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Decisione

38.2013.1

URC,dopo aver esperito accert.a seguito STCA38.2012.32(se effettuato 2 ult.ric.),sosp.nuovam.ass.x11gg xinsuff.ric.a 12/11 e mancate ric. a 1+2/12.Ric.presso acquirente del prodotto su cui lavorava,be

29 aprile 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i primi contatti con la __________ (cfr. doc. B1; STCA 38.2012.32 del 24

settembre 2012 consid. 2.6.).

Il fatto

che le negoziazioni si siano svolte sull’arco di più mesi, fino a febbraio 2012

è irrilevante. In effetti esse corrispondono comunque a un’unica ricerca di

lavoro presso un datore di lavoro specifico e per una funzione determinata e

non a più ricerche di impiego suddivise su vari mesi.

In

proposito giova, peraltro, segnalare che la costante giurisprudenza federale

prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni

singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti

ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più

intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei

mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C

254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale

principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

La

ricerca svolta presso la __________ non si riferisce, pertanto, al periodo di

disdetta, bensì deve essere attribuita al mese di novembre 2011 e non può,

quindi, essere considerata ai fini della soluzione della presente vertenza.

2.8. Relativamente

alla ricerca di impiego che l’assicurato sostiene di aver effettuato, sempre

nel periodo di disdetta, tramite la fondazione in Svizzera di una società

estera (__________) con la quale aveva collaborato in passato, questo Tribunale

rileva, in primo luogo, che dall’estratto del Registro di commercio della

succursale svizzera __________ (__________) Limited di __________ (cfr. doc.

23) risulta che la stessa è stata iscritta a RC il 18 giugno 2012 e che da tale

data l’insorgente ne è il direttore con diritto di firma individuale.

Lo scopo

della succursale svizzera ____________________ Limited è il seguente:

"

Distribuzione, ricerca e sviluppo dei prodotti

della casa madre, ossia cerniere per abbigliamento e applicazioni tecniche

varie.” (cfr. estratto RC; la sottolineatura è del redattore)

In

secondo luogo, da una lista di messaggi di posta elettronica in arrivo

all’indirizzo dell’assicurato (__________) emergono due messaggi dell’8, rispettivamente

del 29 dicembre 2011 provenienti da __________ con oggetto “__________ (=

cerniere per abiti, cfr. www.sapere.it) __________t”.

Inoltre in

un messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2011 inviato da __________ sia

all’indirizzo __________ che per conoscenza al ricorrente con oggetto “__________ject”

sono stati esposti proprio alcuni dettagli del progetto di una succursale in

Svizzera della __________ per conferire un’immagine di qualità svizzera alle

cerniere commercializzate da quest’ultima (cfr. doc. 23).

Ne

discende che l’assicurato ha effettivamente partecipato a delle trattative per

la costituzione in Svizzera di una succursale della __________ che si sono

concluse con la creazione della stessa e l’assunzione del ricorrente quale

direttore.

Appare,

altresì, probabile che le negoziazioni si siano svolte nel mese di dicembre

Considerandi

2011.

La

questione concernente la data di inizio di tali trattative, in casu, non merita

tuttavia di ulteriori approfondimenti nella misura in cui, anche considerando

questa ricerca di lavoro effettuata nel mese di dicembre 2011, oltre alle due

già riconosciute per questo mese, ovvero la ricerca presso la __________ e lo

sforzo tramite un conoscente attivo presso la __________ (cfr. consid. 2.6.;

STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.7.), le tre ricerche di lavoro relative

al mese di dicembre 2011 si rivelerebbero in ogni caso insufficienti dal

profilo quantitativo.

Al

riguardo giova ricordare che la giurisprudenza cantonale ha stabilito

quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per

ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche

qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio

1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di

impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005

consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006

consid. 3.2.).

Come

visto al considerando precedente, poi, benché le trattative si siano svolte

sull’arco di più mesi, esse valgono quale unica ricerca da attribuire a un solo

mese.

In

concreto per i mesi di gennaio e febbraio 2012 non è stata, di conseguenza,

comprovata alcuna ricerca di impiego.

2.9

In esito a

tutto quanto precede, occorre concludere che il comportamento del ricorrente

nel periodo di disdetta non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla

giurisprudenza federale, non risultando le ricerche di dicembre 2011

sufficienti quantitativamente e non avendo intrapreso alcuno sforzo al fine di

reperire un’occupazione nei mesi di gennaio e febbraio 2012.

L’assicurato

ha, dunque, violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone e

deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.), come del resto deciso

dall’URC di Lugano.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente 11 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (3 giorni per

insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2011 + 4 giorni per mancate ricerche

nel mese di gennaio 2012 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio

2012; cfr. doc. 23).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in

caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il

collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione

(cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di 11 giorni comminata all’insorgente è da ritenere

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, perciò,

essere confermata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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