38.2012.57
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13 dicembre 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
38.2012.57
Data decisione, Autorità:
13.12.2012, TCA
Titolo:
Ad un'assicurata è stato a ragione negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1°.5.12. In effetti non era parzialm.disoccupata, visto che il DL ha ridotto il tempo di lavoro temporaneamente (in luglio/agosto 2012 ha aumentato di nuovo le ore) e non definitivamente
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 10 cpv. 2 LADI
art. 10 cpv. 2bis LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.57
DC/sc
Lugano
13 dicembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
settembre 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 settembre 2012 la Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 25 giugno 2012 (cfr. Doc. 8) con la
quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione del 1°
maggio 2012.
Secondo
l'amministrazione l'orario di lavoro dell'assicurata è stato solo
temporaneamente ridotto (cfr. Doc. II/1).
1.2. Contro
questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale rileva in particolare:
"
(…)
In data 4.4.2012 ho dovuto mio malgrado
annunciarmi agli sportelli dell'ufficio regionale di collocamento di __________
chiedendo la disoccupazione dal 1.5.2012.
Questa mia iscrizione è stata fatta in quanto, in
data 28.03.2012, il datore di lavoro mi ha intimato la disdetta per il
30.04.2012 per motivi di riorganizzazione.
A seguito di questo mi sono immediatamente
annunciata in disoccupazione ed ho fatto tutto quanto richiestomi da tale
ufficio.
In data 17.04.2012 il datore di lavoro mi faceva
sottoscrivere un contratto di lavoro a partire dal 1.5.2012 con un orario medio
settimanale del 50%. Per questo motivo ho chiesto la differenza del pagamento
delle indennità di disoccupazione.
In data 25.06.2012 la sezione del lavoro di
Bellinzona intimava un primo scritto indicando che ero ritenuta inidonea al
collocamento.
In data 5.07.2012 ho fatto opposizione a questa
decisione. Purtroppo la stessa sezione del lavoro, con decisione del 7.9.2012
si è confermata indicando che la mia opposizione era respinta.
Da parte mia ribadisco la mia totale buona fede
per quanto fatto con gli uffici della disoccupazione. In effetti mi pare di
dover essere penalizzata solo perché sono al secondo termine quadro ed ho
rispettivamente, malgrado la mia completa disponibilità ad assumere un posto di
lavoro a tempo indeterminato e sicuro, dovuto annunciarmi alla disoccupazione
solo perché il datore di lavoro mi ha licenziato per poi sottopormi un nuovo
contratto di lavoro dal 1.5.2012.
Mi chiedo come mai non posso beneficiare, come
altri disoccupati, del pagamento compensativo della disoccupazione. (…)"
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 10 ottobre 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(…)
Nel caso concreto la riduzione del tempo di
lavoro a far tempo dal maggio 2012 è avvenuta quale misura per compensare la
riduzione del volume d'attività (doc. 3). Sin dalle prime dichiarazioni
all'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC;), poi confermate anche
in occasione dell'audizione personale all'UG appare chiaramente che la misura
avrebbe dovuto essere transitoria (doc. 9 e 16), mentre l'occupazione effettiva
è variata a seconda le necessità del datore di lavoro (doc. 9, 10, 11 e 15).
Senza che il comportamento dell'opponente
configuri un intento di trarre profitto indebitamente delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione, è necessario ritenere che
l'assicurata non può essere considerata disoccupata ai sensi delle disposizioni
relative alle indennità di disoccupazione (art. 10 cpv. 1 lett. 2bis LADI),
cosicché almeno uno dei presupposti (cumulativi) indispensabili per il
riconoscimento del diritto all'indennità non appare soddisfatto." (Doc.
IV)
1.4. Il 16
ottobre 2012 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
Letto attentamente lo scritto della Sezione del
Lavoro non posso accettarne il contenuto in quanto, a mio modo di vedere, vengo
ingiustamente penalizzata per una procedura adottata dal datore di lavoro nei
confronti del personale.
Come già ampiamente indicato con la lettera di
disdetta ricevuta mi sono dovuta annunciare in disoccupazione e da subito ho
indicato la mia disponibilità a lasciare il posto di lavoro, a tempo parziale
(dopo la disdetta ricevuta il 30.03.2012 per motivi di riorganizzazione a causa
di congiuntura economica), in caso di reperimento di un altro posto di lavoro.
Ritengo che io abbia diritto alle indennità in
quanto ho subito una perdita di lavoro computabile.
In questi giorni sono pure passata alla cassa
disoccupazione ed allo sportello mi hanno riferito che, qualora venga
confermata a mio discapito la decisione di inidoneità, sono tenuta alla
restituzione di quanto la cassa mi aveva versato per il mese di Maggio 2012. Se
così fosse chiedo che mi venga concesso, da parte vostra, il condono al
rimborso della somma che mi verrà richiesta dalla cassa disoccupazione." (Doc.
VI)
Al
riguardo la Sezione del lavoro il 22 ottobre 2012 ha rilevato che "la questione del condono dell'importo eventualmente oggetto di una futura
decisione di restituzione della cassa è prematura (art. 4 cpv. 4 OPGA) ed esula
dalla procedura in esame" (Doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del
lavoro ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°
maggio 2012.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).
Per
l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato
da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
In base
all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è
vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo
parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca
un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale
(lett. b).
Giusta
l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato
il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto
(lavoro ridotto).
In una
sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1° gennaio
2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire l'esistenza
della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva interruzione del
rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti contrattuali di
lavoro.
In un’altra sentenza del 16
gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170 seg., l’Alta Corte ha
stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono licenziati a vicenda e che si
sono in seguito riassunti a tempo parziale – a causa di una diminuzione delle
ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi
dell’articolo 10 capoverso 2bis LADI. Infatti, queste convenzioni
fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea del lavoro – in attesa di una
ripresa delle ordinazioni – e pertanto a un’elusione della fattispecie prevista
all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI.
Sul tema vedi
pure STCA 38.2009.92 del 21 gennaio 2010 e STFA C 385/00 del 5 luglio 2002.
A proposito
di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:
"
3.5.2.2 Distinction entre chômage complet, partiel
et réduction de l'horaire de travail
Il convient de distinguer d'une part le chômage
complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne
partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces
deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas
le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des
art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors
de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un
art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement
que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En
vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui
qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé
normalement. (pag. 145) […]
6.1.1.2.1 Réduction de l'horaire de travail et
chômage partiel
[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est
sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière
éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de
l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité
de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en
un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.
Selon la terminologie utilisée dans la convention
OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse
le 17 octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage
partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du
travail " ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension
temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e
seg.)
2.4. Nella
presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata si è
iscritta in disoccupazione il 4 aprile 2012 cercando un'occupazione al 50% dal
1° maggio 2012.
L'assicurata
ha lavorato a tempo pieno dal 10 ottobre 2010 presso il __________ (cfr. doc.
5.6).
Il 28
marzo 2012 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di lavoro per il 30
aprile 2012 (cfr. doc. 13.4). Egli ha però immediatamente riassunto RI 1 con un
contratto di lavoro al 50% dal 1° maggio 2012 (cfr. Doc. A1).
L'assicurata
nei mesi di luglio e agosto ha nuovamente lavorato in misura maggiore del 50%
presso il __________ (cfr. Doc. 5).
RI 1 è poi
stata definitivamente licenziata il 26 luglio 2012 per il 31 agosto 2012 ed ha
subito reperito un altro lavoro a partire dal 1° settembre 2012 (cfr. Doc. 14).
Il TCA
constata che già nel verbale di consulenza presso URC di __________ del 17
aprile 2012, sottoscritto dall'assicurata, figura la seguente indicazione:
"
(…)
La PCI si iscrive in disoccupazione a seguito
della riduzione delle ore di lavoro ad un 50% dal 1.5.2012 (turno serale).
Il DL a causa della situazione economica ha
dovuto ricorrere a questa soluzione nell'ottica di non dover licenziare la PCI.
Il PCI le ha quindi rilasciato un nuovo contratto di lavoro.
La PCI afferma che dovrebbe trattarsi di una
situazione transitoria e che non appena il lavoro riprenderà i ritmi estivi,
molto probabilmente anche il DL la riassumerà al 100%.
Alla PCI è stato spiegato che è difficilmente
collocabile per un 50% nella considerazione dei turni di lavoro del settore ristorazione.
È quindi auspicabile che lei effettui delle ricerche di lavoro anche mirate a
trovare un altro posto di lavoro al 100%. (…)" (Doc. 13.2)
Il 1°
giugno 2012 l'assicurata ha poi comunicato alla consulente del personale la
riassunzione a tempo pieno dal 1° luglio 2012 (cfr. Doc. 16).
Sentita
dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 15 giugno 2012 l'assicurata si è in particolare così espressa:
"
(…)
Il datore di lavoro mi ha subito informata che
siccome la situazione finanziaria era un po' precaria mi doveva rescindere il
contratto ma ha anche subito indicato che per i mesi di maggio e giugno 2012 mi avrebbe proposto un nuovo contratto d'impiego nella misura del 50%. Il nuovo contratto mi è
stato consegnato solamente il 17 aprile 2012 in quanto dovevano prepararlo.
Come già indicato in occasione del colloquio di
consulenza del 1. giugno 2012 presso l'URC, a partire dal 1. luglio 2012 sarò
nuovamente impiegata a tempo pieno.
Il datore di lavoro mi ha annunciato che sarò
impiegata a tempo pieno per i mesi di luglio e agosto 2012 mentre da settembre,
a dipendenza di come va, si vedrà se ridurre nuovamente l'occupazione oppure
no.
Ad oggi non sono ancora in possesso del nuovo
contratto. (…)"
(Doc. 9)
Nel verbale del colloquio
di consulenza del 18 luglio 2012, la ricorrente ha affermato:
"
(…)
La PCI è stata annullata dalla disoccupazione in
data 1.7.2012 in quanto lei stessa aveva affermato già durante i precedenti
colloqui che in questa data lei avrebbe iniziato a lavorare al 100% presso il
DL __________.
(…)
La situazione attuale presso il datore di lavoro
è nel contempo cambiata: il datore di lavoro non avrebbe più bisogno della sua
manodopera al 100%. La PCI specifica che unicamente nel periodo delle
manifestazioni di __________ ha lavorato al 100%, in seguito l’attività è
calata ed ora il DL la impiega solo quando necessario. (…)” (Doc. 15)
Il datore
di lavoro __________ è invece stato sentito il 30 luglio 2012 ed in
quell'occasione egli ha rilevato:
"
(…)
Il signor __________ comunica che nel corso del
mese marzo ha preso contatto con il signor __________ dell'Ufficio regionale di
collocamento di __________o (consulente aziende) per raccogliere delle
informazioni in merito a eventuali aiuti. L'indicazione è stata che una
possibilità era la modifica del contratto di lavoro (riduzione a tempo
parziale) e iscrizione in disoccupazione delle dipendenti. Nel corso del mese
di aprile/maggio ho pure raccolto, autonomamente, alcune informazioni sul
lavoro ridotto e discusso di questa eventualità con la mia fiduciaria. La
soluzioni non ci è sembrata ottimale (a detta della fiduciaria poche
prospettive di ottenere delle prestazioni e necessità di decidere rapidamente).
Con il cambiamento di contratto (riduzione a
tempo parziale, 50% dal 1. maggio 2012) abbiamo la possibilità di impiegare il
modo alternato le due collaboratrici. Durante i periodi con minore attività
possiamo chiamare per il servizio l'una o l'altra collaboratrice. Sono entrambe
molto flessibili e dunque è possibile adattarsi alle esigenze della situazione.
Per i periodi/momenti con maggiore affluenza di clienti impieghiamo entrambe le
dipendenti contemporaneamente (per esempio qualche sabato).
Il signor __________ precisa che da parte dei
consulenti del personale delle sue due collaboratrici, in un primo momento non
ha ricevuto nessuna indicazione o osservazione riguardo all'organizzazione del
tempo di lavoro. Come indicato nella lettera inviata all'Ufficio giuridico ad
inizio luglio (ndr ricevuta 11 luglio 2012) vi è la massima disponibilità a
raggruppare in giornate consecutive o in altro modo l'impiego del personale.
Inoltre, constata che solo un consulente del personale (__________) ha
sollevato delle obiezioni alla signora __________ ma non la consulente della
signora RI 1, che non ha detto nulla in proposito. Ribadisce pure che la
riduzione del tempo di lavoro è stata una necessità per fare fronte alla
riduzione d'attività e che non vi è mai stata nessuna intenzione di
approfittare in mondo scorretto di nessuna prestazione.
L'avv. __________ chiede al signor __________
come mai la signora RI 1r e __________ sembra pensassero che la riduzione tempo
di lavoro fosse limitata a maggio e giugno. Il signor __________ conferma che
al momento della modifica del contratto aveva comunicato alle collaboratrici
che, nel limite del possibile e compatibilmente con la prevista maggiore
attività nei mesi di luglio e agosto, il tempo di lavoro sarebbe aumentato.
Questo almeno nei periodo del __________ durante il mese di agosto. Dal mese di
settembre la situazione rimane incerta, ragione per cui, in accordo con la
signora RI 1, abbiamo dato disdetta del rapporto di lavoro (fine impiego
31.08.2012). La signora __________ per ora rimane alle nostre dipendenze ma ci
aveva già segnalato la sua intenzione di massima di partire per l'estero nel
gennaio 2013." (Doc. 3)
Alla luce
degli elementi qui sopra enumerati questo Tribunale deve concludere che il
datore di lavoro non intendeva ridurre definitivamente il tempo di lavoro di RI
1 al 50%, bensì voleva farlo soltanto temporaneamente. Infatti, l'assicurata
dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012 ha nuovamente aumentato il numero di ore
presso il medesimo datore di lavoro (cfr. Doc. 15 e Doc. 16).
In simili
condizioni, richiamata la giurisprudenza federale riprodotta al considerando
Fatti
2.3, questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha
ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI.
Pertanto, l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel
periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012.
In
assenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle
indennità di disoccupazione deve così essere negato senza dovere ulteriormente
esaminare se le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di
Considerandi
disoccupazione (e segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al
collocamento, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; e decisione formale del 25
giugno 2012, doc. 8).
La
decisione su opposizione del 7 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.
2.5
A titolo
abbondanziale va rilevato che qualora la Cassa di disoccupazione dovesse
chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione già versate,
l'assicurata avrà la possibilità di inoltrare una domanda di condono (cfr. art.
95.
cpv. 1 LADI e 25 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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