Lexipedia

Decisione

38.2013.17

Sosp.di 6gg per assenza il 14.8.12 a un corso di perfez.corretta.Ass.sostiene di aver saputo del corso solo a fine 5/12 durante colloquio.Non occorre indagare se convocaz.spedita posta B effettiv.non

9 settembre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza

di un’occupazione.

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità

se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al

principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF

123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28

settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento son prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

L'art. 45

cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.5. In una

sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione

di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza

incorrere in nessuna sanzione.

Si

trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso

di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del

lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che

dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso

a tempo pieno.

L'Alta

Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il

mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non

sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in

cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in

questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha

poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali

o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati

mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C

80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28

giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a,

pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e

riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr.

STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono

ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9

pag. 42 consid. 2b).

Questa

interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto

internazionale della sicurezza sociale:

"

(…)

Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art.

21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:

internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den

Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.

1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter

anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre

Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA

1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel caso

che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che,

trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso

era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui

due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al

giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica

approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove

rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso

era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv.

3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In

un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo

ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al

fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e

specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci

giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.

In

particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata

dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee

nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di

assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in

questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato.

In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto

ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi

approcci nella ricerca di un’occupazione.

Inoltre

il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso

avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato

che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro

esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.

Infine

con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha confermato

una sospensione di sedici giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso

B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di

francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo.

Al

riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per

non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è

considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o

familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in

questione.

In quel

caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di

lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non

costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del

corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza

giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva

ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto

con dei potenziali datori di lavoro.

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’URC di __________, con

decisione del 9 maggio 2012, ha assegnato all’assicurata, nata il 19 febbraio

1966 (cfr. doc. A6; A7), un corso di perfezionamento __________ a tempo pieno

presso __________ con durata dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. 14).

Tale

decisione riportava, tra l’altro, che in caso di mancata frequentazione del

provvedimento assegnato senza valide giustificazioni, l’assicurata avrebbe

potuto essere sospesa dal diritto alle indennità giusta l’art. 30 cpv. 1 lett.

d LADI.

In un

verbale relativo al colloquio di consulenza del 19 maggio 2012 alla voce

“Provvedimenti del mercato del lavoro” è stato indicato: “Iscritta

immediatamente al rilevamento delle competenze commerciali (RCC) che inizierà

in agosto.” (cfr. doc. 13).

L’assicurata,

nello scritto del 21 aprile 2013 (cfr. doc. V), se, da una parte, ha fatto

valere di non avere ricevuto la decisione del 9 maggio 2013 (cfr. pure doc. I),

dall’altra, ha comunque precisato che in occasione del colloquio di fine maggio

2012 le è stato consegnato il provvedimento del 9 maggio 2012.

Tramite

un messaggio di posta elettronica del 20 agosto 2012 __________ di __________

ha avvisato il consulente del personale __________ che l’assicurata non si era

presentata al rilevamento e che non avevano sue notizie.

La stessa

ha, inoltre, chiesto al funzionario dell’URC se poteva farle sapere qualcosa in

merito all’assenza dell’insorgente (cfr. doc. 12).

Il 25

agosto 2012 __________ ha inviato all’assicurata una Richiesta di

giustificazioni con cui le è stato fissato un termine fino al 5 settembre 2012

per motivare il fatto che senza avvisare non si sia presentata al rilevamento

delle competenze commerciali previsto dal 14 al 24 agosto 2012.

Al

riguardo è stato segnalato, da un lato, che ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.

d LADI la mancata osservanza delle prescrizioni di controllo e delle istruzioni

dell’ufficio del lavoro può portare a una sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione.

Dall’altro,

che se la documentazione, rispettivamente le giustificazioni non fossero

pervenute entro la scadenza del termine, la valutazione sarebbe avvenuta sulla

base degli atti in loro possesso (cfr. doc. 11).

Dal

verbale del colloquio di consulenza del 30 agosto 2012 si evince che l’assicurata

ha comunicato al collocatore che si era completamente dimenticata della misura

RCC (cfr. doc. 10).

Sempre il

30 agosto 2012, quale risposta alla richiesta di giustificazione la ricorrente ha,

del resto, indicato:

"

Purtroppo mi sono completamente dimenticata e

non trovo nemmeno più la documentazione a casa.

Chiedo gentilmente di

reinserirmi nella prossima sessione e porgo le mie più sentite scuse.” (Doc. 9)

Con

decisione del 30 agosto 2012 all’insorgente è stato nuovamente assegnato un

corso __________ di rilevamento commerciale a tempo pieno dal 8 al 21 novembre

2012 (cfr. doc. 8), al quale ha poi partecipato (cfr. doc. A1 pag. 3).

A seguito

di un termine per osservazioni fissato dalla Sezione del lavoro all’assicurata

il 10 ottobre 2012, dopo aver ricevuto dall’URC una comunicazione relativa a

una sanzione concernente il suo mancato inizio per dimenticanza del corso di

rilevamento delle competenze commerciali, e scadente il 24 ottobre 2012 (cfr.

doc. 7; 6), la ricorrente, con scritto pervenuto all’amministrazione il 25

ottobre 2012, ha dichiarato che con la sua dimenticanza non intendeva sottrarsi

agli obblighi procedurali previsti dalla LADI e che ciò è provato dal fatto che

in sede di colloquio con il consulente del personale è stata lei a richiedere

di essere reinserita nel primo corso disponibile (cfr. doc. 5).

La

Sezione del lavoro, non ritenendo valide le giustificazioni addotte

dall’assicurata, con decisione del 29 ottobre 2012 confermata con decisione su

opposizione del 20 febbraio 2013, l’ha sospesa per sei giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione per non essersi presentata, il 14 agosto 2012,

al corso di perfezionamento __________ presso la __________ assegnatole

dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ che si sarebbe

svolto dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. A2; A1).

Pendente

causa la Sezione del lavoro ha posto al consulente del personale, __________, i

seguenti quesiti:

"

1. L’assegnazione datata 9 maggio 2012, relativa

al Corso di

perfezionamento,

denominato __________ (previsto dal 14 al 24 agosto 2012) è stata da Lei

trasmessa per posta all’assicurata il medesimo giorno?

Considerandi

2.

Voglia

p.f. indicare se l’assegnazione 9 m aggio 2012 è stata consegnata brevi mani

all’assicurata, unicamente in occasione del colloquio di consulenza 29 maggio

2012.

3.

Relativamente

al colloquio di consulenza 29 maggio 2012, corrisponde al vero che l’assicurata

è stata informata dell’iscrizione al Corso di perfezionamento in oggetto

m,esclusivamente in tale occasione?” (Doc. VII1)

Il 6

maggio 2013 __________ ha risposto:

"

1.

L’assegnazione al corso di perfezionamento

“Rilevamento commerciale” datata 09.05.2012 è stata inviata in forma cartacea

per posta B lo stesso giorno, contemporaneamente, all’assicurata, alla relativa

Cassa disoccupazione e all’organizzatore della misura.

2.

In un secondo momento,

specificatamente al colloquio di consulenza del 19.05.2012, su richiesta dell’assicurata

(probabile problema di distribuzione postale), le è stata consegnata un’ulteriore

copia (oltre a quella già spedita per posta B all’indirizzo dell’assicurata).

3.

Alla signora RI 1 era

stata ventilata già al primo colloquio d’iscrizione l’assegnazione alla misura

ad hoc per il suo profilo (Rilevamento commerciale) che sarebbe diventata operativa

solo dal momento in cui la cassa disoccupazione avesse chiarito il diritto alle

indennità di disoccupazione, con tempestiva iscrizione al primo corso

disponibile e simultanea informazione scritta all’assicurata. Ho consegnato al

colloquio del 29.05.2012 una copia della decisione, in quanto ha confermato di

non aver ricevuto la comunicazione scritta relativa al corso previsto dal 14.08

al 24.08 2012.” (Doc. VII2)

2.7

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto,

che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente

assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag.

86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di

occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

Al

riguardo va rilevato che quanto evidenziato dalla ricorrente nello scritto del

21.

aprile 2013, e meglio che la Sezione del lavoro ha indicato che un

assicurato è tenuto a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro che gli vengono assegnati ufficialmente, quando invece l’art. 17 cpv. 3

LADI enuncia che l’assicurato è tenuto a partecipare a corsi che migliorano la

sua idoneità al collocamento (cfr. doc. V) non è contraddittorio.

In

effetti è l’art. 17 cpv. 3 LADI stesso che prevede che l’assicurato è

obbligato, su istruzione dell’amministrazione - ovvero a seguito di

un’assegnazione da parte degli organi che applicano la LADI -, a frequentare

corsi appropriati che migliorano la sua idoneità al collocamento (cfr. consid.

2.3

).

Inoltre,

per quanto attiene al desiderio dell’insorgente di frequentare un corso di

tedesco (cfr. doc. I; V), va ricordato che spetta ai consulenti degli URC

decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un

rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del

20.

febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio

1993.

non pubblicata; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.;

38.2009.72

del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA

38.2000.74

del 5 ottobre 2000).

In

concreto è incontestato che l’assicurata non ha iniziato il corso __________ il

14.

agosto 2012 assegnatole con decisione del 9 maggio 2012 (cfr. doc. 14).

La

ricorrente ha fatto valere di aver saputo di tale corso solamente in sede di

colloquio di consulenza alla fine di maggio 2012 (cfr. doc. I).

L’URC,

dal canto suo, sostiene di aver intimato la decisione del 9 maggio 2012

all’assicurata per posta B il medesimo giorno della sua emanazione e che comunque

un’ulteriore copia della stessa le è stata consegnata durante il colloquio del

29.

maggio 2012 su richiesta della ricorrente alla quale il provvedimento non

sarebbe stato notificato a causa di un probabile problema di distribuzione

postale (cfr. doc. VII2).

L’assicurata

ha, d’altronde, riconosciuto di aver ricevuto la decisione del 9 maggio 2012 in occasione del colloquio di fine maggio 2012 (cfr. doc. V).

In

concreto, quindi, la questione di sapere se la decisione del 9 maggio 2012 -

spedita non tramite raccomandata bensì per posta B - non sia effettivamente

pervenuta all’assicurata (per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della

prova di un invio incombe a chi se ne prevale; cfr. STFA C 171/05 del 16

settembre 2005 , pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36; STFA H 338/00 del

13.

febbraio 2001; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un

invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss. Pertanto, se l’interessato non è

in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche;

cfr. E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288. Nel caso di un invio

raccomandato non ritirato sussiste la finzione di notifica, ossia un invio è

reputato notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, a

meno che venga provato il contrario. Qualora, per contro, un invio non avvenga

per posta raccomandata, in caso di dubbio sulla notifica ci si deve attenere

alle dichiarazioni del destinatario; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005

consid. 4.2., pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36) non merita di

ulteriori approfondimenti.

In

effetti ai fini della risoluzione della vertenza risulta decisiva la

circostanza che l’insorgente ha in ogni caso preso atto della decisione di

assegnarle un corso di perfezionamento che si sarebbe svolto dal 14 al 24

agosto 2012 alla fine di maggio 2012, ossia due mesi e mezzo prima dell’inizio

della misura.

La

ricorrente aveva, perciò, tempo sufficiente per organizzarsi e iniziare puntualmente

alla data prevista, il 14 agosto 2012, il corso attribuitole.

Il fatto

che l’assicurata, il 30 agosto 2012 nella risposta alla richiesta di

giustificazione da parte dell’URC (cfr. doc. 11), abbia dichiarato di essersi

dimenticata dell’inizio della misura e di nemmeno aver più trovato a casa la

relativa documentazione (cfr. doc. 9) dimostra che la stessa non ha considerato

in modo sufficientemente serio il provvedimento assegnatole dall’URC.

La

semplice dimenticanza dello svolgimento del corso non risulta di conseguenza un

valido motivo atto a giustificare l’assenza della ricorrente dal corso __________.

2.8

Con il

proprio comportamento l’assicurata ha compromesso la propria frequenza al corso

__________ che avrebbe avuto luogo dal 14 al 24 agosto 2012.

E’ vero

che in seguito il corso SIC/Rilevamento commerciale è stato ripetuto e l’insorgente

vi ha partecipato (cfr. doc. A1; I).

E’

altrettanto vero, però, che tale corso si è svolto dal 8 al 21 novembre 2012

(cfr. doc. 8; A1), più precisamente quasi tre mesi dopo il precedente.

Il modo

di agire dell’assicurata ha, pertanto, comportato una perdita di tempo,

contravvenendo all’obbligo generale di ridurre il danno valido anche

nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48).

Il corso

in questione non risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2

lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.).

L’assicurata

stessa non ha, del resto, mai sollevato obiezioni in tal senso.

2.9

Alla luce di

tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha

applicato alla ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e le ha inflitto una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2.10

Per quanto

attiene all'entità della sanzione, va osservato che la giurisprudenza federale

prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso

impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di

gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30

giorni (cfr. consid. 2.4.; art. 45 cpv. 3 OADI; STFA C 136/01 del 9 ottobre

2002.

consid. 5.2.).

Inoltre

la prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione

ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di

giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se

il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione

da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20

giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata

superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata

(cfr. Prassi LADI/D72 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011).

In

concreto all’assicurata che non ha svolto il corso assegnatole dal 14 al 24

agosto 2012 è stata inflitta una sospensione di sei giorni (cfr. doc. A2; A1).

Tutto ben

considerato e ritenuto che il potere di apprezzamento dell'amministrazione in

merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152;

STFA C 351/01 del 21 maggio 2002; STFA C 316/02 dell'8 luglio 2003; G.

Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berna 1988, N. 52 ad

art. 30, pag. 374) e che il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; 126 V 353 consid.

5d; DTF 123 V 152 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.), la

sanzione di sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.4. e STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006, citata sopra, in cui l'Alta

Corte ha confermato una sospensione di 5 giorni inflitta a un assicurato che

era stato assente in modo ingiustificato per cinque giorni da un corso che si

svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005).

2.11

Alla luce di

tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 20 febbraio 2013

contestata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster