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Decisione

38.2013.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

programmi di occupazione temporanea sono contemplati dall’art. 64a LADI quali

provvedimenti di occupazione.

Ai sensi

dell’art. 59b cpv. 1 LADI, relativo a prestazioni in caso di partecipazione a

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e in vigore dal 1° luglio 2003,

l’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni

durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano

a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare

un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.

L’art. 23

cpv. 3bis LADI, valido dal 1° aprile 2011, enuncia poi che il guadagno

conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro

finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti

di cui agli articoli 65 e 66a.

Giusta

l’art. 38 cpv. 1 OADI, anch’esso entrato in vigore il 1° aprile 2011 in occasione della quarta revisione della LADI, per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

secondo l’articolo 23 capoverso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti

di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico.

Con

sentenza 8C_754/2012 del 15 marzo 2013, destinata alla pubblicazione della

Raccolta ufficiale, relativa a un assicurato al quale è stato negato il diritto

a indennità di disoccupazione, in quanto non aveva ossequiato il periodo di

contribuzione minimo essendo stato occupato presso un’associazione di

integrazione professionale e sociale, il Tribunale federale ha stabilito che, nonostante

l’art. 23 cpv. 3bis LADI secondo il suo tenore letterale e la sistematica della

legge si riferisca soltanto alla determinazione del guadagno assicurato, è

incontestato che una persona che svolge un’attività compresa nel campo

d’applicazione di tale disposto (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

finanziati dall’ente pubblico), non adempie alcun periodo di contribuzione ai

sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

L’Alta

Corte, dopo aver ricordato che lo scopo della LADI è di combattere la disoccupazione

esistente e favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del

lavoro, ha precisato che l’art. 23 cpv. 3bis LADI deve impedire che le autorità

sociali organizzino programmi occupazionali finalizzati, invece che al

reinserimento lavorativo, soltanto a generare periodi di contribuzione.

La nostra

Massima Istanza ha, pertanto, deciso che in simili condizioni non sarebbe

conforme allo scopo interpretare l’art. 23 cpv. 3bis LADI in modo restrittivo e

applicarlo unicamente ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui

agli art. 59 segg. LADI. In proposito va pure considerato che queste ultime

misure implicano un potenziale di abuso nettamente inferiore rispetto ai

programmi di occupazione organizzati dalle autorità dell’aiuto sociale,

relativamente ai quali l’assicurazione disoccupazione non è in alcuna maniera

coinvolta.

Il TF ha,

inoltre, sottolineato, da un lato, che gli assicurati che partecipano a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro secondo gli art. 59 segg. LADI non

percepiscono un salario, bensì delle indennità giornaliere giusta l’art. 59b

cpv. 1 LADI.

Dall’altro,

che è ovvio che una tale indennità giornaliera anche senza l’art. 23 cpv. 3bis

LADI non influisce sul calcolo del guadagno assicurato, né fa sorgere un

periodo di contribuzione.

L’Alta

Corte ha così concluso che l’art. 38 cpv. 1 LADI secondo cui tutti i

provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente

pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 3bis LADI è

conforme alla legge.

Abbondanzialmente

è, pure, utile evidenziare che con giudizio 8C_168/2007 del 17 agosto 2007,

pubblicato in DTF 133 V 515, l'Alta Corte ha deciso che non esercita

un'attività soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI la

persona che percepisce un salario in virtù di un contratto d'impiego temporaneo

stipulato con un ente statale (in quel caso di specie con il Servizio delle misure cantonali dell'ufficio

cantonale del lavoro del Canton Ginevra) essenzialmente allo scopo di

permettergli l'apertura di un (nuovo) termine quadro per la riscossione della

prestazione, senza che la retribuzione pattuita sia legata all'esercizio

effettivo di un'attività per il datore di lavoro.

2.6. La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella “Circulaire relative aux mesures

du marché du travail (MMT)” del gennaio 2013 ai p.ti G6 e G7 ha indicato che:

"

Pendant leur participation è un programme d’emploi

temporaire, les assurés qui remplissent les conditions relatives à la période

de cotisations ou qui en sont libérés touchent, sans égard à leur taux

d’occupation, des indemnités journalières de l’AC (art. 59b al.1 LACI).

Cette mesure ne permet pas de se créer un nouveau

droit à l’indemnité ai sens de l’art. 23 al. 3bis LACI.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

Considerandi

131.

V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti

di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata

prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.7

In dottrina

B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra

2006.

pag. 180, 181 e 182 rileva quanto segue:

"

(…)

La condition du droit à

l’indemnité de chômage posée à l’art. 13 al. 1 LACI doit être mise en relation

avec l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (art. 2 al. 1 let. a LACI)

et avec la notion de gain assuré (art. 23 al. 1 LACI). L’obligation de payer

des cotisations d’assurance-chômage dépend, en principe, de l’obligation de

cotiser à l’AVS sur le revenu issu d’une activité salariée dépendante, se qui

suppose l’existence d’un rapport de travail, qui peut être de droit public ou

de droit privé. Le statut de cotisant tel qu’il résulte des règles de l’AVS est

déterminant pour décider de la qualité de salarié dans l’assurance-chômage,

pour autant que ce statut n’apparaisse pas manifestement erroné. Les autorités

de l’assurance-chômage ne peuvent donc pas statuer de leur propre chef sur un

statut prouvé et formellement établi par les organes de l’AVS (…).

Lorsqu’un assuré réalise un

revenu sous forme d’indemnités journalières en participant à une mesure de

formation ou d’emploi financée par l’assurance-chômage, il ne réalise pas un

revenu issu d’une activité salariée dépendante au sens de l’art. 2 al. 1 let. a

ou 23 al. 1 LACI, quand bien même les indemnités journalières sont considérées

comme salaire déterminant au sens de la LAVS."

2.8

Alla

luce di quanto appena esposto occorre concludere che a ragione la Cassa non ha

considerato ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione di cui agli art.

8.

cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.) l’arco di tempo dal 2 febbraio

al 30 maggio 2011 in cui l’assicurato ha effettuato un programma d’occupazione

temporanea.

Nel caso di svolgimento di

un programma d’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 64a LADI,

relativamente al quale gli assicurati ricevono delle indennità giornaliere ex art.

59b LADI che non costituiscono guadagno assicurato come contemplato dall’art.

23.

cpv. 3bis LADI, non si tratta, in effetti, di attività soggetta a

contribuzione giusta l’art. 13 cpv. 1 LADI.

Ne discende che

l’assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (15 novembre

2010.

– 14 novembre 2012) unicamente un periodo di contribuzione di 6.213 mesi conseguito presso i __________ (dal 2 aprile al 30

settembre 2012) e presso l’Azienda __________ (dal 19 al 23 settembre 2011),

non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi

dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Per inciso va rilevato che in concreto, in ogni caso, anche se si

fosse potuto considerare il POT svolto dal 1°

febbraio al 30 maggio 2011 quale periodo di contribuzione, non sarebbe comunque

adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi previsto dall’art. 13

cpv. 1 LADI.

Infatti,

ritenuto che l’assicurato non pretende di aver

svolto altre attività lavorative, oltre alle occupazioni presso i __________ e l’Azienda

__________ computate dalla Cassa, sommando ai complessivi 6.213 mesi di

contribuzione il lasso di tempo di circa quattro mesi (dal 1° febbraio al 30

maggio 2012) in cui il ricorrente ha effettuato il programma d’occupazione

temporanea, non si raggiunge il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi,

bensì tutt’al più 10.213 mesi di contribuzione.

2.9

Dato quanto precede, l’insorgente, come visto, nel termine quadro determinante

(15 novembre 2010 – 14 novembre 2012) non ha ossequiato il periodo minimo di

contribuzione di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il

ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di

contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto

alcuno motivo di esenzione.

Egli non

ha, peraltro, preteso il contrario.

L’assicurato

non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 15

novembre 2012.

Conseguentemente

questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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