38.2012.8
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18 giugno 2012Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2012.8
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
Sosp.5 gg per consegna tardiva ricerche 12/11 (timbro 10.1.12).Pres.TCA sentito teste che aveva accompaganto ass.il 5.1.12 a consegnare ric.Non motivi per dubitare di tale testim.,anche perché collocat.controllato solo bucalett.est.(non quella int.).Ric.accolto.Non ripetibili x padre dell'assicurato
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RIPETIBILI
SANZIONE
TEMPESTIVITÀ
TESTIMONIANZA
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.8
DC/sc
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
gennaio 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 13 gennaio 2012 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna
tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il
periodo di controllo del mese di dicembre 2011 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha in particolare rilevato:
"
(…)
Ribadisco pertanto quanto da me già dichiarato
nella mia opposizione del 19 gennaio 2012 con la preghiera di voler riesaminare
il dossier tenendo conto della testimonianza del signor __________ e di
ritenere il foglio di controllo del mese di dicembre 2011 come consegnato nei
termini di legge.
Chiedo pertanto che il presente ricorso sia
accolto e che la decisione dell'URC sia annullata. (…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 21
febbraio 2012 (cfr. doc. V), che è stato inviato all’URC per conoscenza (cfr.
doc. VI).
1.5. Il 29 marzo 2012 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA. In quell'occasione è stato sentito
come teste il signor __________ (cfr. doc. XI).
1.6. Il 29 marzo
2012 il ricorrente ha prodotto della documentazione comprovante gli orari di
lavori effettuati il 5 gennaio 2012 (cfr. doc. XIII + 1/2).
1.7. Il 29 marzo
2012 __________ è stato invitato dal TCA a trasmettere della documentazione
attestante gli orari di lavoro da lui effettuati il 5 gennaio 2012 (doc. XII).
Il 1°
aprile egli ha inviato i piani e gli orari di lavoro da lui svolti nel gennaio
2012 (cfr. doc. XIV + 1).
Il 4
aprile 2012 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti a __________ (cfr.
doc. XV) il quale ha risposto il 6 aprile 2012 (cfr. doc. XVI).
L'URC ha
formulato le sue osservazioni scritte il 23 aprile 2012 (cfr. doc. XIX).
Il
ricorrente si è pronunciato sulle stesse il 30 aprile 2012 (cfr. doc. XXI),
mentre l'amministrazione ha replicato l'8 maggio 2012 (cfr. doc. XXIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso
l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per
aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di
controllo del mese di dicembre 2011.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso
concreto l'assicurato è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione in quanto, secondo l'amministrazione ha inoltrato la prova delle
ricerche di lavoro soltanto il 10 gennaio 2012, ossia oltre il termine legale,
senza nessuna giustificazione.
In una
sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il
nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così
espresso:
"
(…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare
considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del
27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di
cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi
assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro
fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione
senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come
pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato
dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto
concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla
revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa
Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di
inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare
un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di
controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve
essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo
degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione
circa la sua conformità alla legge.
In
quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,
ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva
consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di 9 giorni
inflittagli dall'amministrazione, argomentando:
"
(…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé
n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de
recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré
sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au
moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du
procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement
sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un
emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour
recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1 L'office recourant
fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26
al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de
l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des
éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
2.5. Nella
presente evenienza le ricerche di impiego del mese di dicembre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il
giovedì 5 gennaio 2012.
L'amministrazione ha ritenuto
tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, sostenendo che esse sono state
consegnate soltanto il 10 gennaio 2012 (cfr. doc. 8: "U.R.C. BUCALETTERE
20 gennaio 2012).
L'assicurato sostiene di
avere imbucato il documento il 5 gennaio 2012 (cfr. doc. A5) ed ha allegato una
dichiarazione di __________ del seguente tenore:
" (…)
Confermo che il giorno 5.1.2012 sono passato a prendere il mio
collega Sig. RI 1 in centro durante la pausa pranzo e l'ho accompagnato ai vostri
uffici dove circa verso le 12.40 l'ho visto imbucare la lettera delle ricerche
di lavoro prima che ritornasse in macchina e andassimo via a mangiare.
Per qualunque informazione rimango a disposizione: il mio numero è
lo __________." (Doc. A6)
2.6. Nella
procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti
dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le
conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice
deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla
circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid.
3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5
pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una
decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere
dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della
verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali,
questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate
all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si
tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto -
della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a
perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante
non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere
determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid.
3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid.
6b; 120 V 33 consid. 3c
Considerandi
pag. 37).
La prova
del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita mediante
testimonianza (cfr. STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).
In una
sentenza I 645/03 del 22 dicembre 2004 l'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
"
1.4
Selon la jurisprudence et la doctrine, le
délai peut être respecté par expédition postale en déposant le pli non
recommandé dans une boîte postale avant minuit (André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol II, p. 893 ch. 1 let. d). La preuve de
l'observation du délai incombe au recourant; elle peut être apportée par
témoins (ATF 109 Ia 183 ss;
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, note 4.6 ad art. 32 OJF et les références). En
l'occurrence, l'intéressé a produit une déclaration de témoin dont il convient
d'admettre qu'elle établit la remise de l'acte de recours dans une boîte
postale près de Vevey le 25 septembre à 23h.35, soit le dernier jour du délai
avant minuit, de sorte que le délai de recours doit être considéré comme
respecté."
In
un'altra sentenza 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 l'Alta Corte ha ribadito che:
"
Mentre spetta al tribunale dimostrare l'inizio
del termine di ricorso, alle parti incombe l'onere di provare la tempestività
dei loro atti (DTF 124 V 372 consid. 3
pag. 375 e seg.; POUDRET/SANDOZ-MONOD, op. cit., n. 4.6 ad art. 32 OG;
AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 8 ad art. 48 LTF). La tempestività deve essere
determinata con certezza; la prova della verosimiglianza preponderante non
basta (DTF 119 V 7 consid.
3c/bb pag. 10: cfr. pure sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008, consid. 3).
Le parti hanno tuttavia la facoltà di addurre ogni prova, anche testimoniale,
che potrebbe risultare determinante (DTF 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008
consid. 3.1 con riferimenti; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 11 ad art. 48 LTF).
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova che indicasse il
momento in cui avrebbe consegnato l'atto di ricorso. In simili circostanze il
Tribunale federale non può che considerare tardivo il ricorso ricevuto il 22
maggio 2009."
2.7
__________ è
stato sentito come teste dal Presidente del TCA il 29 marzo 2012.
In
quell'occasione le sue affermazioni sono state così verbalizzate:
"
Il presidente del TCA legge al sig. __________
il contenuto della sua dichiarazione (doc. A6). Il testimone conferma
integralmente il contenuto della stessa.
Il presidente del TCA chiede al teste se ricorda
che giorno della settimana era il 5 gennaio. Il testimone dichiara di non
ricordare il giorno preciso. Sa che era il 5 perché avendo avuto una
ex-fidanzata in disoccupazione l’aveva più volte informato del fatto che entro
quel giorno bisognava imbucare il formulario con le richieste di lavoro. Si
tratta di un foglio con delle griglie.
Lavoriamo per il medesimo datore di lavoro (__________),
ma in posti diversi. Siamo colleghi di lavoro e siamo anche amici.
Ho sentito il mio collega la sera prima, ci siamo
messi d’accordo per pranzare assieme e siccome avevo la macchina ho
accompagnato il mio collega a depositare le ricerche. Infatti quando l’avevo
sentito al telefono (era stato lui a chiamare me) mi disse che non aveva ancora
avuto tempo di imbucare il foglio delle ricerche.
Visto che doveva lavorare il pomeriggio, doveva
sfruttare la pausa pranzo per fare quell’operazione.
Il presidente del TCA chiede al teste dove
fisicamente è stato imbucato il foglio. Il teste risponde presso un ufficio che
lui abitualmente chiama “della disoccupazione” a __________. Arrivando dal
centro si volta a sinistra e ci sono dei parcheggi.
Il teste afferma di avere semplicemente visto che
il foglio era in una mappetta e di avere visto una griglia. Il presidente del
TCA mostra al teste un formulario per la prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro. Il teste conferma che è proprio quel genere di
formulario che lui denomina “griglia”.
Il mio collega ha depositato questo foglio, che era
in una mappetta, all’interno dell’Ufficio.
Successivamente siamo andati a mangiare al __________
di __________.
Ognuno di noi ha pagato la propria parte, in
contanti.
Rispondendo al sig. __________, il teste precisa
di avere effettuato un giro più lungo per invertire la direzione di marcia
della macchina in quanto gli era più comodo così.
Alle ore 10:20 il padre di RI 1 dichiara di
rappresentare il figlio nella causa in questione.
Il presidente del TCA indica al sig. RA 1 che
quale rappresentante ha il diritto di visionare gli atti e chiede se deve
sospendere l’udienza per permettergli di effettuare questa operazione. Il sig. RA
1.
dice di conoscere gli atti.
Rispondendo al rappresentante dell’assicurato il
teste precisa di avere atteso il ritorno dell’assicurato e di essersi spostato
con la macchina soltanto successivamente.
Il teste afferma, rispondendo al rappr.
dell’assicurato, di non avere visto cosa abbia effettivamente fatto il sig. RI
1.
al di là della porta di vetro.
Quando è uscito il sig. RI 1 aveva soltanto la
mappetta vuota senza più il formulario e a quel punto sono ripartiti.
Rispondendo al sig. __________, il teste afferma
di non avere la certezza che si trattava del foglio delle ricerche di lavoro
del sig. RI 1 relativo al mese di dicembre. Il teste risponde di non averne la
certezza, ma che era probabile che si trattasse di quel foglio. Non ho la
certezza assoluta in quanto non l’ho preso in mano.
Le parti non hanno altre domande da porre al
teste."
(Doc. XI, pag. 1-3)
Nel corso
dell'udienza le parti si sono invece così espresse:
"
Rispondendo ad una domanda del presidente del
TCA il sig. __________ precisa che è stata installata all’interno, nell’atrio
d’ingresso del palazzo dove è situato l’URC di __________, una bucalettere
preposta per la consegna delle ricerche di lavoro.
La porta d’ingresso dell’Ufficio viene chiusa
alle ore 17:30. L’accesso all’atrio dell’Ufficio è possibile anche durante la
pausa di mezzogiorno. Per evitare delle disparità di trattamento, accettiamo anche
le ricerche depositate nella bucalettere esterna, cioè quella “classica” con
l’indirizzo dell’URC.
La bucalettere interna viene svuotata 6 volte al
giorno. Per evitare ogni problema, le bucalettere vengono in particolare
svuotate il mattino successivo al 5° giorno del mese alle ore 7:00. Le lettere
che vengono trovate a quel momento relative alle ricerche di lavoro vengono
considerate tempestive.
Per quel che riguarda il mese di gennaio 2012, la
bucalettere interna è stata svuotata per la prima volta dalla sig.ra __________
tra le ore 7:00 e le ore 7:30.
Il formulario con le ricerche di lavoro
consegnato dal sig. __________ è stato trovato il 10 gennaio 2012. Il sig. __________
precisa che certamente è stato trovato in occasione di una svuotatura successiva
alla prima, in caso contrario porterebbe la data del 9 gennaio 2012 come
spiegato in precedenza.
Con riferimento al contenuto della decisione su
opposizione, nel quale si usano i termini “apposita bucalettere”, il sig. __________
precisa che il giorno 6 gennaio 2012 è stata controllata dal sig. __________
soltanto la bucalettere esterna. Al riguardo il presidente del TCA rileva che
la frase “l’apposita bucalettere è stata controllata sia nella giornata del 6
gennaio (giorno festivo) che per ben 6 volte nella giornata di lunedì 9 gennaio
2012, senza trovare le ricerche del sig. RI 1” lascia intendere che si stia parlando in realtà della bucalettere interna che viene svuotata appunto più volte
durante il giorno.
Il sig. __________ precisa che si è effettivamente
trattato di un suo errore. Il 6 gennaio 2012 è stata svuotata soltanto la
bucalettere esterna.
Rispondendo al presidente del TCA, i
rappresentati dell’URC di __________ precisano che non è mai capitato che delle
lettere vengano smarrite in ufficio o dimenticate.
Il timbro sulle lettere viene apposto dalla
funzionarie amministrative attive agli sportelli.
Il presidente del TCA chiede al ricorrente di
illustrare la sua versione dei fatti.
L’assicurato precisa innanzitutto di non
ricordare che giorno della settimana fosse il 5 gennaio 2012. Forse è un
giovedì ma non sono sicuro.
Il sig. RI 1 conferma quanto dichiarato dal teste
e precisa di avere depositato il foglio delle ricerche di lavoro in una
cassetta che si trova all’interno dell’Ufficio sulla sinistra, si tratta di una
grande cassetta con scritto “depositare qui le ricerche di lavoro”.
RI 1 afferma di essersi stupito quando ha
ricevuto la decisione in quanto aveva fatto tutto come gli era stato ordinato
dall’Ufficio del lavoro.
Il sig. RI 1 precisa di recarsi al lavoro in bus
mentre il suo collega si reca in auto e che quel giorno avevano un medesimo
orario di pausa dal lavoro.
Rispondendo al presidente del TCA, l’assicurato
precisa di avere inviato la lettera alla SECO in quanto pure nella decisione
formale e nella decisione su opposizione figurava questo invio.
Il presidente del TCA assegna all’assicurato un
termine di 5 giorni per produrre un documento attestante i suoi orari di lavoro
il giorno 5 gennaio 2012." (Doc. XI, pag. 4-5)
Dalla
documentazione prodotta del ricorrente emerge che il 5 gennaio 2012 egli ha
effettivamente lavorato a __________ sia il mattino che il pomeriggio (cfr.
doc. XIII, doc. XIII1 e doc. XIII2).
__________,
rispondendo ad una richiesta di precisazione del Presidente del TCA, ha
affermato che per pausa pranzo intendeva quella del collega RI 1 (cfr. doc.
XVI).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, non ha motivi per mettere in dubbio la
testimonianza di __________, dipendente della ditta __________.
Egli è
stato in grado di indicare nel dettaglio i motivi per cui ha accompagnato il
collega presso la sede dell'URC di __________ durante la pausa di mezzogiorno
del giovedì 5 gennaio 2012 con uno scopo ben preciso (la consegna delle
ricerche di lavoro, cioè una circostanza fuori dall'ordinario e sulla quale è
stata esplicitamente attirata la sua attenzione; per dei diversi casi cfr. la
STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012; STCA 36.2009.41 del 5 marzo 2010) ed ha anche
visto l'assicurato portare il foglio delle ricerche di lavoro (da lui
riconosciuto durante l'udienza; per un diverso caso cfr. la STF 9C_211/2010 del
18.
febbraio 2011 consid. 3.4) in una mappetta all'interno dell'edificio dove è
situato l'URC di __________ e di ritornare subito dopo in auto con la mappetta ma
senza il foglio.
A nulla
di diverso possono portare i dubbi espressi dall'ammini-strazione a proposito
della tempistica dell'operazione per ragioni di traffico (cfr. doc. XIX), visto
che il 5 gennaio molte persone effettuavano le vacanze natalizie per cui il
traffico in città era verosimilmente meno intenso del solito (cfr. doc.
XXXI/1).
Inoltre
nel corso dell'udienza è emerso che il 6 gennaio 2012 (giorno festivo) da parte
di __________ dell'URC di __________ è stata controllata soltanto la bucalettere
esterna e non anche quella interna.
Questo
Tribunale, alla luce della testimonianza di __________ (per un diverso caso
cfr. la STF 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 riprodotta al consid. 2.4), deve
dunque concludere che le ricerche di lavoro sono state consegnate all'URC di __________
il 5 gennaio 2012, indipendentemente dal timbro del 10 gennaio 2012, apposto da
una delle funzionarie amministrative attive agli sportelli (cfr. doc. XI pag.
4).
In simili
condizioni, avendo RI 1 consegnato tempestivamente le ricerche di lavoro per
il mese di dicembre 2011, la decisione su opposizione impugnata deve essere
annullata, visto anche che nessuna contestazione è stata sollevata
dall'amministrazione a proposito della qualità e della quantità di ricerche di
lavoro effettuate dall'assicurato in quel periodo di controllo.
2.8
Non si
assegnano ripetibili, peraltro giustamente neppure richieste dal padre
dell'assicurato (cfr. STF I 384/06 del 4 luglio 2007; STF K 63/06 del 5
settembre 2007; STF K 139/06 del 31 gennaio 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto e la decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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