38.2012.7
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 agosto 2012Italiano44 min
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Numero d'incarto:
38.2012.7
Data decisione, Autorità:
06.08.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_723/2012, 11.12.2012
Titolo:
Negato dt a ID(non resid.in CH). Ass.nemmeno può far capo ad AD CH secondo l'ALC non essendo una vera frontal.ma atipica.Person.intensi legami con la CH,ma prof.non migliori prospett.in CH(diffic.a essere ricoll.a causa dell'età-1951-pure in CH;nel Paese di domic.donna può lavorare anche dopo i 60)
INDENNITÀ
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 71 CEE1408/71
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.7
DC/sc
Lugano
6 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
gennaio 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 12 dicembre 2011 (cfr. doc. 3) con la
quale ha negato ad RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione.
Al
riguardo l’amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Considerato che l'attività di venditrice/commessa
può essere svolta in Svizzera come in __________, senza che vi siano ostacoli
legati alle conoscenze specifiche del luogo, non ci sono ragioni per ritenere
che sussistano dei legami professionali tali da fare ritenere che vi siano
maggiori possibilità d'impiego in Svizzera rispetto al luogo di residenza,
ossia la vicina __________
Di conseguenza, non è possibile per l'assicurata
beneficiare dell'eccezione applicata ai cosiddetti veri frontalieri atipici,
non essendo adempiuto uno dei due requisiti necessari. (…)" (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede che le venga riconosciuto il diritto all’indennità di
disoccupazione sulla base della giurisprudenza relativa al vero frontaliero
atipico e rileva in particolare:
"
(…)
Io sto provando sulla mia pelle tutte le
difficoltà di trovare un nuovo lavoro per chi ha già compiuto i 60 anni e so
che se esiste una possibilità, quella è certamente in Svizzera, dove ho
lavorato negli ultimi 13 anni.
Nella sua decisione su opposizione l'Ufficio
della Sezione considera che l'attività di venditrice / commessa può essere
svolta in Svizzera come in __________, senza che vi siano ostacoli legati alle
conoscenze specifiche del luogo, e che pertanto non si può ritenere che abbia
maggiori possibilità di trovare un nuovo lavoro in Svizzera rispetto alla __________.
Non sono naturalmente d'accordo con questa
valutazione. Vi è un aspetto che ho menzionato nella mia opposizione, che non è
stato ritenuto nella decisione su opposizione, che è per me decisivo, ovvero
quello legato alle regole pensionistiche __________, che di fatto mi precludono
un'occupazione in __________.
Il signor __________, del patronato __________ di
__________, al quale mi sono rivolta per avere una consulenza, ben illustra nel
documento allegato, che in __________ le donne hanno diritto alla pensione a
partire dai 60 anni, 60 anni che ho compiuto lo scorso 16 giugno. In __________
non mi fanno più lavorare per la mia età.
Io ho conservato in Svizzera legami personali e
professionali tali da disporre in Svizzera nettamente delle migliori
possibilità di reinserimento professionale. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 21 febbraio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva in particolare:
"
(…)
L'ultima attività svolta dall'assicurata in
Svizzera, ovvero venditrice, le permette di accedere teoricamente con le stesse
possibilità al mercato del lavoro __________. In ogni modo, non vi sono
condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti nella DTF 133 V 169
e neppure sono date conoscenze pluriennali del mercato, come quelle di cui
l'interessato possedeva nella vertenza Miethe. Nemmeno la lunga durata
dell'attività in Svizzera configura un elemento decisivo, considerato che
numerosi frontalieri lavorano da tanti anni nel nostro Paese (cfr. STF del 14 aprile
2010 nella causa L.,8C_656/2009, consid. 8.3).
Infine, osserviamo che il fattore dell'età sollevato
dall'assicurata, da solo non basta per concludere che ella ha maggiori
possibilità di reinserimento professionale in Svizzera.
Nella sentenza DTF 133 V 169, peraltro prodotta
anche dall'insorgente con l'opposizione, rileviamo che l'Alta Corte ha sì preso
in considerazione il fattore età, tuttavia in aggiunta alle necessarie
conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali.
(…)
Come detto, il fattore dell'età da solo, non può
essere l'elemento determinante per concludere che l'assicurata ha maggiori
possibilità di reinserimento professionale in Svizzera piuttosto che in __________.
Il fatto che ella abbia già raggiunto l'età pensionabile in __________ non le
impedisce di cercare un'occupazione nella vicina __________. Infatti, anche il
decreto "__________", prodotto dall'interessata, sembra incentivare
la continuazione dell'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età
pensionabile. In particolare, l'art. 24 relativo alle Disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici al comma 1 lett. b) sancisce la "flessibilità
nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa". Sicché, pur non conoscendo in
modo approfondito il decreto in parola, appare evidente che non vi è una
preclusione al lavoro oltre l'età pensionabile in __________, ma viene
addirittura incoraggiato.
Inoltre, l'assicurata, pur asserendo nel proprio
gravame di avere svolto delle infruttuose ricerche di lavoro in __________, non
ha prodotto nessuna prova al riguardo.
In conclusione, considerato che l'attività di
venditrice/commessa può essere svolta in Svizzera come in __________, senza che
vi siano ostacoli legati alle conoscenze specifiche del luogo, non vi sono
ragioni per ritenere che sussistano dei legami professionali tali da fare
ritenere che vi siano maggiori possibilità d'impiego in Svizzera rispetto al
luogo di residenza, ossia la vicina __________.
Pertanto, i requisiti per invocare l'applicazione
dell'eccezione in base alla giurisprudenza della CGCE (Sentenza Miethe) non
sono adempiuti." (Doc. III)
1.4. Il 27
febbraio 2012 l'assicurata ha inoltrato uno scritto al TCA (cfr. Doc. V),
accompagnato da una presa di posizione del sig. __________ del patronato __________
di __________ (cfr. Doc. B2).
Al
riguardo l'amministrazione il 5 marzo 2012 si è così espressa:
"
(…)
Per quanto riguarda la documentazione relativa
all'abbonamento alla __________ (doc. B6), il materiale di voto per
corrispondenza (B3 e B4) e le fatture relative alla comunicazione mobile della __________
(doc. B7 e B8), rileviamo che essa è superflua nella misura in cui
l'amministrazione ha già ritenuto che la ricorrente ha mantenuto forti legami
personali con la Svizzera (cfr. doc. 1 e risposta 21 febbraio 2012).
Relativamente all'interpretazione/presa di
posizione del signor __________ riguardo al decreto "__________",
ammesso e non concesso che lo scopo di quest'ultimo sia esclusivamente quello
preteso dall'insorgente, ovvero non incoraggiare il cittadino a lavorare dopo
l'età pensionabile, ma attendere l'età corretta per chiedere la pensione di
vecchiaia, rileviamo che questo non significa ancora un'esclusione dal mercato
del lavoro delle persone che desiderano lavorare oltre l'età pensionabile.
Come indicato nei precedenti allegati di causa,
si ribadisce che il fattore dell'età da solo, non può essere l'elemento
determinante per concludere che l'assicurata ha maggiori possibilità di
reinserimento professionale in Svizzera piuttosto che nella __________. Il
fatto che ella abbia raggiunto l'età pensionabile in __________ non le
impedisce di cercare un'occupazione in __________ come venditrice/commessa,
atteso che la predetta attività non conosce ostacoli legati alle conoscenze
specifiche del luogo." (Doc. VII)
in
diritto
2.1. Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.
422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che
determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non
di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF
115 V 448-449).
Così, nel
caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con
giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in
Svizzera.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza relativa
all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n.
168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la
promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno
1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre
1991).
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore anche dopo
della LPGA (cfr. STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007).
A proposito di questa
condizione, in una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale
federale ha rilevato:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449).
(…)
Il convient donc, préalablement, de trancher le
point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8
al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement
de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005
Fatti
I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations
sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au
logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il
disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de
ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A
un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence
effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en
Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique
(déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il
signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un
point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne
fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait
en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de
l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse."
2.2. Nella
presente fattispecie è incontestato che l’assicurata non risiede in Svizzera.
Dal profilo della sola
LADI, la ricorrente non adempie quindi i presupposti per poter essere posto al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
Resta da
stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente
ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato sulla base dell’ALC.
2.3. Con
l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
tra la Svizzera e l'UE e la modifica della Convenzione AELS, il 1° giugno 2002,
la Svizzera ha recepito le norme europee in materia di coordinamento contenute
nei Regolamenti 1408/71 e 574/42.
I nuovi
Regolamenti 883/2004 (RB) e 987/2009 (RA) sostituiscono i suddetti regolamenti
e sono applicati negli stati membri dell'UE dal 1° maggio 2010.
In
Svizzera i nuovi Regolamenti sono in vigore dal 1° aprile 2012.
Alla
presente fattispecie si applicano i Regolamenti 1408/71 e 574/72 (cfr.
Segreteria di Stato dell'economia, SECO, "Circolare relativa alla
ripercussione del Regolamento (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione
contro la disoccupazione" – Circ. ID 883 – in vigore dal 1° aprile 2012,
punto B42 "nel determinare i diritti e i doveri degli assicurati, per
stabilire quale sia la legislazione applicabile è determinante la richiesta),
visto che l'assicurata ha richiesto le prestazioni il 29 settembre 2011 per il
1° novembre 2011.
Va comunque
rilevato che anche nei nuovi Regolamenti i veri frontalieri atipici continuano
a beneficiare delle prestazioni dello Stato di occupazione (cfr. Circ. ID 883
punto D24).
Sulla
possibilità, prevista dall'art. 65 paragrafo 2 del Reg. 883/2004, per i
lavoratori frontalieri di mettersi a disposizione sia unicamente degli uffici
del lavoro dello Stato di residenza, oppure anche degli uffici del lavoro
dell'ultimo Stato di occupazione, pur beneficiando delle prestazioni da parte dello
Stato di residenza, cfr. Circ. ID 883, punti "Nuove
disposizioni previste dal RB e dal TA" e D 29-32; G. Riondel Besson,
"Le Reglement (CE) 883/2004: Dispositions applicables à certaines
préstations" in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS),
N° 47-2011 pag. 141 seg. (pag. 154. n. 42).
2.4. In una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133
V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha
confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il
Tribunale federale ha stabilito che in applicazione del diritto
internazionale, e meglio del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza
della CGCE un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la
disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali
previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera
(Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre
in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
L’Alta
Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato
diverso dal “vero” frontaliero di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il
quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli
è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1
lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e
quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri”
non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.
I
frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni
dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.
Il
frontaliero "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato
diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata
demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
Nel caso
di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto
un frontaliero “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la
possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto
esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.
In particolare
l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto
buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era socio attivo di
associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che riceveva presso un
fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi e amici in
Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si era,
del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera svizzera dopo
aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.
Inoltre
egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato
tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera,
prevalentemente nella Svizzera tedesca.
In
particolare l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
10.3 Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente, il
giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto
soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti
legami professionali con la Svizzera.
10.3.1 Eccezion fatta per il breve, e ormai
lontano, periodo dal 1966 al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale
e del mercato del lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente
paragonabile a quella attuale -, H. ha infatti effettuato tutta la sua
formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella
Svizzera tedesca. Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo
reinserimento in qualità di agente bancario risulterebbe più facile a Como o a
Milano che non in Svizzera appare quantomeno opinabile. Da un lato,
l'affermazione astrae dalle peculiarità personali e
culturali dell'interessato, poc'anzi esposte, dall'altro sembra ignorare che
l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità di "responsabile reparto
lettere di credito e garanzie", non può prescindere da conoscenze
specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e
soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare che
disciplina in dettaglio l'attività bancaria in esame, ben difficilmente
l'interessato, ormai sessantenne e già difficilmente collocabile in Svizzera,
come dimostrano le finora infruttuose ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non
addirittura migliori opportunità di reinserimento professionale nella vicina
Lombardia. A ciò si aggiungono le difficoltà, per non dire l'impossibilità, di
reintegrazione professionale in Italia legate all'età che rendono ancora più
improbabile l'opportunità di reperire una nuova occupazione in un Paese in cui
l'età pensionabile si situa intorno ai 59 anni (in linea con la media europea;
cfr. www. camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag.
63)."
In una
sentenza 38.2008.5 del 9 giugno 2008 questo Tribunale ha invece negato a un assicurato
il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base delle seguenti
considerazioni:
"
(…)
Da quanto appena descritto emerge con evidenza
che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando
l’assicurato, nel _____, si è trasferito in __________.
Pur vivendo nella fascia di confine, non ha
coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del
fratello e della famiglia di questi a _____, non ha addotto di frequentare
amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a
parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a _____.
Per quel che attiene invece al legame
professionale in Svizzera, è vero che ______ ha sempre lavorato in Svizzera
dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a ____ e _____, diventando
nel 1980 analista EDP e organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come
chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al
Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la ____ dal ____ al
_____, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza
finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello
informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che
stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze
e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava
programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene
che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di
“responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di
cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è
prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata
ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del
quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che _____, per la
______, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in ______, _______,
______, ______e ______ (cfr. doc. XIII).
Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato
il ______, al momento del licenziamento alla fine del _____ aveva 59 anni e
quando è stata emanata la decisione su opposizione 63 anni - non è di per sé
sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una
nuova occupazione in Svizzera.
In effetti un assicurato sessantenne a causa
dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza
dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di
collocamento di _____ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr.
doc. XIII).
E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di
cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di
_____, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel
____ - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà
di restare in Ticino dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva
subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali
avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).
Il trasferimento di ____ da _____ all’__________
nel lontano ____ non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze
esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita
doveva iniziare la scuola elementare e che a _____ vi era un problema di lingua
(cfr. doc. XIII).
Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto
debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto
della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________,
rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera.
Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad
abitare in Ticino, Cantone di lingua __________.
Alla luce delle considerazioni appena esposte,
tutto ben considerato, occorre concludere che ______ non ha mantenuto con la
Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità
di reinserimento professionale.
Egli non va, dunque, considerato quale
frontaliero “vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto
rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio
2004. (…)”
Con
giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicato in RtiD II-2010 N. 66 pag.
277, la nostra Massima Istanza, ha accolto un ricorso della Sezione del lavoro
interposto contro una sentenza del TCA (38.2008.51 del 17 giugno 2009) che
aveva ritenuto un assicurato un vero frontaliero atipico.
Pronunciandosi
riguardo al Reg. CEE 1408/71 e alla relativa giurisprudenza della CGCE
(vertenza Miethe), secondo cui un lavoratore frontaliero può beneficiare
dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di
residenza, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato
dell’ultima occupazione) dei legali personali e professionali tali da disporre
in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale
(frontaliero «vero» ma atipico; al riguardo cfr. RtiD II-2007 N. 45 pag. 227
segg. = DTF 133 V 169), l'Alta Corte ha ritenuto che non era data una
situazione «atipica» tale da giustificare l’applicazione della giurisprudenza
Miethe.
In concreto, infatti, a differenza delle situazioni trattate nella vertenza
Miethe e nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. (= DTF
133 V 169), il ricorrente aveva conservato il centro delle sue relazioni
personali in Italia. Egli aveva sempre vissuto in Italia. Il ricorrente non
poteva prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera, nel
settore lavorativo rilevante, ossia nell’attività di specialista in informatica
nella quale si era reinserito e non già nel precedente mestiere di pittore.
Il Tribunale federale ha,
in particolare, rilevato che:
" (…)
8.2 Nel caso di specie la situazione è ben diversa da quella
"atipica" trattata nella vertenza Miethe. In quella causa,
l'interessato, cittadino tedesco con formazione professionale conseguita in
Germania, aveva in precedenza sempre vissuto nel suo paese d'origine. L'unico
legame con il Belgio era il domicilio impostogli quale soluzione temporanea
dalle concrete circostanze familiari. Anche nella fattispecie esaminata nella
già citata sentenza pubblicata in DTF 133 V 169, l'interessato, di
nazionalità elvetica, nato e cresciuto in Svizzera, dove aveva conseguito il
diploma di impiegato di commercio, aveva, eccezion fatta per un periodo di tre
anni, sempre abitato e lavorato in Svizzera. La sua decisione di trasferirsi in
Italia, in un villaggio in prossimità della frontiera, era stata condizionata
da elementi esterni (atti vandalici e intimidatori presso la precedente
abitazione ticinese). In ambedue i casi, in cui l'autorità giudicante ha
riconosciuto l'esistenza di legami personali più stretti con il precedente
paese di residenza, la presa di domicilio all'estero avvenne più o meno casualmente.
Ciò a differenza del qui ricorrente, il quale è cresciuto e ha sempre vissuto
in Italia. Nel 1989 L.________ aveva conosciuto sua moglie, che allora abitava
a O.________. Pur lavorando da quell'epoca in Svizzera, a C._________, egli
mantenne il proprio domicilio in Italia, dove sua moglie decise di seguirlo. I
figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999, frequentano le scuole in
Italia. Avesse l'opponente avuto i pretesi solidi legami personali con la
Svizzera, dopo il matrimonio avrebbe potuto raggiungere sua moglie e prendere
domicilio in Svizzera. Il domicilio in Italia inoltre non dipende in concreto
da circostanze particolari, senza le quali l'interessato avrebbe eletto
domicilio in Svizzera. Da quanto precede, si deve quindi dedurre che egli ha
conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Il matrimonio con
una cittadina svizzera e la sua nazionalità elvetica, acquisita dopo il
matrimonio, non sono fattori decisivi in quest'ambito. Neppure sono
determinanti gli affermati stretti legami che l'opponente intrattiene con la
suocera e con alcuni amici in Svizzera, ritenuto come l'esistenza di rapporti
d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei
frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.
8.3 La fattispecie in esame differisce da quella accertata nei due
suddetti casi anche per quanto concerne i legami professionali. Nella vertenza
Miethe, l'interessato aveva lavorato per tutto il tempo in Germania, nella sua
professione di rappresentante di commercio. Egli fece inoltre valere che la
tessera professionale di cui era in possesso aveva validità solo in Germania.
Nella DTF 133 V 169, l'interessato aveva pure
effettuato praticamente tutta la sua carriera professionale presso una banca in
Svizzera. Decisivo per ammettere gli stretti legami professionali con il nostro
Paese venne ritenuto il fatto che l'attività da lui svolta non poteva
prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro
legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro
istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio la sua attività
bancaria, ben difficilmente l'interessato avrebbe avuto comparabili possibilità
di reinserimento professionale sul mercato del lavoro italiano. In concreto la
situazione è diversa. L.________ non può prevalersi di una lunga esperienza
professionale in Svizzera nel settore lavorativo rilevante. Da questo profilo
determinante è unicamente il suo reinserimento nell'attività di specialista in
informatica, e non già nel precedente mestiere di pittore. L'attestato di
capacità professionale conseguito nel campo dell'informatica, che conosce meno
differenze fattuali, gli permette di accedere teoricamente con le stesse
possibilità al mercato di lavoro italiano. Ad ogni modo, nel presente caso non
vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti in DTF 133 V 169; e neppure sono date
conoscenze pluriennali del mercato, quali quelle di cui l'interessato disponeva
nella vertenza Miethe. La circostanza che l'opponente abbia conseguito la sua
formazione nel ramo dell'informatica in Svizzera non costituisce elemento di
rilievo, quando si consideri che molti frontalieri occupati ad esempio
nell'industria orologiera beneficiano di una formazione o di un perfezionamento
professionale nel nostro Paese. E nemmeno la durata dell'attività in Svizzera
configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da
tanti anni in Svizzera.
8.4 In sostanza, alla luce di tutte le circostanze, nella
fattispecie in esame non è data una situazione "atipica" tale da
giustificare l'applicazione della giurisprudenza Miethe.
9.
Stante quanto precede, in concreto, non si può concludere per la
presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più
favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato
dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza.
Ne segue che il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto e il giudizio
impugnato annullato. (…)”
In una sentenza 38.2011.10
del 16 giugno 2011 il TCA ha escluso l'esistenza di un caso di vero frontaliero
atipico, rilevando:
"
Questa Corte, in primo luogo, ribadisce che la
possibilità di considerare un assicurato quale “vero frontaliero atipico”, nel
caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima
occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato
delle migliori possibilità di reinserimento professionale, e dunque di fare
capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è in ogni caso di
carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad esempio la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla
norma generale secondo cui il lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in
disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni
della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71
n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)
In secondo luogo, il TCA rileva che la presente
fattispecie si differenzia su diversi punti dal caso Miethe e dalla vertenza di
cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR
2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato
la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte (cfr. consid.
2.8).
Considerandi
In effetti, per quanto concerne i legami personali
in Svizzera, anche ammettendo che l’assicurato
- ha vissuto in Svizzera, a __________ dal 1988 al 2006, dapprima
fino al 1996 convivendo con i genitori, successivamente abitando da solo fino
al 2002, in seguito con la moglie (matrimonio contratto il 9.3.2002) e con il
figlio (nato il 29 aprile 2003);
- ha acquisito la nazionalità svizzera
(naturalizzato) nel 2005;
- frequenta alcuni amici in Svizzera;
- è affiliato al Sindacato Y;
- dal 1° maggio 2009 ha preso in locazione un monolocale a X (cfr.
doc. 27; I; XI; 11).
decisive, ai fini della presente vertenza,
risultano piuttosto le seguenti circostanze:
- l’assicurato è nato in __________, a Z, nel 1969, dove ha
vissuto fino all’età di 19 anni e dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e
l’Istituto tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito
Commerciale nel 1989;
- dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di H, senza
però terminare gli studi;
- ha mantenuto anche la nazionalità __________;
- nel 2006 si è trasferito con la moglie (nata e vissuta in __________
fino al matrimonio avvenuto il 9 marzo 2002) e il figlio in __________ a B,
andando ad abitare in un appartamento di loro proprietà;
- il figlio frequenta le scuole a B;
- i suoi genitori abitano in __________ (cfr.
doc. 27; 29; I; XI).
Da quanto appena descritto emerge con evidenza
che il legame personale con la Svizzera, perlomeno a partire dal 2006, quando
l’assicurato con la sua famiglia si è ritrasferito in __________ - pur non
ignorando che il medesimo ha indicato che il motivo del trasferimento era da
ricondurre a dei disturbi di salute della moglie (“Mia moglie ha iniziato ad
avere delle crisi depressive, si sentiva molto isolata, forse ciò anche a causa
della zona nella quale vivevamo: Era in terapia dal dr. med. __________ il quale
le ha consigliato di cambiare ambiente. Mia moglie non si trovava bene con le
nostre regole”; cfr. doc. XI) - è comunque fievole.
Pur vivendo nella fascia di confine, non ha
coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione della frequentazione
di pochi amici (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati
unicamente tre: cfr. doc. XI), ha negato di fare parte di associazioni
culturali o sportive (è stato iscritto presso la scuderia di rally solamente
fino al 1992, cfr. doc. XI). Neppure ha addotto di svolgere particolari
attività sociali.
Egli, inoltre, ha sì ricevuto il quotidiano la X,
tuttavia unicamente per un mese nel 2009 e per un mese nel 2010 beneficiando di
vincite (cfr. doc. I; XI).
Per quel che attiene invece al legame
professionale in Svizzera, è vero che l’insorgente ha sempre lavorato in
Svizzera.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come
chiaramente emerso in occasione dell’udienza del 2 maggio 2011 davanti al
Presidente del TCA, l’attività svolta dal medesimo nel settore degli acquisti
dal 1994 al 2009, e più precisamente di responsabile acquisti dal 2003 al 2009
quando si è annunciato alla disoccupazione (cfr. doc. 29), consisteva nel
procurare alla ditta sua datrice di lavoro le materie prime, sovrastrutture e
infrastrutture necessarie al ciclo produttivo, anche tramite la gestione dei
magazzini, gestendo il portafoglio dei fornitori (cfr. doc. XI).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene
che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di
“responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di
cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è
prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata
ovunque, non essendo vincolata alla conoscenza di usi commerciali specifici e
del quadro legislativo nazionali.
Quanto fatto valere dal ricorrente, e meglio di
aver conservato in Svizzera legami personali e professionali tali da avere
migliori opportunità di reinserimento professionali nel nostro Paese, poiché ha
esercitato un’attività lucrativa solo ed esclusivamente in Svizzera (cfr. doc.
V), non è rilevante.
Infatti, in proposito, il TF nel giudizio 8C_656/2009
del 14 aprile 2010 consid. 8.3., pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277.
sopra menzionato (cfr. consid. 2.8.), ha osservato che la durata dell'attività
in Svizzera non configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri
lavorano da tanti anni in Svizzera.
Alla luce delle argomentazioni appena esposte, tutto
ben considerato, occorre concludere che il ricorrente non ha mantenuto con la
Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità
di reinserimento professionale.
Egli non va, dunque, considerato quale
frontaliero atipico e di conseguenza gli va negato il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera a partire dal 1° maggio
2009.
La decisione su opposizione del 27 dicembre 2010
impugnata deve, pertanto, essere confermata.
A titolo abbondanziale va, in ogni caso,
sottolineato che la situazione problematica di quegli assicurati svizzeri che,
essendo domiciliati in __________ e avendo lavorato in Svizzera, non possono
beneficiare delle indennità speciali per frontalieri a norma della legge
interna __________, né eccezionalmente delle indennità di disoccupazione in
Svizzera, nel caso in cui non adempiano i requisiti dei “frontalieri atipici”
(cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25 gennaio 2007) è nota e richiede
un'adeguata soluzione.
Al riguardo giova rilevare che il Consigliere
agli Stati on. __________, il 22 giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione disoccupazione. Discriminazione dei
frontalieri svizzeri in __________”, del seguente tenore:
" Da diversi anni, i frontalieri disoccupati
di nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una
discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera
circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità
di trattamento.
In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono in __________ versano i
propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Secondo
gli accordi bilaterali, lo Stato competente per il versamento delle indennità
di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato ove questi ultimi risiedono. Nella
fattispecie si tratta dunque dell'__________, ove però i frontalieri
disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di condizioni meno vantaggiose
rispetto ai frontalieri __________ nella stessa situazione, il che equivale a
una disparità di trattamento contraria all'accordo sulla libera circolazione
delle persone.
Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla
compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei
frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma
globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità
__________.
I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di
versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera
senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel
Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.
Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:
- Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?
- In caso di risposta affermativa, quali
provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?
- È pronto a discutere della questione in sede
diplomatica con il governo __________?
- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la
questione presso gli organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch:
Interpellanza 06.3353)
Il Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:
" La situazione descritta dall'autore
dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri
che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento
in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai lavoratori
__________ nella stessa situazione: il regime speciale di disoccupazione __________
non si applica a tali cittadini. Questo stato di fatto costituisce a nostro
parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri: la parità di trattamento è
infatti un principio fondamentale della libera circolazione delle persone,
soprattutto in materia di diritti alle prestazioni sociali.
Il SECO e il Ministero __________ del lavoro nonché l'Istituto nazionale
della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite
dell'ambasciata svizzera a __________. L'ambasciata è inoltre intervenuta in
varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero __________ degli
affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati
conseguiti risultati convincenti: l'__________ subordina infatti il diritto
alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati
all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in
materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________ (ancora
applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo
all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la
retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i
frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non
sono inclusi.
Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato
misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima
volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali.
Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe
presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in
merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di
trovare una soluzione a tale questione."
(cfr. www.parlement.ch:
Interpellanza 06.3353)
La SECO, il 27 marzo 2008, dando seguito a uno
scritto del Presidente di questo Tribunale inviato contestualmente a un’altra
vertenza (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.) e volto a sapere
se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto
parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006, ha indicato, da un lato, che erano da considerarsi scarse le probabilità che vi fossero
cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella
risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione
europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO
stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________
della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.; 2.11.).
Il Presidente del TCA, il 4 maggio 2011, ha nuovamente interpellato la SECO al riguardo, chiedendo segnatamente se dopo il 31 maggio
2009.
la situazione si è modificata e se la retrocessione dei contributi dalla
Svizzera vale ora anche per i cittadini svizzeri che risiedono in Italia.
In caso di risposta negativa la SECO è stata
invitata a comunicare al TCA quali ulteriori passi sono stati intrapresi per
eliminare la discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________. (cfr.
consid. 1.7.; doc. XII).
La SECO, il 10 maggio 2011, ha risposto che:
" (…) dal 1° giugno 2009, non vige più alcuna
retrocessione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione tra la
Svizzera e i Paesi viciniori.
Per quanto concerne l’__________, il fondo in cui
venivano raccolti i contributi dei frontalieri __________ è ancora attivo e
permette tuttora di offrire ai frontalieri di nazionalità italiana residenti in
__________ che hanno perso il lavoro in Svizzera, migliori condizioni di
indennizzazione che per i disoccupati (__________ e non) che hanno lavorato in __________
(“trattamento speciale di disoccupazione” – cfr. http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=264).
Detto trattamento speciale durerà verosimilmente sintanto che il fondo in
questione non sarà esaurito.
Pertanto un frontaliero di nazionalità svizzera
residente in __________ viene indennizzato conformemente all’art. 71 cpv. 1
lett. a) ii) del regolamento (CEE) n° 1408/71, ossia come se fosse un
disoccupato che ha perso il lavoro in __________.
Le difficoltà riscontrate al momento dell’entrata in
vigore degli accordi bilaterali (impossibilità per un cittadino svizzero di
comprovare lo status di frontaliero in Svizzera, poiché privo di permesso G)
sembrano essersi risolte. Le discussioni, sia con l’__________ che tramite il Comitato
misto, si sono arenate in ragione dei negoziati per la ripresa negli accordi
bilaterali Svizzera – UE del nuovo regolamento (CE) n° 883/04, in vigore
nell’UE dal 1° maggio 2010.
In conclusione, nella misura in cui l’__________
applica le disposizioni del regolamento 1408/71 nulla può esserle rimproverato
dal punto di vista dell’applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e
l’Unione europea. Infatti, detto regolamento prevede unicamente che un
lavoratore frontaliero sia trattato alla pari di un lavoratore che ha perso un
impiego nel paese di residenza.
Tuttavia, la questione della giustificazione del
vantaggio supplementare concesso ai frontalieri di nazionalità __________a
appare invece di competenza esclusiva dei tribunali __________. Finora non
abbiamo notizia di cause che sarebbero state intentate a questo proposito da
persone direttamente colpite da detta discriminazione.” (Doc. XIII)
Per quanto attiene alla richiesta della parte
ricorrente di derogare per le persone svizzere che abitano in __________ e
hanno lavorato in Svizzera agli accordi bilaterali che sanciscono che il
versamento delle indennità di disoccupazione sia a carico dello Stato di
residenza, ponendolo a carico dello Stato in cui si presta l’attività
lavorativa (cfr. doc. XVI), giova osservare che non è possibile derogare a tali
disposizioni (cfr. STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 nella quale
all'assicurato è stato negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione).
Spetta semmai al ricorrente o all'organizzazione
sindacale che lo rappresenta chiedere alle autorità __________ di fare
beneficiare delle indennità speciali anche i lavoratori frontalieri di
nazionalità svizzera."
In una
sentenza 38.2011.55 del 23 gennaio 2012 il TCA ha negato ad un assicurato il
diritto ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
in Svizzera e si è così espresso:
"
(…)
Infatti, dal profilo professionale, l'attività di
croupier (cfr. Doc. 161; Doc. 174a) o quelle di portiere/chasseur/autista/agente
di sicurezza (cfr. doc. 174a) non sono prevalentemente legate al territorio di
uno Stato. Non si può pertanto concludere per la presenza di una situazione
"atipica" che conduca a considerare più favorevoli le possibilità di
reinserimento professionale nello Stato dell'ultima occupazione rispetto a
quelle esistenti nello Stato di residenza.
Nel nostro paese può semmai essere più elevata la
remunerazione per il lavoro svolto (cfr. Doc. 37g), ma tale circostanza non è
evidentemente rilevante in questo contesto in cui l'accento viene posto
esclusivamente sulle migliori possibilità di reinserimento (cfr. STF
8C_777/2010 del 20 giugno 2011 riprodotta al considerando precedente).
L'assicurato ha del resto lavorato presso un
______ in ______, in ______ e in ______.
Per un certo periodo egli è pure stato occupato
in un bar di sua proprietà a ______ e, successivamente, come portiere di notte
a ______ (cfr. Doc. 74a).
X, nato nel 1954 ha svolto tutta la sua formazione, in __________, a ______, dove, dopo la scuola dell'obbligo,
ha conseguito il diploma di geometra. Egli si è trasferito in Svizzera all'età
di 48 anni, dopo aver reperito un impiego quale ______ presso il ________________
nel 2002 (cfr. Doc. 74a), dove ha lavorato fino al 24 maggio 2006 quando è
stato licenziato per appropriazione indebita (cfr. Doc. 124).
Egli ha risieduto nel nostro paese soltanto per
alcuni anni e cioè fino al 2005 (cfr. consid. 1.3).
Anche i legami personali del ricorrente sono
peraltro più intensi con lo Stato di residenza (cfr. la presa di posizione
della SECO del 12 maggio 2011, Doc. 63), se solo si considera che l'assicurato
è proprietario di un'abitazione in __________, a ______, dal 2005 (cfr. Doc.
37c); che a partire dal 2006 l'assicurato "ha intrattenuto una relazione
sentimentale con una donna che risiedeva a ______" (cfr. consid. 1.2),
relazione protrattasi secondo quanto dichiarato dalla donna fino al novembre
2007.
(cfr. Doc. 37d) e che, in __________, a ______, vivono la moglie, dalla
quale è separato, e due figli, nati nel 1990 e nel 1981 (mentre un terzo
figlio, nato nel 1976, vive in Svizzera, cfr. Doc. 37g e Doc. 74a).
Oltre alla vicinanza di un figlio e quella di un
cugino, l'assicurato, per sua stessa ammissione, non presenta nessun altro
legame con la Svizzera (cfr. Doc. 37g).
In conclusione X non ha dunque diritto
all'indennità di disoccupazione neppure sulla base delle disposizioni di
diritto internazionale della sicurezza sociale. (…)"
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale federale ha negato il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera
ad un assicurato residente in Francia, rilevando:
"
(…)
4.4
Les premiers juges ont fait application de cette
jurisprudence européenne au cas d'espèce. Ils retiennent que l'intimé
entretenait des relations professionnelles étroites avec l'Etat du dernier
emploi. Ils relèvent à ce propos qu'en dehors des périodes de chômage et d'un
bref séjour dans son pays d'origine (1998 à 2000), il a pratiquement toujours
travaillé en Suisse depuis 1982. A ce titre, il a cotisé au régime helvétique
de l'assurance-chômage. Il s'est toujours mis à disposition du marché du
travail suisse et a travaillé durant les périodes litigieuses pour plusieurs
employeurs genevois. L'intéressé disposait en outre d'un logement à Genève et
il n'a dans les faits exercé qu'une seule activité rémunérée pour des
employeurs français comme nettoyeur auprès de Z.________. Selon la juridiction
cantonale, la compétence de l'Etat d'emploi se justifie d'autant plus, en
l'espèce, que la France a régulièrement enregistré un taux de chômage moyen
plus élevé que la Suisse. Dans ces conditions, il convenait d'admettre que
l'intimé avait en Suisse les mêmes chances, voire de meilleures chances, de
réinsertion professionnelle.
4.5
Comme le soutient avec raison le recourant, ces
éléments ne permettent pas de considérer que l'intimé se trouvait dans la
situation d'un travailleur frontalier «atypique».
C'est ainsi que l'intimé n'a pas acquis une
formation spécifique en Suisse. Il dispose d'une licence en psychologie de
l'Université de O.________, qu'il n'a pas pu exploiter en Suisse faute de
l'avoir validée par une année complémentaire à N.________. Il n'a pas non plus
constamment travaillé en Suisse après son divorce prononcé en 1998. Selon les
constatations du jugement attaqué, il est retourné vivre au Chili en août 1998,
avec ses trois enfants, où il a exercé une activité professionnelle entre
septembre 1998 et août 2000 au service de M.________. En septembre 2000, il a
annoncé aux autorités son arrivée dans le canton de Genève (tout en louant
parallèlement un logement en France). Hormis le fait qu'il a exercé des emplois
en Suisse et qu'il disposait d'une adresse à Genève, aucune circonstance ne
tend à démontrer que l'intimé, de nationalité française, avait conservé - en
dehors de son travail - des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour que
l'on puisse parler d'une situation atypique. Ses recherches d'emploi ne se sont
pas uniquement concentrées en Suisse, puisqu'il a également travaillé pour des
employeurs en France. Parallèlement ou successivement à ses demandes
d'indemnisation en Suisse, il s'est mis durablement à la disposition des
services de l'emploi en France, ce qui est aussi un indice sérieux en faveur de
relations étroites avec l'Etat de résidence. Le fait qu'il a cotisé à
l'assurance-chômage suisse n'est pas déterminant. Le fondement même de
l'application de la loi de l'Etat de résidence est de mettre à charge de cet
Etat le paiement des indemnités de chômage alors que le chômeur a cotisé
précédemment par le biais d'emplois dans un autre Etat membre. Quant aux
différences entre les taux de chômage en Suisse et en France, il n'est pas
davantage décisif. L'arrêt Miethe ne fait aucunement mention d'un critère de
cette nature mais fait uniquement référence à la conservation de liens
personnels et professionnels propres à donner de meilleures chances de
réinsertion. Ces liens se rattachent à la personne du travailleur
indépendamment de la situation générale du marché du travail dans un des deux
Etats membres. Suivre sur ce point l'argumentation des premiers juges
reviendrait à reconnaître un droit d'option inconditionnel aux travailleurs
frontaliers au chômage lorsque le taux de chômage de l'Etat d'emploi est
inférieur à celui de l'Etat de résidence, ce qui viderait de leur sens les
dispositions de l'art. 71 du règlement. Au reste, la soumission au régime
national le plus favorable, que ce soit sous l'angle des prestations, des
services fournis par l'administration de l'emploi, ou encore du taux de chômage
dans les Etats membres est un principe qui n'existe pas dans le domaine auquel
s'applique l'art. 71 du Règlement 1408/71 (voir dans ce sens les conclusions de
l'avocat général dans l'affaire Miethe, du 27 février 1986, Rec. p. 1842).
En définitive, par rapport à un «vrai frontalier»,
la situation de l'intimé ne présente pas véritablement de caractéristiques
nécessitant une dérogation à la règle générale du rattachement à l'Etat de
résidence.
4.6
Le cas d'espèce se distingue clairement de la
situation atypique à la base de l'arrêt Miethe. Dans cette affaire,
l'intéressé, ressortissant allemand, avait acquis une formation professionnelle
en Allemagne où il avait constamment travaillé et résidé. Il avait déménagé en
Belgique au seul motif que ses enfants, qui étaient élevés dans un
établissement belge, pouvaient regagner quotidiennement le logement familial.
Il possédait en outre un bureau en Allemagne, qui lui servait tant à exercer
son activité salariée (représentant de commerce rémunéré à la commission) qu'à
chercher un travail en période de chômage. La présente cause est également
différente de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 V 169 et qui est un exemple illustratif de la jurisprudence Miethe. Il
s'agissait ici d'une personne de nationalité suisse, qui était née et avait
grandi en Suisse où elle avait obtenu un diplôme d'employé de commerce.
Exceptée une période de trois ans, elle avait toujours habité et travaillé en
Suisse, où elle avait fait toute sa carrière professionnelle dans le domaine
bancaire. Ses compétences spécifiques dans cette branche pouvaient
difficilement être mises à profit dans un autre pays que la Suisse, compte tenu
également de l'âge de l'intéressé (59 ans). Sa décision de transférer sa
résidence en Italie, dans un village à proximité de la frontière, avait été
motivée par des considérations de sécurité (actes de vandalisme et
d'intimidation commis à sa résidence au Tessin).
5.
En conclusion, c'est à tort que les premiers juges
ont retenu que l'intimé pouvait prétendre des prestations de
l'assurance-chômage suisse pendant les délais-cadres d'indemnisation en cause.
Le recours est ainsi bien fondé."
2.5
Nella presente fattispecie
l'amministrazione ha esplicitamente riconosciuto che l'assicurata ha mantenuto
intensi legami personali con il nostro paese (cfr. consid. 1.1).
La Sezione del lavoro nega
invece che le prospettive professionali della ricorrente siano migliori nel
nostro paese rispetto a quello nello Stato di domicilio.
Dagli atti dell'incarto
emerge che l'assicurata, nata il 16 giugno 1951, dal 1998 fino al momento del
licenziamento, intimato per motivi economici per il 31 ottobre 2011, ha lavorato quale venditrice in un negozio di argenteria presso il centro __________.
Chiamato ora a
pronunciarsi e richiamate la giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al
considerando precedente, dalla quale emerge in particolare il carattere
eccezionale della situazione che giustifica l'applicazione della giurisprudenza
sui veri frontalieri atipici, ritiene innanzitutto che la professione di
venditrice svolta dall'assicurata non presenti delle caratteristiche tali per
cui un ricollocamento è più facile in Svizzera che in __________.
Inoltre le difficoltà ad
essere ricollocati a causa dell'età avanzata esistono anche per le lavoratrici
e per i lavoratori in Svizzera.
Infine, anche il fattore
legato all'età del pensionamento non è decisivo in quanto in __________ una
donna può comunque continuare a lavorare anche dopo i 60 anni (sul rapporto tra
lavoro e pensione cfr. S. Pétremand-Besancenet, "la fixation de l'âge de
la retraite l'approche choisie en droit européen" in CGRSS N° 47-2011 pag.
9.
seg. (pag. 53 n. 131).
In simili condizioni, secondo
il TCA, a ragione la Sezione del lavoro non ha applicato al caso concreto la
giurisprudenza sui veri frontalieri atipici. La decisione su opposizione del 30
gennaio 2012 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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