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38.2012.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008

dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Per

quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una

stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della

ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in

disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va sottolineato che questo

Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un

impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo

in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17

aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale

contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF

ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo

inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo

aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di

un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante

l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti

per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

La nostra

Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures

cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…)."

L’Alta Corte, in

un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato

che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con un contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

Considerandi

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5.

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.7

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata dal 1°

gennaio al 30 aprile 2010, mentre era in disoccupazione, ha lavorato in qualità

di commis de salle presso il __________ in virtù di un contratto di lavoro al

50%, denominato contratto di lavoro determinato/ contratto stagionale (cfr.

doc. D; 51).

Il datore

di lavoro ha poi assunto la ricorrente al 100% con un contratto di impiego di

durata determinata dal 1° maggio al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. E; 50).

Il

contratto di lavoro a tempo pieno è stato rinnovato il 30 dicembre 2010 con

effetto dal 1° gennaio 2011 fino al 31 ottobre 2011 (cfr. doc. F).

Il 31

ottobre 2011 l’insorgente e il __________ hanno concluso un ulteriore contratto

al 100%, anch’esso definito contratto di lavoro determinato / contratto

stagionale, per il periodo 1° novembre 2011 – 31 ottobre 2012 (cfr. doc. G).

Il 26

giugno 2012 __________ del __________ ha trasmesso uno scritto all’assicurata,

peraltro controfirmato da quest’ultima, del seguente tenore:

"

Disdetta del contratto di lavoro da parte del

datore di lavoro”

Con il presente scritto

diamo regolare disdetta del contratto di lavoro con preavviso di un mese per il

31.7.2012

Il salario verrà corrisposto fino al 31.7.2012.” (Doc. H)

Il 28

giugno 2012 l’insorgente si è iscritta nuovamente in disoccupazione,

rivendicando il diritto alle prestazioni LADI dal 1° agosto 2012 (cfr. doc. 45;

56).

La consulente

del personale, considerando, da un lato, che l’assicurata svolgeva un’attività

a carattere stagionale, dall’altro, che la medesima, al momento dell’annuncio

per il collocamento, ha comprovato soltanto una ricerca di impiego per il mese

di aprile 2012, una ricerca per il mese di giugno 2012 e diciassette ricerche

per il mese di luglio 2012, il 3 agosto 2012 le ha inviato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 13 agosto 2012, il

fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire una nuova

occupazione durante tutto il lasso di tempo dell’attività stagionale (novembre

2011.

– luglio 2012), allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle

proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 66).

La

ricorrente, il 10 agosto 2012, ha risposto, segnatamente, che il suo ex datore

di lavoro le aveva offerto un posto annuale e che è solo per quel motivo che ha

accettato l’impiego. La stessa ha affermato che in caso contrario avrebbe

cercato un’altra occupazione, che del resto le era anche stata offerta nel

2010, quando, però, aveva già firmato il contratto con il __________

L’insorgente

ha precisato che l’ex datore di lavoro le aveva indicato che l’hotel rimaneva

aperto per la prima volta tutto l’anno nel 2010, così da poter offrire ai

dipendenti un lavoro continuativo e che rinnovava il contratto annualmente,

visto che i salari sulla base del contratto collettivo venivano adeguati ogni

anno.

L’assicurata

ha, inoltre, evidenziato di aver lavorato in modo consecutivo per 29 mesi senza

avere mai dei mesi scoperti e con il rinnovo automatico del contratto. La

medesima ha asserito che è per questa ragione che non ha compiuto ricerche di

lavoro in modo continuo (cfr. doc. 67).

Dal

profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 7 settembre 2012 (cfr. doc. B), confermata con

decisione su opposizione del 9 ottobre 2012 (cfr. doc. A), ha sospeso

l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattordici

giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di impiego nei mesi di

attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 1.1.).

2.8

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva,

innanzitutto, che il diritto svizzero ammette la possibilità di

concludere i cosiddetti contratti a catena ("Kettenverträge"), e meglio

rapporti di lavoro a tempo determinato che si susseguono tra loro (cfr.

Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1984 sull'iniziativa popolare

«concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del

contratto di lavoro» e sulla revisione delle disposizioni in materia di

risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle obbligazioni, FF 1984 pag.

536).

D’altra parte, però,

l'art. 2 cpv. 2 CC, che vieta l'abuso di diritto, si oppone alla conclusione di

contratti con le citate modalità se non vi è

alcun motivo oggettivo e se lo scopo perseguito è quello di eludere le

disposizioni sulla protezione della disdetta o di impedire la venuta in essere

di pretese giuridiche riconducibili ad una durata minima del rapporto di lavoro

(vedi ad es. art. 324a, 335c, 336c, 339b CO; DLA 2001 N. 6 pag. 80; DTF 119 V

48; STF 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.1.; DTF 129 III 618; Rehbinder,

Commentario bernese, n. 12 all'art. 334).

In tale ipotesi i rapporti

di lavoro a tempo determinato vengono trasformati in rapporti di lavoro a tempo

indeterminato.

L'intenzione

di eludere la legge può essere considerata comprovata quando nessun motivo

ragionevole giustifica la conclusione ripetuta di contratti limitati nel tempo

(cfr. STF 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.1.; STFA C 293/00 del

15.

gennaio 2001 consid. 2a; Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6a ed. Zurigo 2006, n. 7 ad art. 334).

In ogni caso, di

principio, non sussiste un abuso di diritto nella successione di due

contratti di lavoro di durata determinata (cfr. DLA 2001 N. 6 pag. 80 consid.

2c).

2.9

La presente fattispecie, come

visto (cfr. consid. 2.7.), è contraddistinta da rapporti di lavoro susseguitisi

per due anni e sette mesi senza interruzione alcuna sulla base di quattro

contratti successivi conclusi tra l’assicurata e il __________ (dal 1° gennaio

al 30 aprile 2010, doc. D; dal 1° maggio al 31 dicembre 2010, doc. E; dal 1°

gennaio al 31 ottobre 2011, doc. F; dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012,

doc. G).

Il 30 novembre 2012 __________

del __________, interpellato dall’URC su questo punto, ha in particolare

dichiarato:

" Il

nostro albergo rinnova i contratti annualmente al fine di poterli adeguare alle

nuove condizioni del CCNL (contratto collettivo di lavoro).

Sottolineo anche che il __________ è

considerato dall’Ufficio di controllo del CCNL un albergo di natura stagionale

benché aperto annualmente.

Inoltre sottolineo che solo dal 2010 il

nostro albergo è aperto annualmente; i contratti sono stati rinnovati in base

alla disponibilità dei collaboratori e in base all’occupazione dell’albergo. I

contratti possono così essere considerati di natura stagionale.

(…)” (Doc. 74)

Dall’attestazione dall’ex

datore di lavoro si evince che l’unica ragione per la quale il __________

conclude contratti di lavoro di durata determinata che rinnova annualmente è

quella di avere la possibilità di adeguare regolarmente le relative condizioni

alle modifiche del contratto collettivo di lavoro.

A tale riguardo va

osservato che al fine di adattare un contratto individuale di lavoro ai

cambiamenti apportati dal contratto collettivo, ad esempio in relazione alle

condizioni salariali, non è necessario concludere un nuovo contratto di

impiego, bensì è sufficiente modificare lo specifico punto in questione (cfr.

art. 12, 320 CO; art. 4 e relativo commento del Contratto collettivo nazionale

di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1° gennaio 2010 reperibile

nel sito www.l-gav.ch;

STF 4C.62/2003 del 21 maggio 2003).

Del resto il Contratto

collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione

nel commento all’art. 4 prevede che le parti sociali del CCNL raccomandano di

adottare, quale tipo di contratto, un impiego fisso a salario mensile oppure un

contratto a salario orario, sia di durata indeterminata che di durata

determinata (cfr. www.l-gav.ch).

Il CCNL non privilegia,

quindi, un tipo di durata specifica del contratto individuale di lavoro.

Ne discende che in

concreto non risultano motivi obiettivi atti a giustificare la conclusione di

contratti a catena.

Va, tuttavia, tenuto

conto, in primo luogo, della giurisprudenza federale che prevede che non

sussiste un abuso di diritto nella successione di due contratti di

lavoro di durata determinata di medesima natura (cfr. consid. 2.8.).

In secondo luogo, del

fatto che comunque nel caso di specie il primo contratto stipulato con il __________

valido dal gennaio all’aprile 2010 (cfr. doc. D) è stato concluso per

un’attività a tempo parziale, mentre il secondo contratto, si riferiva a

un’occupazione dal maggio 2010 a tempo pieno (cfr. doc. E).

Tali due contratti non

risultano, perciò, di identica natura.

Il principio che non

costituisce un abuso di diritto la successione di due contratti di lavoro di

durata determinata di medesima natura, in casu, si applica, pertanto, al secondo

(da maggio a dicembre 2010, doc. E) e al terzo contratto di lavoro (da gennaio

a ottobre 2011, doc. F).

Di conseguenza deve

essere trasformato in rapporto di impiego a tempo indeterminato il

quarto contratto di durata determinata concluso dall’assicurata con il __________

nell’ottobre 2011 con durata dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 (cfr. doc.

G).

2.10

Ai sensi dell’art. 335c cpv. 1

CO, relativo al termini di disdetta dopo il tempo di prova:

" Il

rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno

di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio

incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.”

L’art. 335c cpv. 2 CO

prevede, poi, che:

" Questi

termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o

contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per

contratto collettivo e per il primo anno di servizio.”

Il

disposto di cui all’art. 335c cpv. 1 CO non risulta, in effetti, rientrare

nella lista di norme concernenti il contratto di lavoro assolutamente

imperative (disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro

quanto del lavoratore) o relativamente imperative (disposizioni inderogabili a

svantaggio del lavoratore) di cui agli art. 361 e 362 CO.

Il contratto collettivo

nazionale di lavoro nel settore della ristorazione enuncia all’art. 6 che il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese,

dal primo al quinto anno di lavoro con preavviso di un mese, dal sesto

anno di lavoro con preavviso di due mesi (cfr. www.l-gav.ch; www.ocst.ch).

In casu, siccome il

contratto di lavoro ritenuto di durata indeterminata ha avuto inizio il 1°

novembre 2011 (cfr. consid. 2.9.), ossia che al momento del licenziamento lo

stesso durava da meno di un anno, il termine di disdetta, sia in virtù

dell’art. 335c CO che dell’art. 6 CCNL, era di un mese.

L’ex datore di lavoro ha,

peraltro, intimato la disdetta del rapporto di impiego all’assicurata il 26

giugno 2012 per la fine del mese di luglio 2012 (cfr. doc. H).

2.11

In simili

condizioni, l’amministrazione a torto ha considerato l’assicurata quale

lavoratrice stagionale e ha verificato le ricerche di impiego svolte dalla

stessa durante l’intero periodo lavorativo.

L’URC,

allorché l’insorgente si è iscritta di disoccupazione dal

1° agosto

2012, avrebbe, invece, dovuto esaminare soltanto gli sforzi finalizzarti al

reperimento di un’occupazione intrapresi dalla medesima nel mese di disdetta

del luglio 2012.

Dalle

carte processuali emerge che l’assicurata, nel mese di luglio 2012, ha compiuto diciassette ricerche di lavoro per iscritto, candidandosi presso alberghi del __________,

del __________, di __________ e __________ (cfr. doc. 57; 58), che l’amministrazione

ha ritenuto sufficienti (cfr. doc. B).

Il TCA

non ha motivo alcuno per dubitare che tali sforzi siano validi, oltre che dal

profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.), anche dal profilo qualitativo.

La

ricorrente non ha, quindi, violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla

legge (cfr. consid. 2.3.) e non deve essere sospesa dal diritto alle indennità

di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione del 9

ottobre 2012 dell'URC di __________ è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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