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Decisione

38.2012.9

Sosp.di 36gg ridotti a 25per essere disocc.per propria colpa.Prima di concludere per colpa dell'ass.,Cassa deve approfondire se ass.dovuto da solo occuparsi di lavori extra di progett.e se rispettato

13 agosto 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un

conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico

responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in

particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata

per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo

che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe

venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le

disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle

assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi

rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro

(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a

fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista

presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un

postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto

immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei

prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta

perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto

fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);

disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la

licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di

notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre

2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari

al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA

1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza

di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

Considerandi

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29.

dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6

Nella

presente fattispecie RI 1 è entrato alle dipendenze della __________ il 1°

marzo 2011.

Il contratto di lavoro

prevedeva in particolare le seguenti condizioni:

"

(…)

Genere d’attività:

Tecnico edile, con mansioni organizzative,

tecniche e amministrative

Aiuto al datore di lavoro nella gestione

corrente, occasionale aiuto nell’esecuzione di lavori

Esecuzione di rilievi e computi per

l’allestimento di offerte, situazioni e liquidazioni

Allestimento della documentazione per la

fatturazione

Gestione della documentazione di cantiere, tenuta

a giorno degli incarti, verifica rapporti

Controllo della qualità secondo le norme in

vigore e direttive interne

Controllo sicurezza secondo ordinamento in vigore

Altri compiti che saranno affidati dal datore di

lavoro

Luogo di lavoro:

Sede della società, cantieri sul territorio

nazionale o all’estero

Orario di lavoro

L’orario abituale dei cantieri più un’ora al

giorno, o secondo fabbisogno. L’eventuale retribuzione di prestazioni

supplementari è da concordare tra le parti.

Vacanze:

5.

settimane all’anno, fruibili di regola con le

vacanze collettive dell’edilizia

Periodo di prova:

3.

mesi, disdetta con preavviso di 7 giorni

Retribuzione:

Stipendio mensile fisso in 13 mensilità da CHF

5'200.00 lordi, da versare il 25 di ogni mese.

Per anno non intero la 13. mensilità sarà

calcolata pro temporis. (…)” (Doc. 35)

Dall’attestato

del datore di lavoro risulta che l’assicurato è stato licenziato il 31 agosto

2011.

per il 30 settembre 2011 per “prestazioni insufficienti” (cfr. Doc. 49).

Rispondendo ad una domanda

della CO 1 il 19 novembre 2011 l’ing. __________ ha sottolineato che

l’assicurato era in grado di effettuare i compiti richiestigli:

"

(…) Si ribadisce che il sig. RI 1 fu licenziato

esclusivamente a causa della sua scarsa efficienza, del disordine e

dell’incuria. Non si tratta di idoneità o meno per le mansioni assegnate, che

erano quelle usuali per la gestione di cantieri e per le quali il dipendente si

era candidato. Le mansioni sono descritte nel contratto di lavoro allegato. Mai

il dipendente si diede la briga di approfondire le materie specialistiche, che

avrebbe dovuto apprendere e mettere a frutto con un minimo di buona voglia.

(…)” (Doc. 32)

Inoltre

il datore di lavoro ha negato che fosse stato richiesto al ricorrente di

restare a disposizione della ditta anche fuori dai normali orari di lavoro:

"

(…) Gli orari di lavoro del dipendente sono

riportati sul contratto allegato; in genere dalle 6.00 – 6.30 al mattino

(secondo l’orario dei cantieri) fino dopo la chiusura dei cantieri (17.00)

posto che la sua attività fosse a giorno. Durante la giornata il dipendente

aveva la più ampia libertà di movimento e organizzazione (pause, pranzo, spostamenti,

questioni private, figli, ecc.), per cui non era imposto un orario fisso.

Malgrado gli enormi ritardi accumulati, il dipendente non si rese mai

disponibile a recuperare con lavoro straordinario, che peraltro non gli fu mai

richiesto. Nella nostra azienda il lavoro straordinario viene di regola

compensato o retribuito. (…)” (Doc. 32)

Dal canto

suo RI 1 ha rilevato di essersi dovuto occupare da solo di lavori extra per la

progettazione e costruzione del nuovo capannone della __________ (cfr. Doc. V,

Doc. B1-B3 e Doc. IX).

Egli ha inoltre

sottolineato di avere sempre rispettato gli orari di lavoro e di essere stato

licenziato in quanto non era disponibile, a causa della sua situazione

familiare, ad effettuare ore straordinarie; in particolare a seguire le squadre

di operai durante i lavori notturni o nel fine settimana (cfr. Doc. V, pag. 3).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la

giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a

OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento per violazione

degli obblighi contrattuali, ma basta che la rescissione del rapporto di lavoro

sia stata provocata dal comportamento o dal carattere dell'assicurato (cfr.

consid. 2.2) è altrettanto vero che la colpa dell'assicurato per la perdita del

posto di lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.3).

Ora, nel

caso concreto, prima di poter concludere che realmente l’assicurato è colpevole

della propria disoccupazione, la Cassa dovrà approfondire i due aspetti

sollevati dal ricorrente (cfr. STFA C 179/03 del 12 aprile 2005; STFA C 184/05

dell'11 ottobre 2005) sentendo personalmente l'assicurato e l’ing. __________.

In

quell’occasione andrà pure esaminato e discusso , punto per punto, quanto

esposto dal datore di lavoro nel suo rapporto del 27 agosto 2011, in particolare la questione dei ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati (cfr. Doc. 40).

Al

riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,

il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei

fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del

10.

marzo 2008 consid. 3).

In

conclusione la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti

rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

Qualora

dagli stessi dovessero emergere elementi tali da giustificare una sospensione

dal diritto all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare l'insieme

delle circostanze (situazione familiare, conoscenze professionali – cfr.

doc.37-, durata del rapporto di lavoro) al momento di fissare l'entità della

sanzione (cfr. in particolare il consid. 2.5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 16

gennaio 2012 è annullata.

2.- Gli atti

sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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