38.2012.69
Rettam.negato a un ass.diritto a ID da 9/12 a causa della sua posiz.analoga a un DL in seno alla Sagl(socio e gerente con firma indiv.e quota di fr. 110'000)sua ultima DL.Fatto che sostenga che sua pa
9 gennaio 2013Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2012.69
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, TCA
Titolo:
Rettam.negato a un ass.diritto a ID da 9/12 a causa della sua posiz.analoga a un DL in seno alla Sagl(socio e gerente con firma indiv.e quota di fr. 110'000)sua ultima DL.Fatto che sostenga che sua partec. e ruolo di socio e gerente siano solo a titolo fiduciario non atto a sovvertire esito vertenza
FIDUCIARIO E FIDUCIARIA
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 8 cpv. 1 let. a e b LADI
art. 31 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.69
rs
Lugano
9 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 ottobre
2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 8 ottobre 2012 la Cassa CO 1(in seguito: la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 11 settembre 2012 (cfr. doc. 1) con
cui ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1°
settembre 2012, ritenendo che occupasse una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro in seno alla società __________ di __________, essendone socio
e gerente con firma individuale e avendo una partecipazione finanziaria della
società di fr. 110'000.-- su un capitale di fr. 130'000.-- (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 8 ottobre 2012 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione delle indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° settembre 2012 sulla base degli stipendi del
2012.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto,
segnatamente, che proprietario della __________ era il signor __________ e che
era quest’ultimo a gestire la società, come avrebbe confermato alla Polizia
cantonale.
L’assicurato
ha, inoltre, rilevato che nel 2010 __________ gli ha conferito mandato
fiduciario per provvedere alla sottoscrizione in nome proprio ma per ordine e
conto del fiduciante, di tre quote sociali della Sagl, due di fr. 40'000.--
ciascuna e una di
fr.
30'000.--, per complessivi fr. 110'000.--.
Il
ricorrente fa, quindi, valere che la sua funzione di socio e gerente era
riferita ai mandati fiduciari di cui ha, peraltro, allegato le tre convenzioni.
Egli
sostiene, poi, di avere diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di
settembre 2012, visto che, a seguito della dichiarazione di fallimento della
Sagl con decreto della Pretura di __________ del 12 ottobre 2012, tutte le
cariche sono decadute (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 27
novembre 2012 l’assicurato ha trasmesso copia di una sua lettera del 12
settembre 2012 alla __________, nonché copia dello scritto del 6 novembre 2012
con cui il medesimo ha comunicato all’Ufficio del Registro di commercio di __________
le sue dimissioni con effetto immediato quale socio e gerente della __________
(cfr. doc. V; Q; R).
1.5. La Cassa, il
30 novembre 2012, ha informato di non avere osservazioni da formulare in merito
allo scritto del 27 novembre 2012 dell’insorgente (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’assicurato ha diritto oppure no alle indennità d disoccupazione
a fare tempo dal mese di settembre 2012.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha esteso l’applicabilità
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di
disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha
stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga
a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere
l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Nelle
sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 N. 23
pag. 130 e nel giudizio pubblicato in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre,
deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda
gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole
potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Sempre
secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA
C 71/01 del 30 agosto 2001).
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in
una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
In
un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il
TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non
bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va
invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,
l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di
organo in senso materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il
suo scopo.
In una
sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente
precisato che:
"
(…)
En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer
quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de
décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997
consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.
5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege
(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.
c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270
consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.
196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation
au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à
considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur
(cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission
formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré
conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société,
par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf.
arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la
capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les
décisions de la société.
3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus
membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars
2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40
% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,
soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le
plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la
société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature
individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de
compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction
cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement
délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,
chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec
l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère
valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23
novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou
représentés possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve
ainsi une influence déterminante sur les décisions de la société S.________,
qui justifie de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle
d'un employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008.
Comme il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de
clients, mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3
let. c LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."
2.4. Inoltre secondo
la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al
socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STFA C 295/03 del 10
febbraio 2005; STFA C 75/04 del 10 aprile 2005; STFA C 83/03 del 14 luglio
2003).
In una sentenza C 298/05 del
13 aprile 2006, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del
lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il
diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una
Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione
conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono
proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento.
Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a
quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane
un rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la
situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche
della fattispecie.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_481/2010
del 15 febbraio 2011.
E’, poi,
utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006, ha confermato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui
era stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il
diritto alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in
disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli
ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua
posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TFA
ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere
degli organi della società viene limitato.
Di
conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non
presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,
mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva
richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.
In
proposito cfr. pure STFA C 267/04 del 3 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 N.
6 pag. 115.
2.5. La SECO, nella Circolare
concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) del gennaio 2007 al
p.to B20, relativamente in particolare alla situazione di assicurati con
partecipazione finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha
enunciato che:
" Se,
considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente
poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di
un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione
deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il
semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il
diritto alle prestazioni.
- Giurisprudenza
DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”
La Circolare ID parte B,
dal gennaio 2013, è stata sostituita dalla Prassi LADI ID/B dell’ottobre 2012
(cfr. www.seco-admin.ch;
www.area-lavoro.ch), il cui p.to B20 ha il medesimo tenore del p.to B20 della
Circolare ID, ad eccezione del fatto che quale giurisprudenza è stata citata la
STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 (un assicurato che detiene il 40% delle
azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il 30% delle azioni,
decidere il destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione
nell’azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria nell’azienda egli è
escluso dal diritto alle prestazioni).
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
Considerandi
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel luglio 2010, è
stato iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di
firma individuale e una quota complessiva di fr. 110'000.-- (1100 x fr. 100.--)
su un capitale sociale di fr. 130'000.-- (cfr. estratto RC reperibile in
internet al sito www.zefix.ch).
La
restante quota di fr. 20'000.-- è detenuta da __________, cittadino __________
domiciliato a __________, socio e direttore con diritto di firma individuale
(cfr. estratto RC).
Scopo
sociale della __________ è il seguente:
"
L'esercizio di un'impresa di costruzioni, per
sopra e sottostruttura con possibilità di operare come impresa generale. La
posa e la manutenzione di pavimenti, riattazioni e ristrutturazioni, la
fornitura e posa di pavimenti di ogni tipo e materiale, parquet, laminato,
prefinito, linoleum, moquettes o altri materiali, così come tutto quanto
connesso alla ristrutturazione di stabili immobiliari legati all'edilizia,
nonché la direzione lavori, progetti di massima, progetti esecutivi, consulenze
edili. la società potrà partecipare a imprese aventi scopo analogo. L'acquisto,
la vendita e l'intermediazione nel campo immobiliare.” (cfr. estratto RC)
Il
ricorrente, che risulta beneficiario di una rendita AI, è stato, altresì, alle
dipendenze a tempo parziale della __________. Nella “Domanda d’indennità di
disoccupazione” del 7 settembre 2012 e nell’”Attestato del datore di lavoro” di
medesima data è stato indicato che l’assicurato ha lavorato per la Sagl in
qualità di responsabile amministrativo - finanze - risorse umane dal 1° luglio
2010.
al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 5; 6).
Il contratto
di lavoro di RI 1 con la __________ è stato disdetto con effetto dal 30 settembre
2012.
da quest’ultima mediante uno scritto del 10 luglio 2012, peraltro firmato
dall’assicurato stesso, a causa di rilevanti difficoltà economiche e
finanziarie della società (cfr. doc. 7).
Il 12
settembre 2012 l’insorgente ha, poi, inviato alla ditta uno scritto con cui ha
confermato quanto discusso, e meglio che, a seguito della disdetta del 10
luglio 2012, nonché del mancato pagamento degli stipendi dei mesi da aprile ad
agosto 2012, dal 1° settembre 2012 non era più presente in azienda (cfr. doc. Q=H).
L’insorgente
si è annunciato al collocamento il 5 settembre 2012, ricercando un’occupazione
al 40% (cfr. doc. 4).
La Cassa,
con decisione del 11 settembre 2012, ha negato all’assicurato il diritto alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a causa della sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________
(cfr. doc. 1).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 8 ottobre
2012.
(cfr. doc. A1).
La __________
è stata sciolta e posta in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato
con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 12 ottobre 2012 a far tempo dal 15 ottobre 2012 (cfr. estratto RC).
2.7
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima,
da un lato, che l’assicurato è stato licenziato dalla Sagl con effetto dal 30
settembre 2012. Dall’altro, che l’insorgente, il 12 settembre 2012, ha comunicato alla ditta di non essere più stato in azienda dal 1° settembre 2012 a seguito del licenziamento e del mancato pagamento dei salari dal mese di aprile 2012 (cfr.
doc. Q=H).
In
concreto può restare aperta la questione di sapere se nel mese di settembre
2012.
il ricorrente fosse o meno ancora vincolato dal contratto di lavoro con la
Sagl, e meglio se fosse collocabile e avesse osservato le prescrizioni di
controllo oppure no (al riguardo e in merito alla distinzione tra diritto alle
indennità di disoccupazione e diritto alle indennità di insolvenza cfr. STCA
38.2006.80
del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N.37 pag. 152; STF
8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242), poiché
anche volendolo considerare collocabile, egli non avrebbe comunque diritto alle
indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Infatti,
da quanto esposto al considerando precedente emerge con evidenza che
l’assicurato, al momento in cui ha richiesto il riconoscimento del diritto a
indennità di disoccupazione, rivestiva in seno alla __________ una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro.
In
proposito è utile evidenziare che il potere cognitivo del presente
Tribunale è limitato alla valutazione della legalità della decisione su
opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui
essa è stata emanata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 129 V 1; DTF 121 V
366; STF 9C_439/2011 del 19 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_18/2010
del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Di conseguenza rilevante
ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino
all’8 ottobre 2012.
A
quell’epoca, come peraltro tuttora, il ricorrente risultava iscritto a
Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale
della __________, la quale non era ancora stata sciolta a seguito del
fallimento (cfr. consid. 2.6.).
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C 270/04 del 4 luglio
2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).
Il fatto
che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria nella
Sagl, nonché il suo ruolo di socio e gerente siano soltanto a titolo fiduciario
(cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito della presente
vertenza.
In
effetti è vero che agli atti figurano tre convenzioni del 28 giugno, 31 agosto
e 21 ottobre 2010 denominate “Mandato Fiduciario” tra __________ e il
ricorrente, definiti parte fiduciante, rispettivamente parte fiduciaria, da cui
si evince, da un lato, che la parte fiduciante ha affidato alla parte
fiduciaria la somma di fr. 40'000.-- il 28 giugno 2010, l’importo di fr.
40'000.-- il 31 agosto 2010 e l’ammontare di fr. 30'000 il 21 ottobre 2010 per
provvedere alla sottoscrizione in nome proprio, ma per ordine e conto del
fiduciante, di quote sociali della __________ e che, d’altro lato, la parte
fiduciaria (ossia l’assicurato) è entrata nella società con la funzione di
socio e gerente (cfr. doc. B; C; D).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nelle tre convenzioni appena menzionate è
comunque stato indicato che la parte fiduciante (__________) ha approvato già
da quel momento l’operato del fiduciario senza riserve e/o condizioni. E’,
altresì, stato specificato che in particolare il fiduciario aveva le
prerogative di nomina di eventuali direttori, di assunzione e gestione del
personale, di gestione economica e finanziaria della società rispettando e
facendo rispettare le prescrizioni legali giusta gli art. 772 CO e segg.
Inoltre
anche dal verbale di polizia dell’agosto 2011, allegato al ricorso (cfr. doc.
F), se, da una parte, emerge che __________ sarebbe il proprietario e il capo
della società, dall’altra, risulta che in ogni caso il ricorrente si occupava
dell’intero lato amministrativo/contabile della Sagl.
Pertanto,
indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria
dell’assicurato nella Sagl sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il
denaro affidatogli da __________ (va comunque osservato che secondo il diritto
civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere
considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una
società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario
appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile
2012.
consid. 5.1.; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società l’insorgente
risulta rivestire funzioni di socio e gerente come da iscrizione a RC senza
riserve o limitazioni.
Per
inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per il mancato
pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può
validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a
titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della
società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009,
9C_292/2009,9C_295/2009,9C_297/2009,9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid.
6.2
; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).
Lo
scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, d’altronde, unicamente
quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire
il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.
STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007
consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
E’, poi, utile segnalare
che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il rischio di
abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).
Va, infine, evidenziato
che il fatto che l’assicurato dal mese di aprile 2012 non abbia più ricevuto il
salario (cfr. doc. Q=H) non è tale da inficiare l’esito della presente
vertenza.
Ciò, infatti, non esclude
il suo potere di determinare o perlomeno influenzare le decisioni della Sagl
(cfr. STCA 38.2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.10.).
2.8
Nell’opposizione
l’assicurato ha fatto valere che dagli stipendi ricevuti gli sono stati in ogni
caso trattenuti i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione (doc.
K).
Riguardo
alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli
per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA rileva che il TFA in una
sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di
disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica
l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i
contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato
nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005,
già citata ai consid. 2.3. e 2.7., relativa a un’assicurata a cui il diritto
alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la
stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una
Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico
socio gerente con diritto di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra
l’altro, osservato che:
" (…)
3.2
Né osta a
tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i
contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la
negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
(...)"
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto, il ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal mese
di settembre 2012.
La decisione su
opposizione dell’8 ottobre 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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