38.2013.11
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15 maggio 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
38.2013.11
Data decisione, Autorità:
15.05.2013, TCA
Titolo:
Negato dt a ID da 15/11/12.Ass.,nel TQ di riferim.,ha comprovato soli 6.213 mesi di contrib. e non poteva essere esonerato dallo stesso.Il programma occupaz.di 4 mesi svolto non è un'att.sogg. a contrib.Non vale come periodo di contr.C.que in casu non sarebbe adempiuto per.minimo di contr.di 12 mesi
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 LADI
art. 14 LADI
art. 23 cpv. 3bis LADI
art. 59 LADI
art. 59b cpv. 1 LADI
art. 64a LADI
art. 38 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.11
rs
Lugano
15 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
gennaio 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di
seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 novembre 2012
(cfr. doc. 5) con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione
dal 15 novembre 2012, in quanto entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione (15.11.2010 – 14.11.2012) non poteva comprovare i 12 mesi di
contribuzione richiesti, bensì unicamente 6.213 mesi di contribuzione (dal 2
gennaio al 30 settembre 2012 e dal 19 al 23 settembre 2011) e non poteva essere
esonerato dal periodo di contribuzione (cfr. doc. A).
1.2. Il 18
febbraio 2013 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha trasmesso a questa
Corte per competenza il ricorso 12/14 febbraio 2013 dell’assicurato inoltrato
contro la decisone su opposizione del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. II; I; IV +
1-3).
1.3. Il
Presidente del TCA, il 20 febbraio 2013, ha emesso nei confronti dell’assicurato un decreto con cui gli è stato assegnato un termine di 15 giorni per
completare il ricorso con una concisa esposizione dei fatti, una breve
motivazione e le sue conclusioni, avvertendolo che trascorso infruttuoso il
termine fissatogli, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc.
III).
1.4. Il
ricorrente ha completato la propria impugnativa con scritto del 22 febbraio
2013 nel quale ha contestato la decisione della Cassa di non considerare
adempiuto nel suo caso il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, ma di
tener conto unicamente di 6.213 mesi di contribuzione. Al riguardo egli ha
fatto valere di avere pure svolto, dal 1° febbraio al 30 maggio 2011, un
programma d’occupazione temporanea (cfr. doc. V).
Egli si è
riconfermato nelle proprie allegazioni ricorsuali con scritto del 27 febbraio
2013 (cfr. doc. VII).
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime
argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno
all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere
dal 15 novembre 2012.
L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in
DLA 2012 N. 10 pag. 284.
2.3. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
(AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di
contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque
essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato
un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI),
durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto
di lavoro
per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno
dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o
d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
In merito
al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA
2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole
circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.
14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero.
Cfr. pure
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.4. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato, il 15 novembre 2012, si è
iscritto in disoccupazione postulando l’erogazione di prestazioni a far tempo
da quella medesima data (cfr. doc. 2).
Risulta,
inoltre, incontestato che il ricorrente, nel termine quadro biennale per il
periodo di contribuzione (15.11.2010 – 14.11.2012), ha lavorato a tempo pieno
presso i __________ di __________ dal 2 aprile al 30 settembre 2012 (cfr. doc.
3) e presso l’Azienda __________ di __________ quale vendemmiatore dal 19 al 23
settembre 2011 (cfr. doc. 4).
Con
decisione del 26 novembre 2012 la Cassa ha deciso che l'insorgente dal 15
novembre 2012 non era indennizzabile, in quanto non aveva adempiuto il periodo
di contribuzione minimo, bensì soltanto 6.213 mesi di contribuzione (5.980 mesi
presso i __________ e 0.233 mesi presso l’Azienda __________) e non poteva
essere esonerato dallo stesso (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato dalla parte resistente con decisione su
opposizione del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
L'assicurato
ha contestato quanto stabilito dalla Cassa, facendo valere, in buona sostanza,
che ai fini dell'adempimento del periodo di contribuzione per l'apertura del
termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI dal 15 novembre 2012
deve essere considerato, oltre ai periodi di attività lavorativa presso i __________
e l’Azienda __________, anche il lasso di tempo dal 1° febbraio al 30 maggio 2011 in cui ha intrapreso un programma di occupazione temporanea LADI (cfr. doc. V; VII; consid. 1.4.).
2.5. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile rilevare
che l’art. 59 cpv. 1 LADI prevede che l’assicurazione fornisce prestazioni
finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di
assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
Il cpv.
1bis sancisce che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i
provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione
(Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
Fatti
I
programmi di occupazione temporanea sono contemplati dall’art. 64a LADI quali
provvedimenti di occupazione.
Ai sensi
dell’art. 59b cpv. 1 LADI, relativo a prestazioni in caso di partecipazione a
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e in vigore dal 1° luglio 2003,
l’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni
durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano
a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare
un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.
L’art. 23
cpv. 3bis LADI, valido dal 1° aprile 2011, enuncia poi che il guadagno
conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro
finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti
di cui agli articoli 65 e 66a.
Giusta
l’art. 38 cpv. 1 OADI, anch’esso entrato in vigore il 1° aprile 2011 in occasione della quarta revisione della LADI, per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
secondo l’articolo 23 capoverso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti
di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico.
Con
sentenza 8C_754/2012 del 15 marzo 2013, destinata alla pubblicazione della
Raccolta ufficiale, relativa a un assicurato al quale è stato negato il diritto
a indennità di disoccupazione, in quanto non aveva ossequiato il periodo di
contribuzione minimo essendo stato occupato presso un’associazione di
integrazione professionale e sociale, il Tribunale federale ha stabilito che, nonostante
l’art. 23 cpv. 3bis LADI secondo il suo tenore letterale e la sistematica della
legge si riferisca soltanto alla determinazione del guadagno assicurato, è
incontestato che una persona che svolge un’attività compresa nel campo
d’applicazione di tale disposto (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
finanziati dall’ente pubblico), non adempie alcun periodo di contribuzione ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
L’Alta
Corte, dopo aver ricordato che lo scopo della LADI è di combattere la disoccupazione
esistente e favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del
lavoro, ha precisato che l’art. 23 cpv. 3bis LADI deve impedire che le autorità
sociali organizzino programmi occupazionali finalizzati, invece che al
reinserimento lavorativo, soltanto a generare periodi di contribuzione.
La nostra
Massima Istanza ha, pertanto, deciso che in simili condizioni non sarebbe
conforme allo scopo interpretare l’art. 23 cpv. 3bis LADI in modo restrittivo e
applicarlo unicamente ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui
agli art. 59 segg. LADI. In proposito va pure considerato che queste ultime
misure implicano un potenziale di abuso nettamente inferiore rispetto ai
programmi di occupazione organizzati dalle autorità dell’aiuto sociale,
relativamente ai quali l’assicurazione disoccupazione non è in alcuna maniera
coinvolta.
Il TF ha,
inoltre, sottolineato, da un lato, che gli assicurati che partecipano a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro secondo gli art. 59 segg. LADI non
percepiscono un salario, bensì delle indennità giornaliere giusta l’art. 59b
cpv. 1 LADI.
Dall’altro,
che è ovvio che una tale indennità giornaliera anche senza l’art. 23 cpv. 3bis
LADI non influisce sul calcolo del guadagno assicurato, né fa sorgere un
periodo di contribuzione.
L’Alta
Corte ha così concluso che l’art. 38 cpv. 1 LADI secondo cui tutti i
provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente
pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 3bis LADI è
conforme alla legge.
Abbondanzialmente
è, pure, utile evidenziare che con giudizio 8C_168/2007 del 17 agosto 2007,
pubblicato in DTF 133 V 515, l'Alta Corte ha deciso che non esercita
un'attività soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI la
persona che percepisce un salario in virtù di un contratto d'impiego temporaneo
stipulato con un ente statale (in quel caso di specie con il Servizio delle misure cantonali dell'ufficio
cantonale del lavoro del Canton Ginevra) essenzialmente allo scopo di
permettergli l'apertura di un (nuovo) termine quadro per la riscossione della
prestazione, senza che la retribuzione pattuita sia legata all'esercizio
effettivo di un'attività per il datore di lavoro.
2.6. La
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella “Circulaire relative aux mesures
du marché du travail (MMT)” del gennaio 2013 ai p.ti G6 e G7 ha indicato che:
"
Pendant leur participation è un programme d’emploi
temporaire, les assurés qui remplissent les conditions relatives à la période
de cotisations ou qui en sont libérés touchent, sans égard à leur taux
d’occupation, des indemnités journalières de l’AC (art. 59b al.1 LACI).
Cette mesure ne permet pas de se créer un nouveau
droit à l’indemnité ai sens de l’art. 23 al. 3bis LACI.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132
V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
Considerandi
131.
V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti
di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata
prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.7
In dottrina
B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra
2006.
pag. 180, 181 e 182 rileva quanto segue:
"
(…)
La condition du droit à
l’indemnité de chômage posée à l’art. 13 al. 1 LACI doit être mise en relation
avec l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (art. 2 al. 1 let. a LACI)
et avec la notion de gain assuré (art. 23 al. 1 LACI). L’obligation de payer
des cotisations d’assurance-chômage dépend, en principe, de l’obligation de
cotiser à l’AVS sur le revenu issu d’une activité salariée dépendante, se qui
suppose l’existence d’un rapport de travail, qui peut être de droit public ou
de droit privé. Le statut de cotisant tel qu’il résulte des règles de l’AVS est
déterminant pour décider de la qualité de salarié dans l’assurance-chômage,
pour autant que ce statut n’apparaisse pas manifestement erroné. Les autorités
de l’assurance-chômage ne peuvent donc pas statuer de leur propre chef sur un
statut prouvé et formellement établi par les organes de l’AVS (…).
Lorsqu’un assuré réalise un
revenu sous forme d’indemnités journalières en participant à une mesure de
formation ou d’emploi financée par l’assurance-chômage, il ne réalise pas un
revenu issu d’une activité salariée dépendante au sens de l’art. 2 al. 1 let. a
ou 23 al. 1 LACI, quand bien même les indemnités journalières sont considérées
comme salaire déterminant au sens de la LAVS."
2.8
Alla
luce di quanto appena esposto occorre concludere che a ragione la Cassa non ha
considerato ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione di cui agli art.
8.
cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.) l’arco di tempo dal 2 febbraio
al 30 maggio 2011 in cui l’assicurato ha effettuato un programma d’occupazione
temporanea.
Nel caso di svolgimento di
un programma d’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 64a LADI,
relativamente al quale gli assicurati ricevono delle indennità giornaliere ex art.
59b LADI che non costituiscono guadagno assicurato come contemplato dall’art.
23.
cpv. 3bis LADI, non si tratta, in effetti, di attività soggetta a
contribuzione giusta l’art. 13 cpv. 1 LADI.
Ne discende che
l’assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (15 novembre
2010.
– 14 novembre 2012) unicamente un periodo di contribuzione di 6.213 mesi conseguito presso i __________ (dal 2 aprile al 30
settembre 2012) e presso l’Azienda __________ (dal 19 al 23 settembre 2011),
non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Per inciso va rilevato che in concreto, in ogni caso, anche se si
fosse potuto considerare il POT svolto dal 1°
febbraio al 30 maggio 2011 quale periodo di contribuzione, non sarebbe comunque
adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi previsto dall’art. 13
cpv. 1 LADI.
Infatti,
ritenuto che l’assicurato non pretende di aver
svolto altre attività lavorative, oltre alle occupazioni presso i __________ e l’Azienda
__________ computate dalla Cassa, sommando ai complessivi 6.213 mesi di
contribuzione il lasso di tempo di circa quattro mesi (dal 1° febbraio al 30
maggio 2012) in cui il ricorrente ha effettuato il programma d’occupazione
temporanea, non si raggiunge il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi,
bensì tutt’al più 10.213 mesi di contribuzione.
2.9
Dato quanto precede, l’insorgente, come visto, nel termine quadro determinante
(15 novembre 2010 – 14 novembre 2012) non ha ossequiato il periodo minimo di
contribuzione di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Il
ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di
contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto
alcuno motivo di esenzione.
Egli non
ha, peraltro, preteso il contrario.
L’assicurato
non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 15
novembre 2012.
Conseguentemente
questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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