nel marzo 2011, l’insorgente ha trasmesso

all’amministrazione una “Lista degli impegni per le prossime 3 settimane” del

seguente tenore:

" (…)

- nonostante

nessun colloquio lavorativo sia stato programmato formalmente nelle prossime 3

settimane;

- considerato tuttavia

che ciò possa verificarsi a __________, dove mi sono trasferito per ragioni

professionali e dove ho potuto strutturare una rete di contatti professionali;

chiedo cortesemente che i colloquio presso

il Vs. Spett.le Ufficio siano stabiliti con una frequenza non superiore a uno

al mese, ed eventualmente ogni 5 settimane, anche riguardo all’onere economico

che il mio periodico trasferimento da __________ a __________ e viceversa

comporterebbe.

Nel caso mi venisse gentilmente concessa

una cadenza di appuntamenti ogni 5 settimane, mi impegno formalmente a fare

pervenire il modulo comprovante le mie ricerche di lavoro e le ricerche di

lavoro stesse, entro la fine di ogni mese, tramite posta ordinaria, fax o

formato digitale. Per agevolare il processo di comunicazione in merito ai miei

doveri riguardo il Vs. Ufficio, Vi chiedo altresì cortesemente di farne oggetto

attraverso posta elettronica, all’indirizzo __________ o al numero __________”

(doc. 37/4)

Agli atti tale scritto

riporta unicamente il nome di RI 1 stampato senza firma autografa (cfr. doc.

37/4).

Tuttavia, benché il tenore

del medesimo sia stato riprodotto nella decisione su opposizione (cfr. doc. A),

l’assicurato nel ricorso non ha sollevato alcuna specifica obiezione al

riguardo (cfr. doc. I).

Va, d’altra parte,

considerato che dall’estratto del conto bancario presso __________ intestato

all’insorgente emerge che nel periodo 1° settembre - 5 dicembre 2011, quali

addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati __________, risultano

unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito (cfr. doc.

9/1). Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credo sia stata

utilizzata, se in Svizzera o all’estero.

Il fatto, poi, che

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il 5 dicembre 2011, abbia

certificato che l’assicurato, domiciliato a __________, è imponibile

illimitatamente nel loro circondario per l’imposta federale, cantonale e comunale

(cfr. doc. 9/9) si rivela ininfluente.

Per comprovare la

residenza effettiva in Svizzera non è, infatti, sufficiente pagare le imposte

in Svizzera (cfr. consid. 2.2.).

Il luogo

dove sono depositati i documenti di identità o dove vengono pagate le imposte è

unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si

tratta di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro

prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; STCA 42.2011.11 del 19 gennaio

2012.

consid. 2.13.).

Per quanto attiene

all’elenco dei periodi di soggiorno a __________ - dal 24 al 31 marzo 2011, dal

30.

maggio al 3 giugno 2011, dal 27 giugno al 1° luglio 2011 e dal 1° al 5

agosto 2011 - allestito dall’assicurato il 15 settembre 2011 (cfr. doc. 31), al

quale ha allegato delle informazioni relative a quattro prenotazioni di voli da

__________ a __________ e ritorno per le date menzionate (cfr. doc. 31/1),

giova osservare che, a prescindere dal fatto che le prenotazioni annesse non

riportano alcun nominativo, tutti i soggiorni citati si estendono sulla

settimana feriale.

Più precisamente il

soggiorno dal 24 al 31 marzo 2011 riguarda una settimana da giovedì a giovedì,

le ulteriori date corrispondono tutte a soggiorni dal lunedì al venerdì.

La circostanza che il

ricorrente si sia recato in queste specifiche settimane a __________ non

esclude, d’altronde, che il medesimo abbia potuto soggiornare in __________

anche in altri periodi.

A titolo abbondanziale va

osservato che nel febbraio 2013 l’incarto relativo all’iscrizione in

disoccupazione dell’assicurato è stato chiuso su richiesta di quest’ultimo, in

quanto il medesimo, il 13 febbraio 2013, ha comunicato al consulente del personale che “…in relazione alla mia collaborazione con __________ di __________,

sulla quale è stato regolarmente aggiornato, le rendo noto che tale

collaborazione si è risolta in questi giorni in un rapporto di lavoro part-time

e freelance nella più ampia prospettiva di un inquadramento a tempo pieno che

dovrebbe concretizzarsi introno alla prossima estate.” (cfr. doc. V1; V2).

2.5

Alla luce delle risultanze

appena esposte, nonché della giurisprudenza e della prassi citate sopra (cfr.

consid. 2.1.; 2.2.), questo Tribunale, considerato peraltro che spetta

all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva

in Svizzera (cfr. consid. 2.2.), deve concludere, in applicazione

dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010

del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), che nel periodo dal 21 marzo 2011 all’11 luglio

2012.

(data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. STF

9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15

aprile 2005 consid. 2) il ricorrente non risiedeva in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

L’attestazione del 7

ottobre 2011 del Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________ secondo

cui all’insorgente, in quella data, è stato rimosso ambulatorialmente un adenoma

alla schiena (cfr. doc. 14), nonché le certificazioni dei mesi di agosto e

dicembre 2011 in cui il Dr. med. __________, spec. FMH

malattie orecchio-naso-gola, di __________ ha attestato che l’assicurato è in

sua cura dal luglio 2005, più specificatamente in cura regolare dall’inizio del

2010, e che a causa di un sospetto adenoma della parotide sinistra in un

prossimo futuro sarebbe stata prevista l’asportazione chirurgica (cfr. doc. D;

E) non sono atte a inficiare l’esito a cui è giunto il TCA.

Infatti la

presenza dell’assicurato a __________ il giorno del 7 ottobre 2011 e l’essere

in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano una

residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato.

In

proposito giova evidenziare che il ricorrente, benché dal gennaio 2010 al

febbraio 2011 abbia lavorato in modo continuativo a __________ (cfr. consid.

2.3

) è stato in ogni caso seguito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. E).

Non sono, poi, sufficienti

a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del

cellulare (cfr. doc. 9/4; 9/5) e l’affiliazione alla cassa malati __________

(cfr. doc. I).

Va, infine, qui ricordato,

in relazione a quanto fatto valere nell’impugnativa, e meglio che l’assicurato

si è sempre recato puntualmente ai colloqui con il consulente del personale

(cfr. doc. I; consid. 1.2.), che per concludere circa l’esistenza di

un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato

ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di

disoccupato.

Infatti nella STFA C

290/03 del 6 marzo 2006 il TFA si è così espresso: “(…) Das Fortdauern des

gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter

anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes

weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht

veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen

Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr

zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht

veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…).“.

2.6

In esito alle considerazioni

di cui sopra, secondo questo Tribunale, a ragione la CO 1 ha stabilito che dal 21 marzo 2011 l’assicurato non adempie il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI per poter essere posto al beneficio delle indennità di

disoccupazione.

Per

inciso va rilevato che nel caso di specie nemmeno risulta un diritto alle

prestazioni LADI sulla base dell’ALC, in quanto l’assicurato non può essere

considerato un frontaliero “vero” ma atipico che può beneficiare

dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di

residenza (cfr. STF 8C_723/2012 dell’11 dicembre 2012, STF 8C_777/2010 del 20

giugno 2011 consid. 4.; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicata in RtiD

II-2010 N. 66 pag. 277; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133

V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha

confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte;

STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008).

Infatti

l’insorgente, anche volendo ammettere che in Svizzera (Stato dell’ultima

occupazione) ha mantenuto dei forti legami personali, non risulta, aver

conservato in Svizzera dei legami professionali tali da disporre in questo

Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

Il

ricorrente stesso ha, al riguardo, dichiarato che a __________ ha stabilito una

rete di contatti che gli consentono di avere in Spagna le maggiori opportunità

di reperire un nuovo impiego (cfr. doc. 37/5).

L’assicurato,

del resto, mai ha preteso l’applicabilità al suo caso del vReg. CEE 1408/71 –

sostituito con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dal Regolamento

883/2004 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei Reg. (CE) 883/2004 e

987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione emessa dalla SECO

nell’aprile 2012; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013), né della giurisprudenza

concernente i frontalieri “veri” ma atipici.

La decisione su

opposizione del 11 luglio 2012 emessa dalla CO 1 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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