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Decisione

38.2012.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile

in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di

lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie

non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione.”

2.7. La Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ai p.ti B122-123 e B129 ha

indicato che:

"

Prestazioni volontarie con conseguente

perdita di lavoro non computabile

B122 Le prestazioni volontarie versate dal datore di lavoro

in caso di scioglimento del

rapporto di lavoro generano una perdita di lavoro non computabile soltanto se

superano l’importo massimo del guadagno assicurato di cui all’articolo 3

capoverso 2 LADI, ossia 106'800 franchi (franchigia).

B 123 Sono

considerate prestazioni volontarie tutte le indennità che non costituiscono

pretese di salario o di risarcimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 LADI,

indipendentemente dal fatto che siano considerate salario determinante ai sensi

della LAVS.

Esempi

- Le prestazioni versate

nell’ambito di un piano sociale o in virtù dell’articolo 339b CO, le

prestazioni in favore delle persone che dispongono di risorse limitate, le

indennità di partenza previste dai CCL o le indennità uniche in capitale

versate spontaneamente in caso di scioglimento del rapporto di lavoro sono

considerate prestazioni volontarie.

- Un’indennità di partenza di

150'000 franchi prevista da un CCL porta a una perdita di lavoro non

computabile di 43'200 franchi (150'000 - 106'800).

- Pretese salariali e di

risarcimento per un ammontare, ad es., di 15'000 franchi in seguito a

risoluzione immediata ingiustificata portano a una perdita di lavoro non

computabile fino a concorrenza di tale importo.

(…)

Periodo

durante il quale la perdita di lavoro non è computabile

B129 I periodi

durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento

di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a

periodi di contribuzione. In tal caso è irrilevante se le prestazioni

volontarie sono considerate salario determinante secondo la LAVS.

Le prestazioni

volontarie che non comportano il differimento del diritto alle prestazioni non

sono considerate periodi di contribuzione.”

Giova

evidenziare che la Prassi LADI/ID B122-123 e B129, valida dal ottobre 2012, -

che ha sostituito i p.ti B122, 123,129 della Circolare ID del 2007 -

corrisponde al tenore del testo precedente, fatta eccezione per l’adeguamento

dell’importo del guadagno massimo assicurato determinante per la LAINF di cui

all’art. 3 cpv. 2 LADI da fr. 106'800 a fr. 126'000.

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme

del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di

legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.8. In dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed.

Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 161 e 166 rileva quanto segue:

"

Si l'ex employé a droit à son salaire pour un

période postérieure à la résiliation des rapports de travail, il ne subit pas

de perte de travail à prendre en considération. Son chômage n'est dès lors pas

indemnisable. En revanche, du fait qu'il a droit à un salaire, le temps durant

lequel il en bénéficie est compté comme période de cotisation au sens de l'art.

13 al. 1 LACI.

(…) Les périodes pendant lesquelles la perte de

travail n'est pas prise en considération en raison du versement par

l'employeur, des prestations volontaires, sont assimilées à des périodes de

cotisation. En revanche, les prestations volontaires non prises en

considération n'entrent pas dans le calcul de la période de cotisation (art. 10f OACI). Si, après avoir quitté l'emploi pour lequel il a touché des prestations volontaires,

l'assuré a accompli une période de cotisation minimale (au sens de l'art. 13

al. 1 LACI) grâce à un autre emploi, ladite prestation volontaire n'est pas

prise en considération."

2.9. Tutto

ben considerato, il TCA ritiene che l’operato della Cassa che ha negato

all’assicurato l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni LADI dal 1° giugno 2012 non sia censurabile.

In effetti giusta l’art. 9

cpv. 4 LADI quando un assicurato chiede di nuovo l’indennità di disoccupazione,

sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione della

prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.2.; DLA 2012 N. 10

pag. 284).

Considerandi

L’obiezione sollevata

dall’insorgente secondo cui la suddivisione in termini quadro, in particolare

in relazione al periodo di contribuzione, sia un’invenzione

dell’amministrazione senza alcun fondamento giuridico (cfr. doc. I) si rivela,

quindi, infondata.

Come già esposto sopra

(cfr. consid. 2.2), è proprio la LADI stessa che all’art. 9 contempla che per

la riscossione di prestazioni e per il periodo di contribuzione vigono termini

quadro biennali sia nel caso di una prima iscrizione in disoccupazione che per

eventuali periodi successivi ai primi due anni.

Nel caso concreto,

pertanto, rettamente all’insorgente, che ha di nuovo postulato l’erogazione di

indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2012, dopo che il primo termine

quadro era scaduto il 31 maggio 2012, sono stati applicati ancora una volta

termini quadro di due anni sia per la riscossione di prestazioni (dal 1° giugno

2012.

al 31 maggio 2014) che per il periodo di contribuzione (dal 1° giugno 2010

al 31 maggio 2012).

Nel nuovo termine quadro

per il periodo di contribuzione (1.6.2010 – 31.5.2012) - che ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere adempiuto tramite lo svolgimento di

un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. consid.

2.4

) - è incontestato che il ricorrente ha lavorato soltanto per circa 6,5

mesi, e meglio dal 19 settembre 2011 al 31 marzo 2012 presso la __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.; 2.5.).

L’assicurato ha, però,

chiesto di considerare, al fine dell’adempimento del periodo di contribuzione

minimo, anche i contributi volontari versatigli dalla __________ SA per otto

mesi dalla fine di settembre 2009 fino alla fine di maggio 2010 (cfr. consid.

2.5

) in applicazione dell’art. 10f OADI (cfr. doc. I; V; IX).

Questa richiesta non può

essere accolta.

Infatti l’art. 10f OADI, secondo cui i periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al

versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono

parificati a periodi di contribuzione (cfr. consid. 2.6.), si riferisce a

prestazioni volontarie versate nel termine quadro per il periodo di

contribuzione rilevante per un assicurato che richiede le prestazioni (in concreto:

1.6.2010

– 31.5.2012).

Il fatto invocato dal

ricorrente che l’art. 10f OADI non menzioni alcun termine quadro è ininfluente.

Non va dimenticato che

tale disposto dell’ordinanza esegue in ogni caso la legge, per cui va avantutto

rispettato l’art. 9 LADI relativo ai termini quadro.

Ne discende che,

indipendentemente dalla questione di definire precisamente la natura dei

versamenti effettuati dalla __________ SA a favore dell’insorgente fino al

maggio 2010, in un periodo in cui il rapporto di lavoro disdetto per fine

maggio 2009 è stato prolungato a causa di malattia prima e di infortunio in

seguito (cfr. art. 336c cpv. 1 e 2 CO; consid. 2.5.), tali corresponsioni di

denaro, riferendosi a un lasso di tempo anteriore all’inizio del nuovo termine

quadro per il periodo di contribuzione (1.6.2010 – 31.5.2012), risultano

irrilevanti ai fini della risoluzione della presente evenienza.

Potendo comprovare nel

termine quadro determinante unicamente un periodo di contribuzione di circa 6,5

mesi, l’insorgente non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12

mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il

ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di

contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto

alcuno motivo di esenzione.

Egli non

ha, peraltro, preteso il contrario.

Infine giova osservare che

è del resto escluso che l’assicurato possa beneficiare delle indennità di

disoccupazione relative al primo termine quadro (1.6.2010 – 31.5.2012) di cui

non ha usufruito nel periodo in cui ha lavorato.

In effetti, come visto, i

termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo della

riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 N. 10 pag. 284

consid. 4.2.).

2.10

Nel ricorso l’assicurato ha

indicato di restare a disposizione per qualsiasi tipo di

chiarimento (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo

di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove,

ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle

risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio

delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per

creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.

6.3

; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dichiarato di restare

a disposizione di questo Tribunale per qualsiasi tipo di chiarimento (cfr. doc.

I).

Del

resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, di modo che l’audizione dello stesso si rivela superflua.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su

opposizione impugnata.

2.12

L’assicurato

ha chiesto l’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

In realtà

la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita

(cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011.

pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non

dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio

la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2

citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non

essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in

casu, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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