38.2012.9
Sosp.di 36gg ridotti a 25per essere disocc.per propria colpa.Prima di concludere per colpa dell'ass.,Cassa deve approfondire se ass.dovuto da solo occuparsi di lavori extra di progett.e se rispettato
13 agosto 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.9
Data decisione, Autorità:
13.08.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 36gg ridotti a 25per essere disocc.per propria colpa.Prima di concludere per colpa dell'ass.,Cassa deve approfondire se ass.dovuto da solo occuparsi di lavori extra di progett.e se rispettato orari,ma licenz.poiché non dispon.per motivi fam.a effettuare h straord.Rinvio atti per accertamenti
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.9
DC/gm
Lugano
13 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
gennaio 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha parzialmente accolto un’opposizione dell’assicurato ed ha ridotto da 36 a 25 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta a RI 1
il 24 novembre 2011, argomentando:
"
(...)
2. Il
Sig. RI 1, in base alla documentazione ed agli accertamenti effettuati dalla
Cassa, è da ritenersi colpevole del suo licenziamento. A mente della Cassa,
però, vi sono delle attenuanti a favore del Sig. __________. Il datore di
lavoro, nel suo scritto del 09 dicembre 2011 al pt. 7, ha indicato “Certamente la situazione familiare del Sig. __________ influiva sulle prestazioni
professionali”.
3. Il
datore di lavoro ha confermato che il sig. __________ era presente sul posto di
lavoro dalla 06.00 del mattino fino alle 18.00. Ha però confermato che il sig. __________,
sull’arco della giornata, aveva la più ambia libertà di movimento. (…)"
(Doc. A3)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale rileva in particolare:
"
(…)
Prima di tutto, faccio notare che il signor __________,
direttore della __________, in diverse occasioni incorre in contraddizioni ed
in frasi palesemente false.
Tra queste ci sarebbe: la mia indifferenza
nell’apprendimento della lingua tedesca (quando ci sono decine di mail e
telefonate inviate alla responsabile dei corsi per adulti della repubblica del
Canton Ticino che accertano il contrario), e poi il fatto che lui indica che la
__________ si occupa di Direzione Lavori, (guardate il suo sito internet, vi è
un suo curriculum personale in cui sono elencati centinaia di lavori, tra
questi, nemmeno uno trattasi di DL). Poi quando ero in ufficio, guardando gli
archivi fisici e nel computer, non ho MAI trovato una fattura o un’offerta con
la specifica di Direzione Lavori.
Inoltre, come già detto, mi sembra inadeguato,
che voi possiate giudicare in maniera esatta l’operato di un Dipendente,
basandosi solo ed esclusivamente su quanto indicato da una singola persona, e
cioè il mio ex datore di lavoro che mi ha assunto per un periodo di soli 6
mesi, e che avrebbe la facoltà e libertà di scrivere su di me qualsiasi cosa,
potendo quindi farsi condizionare profondamente anche da fattori puramente
soggettivi o personali.
Faccio notare anche la mia situazione famigliare,
separato, con due figli di 5 e 7 anni, in pieno affidamento e responsabilità da
parte del sottoscritto (patria podestà al 100%); situazione che, nonostante i
miei sforzi massimali ha creato non poche difficoltà, viste le pesanti esigenze
del mio ex datore, soprattutto in termini di orari e presenze. Ciononostante,
in 6 mesi di lavoro, seppur con un orario ai limiti di legge (se non oltre)
lavorando dalle 6 di mattina fino alle 18 di sera (spesso anche più tardi) non
sono MAI neppure una volta giunto al lavoro in ritardo. Questo già non
dimostrerebbe almeno in parte l’impegno del sottoscritto di voler fare bene?
Inoltre in più occasioni, per cercare di soddisfare la __________, molte volte
mi sono trovato ad eseguire disegni e calcoli di Topografia e disegno, di notte
a casa mia, dopo che i miei figli erano andati a letto.
La verità è che: primo __________ non ha mai
sopportato che io non fossi disponibile ad eseguire e seguire prestazioni
straordinarie fuori da normali orari di lavoro, e cioè a seguire le squadre di
operai durante lavori notturni o nei week end (a causa della mia situazione
famigliare), e secondo, __________, non ha la più pallida idea di cosa voglia
dire e del tempo che mi hanno portato via l’esecuzione e la realizzazione dei
disegni di progetto, calcolo, restituzione topografica, ecc. per la
realizzazione della nuova sede, in quanto è qualcosa di cui lui non si è MAI
occupato prima e non era quindi in grado di valutarne il reale carico di lavoro
(e purtroppo è stata una situazione che nessun altro tecnico della __________
ha dovuto sostenere in precedenza, e con molta probabilità nemmeno sosterrà in
futuro. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 2 marzo 2012 la Cassa CO 1 propone di respingere il ricorso (Doc.
III).
1.4. Il 13 marzo
2012 l’assicurato ha in particolare sottolineato quanto segue:
"
(…) non esiste nessun riferimento a quanto da me
riferito svariate volte, in merito al lavoro extra svolto dal sottoscritto.
Tale lavoro extra, che si riferiva solo ed esclusivamente alla realizzazione
del capannone/nuova sede della __________, ha interessato solo ed
esclusivamente il sottoscritto, in quanto i lavori del capannone, sono iniziati
in contemporanea all’inizio del mio contratto, e quando a settembre sono stato
licenziato, ormai tutta la parte di progettazione, burocrazia, pianificazione,
tempistica, ecc. era conclusa. Basti pensare che prima delle vacanze di agosto,
si era già arrivati alla costruzione del tetto del capannone! (…)” (Doc. V)
Dopo che la
Cassa ha preso posizione il 21 marzo 2012 (cfr. Doc. VII), l’assicurato il 23
marzo 2012 ha ancora sottolineato:
"
(…)
Lo scopo della mia precedente raccomandata era di
considerare che io e soltanto io, durante il periodo da dipendente presso la
ditta __________ __________, mi sono dovuto occupare fin dal primo giorno di
molti lavori extra (tutti elencati nel precedente scritto), per la
progettazione e costruzione del nuovo capannone/nuova sede della __________,
che hanno pesantemente influito sul mio rendimento, a comparazione con i
normali lavori di un tecnico nella mia posizione.
Ovvero se normalmente un tecnico alla __________,
riesce a malapena a stare dietro a tutti i lavori abituali della Ditta, ovvero
gestione cantieri, operai, materiali, fatturazione, offerte, rilievi, ecc.
relativi ai lavori ed ai clienti abituali della ditta, come avrei potuto fare
tutto questo, e contemporaneamente tutti i lavori extra già descritti, relativi
alla nuova sede?
Nessun altro tecnico della __________ ha mai
fatto qualcosa di simile. (…)”
(Doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La
disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo
comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria
dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per
cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il
comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla
disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze
del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V
242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata
unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora
DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della
Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in
vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono
essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo
dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,
consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,
pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17
marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Per
costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di
sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con
quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne
triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152
consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una
sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale
federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la
quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il
proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
11.1 Alla luce
della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la
valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel
comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti
dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario
amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che
all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei
conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi
caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le
responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo
tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,
mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro
dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli
atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti
tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato
seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,
essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi
senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto
evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
Fatti
I citati comportamenti non giustificano tuttavia
l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15
pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97
del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente
per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la
durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C
48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione
di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,
a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva
abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre
ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze
ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per
avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V
593).
In una
sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni
di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato
un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di
lavoro.
In una
sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un
conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico
responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una
sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato
verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di
terzi.
In una
sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in
particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In
un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata
per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo
che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe
venduto.
In una
sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le
disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una
sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle
assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto
sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del
datore di lavoro.
In una
sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi
rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.
In una
sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10
giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato
licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di
lavoro.
Il TFA ha
invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato
licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,
non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);
licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro
(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a
fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18
ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista
presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un
postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto
immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei
prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta
perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto
fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);
disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la
licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di
notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre
2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari
al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA
1993/1994, pag. 24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei
seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel
riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza
di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua
sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di
un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di
un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto
di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva
intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività
illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un
assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare
l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna
penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,
38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,
l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto
concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare
Considerandi
il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i
ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);
disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro
(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle
analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65
(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del
rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato
la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del
29.
dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6
Nella
presente fattispecie RI 1 è entrato alle dipendenze della __________ il 1°
marzo 2011.
Il contratto di lavoro
prevedeva in particolare le seguenti condizioni:
"
(…)
Genere d’attività:
Tecnico edile, con mansioni organizzative,
tecniche e amministrative
Aiuto al datore di lavoro nella gestione
corrente, occasionale aiuto nell’esecuzione di lavori
Esecuzione di rilievi e computi per
l’allestimento di offerte, situazioni e liquidazioni
Allestimento della documentazione per la
fatturazione
Gestione della documentazione di cantiere, tenuta
a giorno degli incarti, verifica rapporti
Controllo della qualità secondo le norme in
vigore e direttive interne
Controllo sicurezza secondo ordinamento in vigore
Altri compiti che saranno affidati dal datore di
lavoro
Luogo di lavoro:
Sede della società, cantieri sul territorio
nazionale o all’estero
Orario di lavoro
L’orario abituale dei cantieri più un’ora al
giorno, o secondo fabbisogno. L’eventuale retribuzione di prestazioni
supplementari è da concordare tra le parti.
Vacanze:
5.
settimane all’anno, fruibili di regola con le
vacanze collettive dell’edilizia
Periodo di prova:
3.
mesi, disdetta con preavviso di 7 giorni
Retribuzione:
Stipendio mensile fisso in 13 mensilità da CHF
5'200.00 lordi, da versare il 25 di ogni mese.
Per anno non intero la 13. mensilità sarà
calcolata pro temporis. (…)” (Doc. 35)
Dall’attestato
del datore di lavoro risulta che l’assicurato è stato licenziato il 31 agosto
2011.
per il 30 settembre 2011 per “prestazioni insufficienti” (cfr. Doc. 49).
Rispondendo ad una domanda
della CO 1 il 19 novembre 2011 l’ing. __________ ha sottolineato che
l’assicurato era in grado di effettuare i compiti richiestigli:
"
(…) Si ribadisce che il sig. RI 1 fu licenziato
esclusivamente a causa della sua scarsa efficienza, del disordine e
dell’incuria. Non si tratta di idoneità o meno per le mansioni assegnate, che
erano quelle usuali per la gestione di cantieri e per le quali il dipendente si
era candidato. Le mansioni sono descritte nel contratto di lavoro allegato. Mai
il dipendente si diede la briga di approfondire le materie specialistiche, che
avrebbe dovuto apprendere e mettere a frutto con un minimo di buona voglia.
(…)” (Doc. 32)
Inoltre
il datore di lavoro ha negato che fosse stato richiesto al ricorrente di
restare a disposizione della ditta anche fuori dai normali orari di lavoro:
"
(…) Gli orari di lavoro del dipendente sono
riportati sul contratto allegato; in genere dalle 6.00 – 6.30 al mattino
(secondo l’orario dei cantieri) fino dopo la chiusura dei cantieri (17.00)
posto che la sua attività fosse a giorno. Durante la giornata il dipendente
aveva la più ampia libertà di movimento e organizzazione (pause, pranzo, spostamenti,
questioni private, figli, ecc.), per cui non era imposto un orario fisso.
Malgrado gli enormi ritardi accumulati, il dipendente non si rese mai
disponibile a recuperare con lavoro straordinario, che peraltro non gli fu mai
richiesto. Nella nostra azienda il lavoro straordinario viene di regola
compensato o retribuito. (…)” (Doc. 32)
Dal canto
suo RI 1 ha rilevato di essersi dovuto occupare da solo di lavori extra per la
progettazione e costruzione del nuovo capannone della __________ (cfr. Doc. V,
Doc. B1-B3 e Doc. IX).
Egli ha inoltre
sottolineato di avere sempre rispettato gli orari di lavoro e di essere stato
licenziato in quanto non era disponibile, a causa della sua situazione
familiare, ad effettuare ore straordinarie; in particolare a seguire le squadre
di operai durante i lavori notturni o nel fine settimana (cfr. Doc. V, pag. 3).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la
giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a
OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento per violazione
degli obblighi contrattuali, ma basta che la rescissione del rapporto di lavoro
sia stata provocata dal comportamento o dal carattere dell'assicurato (cfr.
consid. 2.2) è altrettanto vero che la colpa dell'assicurato per la perdita del
posto di lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.3).
Ora, nel
caso concreto, prima di poter concludere che realmente l’assicurato è colpevole
della propria disoccupazione, la Cassa dovrà approfondire i due aspetti
sollevati dal ricorrente (cfr. STFA C 179/03 del 12 aprile 2005; STFA C 184/05
dell'11 ottobre 2005) sentendo personalmente l'assicurato e l’ing. __________.
In
quell’occasione andrà pure esaminato e discusso , punto per punto, quanto
esposto dal datore di lavoro nel suo rapporto del 27 agosto 2011, in particolare la questione dei ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati (cfr. Doc. 40).
Al
riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei
fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del
10.
marzo 2008 consid. 3).
In
conclusione la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti
rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
Qualora
dagli stessi dovessero emergere elementi tali da giustificare una sospensione
dal diritto all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare l'insieme
delle circostanze (situazione familiare, conoscenze professionali – cfr.
doc.37-, durata del rapporto di lavoro) al momento di fissare l'entità della
sanzione (cfr. in particolare il consid. 2.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 16
gennaio 2012 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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