38.2012.66
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4 novembre 2013Italiano40 min
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Numero d'incarto:
38.2012.66
Data decisione, Autorità:
04.11.2013, TCA
Titolo:
Negato dt a ID x 2/12poiché dt non fatto valere entro termine di 3 mesi dalla fine del periodo di controllo,bensì 18.6.12.Annull.iscr.2.4.12 ininfl.perché ex nunc(non x 2/12).Pendente proc.oppos.c/dec.15.3.12 negato ID da 2/12 xIL irril.Term. 3 mesi decorre anche se ric.non viol.27 LPGA,né tutela BF
BUONA FEDE
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 9 COST
art. 20 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 41 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.66
rs/sc
Lugano
4 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 25 settembre 2012 la Cassa CO 1 (in seguito:
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 18 giugno 2012 (cfr. doc. 25)
con la quale ha stabilito nel caso di RI 1 che il mese di febbraio 2012 non può
essere indennizzato, in quanto l'assicurato non ha presentato la documentazione
richiesta entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in
questione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 25 settembre 2012 l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
chiesto, da un lato, l’annullamento della stessa, oltre che delle decisioni del
18 giugno 2012 e del 13 luglio 2012 (contestazione del conteggio del 19 giugno 2012
relativo alle indennità di disoccupazione del mese di aprile 2012), dall’altro,
la corresponsione delle indennità di disoccupazione di febbraio 2012 e del
periodo 1-27 aprile 2012 (cfr. doc. I pag. 4)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha, segnatamente, addotto:
"
(…)
Dal 6 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2011 il
signor RI 1 ha beneficiato di indennità di perdita di guadagno erogate dalla
spett. __________, assicurazione IPG dell'ex datore di lavoro (la spett. __________)
a seguito di un'inabilità lavorativa al 100% per malattia.
Con presa di posizione del 15 settembre 2011, __________
ha ritenuto infatti il qui opponente - sulla base di una perizia fatta
allestire da un suo medico di fiducia - abile al 75% in attività - rispettose
dei suoi limiti funzionali, mentre che veniva accertata l'impossibilità a
riprendere la sua precedente professione di magazziniere. A far tempo dal 1 °
gennaio 2012, la predetta assicurazione malattia ha quindi cessato di
corrispondere le succitate indennità in funzione di tale rapporto medico.
A fronte di siffatta posizione dell'assicurazione
perdita di guadagno, il qui ricorrente si è tempestivamente iscritto - con
domanda del 31 gennaio 2012 - alla CO 1 (in seguito: Cassa) postulando
l'erogazione d'indennità a suo favore a far tempo dal 1 ° febbraio 2012 (cfr.
formulario giallo, punto 2); il rapporto lavorativo era stato disdetto dalla __________
con effetto al 31 gennaio 2012.
Nel frattempo, con nuova presa di posizione del
12 aprile 2012, __________ ha rettificato la sua precedente posizione
riconoscendo un'abilità lavorativa limitata al 50%, naturalmente sempre in
attività rispettose dei limiti funzionali del suo assicurato, a decorrere dal 1
° febbraio 2012.
La competente Cassa, tuttavia, non tenendo
assolutamente conto della posizione di __________ di ritenere il ricorrente
totalmente abile al lavoro e di sospendere così - a partire dal 31 gennaio 2012
- l'erogazione d'indennità di perdita di guadagno, ha rifiutato la domanda
dell'assicurato considerandolo completamente inabile al lavoro e quindi non
collocabile (decisione del 15 marzo 2012).
Insorto contro la suddetta decisione per il tramite
dello scrivente legale, l'Amministrazione centrale della Cassa, con decisione
su opposizione dell'8 giugno 2012, ha accolto l'opposizione dell'assicurato
riconoscendo un'abilità lavorativa del 50% e, quindi, un diritto a percepire
indennità di disoccupazione a far tempo dal 1 ° febbraio 2012.
Successivamente, la Cassa - con decisione del 18
giugno 2012 (confermata in seguito il 25 settembre 2012) - ha
incomprensibilmente negato al signor RI 1 il diritto di percepire l'indennità
di febbraio 2012 sollevando, quale giustificazione, l'inosservanza del termine
di tre mesi ex art. 20 cpv. 2 (recte: cpv. 3) LADI. Inoltre, la suddetta
Cassa non ha ritenuto opportuno di rivedere il conteggio del 19 giugno 2012
(qui impugnato), che negava il diritto di ricevere indennità di disoccupazione
per il periodo compreso tra il
1 ° aprile al 27 aprile 2012.
(…)
La richiesta d'indennità del signor RI 1 risale,
in realtà, al 31 gennaio 2012 e non 21 maggio 2012 (cfr. formulario domanda
d'indennità di disoccupazione del 31 gennaio 2012 sub doc. 66).
II termine di cui all'art. 20 cpv. 2 (recte:
cpv. 3) LADI è stato quindi perfettamente adempiuto in considerazione
anche del fatto che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti necessari per
la presentazione della domanda ex art. 29 OACI. La Cassa era quindi già in
possesso di tutta la documentazione volta a stabilire il di lui diritto a
percepire le indennità di disoccupazione a far data dal 1° febbraio 2012.
Oltretutto, nella denegata ipotesi in cui non si tenesse in considerazione la
domanda d'indennità del 31 gennaio 2012, quella postulata il 21 maggio 2012
rispetterebbe ugualmente il termine di tre mesi per rivendicare le indennità in
questione.
La richiesta del 21 maggio 2012, del tutto
superflua, è stata presentata dal ricorrente unicamente perché così invitato a
farlo dalla competente Cassa ben guardandosi dall'informarlo che - così
facendo - vi sarebbe stato il rischio di perdere il di lui diritto a percepire
le indennità dei mesi di febbraio e di aprile. Ciò rappresenta una crassa
violazione del principio della buona fede e del diritto di essere informato da
parte dell'assicurato (art. 27 LPGA).
La decisione impugnata è altresì incomprensibile
perché, inspiegabilmente, non tiene conto della decisione su opposizione dell'8
giugno 2012 pronunciata dalla stessa autorità giudicante. In quella sede,
infatti, la suddetta amministrazione annullò la decisione del 15 marzo 2012
della Cassa confermando nel contempo il diritto del qui opponente a percepire, a
far tempo dal 1° febbraio 2012, indennità di disoccupazione compatibilmente
alla sua capacità lavorativa del 50%.
Siamo quindi confrontati a un atteggiamento
contradditorio della Cassa meritevole di essere censurato. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 22 novembre 2012 la Cassa, per quanto attiene al mese di febbraio 2012, ha postulato di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In
relazione al periodo 1-27 aprile 2012 ha, per contro, indicato:
"
(…)
In merito al mese di aprile 2012, si richiama la
decisione su opposizione emanata in data 25 settembre 2012 dove è stato chiaramente
indicato che la Sezione non ha emanato una decisione suscettibile di
opposizione ma ha unicamente scritto una lettera di chiarimento, su esplicita
richiesta dell'assicurato, dove si comunicava che per il mese di aprile 2012
sono state riconosciute le indennità dal giorno della reiscrizione (27 aprile
2012) fino alla fine del mese." (Doc. III)
1.4. Il 5
dicembre 2012 la RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non avere
altre prove da notificare (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa,
l’11 dicembre 2012, si è, in buona sostanza, riconfermata nella propria
decisione (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa il TCA ha richiamato dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
l’incarto completo relativo all’assicurato (cfr. doc. XI).
L’URC ha
dato seguito alla richiesta di questo Tribunale il 15 gennaio 2013 (cfr. doc.
XII; XII1-24).
1.7. Il 22
gennaio 2013 il TCA ha posto alcuni quesiti all’URC in relazione alla consegna
del formulario mensile “Indicazioni della persona assicurata” (FAUT) in
generale e più specificatamente per il mese di febbraio 2012, come pure
all’eventuale indicazione sia dell’obbligo di trasmettere tempestivamente i
FAUT alla Cassa e che dell’estinzione del diritto alle prestazioni se non è
fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si
riferisce (cfr. doc. XIII).
L’URC ha
risposto il 29 gennaio 2012 (cfr. doc. XIV).
1.8. La Cassa,
alla quale sono stati trasmessi gli esiti degli accertamenti esperiti da questa
Corte ed è stata conferita la facoltà di esaminare presso la cancelleria del
TCA gli atti prodotti dall’URC, nonché di formulare osservazioni (cfr. doc.
XV), ha preso posizione con scritto dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. XVI).
1.9. L’11 marzo
2013 la parte ricorrente si è pronunciata in merito al doc. XVI (cfr. doc.
XVIII).
1.10. Il TCA, il 12
marzo 2013, ha inviato il doc. XVIII alla Cassa per osservazioni, precisando:
"
(…) In particolare la Cassa dovrà, nel
caso in cui si riconfermasse nella sua asserzione dell’8 febbraio 2013 (doc.
XVI) secondo cui l’assicurato era in possesso dei formulari “indicazioni della
persona assicurata” dei mesi di febbraio e marzo 2012 in quanto trasmessi regolarmente, come di consuetudine, direttamente dalla SECO di Berna”, indicare
la data precisa di trasmissione dei menzionati formulari da parte della SECO
documentando debitamente.” (Doc. XIX)
La Cassa
ha risposto il 22 marzo 2013 dopo aver verificato con la Segreteria di Stato
per l’economia (SECO) le operazioni di invio dei formulari “Indicazioni della
persona assicurata” (Cfr. doc. XX; XX1; XX2).
1.11. Il 16 aprile
2013 la RA 1, per conto dell’assicurato, ha presentato osservazioni riguardo ai
doc. XX; XX1; XX2 (cfr. doc. XXII).
1.12. Il doc. XXII
è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXIV).
in
diritto
2.1. Preliminarmente va rilevato
che con il ricorso l’assicurato ha chiesto la corresponsione
delle indennità di disoccupazione, oltre che del mese di febbraio 2012, anche
del periodo 1-27 aprile 2012 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
concreto la decisione su opposizione del 25 settembre 2012 ha esclusivamente stabilito che RI 1 nel periodo di controllo febbraio 2012 non può essere
indennizzato, in quanto non ha presentato la documentazione richiesta entro il
termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione (cfr. doc.
A).
Riguardo
alla richiesta di indennità dal 1 al 27 aprile 2012, nella decisione su
opposizione del 25 settembre 2012 e in seguito nella risposta di causa è stato
specificato che non è stata emessa alcuna decisione formale (cfr. doc. A; III,
consid. 1.3.).
In
effetti agli atti risultano unicamente il conteggio relativo al mese di aprile
2012 emesso dalla Cassa il 19 giugno 2012 (cfr. doc. 26) e una lettera del 13 luglio 2012, in cui la Cassa, rispondendo all’assicurato che il 26 giugno 2012 l’ha invitata a fornirgli una
spiegazione scritta in relazione al fatto che gli sono stati riconosciuti solo
due giorni per il mese di aprile 2012, ha indicato che, visto che l’URC ha chiuso il suo caso il 1° aprile 2012 e l’ha riaperto il 27 aprile 2012, è stato
possibile effettuare soltanto il pagamento dal 27 al 30 aprile 2012 (cfr. doc.
26; 27).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi relativi alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione
informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze
– se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una
decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF
C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre
2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid.
5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV
Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA
Fatti
I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B. Rubin,
"Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag.
790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed
Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, ATSG Kommentar,
2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 14 ad art. 51 pag. 646).
Il
conteggio del 19 giugno 2012 relativo al mese di aprile 2012, in cui sono state riconosciute unicamente due indennità giornaliere indennizzabili (cfr. doc.
26), costituisce, dunque, una decisione informale.
L’assicurato
poteva contestare il suo contenuto chiedendo entro 90 giorni l’emanazione di
una decisione formale.
Siccome l’insorgente, il
26 giugno 2012, le ha chiesto di motivare il fatto che gli sono state concesse
solo due indennità giornaliere (cfr. doc. 26), la Cassa avrebbe dovuto, non
solo inviargli lo scritto del 13 luglio 2013 (cfr. doc. 27), bensì emanare una
decisione formale, suscettibile di essere impugnata con opposizione.
In simili condizioni,
difettando una decisione su opposizione in merito, la questione di sapere se a
ragione oppure no l’assicurato, per il mese di aprile 2012, è stato
indennizzato soltanto per due giorni esula dalla presente vertenza il cui
oggetto si limita al diritto o meno dell’assicurato alle indennità di
disoccupazione per il mese di febbraio 2012.
Gli atti vanno, in ogni
caso, trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché emetta
una decisione formale riguardo al numero di giorni indennizzabili nel mese di
aprile 2012.
In una sentenza K 155/01
dell'8 gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità
competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un
principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995
pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione
d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in
maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza K 12/98 del 9
aprile 1998 consid. 2)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 16 ad art. 30)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 30 cpv. 2 LTF) e cantonali
(cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca
del 23 giugno 2008).
2.2. L'art. 20
cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità
presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.
Ai sensi
del cpv. 2 di tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un
attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al
disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato
soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su
domanda, entro una settimana.
L’art. 20
cpv. 3 LADI enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro
tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le
indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del
periodo di controllo.
Secondo
l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e
in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei
mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il
doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le
attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
e. gli altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità.
(cpv. 1)
Al fine
di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di
controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
b. le
attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità;
d. ....
(cpv. 2)
Se
necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. (cpv. 3)
Se
l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per
valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di
una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. (cpv.
4)
2.3. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in
merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito
che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta
che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento
dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Nella
decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una
decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la
nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare
previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per
completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di
conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità
entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il
suo diritto si estingue.
La Cassa
di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine
supplementare.
Se
l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato
tempestivamente il certificato di controllo.
Egli
sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna
del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
L'Alta
Corte si è poi riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del
30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre
mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle
indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere
alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto
che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità
(DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora,
confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del
18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre
mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni
singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è
di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha
per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo
in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
I
principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati
ricordati dall’Alta Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15
febbraio 2012 consid. 2; STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre
2009 consid. 4; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1°
dicembre 2005.
2.4. Il termine
di perenzione di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a
determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA
(cfr. STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid. 2.).
Ai sensi
dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).
La
giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto
la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25
gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid.
2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento
senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel
senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a
circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14
dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente
può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una
domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito
di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado
d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza
9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore,
quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata
di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con
rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di
proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).
Ad
esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale
federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il
termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo
patrocinatore, un sindacalista.
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
La
restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre
tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un
determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità
competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid.
4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).
In
particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra
l'altro, osservato:
"
(…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato
possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine
omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa
trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V
123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una
violazione del principio della buona fede.
(…)."
(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid.
3b)
2.5. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, dal 17
febbraio 1997 al 31 gennaio 2012, è stato alle dipendenze della __________ in
qualità di magazziniere-vendita (cfr. doc. 4).
In
effetti il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego il 7 ottobre
2011 con effetto dal 31 gennaio 2012, in considerazione della sua prolungata assenza e non avendo un impiego da garantirgli scaduto il periodo di
protezione del licenziamento (cfr. doc. 7).
Dal 6
febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 l’insorgente è stato impossibilitato a
lavorare a causa di malattia (cfr. doc. 4).
La __________,
assicuratore indennità giornaliere per malattia, il 15 settembre 2011, ha comunicato all’assicurato che non gli avrebbe più versato indennità dal 1° gennaio 2012,
motivando come segue:
"
Secondo il rapporto medico del Dottor __________
del 14.05.2011 è abile al 100% di un’attività lavorativa confacente a partire
da subito. Secondo il rapporto medico del Dottor __________ del 13.07.2011 è
abile al 75% di un’attività lavorativa confacente a partire da subito.
__________ il suo datore
di lavoro ci ha informati che non è in grado di offrirle un posto di lavoro
confacente.
Alla luce di queste
risultanze e tenendo conto di un periodo di 3 mesi, le comunichiamo che riconosceremo
ulteriori prestazioni secondo certificato medico al massimo fino al 31.12.2011.
(…)” (Doc. 10)
__________
e l’assicurato, di conseguenza, il 25 novembre 2011 hanno convenuto di ritenere
l’attività di quest’ultimo formalmente terminata il 31 dicembre 2011, con
comunque versamento di un’ulteriore mensilità (cfr. doc. 8; 4).
Il
ricorrente, nel mese di novembre 2011, si è iscritto all’URC di __________.
Quest’ultimo,
il 16 novembre 2011, l’ha convocato all’incontro informativo Diritto &
Doveri del 28 novembre 2011 e al primo colloquio di consulenza per il 30
novembre 2011.
Il 30
novembre 2011, tuttavia, il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla
banca dati COLSTA e quindi da questa data non figurava più iscritto all’URC
(cfr. doc. XII Allegato 1).
L’insorgente,
il 31 gennaio 2012, si è nuovamente annunciato per il collocamento con effetto
dal 1° febbraio 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa del 75% (cfr.
doc. 1).
Dal
certificato medico allestito il 1° febbraio 2012 dal Dr. med. __________, spec.
in medicina interna e medico curante dell’assicurato, risulta che quest’ultimo
è inabile al lavoro al 100% dal 6 dicembre 2010 al 31 marzo 2012 (cfr. doc. 3,
20 pag. 2).
Con
decisione del 15 marzo 2012 la Cassa ha, perciò, negato al ricorrente il diritto
alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2012 per incapacità al lavoro totale
(cfr. doc. 19).
Il 2
Considerandi
aprile 2012 l’iscrizione all’URC dell’assicurato è stata annullata per
inabilità prolungata (cfr. doc. 12).
In un
rapporto del 5 aprile 2012 redatto all’attenzione della __________, il Dr. med.
__________, spec. FMH in medicina interna e medico perito assicurativo
certificato SIM, ha attestato:
"
(…)
Dalla data della
valutazione dr. med. __________ del 7 luglio 2011 si giustificava quindi in attività
adeguate ergonomicamente una limitazione del 25% per ridotto rendimento sul
posto di lavoro.
Considerando la situazione
globale e le ulteriori complicazioni di malattia intercorse in questo periodo
reputo ciononostante dal 1 gennaio 2012 essere intervenuto un ulteriore degrado
globale con compromissione delle esigibilità in totalità al 50% sempre in
attività adeguate ergonomicamente.
(…)” (Doc. 15)
Il 12
aprile 2012 la __________ ha informato l’assicurato che sulla base del rapporto
del Dr. med. __________, avrebbe continuato a riconoscergli ulteriori
prestazioni ritenendolo abile al lavoro al 50% (cfr. doc. 16).
Il Dr.
med. __________, il 17 aprile 2012, ha certificato che l’assicurato:
"
(…) è rimasto inabile per lungo tempo e dopo le
varie valutazioni mediche, anche presso i medici fiduciari, si è convenuto solo
all’inizio di aprile 2012 per un’inabilità lavorativa al 50% a partire dal
01.01.2012
A causa della valutazione
tardiva, rivedo la mia posizione e considero di conseguenza il paziente abile
al 50% appunto dal 01.01.2012.” (Doc. 17)
Il 26
aprile 2012 l’insorgente, rappresentato dalla RA 1, ha interposto opposizione
contro la decisione emessa dalla Cassa il 15 marzo 2012, fondandosi sui
certificati medici del 5 e del 17 aprile 2012 dei Dr. med. __________ e Dr.
med. __________ (cfr. doc. 20).
Il 27
aprile 2012 l’assicurato si è nuovamente iscritto in disoccupazione dichiarando
una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 13).
Con
decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 la Cassa ha accolto l’opposizione e
ha annullato la propria decisione del 15 marzo 2012, stabilendo che:
"
(…) all’assicurato, annunciatosi in
disoccupazione in data 1 febbraio 2012 deve essere accordato il diritto alle
prestazioni sulla base dei certificati medici prodotti nel mese di aprile 2012 in quanto precedentemente, dichiarandosi inabile al lavoro al 100%, non poteva beneficiare delle
prestazioni in quanto inidoneo al collocamento.
(…)
Le
prestazioni saranno accordate sulla base della residua capacità lavorativa del
Sig. RI 1 ossia con un grado di abilità dal 50%:” (Doc. 21)
Con
decisione del 18 giugno 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 25
settembre 2012 (cfr. doc. 29), la Cassa ha poi negato all’insorgente le
indennità di disoccupazione relative al mese di febbraio 2012, poiché il
relativo diritto non sarebbe stato fatto valere entro tre mesi dalla fine del
periodo di controllo cui si riferisce (cfr. doc. 25).
2.6
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che dalle carte
processuali si evince che l’assicurato, il quale si era annunciato per il
collocamento il 31 gennaio 2012 con effetto dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1),
ha consegnato alla Cassa il formulario compilato “Indicazioni della persona assicurata”
(FAUT) concernente il mese di febbraio 2012, unitamente ai FAUT di marzo e
aprile e 2012, il 18 giugno 2012, come indicato sul timbro di entrata apposto
sullo stesso (cfr. doc. 22).
L’insorgente
non ha, peraltro, fornito al riguardo una versione differente.
Ne
discende che il ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dagli art. 20
cpv. 3 LADI e 29 OADI (cfr. consid. 2.2.), non ha consegnato il FAUT relativo
al mese di febbraio 2012 nel termine legale di tre mesi dalla fine del relativo
periodo di controllo, ovvero entro la fine del mese di maggio 2012.
Vista la
natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr.
consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il mese di
febbraio 2012, fatta valere a distanza di più di tre mesi dal periodo in
questione, si rivela tardiva.
In
effetti, contrariamente a quanto sembra asserire il ricorrente precisando che
la richiesta di indennità risale al 31 gennaio 2012 e non al 21 maggio 2012
(cfr. doc. I) - date che corrispondono a quelle apposte sulle domande di
indennità di disoccupazione (cfr. dc. 2; 14; consid. 2.5.) -, determinante per valutare
se il diritto alle indennità di disoccupazione è o meno fatto valere
tempestivamente giusta l’art. 20 cpv. 3 LADI è la data dell’inoltro alla Cassa
della documentazione di cui all’art. 29 OADI (cfr. consid. 2.2.) e non la data dell’annuncio
per il collocamento o la data in cui si compila la domanda di indennità di
disoccupazione all’attenzione della Cassa.
Il fatto
che il 2 aprile 2012 l’URC abbia chiuso il caso dell’assicurato è ininfluente,
in quanto in ogni caso l’annullamento dell’iscrizione ha avuto effetto, come
indicato sulla relativa conferma (cfr. doc. 12), dal 2 aprile 2012, ossia ex
nunc e non ex tunc dal momento dell’annuncio il 31 gennaio 2012
(cfr. doc. 1, 12).
L’iscrizione
in disoccupazione per il periodo 1° febbraio – 1° aprile 2012 è rimasta valida.
Il
termine perentorio di tre mesi per far valere il diritto alle indennità di
disoccupazione del mese di febbraio 2012 iniziato alla fine di tale mese (cfr.
art. 20 cpv. 3 LADI) ha, pertanto, continuato a decorrere.
Pure
irrilevante si rivela la circostanza che in casu dal 26 aprile 2012 fosse
pendente la procedura di opposizione in relazione all’opposizione interposta contro
la decisione del 15 marzo 2012 con cui la Cassa ha negato al ricorrente il
diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2012 essendo inabile
al lavoro al 100% (cfr. doc. 19; 20; consid. 2.5.).
Secondo
la giurisprudenza federale infatti il termine di tre mesi per l’esercizio del
diritto all’indennità di disoccupazione inizia a decorrere dalla fine di ogni
periodo di controllo a cui il diritto si riferisce, benché sia pendente una
procedura di ricorso.
In modo
analogo una procedura di ricorso in atto contro il diniego di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione in linea di principio non svincola
un assicurato dall’obbligo di ossequiare le prescrizioni di controllo, come,
segnatamente, partecipare ai colloqui, provare sufficienti ricerche di un
lavoro adeguato.
Dalla
relativa ignoranza delle legge non è consentito dedurre alcunché a proprio
favore, a meno che siano adempiute le condizioni per tutelare la buona fede di
un assicurato non solo nel caso di un’informazione errata da parte
dell’autorità, ma anche qualora sia violato il dovere di informazione della
stessa (cfr. STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2., pubblicata in DLA
2005.
N. 11 pag. 135)
2.7
Il ricorrente ha fatto valere
che la richiesta di indennità di disoccupazione del 21 maggio 2012 è stata
presentata unicamente perché invitato dalla Cassa che però non l’avrebbe
informato del rischio di perdere il diritto di percepire le indennità del mese
di febbraio 2012 (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.2.).
A tale proposito va, innanzitutto,
osservato che il nuovo annuncio per il collocamento del 27 aprile 2012 con
domanda d’indennità di disoccupazione indirizzata alla Cassa del 21 maggio 2012
(cfr. doc. 13, 14, cosid. 2.5.) concerne il periodo a partire dal 27 aprile
2012, come del resto indicato dall’assicurato stesso sulla domanda d’indennità
di disoccupazione. In effetti alla domanda “A partire da quale data
rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione?” egli ha risposto “27.4.2012”
(cfr. doc. 14 p.to 2), e non il lasso di tempo anteriore al 27 aprile 2012.
E’, altresì, utile
rilevare che il consulente capogruppo dell’URC di , interpellato da questa
Corte pendente causa (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha affermato che:
" Nella
conferma d’annullamento del 2 aprile 2012 l’assicurato è stato informato
sulla prassi in caso di abilità anche parziale con la seguente dicitura:
“Qualora fosse ancora senza lavoro al momento
in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente), la invitiamo
a presentarsi al più presto presso i nostri sportelli per riattivare il suo
caso. Per una più celere elaborazione della pratica la preghiamo di portare con
sé questa documentazione. Attiriamo la sua attenzione che dal momento in cui avrà
riacquistato una capacità lavorativa anche solo parziale è tenuto a riprendere
e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro e che l’inizio
della ripresa del diritto ed eventuali indennità di disoccupazione è
determinato dalla data di reiscrizione all’URC (ripresa del controllo della
disoccupazione).”.” (Doc. XIV; le sottolineature sono del redattore)
La parte ricorrente non ha,
del resto, sollevato alcuna obiezione riguardo a quanto esposto dal consulente
capogruppo dell’URC di (cfr. doc. XV; XVI; XVIII).
Di conseguenza il mese di
febbraio 2012 non era oggetto del nuovo annuncio in disoccupazione.
In ogni caso il TCA,
considerata la precedente iscrizione in disoccupazione dal 1° febbraio al 2
aprile 2012 (cfr. doc. 1; 2; 12; consid. 2.5.), ritiene di
dover comunque esaminare, più in generale, se il mancato avvertimento circa le
conseguenze di un esercizio tardivo del diritto all’indennità sia fondato e
costituisca un valido motivo per giustificare il ritardo con cui sono state
postulate le indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2012 oppure
no.
2.8
L’art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, che regola la “Informazione e
consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14
settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, op.cit., ad art. 27 pag. 401 e pag. 402-407).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,
va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite
anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Il TF,
con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel
prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si
trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art.
27.
LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,
occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione
nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da
cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.9
In concreto,
da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di , rispondendo al TCA (cfr.
doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari
“Indicazioni della persona assicurata” - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni
mese direttamente dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO (cfr. doc.
XIV, in precedenza erano consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29
maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata
consegnata all’insorgente, su sua richiesta, successivamente all’emanazione
della decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.),
il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV).
Dall’altra
parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr. doc. XIX, consid. 1.10.),
ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima non ha trasmesso
all’assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei moduli di febbraio 2012
(cfr. doc. XX; XX1).
La SECO
ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT di marzo 2012 tramite
invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è stato notificato al più
tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).
L’insorgente
non ha contestato tale asserzione, limitandosi a indicare, nella osservazioni
in merito a tale accertamento, di prendere atto che il formulario del mese di
febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr. doc. XXII).
Il modulo
“Indicazioni della persona assicurata per il mese di marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato, enuncia espressamente che:
"
Il diritto alle prestazioni assicurative si
estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo
di controllo cui si riferisce.” (Doc. 23)
Al
riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un lato, con la
sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e inequivocabile
l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo
nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione
dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare
con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05
del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui
FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti
gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di
disoccupazione in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente
in merito alle conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è
sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità.
Inoltre,
come visto sopra (consid. 2.7.), al momento dell’annullamento dell’iscrizione
all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è stato indicato che l’inizio dell’eventuale
ripresa del diritto a indennità sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione
(cfr. doc. XIV).
L’insorgente,
dunque, il quale era tenuto a leggere con l’attenzione da lui ragionevolmente
esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l’esercizio del diritto
all’indennità di disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del
mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l’URC ha comunicato che un’eventuale
nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa,
escludendo così implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i
mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto comprendere l’importanza non solo di compilare
senza indugio il formulario “indicazione della persona assicurata” del mese di
marzo 2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese
di giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal
1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo
dovere di collaborare all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29
cpv. 1 LPGA, l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che,
a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e
una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di
maggio 2012 (cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).
L’assicurato,
in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato sul FAUT di marzo 2012, avrebbe
dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione ragguagli in merito al
comportamento da adottare per salvaguardare il diritto all’indennità di
disoccupazione di febbraio e marzo 2012.
Al
contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende, che al momento
dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione avvenuta il 31
gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente annunciato per il
collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia interpellato la Cassa
o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.
In simili
condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l’amministrazione non ha
violato l’art. 27 LPGA.
In
secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di legittimamente
credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far valere il
diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale.
La buona
fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela
essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta
dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF
8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.;9C_918/2007 del 14 gennaio 2009
consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del
4.
luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non
può, perciò, in ogni caso essere tutelata.
Va, del
resto, osservato che anche successivamente alla nuova iscrizione in
disoccupazione del 27 aprile 2012 l’assicurato ha atteso fino a dopo la metà
del mese di giugno 2012 per fare valere il diritto alle indennità di febbraio
2012.
(cfr. doc. 22).
Inoltre l’insorgente,
segnatamente nel mese di febbraio 2012, ha comunque assunto un atteggiamento passivo, non manifestando l’intenzione di proseguire il percorso necessario per
esercitare il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 12/05 del 13
aprile 2006 consid. 4.2.2.; STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 5,
pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135).
Infatti dalle
carte processuali emerge, in particolare, che il ricorrente, benché si fosse
iscritto in disoccupazione alla fine di gennaio 2012 ritenendosi abile al
lavoro al 75% (in seguito la capacità al lavoro è stata ridotta al 50% con
effetto retroattivo al 1° gennaio 2012; cfr. doc. 1; 15, 17; consid. 2.5.), non
ha svolto delle ricerche di impiego nel mese di febbraio 2012 (cfr. doc. XII).
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha negato
all’assicurato le indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2012.
La
decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Gli atti
vanno trasmessi alla CassaCO 1 affinché emani una decisione formale come
indicato al consid. 2.1.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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