38.2012.62
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27 febbraio 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2012.62
Data decisione, Autorità:
27.02.2013, TCA
Titolo:
Negato il condono della restit.di ind.di diso percepite da 8 a 12/10, poiché, avendo conseguito GI senza dichiararlo,va ngegata la BF.In effetti sui relativi formulari ass.risposto negativ.alla domanda se lavorato.Il fatto che non abbia ricevuto il salario non è decisivo secondo la giurispr.federale
BUONA FEDE
CONDONO
GUADAGNO INTERMEDIO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 26 agg. 31 LPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.62
DC/sc
Lugano
27 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
settembre 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 29 febbraio 2012 la Cassa __________ ha chiesto a RI
1 la restituzione di fr. 11'386.30 a titolo di indennità di disoccupazione
indebitamente versate nel periodo da agosto a dicembre 2010 in quanto l’assicurato ha conseguito un guadagno intermedio senza dichiararlo (cfr. Doc. 3).
1.2. Con
decisione su opposizione del 12 settembre 2012 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 4 maggio 2012 (cfr. Doc.4) con la quale
ha negato il condono dall'obbligo di restituzione non essendo adempiuto il
presupposto della buona fede.
L'amministrazione
ha in particolare sottolineato che il fatto di non avere ricevuto il salario
dal datore di lavoro non è una circostanza tale da escludere la grave
negligenza (cfr. Doc. A).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale rileva di avere sbagliato in buona fede.
Ribadisce
di non avere ricevuto il salario e di non avere i soldi da restituire. Chiede
che in alternativa all'obbligo di restituzione gli venga inflitta una multa
(cfr. Doc. I).
1.4. Nella sua
risposta del 30 ottobre 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
" (…)
5. In
concreto, va rilevato anzitutto come l'assicurato fosse consapevole di non aver
diritto alle indennità in questione, come ben si evince dalla denuncia penale
del 27 gennaio 2011 (doc. 15) in cui egli dichiara "eravamo in accordo
che alla fine dell'anno mi avrebbe pagato tutto assieme e quindi saremmo andati
tutti e due presso il Sindacato __________ per dichiarare il tutto. In sostanza
le ore da me effettuate presso i suoi clienti e per pagare tutti i contributi
di legge. In seguito avrei pure segnalato il tutto alla cassa disoccupazione
per mettermi a posto anche con loro". Pertanto, già per questo motivo
occorre negare la buona fede dell'assicurato. Il fatto che egli non ha
incassato la rimunerazione come convenuto non può portare a nulla di diverso,
ritenuto come, per l'adempimento del requisito della buona fede, sia
determinante il momento della riscossione dell'indennità e non del previsto
termine per l'incasso.
6.
Inoltre, negli appositi formulari contenenti le Indicazioni della persona
assicurata (IPA) relativi ai mesi da agosto a dicembre 2010 (doc. 18) il
ricorrente non ha indicato di aver lavorato per la ditta del signor __________,
mentre in realtà, stando alle proprie dichiarazioni - che risultano più
credibili di quanto affermato dal datore di lavoro - egli ha lavorato per tale
ditta giornalmente 8 ore, a partire dal 25 agosto 2010 (cfr. denuncia penale 27
gennaio 2011, doc. 15; attestati di guadagno intermedio firmati dall'assicurato
il 4 marzo 2011, doc. 20 e dal datore di lavoro il 21 gennaio 2011, doc. 19;
istanza di rigetto dell'opposizione provvisoria 15 novembre 2011 inoltrata alla
Pretura di __________, doc. 14/1). Inoltre, alla domanda se "È ancora
disoccupato" riportata sull'IPA l'assicurato ha risposto in modo
affermativo (cfr. IPA agosto - dicembre 2010, pto. 10, doc. 18), malgrado
l'accordo - orale - di collaborazione stipulato con la ditta __________
all'inizio del rapporto di lavoro, nel mese di agosto 2010 (cfr. denuncia
penale 27 gennaio 2011, doc. 15; istanza di rigetto dell'opposizione
provvisoria 15 novembre 2011, doc. 14).
Ora,
secondo il Tribunale federale l'assicurato che indica l'esistenza di un
posto di lavoro a tempo parziale sul suo primo certificato di controllo e che
omette di menzionarlo sui certificati relativi ai mesi successivi viola
l'obbligo di diligenza che ci si può attendere da lui in tali circostanze. Egli
commette pertanto una negligenza grave, ciò che esclude la sua buona fede
(cfr. DLA 1996/97 N 25 S. 147 consid. 3).
A maggior ragione
deve essere ritenuta una negligenza grave, che esclude la buona fede,
l'omissione di segnalare l'esistenza di un posto di lavoro - a tempo pieno - su
tutti i formulari relativi al periodo interessato, come nel caso concreto.
In merito al
(parziale) mancato versamento del salario si osserva che l'Alta Corte ha
ritenuto una negligenza grave - che di conseguenza esclude il riconoscimento
della buona fede - il fatto che un assicurato aveva lavorato per un anno, a
metà tempo ed a titolo gratuito per conto della ditta del proprio figlio senza
informarne la cassa di disoccupazione. In particolare, il Tribunale federale,
rilevando che tale attività andava oltre un'occupazione occasionale, ha
constatato l'assenza della buona fede dell'assicurato che in una simile
situazione, sul formulario di controllo (IPA), ha risposto affermativamente
alla domanda se "È ancora disoccupato/a?". Il fatto che egli
non aveva percepito alcun salario non poteva, secondo il Tribunale federale,
portare a nulla di diverso. Sarebbe in realtà stato proprio grazie alle
indennità di disoccupazione che egli ha potuto rinunciare a pretendere un
salario per la sua attività, trasferendo con questo l'onere del salario
incombente al datore di lavoro all'assicurazione contro la disoccupazione. Tale
situazione paradossale avrebbe dovuto fare nascere dei dubbi all'assicurato in
merito alla legittimità del suo diritto alle indennità di disoccupazione. Nel
caso in questione l'Alta Corte ha di conseguenza negato la buona fede
dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N 14 S. 73 consid. 4b).
Anche nella presente
evenienza, la circostanza di aver percepito le indennità di disoccupazione
durante il periodo in questione, ha permesso al signor RI 1 di lavorare per la
ditta del signor __________ senza pretendere di essere pagato regolarmente,
alla fine di ogni mese (art. 323 CO). La mancata informazione sugli appositi
formulari è pertanto da ritenersi una negligenza grave e ciò, come nel caso
oggetto della precitata sentenza, a prescindere dal fatto che il ricorrente non
abbia percepito - integralmente - il salario. Tale conclusione si impone a
maggior ragione se si considera come il lavoro non sia stato svolto a titolo
gratuito, ma tra le parti era stato pattuito uno stipendio (cfr. doc. 15).
In considerazione di
quanto precede, non è possibile riconoscere la buona fede al signor RI 1. Di
conseguenza non è adempiuto uno dei due presupposti cumulativi contemplati dai
combinati disposti di cui agli artt. 25 LPGA e 4 OPGA e la domanda di condono
presentata non può essere accolta già per questo motivo.
7.
Per quanto attiene alla richiesta di sostituire la restituzione dell'indebito
con il pagamento di una multa, si osserva come tale possibilità non sia
contemplata dalla legge, la quale impone invece la restituzione, quando sono
adempiuti i relativi presupposti. Alfine di tener conto della situazione
finanziaria dell'assicurato, la Cassa avrà invece la facoltà di disporre
un'eventuale rateizzazione dell'importo chiesto in restituzione." (Doc.
III)
1.5. L'8 novembre
2012 l'assicurato ha chiesto di poter restituire l'importo in rate di fr. 100.--
mensili (cfr. Doc. V).
Il 7
gennaio 2013 la Sezione del lavoro ha rilevato in particolare che spetta alla
Cassa disporre un'eventuale rateizzazione (cfr. Doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di
fr. 11'386.30.-- percepita indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione nei mesi compresi tra agosto e dicembre 2010.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la
domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore
dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG
Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2. quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3 La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.4. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V
97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.
180).
Fatti
2.5. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.6. In
una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva
già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da
restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA
ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in
quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La
consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione
di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle
assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se
una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una
questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223
consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
Considerandi
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125.
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1
Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza
pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di
stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il
riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo
gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta
del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)"
In
un’altra una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il Tribunale federale,
pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con
decisione del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con
decisione su opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al
collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale
di tecnico di radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la
sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro – decisione impugnata senza
successo fino all’Alta Corte –, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75
percepiti indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:
"
(…)
6.
6.1
Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007
del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come
hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il
ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile.
Egli tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con
situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie
gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4
dicembre 2003 che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il
lavoro proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al
possibile salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto
(sentenza citata C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da
un consulente giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al
collocamento e quindi il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace
l'erogazione di un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f
LADI). Con tale conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi
sono ragioni per scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo
merita di essere confermato."
2.7
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato, sui
formulari “Indicazioni della persona assicurata” per i mesi da agosto a
dicembre 2010, ha risposto negativamente alla domanda se ha lavorato per uno o
più datori di lavoro o se ha esercitato un’attività indipendente (cfr. doc.18).
In realtà,
in quel periodo, egli ha svolto un’attività lucrativa (cfr. doc. 15).
In simili
condizioni, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede
in quanto l’assicurato ha commesso un grave negligenza lavorando per alcuni
mesi senza informare la cassa di disoccupazione (cfr. DLA 1996-1997 N. 25 pag.
145.
seg. e la giurisprudenza esposta ai consid. 2.3 -2.7).
La
circostanza che egli non abbia ricevuto il salario non è invece decisiva
secondo la giurisprudenza federale (cfr. DLA 1998 N. 14 pag. 70 e STFA C 292/02
del 15 marzo 2004).
2.8
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del
ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione del 12 settembre 2012.
A
proposito delle modalità della restituzione, un'eventuale soluzione confacente
alle esigenze dell'assicurato deve essere concordata con la Cassa
disoccupazione (cfr. doc. III e doc. VIII).
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10
settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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