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Decisione

38.2012.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.4. Nel caso

concreto l'assicurato è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione in quanto, secondo l'amministrazione ha inoltrato la prova delle

ricerche di lavoro soltanto il 10 gennaio 2012, ossia oltre il termine legale,

senza nessuna giustificazione.

In una

sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il

nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così

espresso:

"

(…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare

considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del

27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di

cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi

assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro

fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione

senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come

pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato

dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto

concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla

revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa

Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di

inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare

un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di

controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve

essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione

circa la sua conformità alla legge.

In

quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,

ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva

consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di 9 giorni

inflittagli dall'amministrazione, argomentando:

"

(…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré

sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au

moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du

procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement

sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un

emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour

recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.

4.1 L'office recourant

fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26

al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de

l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des

éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

2.5. Nella

presente evenienza le ricerche di impiego del mese di dicembre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il

giovedì 5 gennaio 2012.

L'amministrazione ha ritenuto

tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, sostenendo che esse sono state

consegnate soltanto il 10 gennaio 2012 (cfr. doc. 8: "U.R.C. BUCALETTERE

20 gennaio 2012).

L'assicurato sostiene di

avere imbucato il documento il 5 gennaio 2012 (cfr. doc. A5) ed ha allegato una

dichiarazione di __________ del seguente tenore:

" (…)

Confermo che il giorno 5.1.2012 sono passato a prendere il mio

collega Sig. RI 1 in centro durante la pausa pranzo e l'ho accompagnato ai vostri

uffici dove circa verso le 12.40 l'ho visto imbucare la lettera delle ricerche

di lavoro prima che ritornasse in macchina e andassimo via a mangiare.

Per qualunque informazione rimango a disposizione: il mio numero è

lo __________." (Doc. A6)

2.6. Nella

procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti

dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le

conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice

deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla

circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid.

3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5

pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una

decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere

dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della

verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali,

questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate

all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si

tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto -

della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a

perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante

non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere

determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid.

3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid.

6b; 120 V 33 consid. 3c

Considerandi

pag. 37).

La prova

del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita mediante

testimonianza (cfr. STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).

In una

sentenza I 645/03 del 22 dicembre 2004 l'Alta Corte si è al riguardo così espressa:

"

1.4

Selon la jurisprudence et la doctrine, le

délai peut être respecté par expédition postale en déposant le pli non

recommandé dans une boîte postale avant minuit (André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, vol II, p. 893 ch. 1 let. d). La preuve de

l'observation du délai incombe au recourant; elle peut être apportée par

témoins (ATF 109 Ia 183 ss;

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, note 4.6 ad art. 32 OJF et les références). En

l'occurrence, l'intéressé a produit une déclaration de témoin dont il convient

d'admettre qu'elle établit la remise de l'acte de recours dans une boîte

postale près de Vevey le 25 septembre à 23h.35, soit le dernier jour du délai

avant minuit, de sorte que le délai de recours doit être considéré comme

respecté."

In

un'altra sentenza 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 l'Alta Corte ha ribadito che:

"

Mentre spetta al tribunale dimostrare l'inizio

del termine di ricorso, alle parti incombe l'onere di provare la tempestività

dei loro atti (DTF 124 V 372 consid. 3

pag. 375 e seg.; POUDRET/SANDOZ-MONOD, op. cit., n. 4.6 ad art. 32 OG;

AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 8 ad art. 48 LTF). La tempestività deve essere

determinata con certezza; la prova della verosimiglianza preponderante non

basta (DTF 119 V 7 consid.

3c/bb pag. 10: cfr. pure sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008, consid. 3).

Le parti hanno tuttavia la facoltà di addurre ogni prova, anche testimoniale,

che potrebbe risultare determinante (DTF 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008

consid. 3.1 con riferimenti; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 11 ad art. 48 LTF).

Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova che indicasse il

momento in cui avrebbe consegnato l'atto di ricorso. In simili circostanze il

Tribunale federale non può che considerare tardivo il ricorso ricevuto il 22

maggio 2009."

2.7

__________ è

stato sentito come teste dal Presidente del TCA il 29 marzo 2012.

In

quell'occasione le sue affermazioni sono state così verbalizzate:

"

Il presidente del TCA legge al sig. __________

il contenuto della sua dichiarazione (doc. A6). Il testimone conferma

integralmente il contenuto della stessa.

Il presidente del TCA chiede al teste se ricorda

che giorno della settimana era il 5 gennaio. Il testimone dichiara di non

ricordare il giorno preciso. Sa che era il 5 perché avendo avuto una

ex-fidanzata in disoccupazione l’aveva più volte informato del fatto che entro

quel giorno bisognava imbucare il formulario con le richieste di lavoro. Si

tratta di un foglio con delle griglie.

Lavoriamo per il medesimo datore di lavoro (__________),

ma in posti diversi. Siamo colleghi di lavoro e siamo anche amici.

Ho sentito il mio collega la sera prima, ci siamo

messi d’accordo per pranzare assieme e siccome avevo la macchina ho

accompagnato il mio collega a depositare le ricerche. Infatti quando l’avevo

sentito al telefono (era stato lui a chiamare me) mi disse che non aveva ancora

avuto tempo di imbucare il foglio delle ricerche.

Visto che doveva lavorare il pomeriggio, doveva

sfruttare la pausa pranzo per fare quell’operazione.

Il presidente del TCA chiede al teste dove

fisicamente è stato imbucato il foglio. Il teste risponde presso un ufficio che

lui abitualmente chiama “della disoccupazione” a __________. Arrivando dal

centro si volta a sinistra e ci sono dei parcheggi.

Il teste afferma di avere semplicemente visto che

il foglio era in una mappetta e di avere visto una griglia. Il presidente del

TCA mostra al teste un formulario per la prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro. Il teste conferma che è proprio quel genere di

formulario che lui denomina “griglia”.

Il mio collega ha depositato questo foglio, che era

in una mappetta, all’interno dell’Ufficio.

Successivamente siamo andati a mangiare al __________

di __________.

Ognuno di noi ha pagato la propria parte, in

contanti.

Rispondendo al sig. __________, il teste precisa

di avere effettuato un giro più lungo per invertire la direzione di marcia

della macchina in quanto gli era più comodo così.

Alle ore 10:20 il padre di RI 1 dichiara di

rappresentare il figlio nella causa in questione.

Il presidente del TCA indica al sig. RA 1 che

quale rappresentante ha il diritto di visionare gli atti e chiede se deve

sospendere l’udienza per permettergli di effettuare questa operazione. Il sig. RA

1.

dice di conoscere gli atti.

Rispondendo al rappresentante dell’assicurato il

teste precisa di avere atteso il ritorno dell’assicurato e di essersi spostato

con la macchina soltanto successivamente.

Il teste afferma, rispondendo al rappr.

dell’assicurato, di non avere visto cosa abbia effettivamente fatto il sig. RI

1.

al di là della porta di vetro.

Quando è uscito il sig. RI 1 aveva soltanto la

mappetta vuota senza più il formulario e a quel punto sono ripartiti.

Rispondendo al sig. __________, il teste afferma

di non avere la certezza che si trattava del foglio delle ricerche di lavoro

del sig. RI 1 relativo al mese di dicembre. Il teste risponde di non averne la

certezza, ma che era probabile che si trattasse di quel foglio. Non ho la

certezza assoluta in quanto non l’ho preso in mano.

Le parti non hanno altre domande da porre al

teste."

(Doc. XI, pag. 1-3)

Nel corso

dell'udienza le parti si sono invece così espresse:

"

Rispondendo ad una domanda del presidente del

TCA il sig. __________ precisa che è stata installata all’interno, nell’atrio

d’ingresso del palazzo dove è situato l’URC di __________, una bucalettere

preposta per la consegna delle ricerche di lavoro.

La porta d’ingresso dell’Ufficio viene chiusa

alle ore 17:30. L’accesso all’atrio dell’Ufficio è possibile anche durante la

pausa di mezzogiorno. Per evitare delle disparità di trattamento, accettiamo anche

le ricerche depositate nella bucalettere esterna, cioè quella “classica” con

l’indirizzo dell’URC.

La bucalettere interna viene svuotata 6 volte al

giorno. Per evitare ogni problema, le bucalettere vengono in particolare

svuotate il mattino successivo al 5° giorno del mese alle ore 7:00. Le lettere

che vengono trovate a quel momento relative alle ricerche di lavoro vengono

considerate tempestive.

Per quel che riguarda il mese di gennaio 2012, la

bucalettere interna è stata svuotata per la prima volta dalla sig.ra __________

tra le ore 7:00 e le ore 7:30.

Il formulario con le ricerche di lavoro

consegnato dal sig. __________ è stato trovato il 10 gennaio 2012. Il sig. __________

precisa che certamente è stato trovato in occasione di una svuotatura successiva

alla prima, in caso contrario porterebbe la data del 9 gennaio 2012 come

spiegato in precedenza.

Con riferimento al contenuto della decisione su

opposizione, nel quale si usano i termini “apposita bucalettere”, il sig. __________

precisa che il giorno 6 gennaio 2012 è stata controllata dal sig. __________

soltanto la bucalettere esterna. Al riguardo il presidente del TCA rileva che

la frase “l’apposita bucalettere è stata controllata sia nella giornata del 6

gennaio (giorno festivo) che per ben 6 volte nella giornata di lunedì 9 gennaio

2012, senza trovare le ricerche del sig. RI 1” lascia intendere che si stia parlando in realtà della bucalettere interna che viene svuotata appunto più volte

durante il giorno.

Il sig. __________ precisa che si è effettivamente

trattato di un suo errore. Il 6 gennaio 2012 è stata svuotata soltanto la

bucalettere esterna.

Rispondendo al presidente del TCA, i

rappresentati dell’URC di __________ precisano che non è mai capitato che delle

lettere vengano smarrite in ufficio o dimenticate.

Il timbro sulle lettere viene apposto dalla

funzionarie amministrative attive agli sportelli.

Il presidente del TCA chiede al ricorrente di

illustrare la sua versione dei fatti.

L’assicurato precisa innanzitutto di non

ricordare che giorno della settimana fosse il 5 gennaio 2012. Forse è un

giovedì ma non sono sicuro.

Il sig. RI 1 conferma quanto dichiarato dal teste

e precisa di avere depositato il foglio delle ricerche di lavoro in una

cassetta che si trova all’interno dell’Ufficio sulla sinistra, si tratta di una

grande cassetta con scritto “depositare qui le ricerche di lavoro”.

RI 1 afferma di essersi stupito quando ha

ricevuto la decisione in quanto aveva fatto tutto come gli era stato ordinato

dall’Ufficio del lavoro.

Il sig. RI 1 precisa di recarsi al lavoro in bus

mentre il suo collega si reca in auto e che quel giorno avevano un medesimo

orario di pausa dal lavoro.

Rispondendo al presidente del TCA, l’assicurato

precisa di avere inviato la lettera alla SECO in quanto pure nella decisione

formale e nella decisione su opposizione figurava questo invio.

Il presidente del TCA assegna all’assicurato un

termine di 5 giorni per produrre un documento attestante i suoi orari di lavoro

il giorno 5 gennaio 2012." (Doc. XI, pag. 4-5)

Dalla

documentazione prodotta del ricorrente emerge che il 5 gennaio 2012 egli ha

effettivamente lavorato a __________ sia il mattino che il pomeriggio (cfr.

doc. XIII, doc. XIII1 e doc. XIII2).

__________,

rispondendo ad una richiesta di precisazione del Presidente del TCA, ha

affermato che per pausa pranzo intendeva quella del collega RI 1 (cfr. doc.

XVI).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale, non ha motivi per mettere in dubbio la

testimonianza di __________, dipendente della ditta __________.

Egli è

stato in grado di indicare nel dettaglio i motivi per cui ha accompagnato il

collega presso la sede dell'URC di __________ durante la pausa di mezzogiorno

del giovedì 5 gennaio 2012 con uno scopo ben preciso (la consegna delle

ricerche di lavoro, cioè una circostanza fuori dall'ordinario e sulla quale è

stata esplicitamente attirata la sua attenzione; per dei diversi casi cfr. la

STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012; STCA 36.2009.41 del 5 marzo 2010) ed ha anche

visto l'assicurato portare il foglio delle ricerche di lavoro (da lui

riconosciuto durante l'udienza; per un diverso caso cfr. la STF 9C_211/2010 del

18.

febbraio 2011 consid. 3.4) in una mappetta all'interno dell'edificio dove è

situato l'URC di __________ e di ritornare subito dopo in auto con la mappetta ma

senza il foglio.

A nulla

di diverso possono portare i dubbi espressi dall'ammini-strazione a proposito

della tempistica dell'operazione per ragioni di traffico (cfr. doc. XIX), visto

che il 5 gennaio molte persone effettuavano le vacanze natalizie per cui il

traffico in città era verosimilmente meno intenso del solito (cfr. doc.

XXXI/1).

Inoltre

nel corso dell'udienza è emerso che il 6 gennaio 2012 (giorno festivo) da parte

di __________ dell'URC di __________ è stata controllata soltanto la bucalettere

esterna e non anche quella interna.

Questo

Tribunale, alla luce della testimonianza di __________ (per un diverso caso

cfr. la STF 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 riprodotta al consid. 2.4), deve

dunque concludere che le ricerche di lavoro sono state consegnate all'URC di __________

il 5 gennaio 2012, indipendentemente dal timbro del 10 gennaio 2012, apposto da

una delle funzionarie amministrative attive agli sportelli (cfr. doc. XI pag.

4).

In simili

condizioni, avendo RI 1 consegnato tempestivamente le ricerche di lavoro per

il mese di dicembre 2011, la decisione su opposizione impugnata deve essere

annullata, visto anche che nessuna contestazione è stata sollevata

dall'amministrazione a proposito della qualità e della quantità di ricerche di

lavoro effettuate dall'assicurato in quel periodo di controllo.

2.8

Non si

assegnano ripetibili, peraltro giustamente neppure richieste dal padre

dell'assicurato (cfr. STF I 384/06 del 4 luglio 2007; STF K 63/06 del 5

settembre 2007; STF K 139/06 del 31 gennaio 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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