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Decisione

38.2013.16

Rettam.ass.sospeso x 5gg x mancate ric.16-31/10/12 + insuff.ricerche nel 11/12 preced.la disocc. In tali periodi avrebbe dovuto attivarsi maggiorm. Ric.di 9/12 ininfluenti.Comprovare ric.x ogni singol

15 luglio 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe

potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -

implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

Considerandi

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.9

In concreto non

è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

L’URC,

innanzitutto, non ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale

giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

In

effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione

tramite internet, come del resto evidenziato anche dall’assicurato che ha puntualizzato

di aver ricevuto dall’URC l’indicazione del sito internet www.area-lavoro.ch

(cfr. doc. I), o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di

disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04

del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, in

primo luogo, va osservato che l’assicurato stesso, nell’atto ricorsuale, ha

comunque rilevato che, quando si è recato presso l’URC il 4 ottobre 2012, lo

hanno informato di attivarsi per cercare una nuova occupazione dal momento

della disdetta (cfr. doc. I).

Nonostante tale

indicazione, però, nel periodo del mese di ottobre 2012 posteriore al

licenziamento, ovvero dal 16 al 31, egli non ha effettuato alcuna ricerca (cfr.

doc. 4).

In

secondo luogo, l’insorgente ha indicato che quando si è recato all’URC il 4

ottobre 2012, dopo avere ricevuto avvisaglie da parte del suo datore di lavoro

della diminuzione dell’attività, gli è stato consegnato un opuscolo “Disoccupazione”

(cfr. doc. I).

In

proposito l’URC ha specificato che tale opuscolo enuncia l’obbligo per

l’assicurato di ridurre il danno, sforzandosi di cercare lavoro già prima di

essere disoccupato, benché non contempli il numero minimo di ricerche da

documentare (cfr. doc. VII).

Il

ricorrente ha, altresì, rilevato di avere pure consultato il sito della SECO, www.area-lavoro.ch,

segnalatogli dall’URC, riguardante le informazioni inerenti alla disoccupazione

(cfr. doc. I).

Egli,

dunque, se avesse avuto dubbi o avesse necessitato di ragguagli in merito

all’obbligo di compiere ricerche nel periodo di disdetta, avrebbe potuto e

dovuto interpellare l’amministrazione successivamente al 4 ottobre 2012 ma

precedentemente all’iscrizione in disoccupazione del 20 dicembre 2012.

Infine,

giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il

dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6

settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid.

2.10

; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

L’insorgente,

pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare,

nel periodo di disdetta, un determinato numero minimo di ricerche di lavoro mensili.

2.10

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.11

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in

caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il

collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione

(cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di cinque giorni di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo 16-31 ottobre

2012.

e per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2012 , in concreto,

risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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