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Decisione

38.2012.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2.3, questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha

ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI.

Pertanto, l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel

periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012.

In

assenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle

indennità di disoccupazione deve così essere negato senza dovere ulteriormente

esaminare se le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di

Considerandi

disoccupazione (e segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al

collocamento, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; e decisione formale del 25

giugno 2012, doc. 8).

La

decisione su opposizione del 7 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.

2.5

A titolo

abbondanziale va rilevato che qualora la Cassa di disoccupazione dovesse

chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione già versate,

l'assicurata avrà la possibilità di inoltrare una domanda di condono (cfr. art.

95.

cpv. 1 LADI e 25 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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