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Decisione

38.2012.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i calcoli della variazione oraria su base annua considerando gli ultimi cinque

anni di attività lavorativa dell’assicurata, ossia dal mese di luglio 2007 al

mese di giugno 2012, ed emetta una nuova decisione in merito al diritto della

ricorrente alle indennità di disoccupazione.

Considerandi

Qualora, perlomeno in

relazione a uno dei due rapporti di impiego della ricorrente, l’orario di

lavoro risulti normale, ossia l’oscillazione delle ore annue - risultante dal

confronto delle ore complessive di ogni anno con la media annuale delle ore

calcolata sui cinque anni - sia inferiore al 20%, andrà concluso che

l’assicurata subisce una perdita di lavoro computabile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.10. e

2.11.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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