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Decisione

38.2012.69

Rettam.negato a un ass.diritto a ID da 9/12 a causa della sua posiz.analoga a un DL in seno alla Sagl(socio e gerente con firma indiv.e quota di fr. 110'000)sua ultima DL.Fatto che sostenga che sua pa

9 gennaio 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha esteso l’applicabilità

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di

disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha

stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere

l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Nelle

sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 N. 23

pag. 130 e nel giudizio pubblicato in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre,

deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda

gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole

potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in

una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

In

un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il

TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non

bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va

invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,

l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di

organo in senso materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il

suo scopo.

In una

sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente

precisato che:

"

(…)

En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer

quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports

internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de

décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997

consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.

5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral

concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege

(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.

c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les

membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu

sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités

qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270

consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.

196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation

au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à

considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur

(cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission

formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré

conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société,

par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf.

arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la

capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les

décisions de la société.

3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus

membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars

2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40

% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,

soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le

plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la

société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature

individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de

compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction

cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement

délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,

chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec

l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère

valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23

novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou

représentés possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve

ainsi une influence déterminante sur les décisions de la société S.________,

qui justifie de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle

d'un employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008.

Comme il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de

clients, mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3

let. c LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."

2.4. Inoltre secondo

la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al

socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STFA C 295/03 del 10

febbraio 2005; STFA C 75/04 del 10 aprile 2005; STFA C 83/03 del 14 luglio

2003).

In una sentenza C 298/05 del

13 aprile 2006, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del

lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il

diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una

Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione

conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono

proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento.

Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a

quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane

un rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la

situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche

della fattispecie.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_481/2010

del 15 febbraio 2011.

E’, poi,

utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006, ha confermato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui

era stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il

diritto alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in

disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli

ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua

posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TFA

ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere

degli organi della società viene limitato.

Di

conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non

presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,

mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva

richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.

In

proposito cfr. pure STFA C 267/04 del 3 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 N.

6 pag. 115.

2.5. La SECO, nella Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) del gennaio 2007 al

p.to B20, relativamente in particolare alla situazione di assicurati con

partecipazione finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha

enunciato che:

" Se,

considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente

poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di

un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione

deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il

semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il

diritto alle prestazioni.

- Giurisprudenza

DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”

La Circolare ID parte B,

dal gennaio 2013, è stata sostituita dalla Prassi LADI ID/B dell’ottobre 2012

(cfr. www.seco-admin.ch;

www.area-lavoro.ch), il cui p.to B20 ha il medesimo tenore del p.to B20 della

Circolare ID, ad eccezione del fatto che quale giurisprudenza è stata citata la

STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 (un assicurato che detiene il 40% delle

azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il 30% delle azioni,

decidere il destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione

nell’azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria nell’azienda egli è

escluso dal diritto alle prestazioni).

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

Considerandi

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel luglio 2010, è

stato iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di

firma individuale e una quota complessiva di fr. 110'000.-- (1100 x fr. 100.--)

su un capitale sociale di fr. 130'000.-- (cfr. estratto RC reperibile in

internet al sito www.zefix.ch).

La

restante quota di fr. 20'000.-- è detenuta da __________, cittadino __________

domiciliato a __________, socio e direttore con diritto di firma individuale

(cfr. estratto RC).

Scopo

sociale della __________ è il seguente:

"

L'esercizio di un'impresa di costruzioni, per

sopra e sottostruttura con possibilità di operare come impresa generale. La

posa e la manutenzione di pavimenti, riattazioni e ristrutturazioni, la

fornitura e posa di pavimenti di ogni tipo e materiale, parquet, laminato,

prefinito, linoleum, moquettes o altri materiali, così come tutto quanto

connesso alla ristrutturazione di stabili immobiliari legati all'edilizia,

nonché la direzione lavori, progetti di massima, progetti esecutivi, consulenze

edili. la società potrà partecipare a imprese aventi scopo analogo. L'acquisto,

la vendita e l'intermediazione nel campo immobiliare.” (cfr. estratto RC)

Il

ricorrente, che risulta beneficiario di una rendita AI, è stato, altresì, alle

dipendenze a tempo parziale della __________. Nella “Domanda d’indennità di

disoccupazione” del 7 settembre 2012 e nell’”Attestato del datore di lavoro” di

medesima data è stato indicato che l’assicurato ha lavorato per la Sagl in

qualità di responsabile amministrativo - finanze - risorse umane dal 1° luglio

2010.

al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 5; 6).

Il contratto

di lavoro di RI 1 con la __________ è stato disdetto con effetto dal 30 settembre

2012.

da quest’ultima mediante uno scritto del 10 luglio 2012, peraltro firmato

dall’assicurato stesso, a causa di rilevanti difficoltà economiche e

finanziarie della società (cfr. doc. 7).

Il 12

settembre 2012 l’insorgente ha, poi, inviato alla ditta uno scritto con cui ha

confermato quanto discusso, e meglio che, a seguito della disdetta del 10

luglio 2012, nonché del mancato pagamento degli stipendi dei mesi da aprile ad

agosto 2012, dal 1° settembre 2012 non era più presente in azienda (cfr. doc. Q=H).

L’insorgente

si è annunciato al collocamento il 5 settembre 2012, ricercando un’occupazione

al 40% (cfr. doc. 4).

La Cassa,

con decisione del 11 settembre 2012, ha negato all’assicurato il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a causa della sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________

(cfr. doc. 1).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 8 ottobre

2012.

(cfr. doc. A1).

La __________

è stata sciolta e posta in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato

con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 12 ottobre 2012 a far tempo dal 15 ottobre 2012 (cfr. estratto RC).

2.7

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima,

da un lato, che l’assicurato è stato licenziato dalla Sagl con effetto dal 30

settembre 2012. Dall’altro, che l’insorgente, il 12 settembre 2012, ha comunicato alla ditta di non essere più stato in azienda dal 1° settembre 2012 a seguito del licenziamento e del mancato pagamento dei salari dal mese di aprile 2012 (cfr.

doc. Q=H).

In

concreto può restare aperta la questione di sapere se nel mese di settembre

2012.

il ricorrente fosse o meno ancora vincolato dal contratto di lavoro con la

Sagl, e meglio se fosse collocabile e avesse osservato le prescrizioni di

controllo oppure no (al riguardo e in merito alla distinzione tra diritto alle

indennità di disoccupazione e diritto alle indennità di insolvenza cfr. STCA

38.2006.80

del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N.37 pag. 152; STF

8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242), poiché

anche volendolo considerare collocabile, egli non avrebbe comunque diritto alle

indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Infatti,

da quanto esposto al considerando precedente emerge con evidenza che

l’assicurato, al momento in cui ha richiesto il riconoscimento del diritto a

indennità di disoccupazione, rivestiva in seno alla __________ una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

In

proposito è utile evidenziare che il potere cognitivo del presente

Tribunale è limitato alla valutazione della legalità della decisione su

opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui

essa è stata emanata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 129 V 1; DTF 121 V

366; STF 9C_439/2011 del 19 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_18/2010

del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Di conseguenza rilevante

ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino

all’8 ottobre 2012.

A

quell’epoca, come peraltro tuttora, il ricorrente risultava iscritto a

Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale

della __________, la quale non era ancora stata sciolta a seguito del

fallimento (cfr. consid. 2.6.).

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo

proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C 270/04 del 4 luglio

2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).

Il fatto

che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria nella

Sagl, nonché il suo ruolo di socio e gerente siano soltanto a titolo fiduciario

(cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito della presente

vertenza.

In

effetti è vero che agli atti figurano tre convenzioni del 28 giugno, 31 agosto

e 21 ottobre 2010 denominate “Mandato Fiduciario” tra __________ e il

ricorrente, definiti parte fiduciante, rispettivamente parte fiduciaria, da cui

si evince, da un lato, che la parte fiduciante ha affidato alla parte

fiduciaria la somma di fr. 40'000.-- il 28 giugno 2010, l’importo di fr.

40'000.-- il 31 agosto 2010 e l’ammontare di fr. 30'000 il 21 ottobre 2010 per

provvedere alla sottoscrizione in nome proprio, ma per ordine e conto del

fiduciante, di quote sociali della __________ e che, d’altro lato, la parte

fiduciaria (ossia l’assicurato) è entrata nella società con la funzione di

socio e gerente (cfr. doc. B; C; D).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che nelle tre convenzioni appena menzionate è

comunque stato indicato che la parte fiduciante (__________) ha approvato già

da quel momento l’operato del fiduciario senza riserve e/o condizioni. E’,

altresì, stato specificato che in particolare il fiduciario aveva le

prerogative di nomina di eventuali direttori, di assunzione e gestione del

personale, di gestione economica e finanziaria della società rispettando e

facendo rispettare le prescrizioni legali giusta gli art. 772 CO e segg.

Inoltre

anche dal verbale di polizia dell’agosto 2011, allegato al ricorso (cfr. doc.

F), se, da una parte, emerge che __________ sarebbe il proprietario e il capo

della società, dall’altra, risulta che in ogni caso il ricorrente si occupava

dell’intero lato amministrativo/contabile della Sagl.

Pertanto,

indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria

dell’assicurato nella Sagl sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il

denaro affidatogli da __________ (va comunque osservato che secondo il diritto

civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere

considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una

società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario

appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile

2012.

consid. 5.1.; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società l’insorgente

risulta rivestire funzioni di socio e gerente come da iscrizione a RC senza

riserve o limitazioni.

Per

inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per il mancato

pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può

validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a

titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della

società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009,

9C_292/2009,9C_295/2009,9C_297/2009,9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid.

6.2

; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).

Lo

scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, d’altronde, unicamente

quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire

il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007

consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

E’, poi, utile segnalare

che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il rischio di

abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).

Va, infine, evidenziato

che il fatto che l’assicurato dal mese di aprile 2012 non abbia più ricevuto il

salario (cfr. doc. Q=H) non è tale da inficiare l’esito della presente

vertenza.

Ciò, infatti, non esclude

il suo potere di determinare o perlomeno influenzare le decisioni della Sagl

(cfr. STCA 38.2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.10.).

2.8

Nell’opposizione

l’assicurato ha fatto valere che dagli stipendi ricevuti gli sono stati in ogni

caso trattenuti i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione (doc.

K).

Riguardo

alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli

per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA rileva che il TFA in una

sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di

disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica

l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i

contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il TFA si è confermato

nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005,

già citata ai consid. 2.3. e 2.7., relativa a un’assicurata a cui il diritto

alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la

stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una

Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico

socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra

l’altro, osservato che:

" (…)

3.2

Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)"

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, il ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal mese

di settembre 2012.

La decisione su

opposizione dell’8 ottobre 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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