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38.2012.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes

(cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti

per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID

D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23

dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato -

nato il 13 novembre 1991 - ha svolto l’ultimo periodo di tirocinio, e meglio

dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, quale metalcostruttore presso la __________

di __________ (cfr. doc. 1).

Nel

luglio 2011 egli ha conseguito l’attestato di capacità quale metalcostruttore

(cfr. doc. 1).

Inoltre

il 1° luglio 2011 il ricorrente ha concluso un contratto di lavoro a tempo

indeterminato sempre con la __________ con effetto a partire da tale data (cfr.

doc. 1).

Con

raccomandata a mano del 23 maggio 2012 il datore di lavoro ha, però, disdetto

il contratto di impiego con l’insorgente per il 30 giugno 2012 a causa di ristrutturazione in seno all’azienda (cfr. doc. 1).

Il 1°

giugno 2012 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, rivendicando le

indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2012 (cfr. doc. A; III).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al

periodo dal 23 maggio al 30 giugno 2012 ha comprovato unicamente quattro ricerche di lavoro compiute nel mese di giugno 2012 (cfr. doc. 3).

Il

consulente del personale, il 13 luglio 2012, gli ha pertanto inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 luglio

2012, il fatto di non avere intrapreso alcuno sforzo al fine di reperire una

nuova occupazione nel lasso di tempo dal 23 al 31 maggio 2012, come pure di

aver effettuato delle ricerche di impiego insufficienti qualitativamente nel

mese di giugno 2012, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle

proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

L’assicurato,

il 16 luglio 2012, ha risposto quanto segue:

"

Ho ricevuto la lettera di licenziamento

mercoledì 23 maggio, il lunedì seguente ero da voi ad annunciarmi, mi sono stati

fissati i primi appuntamenti e mi è stato dato il foglio per le ricerche di

giugno e mi è stato detto di iniziare a fare qualche ricerca; io ho chiesto

quante ricerche dovevo consegnare e mi è stato risposto di iniziare a farne

qualcuna e che mi avrebbero informato più avanti di cosa fare esattamente, cioè

al colloquio informativo che ho sostenuto in data 11 luglio 2012.

Quindi in sostanza per

maggio non mi è stato detto di fare ricerche e per giugno non sapevo quante

ricerche fare; settimana scorsa sono stato al colloquio informativo e mi è

stato riferita la quantità minima di ricerche da fare, scusate ma sono stato

male informato.” (Doc. 5)

Dal

profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le motivazioni fornite il 16 luglio 2012 dall’assicurato a

sua discolpa, con decisione formale del 30 luglio 2012 l’ha sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 6; consid.

1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 settembre

2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Nel caso in

esame, come visto, l’amministrazione ha sanzionato il ricorrente per non avere

effettuato alcuna ricerca di lavoro nel periodo dal 23 al 31 maggio 2012 e per

aver intrapreso degli sforzi insufficienti dal profilo qualitativo nel mese di

giugno 2012.

Per

quanto attiene al lasso di tempo dal 23 al 31 maggio 2012, dalle carte

processuali non risulta, in effetti, che l’assicurato abbia compiuto delle

ricerche di lavoro dal momento in cui gli è stata notificata la disdetta del

contratto di lavoro il 23 maggio 2012 alla fine di tale mese.

Egli, né

in sede di risposta alla Richiesta di giustificazione né in sede di

opposizione, ha del resto preteso di aver svolto una o più ricerche in questo

arco di tempo (cfr. doc. 5; 7).

Soltanto

nel ricorso il medesimo ha affermato che il giorno seguente la ricezione della

lettera di disdetta del 23 maggio 2012 avrebbe contattato un conoscente nella

speranza di trovare una nuova occupazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Tuttavia,

oltre al fatto che come evidenziato tale circostanza è stata invocata per la

prima volta solamente nell’atto di ricorso, l’insorgente non ha documentato la

Considerandi

sua asserzione, né ha perlomeno indicato il nominativo del conoscente che

avrebbe contattato.

Considerato che il

ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente

le ricerche che avrebbe effettuato e di comprovarle, tale omissione configura

una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa

che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura

nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag.

145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261;

DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF

114.

V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pag. 5 ss.).

In proposito va osservato

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

amministrativo del Cantone Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati

rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione

a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in

merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione

formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al

Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

L’assicurato deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo

all’asserita ricerca di maggio 2012 (cfr. STF 9C_1018/2012 del 19 dicembre

2012; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid.,

3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’insorgente, nel periodo dal 23 al 31 maggio 2012, non

ha compiuto alcuna ricerca di lavoro.

2.8

Relativamente al mese di

giugno 2012, va osservato che dal formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” si evince che l’assicurato ha compiuto quattro

ricerche di lavoro spontanee presso __________, rispettivamente __________, __________

e __________ (cfr. doc. 3).

A prescindere dalla

questione di sapere se tali ricerche risultano valide dal profilo quantitativo

(cfr. consid. 2.4.), le stesse si rivelano insufficienti qualitativamente, come

peraltro stabilito dall’amministrazione.

L’assicurato, infatti, non

ha mai indicato sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per

trovare lavoro” per quale attività si candidava (cfr. doc. 3).

Inoltre è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più

occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci

apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012

consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro

tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012;

38.2008.72

del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12;

STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

Le

ricerche effettuate dall’assicurato sono, del resto, state svolte quasi tutte

nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in particolare a __________,

__________ e __________ (cfr. doc. 3).

Infine

deve essere rilevato, come sottolineato dall’URC (cfr. doc. A), che

l’assicurato ha compiuto una sola ricerca prima del 20 giugno 2012, ossia il

10, le ulteriori tre ricerche sono, per contro, state compiute dal 20 al 26

(cfr. doc. 3).

In

proposito giova osservare che le ricerche vanno svolte in modo continuo durante

tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2011.4

del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA

38.2002.111

del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Quanto

fatto valere dall’assicurato, e meglio di aver lavorato fino al 22 giugno 2012

(cfr. doc. I; consid. 1.2.) è, d’altronde, privo di pertinenza.

Al

riguardo questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice

delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve

concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro

lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

Il tempo

necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai

lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per

scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.;

STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de

travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;

Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed

Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

A tale proposito cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012

consid. 2.9.; STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67

del 26 novembre 2007 consid. 2.7.

2.9

In esito

alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che nel periodo di

disdetta (23 maggio – 30 giugno 2012) il ricorrente, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 23

al 31 maggio 2012 (cfr. consid. 2.7.) e avendo compiuto degli insufficienti

sforzi nel mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.8.), ha violato l’obbligo

di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.10

L’assicurato

ha asserito di non aver ricevuto dall’amministrazione informazioni precise sul

numero minimo di ricerche da effettuare, nonostante già a fine maggio 2012 si

fosse presentato allo sportello URC (cfr. doc. I; 5; 7; consid. 1.2.).

Ora si

tratta, perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di

effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente

sufficienti nel periodo di disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione

possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del

14.

settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C

157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung

und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione

qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle

delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -

implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.11

In concreto non

è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, va osservato che l’assicurato stesso, nella risposta alla Richiesta di

giustificazione e nell’opposizione, ha comunque rilevato che, quando si è

recato presso l’URC il lunedì seguente alla ricezione della disdetta di

mercoledì 23 maggio, ossia il 28 maggio 2012, lo hanno informato di svolgere

qualche ricerca di lavoro (cfr. doc. 5; 7).

Nonostante tale

indicazione, negli ultimi giorni di maggio 2012, così come pure dal 1° al 10

giugno 2012, egli non ha tuttavia effettuato alcuna ricerca (cfr. doc. 3).

In

secondo luogo, giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte ha

stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento

da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6

settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid.

2.10

; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

L’amministrazione,

infine, nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale

giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

In

effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione

tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di

disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04

del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

L’insorgente,

pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare

un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

2.12

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.13

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in

caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il

collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione

(cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di quattro giorni di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione (1 giorno per mancate ricerche di impiego dal

23.

al 31 maggio 2012 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di giugno

2012), in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 6 settembre 2012 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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