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Decisione

38.2012.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 febbraio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori di inizio anno mi hanno permesso di

rimanere attivo nell'organico, ma purtroppo l'assenza di nuovi progetti ha

costretto __________ a fare a meno dei miei servizi.

Ciò nonostante, __________, oltre ad offrirmi

delle attività su chiamata, mi permette di recarmi nei suoi uffici per sbrigare

attività personali (scrittura di lettere, fotocopie, ricerche Internet, ecc) ed

in occasione di una ripresa del lavoro sarà lieta di reintegrarmi al 100%.

(…)

Per il buon rapporto, le agevolazioni ricevute e

le possibilità tuttora datemi, oltre ad aver stabilito il termine di disdetta

di un mese di comune accordo, ritengo inappropriato procedere ad una

supplementare richiesta nei confronti di __________." (Doc. 11)

Il 14

settembre 2012 l' avv. __________ per la __________ si è così espressa in uno

scritto inviato al ricorrente:

"

Come da sua richiesta con la presente

confermiamo:

- In data dicembre 2011, a causa della situazione economica e

della mancanza di nuovi progetti da affidarle, le abbiamo notificato

verbalmente il pre-licenziamento con effetto 29 febbraio 2012.

- In quell'occasione, considerate le possibili attività di inizio

anno, abbiamo definito di comune accordo la sua permanenza nel nostro organico

fintanto che la situazione economica lo avesse permesso e la riduzione del

termine di disdetta da 2 mesi ad 1 mese. Questo accordo verbale includeva anche

la sua possibile uscita immediata da __________ nel caso le si fosse presentato

una nuova opportunità di lavoro.

- Nonostante i nostri sforzi nella ricerca di nuovi progetti, la

situazione non è migliorata ed in data 29 giugno 2012, siamo stati costretti a

comunicarle il licenziamento con effetto fine luglio 2012."

(Doc. 12)

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che l'art. 335 c CO ha il

seguente tenore:

"

1 Il

rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno

di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio

incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

Considerandi

2.

Questi termini possono essere modificati per accordo scritto,

contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un

mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio."

Il

contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e __________ il 1° settembre

2007.

prevede un termine di disdetta di un mese nei primi 2 anni, di 2 mesi fino

al nono anno e in seguito di 3 mesi (cfr. Doc. 5).

Agli atti

non figura nessun altro accordo scritto con il quale i termini di disdetta sono

stati modificati, per cui resta in vigore il termine di disdetta di due mesi,

che corrisponde peraltro a quello legale (cfr. R. Wyler, "Droit du

travail", Ed. Stämpfli Editions SA, Berna 2008 pag. 449-450).

Di

conseguenza, considerato che per costante giurisprudenza federale le

circostanze che possono giustificare l'abbandono prematuro di un'occupazione

devono essere ammesse restrittivamente (cfr. STFA C 108/01 del 21 agosto 2001;

DLA 1989 N° 7 pag. 89 consid. 1a), l'assicurato avrebbe dovuto continuare a

lavorare fino al 31 agosto 2012, come sostenuto dall'amministrazione.

La Cassa

l'ha peraltro informato al riguardo con scritto del 3 agosto 2012 (doc. Doc.

10).

Non

avendolo fatto, giustamente RI 1 è stato sanzionato sulla base degli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI (cfr. STFA C 108/01 del 21 agosto 2001).

Anche

l'entità della sanzione (8 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione) appare proporzionata alla gravità della colpa, per cui la

decisione su opposizione del 1° ottobre 2012 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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