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Decisione

38.2012.72

Sosp.12gg ridotti a 10 con dec.su opp.x manc.ric.alla fine dell'apprend(non superato esami di capac).C.di tiroc.prevedeva durata det.Sapeva al + tardi al mom. esami finali che non certezza di continua

27 febbraio 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza

C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che

l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza è stata regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STFA C

305/01 del 22 ottobre 2002, non pubblicata; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento

dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che,

terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar

trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va

dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta

all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981

p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della

sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni

motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1

lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi

LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del

23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato -

nato il 9 novembre 1992 - ha svolto, dal 1° settembre 2009 al 17 giugno 2010, il

primo anno di tirocinio di pittore presso __________ di __________ (cfr. doc.

10/G).

In

seguito dal 1° luglio 2010 al 31 agosto 2012 è stato assunto quale apprendista

pittore da __________ di __________ (cfr. doc. 10/G; 10/I).

Al

riguardo va precisato che il contratto di tirocinio concluso dall’assicurato e __________

il 23 agosto 2010 prevedeva che la durata della formazione si sarebbe estesa

fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 10/i).

Da una

lettera del 20 luglio 2012 dell’Ufficio della formazione industriale agraria

artigianale artistica al ricorrente emerge che quest’ultimo non ha superato

l’esame finale di capacità (cfr. doc. A7).

Il 27

luglio 2012 il datore di lavoro ha consegnato all’insorgente uno scritto

intitolato “Fine rapporto di lavoro”, da cui risulta:

"

Il tuo ultimo giorno di lavoro è fissato il 31

agosto 2012.

Come da te richiesto, ti

concedo facoltà di anticipare la fine del nostro rapporto di lavoro.” (Doc. A6)

Il 27

agosto 2012 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1°

settembre 2012 (cfr. doc. A1; 1).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente ha indicato di non

avere svolto alcuna ricerca di impiego nel periodo antecedente la

disoccupazione (cfr. doc. 1).

Il

consulente del personale, il 5 settembre 2012, gli ha pertanto inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 17

settembre 2012, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel lasso

di tempo dal 1° giugno al 31 agosto 2012, allegando l’eventuale documentazione

a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 2).

L’assicurato,

il 16 settembre 2012, ha risposto quanto segue:

"

Ho ricevuto il risultato degli esami finali di

pittore soltanto alla fine di luglio. Pertanto solo dopo le vacanze

dell’edilizia ho saputo che non avrei potuto continuare con lo stesso datore di

lavoro (__________).

Ho quindi incontrato il

signor __________ (ispettore di tirocinio) ma finora non ho ricevuto una

risposta positiva.” (Doc. 3)

Dal

profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 9 ottobre 2012, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 4).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 9 ottobre

2012 (cfr. doc. 5), l’URC ha esperito alcuni accertamenti presso l’insorgente e

il suo ex datore di lavoro.

In primo

luogo, il 30 ottobre 2012 l’amministrazione ha interpellato __________, come

segue:

"

(…)

Egli afferma che lei gli

ha comunicato la sua intenzione di non proseguire il rapporto di lavoro e

quindi di interrompere il tirocinio se non avesse superato gli esami del

secondo anno.

Le saremmo grati se lei

potesse ricostruire la data esatta in cui lei ha comunicato quanto affermato.

(…)” (Doc. 6)

Il 5 novembre

2012 l’ex datore di lavoro ha comunicato:

"

(…)

Alcune volte a seguito del

suo scarso impegno ho minacciato lo scioglimento del contratto, nella speranza

di ottenere un risultato migliore. A nulla è valso, perché __________ ha serie

difficoltà d’apprendimento e per questo motivo non s’impegna.

Chiarito con i genitori di

__________, le difficoltà d’apprendimento e riferito all’ispettore di tirocinio

Signor __________, lo licenziai per evitargli inutili frustrazioni.

“Lasciamolo crescere”.

NB: Al 20 agosto 2012, __________

chiese ancora una volta di lasciare il lavoro per iscriversi a scuola guida e

poi dedicarsi alla ricerca di un lavoro a lui più consono.

(…)” (Doc. 9)

In

secondo luogo, il 30 ottobre 2012 l’URC ha chiesto all’assicurato le date degli

esami di fine anno, nonché il giorno e il mese esatti in cui il suo datore di

lavoro gli ha comunicato di non essere intenzionato a proseguire il tirocinio,

nel caso di una mancata qualifica agli esami (cfr. doc. 7).

Il

ricorrente, il 5 novembre 2012, ha risposto:

"

1. date esami: vedi programma allegato; gli

ultimi esami pratici

risalgono a venerdì 13 luglio.

Considerandi

2.

Il

datore di lavoro mi ha sempre detto che non mi avrebbe assunto, in caso di

mancata qualifica, praticamente come stimolo, formalmente durante gli esami.”

(Doc. 8)

Sulla

base degli esiti degli accertamenti effettuati, l’URC, con decisione su

opposizione del 7 novembre 2012, ha poi ridotto la sanzione da dodici a dieci

giorni, ritenendo, quale periodo in cui l’assicurato avrebbe dovuto svolgere

ricerche di lavoro, il lasso di tempo dal 18 giugno 2012 - giorno in cui la

Divisione della Formazione professionale ha convocato gli apprendisti pittori

per gli esami (cfr. doc. 10) - al 31 agosto 2012 (cfr. doc. V).

2.7

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere

delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale

anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle

ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo

di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di

tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il

TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli

ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza

nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per

mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto

espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione

professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica

all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà

successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata

abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non

contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio

dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di

apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di

regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione

professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

Va,

inoltre, rilevato che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha

stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1°

ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami

finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto

e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal

12.

al 30 settembre 2008.

La

sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30

settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al

reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 relativa a un caso in cui

questo Tribunale ha confermato una sospensione di dodici giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non aveva svolto ricerche

di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato precedenti l’annuncio per il

collocamento.

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene, innanzitutto,

utile rilevare che l’art. 344a CO prevede che il contratto di tirocinio, che

richiede per la sua validità la forma scritta, deve disciplinare il tipo e la

durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova e anche

l’orario di lavoro e le vacanze.

L’art. 14

cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) enuncia che:

"

Inizialmente, il contratto di tirocinio è concluso per l’intera

durata della formazione professionale di base. Può essere stipulato per

ciascuna delle parti della formazione se quest’ultima si svolge successivamente

in diverse aziende.

Ai sensi

dell’art. 18 cpv. 1 e 2 LFPr:

"

1.

Per persone

particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con

difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione

professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata.

2.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sul sostegno individuale

speciale delle persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione

professionale di base su due anni.”

Giusta

l’art. 8 cpv. 7 OFPr:

"

In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la

riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l’autorità

cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base.”

Per

quanto attiene al tirocinio quale pittore, la durata di base prevista è di tre

anni. Al termine della formazione, superata la

procedura di qualificazione (esami), si consegue l'attestato federale di

capacità (AFC) di pittore (cfr.www.orientamento.ch).

2.9

In concreto,

come già esposto al consid. 2.6., il contratto di tirocinio concluso

dall’assicurato e __________ nell’agosto 2010 era di durata determinata con

validità fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 10/I).

Tale

contratto, considerando, da una parte che la formazione professionale quale

pittore dura tre anni (cfr. consid. 2.8.), dall’altra, che l’assicurato aveva

svolto il primo anno di tirocinio di pittore presso un altro datore di lavoro

(cfr. doc. 10/G; consid. 2.6.), risulta conforme a quanto previsto dal diritto

federale, e meglio dal CO e dalla LFPr, circa il fatto che il contratto di

tirocinio debba contemplare espressamente la durata (determinata) della formazione

professionale scelta (cfr. consid. 2.8.).

Ne

discende che il ricorrente era al corrente dall’inizio della sua formazione

presso __________ che il suo contratto di tirocinio con quest’ultimo sarebbe

venuto a scadere il 31 agosto 2012, indipendentemente dal risultato degli esami

finali.

Semmai vi

era soltanto la possibilità di concludere un nuovo contratto di tirocinio nel

caso in cui non avesse superato gli esami finali e il datore di lavoro fosse

stato d’accordo di continuare a tenerlo alle proprie dipendenze oppure, qualora

gli esami fossero stati superati, di concludere un contratto individuale di

lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO.

Pertanto

il ricorrente, quando nella risposta alla richiesta di giustificazione del 5

settembre 2012 ha affermato di aver ricevuto il risultato degli esami finali

soltanto alla fine di luglio e pertanto solo dopo le vacanze dell’edilizia ha

saputo che non avrebbe potuto continuare a lavorare presso __________ (cfr. doc.

3; consid. 2.6.), poteva solamente intendere che dopo le ferie dell’edilizia

nell’agosto 2012 ha saputo che l’ex datore di lavoro non gli avrebbe rinnovato

il contratto che comunque sarebbe scaduto il 31 agosto 2012.

In tal

senso, e meglio che non aveva intenzione di prolungargli il contratto, deve

pure essere letto, alla luce del chiaro tenore del contratto di tirocinio che

prevedeva una durata fino al 31 agosto 2012, lo scritto del 5 novembre 2012 di __________

indirizzato all’amministrazione in cui ha indicato, da un lato, che nella

speranza di ottenere un risultato migliore da parte dell’assicurato, a seguito

del suo scarso impegno, ha minacciato lo scioglimento del contratto, dall’altro,

che in seguito l’ha licenziato (cfr. doc. 9).

Del

resto, in primo luogo, lo scritto del 27 luglio 2012 dell’ex datore di lavoro

non fa riferimento alcuno a una disdetta, bensì riporta unicamente

l’indicazione “Fine rapporto di lavoro”, specificando che l’ultimo giorno di

lavoro dell’assicurato era fissato per il 31 agosto 2012 (cfr. doc. A6), come

d’altronde contemplato nel contratto di tirocinio.

In

secondo luogo, l’assicurato stesso, nell’opposizione, ha asserito che __________,

prima di effettuare gli esami, gli ha comunicato che, se non avesse ottenuto la

qualifica, non avrebbe potuto prolungargli il contratto di tirocinio (cfr. doc.

5).

Inoltre

nello scritto del 5 novembre 2012, rispondendo ai quesiti dell’URC (cfr. doc.

7), l’insorgente ha dichiarato che il datore di lavoro gli ha sempre detto che

non l’avrebbe assunto in caso di mancata qualifica, in particolare come stimolo

durante gli esami (cfr. doc. 8).

Al

ricorrente, dunque, al più tardi al momento degli esami finali dell’apprendistato,

di cui non poteva conoscere l’esito, doveva risultare chiaro che non poteva

nutrire alcuna certezza di continuare a lavorare per __________ anche dopo il

31.

agosto 2012.

Giova, in

ogni caso, rilevare che dalle carte processuali non emerge che l’ex datore di

lavoro avesse in qualche modo garantito un posto di impiego all’assicurato nel

caso in cui avesse superato gli esami.

In simili

condizioni, il modo di procedere dell’URC che ha esaminato le ricerche di

lavoro compiute dall’assicurato a far tempo dalla convocazione alla procedura

di qualificazione dei pittori per il 18 giugno 2012 (cfr. doc. 10) fino alla

fine del mese di agosto 2012 non è censurabile.

2.10

Nel caso di

specie è incontestato che l’assicurato, nel periodo dal 18 giugno al 31 agosto

2012.

precedente l’iscrizione in disoccupazione, non ha svolto alcuna ricerca di

impiego.

Sulla

base di quanto esposto al precedente considerando, l’insorgente, nel periodo in

questione, avrebbe, però, dovuto attivarsi al fine di reperire un’occupazione

anche se non ancora in possesso del certificato di capacità, evidentemente

segnalando tale circostanza ai potenziali datori di lavoro.

Relativamente

alla censura formulata dall’assicurato, ossia che nel mese di giugno e nella

prima metà del mese di luglio 2012 egli era totalmente impegnato con la

preparazione degli esami di fine tirocinio (cfr. doc. I; VII), questo Tribunale

ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il

contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il

tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13

del 2 maggio 2000).

Il tempo

necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai

lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per

scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.;

STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de

travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;

Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed

Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

In proposito cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid.

2.9

; STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67 del 26

novembre 2007 consid. 2.7.

Al

riguardo è, inoltre, utile evidenziare che in virtù dell’art. 355 CO al

contratto di tirocinio si applicano a titolo completivo le disposizioni

generali sul contratto individuale di lavoro (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio

2011.

consid. 2.8.).

Per

inciso va, infine, osservato, in relazione a quanto asserito dall’insorgente

circa il fatto che la Cassa di disoccupazione, contestualmente a uno stage che

stava effettuando al momento del ricorso, gli avrebbe chiesto impegno nella

ricerca di un lavoro, i famosi “timbri” (cfr.doc. I p.to 5), che il TCA ha già

avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere

firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro

(cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag.

206-207).

2.11

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.12

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni per

mancate ricerche per il periodo 18-30 giugno 2012 + quattro giorni per mancate

ricerche per il mese di luglio 2012 + quattro giorni per mancate ricerche per

il mese di agosto 2012; cfr. doc. A1).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.

2.5

) anche nel caso di assicurati che stanno terminando il tirocinio (cfr.

consid. 2.7.) e non quattro giorni di sospensione per tre mesi come invocato

dall’assicurato (cfr. doc. I).

Il

riferimento, al riguardo, alla STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006 da parte

dell’insorgente (cfr. doc. VII) non è pertinente.

In quel

caso l’assicurato era stato sospeso per quattro giorni per mancate ricerche nel

mese di luglio 2005, penultimo mese di apprendistato. Nel mese di agosto 2005

egli aveva, invece, compiuto sei ricerche di impiego ritenute valide

dall’amministrazione.

Il TCA ha

comunque ridotto la sanzione da quattro a due giorni, poiché l’assicurato era

tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata

unicamente dal 1° al 4, dal 19 al 21 e dal 23 al 31 luglio 2005.

In casu,

di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dieci giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 7 novembre 2012 contestata deve, perciò, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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