38.2013.12
Sosp.di 6gg x insuff. ric.10+11/2012 prima di AD. Censura assenza di firma su dec.su opp.infondata. 10/12: 1 ric.insuff.Non viol.27 LPGA. 11/12:2 ric.riconosciute da URC.Rinvio atti x accertare,con co
7 agosto 2013Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.12
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, TCA
Titolo:
Sosp.di 6gg x insuff. ric.10+11/2012 prima di AD. Censura assenza di firma su dec.su opp.infondata. 10/12: 1 ric.insuff.Non viol.27 LPGA. 11/12:2 ric.riconosciute da URC.Rinvio atti x accertare,con collab.ass., se 2 ulteriori ric. Ric.parz.accolto. Non condiz. x ripetib.a ricorr. non rappres., né GP
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INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 2 agg. 3 LAG
art. 27 LPGA
art. 43 cpv. 1 e 3 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. c LPGA
art. 16 LPTCA
art. 28 LPTCA
art. 29 cpv. 1 LPTCA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.12
rs
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8
febbraio 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _______________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 22 gennaio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per sette giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di ottobre
2012 e di insufficienti ricerche nel mese di novembre 2012 precedenti
l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 2.6.).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2.2.),
l’amministrazione, l’8 febbraio 2013, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a sei giorni, ritenendo che il
medesimo abbia effettuato una ricerca di impiego nel mese di ottobre 2012 e due
ricerche nel mese novembre 2012 (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, rilevando, in buona sostanza, di essere solo un poco
colpevole di non avere spiegato bene tutto quanto fatto e passato durante i
mesi di ottobre e novembre 2012 nei tanti colloqui per un nuovo posto di lavoro
che sembrava essere imminente (cfr. doc. I).
Inoltre
il 27 febbraio 2013 egli ha trasmesso della documentazione (cfr. doc. III;
B1-4).
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. L’assicurato,
il 4 marzo 2013, ha consegnato brevi manu copia di un messaggio di posta
elettronica inviato in quella data all’amministrazione con il quale, da una
parte, ha comunicato di aver sottoscritto un contratto di lavoro di cui una
copia non firmata è stata allegata (VI + 1), dall’altra, ha formulato una
proposta transattiva all’URC, e meglio di essere sospeso soltanto per un giorno
per essersi spiegato male durante il colloquio del dicembre 2012 , come pure
nella risposta alla richiesta di giustificazione (cfr. doc. VI).
1.6. Il 5 marzo
2013 l’URC ha indicato che la ricerca di lavoro che risulta dalla
documentazione prodotta dall’assicurato (cfr. doc. B1-4), più precisamente la
proposta di collaborazione trasmessa a __________ il 19 ottobre 2012, è
comunque già stata considerata nella valutazione concernente gli sforzi
effettuati prima dell’annuncio per il collocamento (cfr. doc. VIII).
1.7. L’assicurato
si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 7 marzo
2013, al quale ha annesso dell’ulteriore documentazione (cfr. doc. IX, C1-5).
1.8. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo il 14 marzo 2013 (cfr. doc. XII).
1.9. Il 20 marzo
2013 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. XIV) che
sono state inviate per conoscenza all’URC (cfr. doc. XV).
1.10. Il
ricorrente, il 22 marzo 2013, ha trasmesso il preavviso favorevole del
Municipio di __________ per la concessione dell’assistenza giudiziaria, oltre a
degli ulteriori documenti che dimostrerebbero, secondo il medesimo, che nel
periodo dal 1° ottobre al 4 dicembre 2012 non aveva alcun obbligo ai sensi
dell’art. 17 LADI (cfr. doc. XVI; D1-4).
Egli, il
25 marzo 2013, ha inoltre inviato l’Opuscolo per i disoccupati Disoccupazione,
pubblicato dalla SECO (cfr. doc. XVII; E).
1.11. Il 27 marzo
2013 l’URC ha comunicato di non ritenere, dopo attento esame della
documentazione prodotta dall’insorgente, che vi siano nuovi elementi di
importanza particolare tale da modificare quanto già espresso in precedenza
(cfr. doc. XIX).
1.12. L’assicurato
ha infine formulato delle ulteriori considerazioni con scritto dell’8 aprile
2013 (cfr. doc. XXI) che è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione
(cfr. doc. XXII).
in
diritto
In
ordine
2.1. L’assicurato,
innanzitutto, ha censurato l’assenza di firma sulla decisione di opposizione
dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. XIV).
In
effetti la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 allegata al ricorso, con
cui l’URC ha accolto parzialmente l’opposizione interposta dal ricorrente
contro il provvedimento del 22 gennaio 2013 con cui era stato sospeso per sette
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 (cfr. doc. 2.6.; consid.
1.1.), riducendo la sanzione a sei giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2), non è
firmata.
Agli atti
risulta, per contro, una copia di tale provvedimento firmata (cfr. doc. 2.2.).
Al
riguardo il TCA osserva che, in ogni caso, secondo dottrina e giurisprudenza,
nel diritto delle assicurazioni sociali, la firma non costituisce comunque un
presupposto di validità per una decisione, presupposto che, d’altronde, non
viene richiesto né dalla LPGA, né dalle singole leggi (cfr. STCA
38.2004.70 del 14 settembre 2005 consid. 2.2.; ZAK 1987, p.
210 consid. 1; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.
edizione, Berna 2003, p. 460; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Ed., Schulthess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 32 ad art. 49).
Ne
discende che la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 è valida, benché nella
copia a disposizione del ricorrente non riporti la firma del funzionario dell’URC
che l’ha emessa (per un caso analogo cfr. STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012
consid. 2.2.).
La
censura sollevata dall’insorgente si rivela, conseguentemente, infondata.
2.2. Giova, poi, segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 riguarda
esclusivamente la sospensione di sei giorni del diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta all’assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei
mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr.
doc. A1).
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento morale
per l’aggravamento dei suoi disturbi psichici e la richiesta delle indennità
per i mesi di ottobre e novembre 2012 (cfr. doc. IX; XIV), esula dalla presente
causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella che attiene alla correttezza o meno della sanzione di sei giorni
applicata al ricorrente.
Nel
merito
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa
prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una
sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di
disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre
2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, ingegnere
civile STS (cfr. doc. 1.11.), che aveva ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione anche nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012 (cfr.
doc. 1.22.; 1.15.), ha lavorato a tempo parziale per la __________, Riattazione
e manutenzione immobili, quale ingegnere responsabile, dal marzo al settembre
2012 (cfr. doc. 1.19; 1.13).
Egli,
infatti, il 30 settembre 2012, ha dato le proprie dimissioni con effetto
immediato (cfr. doc. 1.13).
L’insorgente,
inoltre, risulta, da un lato, iscritto, dal 1° gennaio 2006, alla Cassa __________
di compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa
indipendente accessoria quale ingegnere civile e, d’altro lato, al benefico di
una rendita di invalidità AI del 50% (cfr. doc. 1.10; A1).
Il
ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 5 dicembre 2012 (cfr.
doc. 3.3.).
Al
momento del riannuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al
periodo dal 1° ottobre al 5 dicembre 2012, su un formulario “Prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro”, compilato il 6 dicembre 2012, ha indicato di avere svolto quattro ricerche di impiego nel mese di novembre 2012 e una dal 1°
al 5 dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.).
La
consulente del personale, il 13 dicembre 2012, considerate le mancate ricerche
per il mese di ottobre 2012 e ritenendo insufficienti dal profilo qualitativo
gli sforzi compiuti a novembre e dicembre 2012, ha inviato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,
entro il 24 dicembre 2012, il proprio comportamento, allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.8. = A4).
L’assicurato,
il 24 dicembre 2012, ha trasmesso copia di alcuni messaggi di posta elettronica
spediti nel mese di dicembre 2012 che confermerebbero le ricerche da lui
indicate sul formulario del 6 dicembre 2012 (cfr. doc. 2.7.).
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
precisando di aver tenuto conto delle osservazioni fornite dall’assicurato in
risposta alla richiesta di giustificazione in sede di valutazione della
sanzione, con decisione formale del 22 gennaio 2013 l’ha sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per sette giorni (cfr. doc. 2.6.; consid.
1.1.).
Al
riguardo l’URC ha rilevato che:
"
(…)
Dagli atti a nostra
disposizione risulta che lei durante il periodo precedente l’annuncio all’URC ha
fornito le seguenti prove di ricerca di una nuova occupazione:
-
ottobre 2012, nessuna ricerca di lavoro
documentata;
-
novembre 2012, 2 ricerche di lavoro documentate,
ritenute quantitativamente insufficienti;
-
dicembre 2012, 1 ricerca di lavoro documentata,
ritenuta quantitativamente e qualitativamente sufficiente.” (cfr. doc. 2.6.)
Con
decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’URC ha poi ridotto la sanzione
a sei giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.), motivando come segue:
" (…)
Dopo attento e ponderato riesame della situazione e in modo particolare la
documentazione presentata il 28.01.2013, è lecito presupporre che durante il
periodo precedente la disoccupazione siano avvenuti i seguenti contatti:
-
e-mail del 17.12.2012: 01 contatto a ottobre con
il Sig. __________;
-
e-mail del 17.12.2012: 02 contatti a novembre
con i Sigg. __________ e Avv. __________.
Gli sforzi
effettuati e documentati rimangono insufficienti ma la sanzione deve essere
ridotta.” (Doc. A1)
2.7. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che
l’assicurato sembra far valere che precedentemente all’iscrizione in
disoccupazione non avesse l’obbligo di cercare un nuovo impiego (cfr. doc. IX;
XVI).
In
proposito giova evidenziare che giusta l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al
suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più
presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende
l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le
prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
Tuttavia l’art. 17 cpv. 1
LADI prevede che l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con
l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la
disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario
anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo
impegno.
L’obbligo di cercare
un’occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l’annuncio al
collocamento.
In tali condizioni è,
infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C
13(/05 del 3 luglio 2006).
Inoltre ai sensi dell’art.
20 cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato, annunciandosi al servizio
competente, deve presentare, tra l’altro, la prova degli sforzi intrapresi per
trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all’iscrizione
in disoccupazione.
Del resto
la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l’obbligo di ricercare un
impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr.
consid. 2.3.).
Il dovere
di sforzarsi di cercare lavoro già prima di essere disoccupato per adempiere al
suo obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3.) è peraltro enunciato anche
nell’Opuscolo per i disoccupati “Disoccupazione”, p.to 4 pag. 12, pubblicato
dalla SECO e prodotto dall’insorgente (cfr. doc. E).
E’ utile,
infine, ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo
di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_306/2013 del
5 giugno 2013; STF
8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA
C 106/04 del 12 luglio
2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo
2006 consid. 3.2.).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA
38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
2.8. L’URC, come
visto, con la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. A1; consid. 1.2.), ha
sanzionato l’assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di
ottobre e novembre 2012 precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. consid.
2.6.).
Per
quanto attiene, più specificatamente, al mese di ottobre 2012, l’amministrazione
ha ritenuto non validi quantitativamente gli sforzi intrapresi dal ricorrente che
ha svolto una sola ricerca di impiego consistente in una proposta di collaborazione
presso __________ del 19 ottobre 2012 (cfr. doc. A1; VIII; consid. 1.1.; 1.6.).
L'assicurato,
del resto, mai ha preteso di aver effettuato ulteriori sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione nel mese di ottobre 2012.
Un'unica
ricerca in un mese si rivela insufficiente dal profilo quantitativo (2.4.;
2.7.).
Per
quanto concerne l’asserzione del ricorrente secondo cui visto che, nei mesi di
ottobre e novembre 2012, stava discutendo due possibilità di assunzione,
credendo alle proposte, non si è iscritto subito in disoccupazione (cfr. doc.
2.2.), va osservato che il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un
numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e
quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03
dell'11 ottobre 2004).
Nel caso
di specie il ricorrente ha indicato unicamente che relativamente a due posti di
lavoro vi era la possibilità di essere assunto e che erano state formulate
delle proposte (cfr. doc. 2.2.).
Pertanto,
senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti riguardo, in
particolare, ai nominativi specifici di questi potenziali datori di lavoro, non
risulta che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego.
L’insorgente,
dunque, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con un
potenziale datore di lavoro.
La mera
speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Di
conseguenza il ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una
sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego nel
mese di ottobre 2012 precedente alla disoccupazione (cfr. STCA 38.2011.60 del
26 settembre 2011 consid. 2.8.; 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA
38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).
Ne
consegue, quindi, che il ricorrente, nel mese di ottobre 2012, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.9. Il
ricorrente, nei suoi allegati (cfr. doc. XIV; IX), ha affermato che gli sarebbe
stato comunicato solo in occasione del colloquio del 13 dicembre 2012 di dover
compiere come minimo quattro ricerche di lavoro al mese.
Questo
Tribunale deve perciò esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente
sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente in relazione al mese di ottobre 2012.
L'art.
27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04
del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR
2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -
implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.10. In concreto non
è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art.
27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo
luogo, va osservato che l’assicurato ha già ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012 (cfr. doc.
1.22.; 1.15; consid. 2.6.).
Pertanto
egli doveva o comunque avrebbe dovuto essere al corrente dei suoi obblighi
quale disoccupato anche in relazione al periodo precedente l’iscrizione per il
collocamento.
In ogni
caso è utile rilevare che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni
tipo di informazione anche tramite internet o comunque possono rivolgersi alla
propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli
(cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
Ne discende che l’amministrazione non ha contravvenuto al proprio obbligo di
informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
In
secondo luogo, giova evidenziare, per quanto concerne la consulenza di
cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, che l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di
effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte
dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi
volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure
nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C
50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005
consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso
che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato
sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
In
simili condizioni, l’insorgente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della
presente lite, di un’eventuale non conoscenza di dovere
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente
l’iscrizione in disoccupazione.
2.11. L'assicurato
ha, poi, invocato la circostanza di aver fatto risparmiare all'assicurazione
contro la disoccupazione non essendosi iscritto per il collocamento subito dopo
la fine del contratto di lavoro, ossia dagli inizi di ottobre 2012, bensì
soltanto due mesi dopo, il 5 dicembre 2012 (cfr. doc. IX; XVII; consid. 2.6.).
Al
riguardo va osservato che è vero che l'Alta Corte, in una sentenza C 46/02 del
5 luglio 2002, ha respinto un ricorso della SECO interposto contro un giudizio
del Tribunale cantonale di Soletta che aveva ridotto da 31 a 25 giorni la sospensione dal diritto all'indennità inflitta a un assicurato che sì era
disoccupato per colpa propria, ma aveva atteso due mesi e mezzo prima di
annunciarsi per il collocamento.
E'
altrettanto vero, tuttavia, che tale giurisprudenza è stata precisata dalla
nostra Massima Istanza con sentenza C 73/03 del 28 dicembre 2005, pubblicata in
DLA 2006 N. 11 pag. 145, relativa sempre a una sospensione inflitta a un
assicurato ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.
Il TFA ha
deciso che al momento di valutare la responsabilità dell'assicurato che non si
annuncia immediatamente alla disoccupazione dopo aver perso il suo impiego per
propria colpa, occorre considerare che il suo comportamento è tale da diminuire
il danno se, prima e durante questo lasso di tempo, egli ha effettuato a
scadenze regolari ricerche di lavoro sufficienti.
Inoltre
in una sentenza 8C_761/2009 del 23 dicembre 2009, concernente un assicurato
sospeso per undici giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo
precedente l'iscrizione in disoccupazione, il TF ha stabilito che in quel caso
il fatto che l’assicurato non si fosse annunciato subito per il collocamento, ma
per un certo tempo avesse fatto fronte alle sue necessità tramite i propri
risparmi per non pesare sulla Cassa disoccupazione, non permetteva di renderlo
meno responsabile, visto che per i mesi in questione egli si era occupato di un
solo progetto, invece di sforzarsi di cercare anche altre occupazioni.
Da quanto
appena esposto discende che nella presente evenienza la circostanza di aver
atteso due mesi prima di annunciarsi per il collocamento non costituisce per il
ricorrente un motivo di esenzione dalla sanzione per il mese di ottobre 2012,
né di riduzione della sua responsabilità, ritenuto che in quel mese egli ha
compiuto una sola ricerca di lavoro.
2.12. Alla luce di
tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per
insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2012.
2.13. Per quanto
concerne il mese di novembre 2012, dalle carte processuali emerge che
l’amministrazione sia nella “Verifica delle ricerche di lavoro del periodo
antecedente l’iscrizione all’URC” (cfr. doc. 3.3.) che nella “Richiesta di
giustificazione” del 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 2.8. = A4) ha indicato che
l’insorgente ha svolto quattro ricerche qualitativamente insufficienti.
In
effetti dal modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro”, compilato dal ricorrente il 6 dicembre 2012, si evincono quattro
ricerche di impiego in qualità di ingegnere civile, e meglio il 5 novembre 2012
presso l’impresa __________ con l’indicazione geom. __________, il 15 novembre
2012 presso __________, il 22 novembre 2012 presso l’impresario __________ e il
30 novembre 2012 presso l’arch. __________ (cfr. doc. 3.3.).
Nella
decisione di sanzione del 22 gennaio 2013 (cfr. doc. 2.6.), così come pure
nella decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. A1) l’URC, per
il mese di novembre 2012, ha per contro considerato unicamente due ricerche di
lavoro.
Nella
decisione su opposizione è stato specificato che si tratta degli sforzi
intrapresi presso __________ e l’avv. __________ (cfr. doc. A1).
La
ricerca presso l’impresario __________ è stata tenuta in considerazione per il
mese di ottobre 2012 (cfr. doc. A1), come è stato esposto al consid. 2.8.
L’amministrazione
non ha, invece, più menzionato gli sforzi presso l’impresa __________ del 5
novembre 2012 e presso __________ del 15 novembre 2011 indicati dall’assicurato
sul modulo del 6 dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.), di cui peraltro l’insorgente
non si era limitato a fornire indicazioni vaghe e generiche (per l’impresa __________
è stato pure precisato il nome della persona di riferimento, ossia del geom. __________;
cfr. doc. 3.3.), senza però approfondire, perlomeno invitando l’assicurato a
produrre delle attestazioni dei potenziali datori di lavoro (cfr. STF
8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se le stesse fossero o meno state effettivamente
compiute nel periodo determinante.
Al
riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni
sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque
compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in
modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in
ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994
pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26
consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234
consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In
concreto certo sorprende che l’insorgente non abbia più asserito, soprattutto
dopo che nella decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’URC ha
esplicitamente indicato che le due ricerche di impiego considerate per il mese
di novembre 2012 erano quelle presso __________ e l’avv. __________ (cfr. doc.
A1; consid. 2.6.), di aver intrapreso nel mese di novembre 2012 anche i due sforzi
presso l’Impresa __________ e __________, indicati nel formulario del 6
dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.).
E’ vero, però, che
l’assicurato ha comunque sempre affermato di aver fatto tutto il necessario in
relazione alle ricerche di impiego e di essersi tutt’al più solo spiegato male
(cfr. doc. I; VI).
In ogni caso, per maggiore
tranquillità su questo punto, gli atti vanno rinviati all’URC affinché con la
collaborazione dell’assicurato verifichi se quest'ultimo nelle
date del 5, rispettivamente 15 novembre 2012 si è effettivamente candidato o
meno presso l'impresa __________ e __________ (al riguardo cfr. STCA 38.2012.41
del 13 dicembre 2012; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del
27 gennaio 2011).
Soltanto
nel caso in cui risultino comprovate per il mese di novembre 2012 entrambe le
ricerche appena menzionate, l'assicurato, considerati inoltre i due sforzi già
riconosciuti dall'URC presso __________ e l'avv. __________ (cfr. doc. A1),
potrà essere esentato, alla luce delle complessive quattro ricerche mensili
(cfr. consid. 2.4, 2.7), da una penalità relativamente al mese di novembre
2012.
Qualora,
invece, sia sostanziata una sola delle due ricerche di cui sopra o nessuna,
l'insorgente, pur tenendo conto dei due sforzi ammessi dall'amministrazione,
dovrà essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa di
insufficienti ricerche di lavoro nel mese di novembre 2012 giusta l’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. 2.3.; 2.4.; 2.7.).
Un'eventuale
esenzione dalla sanzione sulla base di quanto invocato dal ricorrente in merito
al fatto che stava trattando due proposte di assunzione, rispettivamente alla
mancata conoscenza dell'obbligo di cercare un lavoro prima della disoccupazione
e alla circostanza di aver atteso due mesi prima di annunciarsi per il
collocamento (cfr. doc. IX; XIV; 2.2.; XVII) è esclusa sulla base delle
medesime argomentazioni sviluppate ai consid. 2.8., 2.10. e 2.11.
2.14. In simili
condizioni, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché proceda come
indicato al consid. 2.13.
Sulla
scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente,
in primo luogo, sul principio di sospendere l’assicurato giusta l'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI per il mese di novembre 2012.
In
secondo luogo, ritenuto che in ogni caso per il mese di ottobre 2012 l’insorgente
deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.8.-2.12.) e, se del caso,
valutate le ricerche effettivamente compiute nel mese di novembre 2012 (cfr.
consid. 2.13.), sull'entità della sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
da applicare all’insorgente.
2.15. L’assicurato,
parzialmente vincente in causa, non ha diritto alle ripetibili postulate (cfr.
doc. IX).
In
proposito va ricordato che il Tribunale federale riconosce eccezionalmente a
una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per
ripetibili per l'attività da lei svolta solo se, cumulativamente, la causa è
complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito
notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e
se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti
(cfr. STFC C 3/04 del 25 aprile 2005; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V
81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994,
pag. 373).
A mente del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per
riconoscere al ricorrente non patrocinato un’indennità per ripetibili ai sensi
della giurisprudenza federale sopra citata.
2.16. L’assicurato
ha chiesto l’esenzione dal pagamento delle spese di procedura (cfr. doc. XIV).
In
proposito va evidenziato che la procedura sia davanti al TCA che
all’amministrazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per
principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca; 52 cpv. 3 LPGA).
Abbondanzialmente
va osservato che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa
d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del
15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio
2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non
dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Occorre
Considerandi
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2
citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto
riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di
utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =
SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non
essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in
casu, andrebbe in ogni caso negato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio e nuova decisione sulla
base di quanto stabilito ai consid. 2.12., 2.13. e 2.14.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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