38.2012.73
Sospensione dal dt a ID di 1 giorno(con dec.su opp.ridotta da 2 a 1g) a causa di mancate ricerche di lavoro precedentem. alla disocc.dal 1 al 10/6/12. Ric.compiute dopo il 10/6,ossia dopo l'iscriz.in
21 marzo 2013Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.73
Data decisione, Autorità:
21.03.2013, TCA
Titolo:
Sospensione dal dt a ID di 1 giorno(con dec.su opp.ridotta da 2 a 1g) a causa di mancate ricerche di lavoro precedentem. alla disocc.dal 1 al 10/6/12. Ric.compiute dopo il 10/6,ossia dopo l'iscriz.in AD (12) irrilev. Ammin.non violato obbligo di inform.e consulenza.Ininfl.che sia uscito presto da AD
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16-17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.73
rs
Lugano
21 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
ottobre 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 31 luglio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per due giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 24 maggio
al 10 giugno 2012 precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 7).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 8), l’amministrazione, il
16 ottobre 2012, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la
sospensione inflittagli a un giorno per mancate ricerche nel lasso di tempo dal
1° al 10 giugno 2012 (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, rilevando, in particolare, quanto segue:
"
(…) il 24.05.2012 alle ore 15.53 ora dell’iscrizione
all’ufficio URC ma anche il 25.05.2012 ore 14.03 ho ricevuto la documentazione
necessaria, ma in questi due casi nessuno mi ha riferito che in caso di
mancanza di ricerche prima del colloquio con il mio consulente entro il 10
giugno 2012 avrei preso una penalità. Il 04 giugno 2012 alle ore 14.15 ero convocato
per la seduta informativa Diritti&Doveri D&D (presente), anche in
questo caso non è stato detto niente in caso di penalità prima di avere un
colloquio con il mio consulente ma anche entro il 10 giugno 2012 della lettera
di licenziamento.
Durante la seduta
informativa sono stato informato sulle penalità ma soltanto in caso di mancanza
di ricerche di lavoro stabilite dal consulente e altro, ma non detto che io dal
24 maggio 2012 al 10 giugno 2012 se non avevo ricercato lavoro avrei preso 2
giorni di penalità.
Non voglio dilungarmi
oltre, ma di rileggere l’opposizione di sanzione che ho scritto il 17 agosto
2012 (vedi allegato) ma anche sulla decisione sui opposizione dell’ufficio
regionale di collocamento di Locarno non è stato menzionato nulla,
oltremodo, disorganizzazione per negligenza di comunicazione tra gli uffici e
la __________ di __________ – o meglio tra il signor __________ e il signor __________.
Ciò mi ha pregiudicato un probabile lavoro con contratto a tempo indeterminato.
(…)” (Doc. I)
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Va, innanzitutto, segnalato
che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è
la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del
30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294)
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 riguarda
esclusivamente la sospensione di un giorno del diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta all’assicurato per mancate ricerche nel periodo 1°-10
giugno 2012 precedente all’iscrizione in disoccupazione.
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale contratto di lavoro a
tempo indeterminato con la __________ di __________, presso la quale l’URC gli aveva
assegnato un’occupazione quale metalcostruttore al 100% il 14 giugno 2012, la
cui conclusione secondo l’insorgente sarebbe stata pregiudicata a causa di
disorganizzazione da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I; 15; 17), esula
dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella che attiene alla correttezza o meno della sanzione di un giorno applicata
al ricorrente.
Nel
merito
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha lavorato
in qualità di manutentore presso __________dal 17 agosto 2009 all’11 giugno
2012 (cfr. doc. 1).
In
effetti il datore di lavoro ha, dapprima, disdetto il rapporto di impiego con
l’insorgente il 24 maggio 2012 per il 31 luglio 2012, in quanto, a causa delle difficoltà finanziarie e malgrado gli sforzi intrapresi sia con l’introduzione
dell’orario ridotto che con la richiesta di una moratoria concordataria, non è
stato possibile salvaguardare i posti di lavoro (cfr. doc. 2).
In
seguito, con scritto del 6 giugno 2012, peraltro inviato anche agli altri
dipendenti, la __________ ha comunicato all’assicurato di aver deciso, visti il
manifesto stato d’insolvenza e la mancanza d’ordinazioni, di cessare con
effetto immediato la produzione aziendale cosicché dall’11 giugno 2012 era
dispensato dal presentarsi sul posto di lavoro.
Inoltre
la ditta l’ha invitato ad annunciarsi da subito alle autorità competenti per il
controllo dell’assicurazione disoccupazione (cfr. doc. 3).
Il 24
maggio 2012 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto
alle prestazioni LADI dall’11 giugno 2012 (cfr. doc. 4; 10).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al lasso
di tempo precedente alla disoccupazione ha indicato unicamente di avere
effettuato delle ricerche nel mese di maggio 2012.
Il
consulente del personale, il 26 giugno 2012, gli ha, pertanto, inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 6
luglio 2012, il fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta, allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 5).
Il
ricorrente, il 2 luglio 2012, ha risposto, segnatamente, che, quando il 24
maggio 2012 si è iscritto in disoccupazione presso l’URC, allo sportello gli è
stato riferito che da quel giorno poteva già ricercare lavoro, ma non gli
sarebbe stato menzionato di dover portare le ricerche al colloquio del 5 giugno
2012.
L’assicurato
ha, pure, indicato che dal momento in cui gli è stata consegnata la lettera di
licenziamento da parte della __________ non è stato un periodo facile, non
avendo peraltro percepito il salario dal mese di aprile 2012.
Egli ha,
poi, osservato che gli sforzi per cercare lavoro erano vaghi, in quanto la sua
preoccupazione era come versare gli alimenti ai figli e provvedere al pagamento
delle fatture in sospeso per evitare richiami e precetti esecutivi.
Il
ricorrente ha precisato che durante il colloquio del 5 giugno 2012 gli è stato
detto di compiere tre ricerche di lavoro settimanali e che, conseguentemente,
nel mese di giugno ha svolto dodici ricerche.
Egli
ritiene che tali dodici ricerche possano coprire anche l’arco di tempo dal 1°
al 10 giugno 2012 (cfr. doc. 6).
Dal
profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 31 luglio 2012, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per due giorni a causa di mancate ricerche di impiego nel
periodo antecedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 7).
L’URC,
con decisione su opposizione del 16 ottobre 2012, tenendo conto che si trattava
della prima iscrizione in disoccupazione dell’insorgente e della complessa
situazione lavorativa creatasi in seno alla __________, ha poi ridotto la
sanzione da due a un giorno per mancate ricerche dal 1° al 10 giugno 2012 (cfr.
Considerandi
doc. A1).
2.7
Nel caso di
specie dalle carte processuali risulta che effettivamente l’assicurato, nel
periodo 1°-10 giugno 2012, precedente l’iscrizione in disoccupazione, non ha
svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. 4; 5).
Il
ricorrente non ha, peraltro, sostenuto una versione differente dei fatti (cfr.
doc. 6, 8; I).
Sulla
base di quanto esposto sopra, l’insorgente, nel periodo in questione, avrebbe,
però, dovuto attivarsi al fine di reperire un’occupazione (cfr. consid. 2.3.).
Quanto
fatto valere dall’assicurato il 2 luglio 2012 nella sua risposta alla richiesta
di giustificazione dell’URC, ossia che le dodici ricerche di impiego effettuate
nel mese di giugno 2012, dopo che in occasione del colloquio del 5 giugno 2012
gli è stato impartito di compiere tre ricerche alla settimana possono coprire
anche il lasso di tempo dal 1° al 10 giugno 2010 (cfr. doc. 6), non gli è del
resto di alcun ausilio.
In
effetti il periodo dal 1° al 10 giugno riguarda un arco di tempo antecedente l’iscrizione
in disoccupazione, per cui lo stesso, dal profilo degli sforzi intrapresi al
fine di reperire una nuova occupazione, deve essere esaminato separatamente dal
primo periodo di controllo che ha avuto inizio l’11 giugno 2012 (cfr. consid.
2.6
).
Le
ricerche di impiego compiute dopo l’inizio del controllo della disoccupazione
non possono così compensare la mancanza di ricerche nel periodo di giugno 2012,
dal 1° al 10, precedente l’annuncio per il collocamento.
In
proposito giova, d’altronde, segnalare che, anche relativamente ai periodi di
controllo seguenti l’iscrizione in disoccupazione, la costante giurisprudenza
federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro
effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere
insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto
che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno
effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C
252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale
principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Non
avendo compiuto alcuna ricerca di impiego dal 1° al 10 giugno 2012, il
ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge
(cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8
L’assicurato
ha asserito che, quando si è iscritto in disoccupazione presso l’URC, gli è
stato indicato di effettuare ricerche di lavoro da quel giorno ma non gli
sarebbero state fornite informazioni in merito al numero di ricerche da compiere
(cfr. doc. 8).
Inoltre
egli ha invocato il fatto che prima del colloquio del 5 giugno 2012 con il suo
consulente del personale, non sarebbe stato avvertito, né al momento
dell’annuncio per il collocamento, né durante la seduta informativa Diritti
& Doveri del 4 giugno 2012, che, nel caso di mancate ricerche precedenti
l’inizio della disoccupazione, gli sarebbe stata inflitta una sanzione (cfr.
doc. I).
Ora si tratta,
perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza del numero di ricerche di
lavoro da effettuare, in modo peraltro qualitativamente valido, nel periodo di
disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione e/o, nel caso di mancate
ricerche, della conseguente possibilità di essere sospeso dal diritto alle
indennità possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’insorgente.
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04
del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare
non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni
legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è
stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare
il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di
collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a
breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -
implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.9
In concreto non
è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art.
27.
LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo
luogo, va osservato che l’assicurato stesso, sia nella risposta del 2 luglio
2012.
alla richiesta di giustificazione del 26 giugno 2012 (cfr. doc. 6), che
nell’opposizione del 17 agosto 2012 (cfr. doc. 8), ha affermato che, quando il
24.
maggio 2012 si è recato presso l’URC per iscriversi in disoccupazione, lo
hanno informato circa il suo dovere di svolgere ricerche di impiego da quel
giorno.
Nonostante tale
indicazione, nei giorni dal 1° al 10 giugno 2012, l’insorgente non ha,
tuttavia, effettuato alcuna ricerca (cfr. consid. 2.7.).
Il ricorrente, quindi, non
si trova nella situazione di aver svolto un numero di ricerche di impiego che egli
riteneva sufficiente, mentre l’amministrazione ha considerato scarso.
Ne discende che l’amministrazione non ha contravvenuto al proprio obbligo di
informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Va,
peraltro, rilevato che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo
di informazione anche tramite internet o comunque possono rivolgersi alla
propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli
(cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
In
secondo luogo, giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte ha
stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C
14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata
al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05
del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato
sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
In
simili condizioni, l’insorgente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della
presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente
di dover effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per
quanto attiene, infine, all’asserzione del ricorrente secondo cui non sarebbe
stato avvisato che, nel caso di mancate ricerche precedenti l’inizio della
disoccupazione, gli sarebbe stata inflitta una sanzione (cfr. doc. I;
consid.1.3.; 2.8.), va osservato che l’assicurato deve compiere ricerche al
fine di trovare un nuovo impiego già nel periodo che precede l'adempimento
dell'obbligo di controllo (cfr. consid. 2.3.), indipendentemente dal fatto di sapere
o meno di essere passibile di una sanzione qualora tale obbligo non venisse
ossequiato, come del resto fatto rilevare dall’URC in sede di risposta di causa
(cfr. doc. III).
Non è la
conoscenza del fatto che a un determinato comportamento (mancanza di ricerche
di lavoro) sia connessa una penalità che deve condizionare l’atteggiamento di
un assicurato, bensì il principio di evitare o ridurre il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare prima dell’iscrizione,
ricercando con intenso impegno una nuova occupazione (cfr. consid. 2.3.).
2.10
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.11
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato un giorno di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.).
L’insorgente,
in disoccupazione dall’11 giugno 2012 (cfr. consid. 2.6.), ha concluso, il 16
agosto 2012, un contratto di incarico di durata indeterminata con la __________
con inizio il 20 agosto 2012 (cfr. doc. 11).
Egli ha di
conseguenza, chiuso il suo caso di disoccupazione il 20 agosto 2012 (cfr. doc.
A1).
Tale
circostanza si rivela, in ogni caso, irrilevante ai fini della commisurazione
della sanzione.
Il TFA,
in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la
giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in
base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la
durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,
determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per
caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o
più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano
un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Al riguardo
cfr. pure STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre
2008.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben
considerato, la penalità di un giorno di sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione per mancate ricerche dal 1° al 10 giugno 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Conseguentemente
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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