38.2013.1
URC,dopo aver esperito accert.a seguito STCA38.2012.32(se effettuato 2 ult.ric.),sosp.nuovam.ass.x11gg xinsuff.ric.a 12/11 e mancate ric. a 1+2/12.Ric.presso acquirente del prodotto su cui lavorava,be
29 aprile 2013Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.1
Data decisione, Autorità:
29.04.2013, TCA
Titolo:
URC,dopo aver esperito accert.a seguito STCA38.2012.32(se effettuato 2 ult.ric.),sosp.nuovam.ass.x11gg xinsuff.ric.a 12/11 e mancate ric. a 1+2/12.Ric.presso acquirente del prodotto su cui lavorava,benché svoltasi su+mesi,iniziata 11/11.Irrilev.Anche se l'ult.ric.comprovata x 12/11,insuff.3 ricerche
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16-17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.1
rs
Lugano
29 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2012.32 del 24 settembre 2012 questa Corte ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione
del 24 aprile 2012 con cui l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (in seguito:
URC) aveva confermato la sospensione di 11 giorni inflittagli con decisione del
23 marzo 2012 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2011
e mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 corrispondenti ai tre
mesi di disdetta.
Il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione per esperire nuovi accertamenti in merito
a due eventuali ulteriori ricerche compiute nei mesi in questione, e meglio
presso il nuovo proprietario dell’attività seguita dal medesimo quando era
attivo per il suo ultimo datore di lavoro e presso una società estera con cui
aveva collaborato in passato al fine di creare una filiale in Svizzera.
Questo
Tribunale ha in ogni caso precisato che anche qualora vadano considerati gli ulteriori
due sforzi menzionati, oltre alle due ricerche svolte nel mese di dicembre 2011
presso __________ e tramite un suo conoscente della __________, l’assicurato
non potrà essere esentato da una penalità.
In
effetti, in primo luogo, il compimento di quattro ricerche complessive durante
il termine di disdetta di tre mesi si rivela insufficiente.
In
secondo luogo, nel caso in cui le quattro ricerche siano state svolte tutte nel
mese di dicembre 2011, per questo mese non andrà erogata alcuna sanzione, ma
per i mesi di gennaio e febbraio 2012 si dovrà considerare che l’insorgente non
ha effettuato alcuna ricerca di lavoro.
Infine il
TCA ha stabilito che non risultava alcuna violazione dell’art. 27 LPGA relativo
all’informazione e consulenza.
1.2. L’URC, dopo
aver esperito ulteriori indagini come richiesto da questa Corte, con decisione
del 19 ottobre 2012 ha nuovamente sospeso RI 1 per 11 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese
di dicembre 2011 e mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (cfr.
doc. 23).
1.3. A seguito
dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro il provvedimento del 19
ottobre 2012 (cfr. doc. 24), l’amministrazione, il 30 novembre 2012, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la sanzione di 11 giorni,
rilevando che:
"
(…)
Dagli ulteriori e
approfonditi accertamenti dei fatti, non sono emersi nuovi elementi in grado di
modificare la decisione di sanzione; specificatamente si è potuto innanzitutto
comprovare, attraverso una richiesta scritta c/o il suo ultimo datore di lavoro
(__________) che le negoziazioni con il nuovo proprietario del prodotto __________
(export __________, __________) si sono svolte nel corso del mese di novembre
2011 e non nel mese di dicembre 2011 e inoltre non si è potuto nemmeno
comprovare che le trattative con la __________ hanno avuto luogo già nel mese
di dicembre 2011 (risulta un’iscrizione in data 18.06.2012, nel registro di
commercio del Cantone Ticino).
Dai riscontri oggettivi
sopraelencati, non ci sono quindi i presupposti per annullare e modificare
l’entità della sanzione, che è quindi confermata.
Per una chiara
precisazione va comunque affermato che la ricerca di lavoro presso un DL anche
se è perdurata nel tempo è considerata come unica nel mese del primo contatto,
mentre dall’altra parte l’iscrizione al registro di commercio quale risultato
non può essere considerato un obiettivo di ricerca di lavoro.” (Doc. A1)
1.4. Contro la
decisione su opposizione del 30 novembre 2011 __________ ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo una riduzione della penalità
corrispondente a quanto postulato nell’opposizione, e meglio che gli vengano
inflitti, invece di 11 giorni di sospensione, 6 giorni (0 giorni per dicembre
2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2012 +
3 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di febbraio 2012; cfr.
doc. I; 24).
A sostegno
della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto:
"
(…)
A. Il sig. __________ / __________ / __________, purtroppo si è
sbagliato, scrivendo Novembre 2011 nel modulo dell’URC. Mi è stato presentato
il nuovo proprietario della __________, __________, __________, __________, il
giorno 28.11.11 in mattinata e poi nel pomeriggio la __________ mi ha disdetto
il contratto di lavoro. Come fa il Responsabile Amministrativo a sapere se io
stavo conducendo delle trattative di assunzione con il nuovo proprietario nel
mese di Novembre 2011, quando la nuova situazione emerge il 28.11.11, rimangono
due giorni, il 29 e 30… ovviamente l’URC da per buono solo quanto riportato dal
sig. __________, che non è assolutamente partecipe / informato delle trattative
mie con __________, ma un po’ di buon senso… le trattative sono iniziate la
settimana dopo con __________, come potenziale datore di lavoro, mi creda.
Vedere
anche una mia mail inviata il 21.12.11 già presentata (allegato nr. 2).
__________
dal 2008 fino al 28.11.11 era il mio distributore per la __________.
B. Per quanto riguarda __________, la proposta mia è documentata da
mail del 8.12.11 con richiesta di informazioni del 19.12.11, più Dicembre 2012
(recte: 2011) di così, visto che fu il primo contatto, vedere allegati
nr. 3 già trasmessi in precedenza. Poi incontro a __________ il 14.1.12 con
mail di conferma.
(…)” (Doc.
I)
1.5. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
1.6. Il 26
gennaio 2013 l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione al fine di
dimostrare che le trattative con la __________ fossero iniziate nel dicembre
2011 (cfr. doc. V; B1-3).
1.7. L’amministrazione,
il 31 gennaio 2013, ha comunicato di non avere altre osservazioni riguardo al
caso di specie e di riconfermarsi nelle sue precedenti allegazioni (cfr. doc.
VII).
1.8. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese
di dicembre 2011 e per mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012
precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è
stato, del resto, messo in discussione contestualmente alla quarta revisione
della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid.
2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid.
3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti
…”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente evenienza RI 1, dal 1° maggio 2008 al 29 febbraio 2012, è stato alle
dipendenze della __________ SA di __________ in qualità di responsabile della business
unit prodotti per la logistica e, nello specifico, con la funzione di
direttore commerciale per la vendita del prodotto __________ (cfr. STCA
38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).
Il datore
di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 28 novembre 2011 con effetto
dal 29 febbraio 2012, in quanto l’attività connessa al prodotto __________ è
stata venduta (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).
Il 28
febbraio 2012 il ricorrente si è annunciato per il collocamento chiedendo il
versamento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2012 (cfr.
doc. 1; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.6.).
Con
decisione su opposizione del 24 aprile 2012 l’URC ha confermato la propria
decisione del 23 marzo 2012 con cui aveva sospeso l’assicurato dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 11 giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro nel mese di dicembre 2011 (è stato ritenuto compiuto unicamente uno
sforzo l’11 dicembre 2011 presso la __________) e di mancate ricerche nei mesi
di gennaio e febbraio 2012 (cfr. doc. 12; 14; STCA 38.2012.32 del 24 settembre
2012 consid. 2.7.).
A seguito
della sentenza 38.2012.32 del 24 settembre 2012 con la quale il TCA ha accolto
ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato contro la decisione su
opposizione del 24 aprile 2012 e ha rinviato gli atti all’URC per complemento
istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l’amministrazione ha esperito nuovi accertamenti
in merito a eventuali due ulteriori ricerche (oltre a quella presso __________
nel dicembre 2011 riconosciuta dall’URC e a quella tramite un conoscente attivo
presso la __________ sempre nel dicembre 2011 stabilita da questa Corte con il
giudizio citato; cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.7.) che
l’insorgente, sin dalla risposta del 20 marzo 2012 alla Richiesta di
giustificazione, ha indicato di aver effettuato nel periodo di disdetta presso
il nuovo proprietario dell’attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro,
la __________ e tramite la fondazione in Svizzera di una società estera con la
quale aveva collaborato in passato (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012
consid. 2.10.; doc. 23).
L’amministrazione,
fondandosi sull’esito di tali indagini, non ha ritenuto comprovate le ulteriori
due ricerche di lavoro fatte valere dall’insorgente.
Il 19
ottobre 2012 l’URC ha, di conseguenza, emesso una decisione formale con cui ha
nuovamente sospeso l’assicurato per 11 giorni per insufficienti ricerche di
lavoro nel mese di dicembre 2011 e per mancate ricerche nei mesi di gennaio e
febbraio 2012 (cfr. doc. 23; consid. 1.2.), in seguito confermata con decisione
su opposizione del 30 novembre 2012 (cfr. doc. 25, consid. 1.3.).
2.7. Dalla
documentazione agli atti emerge, come visto sopra, che a seguito della sentenza
38.2012.32 del 24 settembre 2012 l’URC ha esperito degli accertamenti al fine
di chiarire se effettivamente o meno l’assicurato nel periodo di disdetta
avesse compiuto altre due ricerche di impiego presso il nuovo proprietario
dell’attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro, la __________,
rispettivamente tramite la fondazione in Svizzera di una società estera con la
quale aveva collaborato in passato.
Più
specificatamente, per quanto attiene all’asserito sforzo presso il nuovo
proprietario dell’attività connessa al prodotto “__________” di cui il
ricorrente si occupava alle dipendenze della __________, l’amministrazione ha
chiesto all’ex datore di lavoro se poteva confermare la trattativa con la nuova
proprietaria del prodotto “__________” da parte dell’assicurato e se sì, in
quale data (cfr. doc. 23).
La __________,
l’11 ottobre 2012, ha risposto affermativamente alla prima domanda e quale data
della trattativa ha indicato: “11.2011” (cfr. doc. 23).
Il 22
ottobre 2012 h 11:00 l’insorgente, dopo aver preso visione delle risposte
fornite all’URC dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. B1), ha inviato un
messaggio di posta elettronica a quest’ultimo del seguente tenore:
"
(…)
URC dice che ho condotto
trattative con __________ in Nov.2011 solo secondo il vostro scritto.
Siccome la disdetta è
stata data il 28.11.11 ed ero totalmente all’oscuro della vendita fino al 28.11
mattina stesso giorno, potrebbe modificare la sua risposta in: durante il
periodo di disdetta Dic. 2011, Gen. 2012, Feb. 2012?
(…)” (Doc. B1)
Il 22
ottobre 2012 h 11:38 l’ex datore di lavoro ha, perciò, inviato un messaggio di
posta elettronica a __________ dell’URC, rilevando:
"
(…) le comunico che le trattative con __________
per il __________ sono intercorse durante il periodo di disdetta, ossia
dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012. (…)” (Doc. B3)
Dopo che __________
ha risposto di aver già ricevuto dall’azienda, in forma scritta, l’indicazione
che le trattative si sono svolte nel corso del mese di novembre 2011 (cfr. doc.
B2), l’ex datore di lavoro, sempre il 22 ottobre 2012 h 12:36, ha trasmesso
all’URC un nuovo messaggio di posta elettronica, in cui ha precisato che:
"
sono a conoscenza del fatto che abbiamo già
risposto tramite il vostro formulario e poiché la risposta sul modulo è incompleta
vorrei chiederle se possibile modificarla in base alla mail che le ho
trasmesso stamattina.
Il Signor ha saputo della
vendita del __________ solo alla fine di novembre, per questo motivo sul formulario
abbiamo scritto novembre 2011. Tuttavia, come le ho già comunicato nella mail
precedente, il Signor RI 1 ha condotto le trattative con __________ durante il
mese di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012.
(…)” (Doc. B2; la
sottolineatura è del redattore)
Da quanto
appena esposto si evince che l’ex datore di lavoro ha modificato la propria
risposta fornita all’URC l’11 ottobre 2012 (cfr. doc. 23), in quanto invitato
in tal senso dall’assicurato, il quale, da un lato ha contestato il fatto che
l’amministrazione, sulla base del modulo compilato dall’ex datore di lavoro
l’11 ottobre 2012, abbia ritenuto che le trattative con la __________ siano
state condotte solo nel mese di novembre 2011, dall’altro, gli ha
indicato espressamente il contenuto da comunicare all’URC (cfr. doc. B1).
Al
riguardo va, pure, osservato che l’ex datore di lavoro, nel messaggio di posta
elettronica del 22 ottobre 2012 h 12:36, ha in ogni caso evidenziato che la
risposta fornita per iscritto l’11 ottobre 2012 sul modulo prestampato
inviatogli dall’amministrazione, ovvero che le trattative si sono svolte nel
mese di novembre 2011, era incompleta (cfr. doc. B2).
Non è per
contro stato indicato che quanto attestato sul formulario l’11 ottobre 2012
fosse del tutto errato.
Inoltre
l’assicurato stesso, in uno scritto inviato al TCA pendente causa, al quale ha
allegato la corrispondenza intercorsa tra l’ex datore di lavoro e l’URC (cfr.
doc. B1-3), ha puntualizzato che __________, direttore amministrativo della __________,
e __________ della contabilità hanno confermato che le trattative si sono
svolte fra dicembre 2011 e febbraio 2012 e non solo a novembre 2011 come
inizialmente scritto all’URC (cfr. doc. V).
Ciò sembra
significare che le negoziazioni hanno avuto luogo sia a novembre 2011 che nei
mesi di gennaio e febbraio 2012.
L’insorgente,
del resto, il 20 marzo 2012, rispondendo alla Richiesta di giustificazione
dell’URC circa il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro
nel periodo di disdetta, aveva dichiarato:
"
La fine del rapporto di lavoro è dovuta alla
vendita dell’attività a una società estera, la quale dal 29.11 esprimeva
il desiderio di impiegarmi per continuare l’attività svolta, purtroppo le
negoziazioni hanno avuto un esito negativo molto tardi (circa fine febbraio
2012) e mi sono principalmente occupato a mostrare la validità dell’operato in
Svizzera (cifra d’affari, raggiungimento degli obbiettivi di fatturato 2011)
con lo scopo/speranza di vedere la medesima trasferita ma sempre in Svizzera
sotto un’altra struttura societaria (…)” (cfr. STCA 38.2012.32 del 24 settembre
2012 consid. 2.6.)
In simili
condizioni, considerato in particolare, da una parte, che l’ex datore di lavoro
ha, dapprima, indicato che le trattative con la __________, nuovo proprietario
del prodotto “__________”, hanno avuto luogo nel novembre 2011 e in seguito, su
richiesta dell’assicurato, ha completato tale asserzione specificando che le
stesse si sono svolte nei mesi di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012,
dall’altra, che l’insorgente medesimo ha in ogni caso fatto valere pendente
causa che la __________ ha confermato che le negoziazioni si sono sviluppate fra
dicembre 2011 e febbraio 2012 e non solo a novembre 2011 (cfr. doc. V), il TCA,
in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che il
ricorrente ha condotto con l’acquirente dell’attività “__________” da lui
seguita presso l’ex datore di lavoro delle trattative al fine di essere
reimpiegato in tale ambito in Svizzera tramite la costituzione di una nuova
struttura societaria, iniziate alla fine di novembre 2011, quando ci sono stati
Fatti
i primi contatti con la __________ (cfr. doc. B1; STCA 38.2012.32 del 24
settembre 2012 consid. 2.6.).
Il fatto
che le negoziazioni si siano svolte sull’arco di più mesi, fino a febbraio 2012
è irrilevante. In effetti esse corrispondono comunque a un’unica ricerca di
lavoro presso un datore di lavoro specifico e per una funzione determinata e
non a più ricerche di impiego suddivise su vari mesi.
In
proposito giova, peraltro, segnalare che la costante giurisprudenza federale
prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni
singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti
ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più
intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei
mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C
254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale
principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
La
ricerca svolta presso la __________ non si riferisce, pertanto, al periodo di
disdetta, bensì deve essere attribuita al mese di novembre 2011 e non può,
quindi, essere considerata ai fini della soluzione della presente vertenza.
2.8. Relativamente
alla ricerca di impiego che l’assicurato sostiene di aver effettuato, sempre
nel periodo di disdetta, tramite la fondazione in Svizzera di una società
estera (__________) con la quale aveva collaborato in passato, questo Tribunale
rileva, in primo luogo, che dall’estratto del Registro di commercio della
succursale svizzera __________ (__________) Limited di __________ (cfr. doc.
23) risulta che la stessa è stata iscritta a RC il 18 giugno 2012 e che da tale
data l’insorgente ne è il direttore con diritto di firma individuale.
Lo scopo
della succursale svizzera ____________________ Limited è il seguente:
"
Distribuzione, ricerca e sviluppo dei prodotti
della casa madre, ossia cerniere per abbigliamento e applicazioni tecniche
varie.” (cfr. estratto RC; la sottolineatura è del redattore)
In
secondo luogo, da una lista di messaggi di posta elettronica in arrivo
all’indirizzo dell’assicurato (__________) emergono due messaggi dell’8, rispettivamente
del 29 dicembre 2011 provenienti da __________ con oggetto “__________ (=
cerniere per abiti, cfr. www.sapere.it) __________t”.
Inoltre in
un messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2011 inviato da __________ sia
all’indirizzo __________ che per conoscenza al ricorrente con oggetto “__________ject”
sono stati esposti proprio alcuni dettagli del progetto di una succursale in
Svizzera della __________ per conferire un’immagine di qualità svizzera alle
cerniere commercializzate da quest’ultima (cfr. doc. 23).
Ne
discende che l’assicurato ha effettivamente partecipato a delle trattative per
la costituzione in Svizzera di una succursale della __________ che si sono
concluse con la creazione della stessa e l’assunzione del ricorrente quale
direttore.
Appare,
altresì, probabile che le negoziazioni si siano svolte nel mese di dicembre
Considerandi
2011.
La
questione concernente la data di inizio di tali trattative, in casu, non merita
tuttavia di ulteriori approfondimenti nella misura in cui, anche considerando
questa ricerca di lavoro effettuata nel mese di dicembre 2011, oltre alle due
già riconosciute per questo mese, ovvero la ricerca presso la __________ e lo
sforzo tramite un conoscente attivo presso la __________ (cfr. consid. 2.6.;
STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.7.), le tre ricerche di lavoro relative
al mese di dicembre 2011 si rivelerebbero in ogni caso insufficienti dal
profilo quantitativo.
Al
riguardo giova ricordare che la giurisprudenza cantonale ha stabilito
quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per
ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche
qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio
1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
Come
visto al considerando precedente, poi, benché le trattative si siano svolte
sull’arco di più mesi, esse valgono quale unica ricerca da attribuire a un solo
mese.
In
concreto per i mesi di gennaio e febbraio 2012 non è stata, di conseguenza,
comprovata alcuna ricerca di impiego.
2.9
In esito a
tutto quanto precede, occorre concludere che il comportamento del ricorrente
nel periodo di disdetta non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla
giurisprudenza federale, non risultando le ricerche di dicembre 2011
sufficienti quantitativamente e non avendo intrapreso alcuno sforzo al fine di
reperire un’occupazione nei mesi di gennaio e febbraio 2012.
L’assicurato
ha, dunque, violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone e
deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.), come del resto deciso
dall’URC di Lugano.
2.10
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente 11 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (3 giorni per
insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2011 + 4 giorni per mancate ricerche
nel mese di gennaio 2012 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio
2012; cfr. doc. 23).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in
caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il
collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione
(cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben
considerato, la penalità di 11 giorni comminata all’insorgente è da ritenere
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, perciò,
essere confermata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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