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Decisione

38.2012.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.3, questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha

ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI.

Pertanto, l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel

periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012.

In

assenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle

indennità di disoccupazione deve così essere negato senza dovere ulteriormente

esaminare se le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di

Considerandi

disoccupazione (e segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al

collocamento, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; e decisione formale del 25

giugno 2012, doc. 8).

La

possibilità di una segnalazione all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

per esaminare l'aspetto relativo all'idoneità al collocamento è stata peraltro

comunicata all'assicurata dal consulente del personale già il 24 aprile 2012

(cfr. Doc. 18).

La

decisione su opposizione del 7 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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