38.2012.67
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17 gennaio 2013Italiano31 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2012.67
Data decisione, Autorità:
17.01.2013, TCA
Titolo:
Sosp.14gg x insuff.ric.durante att.ritenuta stag. 4 contratti a tempo det.susseguitisi senza interr.Non abuso di dt succ.2 c.di dur.det.di stessa nat.(Kettenverträge)Inoltre 1°c.non x att.al 100% come gli altri.Va perciò trasformato in c.di dur.indet.4°c.Term.disd.1mese.Ric.suff.Dec.su opp.annullata
ABUSO DI DIRITTO
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
TERMINE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 335c cpv. 1 e 2 CO
art. 361 agg. 362 CO
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.67
rs/DC/sc
Lugano
17 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 ottobre 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 7
settembre 2012 (cfr. doc. B) con cui aveva sospeso RI 1 per quattordici giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di
lavoro nel periodo novembre 2011 – marzo 2012 e nel mese di maggio 2012, oltre
che a causa di insufficienti ricerche nei mesi di aprile e giugno 2012. L'amministrazione ha riferito che l'assicurata era attiva professionalmente quale stagionale
(cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 9 ottobre 2012 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il
conseguente riconoscimento dei quattordici giorni corrispondenti alla penalità
inflittale.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto quanto segue:
"
(…)
1) In
data 1 gennaio 2010 sono stata assunta dal signor __________ presso il __________,
in qualità di “Commis de salle” con un salario di fr. 2'100.-- e con un grado
di occupazione del 50% e questo fino al 30 aprile 2010.
2) Il
rimanente 50% per questo periodo sono stata messa al beneficio della
disoccupazione con guadagno intermedio.
3) Dal
1 maggio 2010 mi è stato sottoposto un nuovo contratto di
lavoro
con un grado di occupazione del 100% sempre con la
stessa
professione e con un salario di fr. 4'200.--, con scadenza al 31 dicembre 2010.
4) Questi
due contratti sono stati sottoscritti nella data del 23 marzo
2010.
5) Con
la data del 30 dicembre 2010 mi era sottoposto un nuovo
contratto
con effetto dal 1 gennaio 2011, sempre con la stessa professione e un grado di
occupazione del 100%, ma con un salario di fr. 4'597.-- e con scadenza al 31
ottobre 2011.
6) Con
la data del 31 ottobre 2011 mi veniva sottoposto un ulteriore
contratto
con effetto al 1 novembre 2011 sempre con la stessa professione e un grado di
occupazione al 100% ma con un salario di fr. 4'100.-- e con scadenza al 31
ottobre 2012.
7) Tutti
questi contratti erano contrassegnati con la dicitura di
“Contratto
determinato che può essere disdetto conformemente all’art. 10”.
8) Devo
fare rilevare a questo Onorevole Giudice che non mi è mai
stata
intimata una disdetta del rapporto di lavoro prima della firma dei contratti
citati, vi è sempre stata una continuazione senza interruzioni fino al giorno
che mi è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 luglio
2012.
9) Come
si potrà rilevare, il mio rapporto di lavoro è iniziato il 1°
gennaio
2010 ed è terminato al 31 luglio 2012, con una disdetta di
un
mese e che non fa nessun riferimento a un impiego stagionale,
sono
stata licenziata con delle motivazioni che sono state da parte mia contestate,
ma non per fine stagione.
10) Non
corrisponde al vero che da parte mia abbia svolto un’attività
a
carattere stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione
e l’altra) come indicato nella decisione di sanzione del 7 settembre 2012, nel
mio ultimo posto di lavoro, anche se con diversi contratti a tempo determinato,
il rapporto di lavoro è durato 31 mesi e la disdetta che mi è stata intimata,
nulla ha a che vedere con le stagioni.
11) Ho anche
modo di ritenere che, dopo quattro contratti a tempo
determinato,
il mio rapporto di lavoro era divenuto a tempo indeterminato, e questo anche se
il mio datore di lavoro ha usato come contratto dei formulari prestampati che
portano la dicitura “Contratto a tempo determinato” “Contratto stagionale”,
questa è una scelta del datore di lavoro di usare detti formulari.
12) Per questi
fatti ritengo di essere stata penalizzata ingiustamente e chiedo che vengano
riconosciuti i 14 giorni che mi sono stati dati
come
penalità.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La
ricorrente, con scritto del 23 novembre 2012, ha ribadito di non essere stata occupata come lavoratrice stagionale, in quanto il suo rapporto
di lavoro è iniziato il 1° gennaio 2010 ed è stato disdetto per il 31 luglio
2012.
La stessa
ha precisato che, nonostante il suo datore di lavoro le abbia fatto firmare
diversi contratti di lavoro, il suo rapporto di impiego è sempre continuato
senza alcuna disdetta (cfr. doc. V).
1.5. Il 3
dicembre 2012 l’URC ha osservato, da un lato, che le considerazioni espresse
dall’assicurata non sono suffragate da alcun elemento documentato. Dall’altro,
di avere comunque interpellato per iscritto il datore di lavoro al fine di
chiarire la situazione contrattuale oggetto di divergenze.
Al
riguardo l’amministrazione ha inviato copia del proprio accertamento del 29
novembre 2012 e della risposta tramite posta elettronica del 30 novembre 2012
del __________, precisando che da quest’ultima risulterebbe che i contratti
erano tutti di natura stagionale (cfr. doc. VII; 73-74).
1.6. L’assicurata
ha preso posizione al riguardo il 10 dicembre 2012 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
novembre 2011 – marzo 2012 e nel mese di maggio 2012, nonché a causa di
insufficienti ricerche nei mesi di aprile e giugno 2012 precedenti l’iscrizione
in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro,
quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008
dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Per
quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una
stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della
ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in
disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va sottolineato che questo
Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un
impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo
in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17
aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre
1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause
T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale
contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF
ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo
inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo
aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di
un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante
l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti
per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione.
La nostra
Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a
travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's
pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en
2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée
a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail
intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et
2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le
fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.
3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.
2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
(…)."
L’Alta Corte, in
un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato
che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con un contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
Considerandi
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5.
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.7
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata dal 1°
gennaio al 30 aprile 2010, mentre era in disoccupazione, ha lavorato in qualità
di commis de salle presso il __________ in virtù di un contratto di lavoro al
50%, denominato contratto di lavoro determinato/ contratto stagionale (cfr.
doc. D; 51).
Il datore
di lavoro ha poi assunto la ricorrente al 100% con un contratto di impiego di
durata determinata dal 1° maggio al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. E; 50).
Il
contratto di lavoro a tempo pieno è stato rinnovato il 30 dicembre 2010 con
effetto dal 1° gennaio 2011 fino al 31 ottobre 2011 (cfr. doc. F).
Il 31
ottobre 2011 l’insorgente e il __________ hanno concluso un ulteriore contratto
al 100%, anch’esso definito contratto di lavoro determinato / contratto
stagionale, per il periodo 1° novembre 2011 – 31 ottobre 2012 (cfr. doc. G).
Il 26
giugno 2012 __________ del __________ ha trasmesso uno scritto all’assicurata,
peraltro controfirmato da quest’ultima, del seguente tenore:
"
Disdetta del contratto di lavoro da parte del
datore di lavoro”
Con il presente scritto
diamo regolare disdetta del contratto di lavoro con preavviso di un mese per il
31.7.2012
Il salario verrà corrisposto fino al 31.7.2012.” (Doc. H)
Il 28
giugno 2012 l’insorgente si è iscritta nuovamente in disoccupazione,
rivendicando il diritto alle prestazioni LADI dal 1° agosto 2012 (cfr. doc. 45;
56).
La consulente
del personale, considerando, da un lato, che l’assicurata svolgeva un’attività
a carattere stagionale, dall’altro, che la medesima, al momento dell’annuncio
per il collocamento, ha comprovato soltanto una ricerca di impiego per il mese
di aprile 2012, una ricerca per il mese di giugno 2012 e diciassette ricerche
per il mese di luglio 2012, il 3 agosto 2012 le ha inviato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 13 agosto 2012, il
fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire una nuova
occupazione durante tutto il lasso di tempo dell’attività stagionale (novembre
2011.
– luglio 2012), allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle
proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 66).
La
ricorrente, il 10 agosto 2012, ha risposto, segnatamente, che il suo ex datore
di lavoro le aveva offerto un posto annuale e che è solo per quel motivo che ha
accettato l’impiego. La stessa ha affermato che in caso contrario avrebbe
cercato un’altra occupazione, che del resto le era anche stata offerta nel
2010, quando, però, aveva già firmato il contratto con il __________
L’insorgente
ha precisato che l’ex datore di lavoro le aveva indicato che l’hotel rimaneva
aperto per la prima volta tutto l’anno nel 2010, così da poter offrire ai
dipendenti un lavoro continuativo e che rinnovava il contratto annualmente,
visto che i salari sulla base del contratto collettivo venivano adeguati ogni
anno.
L’assicurata
ha, inoltre, evidenziato di aver lavorato in modo consecutivo per 29 mesi senza
avere mai dei mesi scoperti e con il rinnovo automatico del contratto. La
medesima ha asserito che è per questa ragione che non ha compiuto ricerche di
lavoro in modo continuo (cfr. doc. 67).
Dal
profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 7 settembre 2012 (cfr. doc. B), confermata con
decisione su opposizione del 9 ottobre 2012 (cfr. doc. A), ha sospeso
l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattordici
giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di impiego nei mesi di
attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 1.1.).
2.8
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva,
innanzitutto, che il diritto svizzero ammette la possibilità di
concludere i cosiddetti contratti a catena ("Kettenverträge"), e meglio
rapporti di lavoro a tempo determinato che si susseguono tra loro (cfr.
Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1984 sull'iniziativa popolare
«concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del
contratto di lavoro» e sulla revisione delle disposizioni in materia di
risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle obbligazioni, FF 1984 pag.
536).
D’altra parte, però,
l'art. 2 cpv. 2 CC, che vieta l'abuso di diritto, si oppone alla conclusione di
contratti con le citate modalità se non vi è
alcun motivo oggettivo e se lo scopo perseguito è quello di eludere le
disposizioni sulla protezione della disdetta o di impedire la venuta in essere
di pretese giuridiche riconducibili ad una durata minima del rapporto di lavoro
(vedi ad es. art. 324a, 335c, 336c, 339b CO; DLA 2001 N. 6 pag. 80; DTF 119 V
48; STF 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.1.; DTF 129 III 618; Rehbinder,
Commentario bernese, n. 12 all'art. 334).
In tale ipotesi i rapporti
di lavoro a tempo determinato vengono trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
L'intenzione
di eludere la legge può essere considerata comprovata quando nessun motivo
ragionevole giustifica la conclusione ripetuta di contratti limitati nel tempo
(cfr. STF 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.1.; STFA C 293/00 del
15.
gennaio 2001 consid. 2a; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6a ed. Zurigo 2006, n. 7 ad art. 334).
In ogni caso, di
principio, non sussiste un abuso di diritto nella successione di due
contratti di lavoro di durata determinata (cfr. DLA 2001 N. 6 pag. 80 consid.
2c).
2.9
La presente fattispecie, come
visto (cfr. consid. 2.7.), è contraddistinta da rapporti di lavoro susseguitisi
per due anni e sette mesi senza interruzione alcuna sulla base di quattro
contratti successivi conclusi tra l’assicurata e il __________ (dal 1° gennaio
al 30 aprile 2010, doc. D; dal 1° maggio al 31 dicembre 2010, doc. E; dal 1°
gennaio al 31 ottobre 2011, doc. F; dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012,
doc. G).
Il 30 novembre 2012 __________
del __________, interpellato dall’URC su questo punto, ha in particolare
dichiarato:
" Il
nostro albergo rinnova i contratti annualmente al fine di poterli adeguare alle
nuove condizioni del CCNL (contratto collettivo di lavoro).
Sottolineo anche che il __________ è
considerato dall’Ufficio di controllo del CCNL un albergo di natura stagionale
benché aperto annualmente.
Inoltre sottolineo che solo dal 2010 il
nostro albergo è aperto annualmente; i contratti sono stati rinnovati in base
alla disponibilità dei collaboratori e in base all’occupazione dell’albergo. I
contratti possono così essere considerati di natura stagionale.
(…)” (Doc. 74)
Dall’attestazione dall’ex
datore di lavoro si evince che l’unica ragione per la quale il __________
conclude contratti di lavoro di durata determinata che rinnova annualmente è
quella di avere la possibilità di adeguare regolarmente le relative condizioni
alle modifiche del contratto collettivo di lavoro.
A tale riguardo va
osservato che al fine di adattare un contratto individuale di lavoro ai
cambiamenti apportati dal contratto collettivo, ad esempio in relazione alle
condizioni salariali, non è necessario concludere un nuovo contratto di
impiego, bensì è sufficiente modificare lo specifico punto in questione (cfr.
art. 12, 320 CO; art. 4 e relativo commento del Contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1° gennaio 2010 reperibile
nel sito www.l-gav.ch;
STF 4C.62/2003 del 21 maggio 2003).
Del resto il Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
nel commento all’art. 4 prevede che le parti sociali del CCNL raccomandano di
adottare, quale tipo di contratto, un impiego fisso a salario mensile oppure un
contratto a salario orario, sia di durata indeterminata che di durata
determinata (cfr. www.l-gav.ch).
Il CCNL non privilegia,
quindi, un tipo di durata specifica del contratto individuale di lavoro.
Ne discende che in
concreto non risultano motivi obiettivi atti a giustificare la conclusione di
contratti a catena.
Va, tuttavia, tenuto
conto, in primo luogo, della giurisprudenza federale che prevede che non
sussiste un abuso di diritto nella successione di due contratti di
lavoro di durata determinata di medesima natura (cfr. consid. 2.8.).
In secondo luogo, del
fatto che comunque nel caso di specie il primo contratto stipulato con il __________
valido dal gennaio all’aprile 2010 (cfr. doc. D) è stato concluso per
un’attività a tempo parziale, mentre il secondo contratto, si riferiva a
un’occupazione dal maggio 2010 a tempo pieno (cfr. doc. E).
Tali due contratti non
risultano, perciò, di identica natura.
Il principio che non
costituisce un abuso di diritto la successione di due contratti di lavoro di
durata determinata di medesima natura, in casu, si applica, pertanto, al secondo
(da maggio a dicembre 2010, doc. E) e al terzo contratto di lavoro (da gennaio
a ottobre 2011, doc. F).
Di conseguenza deve
essere trasformato in rapporto di impiego a tempo indeterminato il
quarto contratto di durata determinata concluso dall’assicurata con il __________
nell’ottobre 2011 con durata dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 (cfr. doc.
G).
2.10
Ai sensi dell’art. 335c cpv. 1
CO, relativo al termini di disdetta dopo il tempo di prova:
" Il
rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno
di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio
incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.”
L’art. 335c cpv. 2 CO
prevede, poi, che:
" Questi
termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o
contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per
contratto collettivo e per il primo anno di servizio.”
Il
disposto di cui all’art. 335c cpv. 1 CO non risulta, in effetti, rientrare
nella lista di norme concernenti il contratto di lavoro assolutamente
imperative (disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro
quanto del lavoratore) o relativamente imperative (disposizioni inderogabili a
svantaggio del lavoratore) di cui agli art. 361 e 362 CO.
Il contratto collettivo
nazionale di lavoro nel settore della ristorazione enuncia all’art. 6 che il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese,
dal primo al quinto anno di lavoro con preavviso di un mese, dal sesto
anno di lavoro con preavviso di due mesi (cfr. www.l-gav.ch; www.ocst.ch).
In casu, siccome il
contratto di lavoro ritenuto di durata indeterminata ha avuto inizio il 1°
novembre 2011 (cfr. consid. 2.9.), ossia che al momento del licenziamento lo
stesso durava da meno di un anno, il termine di disdetta, sia in virtù
dell’art. 335c CO che dell’art. 6 CCNL, era di un mese.
L’ex datore di lavoro ha,
peraltro, intimato la disdetta del rapporto di impiego all’assicurata il 26
giugno 2012 per la fine del mese di luglio 2012 (cfr. doc. H).
2.11
In simili
condizioni, l’amministrazione a torto ha considerato l’assicurata quale
lavoratrice stagionale e ha verificato le ricerche di impiego svolte dalla
stessa durante l’intero periodo lavorativo.
L’URC,
allorché l’insorgente si è iscritta di disoccupazione dal
1° agosto
2012, avrebbe, invece, dovuto esaminare soltanto gli sforzi finalizzarti al
reperimento di un’occupazione intrapresi dalla medesima nel mese di disdetta
del luglio 2012.
Dalle
carte processuali emerge che l’assicurata, nel mese di luglio 2012, ha compiuto diciassette ricerche di lavoro per iscritto, candidandosi presso alberghi del __________,
del __________, di __________ e __________ (cfr. doc. 57; 58), che l’amministrazione
ha ritenuto sufficienti (cfr. doc. B).
Il TCA
non ha motivo alcuno per dubitare che tali sforzi siano validi, oltre che dal
profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.), anche dal profilo qualitativo.
La
ricorrente non ha, quindi, violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla
legge (cfr. consid. 2.3.) e non deve essere sospesa dal diritto alle indennità
di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
La
decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione del 9
ottobre 2012 dell'URC di __________ è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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