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Decisione

38.2012.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 novembre 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B. Rubin,

"Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag.

790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed

Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, ATSG Kommentar,

2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 14 ad art. 51 pag. 646).

Il

conteggio del 19 giugno 2012 relativo al mese di aprile 2012, in cui sono state riconosciute unicamente due indennità giornaliere indennizzabili (cfr. doc.

26), costituisce, dunque, una decisione informale.

L’assicurato

poteva contestare il suo contenuto chiedendo entro 90 giorni l’emanazione di

una decisione formale.

Siccome l’insorgente, il

26 giugno 2012, le ha chiesto di motivare il fatto che gli sono state concesse

solo due indennità giornaliere (cfr. doc. 26), la Cassa avrebbe dovuto, non

solo inviargli lo scritto del 13 luglio 2013 (cfr. doc. 27), bensì emanare una

decisione formale, suscettibile di essere impugnata con opposizione.

In simili condizioni,

difettando una decisione su opposizione in merito, la questione di sapere se a

ragione oppure no l’assicurato, per il mese di aprile 2012, è stato

indennizzato soltanto per due giorni esula dalla presente vertenza il cui

oggetto si limita al diritto o meno dell’assicurato alle indennità di

disoccupazione per il mese di febbraio 2012.

Gli atti vanno, in ogni

caso, trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché emetta

una decisione formale riguardo al numero di giorni indennizzabili nel mese di

aprile 2012.

In una sentenza K 155/01

dell'8 gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità

competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un

principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995

pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione

d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in

maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza K 12/98 del 9

aprile 1998 consid. 2)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 16 ad art. 30)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 30 cpv. 2 LTF) e cantonali

(cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca

del 23 giugno 2008).

2.2. L'art. 20

cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità

presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.

Ai sensi

del cpv. 2 di tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un

attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al

disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato

soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su

domanda, entro una settimana.

L’art. 20

cpv. 3 LADI enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro

tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le

indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del

periodo di controllo.

Secondo

l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e

in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei

mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

a. il

modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

b. il

doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;

c. le

attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

d. il

modulo “indicazioni della persona assicurata”;

e. gli altri

documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto

all’indennità.

(cpv. 1)

Al fine

di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di

controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

a. il

modulo “indicazioni della persona assicurata”;

b. le

attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

c. altri

documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità;

d. ....

(cpv. 2)

Se

necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i

documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. (cpv. 3)

Se

l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per

valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di

una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. (cpv.

4)

2.3. Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in

merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito

che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta

che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento

dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).

Concretamente,

ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,

la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per

mancanza di un presupposto formale.

Nella

decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:

" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées

que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des

mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à

temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle

ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au

cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et

art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être

dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments

essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause

sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il

suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait

réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."

(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)

In una

decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la

nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare

previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per

completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.

Di

conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità

entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il

suo diritto si estingue.

La Cassa

di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine

supplementare.

Se

l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di

disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato

tempestivamente il certificato di controllo.

Egli

sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna

del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.

L'Alta

Corte si è poi riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del

30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre

mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle

indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere

alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto

che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità

(DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).

Ancora,

confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del

18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:

"

(…)

b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre

mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni

singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è

di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha

per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo

in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),

vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere

all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda

di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).

(…)."

(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)

I

principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati

ricordati dall’Alta Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15

febbraio 2012 consid. 2; STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre

2009 consid. 4; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1°

dicembre 2005.

2.4. Il termine

di perenzione di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a

determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA

(cfr. STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid. 2.).

Ai sensi

dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

La

giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto

la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25

gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid.

2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento

senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel

senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a

circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14

dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente

può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una

domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito

di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado

d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza

9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento

senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore,

quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata

di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con

rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di

proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

Ad

esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale

federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il

termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo

patrocinatore, un sindacalista.

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid.

4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

In

particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra

l'altro, osservato:

"

(…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato

possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine

omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa

trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V

123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una

violazione del principio della buona fede.

(…)."

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid.

3b)

2.5. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, dal 17

febbraio 1997 al 31 gennaio 2012, è stato alle dipendenze della __________ in

qualità di magazziniere-vendita (cfr. doc. 4).

In

effetti il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego il 7 ottobre

2011 con effetto dal 31 gennaio 2012, in considerazione della sua prolungata assenza e non avendo un impiego da garantirgli scaduto il periodo di

protezione del licenziamento (cfr. doc. 7).

Dal 6

febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 l’insorgente è stato impossibilitato a

lavorare a causa di malattia (cfr. doc. 4).

La __________,

assicuratore indennità giornaliere per malattia, il 15 settembre 2011, ha comunicato all’assicurato che non gli avrebbe più versato indennità dal 1° gennaio 2012,

motivando come segue:

"

Secondo il rapporto medico del Dottor __________

del 14.05.2011 è abile al 100% di un’attività lavorativa confacente a partire

da subito. Secondo il rapporto medico del Dottor __________ del 13.07.2011 è

abile al 75% di un’attività lavorativa confacente a partire da subito.

__________ il suo datore

di lavoro ci ha informati che non è in grado di offrirle un posto di lavoro

confacente.

Alla luce di queste

risultanze e tenendo conto di un periodo di 3 mesi, le comunichiamo che riconosceremo

ulteriori prestazioni secondo certificato medico al massimo fino al 31.12.2011.

(…)” (Doc. 10)

__________

e l’assicurato, di conseguenza, il 25 novembre 2011 hanno convenuto di ritenere

l’attività di quest’ultimo formalmente terminata il 31 dicembre 2011, con

comunque versamento di un’ulteriore mensilità (cfr. doc. 8; 4).

Il

ricorrente, nel mese di novembre 2011, si è iscritto all’URC di __________.

Quest’ultimo,

il 16 novembre 2011, l’ha convocato all’incontro informativo Diritto &

Doveri del 28 novembre 2011 e al primo colloquio di consulenza per il 30

novembre 2011.

Il 30

novembre 2011, tuttavia, il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla

banca dati COLSTA e quindi da questa data non figurava più iscritto all’URC

(cfr. doc. XII Allegato 1).

L’insorgente,

il 31 gennaio 2012, si è nuovamente annunciato per il collocamento con effetto

dal 1° febbraio 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa del 75% (cfr.

doc. 1).

Dal

certificato medico allestito il 1° febbraio 2012 dal Dr. med. __________, spec.

in medicina interna e medico curante dell’assicurato, risulta che quest’ultimo

è inabile al lavoro al 100% dal 6 dicembre 2010 al 31 marzo 2012 (cfr. doc. 3,

20 pag. 2).

Con

decisione del 15 marzo 2012 la Cassa ha, perciò, negato al ricorrente il diritto

alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2012 per incapacità al lavoro totale

(cfr. doc. 19).

Il 2

Considerandi

aprile 2012 l’iscrizione all’URC dell’assicurato è stata annullata per

inabilità prolungata (cfr. doc. 12).

In un

rapporto del 5 aprile 2012 redatto all’attenzione della __________, il Dr. med.

__________, spec. FMH in medicina interna e medico perito assicurativo

certificato SIM, ha attestato:

"

(…)

Dalla data della

valutazione dr. med. __________ del 7 luglio 2011 si giustificava quindi in attività

adeguate ergonomicamente una limitazione del 25% per ridotto rendimento sul

posto di lavoro.

Considerando la situazione

globale e le ulteriori complicazioni di malattia intercorse in questo periodo

reputo ciononostante dal 1 gennaio 2012 essere intervenuto un ulteriore degrado

globale con compromissione delle esigibilità in totalità al 50% sempre in

attività adeguate ergonomicamente.

(…)” (Doc. 15)

Il 12

aprile 2012 la __________ ha informato l’assicurato che sulla base del rapporto

del Dr. med. __________, avrebbe continuato a riconoscergli ulteriori

prestazioni ritenendolo abile al lavoro al 50% (cfr. doc. 16).

Il Dr.

med. __________, il 17 aprile 2012, ha certificato che l’assicurato:

"

(…) è rimasto inabile per lungo tempo e dopo le

varie valutazioni mediche, anche presso i medici fiduciari, si è convenuto solo

all’inizio di aprile 2012 per un’inabilità lavorativa al 50% a partire dal

01.01.2012

A causa della valutazione

tardiva, rivedo la mia posizione e considero di conseguenza il paziente abile

al 50% appunto dal 01.01.2012.” (Doc. 17)

Il 26

aprile 2012 l’insorgente, rappresentato dalla RA 1, ha interposto opposizione

contro la decisione emessa dalla Cassa il 15 marzo 2012, fondandosi sui

certificati medici del 5 e del 17 aprile 2012 dei Dr. med. __________ e Dr.

med. __________ (cfr. doc. 20).

Il 27

aprile 2012 l’assicurato si è nuovamente iscritto in disoccupazione dichiarando

una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 13).

Con

decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 la Cassa ha accolto l’opposizione e

ha annullato la propria decisione del 15 marzo 2012, stabilendo che:

"

(…) all’assicurato, annunciatosi in

disoccupazione in data 1 febbraio 2012 deve essere accordato il diritto alle

prestazioni sulla base dei certificati medici prodotti nel mese di aprile 2012 in quanto precedentemente, dichiarandosi inabile al lavoro al 100%, non poteva beneficiare delle

prestazioni in quanto inidoneo al collocamento.

(…)

Le

prestazioni saranno accordate sulla base della residua capacità lavorativa del

Sig. RI 1 ossia con un grado di abilità dal 50%:” (Doc. 21)

Con

decisione del 18 giugno 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 25

settembre 2012 (cfr. doc. 29), la Cassa ha poi negato all’insorgente le

indennità di disoccupazione relative al mese di febbraio 2012, poiché il

relativo diritto non sarebbe stato fatto valere entro tre mesi dalla fine del

periodo di controllo cui si riferisce (cfr. doc. 25).

2.6

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che dalle carte

processuali si evince che l’assicurato, il quale si era annunciato per il

collocamento il 31 gennaio 2012 con effetto dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1),

ha consegnato alla Cassa il formulario compilato “Indicazioni della persona assicurata”

(FAUT) concernente il mese di febbraio 2012, unitamente ai FAUT di marzo e

aprile e 2012, il 18 giugno 2012, come indicato sul timbro di entrata apposto

sullo stesso (cfr. doc. 22).

L’insorgente

non ha, peraltro, fornito al riguardo una versione differente.

Ne

discende che il ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dagli art. 20

cpv. 3 LADI e 29 OADI (cfr. consid. 2.2.), non ha consegnato il FAUT relativo

al mese di febbraio 2012 nel termine legale di tre mesi dalla fine del relativo

periodo di controllo, ovvero entro la fine del mese di maggio 2012.

Vista la

natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr.

consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il mese di

febbraio 2012, fatta valere a distanza di più di tre mesi dal periodo in

questione, si rivela tardiva.

In

effetti, contrariamente a quanto sembra asserire il ricorrente precisando che

la richiesta di indennità risale al 31 gennaio 2012 e non al 21 maggio 2012

(cfr. doc. I) - date che corrispondono a quelle apposte sulle domande di

indennità di disoccupazione (cfr. dc. 2; 14; consid. 2.5.) -, determinante per valutare

se il diritto alle indennità di disoccupazione è o meno fatto valere

tempestivamente giusta l’art. 20 cpv. 3 LADI è la data dell’inoltro alla Cassa

della documentazione di cui all’art. 29 OADI (cfr. consid. 2.2.) e non la data dell’annuncio

per il collocamento o la data in cui si compila la domanda di indennità di

disoccupazione all’attenzione della Cassa.

Il fatto

che il 2 aprile 2012 l’URC abbia chiuso il caso dell’assicurato è ininfluente,

in quanto in ogni caso l’annullamento dell’iscrizione ha avuto effetto, come

indicato sulla relativa conferma (cfr. doc. 12), dal 2 aprile 2012, ossia ex

nunc e non ex tunc dal momento dell’annuncio il 31 gennaio 2012

(cfr. doc. 1, 12).

L’iscrizione

in disoccupazione per il periodo 1° febbraio – 1° aprile 2012 è rimasta valida.

Il

termine perentorio di tre mesi per far valere il diritto alle indennità di

disoccupazione del mese di febbraio 2012 iniziato alla fine di tale mese (cfr.

art. 20 cpv. 3 LADI) ha, pertanto, continuato a decorrere.

Pure

irrilevante si rivela la circostanza che in casu dal 26 aprile 2012 fosse

pendente la procedura di opposizione in relazione all’opposizione interposta contro

la decisione del 15 marzo 2012 con cui la Cassa ha negato al ricorrente il

diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2012 essendo inabile

al lavoro al 100% (cfr. doc. 19; 20; consid. 2.5.).

Secondo

la giurisprudenza federale infatti il termine di tre mesi per l’esercizio del

diritto all’indennità di disoccupazione inizia a decorrere dalla fine di ogni

periodo di controllo a cui il diritto si riferisce, benché sia pendente una

procedura di ricorso.

In modo

analogo una procedura di ricorso in atto contro il diniego di prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione in linea di principio non svincola

un assicurato dall’obbligo di ossequiare le prescrizioni di controllo, come,

segnatamente, partecipare ai colloqui, provare sufficienti ricerche di un

lavoro adeguato.

Dalla

relativa ignoranza delle legge non è consentito dedurre alcunché a proprio

favore, a meno che siano adempiute le condizioni per tutelare la buona fede di

un assicurato non solo nel caso di un’informazione errata da parte

dell’autorità, ma anche qualora sia violato il dovere di informazione della

stessa (cfr. STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2., pubblicata in DLA

2005.

N. 11 pag. 135)

2.7

Il ricorrente ha fatto valere

che la richiesta di indennità di disoccupazione del 21 maggio 2012 è stata

presentata unicamente perché invitato dalla Cassa che però non l’avrebbe

informato del rischio di perdere il diritto di percepire le indennità del mese

di febbraio 2012 (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.2.).

A tale proposito va, innanzitutto,

osservato che il nuovo annuncio per il collocamento del 27 aprile 2012 con

domanda d’indennità di disoccupazione indirizzata alla Cassa del 21 maggio 2012

(cfr. doc. 13, 14, cosid. 2.5.) concerne il periodo a partire dal 27 aprile

2012, come del resto indicato dall’assicurato stesso sulla domanda d’indennità

di disoccupazione. In effetti alla domanda “A partire da quale data

rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione?” egli ha risposto “27.4.2012”

(cfr. doc. 14 p.to 2), e non il lasso di tempo anteriore al 27 aprile 2012.

E’, altresì, utile

rilevare che il consulente capogruppo dell’URC di , interpellato da questa

Corte pendente causa (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha affermato che:

" Nella

conferma d’annullamento del 2 aprile 2012 l’assicurato è stato informato

sulla prassi in caso di abilità anche parziale con la seguente dicitura:

“Qualora fosse ancora senza lavoro al momento

in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente), la invitiamo

a presentarsi al più presto presso i nostri sportelli per riattivare il suo

caso. Per una più celere elaborazione della pratica la preghiamo di portare con

sé questa documentazione. Attiriamo la sua attenzione che dal momento in cui avrà

riacquistato una capacità lavorativa anche solo parziale è tenuto a riprendere

e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro e che l’inizio

della ripresa del diritto ed eventuali indennità di disoccupazione è

determinato dalla data di reiscrizione all’URC (ripresa del controllo della

disoccupazione).”.” (Doc. XIV; le sottolineature sono del redattore)

La parte ricorrente non ha,

del resto, sollevato alcuna obiezione riguardo a quanto esposto dal consulente

capogruppo dell’URC di (cfr. doc. XV; XVI; XVIII).

Di conseguenza il mese di

febbraio 2012 non era oggetto del nuovo annuncio in disoccupazione.

In ogni caso il TCA,

considerata la precedente iscrizione in disoccupazione dal 1° febbraio al 2

aprile 2012 (cfr. doc. 1; 2; 12; consid. 2.5.), ritiene di

dover comunque esaminare, più in generale, se il mancato avvertimento circa le

conseguenze di un esercizio tardivo del diritto all’indennità sia fondato e

costituisca un valido motivo per giustificare il ritardo con cui sono state

postulate le indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2012 oppure

no.

2.8

L’art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, che regola la “Informazione e

consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14

settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, op.cit., ad art. 27 pag. 401 e pag. 402-407).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite

anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Il TF,

con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27.

LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.9

In concreto,

da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di , rispondendo al TCA (cfr.

doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari

“Indicazioni della persona assicurata” - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni

mese direttamente dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO (cfr. doc.

XIV, in precedenza erano consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29

maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata

consegnata all’insorgente, su sua richiesta, successivamente all’emanazione

della decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.),

il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV).

Dall’altra

parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr. doc. XIX, consid. 1.10.),

ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima non ha trasmesso

all’assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei moduli di febbraio 2012

(cfr. doc. XX; XX1).

La SECO

ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT di marzo 2012 tramite

invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è stato notificato al più

tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).

L’insorgente

non ha contestato tale asserzione, limitandosi a indicare, nella osservazioni

in merito a tale accertamento, di prendere atto che il formulario del mese di

febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr. doc. XXII).

Il modulo

“Indicazioni della persona assicurata per il mese di marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato, enuncia espressamente che:

"

Il diritto alle prestazioni assicurative si

estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo

di controllo cui si riferisce.” (Doc. 23)

Al

riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un lato, con la

sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e inequivocabile

l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo

nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione

dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare

con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05

del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui

FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti

gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di

disoccupazione in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente

in merito alle conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è

sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità.

Inoltre,

come visto sopra (consid. 2.7.), al momento dell’annullamento dell’iscrizione

all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è stato indicato che l’inizio dell’eventuale

ripresa del diritto a indennità sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione

(cfr. doc. XIV).

L’insorgente,

dunque, il quale era tenuto a leggere con l’attenzione da lui ragionevolmente

esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l’esercizio del diritto

all’indennità di disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del

mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l’URC ha comunicato che un’eventuale

nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa,

escludendo così implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i

mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto comprendere l’importanza non solo di compilare

senza indugio il formulario “indicazione della persona assicurata” del mese di

marzo 2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese

di giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal

1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo

dovere di collaborare all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29

cpv. 1 LPGA, l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che,

a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e

una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di

maggio 2012 (cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).

L’assicurato,

in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato sul FAUT di marzo 2012, avrebbe

dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione ragguagli in merito al

comportamento da adottare per salvaguardare il diritto all’indennità di

disoccupazione di febbraio e marzo 2012.

Al

contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende, che al momento

dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione avvenuta il 31

gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente annunciato per il

collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia interpellato la Cassa

o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.

In simili

condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l’amministrazione non ha

violato l’art. 27 LPGA.

In

secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di legittimamente

credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far valere il

diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale.

La buona

fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela

essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta

dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF

8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.;9C_918/2007 del 14 gennaio 2009

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del

4.

luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non

può, perciò, in ogni caso essere tutelata.

Va, del

resto, osservato che anche successivamente alla nuova iscrizione in

disoccupazione del 27 aprile 2012 l’assicurato ha atteso fino a dopo la metà

del mese di giugno 2012 per fare valere il diritto alle indennità di febbraio

2012.

(cfr. doc. 22).

Inoltre l’insorgente,

segnatamente nel mese di febbraio 2012, ha comunque assunto un atteggiamento passivo, non manifestando l’intenzione di proseguire il percorso necessario per

esercitare il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 12/05 del 13

aprile 2006 consid. 4.2.2.; STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 5,

pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135).

Infatti dalle

carte processuali emerge, in particolare, che il ricorrente, benché si fosse

iscritto in disoccupazione alla fine di gennaio 2012 ritenendosi abile al

lavoro al 75% (in seguito la capacità al lavoro è stata ridotta al 50% con

effetto retroattivo al 1° gennaio 2012; cfr. doc. 1; 15, 17; consid. 2.5.), non

ha svolto delle ricerche di impiego nel mese di febbraio 2012 (cfr. doc. XII).

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha negato

all’assicurato le indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2012.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Gli atti

vanno trasmessi alla CassaCO 1 affinché emani una decisione formale come

indicato al consid. 2.1.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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