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Decisione

38.2012.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 febbraio 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi

pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).

2.4. Secondo la

giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un

contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la

volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF

8C_219/2012 del 30 luglio 2012; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C

302/01 del 4 febbraio 2003; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

In un'altra sentenza C

302/01 del 4 febbraio 2003 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)

ha rilevato:

" (…)

2.2 Pour qu'on puisse admettre qu'avant la

résiliation de son contrat de travail un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al.

1 let. b OACI, «assuré d'obtenir un autre emploi», il faut que lui-même et le

nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté

réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat

de travail au sens des art. 319 s. CO (DTA 1992 n° 17 p. 153 consid. 2a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 696). Un contrat de

travail - voire un précontrat - en la forme orale suffit donc (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 15 ad art. 30 LACI;

Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich

1997, p. 115 s.). (…)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Nonostante

il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale

ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza

essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle

circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di

apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali

nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto

in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in

taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212

seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11

Considerandi

novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo

2003).

Ad

esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il

TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che

aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25

giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita

una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo

per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,

trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra sentenza C

288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera

interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono

i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando

con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto

socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un

possibile esaurimento nervoso.

In una

sentenza 8C_219/2012 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 36

giorni inflitta ad un'assicurata, vice-direttrice e responsabile delle risorse

umane, che ha lasciato il proprio posto di lavoro per partecipare alla

fondazione di una nuova banca, progetto che non si è tuttavia concretizzato.

2.6

Nella

presente fattispecie l'assicurato, nato nel 1963, ha lavorato dal 1° settembre 2005 presso la ditta __________, quale responsabile del settore

specialistico (cfr. Doc. 16).

Il 15

dicembre 2011 egli ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 giugno 2012,

con la seguente motivazione:

"

(…)

È mia intenzione ridurre l'attività lavorativa e

intraprendere nuove sfide.

Ringrazio della fiducia accordata e la

possibilità di crescita che mi avete concesso in questi anni." (Doc. C)

Al

momento dello scioglimento del contratto di lavoro egli non aveva già una nuova

occupazione.

In simili

condizioni, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa l'ha sospeso dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI e 44 lett. b OADI, visto che non vi sono motivi tali da fare ritenere che

la prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente

esigibile (cfr. consid. 2.3).

A

proposito dei contatti telefonici che RI 1 ha avuto con una responsabile __________ in Ticino prima di dare le dimissioni, il TCA constata che, in

quell'occasione, all'assicurato non è stato garantito un nuovo impiego ai sensi

della costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), ma è stato

semplicemente detto che, nella primavera del 2012, sarebbe uscito un concorso

per un posto di lavoro corrispondente al suo profilo e alla sua esperienza

professionale e che in Ticino i candidati con le conoscenze richieste non erano

numerosi.

Al

ricorrente è dunque stato solo garantito che sarebbe uscito un concorso nei

mesi successivi, ciò che è realmente avvenuto (cfr. Doc. D e in particolare la

lettera di candidatura del 10 maggio 2012).

In

definitiva è poi stato assunto un altro concorrente di lingua madre tedesca

(cfr. consid. 1.2).

Secondo

questo Tribunale, allorché ha disdetto il precedente rapporto di lavoro, RI 1

aveva dunque soltanto la speranza o l’aspettativa di ottenere un nuovo impiego,

ma non ne aveva la certezza. Del resto non era difficile ipotizzare una

partecipazione al citato concorso di più candidati provenienti da tutta la

Svizzera vista la situazione economica difficile che stiamo vivendo.

L’assicurato

avrebbe pertanto dovuto mantenere il precedente impiego fino all'eventuale

effettiva assunzione da parte delle __________ e dimissionare soltanto

successivamente.

Il TCA

constata peraltro che l'assicurato ha motivato lo scioglimento del rapporto di

lavoro con l'intenzione di ridurre l'attività lavorativa.

L’amministrazione

ha inflitto all’assicurato 36 giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione.

In caso

di abbandono di un impiego, di regola, la durata della sanzione è di almeno 31

giorni (cfr. consid. 2.5).

Vista la

funzione di quadro dirigente, con una buona retribuzione (cfr. Doc. V: fr.

120'051.15 negli ultimi 12 mesi) e la lunga esperienza professionale nel

settore specifico che avrebbe dovuto imporre all'assicurato una particolare

prudenza prima di abbandonare il proprio impiego (cfr. STF 8C_219/2012 del 30

luglio 2012 riassunta al consid. 2.5) e tenuto conto del margine di apprezzamento

dall’amministrazione, che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi (cfr. 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), anche

l’entità della sanzione si rivela proporzionata.

La

decisione su opposizione del 20 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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