38.2012.78
Negato dt a indenn.per insolv. rich.nel 10/12.Infatti assic.iscritto a RC quale socio e gerente con firma indiv.della Sagl sua ultima DL,di cui possedeva la quota magg.Il fatto invocato che fosse soc.
13 maggio 2013Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2012.78
Data decisione, Autorità:
13.05.2013, TCA
Titolo:
Negato dt a indenn.per insolv. rich.nel 10/12.Infatti assic.iscritto a RC quale socio e gerente con firma indiv.della Sagl sua ultima DL,di cui possedeva la quota magg.Il fatto invocato che fosse soc.e ger.solo a titolo fiduciario ininfluente.C.que nella gestione della soc.funzioni senza limitazioni
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GESTIONE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 1 e 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.78
rs
Lugano
13 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
novembre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 novembre 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 29 ottobre 2012
(cfr. doc. 9) con la quale ha respinto la domanda di indennità per insolvenza
formulata da RI 1 il 19/23 ottobre 2012, in quanto la situazione finanziaria della __________, sua ultima datrice di lavoro, non poteva essergli sconosciuta
vista la sua funzione di socio e gerente con firma individuale della stessa ed
essendone il maggior azionista (cfr. Doc. B).
1.2. Contro la decisione
su opposizione l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità
per insolvenza, asserendo di aver agito in seno alla __________ mediante
mandati fiduciari stipulati con __________, socio e direttore con firma
individuale della società, e che le decisioni venivano assunte unicamente su
ordine della parte fiduciante.
Al
riguardo egli ha, in particolare, precisato:
"
(…)
Il Signor RI 1 ha
sottoscritto tre consecutivi mandati fiduciari con il direttore della __________,
il Signor __________.
Tali mandati prevedevano
che, quale parte fiduciaria, il ricorrente assumeva formalmente in suo nome ma
per conto del fiduciante le quote sociali della società. Inoltre, impiegava la
funzione di socio e gerente con potere decisionale, ovvero con la prerogativa
di nominare eventuali direttori, assumere e gestire personale, gestire
economicamente e finanziariamente la società.
Nel caso concreto però i
poteri formalmente assunti dal ricorrente con i vari mandati, non gli sono mai
stati di fatto trasmessi. In effetti il Signor RI 1 non ha mai avuto nessuna
competenza decisionale e direttoriale in seno alla __________.
Il reale proprietario è
infatti sempre stato il Signor __________, come si evince anche dal verbale di
interrogatorio 23 agosto 2011 della Polizia cantonale (doc. L).
Il Signor __________ ha
infatti spiegato che la società in questione era inizialmente di proprietà
della Signora __________ e del Signor __________ ma ciò solo formalmente, in
effetti il Signor __________ ha dichiarato che entrambi hanno agito quali
prestanome, in quanto egli “essendo cittadino __________, sprovvisto di documenti
e diplomi, non potevo farlo […]. Preciso che sono io a gestire la Sagl, gestire
Fatti
i lavori e quant’altro”.
Verso la fine di giugno
2010 il ricorrente ha ritirato la quota della Signora __________, diventando a
sua volta socio gerente, ma come la Signora __________ prima, solo formalmente.
Il Signor __________ ha
infatti precisato che i compiti del Signor RI 1 consistevano nel tenere la
contabilità, eseguire pagamenti controllare le fatture in base ai bollettini di
consegna, attività queste puramente amministrative. Il Signor __________ ha
inoltre precisato che il ricorrente si presentava raramente sul cantiere.
Considerando la reale
attività svolta dal Signor RI 1, non si può assolutamente ritenere che il
ricorrente avesse un effettivo potere decisionale. Di fatto egli non poteva e
non ha mai deciso alcunché.
Egli era un semplice
dipendente che ha concluso dei mandati fiduciari, simulati da __________ ai
fini di eludere le disposizioni di legge, aspetto noto del negozio fiduciario.
Prove: documenti:
doc.
D – copia mandati fiduciari 28.06.2010, 31.08.2010, 21.10.2010, doc. L – copia
verbale d’interrogatorio di __________ __________ 23.08.2011, doc. C – copia
lettera assunzione 20.06.2012 (recte: 2010);
Informazioni
scritte: si richiama l’incarto n. SO.2012.4076 della Pretura del Distretto
di __________ e l’incarto AA-II47B.2012 dell’istituto delle assicurazioni
sociali.
Il Signor RI 1 è conscio
della consolidata giurisprudenza, secondo cui per un membro del consiglio di
amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all’interno
della società.
Ciò non di meno nel presente
caso si giustifica una soluzione diversa.
Il Signor RI 1 infatti non
ha mai preso parte alle decisioni inerenti la società, non era informato sul
suo andamento e non poteva in nessun modo influire sulle scelte e strategie
assunte.
Gli unici compiti svolti
dal ricorrente sono quelli indicati nel contratto: egli era responsabile amministrativo
e si occupava della gestione del personale.
Al ricorrente non può
quindi essere imputata una posizione che appariva solo formalmente ma che in
concreto non si è mai verificata. Tutte le decisioni venivano infatti prese dalla
parte fiduciante, il signor __________ come peraltro potrà confermare in sede
testimoniale.
Non si giustifica pertanto
il rifiuto dell’erogazione dell’indennità per insolvenza.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell’11 gennaio 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il
diritto a indennità per insolvenza.
L'art. 51
cpv. 1 LADI prevede che:
"
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui
all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme,
Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
(dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra
massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un
dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il primo giudice ha infine correttamente
precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso
considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.
51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli
disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio.
D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche
salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a
registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla
formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso
solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per
il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in
parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in
modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma
della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione
(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Considerandi
Come già rilevato dal primo giudice, nella
fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre
2007.
al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione
della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.
2.
LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
In una
sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,
nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,
avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione
a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e
dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente
delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal
senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio
di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi
validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità
per intemperie sono state respinte."
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9
pag. 177.
Inoltre,
sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una
Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di
una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002
e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).
2.4
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel __________ 2010, è
stato iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di
firma individuale e una quota complessiva di fr. 110'000.-- (1100 x fr. 100.--)
su un capitale sociale di fr. 130'000.-- della __________ (cfr. estratto RC
reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
La
restante quota di fr. 20'000.-- è detenuta da __________, cittadino __________
domiciliato a __________, socio e direttore con diritto di firma individuale
(cfr. estratto RC).
Scopo
sociale della __________ è il seguente:
"
L'esercizio di un'impresa di costruzioni, per
sopra e sottostruttura con possibilità di operare come impresa generale. La
posa e la manutenzione di pavimenti, riattazioni e ristrutturazioni, la
fornitura e posa di pavimenti di ogni tipo e materiale, parquet, laminato,
prefinito, linoleum, moquettes o altri materiali, così come tutto quanto
connesso alla ristrutturazione di stabili immobiliari legati all'edilizia,
nonché la direzione lavori, progetti di massima, progetti esecutivi, consulenze
edili. la società potrà partecipare a imprese aventi scopo analogo. L'acquisto,
la vendita e l'intermediazione nel campo immobiliare.” (cfr. estratto RC)
Il
ricorrente, beneficiario di una rendita AI, è altresì stato alle dipendenze a
tempo parziale della __________ in qualità di responsabile amministrativo -
finanze - risorse umane dal 1° luglio 2010 al 31 agosto 2012 con uno stipendio
mensile di fr. 4'000.-- lordi per tredici mesi (cfr. doc. 10; 14; STCA
38.2012.69
del 9 gennaio 2013 consid. 2.6.).
Il
contratto di lavoro di RI 1 con la __________ è stato disdetto con effetto dal
30.
settembre 2012 da quest’ultima mediante uno scritto del 10 luglio 2012 a causa di rilevanti difficoltà economiche e finanziarie della società (cfr. doc. 14).
Il
ricorrente ha indicato che alla fine del rapporto di impiego sono rimasti impagati
gli stipendi spettantigli da aprile ad agosto 2012 (cfr. doc. 10).
La __________
è stata sciolta e posta in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato
con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 12 ottobre 2012 a far tempo dal 15 ottobre 2012 (cfr. estratto RC).
La
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto
pretorile del 18 febbraio 2013 (cfr. estratto RC).
Il 19
ottobre 2012 l’assicurato ha postulato la concessione di indennità per insolvenza
(cfr. doc. 10).
La Cassa,
con decisione del 29 ottobre 2012, confermata con decisione su opposizione del
12.
novembre 2012, ha negato all’insorgente il diritto a indennità per
insolvenza a causa della sua posizione di socio e gerente con diritto di firma
individuale, nonché di azionista maggioritario della __________ (cfr. doc. 9;
B; consid. 1.1.).
2.5
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che è
incontestato che l’assicurato era, come del resto è tuttora (cfr. estratto RC),
iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma
individuale della __________.
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid.
2.3
, egli non può beneficiare dell’indennità per insolvenza.
Secondo
l'Alta Corte sono infatti decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che
spettano ex lege a un socio e gerente di una Sagl, la cui posizione è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA,
al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla
società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di
un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del consiglio di
amministrazione).
Il fatto
che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria nella
Sagl, come pure il suo ruolo di socio e gerente siano soltanto a titolo
fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito della
presente vertenza.
In
effetti è vero che agli atti figurano tre convenzioni del 28 giugno, 31 agosto
e 21 ottobre 2010 denominate “Mandato Fiduciario” tra __________ e il
ricorrente, definiti parte fiduciante, rispettivamente parte fiduciaria, da cui
si evince, da un lato, che la parte fiduciante ha affidato alla parte
fiduciaria la somma di fr. 40'000.-- il 28 giugno 2010, l’importo di fr.
40'000.-- il 31 agosto 2010 e l’ammontare di fr. 30'000 il 21 ottobre 2010 per
provvedere alla sottoscrizione in nome proprio, ma per ordine e conto del
fiduciante, di quote sociali della __________ e che, d’altro lato, la parte
fiduciaria (ossia l’assicurato) è entrata nella società con la funzione di
socio e gerente (cfr. doc. D1; D2; D3).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nelle tre convenzioni appena menzionate è
comunque stato indicato che la parte fiduciante (__________) ha approvato già
da quel momento l’operato del fiduciario senza riserve e/o condizioni. E’,
altresì, stato specificato che in particolare il fiduciario aveva le
prerogative di nomina di eventuali direttori, di assunzione e gestione del
personale, di gestione economica e finanziaria della società rispettando e
facendo rispettare le prescrizioni legali giusta gli art. 772 CO e segg.
Inoltre
anche dal verbale di polizia del 23 agosto 2011, allegato al ricorso (cfr. doc.
L), se, da una parte, emerge che __________ sarebbe il proprietario e il capo
della società, dall’altra, risulta che in ogni caso il ricorrente si occupava
dell’intero lato amministrativo/contabile della Sagl.
Pertanto,
indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria
dell’assicurato nella Sagl sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il
denaro affidatogli da __________ (va comunque osservato che secondo il diritto
civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere
considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una
società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario
appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile
2012.
consid. 5.1.; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società
l’insorgente risulta rivestire funzioni di socio e gerente come da iscrizione a
RC senza riserve o limitazioni, come peraltro già deciso da questa Corte con
sentenza 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 passata in giudicato incontestata, con
cui è stato confermato nei confronti dell’assicurato il diniego del diritto a
indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di settembre 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________.
Per
inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per il mancato
pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può
validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo
fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società
(cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009,9C_292/2009,
9C_295/2009,9C_297/2009,9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H
13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).
E’,
infine, utile evidenziare che l’Alta Corte, con sentenza C 224/06 del 3 ottobre
2007, ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il giudizio del
Tribunale amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la decisione su
opposizione con cui la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto a
indennità per insolvenza a causa del suo ruolo di membro del consiglio di
amministrazione della SA, sua ultima datrice di lavoro.
La nostra
Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di indennità per insolvenza
dell’assicurata andava rifiutata, poiché, contrariamente a quanto deciso dal
Tribunale cantonale (quest’ultimo aveva considerato che l’assicurata non
godesse di un reale potere decisionale in seno alla SA, siccome dominata da un
investitore che era il vero avente diritto economico e proprietario delle
azioni, mentre la stessa possedeva una sola azione nominativa di fr. 1'000 a titolo fiduciario e disponeva unicamente della firma collettiva a due), nel
caso di un membro del consiglio di amministrazione che dispone ex lege di un
potere determinante - come nel caso di un socio gerente di una Sagl (cfr.
consid. 2.3.) - non è necessario esaminare oltre l’effettiva estensione del
suo potere decisionale.
2.6
L’assicurato,
nel ricorso, ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e ha richiamato
l’incarto n. SO.2012.4076 della Pretura del Distretto di __________, nonché
l’incarto AA-II47B.2012 della Cassa (cfr. doc. I).
Per
quanto attiene all’incarto AA-II47B.2012 della Cassa relativo all’insorgente,
va innanzitutto evidenziato che lo stesso è stato prodotto dalla parte
resistente, su richiesta del TCA (cfr. doc. II), con la risposta di causa (cfr.
doc. III; 1-26).
Considerato,
poi, che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e
giurisprudenziali vigenti per quanto concerne l’esclusione dal diritto alle
indennità per insolvenza nel caso di persone che prendono parte alle decisioni
del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole (cfr. consid.
2.2
; 2.3.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale
ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere
in luce nuovi elementi ai fini della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione del teste,
nonché il richiamo dell’incarto n. SO.2012.4076 della Pretura del Distretto di __________
deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio
2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;
STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che il ricorrente non ha diritto alle
indennità per insolvenza postulate con richiesta del 19 ottobre 2012.
La
decisione su opposizione del 12 novembre 2012 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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