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38.2012.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2013Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione

di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali."

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches

Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione

temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo

qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa

tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in

op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,

pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i

criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con

l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato

che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,

unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in

Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil

Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage,

Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.

425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.2. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C

301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.3. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

L'art. 45

cpv. 4 OADI prevede che vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:

a. ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure

b. ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è

pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione

del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

La nostra

Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più

controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata

di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito

preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo

pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una

sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della

Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della

sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva

rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

"

(…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa

come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la

quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i

giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione

temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2

LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel

fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa

dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In

considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita

di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e

20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza

validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente

quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.

284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una

sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente

al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto

a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non

aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la

sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un

programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non

poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni

dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in

considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a

problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato,

benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva

convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

In una

sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato

che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera

assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal

rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso

per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato

che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota

contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto

quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente

scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato

firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto

superiore.

2.4. In

una sentenza 8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato

la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni,

contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni,

inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in

informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico,

giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione

presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di

operaio addetto alla pulizia dei locali.

Secondo l'Alta Corte la

volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche

professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per cui non è

possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della penalità.

Vista l’importanza di

questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle critiche, di

carattere generale, dell’assicurato riguardo all’assegnazione di determinati

programmi d’occupazione che non gli permettono di sfruttare al meglio le conoscenze

di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre integralmente le

considerazioni del Tribunale federale:

"

3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en

refusant, sans motif justificatif, de participer à un programme d'emploi

temporaire organisé par une institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let.

a LACI) et qui convenait à son âge, à sa situation personnelle et à son état de

santé (art. 16 al. 2 let. c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré

était passible d'une suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation

des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant,

selon l'autorité précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité

moyenne, comme l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une

suspension d'une durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale

a constaté que le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste

d'ouvrier nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant

pas suivi de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en

allemand. Selon les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à

fait au profil de l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en

informatique de gestion et qui avait notamment exercé des activités

d'informaticien, de journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges

d'instruction et, dans le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire,

d'animateur en accueil extrascolaire pour le compte de Y.________. En outre, ce

programme d'emploi temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le

recyclage avait été assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui

avait abruptement enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à

un premier entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la

juridiction précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un

certain respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de

ses institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des

démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la

mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de

refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours

effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses

anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que

son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que

l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas

pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce

jour-là.

3.2

3.2.1 Le recourant se plaint d'une violation des

art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let.

b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction

cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la

faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement

les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er

septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la

faute.

3.2.2 La durée de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais

également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de

surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes

d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes

d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application

plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense

cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de

l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que

subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier

celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs

généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA

2006 n. 20 p. 229 [C 285/05] consid. 2; arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012

consid. 3.2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un

critère d'évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p.184 [C14/97]).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir

d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance

uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif

("Ermessensüberschreitung") ou négatif

("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé

("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012

consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir

d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de

pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales

applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction

de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et

le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son

pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi

l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en

adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le

cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère

qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation,

ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir

d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).

3.2.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé

la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu

notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois

pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de

la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité.

Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui

manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir

d'appréciation.

En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a

al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI,

selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du

législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour

réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions,

on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était

fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation

universitaire,ce qui est contesté par le recourant.

Quant à la circonstance que le programme d'emploi

temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en

placement en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet

pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans

la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction

cantonale.

3.2.4 Vu ce qui précède, trois des critères retenus

par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la

suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas

pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir

d'appréciation de manière contraire au droit. Le

recours est ainsi bien fondé."

In

un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha

confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva

rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:

"

(…)

4.1 En ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.

64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c

LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

En l'espèce, le programme d'emploi temporaire

satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2

let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser

indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à

sa formation et son expérience professionnelles. (…)"

Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l’ ordinamento in

materia , regolato da una legge federale (e precisamente l’art. 64a cpv.2 LADI

), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le

autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost. ; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio

2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).

Sta

semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in

questione (cfr. DTF 137 V 82 consid.5.3), inserendo ulteriori criteri per

determinare l’adeguatezza di un programma d’occupazione (a proposito delle

critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag.

628.629).

Il TCA

ricorda inoltre che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982,

dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16

cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives

et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).

In una

sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa

a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:

"

Il est jurisprudence constante qu'en période de

chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux

vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre

d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un

travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de

la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession

ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant

l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas

déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de

programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que

manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en

dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela

ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus

d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.

Certes, les principes précités ne doivent-ils pas

conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce.

Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de

proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le

buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les

références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble

éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a cause de

difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à

atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.

Dans ces conditions, il est compréhensible que

l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre

d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des

mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On

relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se

prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les

limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc

aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."

La seconda revisione della

LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli

aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI

nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione

temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio

della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui

all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è

possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro").

Al capoverso 2 dell'art.

72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma

d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato

("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo

72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata

conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di

occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri

di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D.

Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) in Il Ticino e il diritto.

ED CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo

livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio

esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art.

16 cpv. 2 LADI").

La terza revisione della

LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando

l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione

(cfr. consid. 2.1).

In quell'occasione sono

stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È

sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà

(cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).

In tale

contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella

sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese (richiamata al consid. 2.1), J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di

conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della

Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio

federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre

1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).

Questa

autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo

così espressa:

"

Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an

die Zumutbarkeit bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer

arbeitsmarktlichen Massnahme völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den

Mindestanforderungen von Art. 21 Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese

Bestimmung kennt keine Einschränkungen der Zumutbarkeit bei vorübergehender

Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist deshalb auch in diesem Fall mindestens

unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168 der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten

zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in diesem Punkt völkerrechtswidrig."

(pag. 88)

e

"

Für die Zuweisung einer vorübergehenden

Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb

Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte

mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf;

erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des

Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine

laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist.

Für die Zuweisung einer vorübergehenden

Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb.

Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch

die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in

ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit;

Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426)

Infine, per quel che

concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata

oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli).

"Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8

maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La

riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi

discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha

risposto il 12 settembre 2012.

2.5. Nell’evenienza emerge dagli

atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1977, si è annunciato in disoccupazione dal

settembre 2011 ed è alla ricerca di un lavoro a tempo pieno come manager di

marketing, comunicazione ed eventi o costumer service (cfr. Doc. 11).

Chiamata

a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto

che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private

senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti

i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e

Doc. XV), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2

LADI; consid. 2.1; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31

agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013, riprodotte al consid. 2.4).

Questo Tribunale ricorda

poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.

17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

L'assicurato ha motivato

il rifiuto del programma d’occupazione denominato “__________” presso

l’Associazione __________ – __________ __________ sostenendo l’inutilità del

provvedimento vista la sua formazione professionale e i lavori svolti in

passato.

Il programma d’occupazione

in questione viene così descritto:

" (…)

Attività esercitate · Magazzino: Prelievo / ricezione /

smistamen-

to / pesatura / gestione dati entrata merce / consegna

ai reparti / preparazione scatole / inserimento dati inventario magazzino / gestione

utenza / preparazione consegne e relativi bollettini / riempimento furgone /

consegne. Apprendimento delle prime basi di EXCEL.

· Riparazione: controllo / riparazione / catalo-gazione /

confezione della merce ricevuta. Gestione dei materiali di riserva.

· Grafica: Esecuzione di lavori di grafica, attraverso l'utilizzo di PHOTOSHOP,

per la riparazione e gestione di immagini.

Realizzazione etichette, scansione e catalogazione di

libretti d'istruzione, realizzazione depliants, presentazioni cartacee e

informatiche dell'attività. Archiviazione dati informatici.

· Realizzazioni: Realizzazione di giochi/

oggetti/accessori in legno, stoffa, lana e altri materiali. Attività varie di

decorazione.

· Sartoria: attività di riparazione/sostituzione su giochi,

indumenti e accessori vari per bambini.

· Assemblaggio: previo smistamento, di giochi di

costruzione e puzzle.

· Vendita: gestione clientela e cassa. Pulizia del

locale.

Quotidianamente

viene messa a disposizione di tutti i disoccupati una raccolta di offerte

d'impiego e segnalate a voce quelle più interessanti. Singolarmente, grazie

alle competenze acquisite nell'ambito della realizzazione di corsi TRI, è

inoltre offerto un appoggio alla realizzazione di curriculum funzionali e

ricerche mirate.

Formazione integrata No.

Sono previsti

brevi momenti di informazione su temi quali riciclaggio e solidarietà o

nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza.

Pubblico mirato Falegnami,

sarti, meccanici, elettrotecnici, elettronici, grafici, magazzinieri, autisti,

venditori, ausiliari di pulizia e operai generici di entrambi i sessi.

Requisiti indispensabili Non esistono requisiti particolari se non quelli

legati alle professioni interessate. Le persone devono avere una formazione

affine, o il desiderio di cimentarsi con esse.

Osservazioni Possibilità di inserire nel gruppo anche alcune

persone con lievi difficoltà psicosociali.

Obiettivi Favorire il

reinserimento nel mercato del lavoro tramite:

· il mantenimento

della familiarità con il mondo lavorativo

· il

mantenimento del ritmo lavorativo

· il rafforzamento e la riattivazione delle conoscenze acquisite

· l'apprendimento di nuove conoscenze

· la

capacità di lavorare in gruppo

· la

capacità di lavorare autonomamente

· il

rafforzamento della fiducia nei propri mezzi

Dopo un

periodo di osservazione del partecipante, il grado di raggiungimento degli

obiettivi è adattato alle sue capacità personali e professionali. Si esige

serietà sul lavoro, il rispetto degli orari, e la cura dei rapporti interpersonali

con l'utenza e con i colleghi di lavoro.

Particolare

attenzione è riservata allo sviluppo ed al mantenimento delle competenze

nell'ambito dell'intelligenza emotiva: consapevolezza, padronanza di sé,

motivazione, nonché alla crescita di competenze ed abilità sociali quali

l'empatia.

Durata 4 mesi. (…)" (Doc. 10)

Interpellato al riguardo

dal presidente del TCA l’organizzatore ha precisato che l’inserimento di un

determinato assicurato nel programma d’occupazione viene deciso esclusivamente

dai consulenti del personale degli URC e che quel programma d’occupazione è

stato effettuato anche da assicurati che dispongono di una formazione

accademica.

E’ indubbio che le

attività previste nel programma d’occupazione in questione non permettono di

mettere a frutto le conoscenze professionali di cui dispone il ricorrente.

E’ tuttavia altrettanto

vero che, come visto, la legge e la giurisprudenza, ancora recentemente

confermata dal Tribunale federale, non impongono di tenere conto del livello di

formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr.

consid. 2.4).

Da questo profilo il

programma d’occupazione era dunque adeguato.

Contrariamente al parere

del ricorrente, esso lo era pure dal profilo dell’età, in quanto l’assicurato nel

2012 aveva solo 35 anni (sul tema cfr. B. Rubin, "Assurance- chômage"

Ed. Schultess 2006, pag.414).

Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono

rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono

essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STF 8C_943/2012 del 13

marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 20120; STFA I 550/00 del 18 aprile

2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA

2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124

V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).

Ora, nel

caso concreto, al momento dell’assegnazione del programma d'occupazione non è

stato indicato nessun motivo medico alla base del rifiuto (cfr. doc. 3F).

Nell’opposizione

è poi stato genericamente fatto riferimento allo stato psicologico a causa del

persistente stato di disoccupazione (cfr. doc. 3).

Il 12

novembre 2011, lo psicologo __________ del Consultorio __________ ha allestito

una dichiarazione del seguente tenore:

"

A richiesta del succitato, si rilascia

dichiarazione che il nuovo programma lavorativo da voi proposto al mio pz,

viene vissuto dal medesimo con ideazioni negative autosvalutative e frustranti

non essendo consono e compatibile alle sue capacità e competenze professionali.

Questo potrebbe innescare un processo psichico

involutivo/regressivo e re attivamente sfociare in stigmate depressive poco

controllabili con deriva autodistruttiva.

Sarebbe auspicabile invece la via del

perfezionamento linguistico coi corsi da voi erogati con tempi e modi di vostra

pertinenza e come da istanza del mio pz per favorire una motivazione fattiva e

gratificante nell'apprendimento, foriera questa, di nuove possibilità di inserimento

professionale." (Doc. 13)

Questo

certificato non è dunque in relazione con il caso che ci occupa bensì è

posteriore e riguarda l'assegnazione di un corso di perfezionamento avvenuto il

23 ottobre 2012 (cfr. consid. 1.7).

Va

peraltro sottolineato che nella perizia del 12 marzo 2013 la dottoressa __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, al riguardo si è in particolare

così espressa:

"

(…)

15.01.2013 Colloquio telefonico con il signor __________,

Psicologo, __________

Vede l'assicurato da molti anni a causa di un

grave disturbo psichico. Il programma a lui offerto dall'ufficio della

disoccupazione è squalificante per lui e per la sua formazione ed è vissuto da

lui come un'umiliazione. Questo potrebbe innescare, considerata la fragile

personalità dell'assicurato, che dopo il primo crollo psichico ha necessitato

di molti anni per ritrovare una certa stabilità, delle ricadute. Egli

necessiterebbe di un programma occupazionale costruttivo e non deprimente, come

quelli propostogli.

(…)

1. Esiste una possibile diagnosi con

conseguenze mediche, che abbia degli effetti sulla capacità al lavoro

dell'assicurato? (si precisa che non è necessario comunicarci la diagnosi)

No. Dal punto di vista medico l'assicurato è

completamente abile al lavoro.

Considerandi

2.

Conferma l'attestazione 12 novembre 2012

del medico curante, psicologo, __________?

Nella sua attestazione del 12.11.2012 il signor __________

dichiara, che il PO propostogli (Pratica commerciale __________ n.d.a) viene

vissuto dall'assicurato "con ideazioni negative, autosvalutative e

frustranti non essendo consono e compatibile alle sue capacità e competenze

professionali". Questo può essere confermato alla luce degli atti (varie

mails dell'assicurato) e delle sue dichiarazioni all'occasione del colloquio

con la sottoscritta.

Lo psicologo continua affermando, che

"Questo rischierebbe di innescare un processo psichico

involutivo/regressivo con possibilità di sfociare in stigmate depressive poco

controllabili con deriva autodistruttiva".

Dalle varie mails dell'assicurato, emerge

un'ideazione al limite del persecutorio e querelante, che indica una diminuita

capacità di affrontare in modo adeguato le problematiche che la disoccupazione

gli causa. Già in passato egli ha reagito con uno scompenso psichico quando si

è trovato in difficoltà a trovare lavoro.

Considerato il fragile equilibrio psichico

dell'assicurato, la sottoscritta concorda con l'opinione dello psicologo

curante riguardante l'aumentato rischio di ricadute qualora egli dovesse

trovarsi in una situazione per lui stressante.

(…)

Negli atti a disposizione non ci sono elementi,

che indichino una diminuzione della capacità lavorativa del signor RI 1 o della

sua possibilità di svolgere un'attività dipendente o di frequentare programmi

d'occupazione temporanea o corsi di formazione. Sia l'assicurato stesso, che lo

psicologo curante non mettono in dubbio la capacità lavorativa dell'assicurato

né la sua idoneità a frequentare corsi di formazione o programmi occupazionali

ed all'occasione del colloquio con la sottoscritta non sono state constatate patologie

influenzanti le due cose.

Contestati vengono invece dall'assicurato, anche

in modo veemente e polemico, i contenuti dei programmi occupazionali ritenuti

da lui assolutamente inadeguati sia al suo livello di formazione, che ad un

miglioramento delle sue possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.

Non sta alla sottoscritta discutere l'adeguatezza

delle misure proposte all'assicurato né sul principio della loro

obbligatorietà.

Come descritto sopra è possibile, che

l'assicurato, siccome vive i programmi occupazionali propostigli come

disqualificanti ed umilianti, a causa di una certa fragilità psichica entri in

uno stato di stress, che potrebbe causare un peggioramento del suo stato di

salute.

Lo svolgere un programma occupazionale, che

essendo concepito per un'ampia categoria di persone non può rispondere

perfettamente alle esigenze del singolo individuo comporta una certa

flessibilità e capacità di adeguamento, qualità d'altro canto indispensabili

nel mondo del lavoro, soprattutto in attività qualificate come quella svolta e

cercata dall'assicurato.

Concludendo, dal punto di vista strettamente

medico, nonostante sussista un certo rischio di peggioramento dello stato

psichico, non sussistono a priori limitazioni alla frequentazione dei programmi

occupazionali. Sarebbe comunque auspicabile scegliere tra i programmi

occupazionali a disposizione quelli che più corrispondono al livello di

formazione dell'assicurato.

Qualora durante la frequentazione di un programma

occupazionale dovesse effettivamente subentrare un peggioramento dello stato

psichico la capacità lavorativa sarebbe da rivalutare al momento." (Doc.

XXIII/bis, in particolare pag. 10)

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, questo Tribunale ritiene che le condizioni di

salute non impedivano all’assicurato di frequentare il provvedimento inerente

al mercato del lavoro che gli è stato assegnato (cfr. STCA 38.2011. 33 del 27

luglio 2011).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera la durata limitata della

misura (quattro mesi, cfr. STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA

38.2009.90

del 21 gennaio 2010).

In ogni

caso RI 1 avrebbe dovuto almeno iniziare a svolgere il programma d’occupazione

che gli è stato assegnato, per poi eventualmente interromperlo in caso di

comprovati problemi di salute, attestato da un medico.

Poiché il

programma di occupazione rispettava il requisito dell'art.

16.

cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46),

RI 1 avrebbe dunque dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008,

8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.

A ragione

dunque l’amministrazione ha così deciso di infliggergli una sanzione fondata

sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.6

L'entità

della sanzione (31 giorni di sospensione) non si rivela invece proporzionata

alla gravità della colpa.

Infatti,

da una parte, le direttive della Segreteria di Stato per l'economica (SECO)

prevedono di infliggere da 21 a 25 giorni di penalità in caso di non

frequentazione, la prima volta, di un programma d'occupazione temporaneo e da 31 a 37 giorni in caso di non frequentazione, la seconda volta, di un programma d'occupazione:

"

3.

C

Non presentazione a un'occupazione temporanea o interruzione della

stessa / Interruzione dell'occupazione temporanea da parte del responsabile

del programma

1.

1a

volta

M

non

presentaz.: 21 - 25

Interruz.:

16-20

2.

2a

volta; far notare all'assicurato che la prossima volta la sua idoneità al

collocamento verrà riesaminata

M – G

non

presentaz.: 31 - 37

Interruz.:

24-30

3.

3a

volta; rinvio al servizio cantonale per decisione "

(cfr. Tabella delle sospensioni per i servizi

cantonali e gli URC dell'ottobre 2011, Prassi LADI / D 72)

Ora, come

ammesso dalla stessa Sezione del lavoro rispondendo al Presidente del TCA (cfr.

consid. 1.9), ci troviamo qui in presenza di un primo rifiuto di un programma

d'occupazione, che è stato preceduto da una sanzione inflitta per un altro

motivo.

D'altra

parte, in virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, occorre prolungare in modo adeguato

la durata della sospensione per tenere conto di quella inflitta al ricorrente

per non avere seguito le istruzioni dell'URC (cfr. consid. 1.4).

Si

giustifica quindi la riduzione della durante della sospensione da 31 a 25 giorni di penalità.

2.7

Il patrocinatore

dell'assicurato ha chiesto l'audizione testimoniale dello psicologo __________

e l'interrogatorio personale del ricorrente.

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il suo

interrogatorio quale ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001

nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01;

RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del

13.

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In simili

condizioni, considerato che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni

postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta dell'assicurato concernente la sua personale

audizione, nonché l’audizione dello psicologo __________, deve essere respinta.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che il ricorrente è già stato

sentito dal Presidente del TCA nell'ambito della precedente procedura (cfr.

consid. 1.4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su

opposizione del 16 agosto 2012 è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per 25

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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