38.2012.74
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28 marzo 2013Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2012.74
Data decisione, Autorità:
28.03.2013, TCA
Titolo:
Rettam.UMA chiesto a una ditta la restit.di assegni x il periodo di introduz., poiché il c.di lavoro è stato disdetto prima della fine del periodo di introd.di 6 mesi senza gravi motivi.Motivi econom.non configurano una causa grave ex art.337CO.DL nemmeno contattato UMA prima di intimare la disdetta
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
LICENZIAMENTO / DISDETTA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 65 agg. 66 LADI
art. 90 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.74
dc/sc
Lugano
28 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
ottobre 2012 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
dicembre 2011 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________
al beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 6
mesi con la seguente motivazione:
"
Visti gli art. 59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66
LADI, art. 90 OADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e
delle difficoltà di collocamento dell'assicurato, decide quanto segue:
la domanda per l'ottenimento degli assegni per il
periodo d'introduzione del 29.11.2011 è approvata.
Data della decisione: 20.12.2011
Nr della decisione: 322426574
Datore di lavoro: RI 1 6592
Tegna
Durata: 6.0
mesi, dal 01.01.2012 al 31.06.2012
Salario mensile lordo: CHF 3900.00
Il calcolo che determina la prestazione è il
seguente:
Periodo Assegno Assegno Salario
residuo azienda
dal al in
% in CHF CHF
01.01.2012 31.01.2012 60 2340.00 1560.00
01.02.2012 29.02.2012 60 2340.00 1560.00
01.03.2012 31.03.2012 40 1560.00 2340.00
01.04.2012 30.04.2012 40 1560.00 2340.00
01.05.2012 31.05.2012 20
780.00 3120.00
01.06.2012 30.06.2012 20
780.00 3120.00
Motivo della concessione
L'assicurato/a necessita di un adeguato periodo
d'introduzione.
Osservazioni:
Nel salario lordo mensile di CHF 3'900.-- è stata
compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità.
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 29.11.2011
è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In
caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata
con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il
rimborso degli assegni versati.
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati
all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla
parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio della
Cassa disoccupazione inviando mensilmente il conteggio del salario. La Cassa
disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure
attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività – API"!
La cassa disoccupazione verserà gli assegni per
il periodo d'introduzione al datore di lavoro sul conto:
__________
Informazioni sul provvedimento:
Per tutte le questioni inerenti il provvedimento,
durante il periodo di introduzione, l'interlocutore per l'assicurata e per
l'azienda è il signor Boris Pellegrini, tel. +41 91 814 48 11." (Doc.
A04)
1.2. Il 26 giugno
2012 la ditta RI 1 ha inviato a __________ uno scritto del seguente tenore:
"
Malgrado il suo impegno verso la ditta non
riesco più a far fronte alle spese che comportano il suo impiego in azienda a
causa della forte carenza di lavoro.
Le invio pertanto regolare disdetta per il
31.07.2012.
La ringrazio per il lavoro svolto a mia completa
soddisfazione e le faccio i miei migliori auguri per il suo futuro
professionale." (Doc. A05)
1.3. Con
decisione su opposizione dell’11 maggio 2011, confermando quanto figura nella
decisione del 13 agosto 2012 (cfr. doc. A07) l'UMA ha stabilito che i
presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione non
sono adempiuti, che gli assegni versati devono essere chiesti in restituzione e
che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti
dell'art. 95 LADI.
L'amministrazione
si è al riguardo così espressa:
"
(…)
In data 26 giugno 2012 il datore di lavoro ha
notificato alla signora __________ la disdetta del rapporto di lavoro con
effetto 31 luglio 2012. La disdetta del rapporto di lavoro è stata quindi
trasmessa durante il periodo di introduzione.
In base alla citata lettera di disdetta del 26
giugno 2012, il datore di lavoro conferma che il motivo dell'interruzione del
rapporto di lavoro è dovuto a una forte carenza di lavoro, i motivi del
licenziamento sono quindi da attribuire a cause economiche.
(…)
In data 26 settembre 2012 l'Ufficio delle misure
attive ha trasmesso alla ditta RI 1 di __________ una nuova lettera dove veniva
spiegato dettagliatamente il motivo che ha innescato la procedura di
restituzione, dando la possibilità al datore di lavoro di esprimersi in merito
all'interruzione del rapporto di lavoro.
La ditta RI 1 ha preso atto del nostro scritto e
si è pronunciata a sua volta in data 4 ottobre 2012 ribadendo le difficoltà
economiche dovute al calo di lavoro che hanno portato all'interruzione del
rapporto lavorativo.
Considerato quindi come le condizioni risolutive
poste al momento della cessazione degli assegni per il periodo d'introduzione
non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato
disdetto ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di
introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126
V 42 seg, l'Ufficio delle misure attive decide che gli assegni (API) versati
per il periodo d'introduzione devono essere chiesti in restituzione. (…)"
(Doc. A)
1.4. Contro la decisione su
opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede che venga annullata la richiesta di rimborso delle prestazioni versate
dall'assicurazione contro la disoccupazione e rileva:
" Come
avevo già menzionato all'ufficio delle misure attive, il rapporto di lavoro
non è stato interrotto senza motivi gravi (CO art. 337 cpv. 2); la
catastrofe di Fukushima ha indotto il Consiglio Federale a prendere la
decisione di proibire i riscaldamenti elettrici diretti come riscaldamento
principale, fatto che ha procurato un forte calo della nostra cifra d'affari, a
tal punto che ho dovuto prendere la drastica decisione di dover fare a meno
della segretaria, le domande di installazioni e la vendita di pannelli ad
infrarossi è calata drasticamente in modo tale che a decorrere dal quarto mese
circa di impiego delle segretaria, non ci permetteva più finanziariamente di
sopportare la spesa della stessa, situazione da me valutata come grave in
quanto avremmo arrischiato il fallimento!.
Per questa ragione preventivamente le ho inviato la disdetta con
un mese di preavviso dalla fine della scadenza dei 6 mesi di prova, ma con
l'intento di trovarle un nuovo impiego, ciò che ci è fortunatamente riuscito!
Impiego che a tutt'oggi sta esercitando come segretaria presso il Garage __________.
Egregi Signori, visto che il senso dell'aiuto finanziario dato era
per reinserire la disoccupata nel mondo del lavoro senza dover tornare a carico
della disoccupazione, non trovo corretto dover rimborsare l'aiuto di tutti gli
assegni datoci. (Aiuto che ho apprezzato molto!)
A tuttora riesco alla malapena (con l'aiuto finanziario dei miei
genitori) ad affrontare le spese correnti.
Sto valutando diverse alternative di lavoro per compensare la
situazione, ma dover rimborsare tutti gli assegni ricevuti mi porterebbe ad
indebitarmi con la conseguente probabilità di fallire.
(Non vorrei assolutamente far parte dei disoccupati)." (Doc.
I)
1.5. Nella sua
risposta del 5 luglio 2011 l'UMA chiede di respingere il ricorso.
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata
(…)."
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C 56/04
del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,
consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,
consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.4. In
particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono
regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la
durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
" Agli
assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario
ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo e
c. l’assicurato,
dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo
e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b;”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno
2001, pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato
difficilmente collocabile":
" 1
Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge
pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili
(prima condizione).
Poi, deve
trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo
l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste
disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.
Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume
III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th.
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.
Ed.
Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, il quale rileva in
particolare che:
"
Definitive Zusage: Die Versicherte Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit
einer Anstellung zu orts- und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter
Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können.
Entgegen dem Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht
illusorisch werden zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung
nach Abschluss der Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines
unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher
der kantonalen Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage
zu verlangen. Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür
keine plausiblen Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der
schriftlichen Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als
Leistungsempfänger rückerstattungspflichtig."
(N° 737 pag. 2400-2401)
2.5. In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,
sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI).
L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat
écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but du
temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit de
décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67
LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF
112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période
d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso
Considerandi
che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
"
(…)
3.
‑ a) En l'espèce, les deux contrats de
travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période
d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il
s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una
sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su
opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il
periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,
argomentando:
"
Anche nella propria “Opposizione”, il cui
contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha
sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del
lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto
di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a
manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la
violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III
310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella
causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella
causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima
Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En
ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer
dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de
procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de
développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de
son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il
contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in
un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di
introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il
rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e
in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi
successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve
dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005
nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di
cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e
impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,
C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,
consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss;
Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il
periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del
lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che
l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle
possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo
d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito
che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli
API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli
stessi."
In una
sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione
devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare
una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.
FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione
(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto
esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia
condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali
siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b).
(…)."
La nostra
Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni
per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con
chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su
motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo
la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di
introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra
marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di
questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso
con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,
l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z.
SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,
responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la
riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di
giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa
strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo
di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla
disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del
disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni
equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la
X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%
dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione
di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.6
In una
sentenza 8C_818/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale
federale ha confermato la decisione con la quale è stata chiesta la
restituzione degli assegni per il periodo d‘ introduzione nel settore della
ristorazione ed ha rilevato:
"
(…)
Come ricordato dal primo giudice, nella
fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui
il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla
condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire
disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante
il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale
(delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
La presente fattispecie è analoga a quella
trattata in DTF 126 V 42. Nella
decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di
lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità
cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la
ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del
periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata
concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla
ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia,
assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere
contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del
30.
dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del
contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni
economiche.
Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e
il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro per cause gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in
particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal
proposito, il giudice cantonale ha pertinentemente osservato che motivi
economici non configurano una causa grave ai sensi del citato disposto. Di
conseguenza, ha concluso l'istanza precedente, non avendo la società insorgente
rispettato la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli
assegni per il periodo d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive
ne ha chiesto la restituzione. (…)"
2.7
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti che l'assicurata è stata posta al
beneficio di assegni per il periodo di introduzione dal 1° gennaio 2012 presso
la ditta RI 1, attiva nel settore della vendita e installazione di corpi
riscaldanti a infrarossi, ecc.
Scopo
della misura era di introdurre l'assicurata, impiegata di commercio, sugli
aspetti tecnici relativi ai prodotti e alla loro installazione (cfr. Doc.
A01-A03 ).
L'azienda
ha disdetto il rapporto di lavoro, prima della conclusione del periodo di
introduzione, invocando una motivazione di carattere economico (cfr. Doc. A05 e,
soprattutto, Doc. A06: "… Rispetto allo scorso anno, la mole di lavoro e
di offerte ha subìto una drastica diminuzione, che in gran parte è da
attribuire alla casa madre "__________" che avendo sostituito il
direttore lo scorso anno e non essendo più in prima linea in vari ambiti
(internet, prezzi, ecc.) ha perso molto terreno rispetto alle
concorrenze".).
Inoltre
il datore di lavoro, contrariamente alle indicazioni che figuravano sulla
decisione con la quale è stato concesso il diritto agli assegni (cfr. consid.
1.
) non ha contattato l’UMA prima di intimare il licenziamento all’assicurata
(cfr. Doc. A09 e A10).
Ora, come
visto (cfr. consid. 2.6), secondo la costante giurisprudenza federale, dei
motivi economici non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO. Di
conseguenza, non avendo la ditta RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta
al momento della concessione degli API, a ragione l'UMA ne ha chiesto la restituzione.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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