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Decisione

38.2012.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

38.2012.52

Data decisione, Autorità:

17.01.2013, TCA

Titolo:

Sosp.di 31gg x essere stato licenziato,dopo assunz.con luogo di lavoro in 2 città e poi spostam.in 1 sola città(DL rimborsato spese di trasf.).Manifestando chiaram.non+volontà di lavorare in tale città,ha provocato colpevolm.propria disocc.Entità sanz.corretta visto salario elev.(fr.110'000/125'000)

LICENZIAMENTO / DISDETTA

OBBLIGO DELL'ASSICURATO

SANZIONE

art. 30 cpv. 1 let. a LADI

art. 30 cpv. 3 LADI

art. 44 cpv. 1 let. a OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2012.52

DC/sc

Lugano

17 gennaio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 luglio

2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1980, ha lavorato presso la ditta __________ dal 1° luglio 2011 al 31 marzo

2012.

Egli è

stato licenziato il 20 dicembre 2011 (cfr. Doc. 21).

Sul

formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurato ha

indicato di essere stato licenziato per "incomprensione con il

management" (cfr. Doc. 19, punto 20).

In un

messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2012 RI 1 ha così riassunto i

motivi della perdita del posto di lavoro:

"

Il luogo di lavoro del mio impiego era __________,

quale sviluppatore sofware.

In seguito ad un erronea valutazione da parte del

project manager dopo due mesi non c'era più impiego nel mio campo.

Come soluzione mi è stato offerto un posto come

consulente BI a __________ con delle condizioni particolari per facilitare il

mio pendolarismo a __________.

In seguito al mancato mantenimento delle

condizioni concordate da parte del mio datore di lavoro siamo giunti alla fine

del rapporto di lavoro." (Doc. 9)

1.2. Con

decisione su opposizione del 30 luglio 2012 la Cassa CO 1 ha confermato la

decisione del 27 aprile 2012 (cfr. Doc. 8), con la quale ha sospeso RI 1 per 31

giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente

perso il proprio impiego.

Al

riguardo l'amministrazione si è così espressa:

"

(…)

2. Il

Sig. RI 1 malgrado avesse sottoscritto un contratto di lavoro che precedeva lo

svolgimento dell'attività in due sedi (__________ e __________), non ha

accettato di proseguire il rapporto di lavoro, concordando in seguito con il

datore di lavoro la cessazione dell'impiego.

3. Le

motivazioni indicate dall'opponente non possono essere ritenute giustificate:

lo stesso avrebbe, a mente delle Cassa, dovuto continuare l'attività lavorativa

fino al reperimento di un'altra a lui più confacente. (…)" (Doc. A1)

1.3. Contro la

decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA.

Egli

chiede la revoca della sanzione sottolineando di non avere abbandonato il suo

impiego ma di essere stato licenziato, di essere stato disposto a svolgere

l'attività per la quale è stato assunto (software developer) presso la sede di __________

e, che comunque, il datore di lavoro non ha rispettato le condizioni concordate

relative al distacco a __________ (cfr. Doc. I).

1.4. Nella sua

risposta del 16 ottobre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(…)

Il ricorrente afferma di non essere minimamente

responsabile del suo licenziamento e precisa che l'insoddisfazione sulla

reimpostazione del suo contratto diverrebbe da mancati adempimenti da parte del

datore di lavoro che non avrebbe ottemperato a quanto concordato: in

particolare un aumento di salario, l'abbonamento generale per i mezzi pubblici,

il canone internet e l'appartamento di __________ pagato.

La Cassa a fronte di questa obiezione si limita a

rilevare che l'aumento di salario è stato effettivo (da fr. 110'004.00 a fr. 125'000.00 sebbene condizionato quale bonus e garantito per i primi 3 mesi del

contratto), mentre sugli altri elementi nessun documento ne dà evidenza.

Inoltre sin dall'inizio non è mai stato escluso che il luogo di lavoro poteva

essere __________ oltre ad __________.

La Cassa, tutto ben considerato, ritiene che da

parte del signor RI 1, persona celibe, poteva essere dimostrata maggior

flessibilità evitando al datore di lavoro di prendere il provvedimento del

licenziamento. Nessuno impediva al signor RI 1 di cercarsi una nuova attività,

a lui più confacente, ma ciò evitando di porre il datore di lavoro nella

condizioni di accertarne la mancata disponibilità al nuovo impiego concordato.

Anche la retribuzione pattuita, con un possibile aumento salariale, avrebbe

dovuto richiedere maggior flessibilità da parte del ricorrente.

In conclusione la Cassa ritiene l'assicurato

responsabile del proprio licenziamento non avendo lo stesso, dopo averlo

firmato, accettato le nuove condizioni contrattuali, provocando di fatto il suo

licenziamento per indisponibilità a lui riconducibile." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa

evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La

disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo

comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha

fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di

lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Considerandi

Secondo

giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione

non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; DLA

1998.

Nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La

sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria

dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per

cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il

comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla

disdetta (STF

C 143/06

del 3 ottobre 2007, STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V

242.

consid. 1 pag. 245).

Una

sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in

questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245)

e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno

eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C

53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

Bisogna

ammettere il dolo eventuale allorché la persona interessata può o deve

prevedere che il suo comportamento provocherà il licenziamento da parte del

datore di lavoro (cfr. DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF C 282/00 dell'11 gennaio

2011.

consid. 2b).

La terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in

vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono

essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo

dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio

concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.3

La costante

giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore

ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi

contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la

sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà

nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il

caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò

significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo

datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per

ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove

(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere

l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,

consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,

consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,

consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al

principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF

123.

V 150; STFA

C 278/01 del 17 marzo

2003, consid. 1.3).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.5

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti che l'assicurato, allora domiciliato a __________,

è stato assunto dalla società __________ con l'incarico di sviluppatore

sotfware (Software Entwickler, cfr. Doc. 6).

Dal

contratto del 12 aprile 2011 si evince che il salario è stato fissato in fr.

110'004.-- annui e quale posto di lavoro è stato indicato __________. Parte

integrante del contratto è pure, in particolare, il regolamento sulle spese

(cfr. allegato al Doc. 7).

Dopo che

il ricorrente ha iniziato regolarmente la sua nuova attività il 1° luglio 2011, in data 21 settembre 2011 il contratto di lavoro è stato modificato nel senso che RI 1 dal 1°

ottobre 2011 è stato impegnato quale consulente informatico a __________. Egli

ha beneficiato di un periodo d'introduzione fino al termine del 2011.

Il salario

è stato fissato a fr. 125'000.-- annui dei quali il 10% variabile, con una

garanzia di bonus fino al 31 marzo 2012 (cfr. allegato al Doc. 7 e Doc. 6).

In uno

scritto del 4 giugno 2012 l'assicurato ha precisato che il datore di lavoro ha

modificato il contratto trasferendolo "temporaneamente a __________"

e che dopo tre mesi nella nuova attività ha chiesto all'azienda di rientrare a __________

in quanto il nuovo contratto non soddisfaceva le sue aspettative e inoltre, "alcune

clausule contrattuali non erano state assolte (quale appartamento a __________,

copertura delle spese a carico di __________, ecc.)". (cfr. Doc. 7.)

In data

20.

dicembre 2011 il datore di lavoro ha sciolto il contratto per il 31 marzo

2012.

(cfr. Doc. 21).

In una

lettera del 6 giugno 2012 la __________ ha riconosciuto che la modifica del

contratto ha dovuto essere proposta all'assicurato in quanto come programmatore

non vi era sufficiente lavoro ed ha precisato che il contratto di lavoro ha

dovuto essere sciolto, in quanto da una parte, a RI 1 non piaceva il nuovo

lavoro di consulente e non intendeva più svolgerlo e, d'altra parte, l'azienda

non aveva altre attività da offrirgli quale sviluppatore di software (cfr. Doc.

6).

Alla luce

di questi elementi, il TCA ritiene che l'assicurato, con il proprio

comportamento mediante il quale ha manifestato chiaramente la sua volontà di

non continuare a lavorare come consulente informatico a __________, ha provocato

colpevolmente la propria disoccupazione (cfr. consid. 2.2 e, in particolare la

DLA 2012 Nr. 3 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale).

Di

conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non

esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione,

che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi

contrattuali (cfr. consid. 2.2 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il

ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a

OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che il datore di lavoro ha

affermato di avere rimborsato le spese sostenute dell'assicurato per il

trasferimento a __________ (cfr. Doc. 6: "In Übrigen haben wir Herrn RI 1

die von ihm eingeforderten Spesen ausbezahlt Bahnabonnement, Tramtickets und Hotelübernachtungen

etc.).")

Del resto

sebbene la Cassa, nella risposta di causa abbia sottolineato che nessun

documento dimostra la fondatezza delle ulteriori pattuizioni tra il ricorrente

e l'ex datore di lavoro (ad esempio: abbonamento generale per i mezzi pubblici,

il canone internet globale, l'appartamento di __________) e il TCA gli abbia

assegnato un termine di 10 giorni per produrre nuovi mezzi di prova, RI 1 non

ha inviato nulla a questo Tribunale.

La prosecuzione

del rapporto di lavoro alle mutate condizioni era dunque ancora ragionevolmente

esigibile per l'assicurato (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009; STF

8C_606/2010 del 20 agosto 2010).

Anche

l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla

gravità della colpa, in considerazione in particolare dallo stipendio elevato

che percepiva presso il suo ex datore di lavoro. (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

Tale

sanzione è conforme alla giurisprudenza federale. Ad esempio, nella già citata

sentenza 8C_295/2009 del 15 settembre 2009, l'Alta Corte si è così espressa:

"

4.1

En l'espèce, l'emploi de responsable de

l'Unité T.________ était sans aucun doute convenable. On pouvait attendre de

l'assurée qu'elle occupe le poste proposé, même s'il ne répondait pas en tous

points à ses aspirations professionnelles, cela au moins dans l'attente de

retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. Le poste

litigieux n'impliquait pas de modification de salaire, ni même de déclassement

professionnel. Le 22 février 2008, l'employeur avait averti l'intéressée qu'il

n'y avait aucun poste disponible et qu'en cas de refus de sa part, une

procédure de licenciement serait ouverte à son encontre (cf. lettre du 13 mars

2008.

de la conseillère de la direction de Z.________, de W.________ et de

V.________). La situation de l'intimée est donc comparable à celle d'un assuré

qui abandonne son emploi sans s'être assuré d'un autre emploi et pour laquelle

on retient en principe une faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125). Dans de telles conditions, la caisse était fondée à prononcer une

suspension du droit à l'indemnité pour faute grave."

In

tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può mettere in discussione

senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

Per i

motivi appena esposti la decisione su opposizione del 28 giugno 2012 deve

pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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