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Decisione

38.2012.53

Confermata sosp.di 6gg inflitta con dec.su opp.(dec.form.:8gg)x insuff.ric.di lavoro a 4+5/12 preced.la disocc. Nonostante accert.esperiti da TCA,non dimostrato ult.ric. Indip.dalla questione relativa

21 gennaio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti

…”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. In una

sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale

38.2003.54 del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio

Considerandi

2007: Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette

anni consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di

calcio, che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in

Svizzera e all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di

lavoro, seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti

quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento.

Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere all’assicurato, quale

caso limite, un tempo di otto mesi per cercare un’occupazione quale allenatore.

2.7

La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. È

dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire

d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Al

riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,

il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei

fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni

di cui ha bisogno (vedi anche la STF 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3 e

la STCA 38.2012.9 del 13 agosto 2012).

Proprio richiamando

il principio inquisitorio l'Alta Corte in una sentenza del 14 dicembre 1999,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni

concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano

vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,

appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.

In quel

caso l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche allegate

trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni dei

potenziali datori di lavoro, seppure generiche.

L'assicurato

non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli

sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle

indicazioni alla Commissione.

Il

principio inquisitorio non è comunque incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c

LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA

1992.

pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c;

DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio, in una sentenza C 234/04

del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato

contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno

con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare

ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva

asserito di aver compiuto.

In quella fattispecie

l’assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione

formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al

Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso

compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire

indicazioni verificabili.

2.8

Nella

presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 6 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere comprovato una sola

ricerca di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2012, rispettivamente presso il

FC __________ il 20 aprile 2012 e il FC __________ il 28 maggio 2012, Doc. 2 e

Doc. A pag. 4). L'amministrazione ha invece ritenuto sufficienti le ricerche

effettuate nel mese di giugno 2012.

Dagli

atti dell'incarto emerge che sul Formulario "Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro" del 28 giugno 2012 figurano la seguenti

ricerche di lavoro:

"

20.04

FC __________, __________

__________, +__________ Calciatore

28.05

FC __________

__________ +__________ Calciatore

06.

FC __________

__________ (vedi allegato) __________ Calciatore

06.

FC __________, __________

__________ (vedi allegato) __________ Calciatore

06.

FC __________, __________

__________olò (vedi allegato) __________ Calciatore

06.

FC __________, __________

__________lò (vedi allegato) __________ Calciatore

24.06

FC __________, __________

__________ Calciatore

25.06

FC __________, __________

__________ Calciatore

(…)" (Doc. 2)

In uno

scritto datato 1° luglio 2012 __________, della __________ ha inviato

all'assicurato una lettera nella quale ha precisato di avere inviato, durante

il mese di giugno, la candidatura al FC __________, al FC __________, al FC __________

e al FC __________.

Egli ha

aggiunto che durante il mese di luglio, avrebbe osservato attentamente il

mercato e inviato la sua candidatura alle società che necessiterebbero di un

giocatore con le caratteristiche del ricorrente (cfr. Doc. 2bis).

Il 13

agosto 2012 il rappresentante dell'assicurato ha scritto alla __________

invitandola a mandare all'URC di __________ la lista completa delle squadre

contattate dal mese di febbraio 2012 (cfr. Doc. F).

A seguito

di un disguido (cfr. Doc. H), __________ ha trasmesso la lista direttamente al

rappresentante dell'assicurato soltanto l'11 settembre 2012, dopo che era già stata

emessa la decisione su opposizione (cfr. Doc. I).

Il testo

è il seguente:

"

(…)

“RI 1

Con la presente un

elenco delle squadre contattate.

Come da prassi abituale, i contatti e richieste vengono fatte in forma

telefonica direttamente con i rispettivi direttori sportivi o allenatori delle

società.

Squadre in

Svizzera:

Challenge League FC

__________

AC

__________

FC

__________

FC

__________

FC

__________

FC

__________

FC

__________

Super League FC

__________rber

FC

__________kel

FC

__________n

GC

__________

Squadre estere:

__________ __________

__________ __________

____________________ __________g

Resto a disposizione

per qualsiasi ulteriore informazione." (Doc. VIII/1)

Il 10

dicembre 2012 il Presidente del TCA ha chiesto a __________ di indicare la data

precisa in cui è avvenuto il contatto telefonico con i direttori sportivi o gli

allenatori delle società citate in tale scritto (cfr. Doc. VII).

Egli ha

così risposto il 12 dicembre 2012:

"

(…)

Purtroppo, e mi scuso, ma non mi è assolutamente

possibile risalire ai giorni esatti di quando è stato proposta la candidatura

del signor RI 1 alle squadre elencate.

Essendo regolarmente in contatto con le società

elencate per diversi motivi e diversi giocatori, purtroppo non ricordo nè tengo

un resoconto giornaliero delle telefonate effettuate e il loro contenuto.

Può capitare che un allenatore di una società o

il rispettivo sportivo, nei periodi caldi, lo si senta più volte a settimana

per più situazioni in sospeso con la società in questione.

Posso però dirle che per quanto riguarda la

proposta di nuovi giocatori a società professionistiche, le stesse sono di

frequenza maggiore durante i mesi di gennaio e febbraio per poi riprendere con

il mese di giugno – luglio – agosto ed in parte settembre." (Doc. VIII)

Chiamato,

ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare la decisione su

opposizione impugnata.

Infatti

gli ulteriori accertamenti compiuti dal TCA non hanno permesso di dimostrare

che l'assicurato nei mesi di aprile e maggio 2012 ha effettuato, per il tramite __________ un numero di ricerche di lavoro superiore a quelle già

considerate dall'amministrazione.

Infatti,

contrariamente a quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4), non è stata indicata la data precisa nella quale tali ricerche

sono state compiute.

Non è

dunque comprovato che esse siano state realmente effettuate in aprile e maggio

2012.

Anzi alla

luce degli scritti di __________ dal 1° luglio 2012 e del 12 dicembre 2012, è

possibile ipotizzare che esse siano state effettuate in altri periodi. Tale questione

non deve comunque essere ulteriormente approfondita.

Di

conseguenza, indipendentemente dalla questione relativa al numero di ricerche

mensili pretese dall'amministrazione a dei calciatori professionisti nel nostro

e in altri Cantoni, cfr. Doc. X, la decisione su opposizione deve essere

confermata in quanto una sola ricerca di lavoro per ogni periodo di controllo è

chiaramente insufficiente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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