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Decisione

38.2012.58

Negato ID da 17/2/12.Cassa cambiato motiv.x periodo da 5/4.Viol.dt ess.sent.? Dec.su opp.va c.que annullata da 5/4. Fino a 4/4 posiz.anal.a DL(amm.unico).Revoca carica ma rimasto a RC e non chiesto an

6 maggio 2013Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti da parte di __________ sul conto Euro dell'assicurato,

estratti conto che qui si richiamano dalla Cassa), sia mediante doc. V-doc. BB

e in particolare la dettagliata ricostruzione doc. CC, controllabile

anche sulla base degli estratti conto che l'assicurato ha più volte trasmesso

alla cassa: si richiama l'intero incarto dalla Cassa.

13. Va

poi corretto anche l'importo dei pagamenti in franchi per il periodo 2010-2011,

che ammonta a CHF 64'778.50 e non come indicato nella decisione impugnata in

CHF 63'278.50.

14. E'

pertanto documentato che

- l'assicurato ha percepito lo stipendio integrale per

tutta la durata del rapporto di lavoro;

- nei 2 anni precedenti all'annuncio per le indennità di

disoccupazione ha percepito lo stipendio per almeno 12 mesi, per cui è

adempiuto il periodo di contribuzione;

- che lo stipendio effettivamente percepito ammontava a CHF

10’000.00 mensili, così come dichiarato nei certificati di salario e come da

contratto.

15. Comunque,

quand'anche per denegatissima ipotesi si volesse ritenere che l'assicurato

avesse percepito soltanto gli importi indicati dalla cassa, non si tratterebbe

dello stipendio di 11 mesi, ma di acconti sullo stipendio per il periodo

gennaio 2010-gennaio 2012, per cui semmai la correzione dovrebbe

avvenire attraverso lo stipendio assicurato (cfr. Stauffer/Kupfer Bucher, op.

cit., ad art. 13, p. 42): "Soweit eine beitragspflichtige Beschäftigung

nachgewiesen, der exakte ausbezahlte Lohn jedoch unklar geblieten ist, hat eine

Korrektur über den versicherten Verdienst zu erfolgen (Urteil C 83/06 E.

2.2)".

Anche in

quell'ipotesi l'assicurato avrebbe pertanto e in ogni caso diritto alle

indennità." (Doc. I, pag. 5-7)

1.3. La Cassa, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 6

novembre 2012 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso degli

estratti conto del conto Euro di quest’ultimo da cui risulterebbero gli

accrediti in Euro indicati ai punti 11 e 12 del ricorso (cfr. doc. V; UU1-3).

1.5. La Cassa ha

preso posizione al riguardo il 22 novembre 2012 (cfr. doc. VII).

1.6. La

patrocinatrice del ricorrente, il 26 novembre 2012, ha chiesto il richiamo/edizione di alcuni documenti da parte della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG del Canton __________ e del __________ di __________, nonché in

subordine di fissare un termine per la produzione di tale documentazione (cfr.

doc. IX).

1.7. Il 6

dicembre 2012 l’avv. RA 1 ha, inoltre, inviato gli estratti del conto individuale

AVS dell’assicurato per gli anni 1999-2007 e 2008-2011 al fine di dimostrare

che i contributi AVS sono stati regolarmente versati sull’intero salario di fr.

120'000.-- annui (cfr. doc. XI; VV1-3).

1.8. La parte

resistente si è espressa in merito ai doc. IX, XI e VV1-3 con scritto del 12

dicembre 2012 (cfr. doc. XIII), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla

patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XVI).

1.9. Il 17

dicembre 2012 l’insorgente, tramite la sua rappresentante, ha prodotto copia

del conteggio AVS dell’11 dicembre 2012 che la __________ (sig. __________) gli

ha inviato in quei giorni, da cui emerge che anche per il mese di gennaio 2012

– ultimo mese di lavoro – i contributi AVS sono stati regolarmente corrisposti

sull’intero salario di fr. 120'000.-- annui.

A mente

dell’assicurato ciò rappresenta un’ulteriore comprova del fatto che il salario

dichiarato è stato effettivamente ricevuto (cfr. doc. XIV).

1.10. La Cassa, il

17 gennaio 2013, ha osservato, in particolare, che la sola presentazione del

conteggio AVS di dicembre 2012, da cui risulta il versamento dei contributi

relativi allo stipendio di gennaio 2012, non permette di concludere che

l’assicurato abbia realmente percepito lo stipendio dalla società __________

dove fino ad aprile 2012 è stato membro del Consiglio di amministrazione con

firma individuale (cfr. doc. XVII).

1.11. Il doc. XVII

è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIX).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto oppure no alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 17 febbraio 2012.

Più

precisamente questa Corte, in primo luogo, deve verificare se a ragione o meno

la Cassa ha stabilito che l’assicurato, in seno alla __________, ricopriva una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro fino all’inizio del mese di

aprile 2012.

In

secondo luogo, deve esaminare se il ricorrente ha adempiuto o no il presupposto

di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, e meglio se entro il termine

quadro il ricorrente ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a

contribuzione.

2.2. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e

che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)

e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

L’art. 31

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui

tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di

quest’ultimo;

c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari

o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i

loro coniugi occupati nell’azienda.

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del

diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone

che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro

coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16

febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in

una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

In

un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il

TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non

bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va

invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,

l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di

organo in senso materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il

suo scopo.

In una

sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente

precisato che:

"

(…)

En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer

quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports

internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de

décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997

consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.

5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral

concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege

(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.

c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les

membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu

sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités

qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270

consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.

196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation

au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à

considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur

(cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission

formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré

conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société,

par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf.

arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la

capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les

décisions de la société.

3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus

membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars

2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40

% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,

soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le

plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la

société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature

individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de

compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction

cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement

délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,

chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec

l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère

valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23

novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou

représentés possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve

ainsi une influence déterminante sur les décisions de la société S.________,

qui justifie de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle

d'un employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008.

Comme il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de

clients, mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3

let. c LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

2.3. L'assicurato,

inoltre, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini

dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,

quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA

1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF

131 V 444, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in

primo luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione

per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne

sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,

deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario

è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di

aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici

periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il

diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione

degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il

medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

In

un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17

agosto 2007,

pubblicata in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria

giurisprudenza:

"

2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les

conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites

du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur depuis

le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas

d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le

premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence

considère que la réalisation des conditions relatives à la période de

cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été

réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en

indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du

droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une

activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi

bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs)

ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été

effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été

payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice

effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).

2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est

donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de

cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément

exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le

versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui

seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a

été exercée.

2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de

l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la

durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art.

13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une

activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS

RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,

procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF

133 V 520-521)

In una sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti,

rilevando:

" (...)

7.1 Al consid. 3

della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di

principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo

contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il

periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001

no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a

titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la

prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio

importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una

attività dipendente.

Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo

dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene,

rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo

cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può

essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da

detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento

dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari

(si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve

svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche

dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro

ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a

percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34

consid. 3b).

La Corte ha quindi concluso che il pagamento

effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente

per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e

in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività

soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"

Al riguardo

cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de

neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).

2.4. La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente

l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:

"

PERCEZIONE EFFETTIVA

DI UN SALARIO

B144 Oltre ad aver esercitato

un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente

percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario

non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre

di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta

a contribu­zione.

Se l'assicurato non

ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l'articolo 51 capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali

è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non

occupano una posizione analoga a quella di un da­tore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della

disoccupazione, non occupavano una posizione ana­loga a quella di un datore di

lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio

sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del sa­lario

e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

È

irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i

contributi alla cassa di compensazione.

Se ha dubbi

giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavo­ro

o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve

effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in

presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

Persone che

occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima di

annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posi­zione analoga a quella di

un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in ogni caso verificare

il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul

conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche

da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di

un'attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in

contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certifi­cati di salario

ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli e­stratti

di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del

conto indi­viduale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del

salario. Se gli im­porti indicati sui documenti non corrispondono a quanto

figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno

assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui

salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la

riscossione effettiva del salario.

La riscossione del

salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensi­le dello

stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della

disdet­ta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare.

Questi documenti so­no semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può

essere garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi

presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettiva­mente

versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze

dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva

del salario è determi­nante per stabilire l'esistenza di un periodo di

contribuzione e per determinare il gua­dagno assicurato. In assenza di una

simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (cfr.

cifra marg. C2)."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale

ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in

particolare rilevato:

" (...)

4.

4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und

differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte

die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die

Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die

teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über

Considerandi

eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei

zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe

aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls

wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn

auszurichten.

(...)

4.4

Schliesslich ändern auch allfällige

anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das

Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern

diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der

anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit

Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur dann als

erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche

Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so

dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"

Al

riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre

2012.

- che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 -

corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne

discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008

menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida

dall’ottobre 2012, prevedendo

che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario,

il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza

pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito giova

rilevare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre

2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio

2007.

il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica

annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera

regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente

dimostrato”.

Al riguardo il TCA si

limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile

2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, riguarda, tuttavia,

soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato

espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

Sul tema cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012.

2.5

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, il 4 luglio 2005, è

stato iscritto a Registro di Commercio quale membro del consiglio di

amministrazione (amministratore unico) con diritto di firma individuale della __________

(__________).

Scopo

sociale della società è il seguente:

" Erbringung von Treuhand-, Revisions-, Unternehmens- und

Steuerberatungsdienstleistungen, Domizilhaltung, Administration jedweder Art

sowie Durchführung von Investitionsgeschäften für eigene und fremde Rechnung;

kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder andere

Unternehmungen sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, vermieten,

verwalten und veräussern.“ (cfr. estratto RC reperibile in internet al

sito www.zefix.ch)

Il

ricorrente è, inoltre, stato alle dipendenze della __________ in qualità di

direttore (“CEO/Geschäftsführer”) dal settembre 2005 al 31 gennaio 2012 (cfr.

doc. 4; 3).

La società ha, in effetti,

disdetto il contratto di impiego verbalmente nel mese di settembre 2011 e per

iscritto il 19 dicembre 2011 con effetto dalla fine del mese di gennaio 2012 a causa della diminuzione degli ordini, di perdite negli affari, nonché del trasferimento

all’estero di attività (cfr. doc. 2).

L’insorgente si è

annunciato per il collocamento il 17 febbraio 2012 postulando l’erogazione di

prestazioni LADI da quella data (cfr. doc. 1).

Il 24 febbraio 2012 la

Cassa ha offerto all’assicurato la possibilità di esprimersi riguardo al suo

ruolo quale membro del CdA con diritto di firma individuale in seno alla __________,

prospettandogli il diniego delle prestazioni LADI (cfr. doc. 8).

Il ricorrente, il 1° marzo

2012, ha dichiarato:

"

(…)

I. Persönliche Verhältnisse, Wohnsitz und

Arbeitsverhältnis

Meine Frau ist Schweizerin und ich bin __________.

Unser Wohnsitz ist ab dem 11.06.1999 in der Schweiz. Seit dem 01.01.2005 bin

ich in __________ gemeldet und beim Ufficio di tassazione __________ unter

Register Nr. __________ erfasst.

Generelle Gesetzesänderungen (Wegfall der

Revisionspflicht für Kleinunternehmen/Opting out), die Konkurrenz zu grösseren

Revisions- und Unternehmensberatungsgesellschaften bewirkten einen starken

Auftragsruckgang und nachhaltige Firmenverluste während der letzten Jahre. Zum

31.

Januar 2012 wurde daher das mit mir bestehende Arbeitsverhältnis gekündigt.

Kündigungsschreiben, meine schriftliche

Bestätigung bzw. die relativierten Unterlagen wurden sowohl dem URC, Herren __________

und __________, als auch dem __________ eingereicht. Ausserdem verstarb vor

kurzem plötzlich der US Hauptak­tionär und mein direkter Ansprechpartner der __________.

in __________, Herr __________, __________.

Das Gehalt für Dezember 2011 wurde mir in Raten

bezahlt. Das Januar 2012 Salar mit __________ Abwicktungsarbeiten

absprachegemäss kompensiert, da die __________ Sa über keine ausreichende

Liquidität verfügte. Im Gegenzug erhalte ich Sachleistungen (PC, Drucker,

Schreibtisch, Laptop usw.) für das ausstehenden Januar 2012-Gehalt aus dem

Firmen­vermögen der __________ und nach durchgeführten Abhandlungs- oder

Liquidationsarbeiten.

Die gesetzlichen Sozialabgaben aus meiner

Angestelltenzeit wurden vom Unternehmen in der Zeit 01.09.2005 bis 31.01.2012

ordnungsgemäss gemeldet und bezahlt.

lI.

Direkte und/oder indirekte wirtschaftliche

oder finanzielle Beteiligung an der __________, __________.

Die Aktion der __________ sind privat ats auch

beruflich im Ausland domiziliert (100%).

Mit Wirkung des 01.09.2005 wurde als

Geschäftsführer, Verwaltungsrats-Delegierter und Zustellungsbevollmächtig­ter,

mit Niederlassungsbewilligung (C) und Arbeitserlaubnis vom Hauptaktionär

angestellt und entsprechend im Handelsregister __________ unter Firmennummer __________

eingetragen.

Weder ich noch ein Familienmitglied sind an der __________

finanziell oder wirtschaftlich beteiligt.

Ab Beschäftigungsaufnahme bei der __________ bin

ich zudem Wochenaufenthalter in der Deutschschweiz (Agglomeration __________).

(…)" (Doc. 10)

La __________,

interpellata dalla parte resistente in merito alla posizione dell’assicurato

all’interno della società, il 7 marzo 2012 ha osservato che:

"

Die __________ wurde mit Wirkung des 31. Januar

2012.

inaktiv, begründet durch nachhaltige Verluste, Gesetzesänderungen (u.a.

durch den Wegfall der Revisionspflicht für Kleinunternehmen) und Auf­tragsrückgang.

Die __________ Aktionäre, vertreten durch den

Hauptaktionär, __________, __________, teilten dem __________ Geschäftsführer

erstmals im September 2010 und anlässlich seiner allmonatlich telefonischen Ge­schäftsberichte

daher mit, dass die __________ Geschäftsaktivitäten per 31. Januar 2012

eingestellt werden und das Arbeitsverhältnis zum 31.01.2012 definitiv und

ordnungsgemäss gekündigt wird.

Die schriftliche Arbeitsvertragskündigung mit

Wirkung per 31. Januar 2012 wurde vom Arbeitnehmer bestätigt.

Anlage.- Email Korrespondenz vom 19. und

21.12.2011

Mit Email vom 17.01.2012 wurde dann noch

mitgeteilt, dass der __________ Hauptaktionär, __________, vor kurzem plötzlich

verstorben ist.

Anlage: Email vom 17.01.2012

Alle __________ Aktionäre sind Ausländer, mit

Wohn- und Geschäftsdomizil ausserhalb der Schweiz.

Die arbeitsvertraglichen von Pflichten und der

Aktionärsauftrag an Herr RI 1 inkludierten Zustell­vollmacht für Gesellschaft

und ausländische Aktionäre, als VR Delegierter ohne Entgelt, mit auftrags­bezogener

Interessenwahrnehmung.

Die Postbeantwortung erfolgt sporadisch und im

Rahmen der Abwicklungsarbeiten bis zur Entschei­dung über den

Unternehmensfortgang der verbleibenden Aktionäre. Damit den erforderlichen

Schwei­zer Vorgaben und formellen Erfordernissen genügt wird, erklärte sich

Herr RI 1 bereit, solange unentgeltlich im Handelsregister als VR Delegierter

aufgeführt zu sein.

Herr RI 1 ist nicht wirtschaftlich bzw.

finanziell am Unternehmen beteiligt.

Herr RI 1 besitzt eine Aufenthalts- und

Niederlassungsbewilligung („C") und war vom 01.09.2005 bis zum 31.Januar

2012.

als Geschäftsführer angestellt und war in seiner Arbeitnehmerfunktion

gegenüber dem ausländischen Hauptaktionär / Aktionären strikt weisungsgebunden.

Alle relativierten Sozialabgaben des

Arbeitnehmers wurden vom Unternehmen bis und mit 31.01.2012 bezahlt.

Zu keinem Zeitpunkt seiner von September 2005 bis

Januar 2012 währenden Beschäftigung bestand eine arbeitgeberähnliche Stellung.

(…)" (Doc. 11)

Il

12.

marzo 2012 la Cassa, dopo aver esposto la situazione dell’insorgente, ha

chiesto alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) se gli poteva essere

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione nonostante fosse

ancora iscritto a RC per la __________ (cfr. doc. 12).

La SECO, il 20 marzo 2012, ha risposto:

"

(…)

Giusta il n. marg. B17 della Circolare ID, i

membri del consiglio di amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) e i

dirigenti di una Sagl (artt. 811-815 e 827 CO) hanno, per legge, un potere

decisionale determinante. La cassa decide di negare loro il diritto

all'indennità senza procedere a ulteriori verifiche.

In merito constatiamo che l'assicurato è tutt'ora

membro del consiglio di amministrazione di due società:

- la __________, e

- la __________

entrambi situate alla __________.

Quand'anche invochi di aver perso il lavoro

unicamente presso la __________, e che la __________ sembri strettamente

correlata con le attività della __________, si constata che non è stato pronun­ciato

alcun fallimento e che l'interessato non ha rotto tutti i legami con le

suddette società.

Conseguentemente, l'interessato non adempie le

condizioni per poter pretendere alle inden­nità di disoccupazione." (Doc.

13.

= doc. Q)

La Cassa, con decisione

del 21 marzo 2012, vista la carica ricoperta dall’assicurato in seno alla __________, gli ha negato il diritto

alle indennità di disoccupazione dal 17 febbraio 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 14).

Con decisione su opposizione del 29 agosto 2012 la parte resistente ha poi confermato

il diniego a prestazioni LADI, rilevando, da un lato, che fino agli inizi del

mese di aprile 2012 l’assicurato occupava una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro in seno alla __________ con sede a __________, presso la quale

è stato alle dipendenze dal mese di settembre 2005 alla fine del mese di

gennaio 2012.

Dall’altro,

che per il periodo a partire dal 5 aprile 2012 il diritto a indennità va

comunque rifiutato, poiché relativamente ai due anni precedenti la

disoccupazione egli è in grado di giustificare l’accredito di soli 11 mesi di

salario (cfr. doc. B).

Nel frattempo, il 30

aprile 2012, l’iscrizione a RC del ricorrente è stata cancellata e il 14 giugno

2012.

__________ è stato iscritto quale membro del Consiglio di amministrazione

con diritto di firma individuale __________ (cfr. estratto

RC).

2.6

Preliminarmente

il TCA rileva che con decisione su opposizione del 29 agosto 2012 la Cassa ha

negato il diritto a indennità di disoccupazione per il periodo 17 febbraio 2012

– 4 aprile 2012 a causa della posizione analoga a quella di un datore di lavoro

dell’assicurato in seno __________, conformemente a quanto deciso con il

provvedimento del 21 marzo 2012 (cfr. doc. B; 14).

Relativamente al lasso di

tempo a decorrere dal 5 aprile 2012, la parte resistente ha invece confermato

il rifiuto di prestazioni LADI per un altro motivo rispetto alla decisione del

21.

marzo 2012 (cfr. doc. B; 14).

In effetti la Cassa, pur ritenendo

che dall’inizio di aprile 2012 il ricorrente non rivestiva più una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, ha indicato che negli ultimi due anni

precedenti l’iscrizione in disoccupazione è stato in grado di giustificare

l’accredito di soli 11 mesi di salario (cfr. doc. B), ossia non adempie il

presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

La giurisprudenza

federale, precedente l'entrata in vigore della LPGA, ha stabilito che allorché

un'autorità conferma una decisione con una motivazione diversa rispetto a

quella iniziale deve garantire alle parti il diritto di essere sentito

contemplato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STFA I 422/01 del 30 novembre 2001

consid. 4; RAMI, 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 seg; STCA 38.2001.115 dell'8

marzo 2002).

Questa giurisprudenza

mantiene tutta la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della LPGA sia

per il Tribunale cantonale delle assicurazioni che per l'amministrazione chiamata

ad esaminare l'opposizione (cfr. STF 8C_386/2011 del 19 settembre 2011 consid.

3; STF 9C_384/2010 del 15 marzo 2011 consid. 5.2.; STCA 38.2008.24 del 3

settembre 2008 consid. 2.7.).

L'art. 42 LPGA, come visto

sopra, prevede del resto esplicitamente l'obbligo per l'amministrazione di

garantire il diritto di essere sentito durante la procedura di opposizione

(cfr. DTF 136 V 115-116; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004).

In concreto dalla

documentazione agli atti non risulta che l’assicurato, durante la procedura di

opposizione, sia stato informato del fatto che il diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione a far tempo dal 5 aprile 2012 sarebbe stato fondato

su un altro motivo rispetto al provvedimento iniziale.

Secondo la giurisprudenza

federale, una violazione del diritto di essere sentito -

qualora non sia particolarmente grave - è sanabile se l'interessato riceve la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto. La

riparazione di un eventuale vizio deve comunque rimanere l'eccezione (cfr. STF

9C_971/2010 del 26 luglio 2011 consid. 3.1.; STF DTF 135 I 279 consid.

2.6.1

pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag.

183).

Inoltre, anche

nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito, è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se una simile

operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe

inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del

diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr.

STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 132 V 387 consid.

5.1

pag. 390 con riferimenti).

Nel caso di specie può

restare aperta la questione di sapere se l’operato della Cassa sia suscettibile

di costituire una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato e se

già solo questo motivo comporti il parziale annullamento della decisione su

opposizione nella misura in cui dal 5 aprile 2012 ha confermato il diniego a prestazioni LADI per una ragione differente rispetto alla decisione

iniziale oppure possa giustificare una riparazione del vizio in questa sede.

Infatti per le

considerazioni che seguono la decisione su opposizione impugnata nella misura

in cui ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 5 aprile 2012 va

annullata per motivi di diritto materiale (cfr. STF 9C_480/2008 del 27 gennaio

2009).

2.7

Il ricorrente, che rivendica

il diritto alle indennità di disoccupazione dal 17 febbraio 2012, come visto

sopra (cfr. consid. 2.5.), è stato iscritto a RC quale consigliere

d’amministrazione (amministratore unico) con diritto di firma individuale della

__________ dal luglio 2005 al 30 aprile 2012 (cfr. estratto RC).

Dalla documentazione agli

atti si evince che il 25 gennaio 2012 ha avuto luogo un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società durante la quale è stata revocata

all’assicurato la carica di consigliere d’amministrazione con effetto dal 31

gennaio 2012 e al suo posto, dal 1° febbraio 2012, è stato nominato __________

(cfr. doc. H; 15).

Risulta pure copia di una

lettera del 27 gennaio 2012 indirizzata al RC di __________ con cui

l’insorgente e __________, allegando la risoluzione dell’assemblea del 25

gennaio 2012, invitano tale ufficio a procedere con le debite mutazioni (cfr.

doc. G; 15).

Il Registro di Commercio

di __________ non ha, però, effettuato alcuna modifica fino al mese di aprile

2012.

L’assicurato, che sostiene

che tale ufficio apparentemente avesse perso la prima notifica (cfr. doc. I

pag. 2), il 4 aprile 2012, ha in effetti inviato - per raccomandata - un

ulteriore scritto, chiedendo la cancellazione della sua iscrizione con effetto

dal 31 gennaio 2012 (cfr. doc. J; 15).

La relativa cancellazione

ha avuto luogo il 30 aprile 2012 (cfr. estratto RC).

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla questione di sapere se l’assicurato, nel periodo 17 febbraio – 4

aprile 2012, rivestiva oppure no una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro in seno alla __________, questa Corte rileva che è vero che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 la nostra Massima

Istanza ha stabilito che per determinare il momento dell’uscita dal consiglio

di amministrazione di una società anonima decisiva, in linea di principio, è la

data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS (cfr. STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3), delle effettive dimissioni o della

revoca dal consiglio di amministrazione, e non quella della pubblicazione nel

Foglio ufficiale svizzero di commercio.

In proposito cfr. pure STF

8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA

38.2005.70

del 30 novembre 2005.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che in casu l’assicurato è comunque rimasto

iscritto a RC sia dell’__________ sia delle società legate __________ e __________

(cfr. relativi estratti RC; doc. I; EE; FF) fino al mese di aprile 2012, ossia

fino a una data posteriore alla decisione del 21 marzo 2012 con cui la Cassa ha

negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 17

febbraio 2012 a causa della sua posizione analoga a un datore di lavoro (cfr.

doc. 14, consid. 1.1.).

Per di più, anche volendo

considerare la lettera del 27 gennaio 2012 inviata dall’insorgente e da __________

al RC di __________ chiedendo il mutamento delle iscrizioni delle società dal

31.

gennaio 2012 (cfr. doc. G; I; F), fino al 4 aprile 2012 (cfr. doc. J) né

ricorrente, né il nuovo consigliere di amministrazione __________ si sono

comunque attivati per sollecitare la cancellazione dell’iscrizione a RC

dell’assicurato, rispettivamente la nuova iscrizione di __________.

Nella richiesta

di indennità di disoccupazione del 23 febbraio 2012 l’assicurato alla domanda

n. 28, e meglio “Sind Sie oder Ihr Ehegatte/Ihre Ehegattin/Ihr eingetragener

Partner/ Ihre eingetragene Partnerin am Betrieb des letzten Arbeitgebers

beteiligt oder gehören Sie oder Ihr Ehegatte/Ihre Ehegattin/Ihr

eingetragener Partner/ Ihre eingetragene Partnerin einem obersten

betrieblichen Entscheidungsgremium an (z.B. Aktionär, Verwaltungsrat in

einer AG oder Gesellschafter, Geschäftsführer in einer GmbH, etc.)?“ ha

altresì risposto affermativamente (cfr. doc. 2; le sottolineature sono del

redattore).

La società __________, ex

datrice di lavoro dell’insorgente esiste del resto tuttora (cfr. estratto RC),

benché il 19 dicembre 2011 l’azionista maggioritario, __________, peraltro

deceduto nel gennaio 2012 (cfr. doc. 11), in un messaggio di posta elettronica

inviato all’assicurato, avesse indicato che avrebbero terminato l’attività in

Svizzera, come pure che avrebbero chiuso la società (cfr. doc. 6).

Inoltre, sempre nel

messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2011, l’azionista maggioritario

aveva ringraziato l’assicurato per il suo accordo a restare nel Consiglio di

amministrazione fino alla chiusura, rispettivamente la vendita della società,

nonostante il suo rapporto di impiego terminasse il 31 gennaio 2012 (cfr. doc.

6).

Il consigliere di

amministrazione che ha sostituito l’assicurato è d’altronde stato iscritto a RC

soltanto nel mese di giugno 2012

Il fatto che da fine

gennaio 2012 la società sia stata inattiva è, poi, ininfluente. In effetti

l’inattività non impediva, qualora le condizioni fossero cambiate, di

riattivare la società (cfr. STF 8C_571/2012 del 21 gennaio 2013; STFA C 172/04

del 5 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 243/03 del 6 gennaio 2004 consid. 2.2.).

Pertanto in concreto questo

Tribunale deve concludere che il ricorrente, che fino al gennaio 2012 era l’unico

dipendente della società (doc. 11 pag. 2), fino al 4 aprile 2012, quando è

stata comprovata la richiesta di procedere alla cancellazione della sua

iscrizione a RC (cfr. doc. J), ha continuato, nella sua qualità di amministratore

unico con diritto di firma individuale, a disporre ex lege (cfr. art. 716-716b

CO) della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai

sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni della __________.

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è, del

resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27

aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Per quanto attiene al

diniego di indennità di disoccupazione dal 17 febbraio al 4 aprile 2012, la

decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

2.8

Per quanto concerne il

periodo a decorrere dal 5 aprile 2012, in relazione al quale la Cassa ha riconosciuto che l’assicurato non rivestiva più una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro, ma ha ritenuto che il periodo di contribuzione nel termine

quadro determinante (17 febbraio 2010 – 16 febbraio 2012) non fosse adempiuto, mancando

la prova dell’effettivo versamento del salario per almeno 12 mesi (cfr. doc. B;

consid. 1.2.; 2.5. in fine), giova ribadire che il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale TF), con giudizio pubblicato DTF 131 V 444, ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo contributivo è

l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo

previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può essere considerato

quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione,

ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione dell’esercizio

effettivo di un’attività dipendente.

Inoltre

l’Alta Corte, in una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un

assicurato socio di una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in

particolare di un ristorante, presso la quale era stato pure alle dipendenze in

qualità di gerente del ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e

iscrittosi in disoccupazione dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle

indennità era stato negato, non avendo reso verosimile il versamento effettivo

del salario durante il termine quadro di contribuzione, ha deciso che le

condizioni concernenti il periodo di contribuzione erano ossequiate.

Al

riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della

DTF 131 V 444, che la prova del versamento del salario non è decisiva per quel

che attiene alla prova dell’esercizio di un’attività lavorativa e che

dall’assenza di estratti bancari o postali non può essere dedotta la mancata

corresponsione dello stipendio - imponendosi una tale conclusione solo nel caso

di totale rinuncia a una remunerazione -, ha rilevato che in quel caso di

specie né i documenti agli atti, né le circostanze permettevano di concludere

che l’assicurato avesse rinunciato al salario, per cui il diniego del diritto

alle indennità di disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo

del salario non era stato comprovato tramite, segnatamente, un documento

bancario o postale non risultava fondato.

La nostra

Massima Istanza ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva

lavorato presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale

fatto non era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun

elemento suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel

caso di specie il ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva

considerare che egli aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a

contribuzione.

2.9

Nel caso di specie dal

contratto di lavoro concluso il 13 agosto 2005 tra l’assicurato e la __________

emerge che il salario lordo pattuito ammontava a fr. 10'000.-- al mese (cfr.

doc. 4).

Dal Certificato di salario

per l’anno 2010 allestito ai fini fiscali l’11 marzo 2011 dalla __________ si

evince che da gennaio a dicembre 2011 il ricorrente ha percepito la somma di

fr. 120'000.-- lordi (fr. 10'000.-- x 12 mesi, cfr. doc. X).

Inoltre nel Certificato di

salario 2011 (gennaio – dicembre 2011) il 19 febbraio 2012 la società ha

attestato che l’assicurato ha pure guadagnato fr. 120'000.-- lordi annui (cfr.

doc. W).

Dal Certificato di salario

per il 2012 risulta, infine, uno stipendio di fr. 10'000.-- lordi per il mese di

gennaio 2012 (cfr. doc. V).

Dall’estratto conto

individuale relativo all’insorgente emesso dalla Cassa di compensazione AVS/AI

del Canton __________ emerge, poi, che l’insorgente ha lavorato quale salariato

per la __________, in modo continuativo, dal settembre 2005 al gennaio 2012

(cfr. doc. VV2; VV3; ZZ).

Per i mesi di

contribuzione da gennaio a dicembre 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 è stato

dichiarato un reddito di fr. 120'000.-- annui, mentre per l’anno 2012 risulta

unicamente un mese di contribuzione, ossia gennaio 2012, con un reddito di fr.

10'000.-- lordi (cfr. doc. VV2; VV3; ZZ).

Al riguardo è utile

evidenziare che in materia di assicurazione contro la disoccupazione la qualità

di lavoratore deve, in linea di principio, essere definita facendo riferimento

allo statuto di soggetto tenuto a pagare i contributi all’AVS (cfr. art. 2

LADI; STF C 72/06 del 16 aprile 2007 consid. 6.1.; Th. Nussbaumer, op. cit., n.

27.

segg. (30); B. Rubin, op. cit., n. 3.3.3.2., pag. 120).

La Cassa non ha, del

resto, contestato il fatto che l’assicurato nel termine quadro di contribuzione

rilevante abbia lavorato quale direttore presso la __________.

Nemmeno vi sono agli atti

indizi che possano far dubitare di tale circostanza.

Al contrario nel messaggio

di posta elettronica del 19 dicembre 2011, già menzionato sopra, relativo

dunque a un periodo non sospetto, l’azionista di maggioranza ha espresso il suo

apprezzamento per il rilevante lavoro effettuato dal ricorrente nei sei anni e

mezzo trascorsi presso la __________; cfr. doc. 6).

Inoltre la Cassa ha

comunque ritenuto comprovato l’accredito di 11 mesi di salario (cfr. doc. B) e

dalle tavole processuali non risultano elementi che possano far concludere che

il ricorrente abbia rinunciato allo stipendio

Conformemente,

infatti, a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.;

2.8

) dall’assenza di estratti bancari o postali non può essere dedotta la

mancata corresponsione dello stipendio - imponendosi una tale conclusione solo

nel caso di totale rinuncia a una remunerazione.

In simili

condizioni occorre concludere che l’insorgente, nel periodo determinante, ha effettivamente

esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi (per un caso

analogo cfr. 38.2012.5 del 10 dicembre 2012).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 29 agosto 2012, nella misura in cui ha negato

all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 5 aprile 2012, deve

essere annullata e modificata nel senso che l'assicurato adempie il presupposto

dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Gli atti

sono retrocessi alla Cassa affinché esamini, per il lasso di tempo a decorrere

dal 5 aprile 2012, gli altri presupposti del diritto all'indennità di

disoccupazione.

2.10

Il TCA deve

ancora sottolineare che esula dalla presente vertenza la questione relativa

all'importo sul quale, se del caso, indennizzare l'assicurato.

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù

e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al

periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato

è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione

(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art. 13

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

In virtù

della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del

guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono

i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di

calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno

2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il

quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STFA

C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in

RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una

sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure

la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la

mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto

all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel

calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag.

288, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su

una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente

la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato

l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da

parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso,

siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò ha

comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Spetterà,

quindi, alla Cassa determinare con particolare attenzione l'importo del

guadagno assicurato, assumendo tutti i mezzi di prova necessari (cfr. art. 43

LPGA; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2008.4 del 23

giugno 2008 consid. 2.4.) ed effettuando le verifiche del caso relativamente

agli eventuali salari versati in Euro tramite un cliente della ex datrice di

lavoro (cfr. doc. V; UU1-5; VII).

2.11

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della

Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 29 agosto 2012 è annullata nella misura in cui ha

negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 5 aprile

2012.

§§ L’assicurato

adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

§§§ Gli atti sono

retrocessi alla Cassa CO 1 affinché esamini, per il lasso di tempo dal 5 aprile

2012, gli altri presupposti del diritto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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