Lexipedia

Decisione

38.2013.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rilevanti dal profilo legale sono

constatati d'ufficio. Il caso non è complesso, non si rileva una mancanza di

giurisprudenza coerente in materia, nè di norme incontrovertibili, pertanto –

in virtù della verifica scrupolosa delle premesse, precedentemente citata – non

appare necessario che la persona assicurata faccia ricorso a un avvocato.

In base alle ragioni esposte qui sopra, può

rimanere aperta la questione dell'adempimento delle altre premesse.

In applicazione delle norme legali citate, la

richiesta di ammissione al patrocinio gratuito deve essere respinta."

(Doc. B)

1.2. Contro

questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha erroneamente (cfr. i

rimedi giuridici indicati nella decisione formale) inoltrato una tempestiva

opposizione alla Cassa (cfr. Doc. I).

Tale

opposizione, per una svista, è stata trasmessa al TCA soltanto il 18 febbraio

2013 (cfr. Doc. II).

Il

patrocinatore dell'assicurato sottolinea che, contrariamente al parere

dell'amministrazione la causa va considerata complessa, anche alla luce

dell'operato della Cassa stessa che aveva chiesto l'incasso forzato della somma

richiesta in restituzione prima ancora di notificare validamente la decisione formale

(cfr. Doc. I).

1.3. Nelle sue

motivazioni del 7 marzo 2013 il patrocinatore del ricorrente ha ancora

sottolineato:

"

(…)

· in concreto, e

meglio così come già rammentato nel documento doc. O, nei propri allegati la

Cassa ha omesso "… di precisare che nonostante la decisione del 14

maggio 2012 non è mai stata validamente notificata … in precedenza quest'ultima

[Cassa] aveva comunque già proceduto chiedendo

all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ l'incasso forzato della

propria pretesa (cfr. doc. C); segnatamente, pure anche già chiesto ed ottenuto

il rigetto definitivo dell'opposizione presso la competente Pretura di __________

(cfr. doc. D). Proprio perché la decisione di restituzione all'assicurato non

era stata debitamente notificata l'intero procedimento esecutivo e giudiziario

mancava di ogni suo fondamento …". Per poter ottenere l'annullamento

delle procedure esecutive e giudiziarie (cfr. doc. E, F e G) e non da ultimo

per poter ottenere l'avvio di una nuova procedura, l'intervento di un avvocato

se non necessario è certamente da ritenere perlomeno indicato. In concreto,

l'esito della procedura ha pertanto già dato riscontri positivi e meglio nella

misura in cui l'intero iter procedurale è stato annullato con conseguente

necessità di dover notificare una nuova decisione di restituzione (cfr. doc.

I);

· la

contestazione inoltrata contro quest'ultima decisione si giustifica invece già

solamente ritenuto come di primo acchito quest'ultima pretesa si avvera

tardiva. Già a far tempo da quando la Cassa ha deciso il diritto

dell'assicurato all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. N), se quest'ultima

avesse prestato l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile certamente si

sarebbe infatti già potuta accorgere che il contratto di lavoro tra l'assicurato

e la __________ era terminato il 31 ottobre 2009 e non invece il 21 ottobre

2010 (cfr. doc. I). In quest'ordine d'idee, la decisione di restituzione datata

1. novembre 2012 è da ritenere tardiva (cfr. art. 25 LPGA).

· per quanto

attiene allo stato di bisogno, oltre a quanto risulta già nell'allegata

documentazione ed in particolare nel Certificato per l'ammissione

dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. H), in concreto va aggiunto che nel

frattempo, per formalizzare l'impegno finanziario dell'assicurato nei confronti

della propria famiglia, l'assicurato oggi è anche confrontato con una

procedura volta a stabilire i contributo familiare nei confronti dei figli e

della moglie e meglio volto a stabilire il suo minimo esistenziale (cfr. doc.

R) e ciò nonostante i già molteplici debiti della famiglia (cfr. doc. S);

· per tutti

questi motivi appare conseguentemente lecito domandare che la decisione emanata

dalla Cassa sia annullata e meglio chiedere che all'assicurato sia concesso,

nella procedura amministrativa e nella presente procedura giudiziaria, il

diritto all'assistenza giudiziaria con beneficio di gratuito patrocinio.

(…)" (doc. V)

1.4. Nella sua

risposta del 6 marzo 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(…)

La richiesta di restituzione fa seguito alla

revisione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del 19-21

dicembre 2011.

Come indicato la cassa ha notificato, in data 14

maggio 2012, una decisione di restituzione di CHF 26'722.50.

Con lettera del 3 luglio 2012 la cassa ha

provveduto a trasmettere un sollecito di pagamento e in data 5 settembre 2012 ha notificato all'assicurato un precetto esecutivo al quale l'assicurato ha fatto opposizione.

La decisione di restituzione del 14 maggio 2012,

il sollecito del 3 luglio 2012 e il precetto esecutivo del 5 settembre 2012

sono stati notificati allo stesso indirizzo (__________, __________).

Occorre rilevare che l'Ufficio esecuzioni e

fallimenti di __________ ha notificato il precetto a: __________, __________.

(…)

In data 10 settembre 2012 la cassa ha inviato

alla Pretura l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.

Con lettera del 13 settembre 2012 la Pretura di __________

accorda all'assicurato un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni scritte, con l'avvertenza che in caso di silenzio il giudice

procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti.

(…)

La Cassa, con lettera del 24 ottobre 2012 annulla

il precetto esecutivo notificato a suo tempo.

(…)

Il motivo del ritiro del precetto esecutivo è

dettato dal fatto che l'assicurato ha asserito di non aver mai ricevuto la

decisione del 14 maggio 2012.

La cassa, in data 1 novembre 2012, ha nuovamente notificato, per lettera raccomandata la decisione di restituzione.

(...)

A mente della cassa il caso non è complesso, non

si rileva una mancanza di giurisprudenza coerente in materia, né di norme

incontrovertibili, pertanto – in virtù della verifica scrupolosa delle

premesse, precedentemente citata – non appare necessario che la persona

assicurata faccia ricorso a un avvocato.

Certamente una maggiore attenzione da parte

dell'assicurato avrebbe certamente reso meno articolata la fattispecie, infatti

se avesse reagito, in tempi brevi alle sollecitazioni della cassa e della

Pretura di __________, l'equivoco della mancata notifica della decisione di

restituzione si sarebbe risolto senza alcuna problematica." (Doc. VII)

1.5. Nelle sue

osservazioni del 13 marzo 2013 il patrocinatore dell'assicurato ribadisce le

ragioni per cui l'intervento di un avvocato è nella presente fattispecie

indicato (cfr. Doc. IX).

1.6. Il 20 marzo

2013 il rappresentante del ricorrente ha inviato ulteriore documentazione al

fine di comprovare lo stato di bisogno (cfr. Doc. XIII+1/16).

1.7. Invitata dal

TCA a pronunciarsi su questo aspetto (cfr. Doc. XIV), la Cassa ha concluso che

lo stato di bisogno è comprovato allegando il relativo calcolo (cfr. Doc. XV e

Doc. XV bis).

Considerandi

L’amministrazione ha pure precisato

di non avere effettuato in precedenza il calcolo in quanto non è soddisfatta la

condizione della necessità dell’intervento di un patrocinatore.

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

L'art. 37

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA I

650/05 del 14 agosto 2006), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza

di un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, ad art. 37, n. 22,

p. 504; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono

l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di

esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 22, p. 504-505).

Per

quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura

amministrativa, l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4

LPGA) e non soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA

I 812/05 del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle

circostanze del caso di specie, della particolarità delle regole procedurali

applicabili, nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso.

In particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni

di fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad

esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che

l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di

associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive

in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un

avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3

e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).

Di

regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile

di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica

dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se

alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie

o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte

da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).

In una sentenza 38.2011.40

del 25 luglio 2011, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il

TCA ha negato la necessità dell'intervento di un avvocato nella procedura di

opposizione, rilevando:

" (…)

Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente

fattispecie questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se

l’assicurato era idoneo o meno al collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).

Occorreva, più che altro, chiarire se

l’assicurato fosse effettivamente disposto a svolgere, in modo complementare

all’occupazione iniziata il 1° settembre 2010 presso il Dr. X, un impiego

dipendente nel periodo precedente il suo ingresso nell’attività indipendente

ripresa dal Dr. X.

Più precisamente doveva essere acclarato il grado

di occupazione presso il Dr. X dal 1° settembre 2010, il momento in cui è

avvenuta la ripesa effettiva dello studio dentistico del Dr. X e il tempo

dedicato agli impegni connessi alla futura attività.

Queste questioni, che riguardano sostanzialmente

i fatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa

relativa all’idoneità del ricorrente presentasse difficoltà tali da richiedere

l’assistenza di un avvocato.

A proposito delle pretese scarse conoscenze della

lingua italiana, va osservato che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre

tedesca e il livello del suo italiano scritto non sia effettivamente buono,

comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese

giuridiche, come si evince, in particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5

afferenti a sanzioni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti

ricerche di lavoro.

Dal sistema informatico relativo alla banca dati

MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta, del

resto, che l’insorgente risiede nel Canton Ticino dal luglio 2008 e non

soltanto dal settembre 2010, come invece fatto valere nel ricorso (cfr. consid.

1.3

).

E’, peraltro, utile ribadire che il Tribunale

federale ha stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti

per considerare necessario il patrocinio di un avvocato.

La necessità di un avvocato deve essere valutata

alla luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007

del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).

In casu, come visto, la vertenza giudicata dalla

Sezione del lavoro relativa all’idoneità dell’assicurato non risultava

oggettivamente di particolare difficoltà.

Ne discende che nel caso in esame, ritenuta pure la

formazione di dentista dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica

l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.

Non essendo adempiuta una delle condizioni

cumulative per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna

applicabile il principio secondo cui, quando nella procedura di opposizione può

essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento

dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.). (…)"

2.3

Nella presente fattispecie, a

prescindere da ogni ulteriore considerazione, secondo il TCA la necessità

dell'intervento di un avvocato è giustificata dal fatto che l'amministrazione,

il 14 maggio 2012 ha emesso una decisione di restituzione di fr. 26'772.--,

senza correttamente notificarla all'assicurato (ciò che l’ha poi portata il 24

ottobre 2012 a chiedere all'Ufficio di esecuzione di __________ l'annullamento

di un precetto esecutivo, cfr. Doc. E), ed anche, dalla circostanza che, dopo

avere regolarmente notificato la decisione il 1° novembre 2012 (cfr. Doc. I),

il 12 novembre 2012 ha ritenuto, in un primo tempo, tardiva l'opposizione

interposta l'8 novembre 2012 dall'assicurato per il tramite del suo

rappresentante (cfr. Doc. T e decisione su opposizione del 18 febbraio 2013,

Doc. V).

A ciò va aggiunto che la

decisione di restituzione fa seguito a una revisione della SECO (con relativa consultazione

dell'incarto, cfr. Doc. V "L"), e che l'importo chiesto in

restituzione implica il raffronto tra il diritto alle prestazioni che deriverebbero

all'adempimento del periodo di contribuzione rispetto a quello che

deriverebbero dall'esonero dello stesso.

Pure i criteri della

probabilità dell’esito favorevole e dell’indigenza (su quest’ultimo aspetto

cfr. consid. 1.6. e 1.7.) sono adempiuti, per cui la decisione del 6 dicembre

2012.

deve essere annullata.

Gli atti

vanno quindi rinviati alla CO 1 affinché si pronunci sull’importo spettante

all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).

A

titolo abbondanziale va ricordato che la fondatezza della decisione su

opposizione del 18 febbraio 2013 verrà esaminata in separata sede (cfr. inc.

38.2013

).

2.4

Contestualmente al ricorso, il

patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Ora, secondo la costante giurisprudenza del

Tribunale federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309,

consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

del 6 dicembre 2012 è annullata.

§ RI

1 è posto al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.3..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

disoccupazione CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster