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Decisione

38.2012.6

Sosp.di 9gg per insuffic.(quantitativam.)ric.di lavoro negli ultimi 3 mesi di att.lav.Ricoveri in H della moglie non lo esimevano dal compiere ric.Utilizzare tempo che DL era tenuto a concedergli.Indi

26 aprile 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- il cui tenore è rimasto invariato con la quarta revisione della LADI - la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis vOADI (corrispondente al nuovo art. 45 cpv. 5 OADI), se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la

riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato

che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du

cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista

delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal

SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato,

che è al suo 5° termine quadro (cfr. doc. V), il 17 febbraio 2011 ha concluso un contratto di lavoro con la __________ di __________ concernente lo svolgimento

dell’attività di direttore di ristorante per il periodo dal 1° marzo al 31

ottobre 2011 (cfr. doc. 12a).

Il 5

ottobre 2011, con effetto dal 1° novembre 2011, il ricorrente si è nuovamente

iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 14).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante gli ultimi

mesi in cui ha lavorato a __________.

Il

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi negli

ultimi tre mesi di attività, e meglio nei mesi di agosto, settembre e ottobre

2011 (2 ricerche nel mese di agosto 2011, 3 ricerche nel mese di settembre 2011

e 4 ricerche nel mese di ottobre 2011 di cui 2 telefoniche non comprovate), il

21 novembre 2011 gli ha consegnato brevi manu una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 1° dicembre 2011,

il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi

indicati.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2; 8).

Il

ricorrente, il 29 novembre 2011, ha risposto:

" (…)

la mia consulente precedente Sig.ra __________i (se non mi sbaglio) mi ha detto

di fare 2 ricerche negli ultimi tre mesi prima finisca il contratto stagionale,

io ne ho fatte anche nel mese di luglio e 2 risp. 3 nei mesi citati, questo

periodo corrisponde all’alta stagione alla __________, oltre a questo ho un

lavoro accessorio, come sapete, e ho 4 bambini in casa e una figlia di 16 anni

che vive con la madre, e ho una moglie che ha avuto 3 interventi (ricoverata al

__________ di __________) nei mesi di luglio e agosto. Altro non mi è stato

detto, non so su che cosa dovevo basarmi per le ricerche se non sulle

indicazioni verbali della Sig.ra __________. Non mi sembra rimproverare

qualcosa che nasce da un’interpretazione personale. In ogni caso la formula “2

o 3” ricerche non è chiara, non penso che la legge sia così vaga, comunque deve

favorire il disoccupato disorientato. Io altro veramente non posso aggiungere.”

(Doc. 3)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

con decisione formale del 1° dicembre 2011, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni, precisando che le motivazioni

addotte dal medesimo il 29 novembre 2011 non potevano essere accettate (cfr.

doc. 4; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre

2011 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. In concreto

l’URC, dopo aver stabilito che l’assicurato ha svolto soltanto 2 ricerche nel

mese di agosto 2011, 3 ricerche nel mese di settembre 2011 e 4 ricerche nel

mese di ottobre 2011, di cui 2 telefoniche non comprovate, l’ha sanzionato per

insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi nei mesi

di agosto, settembre e ottobre 2011 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione

(cfr. doc. A1; 4; 2).

Il

ricorrente chiede, dapprima, per quale motivo per il periodo lavorativo del

2011 sono state esaminate le ricerche svolte negli ultimi tre mesi prima del

termine del contratto, mentre per la nuova stagione lavorativa 2012 il

consulente del personale ha elaborato un piano di ricerche per l’intero lasso

di tempo di occupazione (cfr. doc. I).

Dal

curriculum vitae dell’assicurato (cfr. doc. 26) emerge che dal 2002 fino al

marzo 2011, quando ha iniziato ha lavorare presso la __________ in virtù di un

contrato stagione per collaboratori (cfr. doc. 12), il medesimo, seppur

intercalando periodi di disoccupazione (cfr. doc. V), è stato impiegato da diversi

datori di lavoro per una durata in ogni caso superiore a una semplice stagione.

In

effetti dal 2002 al 2004 è stato attivo presso lo __________ di __________, dal

2004 al 2006 ha lavorato presso il __________ di __________, dal 2007 al 2009 è

stato impiegato presso __________ e dal 2010 al 2011 presso il Ristorante del ____________________.

Pertanto,

ritenuto, da una parte, che in casu, l’assicurato non era solito controllare

la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra, e quindi non si

annunciava in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno al

termine dell’attività stagionale, dall’altra, che il contratto relativo all’attività

presso la __________ è di durata determinata - dal marzo all’ottobre 2011 (cfr.

doc. 12) -, il modo di procedere dell’amministrazione, che al momento

Considerandi

dell’iscrizione in disoccupazione del ricorrente ha verificato gli sforzi volti

al reperimento di un’occupazione intrapresi negli ultimi tre mesi di attività a

__________, non risulta censurabile.

La

costante giurisprudenza prevede, del resto, che nel caso di contratti di durata

determinata si esaminino le ricerche compiute negli ultimi tre mesi di lavoro

(cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011;

STCA 38.208.14 del 20 maggio 2008).

Per

quanto attiene, invece, al 2012 (dal verbale relativo al colloquio di

consulenza del 17 gennaio 2012 si evince che la riassunzione da parte della __________

avrebbe dovuto essere da marzo 2012, cfr. doc. 13), trattandosi della seconda

stagione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro dopo aver ricorso

all’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi invernali 2011-2012, a ragione il collocatore l’ha reso attento l’insorgente sul fatto di dover cercare un impiego per

l’intero periodo lavorativo, allestendogli un piano afferente al numero di

ricerche da compiere nei differenti mesi (“…almeno 1 ricerca/settimanale

durante i primi mesi di lavoro e aumentare a 2 ricerche settimanali durante gli

ultimi 3 mesi” cfr. doc. 13).

Al

riguardo giova rilevare che, per quanto attiene agli assicurati che

controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel

settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e

quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, questo

Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un

impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17

aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999.

nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

2.8

Relativamente

al mese di ottobre 2011 l’amministrazione ha ritenuto valide solo due delle

quattro ricerche di lavoro compiute dall’assicurato, in quanto le altre due

sono state effettuate telefonicamente e non sono state documentate (cfr. doc.

2; 4).

In tale

contesto va evidenziato che, come esposto al consid. 2.4., secondo la giurisprudenza

federale in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare

l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA

1988.

pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

In

concreto l’assicurato, oltre a non comprovare le asserite telefonate, mediante,

ad esempio, un’attestazione del potenziale datore di lavoro interpellato,

nemmeno ha fornito delle valide ragioni per le quali è stato impossibilitato a

sostanziare quanto sostenuto circa gli sforzi compiuti per telefono.

Considerato che il

ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della Richiesta di giustificazione

da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità

di comprovare le ricerche che avrebbe effettuato per telefono o perlomeno di

spiegare perché non le avesse documentate, tale omissione configura una

violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che

limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito

delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV

N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA

P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno

2005.

consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

L’assicurato deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle

asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del

21.

gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.8.;

STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.9.).

Di

conseguenza, come rettamente deciso dall’URC, occorre ritenere che il

ricorrente, nel mese di ottobre 2011, ha compiuto unicamente 2 ricerche di impiego.

Ciò si

giustifica tanto più se si considera che l’insorgente nell’opposizione e nel

ricorso neppure ha più menzionato le due ricerche telefoniche (cfr. doc. 5; I).

2.9

Gli sforzi

intrapresi nei mesi di agosto (2 ricerche), settembre (3 ricerche) e ottobre (2

ricerche) 2011 risultano effettivamente insufficienti già dal profilo

quantitativo.

Al

riguardo, giova ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre

2005.

consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del

12.

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05

del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Il fatto

che nei mesi in questione, ossia tra agosto e ottobre 2011, la moglie del

ricorrente sia stata sottoposta a multipli interventi chirurgici con ricoveri e

complicazioni che hanno comportato gravi difficoltà nella gestione della casa e

dei figli, necessitando dell’aiuto assiduo domiciliare del marito, come certificato

dal Dr. med. __________, spec. in medicina interna ed emato-oncologia FMH

presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. B), non lo esimeva

dall’effettuare perlomeno qualche ulteriore ricerca di lavoro.

In

effetti, pur comprendendo il difficile, delicato e stressante periodo, sia dal

profilo emotivo che dal profilo della gestione della vita quotidiana della

famiglia, vissuto dalla moglie dell’insorgente, da quest’ultimo e dai loro

quattro figli, egli non era totalmente impossibilitato a compiere qualche

ricerca di lavoro supplementare da casa per iscritto, rispondendo, ad esempio,

a degli annunci pubblicati sui quotidiani o interpellando spontaneamente dei

potenziali datori di lavoro.

A tale

proposito occorre, inoltre, ricordare che in quei mesi l’assicurato lavorava

presso la __________ di __________, per cui per svolgere maggiori ricerche di

impiego avrebbe potuto e dovuto approfittare del tempo che il suo datore di

lavoro era tenuto a concedergli per cercare una nuova occupazione.

In

effetti questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle

obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al

lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad

esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

Il tempo

necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai

lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per

scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72

del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du

contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art.

329.

n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat

de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag.

160).

Al riguardo

cfr. pure STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67 del

26.

novembre 2007 consid. 2.7.

Infine è

vero che l’assicurato ha fatto valere di aver compiuto delle ricerche di lavoro

anche nel mese di luglio 2011(cfr. doc. 5; 1).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che un assicurato deve comprovare le ricerche di

lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere

insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi

sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio

2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno

effettuati nei mesi successivi.

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Le

ricerche del mese di luglio 2011 non vanno, quindi, prese in considerazione.

2.10

Il

ricorrente, a suo discarico, ha fatto valere che la sua precedente consulente, __________

gli avrebbe verbalmente indicato di effettuare due ricerche al mese negli ultimi

tre mesi di attività (cfr. doc. 3; 5; I).

Tuttavia __________,

espressamente interpellata dall’URC nella procedura di opposizione, ha negato

di aver dato tali disposizioni (cfr. doc. A1).

Inoltre la

risposta di causa, nella quale è stato ribadito che la precedente collocatrice

ha negato con sicurezza di aver fornito all’assicurato l’informazione di cui

sopra, è stata sottoscritta, oltre che dal capogruppo dell’URC di __________,

anche da __________ (cfr. doc. V).

L’insorgente,

del resto, il 29 novembre 2011, rispondendo alla Richiesta di giustificazione

dell’amministrazione, ha comunque espresso dei dubbi riguardo a quanto avrebbe

indicato __________ dimostrando così di non essere sicuro in merito alle

informazioni ricevute dalla precedente consulente.

In

effetti egli, prima di specificare il contenuto dell’asserita indicazione

concernente il numero di ricerche da effettuare, ha tra parentesi aggiunto: “se

non mi sbaglio” (cfr. doc. 3).

Nell’impugnativa

egli non ha poi sollevato obiezione alcuna riguardo al fatto che __________

abbia negato di avergli detto di compiere due ricerche mensili negli ultimi tre

mesi di lavoro, limitandosi ad affermare che:

" (…)

La

signora __________, la mia precedente consulente, sapendo del mio ingaggio di

carattere stagionale, ora nega di avermi detto di fare due ricerche negli

ultimi tre mesi precedenti la fine del contratto, allora vorrei vedere un

verbale in cui mi prescrive la quantità esatta di ricerche (…)” (cfr. doc. I)

In simili

condizioni occorre concludere che quanto addotto dal ricorrente circa l’informazione

che ____________________ gli avrebbe dato è rimasta un’allegazione di parte non

suffragata da elementi probatori convincenti secondo il principio della

verosimiglianza preponderante.

Essa non

è, pertanto, sufficiente a dimostrare che effettivamente la precedente

collocatrice ha indicato all’assicurato di svolgere unicamente due ricerche al

mese negli ultimi tre mesi di attività lavorativa (cfr. STF C 3/07 del 3

gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 195 consid. 2).

A tale

proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze

della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 125

V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005).

2.11

Nel caso in

esame l’assicurato, come visto, sostiene che in ogni caso non risulta che gli

sia stato indicato il numero esatto di ricerche da svolgere (cfr. doc. 5; I).

In

concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione

e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, l’assicurato, avendo ricorso più volte all’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. V; consid. 2.6.), avrebbe dovuto essere al corrente

dei suoi obblighi di disoccupato.

Agli atti

risultano peraltro dei “Promemoria RICERCHE DI LAVORO” consegnati dall’URC

all’insorgente nel dicembre 2007, nonché nel marzo e nel maggio 2009 e

sottoscritti da quest’ultimo (cfr. doc. 11a; 11b, 11c).

In

secondo luogo, il TFA ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche

di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve

essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di

insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti

gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C

14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.

2.1

; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del

resto, deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

" (…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter

nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin

des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst

anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm

monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle

des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung

der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass

die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem

ungenügend waren.“

In

casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente

del numero di ricerche da effettuare (cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011

consid. 2.11.; STCA 38.2009.28 del 27 luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30

luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24

settembre 2008).

L’insorgente,

inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito - visto che comunque in passato

era già stato in disoccupazione e aveva ricevuto ragguagli circa il proprio

dovere di ricercare un’occupazione anche prima dell’iscrizione al collocamento

(cfr. doc. V; 11a; 11b; 11c), avrebbe dovuto chiedere tempestivamente

delucidazioni all’amministrazione.

L’assicurato,

invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il comportamento

da assumere nel periodo antecedente la disoccupazione.

2.12

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.13

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato nove giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per

insufficienti ricerche nel mese di agosto 2011 + tre giorni per insufficienti

ricerche nel mese di settembre 2011 + tre giorni per insufficienti ricerche nel

mese di ottobre 2011; cfr. doc. 4).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.5.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di nove giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 deve, perciò, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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