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38.2012.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 gennaio 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04

del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n.

45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo

di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009

consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02,

consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a,

pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a,

pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c,

pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zugeder

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op.

cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La

dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio

art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

(AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

In

una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva

già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da

restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA

ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in

quanto la stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3

Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1.

LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73.

consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La

consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione

di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle

assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se

una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una

questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223

consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125.

V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1

Non sussistendo - in assenza di nuovi

elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi

dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle

assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto

tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le

indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza

pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di

stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il

riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo

gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta

del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il

condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,

già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)."

L’Alta

Corte, in un'altra decisione C 162/98 del 23 settembre 1998, ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di un'assicurata

che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio d'amministrazione,

aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma individuale e

dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la medesima SA.

Il TFA

ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"

(…)

3.

- a) Alla pronunzia cantonale deve essere

prestata adesione anche

per quanto concerne l'applicazione dei menzionati

principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e

sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)

alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in

evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già

constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di

disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una

situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona

idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,

nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse

incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona

fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa

aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato

all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata

parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di

persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per

evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi

fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non

far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di

principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della

propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente

asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto

dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato

all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il

funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito

spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non

è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è

poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a

conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica

della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli

sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

c) Discende dalle suesposte considerazioni

che la buona fede

della ricorrente deve essere negata.

(…)."

Con

giudizio C 103/06 del 2 ottobre 2006 la nostra Massima Istanza ha confermato il

rifiuto del condono di indennità di disoccupazione, pari a fr. 28'016.50, in

quanto all’assicurato andava negata la buona fede, motivando come segue:

"

(…) Der Versicherte

habe im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung am 21. März 2003 die Frage

"Sind bzw. waren Sie oder ihr Ehegatte/Ehegattin am Betrieb beteiligt oder

in leitender Funktion (z.B. Aktionär, Verwaltungsrat einer AG oder

Gesellschafter, Geschäftsführer in einer GmbH, etc.?)" verneint, obwohl er

und seine Ehefrau im damaligen Zeitpunkt bei der Firma Q.________ GmbH je als

Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und einer

Stammeinlage von je Fr. 10'000.- im Handelsregister eingetragen waren. Diese

Sachverhaltsfeststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht

bindend (Erw. 1 hievor). Wenn die Vorinstanz dies nicht mehr als bloss

leichtfahrlässig taxiert hat, verletzte sie kein Bundesrecht (vgl. auch BGE 110 V 181 Erw. 3d). Was der Beschwerdeführer

hiegegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern. Namentlich konnte er die

Frage nicht deswegen verneinen, weil er die Anstellung als Geschäftsführer

verloren hatte, bezog sich die Formulierung ("...bzw. waren Sie...")

doch ausdrücklich auch auf die Vergangenheit. Sodann hilft ihm nicht, dass er

die Rechtslage nicht gekannt hat, denn niemand kann aus seiner Rechtsunkenntnis

Vorteile für sich ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa). Für die Verneinung des guten

Glaubens ist kein Vorsatz und damit auch keine betrügerische Absicht nötig.

Dass die Ehefrau in der Arbeitgeberbescheinigung die gleiche Frage bejaht hat,

vermindert die eigene Fahrlässigkeit des Beschwerdeführers nicht. Schliesslich

ist die angebliche Falschauskunft des Sachbearbeiters nicht erstellt. Nachdem

der Beschwerdeführer die erwähnte Frage verneint hatte, bestand für die

Verwaltung im Unterschied zu dem im Urteil W. vom 28. Oktober 2005, C 157/05, geprüften Fall auch kein Anlass, diesen darauf hinzuweisen, dass

die andauernde arbeitgeberähnliche Stellung seinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung gefährden könne.“

Infine in una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il TF,

pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con

decisione del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con

decisione su opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al

collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale

di tecnico di radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la

sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro - decisione impugnata senza

successo fino all’Alta Corte -, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75

percepiti indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:

"

(…)

6.

6.1

Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007

del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come

hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il

ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile.

Egli tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con

situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie

gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4 dicembre

2003.

che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il lavoro

proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al possibile

salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto (sentenza citata

C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da un consulente

giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al collocamento e quindi

il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace l'erogazione di

un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Con tale

conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, il

ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi sono ragioni per

scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo merita di essere confermato.”

2.8

L’assicurato

ha motivato la propria domanda di condono, asserendo, per quanto concerne la

buona fede, di avere sempre agito correttamente e di avere informato

l’amministrazione di essere stato in attesa di un contratto di lavoro con la __________.

Al

riguardo egli sostiene di essere stato ingannato da quest’ultima società che,

conseguentemente, l’ha messo in grandi difficoltà (cfr. doc. I).

Dalle

carte processuali emerge, tuttavia, per quanto attiene all’occupazione svolta

presso la __________ dal gennaio 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 23/7), che

l’insorgente stesso ha ammesso di non aver comunicato alle autorità competenti l’esercizio

di un’attività lucrativa alle dipendenze di tale società nel periodo dal

gennaio 2007 al gennaio 2008 – lasso di tempo in cui egli ha percepito la piena

indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2010.80 del 14 giugno 2011, passata

in giudicato incontestata, con cui il TCA, da un lato, ha confermato l’obbligo

di restituire le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,

dall’altro, ha rinviato gli atti alla Cassa di disoccupazione per rivedere il

calcolo e determinare nuovamente l’importo da rimborsare; consid. 1.1.).

In

effetti in occasione dell’audizione del 30 maggio 2008 dinanzi alla Sezione del

lavoro risulta che il ricorrente ha dichiarato di non aver annunciato all’URC,

né alla Cassa l’attività lavorativa presso la ditta di __________, poiché non

aveva nulla di scritto, e meglio non disponeva di un contratto di lavoro,

precisando che si rendeva conto che la giustificazione non era plausibile e di

aver commesso un errore (cfr. doc. 23).

Inoltre

nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi da gennaio

2007.

a gennaio 2008 (cfr. doc. 13) egli ha sempre risposto negativamente alle

domande n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e n. 2 “Ha

esercitato un’attività indipendente?”.

Egli ha,

inoltre, sempre risposto affermativamente al quesito n. 10 “E’ ancora

disoccupato?”.

Relativamente

alla __________ di __________ va, dapprima, osservato che il 18 febbraio 2008

l’assicurato è comparso davanti al notaio avv. __________ chiedendogli, in

qualità di promotore, di di far constatare la costituzione di una società

anonima sotto la ragione sociale __________. Nell’atto notarile è stato

specificato che l’amministrazione della società veniva affidata a un Consiglio

di amministrazione composto da RI 1mRI 1,

amministratore unico (cfr. doc. 22/29).

In

effetti il 19 febbraio 2008 l’insorgente è stato iscritto a RC quale

amministratore unico con diritto di firma individuale della __________.

La sua

iscrizione è stata radiata nel novembre 2009 e la ragione sociale radiata nel

luglio 2011 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Durante

l’audizione del 27 maggio 2008 davanti alla Sezione del lavoro l’insorgente ha

affermato, oltre al fatto che la società non aveva altri dipendenti, di non

aver, però, informato l’ufficio di collocamento della sua funzione in seno alla

SA, siccome non era in possesso di alcuna attestazione scritta o contratto che

definiva la sua attività lavorativa presso tale società (cfr. doc. 22/24 pag.

3).

Nemmeno

nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi di

febbraio e marzo 2008 (cfr. doc. 13) egli ha fornito delle indicazioni a

proposito della sua attività presso la __________ SA.

2.9

Lo

svolgimento di un’attività lavorativa, nonché la carica di amministratore unico

in seno a una SA costituiscono fatti determinanti ai fini del diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, già dal profilo

dell’idoneità al collocamento e della computabilità della perdita di lavoro

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f, 15, 8 cpv. 1 lett. b, 11 LADI).

All’assicurato,

come a qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva sfuggire che

per gli organi chiamati ad applicare la LADI era fondamentale sapere che

esercitava un’attività lucrativa presso la __________, come pure conoscere il

suo ruolo all’interno della __________ e la sua occupazione, al fine di

determinarsi circa il suo diritto alle indennità di disoccupazione, in

particolare circa l’estensione di tale diritto.

Tali

circostanze dovevano, quindi, essere comunicate senza indugio all’amministrazione

indipendentemente dall’esistenza o meno di un contratto di lavoro scritto.

Il fatto

invocato dall’assicurato, ossia di non aver informato l’amministrazione

dell’attività presso la __________, come pure del suo ruolo in seno alla __________

(cfr. doc. 23; 22/24 pag. 3; I), essendo in attesa del contratto di lavoro, non

è infatti atto a giustificare la sua omissione.

In

proposito giova, da un lato, evidenziare che la domanda n. 10 “E’ ancora

disoccupato?” riportata nei formulari “Indicazioni della persona

assicurata” precisa espressamente che nel caso in cui l’assicurato non sia più

disoccupato, va allegata la copia del contratto di lavoro se possibile (cfr.

doc. 13).

Dall’altro,

ricordare che la conclusione di un contratto di lavoro può avvenire anche in

modo tacito e non esige necessariamente la forma scritta (cfr. art. 320 cpv. 1

CO; STFA C 197/03 del 11 ottobre 2004; STCA 38. 2012.32 del 24 settembre 2012

consid. 2.12.).

Va,

d’altronde, evidenziato che con decreto d’accusa del 3 maggio 2010, il

Procuratore Pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alla LF

sull’assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 105 LADI “per

avere ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione, nel periodo gennaio

2007.

- gennaio 2008 per almeno CHF 20'000.-, sottacendo che in quel periodo ha

svolto attività remunerata per la società __________ SA;” e lo ha

condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500 (cfr. doc. 17/15=23/5).

Contro

tale decreto non risulta essere stata inoltrata opposizione.

L’art.

105.

LADI costituisce una disposizione penale contemplata dalla LADI e concerne

specificatamente i delitti.

Giusta

l’art. 12 CP, salvo che la

legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette

con intenzione un crimine o un delitto (cpv. 1).

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente

e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il

realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cpv. 2).

L’infrazione

alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione, non prevedendo l’art. 105

LADI che tale reato sia punibile anche se commesso per negligenza, è dunque

passibile di pena - in concreto al ricorrente è stata inflitta una multa -

soltanto se l’autore ha agito intenzionalmente (cfr. B. Rubin, "Assurance-chômage".

Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 961).

In simili

condizioni, conformemente alla legge e alla giurisprudenza sopra citata, a

mente di questo Tribunale, nel caso dell’assicurato, deve essere esclusa la

buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione per il fatto di

avere costruito una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di

giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative.

Infatti,

in tali condizioni, l’insorgente poteva e doveva riconoscere l'illegittimità

della propria richiesta di indennità di disoccupazione.

Al

riguardo cfr. STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012; STCA 38.2008.29 del 9

dicembre 2008; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007.

Venendo a

mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono

delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la

relativa istanza.

La

decisione su opposizione del 11 settembre 2012 va, conseguentemente,

confermata.

2.10

Giova, per

inciso, sottolineare che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), il decreto

d’accusa del 3 maggio 2010 enuncia che l’assicurato ha svolto presso la __________

dal gennaio 2007 al gennaio 2008 un’attività remunerata (cfr. doc.

17/15=23/5).

Anche dal

verbale del 30 maggio 2008 relativo all’audizione davanti alla Sezione del

lavoro si evince che l’insorgente ha indicato di essere stato retribuito dalla __________

(cfr. doc. 23/3 pag. 3).

Inoltre

da un conteggio salariale allestito dal ricorrente il 4 giugno 2008, questi ha

indicato di aver ricevuto dalla __________ a titolo di stipendi nel periodo dal

gennaio 2007 al gennaio 2008 complessivi fr. 18'000.-- con uno scoperto di fr.

31'000.-- (cfr. doc. 23/7).

In ogni

caso, anche se l’attività in questione non fosse stata retribuita, il condono

andrebbe negato.

Al

riguardo il TCA segnala che l’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DLA

1998.

N. 14 pag. 70, a cui peraltro ha fatto riferimento la Sezione del lavoro nella risposta di causa (cfr. doc. IV),

ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza -

escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di

lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un

anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di

disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 292/02 del 15 marzo 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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