38.2012.51
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30 settembre 2013Italiano40 min
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Numero d'incarto:
38.2012.51
Data decisione, Autorità:
30.09.2013, TCA
Titolo:
Rettamente negato diritto a ID da 3/2011. Secondo probabilità prepond.non residenza in CH bensì all'estero, dove ass.ha lavorato 1/10-2/11 e a 3+4/11 abitava in un proprio appartamento. Nelle candidat.+ CV indicato recapito estero. Quando SdL l'ha contattato, non si è presentato essendo all'estero
INDENNITÀ
RESIDENZA E DOMICILIO
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.51
rs
Lugano
30 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 luglio
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 11 luglio 2012 la CO 1, confermando la precedente
decisione del 8 marzo 2012 (cfr. doc. 2/1), ha
stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo
dal 21 marzo 2011, poiché egli non ha la residenza in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________ a __________ (cfr. doc.
A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento
impugnato e il riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente - redattore ideatore nel
campo pubblicitario, nonché traduttore -, ha, segnatamente, addotto di avere la residenza effettiva in Svizzera a __________ dove è
nato, cresciuto e ha frequentato le scuole dell’obbligo.
L’insorgente
ha indicato di abitare con i genitori i quali, attualmente pensionati, erano
professori presso le scuole dell’obbligo di __________.
Il
medesimo ha, altresì, affermato di avere tutti i suoi amici e gli affetti più
cari a __________. Egli ha precisato di essere sempre stato domiciliato a __________
e di essersi assentato solo per brevi periodi, senza spostare il domicilio, per
gli studi universitari, per perfezionamenti linguistici e per poter lavorare.
L’assicurato
ha aggiunto di essere affiliato alla cassa malati __________, di avere il
proprio medico curante e il dentista a __________ e che l’Ufficio di tassazione
competente nel suo caso è quello di __________.
Egli ha,
inoltre, osservato di essere affetto da un adenoma alla parotide destra che lo
obbliga a sottoporsi a delle regolari e continue cure, nonché a visite presso
il proprio medico e che in futuro sarà necessario un intervento chirurgico.
Al
riguardo lo stesso ha evidenziato che non è credibile e neppure immaginabile
che per delle cure e una malattia tanto delicata una persona risieda all’estero
e si faccia seguire da un medico di __________.
Il
ricorrente ritiene di aver non solo reso verosimile la propria residenza in
Svizzera, ma di aver comprovato tale fatto senza alcun dubbio.
A mente
del medesimo ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza di non aver mai
mancato un solo appuntamento con il suo collocatore a __________ (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 1° ottobre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 3
settembre 2012 la parte resistente ha inviato la Conferma di annullamento dal
sistema COLSTA del 13 febbraio 2013 relativa all’assicurato e lo scambio di
messaggi di posta elettronica intercorso nel febbraio 2013 tra quest’ultimo e
il suo consulente del personale da cui emerge che RI 1, dal febbraio 2013, ha reperito un rapporto di lavoro part-time e
freelance a __________ con prospettiva di un inquadramento a tempo pieno
dall’estate seguente (cfr. doc. V + V1 e V2).
1.5. I doc. V, V1
e V2 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no
a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione a far
tempo dal 21 marzo 2011.
Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.
422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che
determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non
di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF
115 V 448-449).
Così, nel
caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con
giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in
Svizzera.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della
Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal
17 ottobre 1991).
Contestualmente
il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina
il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in
Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso
che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando
gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"
(…) Orbene, per attestare la sua effettiva
residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a
disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di
lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre
1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente
della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per
contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia
documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per
consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha evidenziato quanto
segue:
"
(…)
2.
2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der
Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des
zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.
Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1
ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung
findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar
lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines
gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im
Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin
Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz
181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).
2.2 Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in
der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen
tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt
in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz
setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen
Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht
(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).
Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das
Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die
Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes
erfüllt sein kann.“
In
una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,
l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,
rilevando:
"
(…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était
interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a
déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de
résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa
télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas
droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation
interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del
15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio
(tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi
genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale si è così espresso:
"
5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am
konkreten Aufenthaltsort des Versicherten hat die
Vorinstanz mit Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige
Rechtsprechung (vgl. E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend
erkannt, dass der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im
fraglichen Zeitraum angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des
tatsächlichen Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht
vorangemeldeten Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen
Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und
demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG
auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die
Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich
verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________
in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger
antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer
Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung
verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende
Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011
seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________
in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im
Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das
Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine
Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung
annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht
geändert würde (BGE 124 I 208 E.
4a S. 211; 131 I 153 E. 3
S. 157).”
2.2. La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID) del gennaio 2007 ai punti
B135-B141 relativi alla condizione “Risiedere in Svizzera Art. 8 cpv. 1 lett. c
e 12 LADI” da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione enunciano
che:
" PRINCIPIO
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.
Questa disposizione ha lo scopo di impedire l’esportazione dell’indennità di
disoccupazione.
L'unica
eccezione è costituita dall'esportazione delle prestazioni durante un periodo
limitato per la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS
(cfr. CAD-LCP).
NOZIONE DI “RISIEDERE IN SVIZZERA”
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del Codice civile (CC). La nozione di residenza in Svizzera,
condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del
diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di
dimora abituale.
Svizzeri e stranieri titolari di un permesso di domicilio
B137 Per
gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permesso di domicilio, il
riconoscimento della dimora abituale è subordinato a tre condizioni:
• dimorare effettivamente in
Svizzera (un indirizzo postale in Svizzera non è sufficiente);
• avere
l’intenzione di continuare a dimorarvi; e
• avervi contemporaneamente
il centro delle proprie relazioni personali.
Esempi
- Un assicurato che soddisfa l’obbligo
di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali
in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha
acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi
in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato
paga le imposte o adempie altri obblighi civici.
- Uno straniero titolare di un
permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere
l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua
famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha
diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in
Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i
figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio
fiscale in Svizzera è irrilevante.
- In caso di dubbi fondati in
merito al fatto che l'assicurato risieda effettivamente in Svizzera, gli organi
dell’AD sono tenuti a sollecitare l’assistenza amministrativa della polizia (art.
32 LPGA).
Giurisprudenza
DLA
1996/97 n. 18 pag. 85 segg.; DTFA, causa Z. del 13.3.2002, C 149/01; DTFA,
causa P. del 31.7.2001, C 303/00
Stranieri senza permesso di domicilio
Art. 12 LADI
B138 Gli
stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera
se:
• vi
dimorano effettivamente;
• hanno l’intenzione di
continuare a dimorarvi per un certo tempo;
• hanno in Svizzera al
contempo anche il centro delle proprie relazioni personali e
• hanno un permesso di
soggiorno che li abilita a svolgere un’attività lucrativa.
B139 I
cittadini stranieri senza permesso di domicilio che non sono membri
dell’UE/AELS soddisfano pertanto i presupposti di essere residenti in Svizzera
unicamente nella misura in cui sono in possesso di un permesso di soggiorno,
rilasciato dalla polizia degli stranieri, che li abilita a svolgere un’attività
lucrativa. Se tale permesso è scaduto, questo presupposto non è più soddisfatto
anche se essi continuano a dimorare effettivamente in Svizzera. Una deroga a
tale norma si impone se il permesso di soggiorno è scaduto ma il cittadino
straniero ne ha richiesto tempestivamente il rinnovo e può aspettarsi di
ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa deve informarsi a tal fine
presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità di
polizia degli stranieri.
B140 Per
Fatti
i cittadini stranieri senza permesso di domicilio che non sono membri dell’UE/AELS
l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì la loro idoneità
al collocamento, per cui esiste una stretta correlazione con la condizione della
residenza in Svizzera. Sia il permesso di lavorare quale elemento dell’idoneità
al collocamento che la condizione di risiedere in Svizzera sono subordinati,
per questa categoria di stranieri, al rilascio o al presunto rinnovo da parte
della polizia degli stranieri di un permesso di soggiorno per l’esercizio di
un’attività lucrativa. Se tali esigenze della polizia degli stranieri non sono
soddisfatte, queste persone non adempiono due presupposti che danno diritto
all’indennità di disoccupazione (cfr. cifra marg. B230 segg.).
Giurisprudenza
DLA 1996/97 n. 33 pag. 183 segg.
B141 Dal
1° giugno 2004, data in cui la priorità dei lavoratori indigeni e il controllo
delle condizioni salariali e lavorative sono stati soppressi, i cittadini dei
15 “vecchi” Stati membri dell’Unione europea e dell’AELS beneficiano della
completa libertà di circolazione.
Lo
stesso vale, dal 1° aprile 2006, per i cittadini dei nuovi Stati membri Malta e
Cipro (parte greca). In caso di disoccupazione, le persone provenienti da tali
Stati hanno in linea di massima diritto, anche se non sono titolari di un
permesso di domicilio, a un permesso di soggiorno che li autorizza a svolgere
un'attività lucrativa, ossia beneficiano di un’autorizzazione di lavoro come se
fossero residenti in Svizzera, adempiendo quindi la condizione della residenza
in Svizzera (cfr. cifra marg. B137 segg.).
Non
usufruiscono invece della libertà di circolazione i cittadini degli 8 nuovi
Stati membri (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica
slovacca, Slovenia e Ungheria), ai quali si applicano, fino al 30 aprile 2011,
le restrizioni vigenti sul mercato del lavoro (priorità dei lavoratori
indigeni, controllo delle condizioni di lavoro e di salario e
contingentamento). In caso di disoccupazione, la cassa deve procedere secondo
quanto indicato alle cifre marginali B138/139/226, in quanto la condizione della
residenza in Svizzera non è in genere data.”
La Prassi LADI/B135-B141
emessa dalla SECO nell’ottobre 2012 in sostituzione della Circolare ID ha in
buona sostanza il medesimo tenore della Circolare ID del gennaio 2007.
Le uniche modifiche sono le
seguenti:
- al p.to B135 è
stata tolto il paragrafo:
" Questa
disposizione ha lo scopo di impedire l’esportazione dell’indennità di
disoccupazione. L'unica eccezione è costituita dall'esportazione delle
prestazioni durante un periodo limitato per la ricerca di un impiego in uno
Stato membro dell'UE o dell'AELS (cfr. CAD-LCP).”
- al p.to B137 in
fine quale giurisprudenza è stato indicato:
" Giurisprudenza
DTFA del 6.3.2006, C 290/03 (il concetto di
residenza in Svizzera non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il
diritto civile ma presuppone la residenza abituale in Svizzera. Sono richiesti
l’effettiva residenza in Svizzera e l’intenzione di mantenerla durevolmente e
di avere, in tale periodo e in tale luogo, il centro dei propri interessi)
- il p.to B141 è
stato modificato come segue:
" Nell’ambito
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, le casse devono
informarsi in merito al rinnovo del permesso di soggiorno solo quando si tratta
di cittadini bulgari o rumeni, e ciò fino alla scadenza del periodo transitorio
(31 maggio 2016).”
Infine nella
nuova Prassi LADI/B135-B141 del luglio 2013 figura che:
"
RISIEDERE IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135
Per aver diritto all’indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in
svizzera” ê
B136
Secondo la giurisprudenza costante,
l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa
accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La
nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi
intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza,
ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e
● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni
personali.
Residenza e idoneità al
collocamento ê
B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere
titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare
un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più
adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a
tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro
i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione
adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le
autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di
polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr.
Prassi LADI ID B342) ê
B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione
del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se
l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente
in Svizzera nel caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno
d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come
pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono
più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta
alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.
B140
Infatti, per essere considerati «residenti in
Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o
pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive
presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al
momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o
di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.
B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare
gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile
o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se
la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia
francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza
accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto
di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella
e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)
-8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno
in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune
sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove
questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132
V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, nato a __________
il 9 gennaio 1968 e con doppia nazionalità svizzera e __________, dopo le
scuole dell’obbligo e il liceo frequentati a __________, si è iscritto all’Istituto
Universitario __________ di __________ dove ha conseguito la laurea nel 1997
(cfr. doc. 37/3).
Dopo alcune esperienze
professionali quali copywriter presso aziende a __________ dal 1999 al 2008,
dal settembre 2008 all’agosto 2009 l’assicurato ha lavorato come traduttore per
la __________ di __________ (cfr. doc. 37/3).
In seguito per un anno
circa, dal gennaio 2010 all’11 febbraio 2011, egli è stato impiegato in qualità
di copywriter presso la __________, azienda spagnola di __________ (cfr. doc.
37/3; 5/17).
Dal febbraio al marzo 2011 ha nuovamente lavorato per l’agenzia di traduzioni __________ di __________ (cfr. doc. 37/3).
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione il 4 marzo 2011, richiedendo le prestazioni dal 21
marzo 2011 (cfr. doc. A; 5/4, 37/1).
La CO 1, a seguito di una richiesta di verifica da parte dell’URC di __________ del 26 luglio 2011 avendo
l’assicurato comunicato di vivere a __________ e di essere disposto a
frequentare misure attive, colloqui ecc. al fine di adempiere i presupposti per
avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 37/1), ha avviato un
procedimento volto ad appurare dove l’insorgente risiedesse effettivamente.
Il 29 novembre 2011 il
Considerandi
ricorrente è stato sentito dalla CO 1.
Dal relativo verbale
emerge quanto segue:
" (…)
Dopo breve discussione confermo di essere
residente a __________ presso i miei genitori e di recarmi occasionalmente a __________
alla ricerca di un impiego.
Come richiesto produco la seguente
documentazione:
- il contratto di locazione
dell’appartamento intestato ai miei genitori
- il certificato di domicilio
- un attestato di ricovero presso
l’Ospedale __________ di __________
- copia
dell’attestato AVS, della tessera bancaria e della tessera della Cassa malati
- copia della polizza della cassa malati
- un avviso di addebito sul mio conto
- il dettaglio di
utilizzo del mio collegamento telefonico relativo al mese di settembre
intestato a mio padre.
Nel corso dei prossimi 10 giorni produrrò la
seguente documentazione:
- estratto del conto bancario dove sono indicati i movimenti dalla
mia iscrizione innanzi
- un'attestazione del mio medico di fiducia che conferma che sono
regolarmente in cura presso di lui
- copia delle fatture inerenti il mio
collegamento telefonico
- elenco delle altre assenze all'estero dal 5 agosto 2011 innanzi
unitamente a copia dei relativi documenti di viaggio
- copia dei documenti di viaggio inerenti l'ultima assenza (dal
23.11.2011
al 27.11.2011)
D: ha ancora in affitto l'appartamento a __________?
R: no, non mi ricordo da quando l'ho lasciato ma
comunicherò e comproverò il termine della locazione della stanza che avevo in
affitto
D: per quale motivo nelle ricerche di impiego
indica tuttora di risiedere a __________?
R: "based in __________" non significa
che io risiedo in __________ bensì indica che io ho la possibilità di trovarmi
lì.
D: dove svolge le proprie ricerche d'impiego?
R: per l'80% in Svizzera mentre per il 20% a __________.
D: ha informato il suo consulente di riferimento
in merito ai dettagli (data di partenza, data di ritorno e scopo) relativi ai
soggiorni a __________?
R: sì, lui è informato dall'inizio. Non mi sono
mai stati chiesti dettagli.
D: attualmente è abile al lavoro?
R: sono sempre stato abile
al lavoro nella misura del 100%." (Doc. 10)
Con
decisione del 8 marzo 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 11
luglio 2012, la CO 1 ha stabilito che RI 1 non ha
diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 21 marzo 2011, poiché
non ha la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì
in __________ a __________ (cfr. doc. 2/1; A).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dalle carte
processuali emerge che il ricorrente il quale, come visto (cfr. consid. 2.3.),
ha lavorato in __________ a __________ presso la __________ dal gennaio 2010 al
febbraio 2011 (in un messaggio di posta elettronica del 7 marzo 2011
all’amministrazione l’assicurato ha asserito di essersi trasferito a __________
più di un anno prima per motivi professionali e di avere lì maggiori possibilità di reperire un nuovo impiego vista la rete di contatti
stabilita in quel paese; cfr. doc. 37/5), perlomeno nell’ultimo periodo
di impiego e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio
appartamento preso in locazione all’indirizzo __________.
In effetti l’assicurato
stesso, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011, ha indicato quale indirizzo estero quello appena menzionato (cfr. doc. 37/2) e durante il
colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha comunicato di avere in quel momento il domicilio a __________ ma di trasferirsi regolarmente a __________ dove è
in affitto in appartamento (cfr. doc. 37/6).
Anche un’amica
del’insorgente, __________, nel dicembre 2011 ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato a __________ era __________
(cfr. doc. 9/10).
E’ vero che __________,
nella sua dichiarazione del 7 dicembre 2011, ha pure attestato che l’insorgente, dal marzo 2011, vive in modo intermittente con lei nel suo appartamento
sito a __________ (cfr. doc. 9/10).
E’ altrettanto vero, però,
che l’assicurato, nel novembre 2011, in sede di audizione davanti alla CO 1,
interpellato espressamente al riguardo, ha risposto di non ricordarsi quando ha
lasciato l’appartamento in affitto (cfr. doc. 10 ; consid. 2.3.).
Inoltre egli, nonostante
in tale occasione si sia impegnato a comprovare il termine del contratto di
locazione (cfr. doc. 10 ; consid. 2.3.), ha prodotto unicamente la
dichiarazione del 7 dicembre 2011 rilasciata da __________ (cfr. doc. 9/10).
Va, poi, evidenziato che
il ricorrente, nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di
lavoro a __________ e in Svizzera inviati tramite posta elettronica da marzo a
novembre 2011, ha comunque sempre indicato di essere “based in __________”
(cfr. doc. 39/1-39/9; 38/7-38/10).
L’assicurato, nel novembre
2011.
alla CO 1, ha asserito che tale espressione non significa che risiede a __________,
bensì che ha la possibilità di trovarsi lì (cfr. doc. 10; consid. 2.3.).
Il dizionario Oxford
Advanced Learner's Dictionary, 6° ed., Oxford University Press, 2000 precisa, tuttavia,
che “based in”, se riferito a una persona che è “based in” un
determinato luogo, è sinonimo di vivere in un determinato posto.
Anche nel proprio curriculum
vitae l’assicurato ha indicato, quale indirizzo, __________ e, quale numero
telefonico, __________ (cfr. doc. 37/3) che corrisponde a un numero con
prefisso __________ (cfr. www.__________).
In proposito è utile
segnalare che, allorché la CO 1 l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24
novembre 2011 alle ore 9:30, il ricorrente, il 23 novembre 2011, ha inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo che l’appuntamento venisse posticipato a
lunedì 5 dicembre 2011, in quanto la documentazione richiesta da raccogliere
era copiosa, si trovava in una situazione di stress personale e la convocazione
risultava d’intralcio ad alcuni colloqui di lavoro (cfr. doc. 21).
L’ispettrice della CO 1, __________
sempre il 23 novembre 2011, gli ha risposto, da un lato, di aver cercato di
contattarlo telefonicamente presso il suo domicilio di __________, ma che il
padre avrebbe detto di non sapere dove si trovava (in una nota all’incarto __________
ha indicato: “22.11.2011 ore 9:00 mi ha cercata, ha detto che richiama alle
9:30 e non ha voluto lasciare il proprio recapito. 22.11.2011 ore 10:00
contattato al domicilio. Risponde il padre e non sa dirmi dove sia.
Inizialmente dice che non lo vedono tanto in questi tempi. Chiesto se è
residente lì. Mi dice di sì ma che la maggior parte del tempo è chiuso nella
sua stanza. Alla domanda se ora è presente dice di non sapere rispondere. Alla
richiesta di verificare indica di non voler bussare alla sua porta (…)”;
cfr doc. 30).
Dall’altro, che lo
invitava a comunque presentarsi il 24 novembre 2011, che per la documentazione
gli avrebbero assegnato un ulteriore termine e che, qualora non avesse potuto
presentarsi a causa di un colloquio di lavoro, avrebbe dovuto trasmettere la
conferma del datore di lavoro in questione confermante il giorno, l’ora e la
durata del colloquio (cfr. doc. 21).
Il 23 novembre 2011 alle
ore 16:50 l’assicurato, con un messaggio di posta elettronica, ha comunicato
che non si sarebbe potuto presentare il giorno seguente, poiché aveva dovuto
urgentemente recarsi a __________ per un colloquio professionale importante
(cfr. doc. 21).
Al riguardo egli, il 28
novembre 2011, ha però soltanto inviato copia di un messaggio di posta elettronica
del 24 novembre 2011 di __________, grafic designer freelance, del seguente
tenore:
" Ciao
RI 1,
volevo solo ringraziarti per essere venuto
al colloquio.
Ti farò sapere.
__________” (Doc. 18)
Inoltre, dopo essersi
iscritto in disoccupazione nel marzo 2011, l’insorgente ha trasmesso
all’amministrazione una “Lista degli impegni per le prossime 3 settimane” del
seguente tenore:
" (…)
- nonostante
nessun colloquio lavorativo sia stato programmato formalmente nelle prossime 3
settimane;
- considerato tuttavia
che ciò possa verificarsi a __________, dove mi sono trasferito per ragioni
professionali e dove ho potuto strutturare una rete di contatti professionali;
chiedo cortesemente che i colloquio presso
il Vs. Spett.le Ufficio siano stabiliti con una frequenza non superiore a uno
al mese, ed eventualmente ogni 5 settimane, anche riguardo all’onere economico
che il mio periodico trasferimento da __________ a __________ e viceversa
comporterebbe.
Nel caso mi venisse gentilmente concessa
una cadenza di appuntamenti ogni 5 settimane, mi impegno formalmente a fare
pervenire il modulo comprovante le mie ricerche di lavoro e le ricerche di
lavoro stesse, entro la fine di ogni mese, tramite posta ordinaria, fax o
formato digitale. Per agevolare il processo di comunicazione in merito ai miei
doveri riguardo il Vs. Ufficio, Vi chiedo altresì cortesemente di farne oggetto
attraverso posta elettronica, all’indirizzo __________ o al numero __________”
(doc. 37/4)
Agli atti tale scritto
riporta unicamente il nome di RI 1 stampato senza firma autografa (cfr. doc.
37/4).
Tuttavia, benché il tenore
del medesimo sia stato riprodotto nella decisione su opposizione (cfr. doc. A),
l’assicurato nel ricorso non ha sollevato alcuna specifica obiezione al
riguardo (cfr. doc. I).
Va, d’altra parte,
considerato che dall’estratto del conto bancario presso __________ intestato
all’insorgente emerge che nel periodo 1° settembre - 5 dicembre 2011, quali
addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati __________, risultano
unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito (cfr. doc.
9/1). Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credo sia stata
utilizzata, se in Svizzera o all’estero.
Il fatto, poi, che
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il 5 dicembre 2011, abbia
certificato che l’assicurato, domiciliato a __________, è imponibile
illimitatamente nel loro circondario per l’imposta federale, cantonale e comunale
(cfr. doc. 9/9) si rivela ininfluente.
Per comprovare la
residenza effettiva in Svizzera non è, infatti, sufficiente pagare le imposte
in Svizzera (cfr. consid. 2.2.).
Il luogo
dove sono depositati i documenti di identità o dove vengono pagate le imposte è
unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si
tratta di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro
prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; STCA 42.2011.11 del 19 gennaio
2012.
consid. 2.13.).
Per quanto attiene
all’elenco dei periodi di soggiorno a __________ - dal 24 al 31 marzo 2011, dal
30.
maggio al 3 giugno 2011, dal 27 giugno al 1° luglio 2011 e dal 1° al 5
agosto 2011 - allestito dall’assicurato il 15 settembre 2011 (cfr. doc. 31), al
quale ha allegato delle informazioni relative a quattro prenotazioni di voli da
__________ a __________ e ritorno per le date menzionate (cfr. doc. 31/1),
giova osservare che, a prescindere dal fatto che le prenotazioni annesse non
riportano alcun nominativo, tutti i soggiorni citati si estendono sulla
settimana feriale.
Più precisamente il
soggiorno dal 24 al 31 marzo 2011 riguarda una settimana da giovedì a giovedì,
le ulteriori date corrispondono tutte a soggiorni dal lunedì al venerdì.
La circostanza che il
ricorrente si sia recato in queste specifiche settimane a __________ non
esclude, d’altronde, che il medesimo abbia potuto soggiornare in __________
anche in altri periodi.
A titolo abbondanziale va
osservato che nel febbraio 2013 l’incarto relativo all’iscrizione in
disoccupazione dell’assicurato è stato chiuso su richiesta di quest’ultimo, in
quanto il medesimo, il 13 febbraio 2013, ha comunicato al consulente del personale che “…in relazione alla mia collaborazione con __________ di __________,
sulla quale è stato regolarmente aggiornato, le rendo noto che tale
collaborazione si è risolta in questi giorni in un rapporto di lavoro part-time
e freelance nella più ampia prospettiva di un inquadramento a tempo pieno che
dovrebbe concretizzarsi introno alla prossima estate.” (cfr. doc. V1; V2).
2.5
Alla luce delle risultanze
appena esposte, nonché della giurisprudenza e della prassi citate sopra (cfr.
consid. 2.1.; 2.2.), questo Tribunale, considerato peraltro che spetta
all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva
in Svizzera (cfr. consid. 2.2.), deve concludere, in applicazione
dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), che nel periodo dal 21 marzo 2011 all’11 luglio
2012.
(data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. STF
9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215
consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15
aprile 2005 consid. 2) il ricorrente non risiedeva in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’attestazione del 7
ottobre 2011 del Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________ secondo
cui all’insorgente, in quella data, è stato rimosso ambulatorialmente un adenoma
alla schiena (cfr. doc. 14), nonché le certificazioni dei mesi di agosto e
dicembre 2011 in cui il Dr. med. __________, spec. FMH
malattie orecchio-naso-gola, di __________ ha attestato che l’assicurato è in
sua cura dal luglio 2005, più specificatamente in cura regolare dall’inizio del
2010, e che a causa di un sospetto adenoma della parotide sinistra in un
prossimo futuro sarebbe stata prevista l’asportazione chirurgica (cfr. doc. D;
E) non sono atte a inficiare l’esito a cui è giunto il TCA.
Infatti la
presenza dell’assicurato a __________ il giorno del 7 ottobre 2011 e l’essere
in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano una
residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato.
In
proposito giova evidenziare che il ricorrente, benché dal gennaio 2010 al
febbraio 2011 abbia lavorato in modo continuativo a __________ (cfr. consid.
2.3
) è stato in ogni caso seguito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. E).
Non sono, poi, sufficienti
a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del
cellulare (cfr. doc. 9/4; 9/5) e l’affiliazione alla cassa malati __________
(cfr. doc. I).
Va, infine, qui ricordato,
in relazione a quanto fatto valere nell’impugnativa, e meglio che l’assicurato
si è sempre recato puntualmente ai colloqui con il consulente del personale
(cfr. doc. I; consid. 1.2.), che per concludere circa l’esistenza di
un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato
ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di
disoccupato.
Infatti nella STFA C
290/03 del 6 marzo 2006 il TFA si è così espresso: “(…) Das Fortdauern des
gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter
anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes
weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht
veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen
Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr
zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht
veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…).“.
2.6
In esito alle considerazioni
di cui sopra, secondo questo Tribunale, a ragione la CO 1 ha stabilito che dal 21 marzo 2011 l’assicurato non adempie il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione.
Per
inciso va rilevato che nel caso di specie nemmeno risulta un diritto alle
prestazioni LADI sulla base dell’ALC, in quanto l’assicurato non può essere
considerato un frontaliero “vero” ma atipico che può beneficiare
dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di
residenza (cfr. STF 8C_723/2012 dell’11 dicembre 2012, STF 8C_777/2010 del 20
giugno 2011 consid. 4.; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicata in RtiD
II-2010 N. 66 pag. 277; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133
V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha
confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte;
STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008).
Infatti
l’insorgente, anche volendo ammettere che in Svizzera (Stato dell’ultima
occupazione) ha mantenuto dei forti legami personali, non risulta, aver
conservato in Svizzera dei legami professionali tali da disporre in questo
Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
Il
ricorrente stesso ha, al riguardo, dichiarato che a __________ ha stabilito una
rete di contatti che gli consentono di avere in Spagna le maggiori opportunità
di reperire un nuovo impiego (cfr. doc. 37/5).
L’assicurato,
del resto, mai ha preteso l’applicabilità al suo caso del vReg. CEE 1408/71 –
sostituito con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dal Regolamento
883/2004 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei Reg. (CE) 883/2004 e
987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione emessa dalla SECO
nell’aprile 2012; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013), né della giurisprudenza
concernente i frontalieri “veri” ma atipici.
La decisione su
opposizione del 11 luglio 2012 emessa dalla CO 1 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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