38.2012.53
Confermata sosp.di 6gg inflitta con dec.su opp.(dec.form.:8gg)x insuff.ric.di lavoro a 4+5/12 preced.la disocc. Nonostante accert.esperiti da TCA,non dimostrato ult.ric. Indip.dalla questione relativa
21 gennaio 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.53
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, TCA
Titolo:
Confermata sosp.di 6gg inflitta con dec.su opp.(dec.form.:8gg)x insuff.ric.di lavoro a 4+5/12 preced.la disocc. Nonostante accert.esperiti da TCA,non dimostrato ult.ric. Indip.dalla questione relativa al n.di ric. pretese dall'ammin.a dei calciatori prof.,in casu 1 sola ric.x ogni mese insufficiente
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.53
DC/sc
Lugano
21 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
settembre 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1981, si è iscritto per il collocamento alla ricerca di un'occupazione a
tempo pieno come calciatore o ingegnere elettronico dal 1° luglio 2012 (cfr.
Doc. 7).
1.2. Con
decisione su opposizione del 3 settembre 2012 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha modificato la precedente decisione del 23 luglio 2012
(Doc. C) e ha ridotto da 8 a 6 giorni la sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione inflitta all'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro
nei mesi di maggio e giugno precedenti l'inizio del controllo della
disoccupazione (cfr. Doc. A).
1.3. Contro
questa decisione RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale
il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva:
"
(…)
Dobbiamo purtroppo contestare quanto riportato
dall'URC ed in particolare ci stupisce che lo stesso ufficio abbia preso una
decisione che va a penalizzare il nostro associato unicamente perchè la __________
non ha prodotto quanto richiesto. L'URC stesso cita: "… abbiamo per questo
motivo invitato il rappresentante dell'assicurato (ndr. Sindacato RA 1),
tramite __________, a produrre eventuale materiale supplementare entro il
21.08.2012 ad oggi nessuna documentazione in merito è stata prodotta. La
revisione del caso si è basata quindi sugli atti a nostra disposizione".
Riteniamo inoltre che con questa decisione si
penalizzi il nostro associato per delle mancate risposte non inoltrate da parte
della __________.
Vista la decisione dell'URC abbiamo chiesto al
signor RI 1 di voler sollecitare la __________. In data 13.09.2012 il signor RI
1 ha prodotto il testo di una e-mail (Doc. H) allegando l'elenco delle squadre
(Doc. I) che la __________ ha contattato a nome e per ordine del signor RI 1.
Visto quanto sopra riteniamo che il nostro
associato abbia fatto tutto quanto ragionevolmente si poteva pretendere da lui
per evitare la disoccupazione in quanto, come ampiamente documentato dalla __________
(Doc. I), è stato fatto tutto il necessario per la ricerca di un posto di
lavoro in un tempo ragionevole prima di iscriversi alla disoccupazione."
(Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta dell'8 ottobre 2012 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e osserva in particolare:
"
(…)
Poiché dalla documentazione presentata in fase di
opposizione la controparte affermava, senza però comprovarlo tramite nuova
documentazione, di aver svolto ulteriori ricerche, le abbiamo chiesto se fosse
in grado di comprovare quanto da lei sostenuto.
Come già detto in precedenza questa
documentazione non è mai stata inoltrata al nostro ufficio, né dall'RA 1 né
dalla __________.
Il riesame del caso e la relativa decisione su
opposizione emanata dal nostro ufficio il 3 settembre 2012 si è quindi dovuta
necessariamente basare sulla documentazione presente agli atti in quel
momento." (Doc. III)
1.5. Il 15
ottobre 2012 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
nel quale ha ribadito la richiesta di annullare la decisione di sospensione
(cfr. Doc. V).
1.6. Il 10
dicembre 2012 il Presidente del TCA ha interpellato __________ della __________
(cfr. Doc. VII), il quale ha risposto il 12 dicembre 2012 (cfr. Doc. VIII).
Al
riguardo il rappresentante dell'assicurato ha formulato le sue osservazioni 19
dicembre 2012 (cfr. Doc. X), mentre l'URC di __________ il 19 dicembre 2012 ha rinunciato ad esprimersi (cfr. Doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per non avere comprovato sufficienti ricerche
di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione
della LADI il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti
…”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. In una
sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale
38.2003.54 del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio
Considerandi
2007: Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette
anni consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di
calcio, che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in
Svizzera e all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di
lavoro, seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti
quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento.
Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere all’assicurato, quale
caso limite, un tempo di otto mesi per cercare un’occupazione quale allenatore.
2.7
La procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. È
dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire
d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Al
riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei
fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni
di cui ha bisogno (vedi anche la STF 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3 e
la STCA 38.2012.9 del 13 agosto 2012).
Proprio richiamando
il principio inquisitorio l'Alta Corte in una sentenza del 14 dicembre 1999,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni
concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano
vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,
appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
In quel
caso l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche allegate
trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni dei
potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato
non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli
sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle
indicazioni alla Commissione.
Il
principio inquisitorio non è comunque incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c
LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA
1992.
pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c;
DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio, in una sentenza C 234/04
del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato
contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno
con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare
ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva
asserito di aver compiuto.
In quella fattispecie
l’assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione
formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al
Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso
compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire
indicazioni verificabili.
2.8
Nella
presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 6 giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere comprovato una sola
ricerca di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2012, rispettivamente presso il
FC __________ il 20 aprile 2012 e il FC __________ il 28 maggio 2012, Doc. 2 e
Doc. A pag. 4). L'amministrazione ha invece ritenuto sufficienti le ricerche
effettuate nel mese di giugno 2012.
Dagli
atti dell'incarto emerge che sul Formulario "Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro" del 28 giugno 2012 figurano la seguenti
ricerche di lavoro:
"
20.04
FC __________, __________
__________, +__________ Calciatore
28.05
FC __________
__________ +__________ Calciatore
06.
FC __________
__________ (vedi allegato) __________ Calciatore
06.
FC __________, __________
__________ (vedi allegato) __________ Calciatore
06.
FC __________, __________
__________olò (vedi allegato) __________ Calciatore
06.
FC __________, __________
__________lò (vedi allegato) __________ Calciatore
24.06
FC __________, __________
__________ Calciatore
25.06
FC __________, __________
__________ Calciatore
(…)" (Doc. 2)
In uno
scritto datato 1° luglio 2012 __________, della __________ ha inviato
all'assicurato una lettera nella quale ha precisato di avere inviato, durante
il mese di giugno, la candidatura al FC __________, al FC __________, al FC __________
e al FC __________.
Egli ha
aggiunto che durante il mese di luglio, avrebbe osservato attentamente il
mercato e inviato la sua candidatura alle società che necessiterebbero di un
giocatore con le caratteristiche del ricorrente (cfr. Doc. 2bis).
Il 13
agosto 2012 il rappresentante dell'assicurato ha scritto alla __________
invitandola a mandare all'URC di __________ la lista completa delle squadre
contattate dal mese di febbraio 2012 (cfr. Doc. F).
A seguito
di un disguido (cfr. Doc. H), __________ ha trasmesso la lista direttamente al
rappresentante dell'assicurato soltanto l'11 settembre 2012, dopo che era già stata
emessa la decisione su opposizione (cfr. Doc. I).
Il testo
è il seguente:
"
(…)
“RI 1
Con la presente un
elenco delle squadre contattate.
Come da prassi abituale, i contatti e richieste vengono fatte in forma
telefonica direttamente con i rispettivi direttori sportivi o allenatori delle
società.
Squadre in
Svizzera:
Challenge League FC
__________
AC
__________
FC
__________
FC
__________
FC
__________
FC
__________
FC
__________
Super League FC
__________rber
FC
__________kel
FC
__________n
GC
__________
Squadre estere:
__________ __________
__________ __________
____________________ __________g
Resto a disposizione
per qualsiasi ulteriore informazione." (Doc. VIII/1)
Il 10
dicembre 2012 il Presidente del TCA ha chiesto a __________ di indicare la data
precisa in cui è avvenuto il contatto telefonico con i direttori sportivi o gli
allenatori delle società citate in tale scritto (cfr. Doc. VII).
Egli ha
così risposto il 12 dicembre 2012:
"
(…)
Purtroppo, e mi scuso, ma non mi è assolutamente
possibile risalire ai giorni esatti di quando è stato proposta la candidatura
del signor RI 1 alle squadre elencate.
Essendo regolarmente in contatto con le società
elencate per diversi motivi e diversi giocatori, purtroppo non ricordo nè tengo
un resoconto giornaliero delle telefonate effettuate e il loro contenuto.
Può capitare che un allenatore di una società o
il rispettivo sportivo, nei periodi caldi, lo si senta più volte a settimana
per più situazioni in sospeso con la società in questione.
Posso però dirle che per quanto riguarda la
proposta di nuovi giocatori a società professionistiche, le stesse sono di
frequenza maggiore durante i mesi di gennaio e febbraio per poi riprendere con
il mese di giugno – luglio – agosto ed in parte settembre." (Doc. VIII)
Chiamato,
ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare la decisione su
opposizione impugnata.
Infatti
gli ulteriori accertamenti compiuti dal TCA non hanno permesso di dimostrare
che l'assicurato nei mesi di aprile e maggio 2012 ha effettuato, per il tramite __________ un numero di ricerche di lavoro superiore a quelle già
considerate dall'amministrazione.
Infatti,
contrariamente a quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.4), non è stata indicata la data precisa nella quale tali ricerche
sono state compiute.
Non è
dunque comprovato che esse siano state realmente effettuate in aprile e maggio
2012.
Anzi alla
luce degli scritti di __________ dal 1° luglio 2012 e del 12 dicembre 2012, è
possibile ipotizzare che esse siano state effettuate in altri periodi. Tale questione
non deve comunque essere ulteriormente approfondita.
Di
conseguenza, indipendentemente dalla questione relativa al numero di ricerche
mensili pretese dall'amministrazione a dei calciatori professionisti nel nostro
e in altri Cantoni, cfr. Doc. X, la decisione su opposizione deve essere
confermata in quanto una sola ricerca di lavoro per ogni periodo di controllo è
chiaramente insufficiente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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