38.2012.72
Sosp.12gg ridotti a 10 con dec.su opp.x manc.ric.alla fine dell'apprend(non superato esami di capac).C.di tiroc.prevedeva durata det.Sapeva al + tardi al mom. esami finali che non certezza di continua
27 febbraio 2013Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.72
Data decisione, Autorità:
27.02.2013, TCA
Titolo:
Sosp.12gg ridotti a 10 con dec.su opp.x manc.ric.alla fine dell'apprend(non superato esami di capac).C.di tiroc.prevedeva durata det.Sapeva al + tardi al mom. esami finali che non certezza di continuare a lavorare x DL.6/12 impegnato con esami ma DL doveva lasciare tempo x cercare lavoro
CONTRATTO DI TIROCINIO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 329 cpv. 3 CO
art. 344a CO
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 14 cpv. 2 LFPR
art. 18 cpv. 1 e 2 LFPR
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.72
rs
Lugano
27 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
novembre 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 ottobre 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi (giugno,
luglio e agosto 2012) antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 4).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5), l’amministrazione, il
7 novembre 2012, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la
sospensione inflittagli a dieci giorni.
A
motivazione del proprio provvedimento l’URC ha, segnatamente, indicato che:
"
(…) non esistono i presupposti per un esonero
dalle ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione. Egli infatti
avrebbe, ragionevolmente, dovuto cercare una nuova occupazione già dal momento
in cui ha avuto l’informazione da parte del datore di lavoro o, per lo meno,
dal momento in cui ha iniziato gli esami, in quanto non aveva alcuna certezza
di superarli.
Riteniamo quindi che le
ricerche di lavoro avrebbero dovuto essere svolte già a partire dal 18 giugno
2012, data in cui sono iniziati gli esami di fine anno. Non vi sono quindi i
presupposti per annullare la sospensione delle indennità, essa è però
modificata come segue:
dal 18 giugno 2012 al 30
giugno 2012, nessuna ricerca di lavoro, 2 giorni di sospensione;
dal 01 luglio 2012 al 31
luglio 2012, nessuna ricerca di lavoro, 4 giorni di sospensione;
dal 01 agosto al 31 agosto
2012, nessuna ricerca di lavoro, 4 giorni di sospensione.” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 7 novembre 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che la sanzione inflittagli dall’URC
è eccessiva e ingiustificata e chiedendo che, nel caso in cui debba essere
applicata una sospensione, questa si limiti, considerando le vacanze
dell’edilizia, al solo parziale mese di agosto.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto che:
" (…)
Non
posso assolutamente condividere la motivazione del sig. __________, capogruppo
dell’URC di __________, in particolare quando sostiene che “ragionevolmente”
avrei dovuto cercare una nuova occupazione in quanto non avevo la certezza di
superare gli esami finali.
1. Trovo alquanto approssimativa, ma soprattutto offensiva questa
considerazione che lascia trasparire una certa prevenzione negativa verso
chiunque venga a trovarsi in questa spiacevole situazione. Cosa significa? Che
tutti gli apprendisti all’ultimo anno dovrebbero – prima e durante degli esami
finali – ragionevolmente cautelarsi e preoccuparsi, andandosi a cercare delle
alternative di lavoro?!
2. Mi permetto di precisare che, ovviamente, fino alla metà del mese di
luglio tutto il mio impegno si è rivolto esclusivamente verso la preparazione
degli esami che hanno richiesto il massimo sforzo personale (studio di giorno e
anche di notte) per poter ottenere il diploma.
3. Evidenzio inoltre che solo alla fine di luglio 2012 (vedi allegato)
ho ricevuto il risultato finale degli esami e dal 1 al 16 agosto tutte le
aziende del settore edile e rami affini erano chiuse per le vacanze aziendali.
4. Come già indicato all’URC, l’indicazione che la ditta __________ non
mi confermava risp. prolungava l’apprendistato l’ho ricevuta dal mio datore di
lavoro unicamente alla fine di luglio.
5. Che non si tratta di una questione puramente economica da parte mia,
ma di principio e di diritto, lo conferma l fatto che – grazie al sostegno
della “__________” – da oltre un mese sto lavorando (lo chiamano “stage”) come
operaio presso la ditta __________, __________, a tempo pieno e con mia grande
soddisfazione, con la conferma verbale di un contratto con effetto 1.1.2013,
che verrà formalizzato nei prossimi giorni, ma con una indennità mensile netta
di ca. Fr. 1'260.-- versata dalla cassa __________, a quale richiede comunque
da parte a l’impegno nella ricerca di un posto di lavoro (i famosi “timbri”)!?
6. Evidenzio inoltre che non comprendo l’incoerenza della decisione
dove, al punto 7, mi viene indicato che avrei dovuto effettuare le ricerche dal
momento che ero venuto a conoscenza, da parte del datore di lavoro, che non mi
avrebbero conservato il posto di lavoro (fine luglio 2012) mentre, nello stesso
punto, mi vengono comminate 10 giornate di sospensione in quanto non ho effettuato
ricerche dal 18 giugno 2012.
7. Inoltre rilevo che codesto lodevole Tribunale si è già espresso a
più riprese, come estrapolato dal sito in internet, sulla mancata ricerca di
posti di lavoro durante la conclusione di un tirocinio, confermando che una
sospensione di 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi 3
mesi sia corretta. (…)” (Doc. I)
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. L’assicurato
si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie il 7 gennaio 2013 (cfr.
doc. VII).
1.6. Con scritto
pervenuto al TCA il 21 gennaio 2013 l’amministrazione si è riconfermata nei
propri allegati e ha chiesto di confermare la decisione su opposizione
impugnata (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione, e meglio dal 18 giugno al 31 agosto 2012.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato,
del resto, messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della
LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione
contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza
C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che
l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza è stata regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STFA C
305/01 del 22 ottobre 2002, non pubblicata; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento
dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che,
terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar
trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va
dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta
all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981
p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della
sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni
motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1
lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi
LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del
23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato -
nato il 9 novembre 1992 - ha svolto, dal 1° settembre 2009 al 17 giugno 2010, il
primo anno di tirocinio di pittore presso __________ di __________ (cfr. doc.
10/G).
In
seguito dal 1° luglio 2010 al 31 agosto 2012 è stato assunto quale apprendista
pittore da __________ di __________ (cfr. doc. 10/G; 10/I).
Al
riguardo va precisato che il contratto di tirocinio concluso dall’assicurato e __________
il 23 agosto 2010 prevedeva che la durata della formazione si sarebbe estesa
fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 10/i).
Da una
lettera del 20 luglio 2012 dell’Ufficio della formazione industriale agraria
artigianale artistica al ricorrente emerge che quest’ultimo non ha superato
l’esame finale di capacità (cfr. doc. A7).
Il 27
luglio 2012 il datore di lavoro ha consegnato all’insorgente uno scritto
intitolato “Fine rapporto di lavoro”, da cui risulta:
"
Il tuo ultimo giorno di lavoro è fissato il 31
agosto 2012.
Come da te richiesto, ti
concedo facoltà di anticipare la fine del nostro rapporto di lavoro.” (Doc. A6)
Il 27
agosto 2012 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1°
settembre 2012 (cfr. doc. A1; 1).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente ha indicato di non
avere svolto alcuna ricerca di impiego nel periodo antecedente la
disoccupazione (cfr. doc. 1).
Il
consulente del personale, il 5 settembre 2012, gli ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 17
settembre 2012, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel lasso
di tempo dal 1° giugno al 31 agosto 2012, allegando l’eventuale documentazione
a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 2).
L’assicurato,
il 16 settembre 2012, ha risposto quanto segue:
"
Ho ricevuto il risultato degli esami finali di
pittore soltanto alla fine di luglio. Pertanto solo dopo le vacanze
dell’edilizia ho saputo che non avrei potuto continuare con lo stesso datore di
lavoro (__________).
Ho quindi incontrato il
signor __________ (ispettore di tirocinio) ma finora non ho ricevuto una
risposta positiva.” (Doc. 3)
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 9 ottobre 2012, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 4).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 9 ottobre
2012 (cfr. doc. 5), l’URC ha esperito alcuni accertamenti presso l’insorgente e
il suo ex datore di lavoro.
In primo
luogo, il 30 ottobre 2012 l’amministrazione ha interpellato __________, come
segue:
"
(…)
Egli afferma che lei gli
ha comunicato la sua intenzione di non proseguire il rapporto di lavoro e
quindi di interrompere il tirocinio se non avesse superato gli esami del
secondo anno.
Le saremmo grati se lei
potesse ricostruire la data esatta in cui lei ha comunicato quanto affermato.
(…)” (Doc. 6)
Il 5 novembre
2012 l’ex datore di lavoro ha comunicato:
"
(…)
Alcune volte a seguito del
suo scarso impegno ho minacciato lo scioglimento del contratto, nella speranza
di ottenere un risultato migliore. A nulla è valso, perché __________ ha serie
difficoltà d’apprendimento e per questo motivo non s’impegna.
Chiarito con i genitori di
__________, le difficoltà d’apprendimento e riferito all’ispettore di tirocinio
Signor __________, lo licenziai per evitargli inutili frustrazioni.
“Lasciamolo crescere”.
NB: Al 20 agosto 2012, __________
chiese ancora una volta di lasciare il lavoro per iscriversi a scuola guida e
poi dedicarsi alla ricerca di un lavoro a lui più consono.
(…)” (Doc. 9)
In
secondo luogo, il 30 ottobre 2012 l’URC ha chiesto all’assicurato le date degli
esami di fine anno, nonché il giorno e il mese esatti in cui il suo datore di
lavoro gli ha comunicato di non essere intenzionato a proseguire il tirocinio,
nel caso di una mancata qualifica agli esami (cfr. doc. 7).
Il
ricorrente, il 5 novembre 2012, ha risposto:
"
1. date esami: vedi programma allegato; gli
ultimi esami pratici
risalgono a venerdì 13 luglio.
Considerandi
2.
Il
datore di lavoro mi ha sempre detto che non mi avrebbe assunto, in caso di
mancata qualifica, praticamente come stimolo, formalmente durante gli esami.”
(Doc. 8)
Sulla
base degli esiti degli accertamenti effettuati, l’URC, con decisione su
opposizione del 7 novembre 2012, ha poi ridotto la sanzione da dodici a dieci
giorni, ritenendo, quale periodo in cui l’assicurato avrebbe dovuto svolgere
ricerche di lavoro, il lasso di tempo dal 18 giugno 2012 - giorno in cui la
Divisione della Formazione professionale ha convocato gli apprendisti pittori
per gli esami (cfr. doc. 10) - al 31 agosto 2012 (cfr. doc. V).
2.7
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere
delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale
anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di principio relativa alle
ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di
tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il
TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli
ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza
nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per
mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto
espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione
professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica
all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà
successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata
abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non
contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio
dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di
apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di
regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione
professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
Va,
inoltre, rilevato che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha
stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1°
ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami
finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto
e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal
12.
al 30 settembre 2008.
La
sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30
settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al
reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 relativa a un caso in cui
questo Tribunale ha confermato una sospensione di dodici giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non aveva svolto ricerche
di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato precedenti l’annuncio per il
collocamento.
2.8
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene, innanzitutto,
utile rilevare che l’art. 344a CO prevede che il contratto di tirocinio, che
richiede per la sua validità la forma scritta, deve disciplinare il tipo e la
durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova e anche
l’orario di lavoro e le vacanze.
L’art. 14
cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) enuncia che:
"
Inizialmente, il contratto di tirocinio è concluso per l’intera
durata della formazione professionale di base. Può essere stipulato per
ciascuna delle parti della formazione se quest’ultima si svolge successivamente
in diverse aziende.
Ai sensi
dell’art. 18 cpv. 1 e 2 LFPr:
"
1.
Per persone
particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con
difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione
professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata.
2.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sul sostegno individuale
speciale delle persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione
professionale di base su due anni.”
Giusta
l’art. 8 cpv. 7 OFPr:
"
In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la
riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l’autorità
cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base.”
Per
quanto attiene al tirocinio quale pittore, la durata di base prevista è di tre
anni. Al termine della formazione, superata la
procedura di qualificazione (esami), si consegue l'attestato federale di
capacità (AFC) di pittore (cfr.www.orientamento.ch).
2.9
In concreto,
come già esposto al consid. 2.6., il contratto di tirocinio concluso
dall’assicurato e __________ nell’agosto 2010 era di durata determinata con
validità fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. 10/I).
Tale
contratto, considerando, da una parte che la formazione professionale quale
pittore dura tre anni (cfr. consid. 2.8.), dall’altra, che l’assicurato aveva
svolto il primo anno di tirocinio di pittore presso un altro datore di lavoro
(cfr. doc. 10/G; consid. 2.6.), risulta conforme a quanto previsto dal diritto
federale, e meglio dal CO e dalla LFPr, circa il fatto che il contratto di
tirocinio debba contemplare espressamente la durata (determinata) della formazione
professionale scelta (cfr. consid. 2.8.).
Ne
discende che il ricorrente era al corrente dall’inizio della sua formazione
presso __________ che il suo contratto di tirocinio con quest’ultimo sarebbe
venuto a scadere il 31 agosto 2012, indipendentemente dal risultato degli esami
finali.
Semmai vi
era soltanto la possibilità di concludere un nuovo contratto di tirocinio nel
caso in cui non avesse superato gli esami finali e il datore di lavoro fosse
stato d’accordo di continuare a tenerlo alle proprie dipendenze oppure, qualora
gli esami fossero stati superati, di concludere un contratto individuale di
lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO.
Pertanto
il ricorrente, quando nella risposta alla richiesta di giustificazione del 5
settembre 2012 ha affermato di aver ricevuto il risultato degli esami finali
soltanto alla fine di luglio e pertanto solo dopo le vacanze dell’edilizia ha
saputo che non avrebbe potuto continuare a lavorare presso __________ (cfr. doc.
3; consid. 2.6.), poteva solamente intendere che dopo le ferie dell’edilizia
nell’agosto 2012 ha saputo che l’ex datore di lavoro non gli avrebbe rinnovato
il contratto che comunque sarebbe scaduto il 31 agosto 2012.
In tal
senso, e meglio che non aveva intenzione di prolungargli il contratto, deve
pure essere letto, alla luce del chiaro tenore del contratto di tirocinio che
prevedeva una durata fino al 31 agosto 2012, lo scritto del 5 novembre 2012 di __________
indirizzato all’amministrazione in cui ha indicato, da un lato, che nella
speranza di ottenere un risultato migliore da parte dell’assicurato, a seguito
del suo scarso impegno, ha minacciato lo scioglimento del contratto, dall’altro,
che in seguito l’ha licenziato (cfr. doc. 9).
Del
resto, in primo luogo, lo scritto del 27 luglio 2012 dell’ex datore di lavoro
non fa riferimento alcuno a una disdetta, bensì riporta unicamente
l’indicazione “Fine rapporto di lavoro”, specificando che l’ultimo giorno di
lavoro dell’assicurato era fissato per il 31 agosto 2012 (cfr. doc. A6), come
d’altronde contemplato nel contratto di tirocinio.
In
secondo luogo, l’assicurato stesso, nell’opposizione, ha asserito che __________,
prima di effettuare gli esami, gli ha comunicato che, se non avesse ottenuto la
qualifica, non avrebbe potuto prolungargli il contratto di tirocinio (cfr. doc.
5).
Inoltre
nello scritto del 5 novembre 2012, rispondendo ai quesiti dell’URC (cfr. doc.
7), l’insorgente ha dichiarato che il datore di lavoro gli ha sempre detto che
non l’avrebbe assunto in caso di mancata qualifica, in particolare come stimolo
durante gli esami (cfr. doc. 8).
Al
ricorrente, dunque, al più tardi al momento degli esami finali dell’apprendistato,
di cui non poteva conoscere l’esito, doveva risultare chiaro che non poteva
nutrire alcuna certezza di continuare a lavorare per __________ anche dopo il
31.
agosto 2012.
Giova, in
ogni caso, rilevare che dalle carte processuali non emerge che l’ex datore di
lavoro avesse in qualche modo garantito un posto di impiego all’assicurato nel
caso in cui avesse superato gli esami.
In simili
condizioni, il modo di procedere dell’URC che ha esaminato le ricerche di
lavoro compiute dall’assicurato a far tempo dalla convocazione alla procedura
di qualificazione dei pittori per il 18 giugno 2012 (cfr. doc. 10) fino alla
fine del mese di agosto 2012 non è censurabile.
2.10
Nel caso di
specie è incontestato che l’assicurato, nel periodo dal 18 giugno al 31 agosto
2012.
precedente l’iscrizione in disoccupazione, non ha svolto alcuna ricerca di
impiego.
Sulla
base di quanto esposto al precedente considerando, l’insorgente, nel periodo in
questione, avrebbe, però, dovuto attivarsi al fine di reperire un’occupazione
anche se non ancora in possesso del certificato di capacità, evidentemente
segnalando tale circostanza ai potenziali datori di lavoro.
Relativamente
alla censura formulata dall’assicurato, ossia che nel mese di giugno e nella
prima metà del mese di luglio 2012 egli era totalmente impegnato con la
preparazione degli esami di fine tirocinio (cfr. doc. I; VII), questo Tribunale
ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il
contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il
tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13
del 2 maggio 2000).
Il tempo
necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai
lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per
scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.;
STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de
travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;
Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed
Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
In proposito cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid.
2.9
; STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67 del 26
novembre 2007 consid. 2.7.
Al
riguardo è, inoltre, utile evidenziare che in virtù dell’art. 355 CO al
contratto di tirocinio si applicano a titolo completivo le disposizioni
generali sul contratto individuale di lavoro (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio
2011.
consid. 2.8.).
Per
inciso va, infine, osservato, in relazione a quanto asserito dall’insorgente
circa il fatto che la Cassa di disoccupazione, contestualmente a uno stage che
stava effettuando al momento del ricorso, gli avrebbe chiesto impegno nella
ricerca di un lavoro, i famosi “timbri” (cfr.doc. I p.to 5), che il TCA ha già
avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere
firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro
(cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag.
206-207).
2.11
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.12
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni per
mancate ricerche per il periodo 18-30 giugno 2012 + quattro giorni per mancate
ricerche per il mese di luglio 2012 + quattro giorni per mancate ricerche per
il mese di agosto 2012; cfr. doc. A1).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.
2.5
) anche nel caso di assicurati che stanno terminando il tirocinio (cfr.
consid. 2.7.) e non quattro giorni di sospensione per tre mesi come invocato
dall’assicurato (cfr. doc. I).
Il
riferimento, al riguardo, alla STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006 da parte
dell’insorgente (cfr. doc. VII) non è pertinente.
In quel
caso l’assicurato era stato sospeso per quattro giorni per mancate ricerche nel
mese di luglio 2005, penultimo mese di apprendistato. Nel mese di agosto 2005
egli aveva, invece, compiuto sei ricerche di impiego ritenute valide
dall’amministrazione.
Il TCA ha
comunque ridotto la sanzione da quattro a due giorni, poiché l’assicurato era
tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata
unicamente dal 1° al 4, dal 19 al 21 e dal 23 al 31 luglio 2005.
In casu,
di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dieci giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 7 novembre 2012 contestata deve, perciò, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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