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38.2013.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 luglio 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per stabilire

se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che PI 1 si era annunciato per

il collocamento già nel 2011 (cfr. doc. III).

Il 14

giugno 2011 egli ha concluso con il Grotto __________ un contratto di lavoro a

tempo pieno di durata determinata (cfr. doc. 1).

Dal

protocollo relativo al colloquio con l’URC del 15 giugno 2011, redatto in

occasione della consegna del contratto di lavoro menzionato, si evince che

l’assicurato è stato avvisato di continuare le ricerche di lavoro e che se non

trovava una nuova occupazione poteva ripresentarsi per l’iscrizione (cfr. doc.

2).

Il 15

dicembre 2011 PI 1 si è riannunciato per il collocamento senza diritto alle

indennità di disoccupazione a causa del mancato adempimento del periodo di

contribuzione minimo di 12 mesi (cfr. doc. III; IV).

Il Grotto

__________ ha riassunto l’assicurato da metà giugno 2012 sempre in virtù di un

contratto a tempo pieno di durata determinata (cfr. doc. 4).

Il 4

dicembre 2012 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il

diritto alle prestazioni. La Cassa di disoccupazione gli ha aperto un termine

quadro con diritto alle indennità di disoccupazione (4.12.2012 – 3.12.2014; cfr.

doc. III).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento PI 1, relativamente ai tre mesi

precedenti la disoccupazione non ha fornito alcuna prova di ricerca di una

nuova occupazione.

La

consulente del personale, __________, il 13 dicembre 2012, gli ha, pertanto,

inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,

entro il 19 dicembre 2012, il fatto di non avere comprovato alcuno sforzo al

fine di reperire un nuovo impiego durante i tre mesi precedenti l’annuncio

all’URC, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie

dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).

L’assicurato

ha risposto il 14 dicembre 2012, osservando sostanzialmente che il suo ex

collocatore gli avrebbe detto di poter agire in tal senso (ossia di poter non

effettuare le ricerche di lavoro), perché aveva un lavoro impegnativo (cfr.

doc. 6).

L’amministrazione,

con decisione formale del 20 dicembre 2012, rilevando che PI 1 nella sua

giustificazione del 14 dicembre 2012 non ha comprovato alcuna ulteriore ricerca

di lavoro svolta nel periodo richiesto, l’ha sospeso dal diritto alle indennità

di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche di impiego nei

tre mesi antecedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 7).

Nell’opposizione

interposta contro il provvedimento del 20 dicembre 2012 l’assicurato ha fatto

valere quanto segue:

"

(…) nel 2010 ho continuato a fare le ricerche di

lavoro. Nel 2011 (recte: 2012; cfr. doc. 4) ho trovato lavoro in un

Grotto a __________. Siccome il lavoro era molto impegnativo ho chiesto alla

mia collocatrice se potevo interrompere le ricerche, in quanto non avevo il

tempo necessario per le ricerche. La consulente mi ha detto di sì (__________).

(…)” (Doc. 8)

__________,

interpellata al riguardo dal Capo ufficio dell’URC di __________, il 18 gennaio

2013 in un messaggio di posta elettronica ha dichiarato che:

"

(…) non c’è alcun verbale, insisteva che non

avrebbe potuto fare le ricerche di lavoro perché il lavoro lo avrebbe impegnato

molto e che tanto non aveva diritto… Devo avergli detto veda lei visto che

insisteva dicendo “tanto non ho diritto” ed ora a distanza di mesi non mi è

possibile ricordare le parole esatte. Non penso di avergli detto di non farle!

(…)” (Doc. 9)

L’URC,

con decisione su opposizione del 5 febbraio 2013, ha accolto l’opposizione dell’assicurato e annullato la decisione di sanzione, in quanto in

occasione della consegna del contratto di lavoro il 15 giugno 2012 la

consulente del personale non gli ha inequivocabilmente intimato di continuare a

svolgere e documentare le ricerche di impiego durante il periodo di occupazione

di durata determinata, come invece aveva fatto l’anno precedente (cfr. doc. A;

III).

2.7. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile innanzitutto

evidenziare che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e

consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04

del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -

implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.8. In concreto non

è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, PI 1 avrebbe infatti dovuto essere ben al corrente dei suoi obblighi di

disoccupato, e meglio del dovere di compiere ricerche di lavoro durante lo

svolgimento di un’attività lavorativa di durata determinata precedentemente

all’iscrizione in disoccupazione.

In

effetti il 15 giugno 2011 l’assicurato, in occasione della consegna all’URC del

contratto di lavoro di durata determinata presso il Grotto __________, era

stato esplicitamente informato e reso attento al riguardo, come risulta dal

relativo protocollo (cfr. doc. 2).

In

secondo luogo, giova osservare, come peraltro rilevato dalla RI 1nell’atto ricorsuale facendo

riferimento a una sentenza 38.2012.59 emessa dal TCA il 4 febbraio 2013 (cfr.

doc. I), che in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre

2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA

C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005

consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

L’amministrazione,

infine, nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale

giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

In

effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione

tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di

disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04

del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2012 consid. 2.11.,

citata dalla SECO nella propria impugnativa, doc. I pag. 2, 3; STCA 38.2012.32

del 24 settembre 2012 consid. 2.14.; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012

consid. 2.11.; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

L’assicurato,

pertanto, contrariamente a quanto deciso dall’URC con la decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. A), non può trarre vantaggio alcuno, ai fini

della presente lite, dalla mancanza di chiare e documentate

istruzioni, e meglio dal fatto che non gli sia stato precisato in modo

inequivocabile nel giugno 2012 di dover effettuare un determinato numero di

ricerche di lavoro durante l’attività lavorativa di durata determinata, in

particolare negli ultimi tre mesi prima della disoccupazione.

2.9. L’assicurato

nemmeno può essere tutelato nella sua buona fede sulla base di un’informazione

errata da parte dell’amministrazione in applicazione dell’art. 9 Cost. .

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre

2005, consid. 3.1.; STFA

C 270/04 del

4.

luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

28.

gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel

caso di specie l’assicurato ha asserito che la consulente del personale nel

giugno 2012 avrebbe risposto affermativamente alla sua richiesta di poter

interrompere lo svolgimento delle ricerche di lavoro non avendo il tempo

necessario a causa dell’attività lavorativa molto impegnativa (cfr. doc. 8).

Tuttavia l’allora

consulente del personale di PI 1, __________, interrogata in proposito dal Capo

Ufficio dell’URC, il 18 gennaio 2013 ha indicato, da un lato, che, a seguito

dell’insistenza dell’assicurato circa il fatto di non poter svolgere ricerche

di lavoro per gli impegni di lavoro, deve avergli risposto “veda lei” e

di non pensare comunque di avergli detto di non farle.

Dall’altro, che non ha

allestito un protocollo, in quanto ha visto velocemente l’assicurato allo

sportello quando ha consegnato il contratto di lavoro dopo essere uscita per un

breve lasso di tempo da un colloquio e che non l’ha visto all’appuntamento del

medesimo giorno (15 giugno 2012; cfr. doc. III) alle ore 15 perché lavorava

(cfr. doc. 9; consid. 2.6.).

Questa

Corte ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare della veridicità di

quanto affermato da __________, ovvero che, interpellata in modo insistente dall’assicurato

in merito alla possibilità di non svolgere le ricerche di lavoro durante

l’attività lavorativa, abbia risposto “veda lei”, nel senso di valutare

lui se intraprendere o meno degli sforzi al fine di reperire una nuova

occupazione.

La semplice

affermazione “veda lei” pronunciata a seguito delle insistenze

dell’assicurato circa il non poter fare ricerche a causa del lavoro

impegnativo, considerato che il dovere di compiere ricerche anche antecedentemente

alla disoccupazione rappresenta una regola di comportamento elementare che deve

essere seguita anche senza indicazioni specifiche (cfr. consid. 2.8.) e

soprattutto che PI 1 aveva già ricevuto l’anno precedente (nel 2011) chiare

istruzioni in relazione a tale obbligo da adempiere durante l’attività

lavorativa (cfr. doc. 2), non poteva consentirgli di legittimamente credere che

era esentato dall’obbligo di intraprendere

sforzi al fine di reperire una nuova occupazione

Il

concetto “veda lei”, come già sottolineato, implicava che l’ultima

decisione se compiere oppure no ricerche di lavoro spettasse all’assicurato, il

quale era, o comunque avrebbe dovuto essere, ben consapevole del suo obbligo di

intraprendere sforzi al fine di reperire una nuova occupazione avendo ricevuto

chiare delucidazioni in merito nel giugno 2011 (cfr. consid. 2.8.)

Per

quanto concerne la circostanza invocata dall’URC secondo cui, siccome

l’assicurato non è di madre lingua italiana, è lecito pensare che l’espressione

“veda lei” potesse generare malintesi (cfr. doc. III), questo Tribunale

si limita a rilevare che dagli scritti di PI 1 agli atti si evince che egli

comprende sufficientemente la lingua italiana (cfr. doc. IV; 6).

Inoltre

in caso di dubbio l’assicurato avrebbe dovuto chiedere ragguagli

all’amministrazione stessa.

In simili

condizioni, nel caso di specie, tutto ben considerato, occorre concludere che nel

giugno 2012 l’assicurato non ha ricevuto un’errata informazione da parte

dell’amministrazione di essere esonerato dallo svolgimento di ricerche di

impiego.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto e ritenuto che PI 1 mai ha contestato di non aver fatto

alcuna ricerca di lavoro precedentemente all’annuncio per il collocamento del 4

dicembre 2012, né ha validamente giustificato l’assenza di ricerche, il TCA

ritiene che a torto l’URC ha annullato la decisione del 20 dicembre 2012 con

cui l’aveva sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici

giorni a causa di mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi prima della

disoccupazione.

Ne discende che la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 5 febbraio 2013 è annullata.

§§ PI

1 è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a

decorrere dal 4 dicembre 2012.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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