38.2013.13
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22 aprile 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2013.13
Data decisione, Autorità:
22.04.2013, TCA
Titolo:
A torto la Cassa ha negato GP nella proc.ammin.(restit.di ID),poiché non necessità di un avv.L'intervento di un avv.giustificato dal fatto che l'amm.non ha notif.rett.all'ass.la dec.su opp.e ha ritenuto l'opp.c/una succ.dec.tardiva.Ult.criteri adempiuti.Dec.annullata e rinvio atti x dec.sull'importo
GRATUITO PATROCINIO
OPPOSIZIONE
art. 37 cpv. 1 e 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.13
DC/sc
Lugano
22 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2012 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 6
dicembre 2012 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha negato a RI 1 il diritto di ottenere il gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, argomentando:
"
(…)
Con decisione del 14 maggio 2012 (effettivamente
notificata il 1° novembre 2012), al signor RI 1 è stato richiesto di restituire
delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali non
aveva diritto, l'importo ammonta a CHF 26'722.50. In data 8 novembre 2012,
rappresentato dall'avvocato RA 1, ha presentato opposizione rispettando il
termine legale.
Con l'opposizione summenzionata, l'avvocato RA 1
presenta una richiesta affinché all'assicurato sia concesso il patrocinio
gratuito.
Tale richiesta viene motivata nell'opposizione,
asserendo che l'assicurato è indigente e, considerato che si tratta di una
procedura complicata, non si può prescindere da una rappresentanza in giudizio.
(…)
Nel caso in esame la richiesta dev'essere
respinta già in considerazione del fatto che la rappresentanza in giudizio non
è necessaria. Infatti nella procedura in materia di assicurazione sociale si
presuppone che non vi è necessità di rappresentanza in giudizio. Ciò si desume
in particolare dal fatto che gli organi esecutivi sottostanno al cosiddetto
principio inquisitorio vale a dire che devono procedere d'ufficio all'accertamento
dei fatti giuridicamente rilevanti. Una deroga a tale principio è ammissibile
soltanto se devono essere valutate questioni giuridiche di straordinaria
complessità, tali da non consentire alla persona richiedente di presentare
l'opposizione senza l'aiuto di un rappresentante legale (DTF 132 V 200; Ueli Kieser, Commento alla LPGA, pagina
504; ved. Anche 093-AVIG-Praxis des seco 2008/29).
Nella fattispecie l'oggetto della procedura di
opposizione dinanzi alla Cassa di disoccupazione CO 1 è la domanda se è
giustificata la richiesta di restituzione di CHF 26'722.50.
Fatti
I fatti rilevanti dal profilo legale sono
constatati d'ufficio. Il caso non è complesso, non si rileva una mancanza di
giurisprudenza coerente in materia, nè di norme incontrovertibili, pertanto –
in virtù della verifica scrupolosa delle premesse, precedentemente citata – non
appare necessario che la persona assicurata faccia ricorso a un avvocato.
In base alle ragioni esposte qui sopra, può
rimanere aperta la questione dell'adempimento delle altre premesse.
In applicazione delle norme legali citate, la
richiesta di ammissione al patrocinio gratuito deve essere respinta."
(Doc. B)
1.2. Contro
questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha erroneamente (cfr. i
rimedi giuridici indicati nella decisione formale) inoltrato una tempestiva
opposizione alla Cassa (cfr. Doc. I).
Tale
opposizione, per una svista, è stata trasmessa al TCA soltanto il 18 febbraio
2013 (cfr. Doc. II).
Il
patrocinatore dell'assicurato sottolinea che, contrariamente al parere
dell'amministrazione la causa va considerata complessa, anche alla luce
dell'operato della Cassa stessa che aveva chiesto l'incasso forzato della somma
richiesta in restituzione prima ancora di notificare validamente la decisione formale
(cfr. Doc. I).
1.3. Nelle sue
motivazioni del 7 marzo 2013 il patrocinatore del ricorrente ha ancora
sottolineato:
"
(…)
· in concreto, e
meglio così come già rammentato nel documento doc. O, nei propri allegati la
Cassa ha omesso "… di precisare che nonostante la decisione del 14
maggio 2012 non è mai stata validamente notificata … in precedenza quest'ultima
[Cassa] aveva comunque già proceduto chiedendo
all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ l'incasso forzato della
propria pretesa (cfr. doc. C); segnatamente, pure anche già chiesto ed ottenuto
il rigetto definitivo dell'opposizione presso la competente Pretura di __________
(cfr. doc. D). Proprio perché la decisione di restituzione all'assicurato non
era stata debitamente notificata l'intero procedimento esecutivo e giudiziario
mancava di ogni suo fondamento …". Per poter ottenere l'annullamento
delle procedure esecutive e giudiziarie (cfr. doc. E, F e G) e non da ultimo
per poter ottenere l'avvio di una nuova procedura, l'intervento di un avvocato
se non necessario è certamente da ritenere perlomeno indicato. In concreto,
l'esito della procedura ha pertanto già dato riscontri positivi e meglio nella
misura in cui l'intero iter procedurale è stato annullato con conseguente
necessità di dover notificare una nuova decisione di restituzione (cfr. doc.
I);
· la
contestazione inoltrata contro quest'ultima decisione si giustifica invece già
solamente ritenuto come di primo acchito quest'ultima pretesa si avvera
tardiva. Già a far tempo da quando la Cassa ha deciso il diritto
dell'assicurato all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. N), se quest'ultima
avesse prestato l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile certamente si
sarebbe infatti già potuta accorgere che il contratto di lavoro tra l'assicurato
e la __________ era terminato il 31 ottobre 2009 e non invece il 21 ottobre
2010 (cfr. doc. I). In quest'ordine d'idee, la decisione di restituzione datata
1. novembre 2012 è da ritenere tardiva (cfr. art. 25 LPGA).
· per quanto
attiene allo stato di bisogno, oltre a quanto risulta già nell'allegata
documentazione ed in particolare nel Certificato per l'ammissione
dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. H), in concreto va aggiunto che nel
frattempo, per formalizzare l'impegno finanziario dell'assicurato nei confronti
della propria famiglia, l'assicurato oggi è anche confrontato con una
procedura volta a stabilire i contributo familiare nei confronti dei figli e
della moglie e meglio volto a stabilire il suo minimo esistenziale (cfr. doc.
R) e ciò nonostante i già molteplici debiti della famiglia (cfr. doc. S);
· per tutti
questi motivi appare conseguentemente lecito domandare che la decisione emanata
dalla Cassa sia annullata e meglio chiedere che all'assicurato sia concesso,
nella procedura amministrativa e nella presente procedura giudiziaria, il
diritto all'assistenza giudiziaria con beneficio di gratuito patrocinio.
(…)" (doc. V)
1.4. Nella sua
risposta del 6 marzo 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
La richiesta di restituzione fa seguito alla
revisione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del 19-21
dicembre 2011.
Come indicato la cassa ha notificato, in data 14
maggio 2012, una decisione di restituzione di CHF 26'722.50.
Con lettera del 3 luglio 2012 la cassa ha
provveduto a trasmettere un sollecito di pagamento e in data 5 settembre 2012 ha notificato all'assicurato un precetto esecutivo al quale l'assicurato ha fatto opposizione.
La decisione di restituzione del 14 maggio 2012,
il sollecito del 3 luglio 2012 e il precetto esecutivo del 5 settembre 2012
sono stati notificati allo stesso indirizzo (__________, __________).
Occorre rilevare che l'Ufficio esecuzioni e
fallimenti di __________ ha notificato il precetto a: __________, __________.
(…)
In data 10 settembre 2012 la cassa ha inviato
alla Pretura l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.
Con lettera del 13 settembre 2012 la Pretura di __________
accorda all'assicurato un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni scritte, con l'avvertenza che in caso di silenzio il giudice
procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti.
(…)
La Cassa, con lettera del 24 ottobre 2012 annulla
il precetto esecutivo notificato a suo tempo.
(…)
Il motivo del ritiro del precetto esecutivo è
dettato dal fatto che l'assicurato ha asserito di non aver mai ricevuto la
decisione del 14 maggio 2012.
La cassa, in data 1 novembre 2012, ha nuovamente notificato, per lettera raccomandata la decisione di restituzione.
(...)
A mente della cassa il caso non è complesso, non
si rileva una mancanza di giurisprudenza coerente in materia, né di norme
incontrovertibili, pertanto – in virtù della verifica scrupolosa delle
premesse, precedentemente citata – non appare necessario che la persona
assicurata faccia ricorso a un avvocato.
Certamente una maggiore attenzione da parte
dell'assicurato avrebbe certamente reso meno articolata la fattispecie, infatti
se avesse reagito, in tempi brevi alle sollecitazioni della cassa e della
Pretura di __________, l'equivoco della mancata notifica della decisione di
restituzione si sarebbe risolto senza alcuna problematica." (Doc. VII)
1.5. Nelle sue
osservazioni del 13 marzo 2013 il patrocinatore dell'assicurato ribadisce le
ragioni per cui l'intervento di un avvocato è nella presente fattispecie
indicato (cfr. Doc. IX).
1.6. Il 20 marzo
2013 il rappresentante del ricorrente ha inviato ulteriore documentazione al
fine di comprovare lo stato di bisogno (cfr. Doc. XIII+1/16).
1.7. Invitata dal
TCA a pronunciarsi su questo aspetto (cfr. Doc. XIV), la Cassa ha concluso che
lo stato di bisogno è comprovato allegando il relativo calcolo (cfr. Doc. XV e
Doc. XV bis).
Considerandi
L’amministrazione ha pure precisato
di non avere effettuato in precedenza il calcolo in quanto non è soddisfatta la
condizione della necessità dell’intervento di un patrocinatore.
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
L'art. 37
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA I
650/05 del 14 agosto 2006), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza
di un'inchiesta non lo escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, ad art. 37, n. 22,
p. 504; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono
l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di
esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 22, p. 504-505).
Per
quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura
amministrativa, l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4
LPGA) e non soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA
I 812/05 del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle
circostanze del caso di specie, della particolarità delle regole procedurali
applicabili, nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso.
In particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni
di fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad
esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che
l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di
associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive
in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un
avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3
e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).
Di
regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile
di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica
dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se
alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie
o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte
da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).
In una sentenza 38.2011.40
del 25 luglio 2011, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il
TCA ha negato la necessità dell'intervento di un avvocato nella procedura di
opposizione, rilevando:
" (…)
Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente
fattispecie questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se
l’assicurato era idoneo o meno al collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).
Occorreva, più che altro, chiarire se
l’assicurato fosse effettivamente disposto a svolgere, in modo complementare
all’occupazione iniziata il 1° settembre 2010 presso il Dr. X, un impiego
dipendente nel periodo precedente il suo ingresso nell’attività indipendente
ripresa dal Dr. X.
Più precisamente doveva essere acclarato il grado
di occupazione presso il Dr. X dal 1° settembre 2010, il momento in cui è
avvenuta la ripesa effettiva dello studio dentistico del Dr. X e il tempo
dedicato agli impegni connessi alla futura attività.
Queste questioni, che riguardano sostanzialmente
i fatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa
relativa all’idoneità del ricorrente presentasse difficoltà tali da richiedere
l’assistenza di un avvocato.
A proposito delle pretese scarse conoscenze della
lingua italiana, va osservato che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre
tedesca e il livello del suo italiano scritto non sia effettivamente buono,
comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese
giuridiche, come si evince, in particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5
afferenti a sanzioni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti
ricerche di lavoro.
Dal sistema informatico relativo alla banca dati
MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta, del
resto, che l’insorgente risiede nel Canton Ticino dal luglio 2008 e non
soltanto dal settembre 2010, come invece fatto valere nel ricorso (cfr. consid.
1.3
).
E’, peraltro, utile ribadire che il Tribunale
federale ha stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti
per considerare necessario il patrocinio di un avvocato.
La necessità di un avvocato deve essere valutata
alla luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007
del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).
In casu, come visto, la vertenza giudicata dalla
Sezione del lavoro relativa all’idoneità dell’assicurato non risultava
oggettivamente di particolare difficoltà.
Ne discende che nel caso in esame, ritenuta pure la
formazione di dentista dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica
l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.
Non essendo adempiuta una delle condizioni
cumulative per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella
procedura di opposizione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna
applicabile il principio secondo cui, quando nella procedura di opposizione può
essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento
dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.). (…)"
2.3
Nella presente fattispecie, a
prescindere da ogni ulteriore considerazione, secondo il TCA la necessità
dell'intervento di un avvocato è giustificata dal fatto che l'amministrazione,
il 14 maggio 2012 ha emesso una decisione di restituzione di fr. 26'772.--,
senza correttamente notificarla all'assicurato (ciò che l’ha poi portata il 24
ottobre 2012 a chiedere all'Ufficio di esecuzione di __________ l'annullamento
di un precetto esecutivo, cfr. Doc. E), ed anche, dalla circostanza che, dopo
avere regolarmente notificato la decisione il 1° novembre 2012 (cfr. Doc. I),
il 12 novembre 2012 ha ritenuto, in un primo tempo, tardiva l'opposizione
interposta l'8 novembre 2012 dall'assicurato per il tramite del suo
rappresentante (cfr. Doc. T e decisione su opposizione del 18 febbraio 2013,
Doc. V).
A ciò va aggiunto che la
decisione di restituzione fa seguito a una revisione della SECO (con relativa consultazione
dell'incarto, cfr. Doc. V "L"), e che l'importo chiesto in
restituzione implica il raffronto tra il diritto alle prestazioni che deriverebbero
all'adempimento del periodo di contribuzione rispetto a quello che
deriverebbero dall'esonero dello stesso.
Pure i criteri della
probabilità dell’esito favorevole e dell’indigenza (su quest’ultimo aspetto
cfr. consid. 1.6. e 1.7.) sono adempiuti, per cui la decisione del 6 dicembre
2012.
deve essere annullata.
Gli atti
vanno quindi rinviati alla CO 1 affinché si pronunci sull’importo spettante
all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).
A
titolo abbondanziale va ricordato che la fondatezza della decisione su
opposizione del 18 febbraio 2013 verrà esaminata in separata sede (cfr. inc.
38.2013
).
2.4
Contestualmente al ricorso, il
patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Ora, secondo la costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309,
consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
del 6 dicembre 2012 è annullata.
§ RI
1 è posto al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.3..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
disoccupazione CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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