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38.2012.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.6. In

una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva

già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da

restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA

ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in

quanto la stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La

consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione

di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle

assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se

una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una

questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223

consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

Considerandi

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125.

V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1

Non sussistendo - in assenza di nuovi

elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi

dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle

assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere

sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona

fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza

pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di

stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il

riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo

gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta

del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il

condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,

già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)"

In

un’altra una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il Tribunale federale,

pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con

decisione del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con

decisione su opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al

collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale

di tecnico di radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la

sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro – decisione impugnata senza

successo fino all’Alta Corte –, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75

percepiti indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:

"

(…)

6.

6.1

Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007

del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come

hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il

ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile.

Egli tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con

situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie

gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4

dicembre 2003 che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il

lavoro proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al

possibile salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto

(sentenza citata C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da

un consulente giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al

collocamento e quindi il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace

l'erogazione di un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI). Con tale conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi

sono ragioni per scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo

merita di essere confermato."

2.7

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato, sui

formulari “Indicazioni della persona assicurata” per i mesi da agosto a

dicembre 2010, ha risposto negativamente alla domanda se ha lavorato per uno o

più datori di lavoro o se ha esercitato un’attività indipendente (cfr. doc.18).

In realtà,

in quel periodo, egli ha svolto un’attività lucrativa (cfr. doc. 15).

In simili

condizioni, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede

in quanto l’assicurato ha commesso un grave negligenza lavorando per alcuni

mesi senza informare la cassa di disoccupazione (cfr. DLA 1996-1997 N. 25 pag.

145.

seg. e la giurisprudenza esposta ai consid. 2.3 -2.7).

La

circostanza che egli non abbia ricevuto il salario non è invece decisiva

secondo la giurisprudenza federale (cfr. DLA 1998 N. 14 pag. 70 e STFA C 292/02

del 15 marzo 2004).

2.8

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del

ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione del 12 settembre 2012.

A

proposito delle modalità della restituzione, un'eventuale soluzione confacente

alle esigenze dell'assicurato deve essere concordata con la Cassa

disoccupazione (cfr. doc. III e doc. VIII).

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10

settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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