38.2012.56
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13 dicembre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2012.56
Data decisione, Autorità:
13.12.2012, TCA
Titolo:
A un'assicurata a ragione è stato negato il diritto a ind.di disoccupazione dal 1°.5.12.In effetti l'ass. non era parzialmente disoccupata, siccome l'orario di lavoro è stato ridotto dal DL solo temporaneamente (in luglio e agosto 2012 di nuoco aumentato le ore) e non definitivamente
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 10 cpv. 2 LADI
art. 10 cpv. 2bis LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.56
dc/sc
Lugano
13 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
settembre 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 settembre 2012 la Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 25 giugno 2012 (cfr. Doc. 8) con la
quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione del 1°
maggio 2012.
Secondo
l'amministrazione l'orario di lavoro dell'assicurata è stato solo
temporaneamente ridotto (cfr. Doc. III/bis).
1.2. Contro
questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale rileva in particolare:
"
(…)
Quando mi è stato dato il nuovo contratto l'ho
subito sottoposto al mio consulente il quale successivamente, il 30.05.2012, ha
sottoposto alla Sezione del Lavoro Ufficio giuridico, il mio caso. Visto che il
consulente era stato da me informato in merito al nuovo contratto sottoscritto
a partire da 1.5.2012 mi chiedo se egli non fosse stato più corretto ad
informarmi dicendomi che era meglio rimanere in disoccupazione al 100% e non
usufruire della stessa in modo parziale e con guadagno intermedio.
Ho sempre da subito detto che da parte mia sono
disponibile per reperire un posto di lavoro a tempo pieno e con contratto a
durata indeterminata.
Ora, con le decisioni della Sezione del lavoro,
vengo punita per delle mancate informazioni non date da parte del mio
consulente (nuovo contratto dal 1.5.2012) oppure dal modo di agire non corretto
del datore di lavoro. D'altra parte non potevo certo rinunciare ad un'opportunità
di lavoro, seppure a tempo parziale, rispetto alla disoccupazione a tempo
pieno." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 12 ottobre 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(…)
Nel caso concreto la riduzione del tempo di
lavoro a far tempo dal maggio 2012 è avvenuta quale misura per compensare la
riduzione del volume d'attività (doc. 4, 9 , 14 e 18). Sin dalle prime
dichiarazioni all'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC;), poi
confermate anche in occasione dell'audizione personale all'UG appare
chiaramente che la misura avrebbe dovuto essere transitoria (doc. 14 e 18),
mentre l'occupazione effettiva è variata a seconda le necessità del datore di
lavoro (doc. 5.1, 5.3, 9 e 13). Dal 1° settembre 2012 è nuovamente occupata a
tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro (doc. 13).
Senza che il comportamento dell'opponente
configuri un intento di trarre profitto indebitamente delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione, è necessario ritenere che
l'assicurata non può essere considerata disoccupata ai sensi delle disposizioni
relative alle indennità di disoccupazione (art. 10 cpv. 1 lett. 2bis LADI),
cosicché almeno uno dei presupposti (cumulativi) indispensabili per il
riconoscimento del diritto all'indennità non appare soddisfatto." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del
lavoro ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°
maggio 2012.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).
Per
l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato
da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
In base
all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è
vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo
parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca
un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale
(lett. b).
Giusta
l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato
il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto
(lavoro ridotto).
In una
sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1° gennaio
2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire l'esistenza
della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva interruzione del
rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti contrattuali di
lavoro.
In un’altra sentenza del 16
gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170 seg., l’Alta Corte ha
stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono licenziati a vicenda e che si
sono in seguito riassunti a tempo parziale – a causa di una diminuzione delle
ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi
dell’articolo 10 capoverso 2bis LADI. Infatti, queste convenzioni
fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea del lavoro – in attesa di
una ripresa delle ordinazioni – e pertanto a un’elusione della fattispecie
prevista all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI.
Sul tema
vedi pure STCA 38.2009.92 del 21 gennaio 2010 e STFA C 385/00 del 5 luglio
2002.
A proposito
di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:
"
3.5.2.2 Distinction entre chômage complet, partiel
et réduction de l'horaire de travail
Il convient de distinguer d'une part le chômage
complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne
partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces
deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas
le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des
art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors
de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un
art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement
que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En
vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui
qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé
normalement. (pag. 145) […]
6.1.1.2.1 Réduction de l'horaire de travail et
chômage partiel
[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est
sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière
éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de
l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité
de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en
un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.
Selon la terminologie utilisée dans la convention
OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse
le 17 octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage
partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du
travail " ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension
temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e
seg.)
2.4. Nella
presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata si è
iscritta in disoccupazione il 3 aprile 2012 cercando un'occupazione al 50% dal
1° maggio 2012 (cfr. Doc. 12 e Doc. 18).
L'assicurata
ha lavorato a tempo pieno dal 1° settembre 2011 presso il Ristorante __________
(cfr. doc. 23).
Il 29
marzo 2012 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di lavoro per il 30
aprile 2012 (cfr. doc. A2). Egli ha però immediatamente riassunto RI 1 con un
contratto di lavoro al 50% dal 1° maggio 2012 (cfr. Doc. A1).
L'assicurata
nei mesi di luglio e agosto ha nuovamente lavorato in misura maggiore del 50 %
presso il Ristorante __________ (cfr. Doc. 5).
Dal 1°
settembre 2012 è poi stata riassunta mediante un contratto di durata
determinata fino al 31 dicembre 2012 (cfr. Doc. 13, Doc. 17 e Doc. 24).
Il TCA
constata che già nel verbale di consulenza presso URC di __________ del 24
aprile 2012, sottoscritto dall'assicurata, figura la seguente indicazione:
"
(…)
L'assicurata di professione impiegata d'albergo
con afc si iscrive in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 50% dal
lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle 14:30 con due giorni di libero per i
mesi di maggio e giugno. Alla fine di marzo le è stato ridotto il lavoro al 50%
l'impiego con contratto al 100% che ha da settembre 2011.
Da maggio i suoi orari di lavoro sono dal martedì
al sabato dalle 18:00 alle 23:00. Il datore di lavoro l'ha già informata che da
luglio la riassumerà al 1005. I motivi della disdetta sono da ricercare nella
diminuzione del lavoro. Mi dice che è stato disdetto l'impiego anche ad
un'altra cameriera come è successo a lei. L'assicurata non è disponibile a
lasciare l'impiego. Al momento dell'iscrizione l'assicurata certifica le
ricerche che ha svolto dal primo di aprile e sino ad oggi. Con l'assicurata
abbiamo stipulato l'accordo sugli obiettivi e il profilo della persona.
(…)" (Doc. 18)
Il 13
giugno 2012 l'assicurata ha poi comunicato alla consulente del personale la
riassunzione a tempo pieno dal 1° luglio 2012 (cfr. Doc. 17), ciò che ha
confermato telefonicamente il 14 giugno 2012 (cfr. Doc. 16).
Il datore
di lavoro __________ è invece stato sentito il 30 luglio 2012 ed in
quell'occasione egli ha rilevato:
"
(…)
Il signor __________ comunica che nel corso del
mese marzo ha preso contatto con il signor __________ dell'Ufficio regionale di
collocamento di __________ (consulente aziende) per raccogliere delle
informazioni in merito a eventuali aiuti. L'indicazione è stata che una
possibilità era la modifica del contratto di lavoro (riduzione a tempo
parziale) e iscrizione in disoccupazione delle dipendenti. Nel corso del mese
di aprile/maggio ho pure raccolto, autonomamente, alcune informazioni sul lavoro
ridotto e discusso di questa eventualità con la mia fiduciaria. La soluzioni
non ci è sembrata ottimale (a detta della fiduciaria poche prospettive di
ottenere delle prestazioni e necessità di decidere rapidamente).
Con il cambiamento di contratto (riduzione a
tempo parziale, 50% dal 1. maggio 2012) abbiamo la possibilità di impiegare il
modo alternato le due collaboratrici. Durante i periodi con minore attività
possiamo chiamare per il servizio l'una o l'altra collaboratrice. Sono entrambe
molto flessibili e dunque è possibile adattarsi alle esigenze della situazione.
Per i periodi/momenti con maggiore affluenza di clienti impieghiamo entrambe le
dipendenti contemporaneamente (per esempio qualche sabato).
Il signor __________ precisa che da parte dei consulenti
del personale delle sue due collaboratrici, in un primo momento non ha ricevuto
nessuna indicazione o osservazione riguardo all'organizzazione del tempo di
lavoro. Come indicato nella lettera inviata all'Ufficio giuridico ad inizio
luglio (ndr ricevuta 11 luglio 2012) vi è la massima disponibilità a
raggruppare in giornate consecutive o in altro modo l'impiego del personale.
Inoltre, constata che solo un consulente del personale (__________) ha
sollevato delle obiezioni alla signora RI 1 ma non la consulente della signora __________,
che non ha detto nulla in proposito. Ribadisce pure che la riduzione del tempo
di lavoro è stata una necessità per fare fronte alla riduzione d'attività e che
non vi è mai stata nessuna intenzione di approfittare in mondo scorretto di
nessuna prestazione.
L'avv. __________ chiede al signor __________
come mai la signora __________ e RI 1 sembra pensassero che la riduzione tempo
di lavoro fosse limitata a maggio e giugno. Il signor __________ conferma che
al momento della modifica del contratto aveva comunicato alle collaboratrici
che, nel limite del possibile e compatibilmente con la prevista maggiore
attività nei mesi di luglio e agosto, il tempo di lavoro sarebbe aumentato.
Questo almeno nei periodo del festival durante il mese di agosto. Dal mese di
settembre la situazione rimane incerta, ragione per cui, in accordo con la
signora __________, abbiamo dato disdetta del rapporto di lavoro (fine impiego
31.08.2012). La signora RI 1 per ora rimane alle nostre dipendenze ma ci aveva
già segnalato la sua intenzione di massima di partire per l'estero nel gennaio
2013." (Doc. 3)
Nel
verbale del colloquio di consulenza del 29 agosto 2012, firmato dalla
ricorrente, figurano le seguenti indicazioni:
"
L'assicurata viene puntualmente al colloquio con
le ricerche fatte nel corso del mese di agosto. Mi comunica che per i mesi di
luglio e agosto non riceverà nulla dalla sua cassa perché ha lavorato sempre al
100%. Mi comunica anche che nel corso della settimana il suo datore di lavoro
le ha cominciato che dal primo di settembre le farà un contratto a tempo
determinato fino alla fine di dicembre. L'assicurata non rientrerà in
disoccupazione perché da gennaio sarà impegnata in un progetto come volontaria
in __________. Il suo incarto verrà annullato agosto come concordato."
(Doc. 13)
Alla luce
degli elementi qui sopra enumerati questo Tribunale deve concludere che il
datore di lavoro non intendeva ridurre definitivamente il tempo di lavoro di RI
1 al 50%, bensì voleva farlo soltanto temporaneamente. Infatti, l'assicurata
dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012 ha nuovamente aumentato il numero di ore
presso il medesimo datore di lavoro (cfr. Doc. 13 e Doc. 5).
In simili
condizioni, richiamata la giurisprudenza federale riprodotta al considerando
Fatti
2.3, questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha
ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI.
Pertanto, l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel
periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012.
In
assenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle
indennità di disoccupazione deve così essere negato senza dovere ulteriormente
esaminare se le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di
Considerandi
disoccupazione (e segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al
collocamento, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; e decisione formale del 25
giugno 2012, doc. 8).
La
possibilità di una segnalazione all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
per esaminare l'aspetto relativo all'idoneità al collocamento è stata peraltro
comunicata all'assicurata dal consulente del personale già il 24 aprile 2012
(cfr. Doc. 18).
La
decisione su opposizione del 7 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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