38.2012.64
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21 gennaio 2013Italiano31 min
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Numero d'incarto:
38.2012.64
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, TCA
Titolo:
Negato condono della rest.di ID percepite indeb.da 1/07 a 3/08 avendo sottaciuto attiv.lucr.dip.+iscr.a RC quale ammin.di una SAc/o cui anche lavorava.Che ass.non abbia comunicato poiché in attesa di un c.scritto non giustifica sua omiss.Del resto con decreto d'accusa ritenuto colp.di infr.alla LADI
BUONA FEDE
CONDONO
DECRETO DI ACCUSA
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 12 CPS
art. 95 LADI
art. 105 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.64
rs
Lugano
21 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11
settembre 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2010.80 del 14 giugno 2011, cresciuta in giudicato incontestata, questa
Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro
la decisione su opposizione del 25 novembre 2010 con cui la Cassa __________ di
disoccupazione (di seguito: la Cassa) aveva confermato l’ordine di restituzione
di fr. 67'715.95 del 9 dicembre 2008.
Il TCA, da
un lato, ha confermato l’obbligo di restituzione delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite da gennaio 2007 a marzo 2008, in quanto percepite indebitamente, avendo sottaciuto l’esercizio di un’attività
lucrativa alle dipendenze della __________, nonché dal febbraio 2008 la sua
iscrizione a RC quale amministratore unico della __________ di __________ della
quale l’assicurato era l’unico dipendente.
Dall’altro,
ha rinviato gli atti alla Cassa per rivedere il calcolo e determinare
nuovamente l’importo da rimborsare.
1.2. La Cassa,
con decisione del 22 luglio 2011 (cfr. doc. 10), confermata con decisione su
opposizione del 14 settembre 2011 (cfr. doc. 9), dopo aver rivisto il
conteggio, ha chiesto all’assicurato il rimborso della somma di fr. 40'350.--.
1.3. Questo
Tribunale, con giudizio 38.2011.77 del 11 gennaio 2012 ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14
settembre 2011, poiché non aveva contestato minimamente l’importo stabilito
dalla Cassa, ma si era limitato a far valere la propria buone fede e a mettere
in risalto le proprie difficoltà economiche.
Il TCA ha
trasmesso gli atti alla Cassa affinché sottoponesse la domanda di condono al
servizio cantonale.
1.4. Con
decisione su opposizione del 11 settembre 2012, la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 29 marzo 2012 (cfr. doc. 5), con la
quale ha respinto la domanda di RI 1RI 1 volta a ottenere il condono
dell’importo di fr. 40'350.-- chiestogli in restituzione dalla Cassa per aver
percepito a torto indennità di disoccupazione nei mesi da gennaio 2007 a marzo 2008 (cfr. doc. II1).
1.5. Contro la
decisione su opposizione del 11 settembre 2011 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso inviato alla Sezione del lavoro, la quale l’ha trasmesso per
competenza al TCA (cfr. doc. I; II).
Nell’impugnativa
l’assicurato ha postulato la concessione del condono, asserendo di avere sempre
agito in buona fede e di avere informato correttamente l’amministrazione di
essere stato in attesa di un contratto di lavoro con la __________.
Al
riguardo egli sostiene di essere stato ingannato da quest’ultima società che,
conseguentemente l’ha messo in grandi difficoltà.
L’insorgente
ha, inoltre, fatto valere di essere in pensione, come pure in ristrettezze economiche
(cfr. doc. I).
1.6. Nella sua
risposta del 7 novembre 2012 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
1.7. L’assicurato
si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie il 13 novembre 2012 (cfr.
doc. VI).
1.8. La Sezione
del lavoro, il 20 novembre 2012, considerando che l’insorgente con lo scritto
del 13 novembre 2012 non ha portato alcun fatto nuovo, ha ribadito che allo
stesso non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. VIII).
1.9. Il doc. VIII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di
fr. 40'350.-- percepita indebitamente a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione nei mesi compresi tra gennaio 2007
e marzo 2008.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la
domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04
del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n.
45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo
di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02,
consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a,
pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a,
pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c,
pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zugeder
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op.
cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La
dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
In
una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva
già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da
restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA
ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in
quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3
Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1.
LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73.
consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La
consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione
di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle
assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se
una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una
questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223
consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125.
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1
Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto
tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le
indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza
pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di
stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il
riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo
gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta
del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)."
L’Alta
Corte, in un'altra decisione C 162/98 del 23 settembre 1998, ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di un'assicurata
che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio d'amministrazione,
aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma individuale e
dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la medesima SA.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato e concluso che:
"
(…)
3.
- a) Alla pronunzia cantonale deve essere
prestata adesione anche
per quanto concerne l'applicazione dei menzionati
principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e
sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)
alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in
evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già
constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di
disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una
situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il
riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona
idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,
nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse
incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona
fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa
aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato
all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata
parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di
persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per
evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi
fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non
far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di
principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.
b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della
propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente
asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.
In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto
dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato
all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il
funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito
spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non
è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è
poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a
conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica
della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli
sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.
c) Discende dalle suesposte considerazioni
che la buona fede
della ricorrente deve essere negata.
(…)."
Con
giudizio C 103/06 del 2 ottobre 2006 la nostra Massima Istanza ha confermato il
rifiuto del condono di indennità di disoccupazione, pari a fr. 28'016.50, in
quanto all’assicurato andava negata la buona fede, motivando come segue:
"
(…) Der Versicherte
habe im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung am 21. März 2003 die Frage
"Sind bzw. waren Sie oder ihr Ehegatte/Ehegattin am Betrieb beteiligt oder
in leitender Funktion (z.B. Aktionär, Verwaltungsrat einer AG oder
Gesellschafter, Geschäftsführer in einer GmbH, etc.?)" verneint, obwohl er
und seine Ehefrau im damaligen Zeitpunkt bei der Firma Q.________ GmbH je als
Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und einer
Stammeinlage von je Fr. 10'000.- im Handelsregister eingetragen waren. Diese
Sachverhaltsfeststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht
bindend (Erw. 1 hievor). Wenn die Vorinstanz dies nicht mehr als bloss
leichtfahrlässig taxiert hat, verletzte sie kein Bundesrecht (vgl. auch BGE 110 V 181 Erw. 3d). Was der Beschwerdeführer
hiegegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern. Namentlich konnte er die
Frage nicht deswegen verneinen, weil er die Anstellung als Geschäftsführer
verloren hatte, bezog sich die Formulierung ("...bzw. waren Sie...")
doch ausdrücklich auch auf die Vergangenheit. Sodann hilft ihm nicht, dass er
die Rechtslage nicht gekannt hat, denn niemand kann aus seiner Rechtsunkenntnis
Vorteile für sich ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa). Für die Verneinung des guten
Glaubens ist kein Vorsatz und damit auch keine betrügerische Absicht nötig.
Dass die Ehefrau in der Arbeitgeberbescheinigung die gleiche Frage bejaht hat,
vermindert die eigene Fahrlässigkeit des Beschwerdeführers nicht. Schliesslich
ist die angebliche Falschauskunft des Sachbearbeiters nicht erstellt. Nachdem
der Beschwerdeführer die erwähnte Frage verneint hatte, bestand für die
Verwaltung im Unterschied zu dem im Urteil W. vom 28. Oktober 2005, C 157/05, geprüften Fall auch kein Anlass, diesen darauf hinzuweisen, dass
die andauernde arbeitgeberähnliche Stellung seinen Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung gefährden könne.“
Infine in una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il TF,
pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con
decisione del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con
decisione su opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al
collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale
di tecnico di radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la
sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro - decisione impugnata senza
successo fino all’Alta Corte -, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75
percepiti indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:
"
(…)
6.
6.1
Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007
del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come
hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il
ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile.
Egli tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con
situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie
gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4 dicembre
2003.
che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il lavoro
proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al possibile
salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto (sentenza citata
C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da un consulente
giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al collocamento e quindi
il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace l'erogazione di
un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Con tale
conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, il
ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi sono ragioni per
scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo merita di essere confermato.”
2.8
L’assicurato
ha motivato la propria domanda di condono, asserendo, per quanto concerne la
buona fede, di avere sempre agito correttamente e di avere informato
l’amministrazione di essere stato in attesa di un contratto di lavoro con la __________.
Al
riguardo egli sostiene di essere stato ingannato da quest’ultima società che,
conseguentemente, l’ha messo in grandi difficoltà (cfr. doc. I).
Dalle
carte processuali emerge, tuttavia, per quanto attiene all’occupazione svolta
presso la __________ dal gennaio 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 23/7), che
l’insorgente stesso ha ammesso di non aver comunicato alle autorità competenti l’esercizio
di un’attività lucrativa alle dipendenze di tale società nel periodo dal
gennaio 2007 al gennaio 2008 – lasso di tempo in cui egli ha percepito la piena
indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2010.80 del 14 giugno 2011, passata
in giudicato incontestata, con cui il TCA, da un lato, ha confermato l’obbligo
di restituire le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,
dall’altro, ha rinviato gli atti alla Cassa di disoccupazione per rivedere il
calcolo e determinare nuovamente l’importo da rimborsare; consid. 1.1.).
In
effetti in occasione dell’audizione del 30 maggio 2008 dinanzi alla Sezione del
lavoro risulta che il ricorrente ha dichiarato di non aver annunciato all’URC,
né alla Cassa l’attività lavorativa presso la ditta di __________, poiché non
aveva nulla di scritto, e meglio non disponeva di un contratto di lavoro,
precisando che si rendeva conto che la giustificazione non era plausibile e di
aver commesso un errore (cfr. doc. 23).
Inoltre
nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi da gennaio
2007.
a gennaio 2008 (cfr. doc. 13) egli ha sempre risposto negativamente alle
domande n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e n. 2 “Ha
esercitato un’attività indipendente?”.
Egli ha,
inoltre, sempre risposto affermativamente al quesito n. 10 “E’ ancora
disoccupato?”.
Relativamente
alla __________ di __________ va, dapprima, osservato che il 18 febbraio 2008
l’assicurato è comparso davanti al notaio avv. __________ chiedendogli, in
qualità di promotore, di di far constatare la costituzione di una società
anonima sotto la ragione sociale __________. Nell’atto notarile è stato
specificato che l’amministrazione della società veniva affidata a un Consiglio
di amministrazione composto da RI 1mRI 1,
amministratore unico (cfr. doc. 22/29).
In
effetti il 19 febbraio 2008 l’insorgente è stato iscritto a RC quale
amministratore unico con diritto di firma individuale della __________.
La sua
iscrizione è stata radiata nel novembre 2009 e la ragione sociale radiata nel
luglio 2011 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Durante
l’audizione del 27 maggio 2008 davanti alla Sezione del lavoro l’insorgente ha
affermato, oltre al fatto che la società non aveva altri dipendenti, di non
aver, però, informato l’ufficio di collocamento della sua funzione in seno alla
SA, siccome non era in possesso di alcuna attestazione scritta o contratto che
definiva la sua attività lavorativa presso tale società (cfr. doc. 22/24 pag.
3).
Nemmeno
nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi di
febbraio e marzo 2008 (cfr. doc. 13) egli ha fornito delle indicazioni a
proposito della sua attività presso la __________ SA.
2.9
Lo
svolgimento di un’attività lavorativa, nonché la carica di amministratore unico
in seno a una SA costituiscono fatti determinanti ai fini del diritto alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, già dal profilo
dell’idoneità al collocamento e della computabilità della perdita di lavoro
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f, 15, 8 cpv. 1 lett. b, 11 LADI).
All’assicurato,
come a qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva sfuggire che
per gli organi chiamati ad applicare la LADI era fondamentale sapere che
esercitava un’attività lucrativa presso la __________, come pure conoscere il
suo ruolo all’interno della __________ e la sua occupazione, al fine di
determinarsi circa il suo diritto alle indennità di disoccupazione, in
particolare circa l’estensione di tale diritto.
Tali
circostanze dovevano, quindi, essere comunicate senza indugio all’amministrazione
indipendentemente dall’esistenza o meno di un contratto di lavoro scritto.
Il fatto
invocato dall’assicurato, ossia di non aver informato l’amministrazione
dell’attività presso la __________, come pure del suo ruolo in seno alla __________
(cfr. doc. 23; 22/24 pag. 3; I), essendo in attesa del contratto di lavoro, non
è infatti atto a giustificare la sua omissione.
In
proposito giova, da un lato, evidenziare che la domanda n. 10 “E’ ancora
disoccupato?” riportata nei formulari “Indicazioni della persona
assicurata” precisa espressamente che nel caso in cui l’assicurato non sia più
disoccupato, va allegata la copia del contratto di lavoro se possibile (cfr.
doc. 13).
Dall’altro,
ricordare che la conclusione di un contratto di lavoro può avvenire anche in
modo tacito e non esige necessariamente la forma scritta (cfr. art. 320 cpv. 1
CO; STFA C 197/03 del 11 ottobre 2004; STCA 38. 2012.32 del 24 settembre 2012
consid. 2.12.).
Va,
d’altronde, evidenziato che con decreto d’accusa del 3 maggio 2010, il
Procuratore Pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alla LF
sull’assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 105 LADI “per
avere ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione, nel periodo gennaio
2007.
- gennaio 2008 per almeno CHF 20'000.-, sottacendo che in quel periodo ha
svolto attività remunerata per la società __________ SA;” e lo ha
condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500 (cfr. doc. 17/15=23/5).
Contro
tale decreto non risulta essere stata inoltrata opposizione.
L’art.
105.
LADI costituisce una disposizione penale contemplata dalla LADI e concerne
specificatamente i delitti.
Giusta
l’art. 12 CP, salvo che la
legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette
con intenzione un crimine o un delitto (cpv. 1).
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente
e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il
realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cpv. 2).
L’infrazione
alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione, non prevedendo l’art. 105
LADI che tale reato sia punibile anche se commesso per negligenza, è dunque
passibile di pena - in concreto al ricorrente è stata inflitta una multa -
soltanto se l’autore ha agito intenzionalmente (cfr. B. Rubin, "Assurance-chômage".
Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 961).
In simili
condizioni, conformemente alla legge e alla giurisprudenza sopra citata, a
mente di questo Tribunale, nel caso dell’assicurato, deve essere esclusa la
buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione per il fatto di
avere costruito una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di
giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative.
Infatti,
in tali condizioni, l’insorgente poteva e doveva riconoscere l'illegittimità
della propria richiesta di indennità di disoccupazione.
Al
riguardo cfr. STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012; STCA 38.2008.29 del 9
dicembre 2008; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007.
Venendo a
mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono
delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la
relativa istanza.
La
decisione su opposizione del 11 settembre 2012 va, conseguentemente,
confermata.
2.10
Giova, per
inciso, sottolineare che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), il decreto
d’accusa del 3 maggio 2010 enuncia che l’assicurato ha svolto presso la __________
dal gennaio 2007 al gennaio 2008 un’attività remunerata (cfr. doc.
17/15=23/5).
Anche dal
verbale del 30 maggio 2008 relativo all’audizione davanti alla Sezione del
lavoro si evince che l’insorgente ha indicato di essere stato retribuito dalla __________
(cfr. doc. 23/3 pag. 3).
Inoltre
da un conteggio salariale allestito dal ricorrente il 4 giugno 2008, questi ha
indicato di aver ricevuto dalla __________ a titolo di stipendi nel periodo dal
gennaio 2007 al gennaio 2008 complessivi fr. 18'000.-- con uno scoperto di fr.
31'000.-- (cfr. doc. 23/7).
In ogni
caso, anche se l’attività in questione non fosse stata retribuita, il condono
andrebbe negato.
Al
riguardo il TCA segnala che l’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DLA
1998.
N. 14 pag. 70, a cui peraltro ha fatto riferimento la Sezione del lavoro nella risposta di causa (cfr. doc. IV),
ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza -
escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di
lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un
anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 292/02 del 15 marzo 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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