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Decisione

38.2012.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations

sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au

logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il

disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de

ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A

un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence

effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en

Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique

(déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il

signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un

point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne

fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait

en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de

l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse."

2.2. Nella

presente fattispecie è incontestato che l’assicurata non risiede in Svizzera.

Dal profilo della sola

LADI, la ricorrente non adempie quindi i presupposti per poter essere posto al

beneficio delle indennità di disoccupazione.

Resta da

stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente

ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato sulla base dell’ALC.

2.3. Con

l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

tra la Svizzera e l'UE e la modifica della Convenzione AELS, il 1° giugno 2002,

la Svizzera ha recepito le norme europee in materia di coordinamento contenute

nei Regolamenti 1408/71 e 574/42.

I nuovi

Regolamenti 883/2004 (RB) e 987/2009 (RA) sostituiscono i suddetti regolamenti

e sono applicati negli stati membri dell'UE dal 1° maggio 2010.

In

Svizzera i nuovi Regolamenti sono in vigore dal 1° aprile 2012.

Alla

presente fattispecie si applicano i Regolamenti 1408/71 e 574/72 (cfr.

Segreteria di Stato dell'economia, SECO, "Circolare relativa alla

ripercussione del Regolamento (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione

contro la disoccupazione" – Circ. ID 883 – in vigore dal 1° aprile 2012,

punto B42 "nel determinare i diritti e i doveri degli assicurati, per

stabilire quale sia la legislazione applicabile è determinante la richiesta),

visto che l'assicurata ha richiesto le prestazioni il 29 settembre 2011 per il

1° novembre 2011.

Va comunque

rilevato che anche nei nuovi Regolamenti i veri frontalieri atipici continuano

a beneficiare delle prestazioni dello Stato di occupazione (cfr. Circ. ID 883

punto D24).

Sulla

possibilità, prevista dall'art. 65 paragrafo 2 del Reg. 883/2004, per i

lavoratori frontalieri di mettersi a disposizione sia unicamente degli uffici

del lavoro dello Stato di residenza, oppure anche degli uffici del lavoro

dell'ultimo Stato di occupazione, pur beneficiando delle prestazioni da parte dello

Stato di residenza, cfr. Circ. ID 883, punti "Nuove

disposizioni previste dal RB e dal TA" e D 29-32; G. Riondel Besson,

"Le Reglement (CE) 883/2004: Dispositions applicables à certaines

préstations" in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS),

N° 47-2011 pag. 141 seg. (pag. 154. n. 42).

2.4. In una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133

V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha

confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il

Tribunale federale ha stabilito che in applicazione del diritto

internazionale, e meglio del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza

della CGCE un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la

disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali

previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera

(Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre

in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

L’Alta

Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato

diverso dal “vero” frontaliero di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il

quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli

è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1

lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e

quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri”

non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.

I

frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni

dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.

Il

frontaliero "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

Nel caso

di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto

un frontaliero “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la

possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto

esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.

In particolare

l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto

buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era socio attivo di

associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che riceveva presso un

fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi e amici in

Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si era,

del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera svizzera dopo

aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.

Inoltre

egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato

tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera,

prevalentemente nella Svizzera tedesca.

In

particolare l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

10.3 Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente, il

giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto

soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti

legami professionali con la Svizzera.

10.3.1 Eccezion fatta per il breve, e ormai

lontano, periodo dal 1966 al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale

e del mercato del lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente

paragonabile a quella attuale -, H. ha infatti effettuato tutta la sua

formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella

Svizzera tedesca. Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo

reinserimento in qualità di agente bancario risulterebbe più facile a Como o a

Milano che non in Svizzera appare quantomeno opinabile. Da un lato,

l'affermazione astrae dalle peculiarità personali e

culturali dell'interessato, poc'anzi esposte, dall'altro sembra ignorare che

l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità di "responsabile reparto

lettere di credito e garanzie", non può prescindere da conoscenze

specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e

soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare che

disciplina in dettaglio l'attività bancaria in esame, ben difficilmente

l'interessato, ormai sessantenne e già difficilmente collocabile in Svizzera,

come dimostrano le finora infruttuose ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non

addirittura migliori opportunità di reinserimento professionale nella vicina

Lombardia. A ciò si aggiungono le difficoltà, per non dire l'impossibilità, di

reintegrazione professionale in Italia legate all'età che rendono ancora più

improbabile l'opportunità di reperire una nuova occupazione in un Paese in cui

l'età pensionabile si situa intorno ai 59 anni (in linea con la media europea;

cfr. www. camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag.

63)."

In una

sentenza 38.2008.5 del 9 giugno 2008 questo Tribunale ha invece negato a un assicurato

il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base delle seguenti

considerazioni:

"

(…)

Da quanto appena descritto emerge con evidenza

che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando

l’assicurato, nel _____, si è trasferito in __________.

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha

coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del

fratello e della famiglia di questi a _____, non ha addotto di frequentare

amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a

parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a _____.

Per quel che attiene invece al legame

professionale in Svizzera, è vero che ______ ha sempre lavorato in Svizzera

dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a ____ e _____, diventando

nel 1980 analista EDP e organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come

chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al

Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la ____ dal ____ al

_____, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza

finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello

informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che

stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze

e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava

programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene

che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di

“responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di

cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è

prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata

ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del

quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che _____, per la

______, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in ______, _______,

______, ______e ______ (cfr. doc. XIII).

Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato

il ______, al momento del licenziamento alla fine del _____ aveva 59 anni e

quando è stata emanata la decisione su opposizione 63 anni - non è di per sé

sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una

nuova occupazione in Svizzera.

In effetti un assicurato sessantenne a causa

dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza

dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di

collocamento di _____ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr.

doc. XIII).

E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di

cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di

_____, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel

____ - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà

di restare in Ticino dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva

subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali

avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).

Il trasferimento di ____ da _____ all’__________

nel lontano ____ non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze

esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita

doveva iniziare la scuola elementare e che a _____ vi era un problema di lingua

(cfr. doc. XIII).

Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto

debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto

della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________,

rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera.

Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad

abitare in Ticino, Cantone di lingua __________.

Alla luce delle considerazioni appena esposte,

tutto ben considerato, occorre concludere che ______ non ha mantenuto con la

Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità

di reinserimento professionale.

Egli non va, dunque, considerato quale

frontaliero “vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto

rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio

2004. (…)”

Con

giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicato in RtiD II-2010 N. 66 pag.

277, la nostra Massima Istanza, ha accolto un ricorso della Sezione del lavoro

interposto contro una sentenza del TCA (38.2008.51 del 17 giugno 2009) che

aveva ritenuto un assicurato un vero frontaliero atipico.

Pronunciandosi

riguardo al Reg. CEE 1408/71 e alla relativa giurisprudenza della CGCE

(vertenza Miethe), secondo cui un lavoratore frontaliero può beneficiare

dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di

residenza, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato

dell’ultima occupazione) dei legali personali e professionali tali da disporre

in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale

(frontaliero «vero» ma atipico; al riguardo cfr. RtiD II-2007 N. 45 pag. 227

segg. = DTF 133 V 169), l'Alta Corte ha ritenuto che non era data una

situazione «atipica» tale da giustificare l’applicazione della giurisprudenza

Miethe.

In concreto, infatti, a differenza delle situazioni trattate nella vertenza

Miethe e nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. (= DTF

133 V 169), il ricorrente aveva conservato il centro delle sue relazioni

personali in Italia. Egli aveva sempre vissuto in Italia. Il ricorrente non

poteva prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera, nel

settore lavorativo rilevante, ossia nell’attività di specialista in informatica

nella quale si era reinserito e non già nel precedente mestiere di pittore.

Il Tribunale federale ha,

in particolare, rilevato che:

" (…)

8.2 Nel caso di specie la situazione è ben diversa da quella

"atipica" trattata nella vertenza Miethe. In quella causa,

l'interessato, cittadino tedesco con formazione professionale conseguita in

Germania, aveva in precedenza sempre vissuto nel suo paese d'origine. L'unico

legame con il Belgio era il domicilio impostogli quale soluzione temporanea

dalle concrete circostanze familiari. Anche nella fattispecie esaminata nella

già citata sentenza pubblicata in DTF 133 V 169, l'interessato, di

nazionalità elvetica, nato e cresciuto in Svizzera, dove aveva conseguito il

diploma di impiegato di commercio, aveva, eccezion fatta per un periodo di tre

anni, sempre abitato e lavorato in Svizzera. La sua decisione di trasferirsi in

Italia, in un villaggio in prossimità della frontiera, era stata condizionata

da elementi esterni (atti vandalici e intimidatori presso la precedente

abitazione ticinese). In ambedue i casi, in cui l'autorità giudicante ha

riconosciuto l'esistenza di legami personali più stretti con il precedente

paese di residenza, la presa di domicilio all'estero avvenne più o meno casualmente.

Ciò a differenza del qui ricorrente, il quale è cresciuto e ha sempre vissuto

in Italia. Nel 1989 L.________ aveva conosciuto sua moglie, che allora abitava

a O.________. Pur lavorando da quell'epoca in Svizzera, a C._________, egli

mantenne il proprio domicilio in Italia, dove sua moglie decise di seguirlo. I

figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999, frequentano le scuole in

Italia. Avesse l'opponente avuto i pretesi solidi legami personali con la

Svizzera, dopo il matrimonio avrebbe potuto raggiungere sua moglie e prendere

domicilio in Svizzera. Il domicilio in Italia inoltre non dipende in concreto

da circostanze particolari, senza le quali l'interessato avrebbe eletto

domicilio in Svizzera. Da quanto precede, si deve quindi dedurre che egli ha

conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Il matrimonio con

una cittadina svizzera e la sua nazionalità elvetica, acquisita dopo il

matrimonio, non sono fattori decisivi in quest'ambito. Neppure sono

determinanti gli affermati stretti legami che l'opponente intrattiene con la

suocera e con alcuni amici in Svizzera, ritenuto come l'esistenza di rapporti

d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei

frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.

8.3 La fattispecie in esame differisce da quella accertata nei due

suddetti casi anche per quanto concerne i legami professionali. Nella vertenza

Miethe, l'interessato aveva lavorato per tutto il tempo in Germania, nella sua

professione di rappresentante di commercio. Egli fece inoltre valere che la

tessera professionale di cui era in possesso aveva validità solo in Germania.

Nella DTF 133 V 169, l'interessato aveva pure

effettuato praticamente tutta la sua carriera professionale presso una banca in

Svizzera. Decisivo per ammettere gli stretti legami professionali con il nostro

Paese venne ritenuto il fatto che l'attività da lui svolta non poteva

prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro

legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro

istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio la sua attività

bancaria, ben difficilmente l'interessato avrebbe avuto comparabili possibilità

di reinserimento professionale sul mercato del lavoro italiano. In concreto la

situazione è diversa. L.________ non può prevalersi di una lunga esperienza

professionale in Svizzera nel settore lavorativo rilevante. Da questo profilo

determinante è unicamente il suo reinserimento nell'attività di specialista in

informatica, e non già nel precedente mestiere di pittore. L'attestato di

capacità professionale conseguito nel campo dell'informatica, che conosce meno

differenze fattuali, gli permette di accedere teoricamente con le stesse

possibilità al mercato di lavoro italiano. Ad ogni modo, nel presente caso non

vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti in DTF 133 V 169; e neppure sono date

conoscenze pluriennali del mercato, quali quelle di cui l'interessato disponeva

nella vertenza Miethe. La circostanza che l'opponente abbia conseguito la sua

formazione nel ramo dell'informatica in Svizzera non costituisce elemento di

rilievo, quando si consideri che molti frontalieri occupati ad esempio

nell'industria orologiera beneficiano di una formazione o di un perfezionamento

professionale nel nostro Paese. E nemmeno la durata dell'attività in Svizzera

configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da

tanti anni in Svizzera.

8.4 In sostanza, alla luce di tutte le circostanze, nella

fattispecie in esame non è data una situazione "atipica" tale da

giustificare l'applicazione della giurisprudenza Miethe.

9.

Stante quanto precede, in concreto, non si può concludere per la

presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più

favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato

dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza.

Ne segue che il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto e il giudizio

impugnato annullato. (…)”

In una sentenza 38.2011.10

del 16 giugno 2011 il TCA ha escluso l'esistenza di un caso di vero frontaliero

atipico, rilevando:

"

Questa Corte, in primo luogo, ribadisce che la

possibilità di considerare un assicurato quale “vero frontaliero atipico”, nel

caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima

occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato

delle migliori possibilità di reinserimento professionale, e dunque di fare

capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è in ogni caso di

carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad esempio la sentenza del

Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla

norma generale secondo cui il lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in

disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni

della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71

n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)

In secondo luogo, il TCA rileva che la presente

fattispecie si differenzia su diversi punti dal caso Miethe e dalla vertenza di

cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR

2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato

la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte (cfr. consid.

2.8).

Considerandi

In effetti, per quanto concerne i legami personali

in Svizzera, anche ammettendo che l’assicurato

- ha vissuto in Svizzera, a __________ dal 1988 al 2006, dapprima

fino al 1996 convivendo con i genitori, successivamente abitando da solo fino

al 2002, in seguito con la moglie (matrimonio contratto il 9.3.2002) e con il

figlio (nato il 29 aprile 2003);

- ha acquisito la nazionalità svizzera

(naturalizzato) nel 2005;

- frequenta alcuni amici in Svizzera;

- è affiliato al Sindacato Y;

- dal 1° maggio 2009 ha preso in locazione un monolocale a X (cfr.

doc. 27; I; XI; 11).

decisive, ai fini della presente vertenza,

risultano piuttosto le seguenti circostanze:

- l’assicurato è nato in __________, a Z, nel 1969, dove ha

vissuto fino all’età di 19 anni e dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e

l’Istituto tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito

Commerciale nel 1989;

- dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di H, senza

però terminare gli studi;

- ha mantenuto anche la nazionalità __________;

- nel 2006 si è trasferito con la moglie (nata e vissuta in __________

fino al matrimonio avvenuto il 9 marzo 2002) e il figlio in __________ a B,

andando ad abitare in un appartamento di loro proprietà;

- il figlio frequenta le scuole a B;

- i suoi genitori abitano in __________ (cfr.

doc. 27; 29; I; XI).

Da quanto appena descritto emerge con evidenza

che il legame personale con la Svizzera, perlomeno a partire dal 2006, quando

l’assicurato con la sua famiglia si è ritrasferito in __________ - pur non

ignorando che il medesimo ha indicato che il motivo del trasferimento era da

ricondurre a dei disturbi di salute della moglie (“Mia moglie ha iniziato ad

avere delle crisi depressive, si sentiva molto isolata, forse ciò anche a causa

della zona nella quale vivevamo: Era in terapia dal dr. med. __________ il quale

le ha consigliato di cambiare ambiente. Mia moglie non si trovava bene con le

nostre regole”; cfr. doc. XI) - è comunque fievole.

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha

coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione della frequentazione

di pochi amici (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati

unicamente tre: cfr. doc. XI), ha negato di fare parte di associazioni

culturali o sportive (è stato iscritto presso la scuderia di rally solamente

fino al 1992, cfr. doc. XI). Neppure ha addotto di svolgere particolari

attività sociali.

Egli, inoltre, ha sì ricevuto il quotidiano la X,

tuttavia unicamente per un mese nel 2009 e per un mese nel 2010 beneficiando di

vincite (cfr. doc. I; XI).

Per quel che attiene invece al legame

professionale in Svizzera, è vero che l’insorgente ha sempre lavorato in

Svizzera.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come

chiaramente emerso in occasione dell’udienza del 2 maggio 2011 davanti al

Presidente del TCA, l’attività svolta dal medesimo nel settore degli acquisti

dal 1994 al 2009, e più precisamente di responsabile acquisti dal 2003 al 2009

quando si è annunciato alla disoccupazione (cfr. doc. 29), consisteva nel

procurare alla ditta sua datrice di lavoro le materie prime, sovrastrutture e

infrastrutture necessarie al ciclo produttivo, anche tramite la gestione dei

magazzini, gestendo il portafoglio dei fornitori (cfr. doc. XI).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene

che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di

“responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di

cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è

prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata

ovunque, non essendo vincolata alla conoscenza di usi commerciali specifici e

del quadro legislativo nazionali.

Quanto fatto valere dal ricorrente, e meglio di

aver conservato in Svizzera legami personali e professionali tali da avere

migliori opportunità di reinserimento professionali nel nostro Paese, poiché ha

esercitato un’attività lucrativa solo ed esclusivamente in Svizzera (cfr. doc.

V), non è rilevante.

Infatti, in proposito, il TF nel giudizio 8C_656/2009

del 14 aprile 2010 consid. 8.3., pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277.

sopra menzionato (cfr. consid. 2.8.), ha osservato che la durata dell'attività

in Svizzera non configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri

lavorano da tanti anni in Svizzera.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, tutto

ben considerato, occorre concludere che il ricorrente non ha mantenuto con la

Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità

di reinserimento professionale.

Egli non va, dunque, considerato quale

frontaliero atipico e di conseguenza gli va negato il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera a partire dal 1° maggio

2009.

La decisione su opposizione del 27 dicembre 2010

impugnata deve, pertanto, essere confermata.

A titolo abbondanziale va, in ogni caso,

sottolineato che la situazione problematica di quegli assicurati svizzeri che,

essendo domiciliati in __________ e avendo lavorato in Svizzera, non possono

beneficiare delle indennità speciali per frontalieri a norma della legge

interna __________, né eccezionalmente delle indennità di disoccupazione in

Svizzera, nel caso in cui non adempiano i requisiti dei “frontalieri atipici”

(cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25 gennaio 2007) è nota e richiede

un'adeguata soluzione.

Al riguardo giova rilevare che il Consigliere

agli Stati on. __________, il 22 giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione disoccupazione. Discriminazione dei

frontalieri svizzeri in __________”, del seguente tenore:

" Da diversi anni, i frontalieri disoccupati

di nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una

discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera

circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità

di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono in __________ versano i

propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Secondo

gli accordi bilaterali, lo Stato competente per il versamento delle indennità

di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato ove questi ultimi risiedono. Nella

fattispecie si tratta dunque dell'__________, ove però i frontalieri

disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di condizioni meno vantaggiose

rispetto ai frontalieri __________ nella stessa situazione, il che equivale a

una disparità di trattamento contraria all'accordo sulla libera circolazione

delle persone.

Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla

compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei

frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma

globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità

__________.

I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di

versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera

senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel

Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.

Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

- Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?

- In caso di risposta affermativa, quali

provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?

- È pronto a discutere della questione in sede

diplomatica con il governo __________?

- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la

questione presso gli organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch:

Interpellanza 06.3353)

Il Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:

" La situazione descritta dall'autore

dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri

che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento

in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai lavoratori

__________ nella stessa situazione: il regime speciale di disoccupazione __________

non si applica a tali cittadini. Questo stato di fatto costituisce a nostro

parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri: la parità di trattamento è

infatti un principio fondamentale della libera circolazione delle persone,

soprattutto in materia di diritti alle prestazioni sociali.

Il SECO e il Ministero __________ del lavoro nonché l'Istituto nazionale

della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite

dell'ambasciata svizzera a __________. L'ambasciata è inoltre intervenuta in

varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero __________ degli

affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati

conseguiti risultati convincenti: l'__________ subordina infatti il diritto

alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati

all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in

materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________ (ancora

applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo

all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la

retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i

frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non

sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato

misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima

volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali.

Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe

presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in

merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di

trovare una soluzione a tale questione."

(cfr. www.parlement.ch:

Interpellanza 06.3353)

La SECO, il 27 marzo 2008, dando seguito a uno

scritto del Presidente di questo Tribunale inviato contestualmente a un’altra

vertenza (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.) e volto a sapere

se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto

parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006, ha indicato, da un lato, che erano da considerarsi scarse le probabilità che vi fossero

cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella

risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione

europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO

stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________

della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori

migranti (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.; 2.11.).

Il Presidente del TCA, il 4 maggio 2011, ha nuovamente interpellato la SECO al riguardo, chiedendo segnatamente se dopo il 31 maggio

2009.

la situazione si è modificata e se la retrocessione dei contributi dalla

Svizzera vale ora anche per i cittadini svizzeri che risiedono in Italia.

In caso di risposta negativa la SECO è stata

invitata a comunicare al TCA quali ulteriori passi sono stati intrapresi per

eliminare la discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________. (cfr.

consid. 1.7.; doc. XII).

La SECO, il 10 maggio 2011, ha risposto che:

" (…) dal 1° giugno 2009, non vige più alcuna

retrocessione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione tra la

Svizzera e i Paesi viciniori.

Per quanto concerne l’__________, il fondo in cui

venivano raccolti i contributi dei frontalieri __________ è ancora attivo e

permette tuttora di offrire ai frontalieri di nazionalità italiana residenti in

__________ che hanno perso il lavoro in Svizzera, migliori condizioni di

indennizzazione che per i disoccupati (__________ e non) che hanno lavorato in __________

(“trattamento speciale di disoccupazione” – cfr. http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=264).

Detto trattamento speciale durerà verosimilmente sintanto che il fondo in

questione non sarà esaurito.

Pertanto un frontaliero di nazionalità svizzera

residente in __________ viene indennizzato conformemente all’art. 71 cpv. 1

lett. a) ii) del regolamento (CEE) n° 1408/71, ossia come se fosse un

disoccupato che ha perso il lavoro in __________.

Le difficoltà riscontrate al momento dell’entrata in

vigore degli accordi bilaterali (impossibilità per un cittadino svizzero di

comprovare lo status di frontaliero in Svizzera, poiché privo di permesso G)

sembrano essersi risolte. Le discussioni, sia con l’__________ che tramite il Comitato

misto, si sono arenate in ragione dei negoziati per la ripresa negli accordi

bilaterali Svizzera – UE del nuovo regolamento (CE) n° 883/04, in vigore

nell’UE dal 1° maggio 2010.

In conclusione, nella misura in cui l’__________

applica le disposizioni del regolamento 1408/71 nulla può esserle rimproverato

dal punto di vista dell’applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e

l’Unione europea. Infatti, detto regolamento prevede unicamente che un

lavoratore frontaliero sia trattato alla pari di un lavoratore che ha perso un

impiego nel paese di residenza.

Tuttavia, la questione della giustificazione del

vantaggio supplementare concesso ai frontalieri di nazionalità __________a

appare invece di competenza esclusiva dei tribunali __________. Finora non

abbiamo notizia di cause che sarebbero state intentate a questo proposito da

persone direttamente colpite da detta discriminazione.” (Doc. XIII)

Per quanto attiene alla richiesta della parte

ricorrente di derogare per le persone svizzere che abitano in __________ e

hanno lavorato in Svizzera agli accordi bilaterali che sanciscono che il

versamento delle indennità di disoccupazione sia a carico dello Stato di

residenza, ponendolo a carico dello Stato in cui si presta l’attività

lavorativa (cfr. doc. XVI), giova osservare che non è possibile derogare a tali

disposizioni (cfr. STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 nella quale

all'assicurato è stato negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione).

Spetta semmai al ricorrente o all'organizzazione

sindacale che lo rappresenta chiedere alle autorità __________ di fare

beneficiare delle indennità speciali anche i lavoratori frontalieri di

nazionalità svizzera."

In una

sentenza 38.2011.55 del 23 gennaio 2012 il TCA ha negato ad un assicurato il

diritto ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

in Svizzera e si è così espresso:

"

(…)

Infatti, dal profilo professionale, l'attività di

croupier (cfr. Doc. 161; Doc. 174a) o quelle di portiere/chasseur/autista/agente

di sicurezza (cfr. doc. 174a) non sono prevalentemente legate al territorio di

uno Stato. Non si può pertanto concludere per la presenza di una situazione

"atipica" che conduca a considerare più favorevoli le possibilità di

reinserimento professionale nello Stato dell'ultima occupazione rispetto a

quelle esistenti nello Stato di residenza.

Nel nostro paese può semmai essere più elevata la

remunerazione per il lavoro svolto (cfr. Doc. 37g), ma tale circostanza non è

evidentemente rilevante in questo contesto in cui l'accento viene posto

esclusivamente sulle migliori possibilità di reinserimento (cfr. STF

8C_777/2010 del 20 giugno 2011 riprodotta al considerando precedente).

L'assicurato ha del resto lavorato presso un

______ in ______, in ______ e in ______.

Per un certo periodo egli è pure stato occupato

in un bar di sua proprietà a ______ e, successivamente, come portiere di notte

a ______ (cfr. Doc. 74a).

X, nato nel 1954 ha svolto tutta la sua formazione, in __________, a ______, dove, dopo la scuola dell'obbligo,

ha conseguito il diploma di geometra. Egli si è trasferito in Svizzera all'età

di 48 anni, dopo aver reperito un impiego quale ______ presso il ________________

nel 2002 (cfr. Doc. 74a), dove ha lavorato fino al 24 maggio 2006 quando è

stato licenziato per appropriazione indebita (cfr. Doc. 124).

Egli ha risieduto nel nostro paese soltanto per

alcuni anni e cioè fino al 2005 (cfr. consid. 1.3).

Anche i legami personali del ricorrente sono

peraltro più intensi con lo Stato di residenza (cfr. la presa di posizione

della SECO del 12 maggio 2011, Doc. 63), se solo si considera che l'assicurato

è proprietario di un'abitazione in __________, a ______, dal 2005 (cfr. Doc.

37c); che a partire dal 2006 l'assicurato "ha intrattenuto una relazione

sentimentale con una donna che risiedeva a ______" (cfr. consid. 1.2),

relazione protrattasi secondo quanto dichiarato dalla donna fino al novembre

2007.

(cfr. Doc. 37d) e che, in __________, a ______, vivono la moglie, dalla

quale è separato, e due figli, nati nel 1990 e nel 1981 (mentre un terzo

figlio, nato nel 1976, vive in Svizzera, cfr. Doc. 37g e Doc. 74a).

Oltre alla vicinanza di un figlio e quella di un

cugino, l'assicurato, per sua stessa ammissione, non presenta nessun altro

legame con la Svizzera (cfr. Doc. 37g).

In conclusione X non ha dunque diritto

all'indennità di disoccupazione neppure sulla base delle disposizioni di

diritto internazionale della sicurezza sociale. (…)"

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale federale ha negato il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera

ad un assicurato residente in Francia, rilevando:

"

(…)

4.4

Les premiers juges ont fait application de cette

jurisprudence européenne au cas d'espèce. Ils retiennent que l'intimé

entretenait des relations professionnelles étroites avec l'Etat du dernier

emploi. Ils relèvent à ce propos qu'en dehors des périodes de chômage et d'un

bref séjour dans son pays d'origine (1998 à 2000), il a pratiquement toujours

travaillé en Suisse depuis 1982. A ce titre, il a cotisé au régime helvétique

de l'assurance-chômage. Il s'est toujours mis à disposition du marché du

travail suisse et a travaillé durant les périodes litigieuses pour plusieurs

employeurs genevois. L'intéressé disposait en outre d'un logement à Genève et

il n'a dans les faits exercé qu'une seule activité rémunérée pour des

employeurs français comme nettoyeur auprès de Z.________. Selon la juridiction

cantonale, la compétence de l'Etat d'emploi se justifie d'autant plus, en

l'espèce, que la France a régulièrement enregistré un taux de chômage moyen

plus élevé que la Suisse. Dans ces conditions, il convenait d'admettre que

l'intimé avait en Suisse les mêmes chances, voire de meilleures chances, de

réinsertion professionnelle.

4.5

Comme le soutient avec raison le recourant, ces

éléments ne permettent pas de considérer que l'intimé se trouvait dans la

situation d'un travailleur frontalier «atypique».

C'est ainsi que l'intimé n'a pas acquis une

formation spécifique en Suisse. Il dispose d'une licence en psychologie de

l'Université de O.________, qu'il n'a pas pu exploiter en Suisse faute de

l'avoir validée par une année complémentaire à N.________. Il n'a pas non plus

constamment travaillé en Suisse après son divorce prononcé en 1998. Selon les

constatations du jugement attaqué, il est retourné vivre au Chili en août 1998,

avec ses trois enfants, où il a exercé une activité professionnelle entre

septembre 1998 et août 2000 au service de M.________. En septembre 2000, il a

annoncé aux autorités son arrivée dans le canton de Genève (tout en louant

parallèlement un logement en France). Hormis le fait qu'il a exercé des emplois

en Suisse et qu'il disposait d'une adresse à Genève, aucune circonstance ne

tend à démontrer que l'intimé, de nationalité française, avait conservé - en

dehors de son travail - des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour que

l'on puisse parler d'une situation atypique. Ses recherches d'emploi ne se sont

pas uniquement concentrées en Suisse, puisqu'il a également travaillé pour des

employeurs en France. Parallèlement ou successivement à ses demandes

d'indemnisation en Suisse, il s'est mis durablement à la disposition des

services de l'emploi en France, ce qui est aussi un indice sérieux en faveur de

relations étroites avec l'Etat de résidence. Le fait qu'il a cotisé à

l'assurance-chômage suisse n'est pas déterminant. Le fondement même de

l'application de la loi de l'Etat de résidence est de mettre à charge de cet

Etat le paiement des indemnités de chômage alors que le chômeur a cotisé

précédemment par le biais d'emplois dans un autre Etat membre. Quant aux

différences entre les taux de chômage en Suisse et en France, il n'est pas

davantage décisif. L'arrêt Miethe ne fait aucunement mention d'un critère de

cette nature mais fait uniquement référence à la conservation de liens

personnels et professionnels propres à donner de meilleures chances de

réinsertion. Ces liens se rattachent à la personne du travailleur

indépendamment de la situation générale du marché du travail dans un des deux

Etats membres. Suivre sur ce point l'argumentation des premiers juges

reviendrait à reconnaître un droit d'option inconditionnel aux travailleurs

frontaliers au chômage lorsque le taux de chômage de l'Etat d'emploi est

inférieur à celui de l'Etat de résidence, ce qui viderait de leur sens les

dispositions de l'art. 71 du règlement. Au reste, la soumission au régime

national le plus favorable, que ce soit sous l'angle des prestations, des

services fournis par l'administration de l'emploi, ou encore du taux de chômage

dans les Etats membres est un principe qui n'existe pas dans le domaine auquel

s'applique l'art. 71 du Règlement 1408/71 (voir dans ce sens les conclusions de

l'avocat général dans l'affaire Miethe, du 27 février 1986, Rec. p. 1842).

En définitive, par rapport à un «vrai frontalier»,

la situation de l'intimé ne présente pas véritablement de caractéristiques

nécessitant une dérogation à la règle générale du rattachement à l'Etat de

résidence.

4.6

Le cas d'espèce se distingue clairement de la

situation atypique à la base de l'arrêt Miethe. Dans cette affaire,

l'intéressé, ressortissant allemand, avait acquis une formation professionnelle

en Allemagne où il avait constamment travaillé et résidé. Il avait déménagé en

Belgique au seul motif que ses enfants, qui étaient élevés dans un

établissement belge, pouvaient regagner quotidiennement le logement familial.

Il possédait en outre un bureau en Allemagne, qui lui servait tant à exercer

son activité salariée (représentant de commerce rémunéré à la commission) qu'à

chercher un travail en période de chômage. La présente cause est également

différente de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 V 169 et qui est un exemple illustratif de la jurisprudence Miethe. Il

s'agissait ici d'une personne de nationalité suisse, qui était née et avait

grandi en Suisse où elle avait obtenu un diplôme d'employé de commerce.

Exceptée une période de trois ans, elle avait toujours habité et travaillé en

Suisse, où elle avait fait toute sa carrière professionnelle dans le domaine

bancaire. Ses compétences spécifiques dans cette branche pouvaient

difficilement être mises à profit dans un autre pays que la Suisse, compte tenu

également de l'âge de l'intéressé (59 ans). Sa décision de transférer sa

résidence en Italie, dans un village à proximité de la frontière, avait été

motivée par des considérations de sécurité (actes de vandalisme et

d'intimidation commis à sa résidence au Tessin).

5.

En conclusion, c'est à tort que les premiers juges

ont retenu que l'intimé pouvait prétendre des prestations de

l'assurance-chômage suisse pendant les délais-cadres d'indemnisation en cause.

Le recours est ainsi bien fondé."

2.5

Nella presente fattispecie

l'amministrazione ha esplicitamente riconosciuto che l'assicurata ha mantenuto

intensi legami personali con il nostro paese (cfr. consid. 1.1).

La Sezione del lavoro nega

invece che le prospettive professionali della ricorrente siano migliori nel

nostro paese rispetto a quello nello Stato di domicilio.

Dagli atti dell'incarto

emerge che l'assicurata, nata il 16 giugno 1951, dal 1998 fino al momento del

licenziamento, intimato per motivi economici per il 31 ottobre 2011, ha lavorato quale venditrice in un negozio di argenteria presso il centro __________.

Chiamato ora a

pronunciarsi e richiamate la giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al

considerando precedente, dalla quale emerge in particolare il carattere

eccezionale della situazione che giustifica l'applicazione della giurisprudenza

sui veri frontalieri atipici, ritiene innanzitutto che la professione di

venditrice svolta dall'assicurata non presenti delle caratteristiche tali per

cui un ricollocamento è più facile in Svizzera che in __________.

Inoltre le difficoltà ad

essere ricollocati a causa dell'età avanzata esistono anche per le lavoratrici

e per i lavoratori in Svizzera.

Infine, anche il fattore

legato all'età del pensionamento non è decisivo in quanto in __________ una

donna può comunque continuare a lavorare anche dopo i 60 anni (sul rapporto tra

lavoro e pensione cfr. S. Pétremand-Besancenet, "la fixation de l'âge de

la retraite l'approche choisie en droit européen" in CGRSS N° 47-2011 pag.

9.

seg. (pag. 53 n. 131).

In simili condizioni, secondo

il TCA, a ragione la Sezione del lavoro non ha applicato al caso concreto la

giurisprudenza sui veri frontalieri atipici. La decisione su opposizione del 30

gennaio 2012 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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