38.2012.65
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6 febbraio 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
38.2012.65
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, TCA
Titolo:
Sosp.x essersi licenziato senza aver reperito previam. una nuova occup.e senza motivi che rendessero la prec.attiv.non+ragionevolm.esigibile.Del resto durante i contatti telef.con potenz.DL non gli è stato garantito un posto.Sanzione di 36gg confermata(quadro dirig.con buona retrib.,lunga esp.prof.)
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 16 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 let. b OADI
CO 1accomandata
Incarto n.
38.2012.65
DC/sc
Lugano
6 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
settembre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 ottobre 2012 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 4 settembre 2012 con la quale ha sospeso RI 1 per 36
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere lasciato il
proprio impiego senza essersi previamente procurato un'altra occupazione (cfr.
Doc. B).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede una riduzione sostanziale dei giorni di penalità e rileva:
"
(…)
· Dopo 7 anni di
lavoro presso la ditta __________ ho dato le dimissioni per cercare nuove sfide
professionali ed eventualmente ridurre la mia attività lavorativa. Come quadro
dirigente, per contratto, ho dovuto dare le dimissioni con 6 mesi di preavviso
(15 dicembre 2011) (documento allegato C). Prima di dare le dimissioni ho avuto
dei contatti telefonici con un Responsabile __________ in Ticino e mi ha comunicato
che per ampliare il loro organico cercavano una figura con il mio profilo ed
esperienza professionale e un concorso sarebbe uscito in primavera (ha anche
affermato che in Ticino candidati disponibili con un profilo ed esperienza
simile al mio non sono numerosi).
· Il concorso è
stato pubblicato il 10 maggio, ho dunque inoltrato la mia candidatura con gli
allegati richiesti (documento allegato D).
· Trovando
strano che non ricevevo nessuna risposta alla fine di luglio ho telefonato e mi
hanno riferito che stavano vagliando le candidature, il 20 agosto ho
ritelefonato al responsabile __________ del concorso (Sig. __________) e mi ha
comunicato che il posto è stato assegnato ad un altro concorrente perché di
lingua madre tedesca e che avrei ricevuto uno scritto, ho sollecitato più volte
una risposta/comunicazione scritta della mia non assunzione, a oggi 16
ottobre devo ancora ricevere uno scritto. (vedi allegato E)
· Dal 1° di
luglio al 21 agosto non ho intrapreso ulteriore ricerche di lavoro, perché mi
sembrava scorretto illudere i potenziali datori di lavoro di una mia eventuale
disponibilità, visto le ottime possibilità di assunzione promesse presso le __________.
· Il 21 agosto
ho iniziato subito la ricerca di un posto di lavoro e ho avuto contatti con
ditte private di impianti elettrici.
· Non era mia intenzione
iscrivermi alla disoccupazione viste le buone possibilità di essere assunto
presso le __________, l'ho fatto solo il 21 di agosto.
· Lavoro da più
di 30 anni come montatore elettricista e responsabile tecnico e non ho mai
beneficiato dell'assicurazione disoccupazione." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 9 novembre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr.
Doc. III).
1.4. Il 16
novembre 2012 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale sottolinea
di essersi fidato in buona fede della parola di un funzionario delle __________
per cui non può esservi colpa grave (cfr. Doc. V).
Il 22
novembre 2012 la Cassa ha replicato sostenendo che la posizione ricoperta di
quadro dirigente avrebbe dovuto suggerire all'assicurato maggior prudenza prima
di inoltrare le dimissioni (cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E'
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante
giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione
del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009;
STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998,
N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag.
95).
La costante giurisprudenza
del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto
di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i
colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di
una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_225/2009 del
30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, l'Alta Corte
ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro
adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di
attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr.
DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di
un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque
mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata
non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr.
STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza
C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito
dell'art. 44 lett. b OADI:
"
(...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44).
(...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3. La
seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16
LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte
del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in
un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni
o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un
commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,
pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,
Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi
pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).
2.4. Secondo la
giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF
8C_219/2012 del 30 luglio 2012; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C
302/01 del 4 febbraio 2003; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
In un'altra sentenza C
302/01 del 4 febbraio 2003 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)
ha rilevato:
" (…)
2.2 Pour qu'on puisse admettre qu'avant la
résiliation de son contrat de travail un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al.
1 let. b OACI, «assuré d'obtenir un autre emploi», il faut que lui-même et le
nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté
réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat
de travail au sens des art. 319 s. CO (DTA 1992 n° 17 p. 153 consid. 2a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 696). Un contrat de
travail - voire un précontrat - en la forme orale suffit donc (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 15 ad art. 30 LACI;
Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich
1997, p. 115 s.). (…)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Nonostante
il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale
ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza
essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle
circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di
apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali
nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto
in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in
taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212
seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11
Considerandi
novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo
2003).
Ad
esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il
TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che
aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla
malattia di sua madre.
In una
sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25
giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita
una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo
per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,
trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.
In un'altra sentenza C
288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente
un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver
previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera
interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono
i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando
con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto
socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un
possibile esaurimento nervoso.
In una
sentenza 8C_219/2012 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 36
giorni inflitta ad un'assicurata, vice-direttrice e responsabile delle risorse
umane, che ha lasciato il proprio posto di lavoro per partecipare alla
fondazione di una nuova banca, progetto che non si è tuttavia concretizzato.
2.6
Nella
presente fattispecie l'assicurato, nato nel 1963, ha lavorato dal 1° settembre 2005 presso la ditta __________, quale responsabile del settore
specialistico (cfr. Doc. 16).
Il 15
dicembre 2011 egli ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 giugno 2012,
con la seguente motivazione:
"
(…)
È mia intenzione ridurre l'attività lavorativa e
intraprendere nuove sfide.
Ringrazio della fiducia accordata e la
possibilità di crescita che mi avete concesso in questi anni." (Doc. C)
Al
momento dello scioglimento del contratto di lavoro egli non aveva già una nuova
occupazione.
In simili
condizioni, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa l'ha sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI e 44 lett. b OADI, visto che non vi sono motivi tali da fare ritenere che
la prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente
esigibile (cfr. consid. 2.3).
A
proposito dei contatti telefonici che RI 1 ha avuto con una responsabile __________ in Ticino prima di dare le dimissioni, il TCA constata che, in
quell'occasione, all'assicurato non è stato garantito un nuovo impiego ai sensi
della costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), ma è stato
semplicemente detto che, nella primavera del 2012, sarebbe uscito un concorso
per un posto di lavoro corrispondente al suo profilo e alla sua esperienza
professionale e che in Ticino i candidati con le conoscenze richieste non erano
numerosi.
Al
ricorrente è dunque stato solo garantito che sarebbe uscito un concorso nei
mesi successivi, ciò che è realmente avvenuto (cfr. Doc. D e in particolare la
lettera di candidatura del 10 maggio 2012).
In
definitiva è poi stato assunto un altro concorrente di lingua madre tedesca
(cfr. consid. 1.2).
Secondo
questo Tribunale, allorché ha disdetto il precedente rapporto di lavoro, RI 1
aveva dunque soltanto la speranza o l’aspettativa di ottenere un nuovo impiego,
ma non ne aveva la certezza. Del resto non era difficile ipotizzare una
partecipazione al citato concorso di più candidati provenienti da tutta la
Svizzera vista la situazione economica difficile che stiamo vivendo.
L’assicurato
avrebbe pertanto dovuto mantenere il precedente impiego fino all'eventuale
effettiva assunzione da parte delle __________ e dimissionare soltanto
successivamente.
Il TCA
constata peraltro che l'assicurato ha motivato lo scioglimento del rapporto di
lavoro con l'intenzione di ridurre l'attività lavorativa.
L’amministrazione
ha inflitto all’assicurato 36 giorni di sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione.
In caso
di abbandono di un impiego, di regola, la durata della sanzione è di almeno 31
giorni (cfr. consid. 2.5).
Vista la
funzione di quadro dirigente, con una buona retribuzione (cfr. Doc. V: fr.
120'051.15 negli ultimi 12 mesi) e la lunga esperienza professionale nel
settore specifico che avrebbe dovuto imporre all'assicurato una particolare
prudenza prima di abbandonare il proprio impiego (cfr. STF 8C_219/2012 del 30
luglio 2012 riassunta al consid. 2.5) e tenuto conto del margine di apprezzamento
dall’amministrazione, che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi (cfr. 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), anche
l’entità della sanzione si rivela proporzionata.
La
decisione su opposizione del 20 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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