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Decisione

38.2012.73

Sospensione dal dt a ID di 1 giorno(con dec.su opp.ridotta da 2 a 1g) a causa di mancate ricerche di lavoro precedentem. alla disocc.dal 1 al 10/6/12. Ric.compiute dopo il 10/6,ossia dopo l'iscriz.in

21 marzo 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha lavorato

in qualità di manutentore presso __________dal 17 agosto 2009 all’11 giugno

2012 (cfr. doc. 1).

In

effetti il datore di lavoro ha, dapprima, disdetto il rapporto di impiego con

l’insorgente il 24 maggio 2012 per il 31 luglio 2012, in quanto, a causa delle difficoltà finanziarie e malgrado gli sforzi intrapresi sia con l’introduzione

dell’orario ridotto che con la richiesta di una moratoria concordataria, non è

stato possibile salvaguardare i posti di lavoro (cfr. doc. 2).

In

seguito, con scritto del 6 giugno 2012, peraltro inviato anche agli altri

dipendenti, la __________ ha comunicato all’assicurato di aver deciso, visti il

manifesto stato d’insolvenza e la mancanza d’ordinazioni, di cessare con

effetto immediato la produzione aziendale cosicché dall’11 giugno 2012 era

dispensato dal presentarsi sul posto di lavoro.

Inoltre

la ditta l’ha invitato ad annunciarsi da subito alle autorità competenti per il

controllo dell’assicurazione disoccupazione (cfr. doc. 3).

Il 24

maggio 2012 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto

alle prestazioni LADI dall’11 giugno 2012 (cfr. doc. 4; 10).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al lasso

di tempo precedente alla disoccupazione ha indicato unicamente di avere

effettuato delle ricerche nel mese di maggio 2012.

Il

consulente del personale, il 26 giugno 2012, gli ha, pertanto, inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 6

luglio 2012, il fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta, allegando l’eventuale

documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 5).

Il

ricorrente, il 2 luglio 2012, ha risposto, segnatamente, che, quando il 24

maggio 2012 si è iscritto in disoccupazione presso l’URC, allo sportello gli è

stato riferito che da quel giorno poteva già ricercare lavoro, ma non gli

sarebbe stato menzionato di dover portare le ricerche al colloquio del 5 giugno

2012.

L’assicurato

ha, pure, indicato che dal momento in cui gli è stata consegnata la lettera di

licenziamento da parte della __________ non è stato un periodo facile, non

avendo peraltro percepito il salario dal mese di aprile 2012.

Egli ha,

poi, osservato che gli sforzi per cercare lavoro erano vaghi, in quanto la sua

preoccupazione era come versare gli alimenti ai figli e provvedere al pagamento

delle fatture in sospeso per evitare richiami e precetti esecutivi.

Il

ricorrente ha precisato che durante il colloquio del 5 giugno 2012 gli è stato

detto di compiere tre ricerche di lavoro settimanali e che, conseguentemente,

nel mese di giugno ha svolto dodici ricerche.

Egli

ritiene che tali dodici ricerche possano coprire anche l’arco di tempo dal 1°

al 10 giugno 2012 (cfr. doc. 6).

Dal

profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 31 luglio 2012, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due giorni a causa di mancate ricerche di impiego nel

periodo antecedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 7).

L’URC,

con decisione su opposizione del 16 ottobre 2012, tenendo conto che si trattava

della prima iscrizione in disoccupazione dell’insorgente e della complessa

situazione lavorativa creatasi in seno alla __________, ha poi ridotto la

sanzione da due a un giorno per mancate ricerche dal 1° al 10 giugno 2012 (cfr.

Considerandi

doc. A1).

2.7

Nel caso di

specie dalle carte processuali risulta che effettivamente l’assicurato, nel

periodo 1°-10 giugno 2012, precedente l’iscrizione in disoccupazione, non ha

svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. 4; 5).

Il

ricorrente non ha, peraltro, sostenuto una versione differente dei fatti (cfr.

doc. 6, 8; I).

Sulla

base di quanto esposto sopra, l’insorgente, nel periodo in questione, avrebbe,

però, dovuto attivarsi al fine di reperire un’occupazione (cfr. consid. 2.3.).

Quanto

fatto valere dall’assicurato il 2 luglio 2012 nella sua risposta alla richiesta

di giustificazione dell’URC, ossia che le dodici ricerche di impiego effettuate

nel mese di giugno 2012, dopo che in occasione del colloquio del 5 giugno 2012

gli è stato impartito di compiere tre ricerche alla settimana possono coprire

anche il lasso di tempo dal 1° al 10 giugno 2010 (cfr. doc. 6), non gli è del

resto di alcun ausilio.

In

effetti il periodo dal 1° al 10 giugno riguarda un arco di tempo antecedente l’iscrizione

in disoccupazione, per cui lo stesso, dal profilo degli sforzi intrapresi al

fine di reperire una nuova occupazione, deve essere esaminato separatamente dal

primo periodo di controllo che ha avuto inizio l’11 giugno 2012 (cfr. consid.

2.6

).

Le

ricerche di impiego compiute dopo l’inizio del controllo della disoccupazione

non possono così compensare la mancanza di ricerche nel periodo di giugno 2012,

dal 1° al 10, precedente l’annuncio per il collocamento.

In

proposito giova, d’altronde, segnalare che, anche relativamente ai periodi di

controllo seguenti l’iscrizione in disoccupazione, la costante giurisprudenza

federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro

effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere

insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto

che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno

effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C

252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Non

avendo compiuto alcuna ricerca di impiego dal 1° al 10 giugno 2012, il

ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge

(cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

L’assicurato

ha asserito che, quando si è iscritto in disoccupazione presso l’URC, gli è

stato indicato di effettuare ricerche di lavoro da quel giorno ma non gli

sarebbero state fornite informazioni in merito al numero di ricerche da compiere

(cfr. doc. 8).

Inoltre

egli ha invocato il fatto che prima del colloquio del 5 giugno 2012 con il suo

consulente del personale, non sarebbe stato avvertito, né al momento

dell’annuncio per il collocamento, né durante la seduta informativa Diritti

& Doveri del 4 giugno 2012, che, nel caso di mancate ricerche precedenti

l’inizio della disoccupazione, gli sarebbe stata inflitta una sanzione (cfr.

doc. I).

Ora si tratta,

perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza del numero di ricerche di

lavoro da effettuare, in modo peraltro qualitativamente valido, nel periodo di

disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione e/o, nel caso di mancate

ricerche, della conseguente possibilità di essere sospeso dal diritto alle

indennità possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’insorgente.

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04

del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare

non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni

legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è

stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare

il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di

collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a

breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -

implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.9

In concreto non

è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art.

27.

LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, va osservato che l’assicurato stesso, sia nella risposta del 2 luglio

2012.

alla richiesta di giustificazione del 26 giugno 2012 (cfr. doc. 6), che

nell’opposizione del 17 agosto 2012 (cfr. doc. 8), ha affermato che, quando il

24.

maggio 2012 si è recato presso l’URC per iscriversi in disoccupazione, lo

hanno informato circa il suo dovere di svolgere ricerche di impiego da quel

giorno.

Nonostante tale

indicazione, nei giorni dal 1° al 10 giugno 2012, l’insorgente non ha,

tuttavia, effettuato alcuna ricerca (cfr. consid. 2.7.).

Il ricorrente, quindi, non

si trova nella situazione di aver svolto un numero di ricerche di impiego che egli

riteneva sufficiente, mentre l’amministrazione ha considerato scarso.

Ne discende che l’amministrazione non ha contravvenuto al proprio obbligo di

informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

Va,

peraltro, rilevato che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo

di informazione anche tramite internet o comunque possono rivolgersi alla

propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli

(cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

In

secondo luogo, giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte ha

stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C

14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata

al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05

del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato

sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

In

simili condizioni, l’insorgente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente

di dover effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per

quanto attiene, infine, all’asserzione del ricorrente secondo cui non sarebbe

stato avvisato che, nel caso di mancate ricerche precedenti l’inizio della

disoccupazione, gli sarebbe stata inflitta una sanzione (cfr. doc. I;

consid.1.3.; 2.8.), va osservato che l’assicurato deve compiere ricerche al

fine di trovare un nuovo impiego già nel periodo che precede l'adempimento

dell'obbligo di controllo (cfr. consid. 2.3.), indipendentemente dal fatto di sapere

o meno di essere passibile di una sanzione qualora tale obbligo non venisse

ossequiato, come del resto fatto rilevare dall’URC in sede di risposta di causa

(cfr. doc. III).

Non è la

conoscenza del fatto che a un determinato comportamento (mancanza di ricerche

di lavoro) sia connessa una penalità che deve condizionare l’atteggiamento di

un assicurato, bensì il principio di evitare o ridurre il danno a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare prima dell’iscrizione,

ricercando con intenso impegno una nuova occupazione (cfr. consid. 2.3.).

2.10

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.11

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato un giorno di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.).

L’insorgente,

in disoccupazione dall’11 giugno 2012 (cfr. consid. 2.6.), ha concluso, il 16

agosto 2012, un contratto di incarico di durata indeterminata con la __________

con inizio il 20 agosto 2012 (cfr. doc. 11).

Egli ha di

conseguenza, chiuso il suo caso di disoccupazione il 20 agosto 2012 (cfr. doc.

A1).

Tale

circostanza si rivela, in ogni caso, irrilevante ai fini della commisurazione

della sanzione.

Il TFA,

in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in

base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la

durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,

determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per

caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o

più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano

un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Al riguardo

cfr. pure STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre

2008.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di un giorno di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione per mancate ricerche dal 1° al 10 giugno 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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