38.2012.52
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17 gennaio 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2012.52
Data decisione, Autorità:
17.01.2013, TCA
Titolo:
Sosp.di 31gg x essere stato licenziato,dopo assunz.con luogo di lavoro in 2 città e poi spostam.in 1 sola città(DL rimborsato spese di trasf.).Manifestando chiaram.non+volontà di lavorare in tale città,ha provocato colpevolm.propria disocc.Entità sanz.corretta visto salario elev.(fr.110'000/125'000)
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.52
DC/sc
Lugano
17 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1980, ha lavorato presso la ditta __________ dal 1° luglio 2011 al 31 marzo
2012.
Egli è
stato licenziato il 20 dicembre 2011 (cfr. Doc. 21).
Sul
formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurato ha
indicato di essere stato licenziato per "incomprensione con il
management" (cfr. Doc. 19, punto 20).
In un
messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2012 RI 1 ha così riassunto i
motivi della perdita del posto di lavoro:
"
Il luogo di lavoro del mio impiego era __________,
quale sviluppatore sofware.
In seguito ad un erronea valutazione da parte del
project manager dopo due mesi non c'era più impiego nel mio campo.
Come soluzione mi è stato offerto un posto come
consulente BI a __________ con delle condizioni particolari per facilitare il
mio pendolarismo a __________.
In seguito al mancato mantenimento delle
condizioni concordate da parte del mio datore di lavoro siamo giunti alla fine
del rapporto di lavoro." (Doc. 9)
1.2. Con
decisione su opposizione del 30 luglio 2012 la Cassa CO 1 ha confermato la
decisione del 27 aprile 2012 (cfr. Doc. 8), con la quale ha sospeso RI 1 per 31
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente
perso il proprio impiego.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
2. Il
Sig. RI 1 malgrado avesse sottoscritto un contratto di lavoro che precedeva lo
svolgimento dell'attività in due sedi (__________ e __________), non ha
accettato di proseguire il rapporto di lavoro, concordando in seguito con il
datore di lavoro la cessazione dell'impiego.
3. Le
motivazioni indicate dall'opponente non possono essere ritenute giustificate:
lo stesso avrebbe, a mente delle Cassa, dovuto continuare l'attività lavorativa
fino al reperimento di un'altra a lui più confacente. (…)" (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA.
Egli
chiede la revoca della sanzione sottolineando di non avere abbandonato il suo
impiego ma di essere stato licenziato, di essere stato disposto a svolgere
l'attività per la quale è stato assunto (software developer) presso la sede di __________
e, che comunque, il datore di lavoro non ha rispettato le condizioni concordate
relative al distacco a __________ (cfr. Doc. I).
1.4. Nella sua
risposta del 16 ottobre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Il ricorrente afferma di non essere minimamente
responsabile del suo licenziamento e precisa che l'insoddisfazione sulla
reimpostazione del suo contratto diverrebbe da mancati adempimenti da parte del
datore di lavoro che non avrebbe ottemperato a quanto concordato: in
particolare un aumento di salario, l'abbonamento generale per i mezzi pubblici,
il canone internet e l'appartamento di __________ pagato.
La Cassa a fronte di questa obiezione si limita a
rilevare che l'aumento di salario è stato effettivo (da fr. 110'004.00 a fr. 125'000.00 sebbene condizionato quale bonus e garantito per i primi 3 mesi del
contratto), mentre sugli altri elementi nessun documento ne dà evidenza.
Inoltre sin dall'inizio non è mai stato escluso che il luogo di lavoro poteva
essere __________ oltre ad __________.
La Cassa, tutto ben considerato, ritiene che da
parte del signor RI 1, persona celibe, poteva essere dimostrata maggior
flessibilità evitando al datore di lavoro di prendere il provvedimento del
licenziamento. Nessuno impediva al signor RI 1 di cercarsi una nuova attività,
a lui più confacente, ma ciò evitando di porre il datore di lavoro nella
condizioni di accertarne la mancata disponibilità al nuovo impiego concordato.
Anche la retribuzione pattuita, con un possibile aumento salariale, avrebbe
dovuto richiedere maggior flessibilità da parte del ricorrente.
In conclusione la Cassa ritiene l'assicurato
responsabile del proprio licenziamento non avendo lo stesso, dopo averlo
firmato, accettato le nuove condizioni contrattuali, provocando di fatto il suo
licenziamento per indisponibilità a lui riconducibile." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La
disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo
comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Considerandi
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; DLA
1998.
Nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria
dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per
cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il
comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla
disdetta (STF
C 143/06
del 3 ottobre 2007, STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V
242.
consid. 1 pag. 245).
Una
sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in
questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245)
e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C
53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Bisogna
ammettere il dolo eventuale allorché la persona interessata può o deve
prevedere che il suo comportamento provocherà il licenziamento da parte del
datore di lavoro (cfr. DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF C 282/00 dell'11 gennaio
2011.
consid. 2b).
La terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in
vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono
essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo
dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3
La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,
consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,
consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123.
V 150; STFA
C 278/01 del 17 marzo
2003, consid. 1.3).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.5
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti che l'assicurato, allora domiciliato a __________,
è stato assunto dalla società __________ con l'incarico di sviluppatore
sotfware (Software Entwickler, cfr. Doc. 6).
Dal
contratto del 12 aprile 2011 si evince che il salario è stato fissato in fr.
110'004.-- annui e quale posto di lavoro è stato indicato __________. Parte
integrante del contratto è pure, in particolare, il regolamento sulle spese
(cfr. allegato al Doc. 7).
Dopo che
il ricorrente ha iniziato regolarmente la sua nuova attività il 1° luglio 2011, in data 21 settembre 2011 il contratto di lavoro è stato modificato nel senso che RI 1 dal 1°
ottobre 2011 è stato impegnato quale consulente informatico a __________. Egli
ha beneficiato di un periodo d'introduzione fino al termine del 2011.
Il salario
è stato fissato a fr. 125'000.-- annui dei quali il 10% variabile, con una
garanzia di bonus fino al 31 marzo 2012 (cfr. allegato al Doc. 7 e Doc. 6).
In uno
scritto del 4 giugno 2012 l'assicurato ha precisato che il datore di lavoro ha
modificato il contratto trasferendolo "temporaneamente a __________"
e che dopo tre mesi nella nuova attività ha chiesto all'azienda di rientrare a __________
in quanto il nuovo contratto non soddisfaceva le sue aspettative e inoltre, "alcune
clausule contrattuali non erano state assolte (quale appartamento a __________,
copertura delle spese a carico di __________, ecc.)". (cfr. Doc. 7.)
In data
20.
dicembre 2011 il datore di lavoro ha sciolto il contratto per il 31 marzo
2012.
(cfr. Doc. 21).
In una
lettera del 6 giugno 2012 la __________ ha riconosciuto che la modifica del
contratto ha dovuto essere proposta all'assicurato in quanto come programmatore
non vi era sufficiente lavoro ed ha precisato che il contratto di lavoro ha
dovuto essere sciolto, in quanto da una parte, a RI 1 non piaceva il nuovo
lavoro di consulente e non intendeva più svolgerlo e, d'altra parte, l'azienda
non aveva altre attività da offrirgli quale sviluppatore di software (cfr. Doc.
6).
Alla luce
di questi elementi, il TCA ritiene che l'assicurato, con il proprio
comportamento mediante il quale ha manifestato chiaramente la sua volontà di
non continuare a lavorare come consulente informatico a __________, ha provocato
colpevolmente la propria disoccupazione (cfr. consid. 2.2 e, in particolare la
DLA 2012 Nr. 3 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale).
Di
conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non
esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione,
che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi
contrattuali (cfr. consid. 2.2 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il
ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a
OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che il datore di lavoro ha
affermato di avere rimborsato le spese sostenute dell'assicurato per il
trasferimento a __________ (cfr. Doc. 6: "In Übrigen haben wir Herrn RI 1
die von ihm eingeforderten Spesen ausbezahlt Bahnabonnement, Tramtickets und Hotelübernachtungen
etc.).")
Del resto
sebbene la Cassa, nella risposta di causa abbia sottolineato che nessun
documento dimostra la fondatezza delle ulteriori pattuizioni tra il ricorrente
e l'ex datore di lavoro (ad esempio: abbonamento generale per i mezzi pubblici,
il canone internet globale, l'appartamento di __________) e il TCA gli abbia
assegnato un termine di 10 giorni per produrre nuovi mezzi di prova, RI 1 non
ha inviato nulla a questo Tribunale.
La prosecuzione
del rapporto di lavoro alle mutate condizioni era dunque ancora ragionevolmente
esigibile per l'assicurato (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009; STF
8C_606/2010 del 20 agosto 2010).
Anche
l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla
gravità della colpa, in considerazione in particolare dallo stipendio elevato
che percepiva presso il suo ex datore di lavoro. (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
Tale
sanzione è conforme alla giurisprudenza federale. Ad esempio, nella già citata
sentenza 8C_295/2009 del 15 settembre 2009, l'Alta Corte si è così espressa:
"
4.1
En l'espèce, l'emploi de responsable de
l'Unité T.________ était sans aucun doute convenable. On pouvait attendre de
l'assurée qu'elle occupe le poste proposé, même s'il ne répondait pas en tous
points à ses aspirations professionnelles, cela au moins dans l'attente de
retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. Le poste
litigieux n'impliquait pas de modification de salaire, ni même de déclassement
professionnel. Le 22 février 2008, l'employeur avait averti l'intéressée qu'il
n'y avait aucun poste disponible et qu'en cas de refus de sa part, une
procédure de licenciement serait ouverte à son encontre (cf. lettre du 13 mars
2008.
de la conseillère de la direction de Z.________, de W.________ et de
V.________). La situation de l'intimée est donc comparable à celle d'un assuré
qui abandonne son emploi sans s'être assuré d'un autre emploi et pour laquelle
on retient en principe une faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125). Dans de telles conditions, la caisse était fondée à prononcer une
suspension du droit à l'indemnité pour faute grave."
In
tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può mettere in discussione
senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
Per i
motivi appena esposti la decisione su opposizione del 28 giugno 2012 deve
pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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