38.2013.17
Sosp.di 6gg per assenza il 14.8.12 a un corso di perfez.corretta.Ass.sostiene di aver saputo del corso solo a fine 5/12 durante colloquio.Non occorre indagare se convocaz.spedita posta B effettiv.non
9 settembre 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.17
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_781/2013, 15.11.2013
Titolo:
Sosp.di 6gg per assenza il 14.8.12 a un corso di perfez.corretta.Ass.sostiene di aver saputo del corso solo a fine 5/12 durante colloquio.Non occorre indagare se convocaz.spedita posta B effettiv.non pervenuta.Decisivo che c.que saputo prima dell'inizio della misura.Poi seguito corso ma perso tempo
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.17
rs
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
febbraio 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 febbraio 2013 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 29 ottobre 2012 (cfr. doc. A2) con la
quale ha sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per non essersi presentata, il 14 agosto 2012, al corso di
perfezionamento __________ assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento
(URC) di __________ presso la __________ che si sarebbe svolto dal 14 al 24
agosto 2012 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 20 febbraio 2013 l’assicurata ha interposto un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione e
in via sussidiaria la riduzione della penalità da sei a tre giorni.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha segnatamente affermato
di non essersi comportata in modo contrario alle regole della LADI, né alle
istruzioni impartitele dall’URC.
La
ricorrente ha precisato che il corso in questione le era stato fissato in sede
di colloquio con il suo consulente e che soltanto durante un secondo colloquio
è venuta a conoscenza di essersi completamente dimenticata di partecipare al
medesimo.
L’insorgente
ha puntualizzato di essersi scusata in quella sede e di aver chiesto di essere
riscritta subito alla sessione successiva del corso, che ha poi effettivamente
frequentato per la durata di quattro giorni.
La stessa
ha indicato, da un lato, di ritenere di avere, agendo in tal modo, limitato il
danno e di avervi rimediato. Dall’altro, di avere chiesto al suo consulente,
per avere ancora più possibilità di impiego, di iscriverla a un corso di
tedesco, al cui costo per motivi economici non poteva far fronte dovendo già
pagare il corso per specialista in finanza e contabilità volto al conseguimento
del diploma di Contabile federale.
L’assicurata
ha, infine, evidenziato di avere sempre cercato un’occupazione e di aver
intrapreso una riqualifica professionale che alla sua età e per la materia
scelta non risulta facile (cfr. doc. I).
1.3. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata
si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 21 aprile
2013 (cfr. doc. V).
1.5. Il 10 maggio
2013 la Sezione del lavoro, dopo aver interpellato __________ dell’URC di __________
(cfr. doc. VII1; VII2), ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. I doc. VII,
VII1 e VII2 sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata (cfr. doc.
VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa
dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentata, il 14
agosto 2012, al corso di perfezionamento __________ presso la __________.
2.3. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. frequentare
corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano
la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire
Fatti
i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza
di un’occupazione.
Secondo
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo.
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La
sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28
settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento son prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
L'art. 45
cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.5. In una
sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione
di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza
incorrere in nessuna sanzione.
Si
trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso
di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del
lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che
dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso
a tempo pieno.
L'Alta
Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il
mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non
sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in
cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in
questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha
poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali
o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati
mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C
80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28
giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a,
pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e
riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr.
STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono
ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9
pag. 42 consid. 2b).
Questa
interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto
internazionale della sicurezza sociale:
"
(…)
Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art.
21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:
internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den
Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.
1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter
anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre
Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA
1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso
che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che,
trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso
era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui
due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al
giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica
approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove
rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso
era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv.
3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
In
un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo
ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al
fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e
specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci
giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.
In
particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata
dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee
nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di
assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in
questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato.
In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto
ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi
approcci nella ricerca di un’occupazione.
Inoltre
il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso
avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato
che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro
esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.
Infine
con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha confermato
una sospensione di sedici giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso
B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di
francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo.
Al
riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per
non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è
considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o
familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in
questione.
In quel
caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di
lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non
costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del
corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza
giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva
ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto
con dei potenziali datori di lavoro.
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’URC di __________, con
decisione del 9 maggio 2012, ha assegnato all’assicurata, nata il 19 febbraio
1966 (cfr. doc. A6; A7), un corso di perfezionamento __________ a tempo pieno
presso __________ con durata dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. 14).
Tale
decisione riportava, tra l’altro, che in caso di mancata frequentazione del
provvedimento assegnato senza valide giustificazioni, l’assicurata avrebbe
potuto essere sospesa dal diritto alle indennità giusta l’art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI.
In un
verbale relativo al colloquio di consulenza del 19 maggio 2012 alla voce
“Provvedimenti del mercato del lavoro” è stato indicato: “Iscritta
immediatamente al rilevamento delle competenze commerciali (RCC) che inizierà
in agosto.” (cfr. doc. 13).
L’assicurata,
nello scritto del 21 aprile 2013 (cfr. doc. V), se, da una parte, ha fatto
valere di non avere ricevuto la decisione del 9 maggio 2013 (cfr. pure doc. I),
dall’altra, ha comunque precisato che in occasione del colloquio di fine maggio
2012 le è stato consegnato il provvedimento del 9 maggio 2012.
Tramite
un messaggio di posta elettronica del 20 agosto 2012 __________ di __________
ha avvisato il consulente del personale __________ che l’assicurata non si era
presentata al rilevamento e che non avevano sue notizie.
La stessa
ha, inoltre, chiesto al funzionario dell’URC se poteva farle sapere qualcosa in
merito all’assenza dell’insorgente (cfr. doc. 12).
Il 25
agosto 2012 __________ ha inviato all’assicurata una Richiesta di
giustificazioni con cui le è stato fissato un termine fino al 5 settembre 2012
per motivare il fatto che senza avvisare non si sia presentata al rilevamento
delle competenze commerciali previsto dal 14 al 24 agosto 2012.
Al
riguardo è stato segnalato, da un lato, che ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI la mancata osservanza delle prescrizioni di controllo e delle istruzioni
dell’ufficio del lavoro può portare a una sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione.
Dall’altro,
che se la documentazione, rispettivamente le giustificazioni non fossero
pervenute entro la scadenza del termine, la valutazione sarebbe avvenuta sulla
base degli atti in loro possesso (cfr. doc. 11).
Dal
verbale del colloquio di consulenza del 30 agosto 2012 si evince che l’assicurata
ha comunicato al collocatore che si era completamente dimenticata della misura
RCC (cfr. doc. 10).
Sempre il
30 agosto 2012, quale risposta alla richiesta di giustificazione la ricorrente ha,
del resto, indicato:
"
Purtroppo mi sono completamente dimenticata e
non trovo nemmeno più la documentazione a casa.
Chiedo gentilmente di
reinserirmi nella prossima sessione e porgo le mie più sentite scuse.” (Doc. 9)
Con
decisione del 30 agosto 2012 all’insorgente è stato nuovamente assegnato un
corso __________ di rilevamento commerciale a tempo pieno dal 8 al 21 novembre
2012 (cfr. doc. 8), al quale ha poi partecipato (cfr. doc. A1 pag. 3).
A seguito
di un termine per osservazioni fissato dalla Sezione del lavoro all’assicurata
il 10 ottobre 2012, dopo aver ricevuto dall’URC una comunicazione relativa a
una sanzione concernente il suo mancato inizio per dimenticanza del corso di
rilevamento delle competenze commerciali, e scadente il 24 ottobre 2012 (cfr.
doc. 7; 6), la ricorrente, con scritto pervenuto all’amministrazione il 25
ottobre 2012, ha dichiarato che con la sua dimenticanza non intendeva sottrarsi
agli obblighi procedurali previsti dalla LADI e che ciò è provato dal fatto che
in sede di colloquio con il consulente del personale è stata lei a richiedere
di essere reinserita nel primo corso disponibile (cfr. doc. 5).
La
Sezione del lavoro, non ritenendo valide le giustificazioni addotte
dall’assicurata, con decisione del 29 ottobre 2012 confermata con decisione su
opposizione del 20 febbraio 2013, l’ha sospesa per sei giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per non essersi presentata, il 14 agosto 2012,
al corso di perfezionamento __________ presso la __________ assegnatole
dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ che si sarebbe
svolto dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. A2; A1).
Pendente
causa la Sezione del lavoro ha posto al consulente del personale, __________, i
seguenti quesiti:
"
1. L’assegnazione datata 9 maggio 2012, relativa
al Corso di
perfezionamento,
denominato __________ (previsto dal 14 al 24 agosto 2012) è stata da Lei
trasmessa per posta all’assicurata il medesimo giorno?
Considerandi
2.
Voglia
p.f. indicare se l’assegnazione 9 m aggio 2012 è stata consegnata brevi mani
all’assicurata, unicamente in occasione del colloquio di consulenza 29 maggio
2012.
3.
Relativamente
al colloquio di consulenza 29 maggio 2012, corrisponde al vero che l’assicurata
è stata informata dell’iscrizione al Corso di perfezionamento in oggetto
m,esclusivamente in tale occasione?” (Doc. VII1)
Il 6
maggio 2013 __________ ha risposto:
"
1.
L’assegnazione al corso di perfezionamento
“Rilevamento commerciale” datata 09.05.2012 è stata inviata in forma cartacea
per posta B lo stesso giorno, contemporaneamente, all’assicurata, alla relativa
Cassa disoccupazione e all’organizzatore della misura.
2.
In un secondo momento,
specificatamente al colloquio di consulenza del 19.05.2012, su richiesta dell’assicurata
(probabile problema di distribuzione postale), le è stata consegnata un’ulteriore
copia (oltre a quella già spedita per posta B all’indirizzo dell’assicurata).
3.
Alla signora RI 1 era
stata ventilata già al primo colloquio d’iscrizione l’assegnazione alla misura
ad hoc per il suo profilo (Rilevamento commerciale) che sarebbe diventata operativa
solo dal momento in cui la cassa disoccupazione avesse chiarito il diritto alle
indennità di disoccupazione, con tempestiva iscrizione al primo corso
disponibile e simultanea informazione scritta all’assicurata. Ho consegnato al
colloquio del 29.05.2012 una copia della decisione, in quanto ha confermato di
non aver ricevuto la comunicazione scritta relativa al corso previsto dal 14.08
al 24.08 2012.” (Doc. VII2)
2.7
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto,
che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente
assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag.
86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di
occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art.
30.
cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).
Al
riguardo va rilevato che quanto evidenziato dalla ricorrente nello scritto del
21.
aprile 2013, e meglio che la Sezione del lavoro ha indicato che un
assicurato è tenuto a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro che gli vengono assegnati ufficialmente, quando invece l’art. 17 cpv. 3
LADI enuncia che l’assicurato è tenuto a partecipare a corsi che migliorano la
sua idoneità al collocamento (cfr. doc. V) non è contraddittorio.
In
effetti è l’art. 17 cpv. 3 LADI stesso che prevede che l’assicurato è
obbligato, su istruzione dell’amministrazione - ovvero a seguito di
un’assegnazione da parte degli organi che applicano la LADI -, a frequentare
corsi appropriati che migliorano la sua idoneità al collocamento (cfr. consid.
2.3
).
Inoltre,
per quanto attiene al desiderio dell’insorgente di frequentare un corso di
tedesco (cfr. doc. I; V), va ricordato che spetta ai consulenti degli URC
decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un
rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del
20.
febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio
1993.
non pubblicata; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.;
38.2009.72
del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA
38.2000.74
del 5 ottobre 2000).
In
concreto è incontestato che l’assicurata non ha iniziato il corso __________ il
14.
agosto 2012 assegnatole con decisione del 9 maggio 2012 (cfr. doc. 14).
La
ricorrente ha fatto valere di aver saputo di tale corso solamente in sede di
colloquio di consulenza alla fine di maggio 2012 (cfr. doc. I).
L’URC,
dal canto suo, sostiene di aver intimato la decisione del 9 maggio 2012
all’assicurata per posta B il medesimo giorno della sua emanazione e che comunque
un’ulteriore copia della stessa le è stata consegnata durante il colloquio del
29.
maggio 2012 su richiesta della ricorrente alla quale il provvedimento non
sarebbe stato notificato a causa di un probabile problema di distribuzione
postale (cfr. doc. VII2).
L’assicurata
ha, d’altronde, riconosciuto di aver ricevuto la decisione del 9 maggio 2012 in occasione del colloquio di fine maggio 2012 (cfr. doc. V).
In
concreto, quindi, la questione di sapere se la decisione del 9 maggio 2012 -
spedita non tramite raccomandata bensì per posta B - non sia effettivamente
pervenuta all’assicurata (per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della
prova di un invio incombe a chi se ne prevale; cfr. STFA C 171/05 del 16
settembre 2005 , pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36; STFA H 338/00 del
13.
febbraio 2001; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un
invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss. Pertanto, se l’interessato non è
in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche;
cfr. E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à
l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288. Nel caso di un invio
raccomandato non ritirato sussiste la finzione di notifica, ossia un invio è
reputato notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, a
meno che venga provato il contrario. Qualora, per contro, un invio non avvenga
per posta raccomandata, in caso di dubbio sulla notifica ci si deve attenere
alle dichiarazioni del destinatario; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005
consid. 4.2., pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36) non merita di
ulteriori approfondimenti.
In
effetti ai fini della risoluzione della vertenza risulta decisiva la
circostanza che l’insorgente ha in ogni caso preso atto della decisione di
assegnarle un corso di perfezionamento che si sarebbe svolto dal 14 al 24
agosto 2012 alla fine di maggio 2012, ossia due mesi e mezzo prima dell’inizio
della misura.
La
ricorrente aveva, perciò, tempo sufficiente per organizzarsi e iniziare puntualmente
alla data prevista, il 14 agosto 2012, il corso attribuitole.
Il fatto
che l’assicurata, il 30 agosto 2012 nella risposta alla richiesta di
giustificazione da parte dell’URC (cfr. doc. 11), abbia dichiarato di essersi
dimenticata dell’inizio della misura e di nemmeno aver più trovato a casa la
relativa documentazione (cfr. doc. 9) dimostra che la stessa non ha considerato
in modo sufficientemente serio il provvedimento assegnatole dall’URC.
La
semplice dimenticanza dello svolgimento del corso non risulta di conseguenza un
valido motivo atto a giustificare l’assenza della ricorrente dal corso __________.
2.8
Con il
proprio comportamento l’assicurata ha compromesso la propria frequenza al corso
__________ che avrebbe avuto luogo dal 14 al 24 agosto 2012.
E’ vero
che in seguito il corso SIC/Rilevamento commerciale è stato ripetuto e l’insorgente
vi ha partecipato (cfr. doc. A1; I).
E’
altrettanto vero, però, che tale corso si è svolto dal 8 al 21 novembre 2012
(cfr. doc. 8; A1), più precisamente quasi tre mesi dopo il precedente.
Il modo
di agire dell’assicurata ha, pertanto, comportato una perdita di tempo,
contravvenendo all’obbligo generale di ridurre il danno valido anche
nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48).
Il corso
in questione non risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2
lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.).
L’assicurata
stessa non ha, del resto, mai sollevato obiezioni in tal senso.
2.9
Alla luce di
tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha
applicato alla ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e le ha inflitto una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2.10
Per quanto
attiene all'entità della sanzione, va osservato che la giurisprudenza federale
prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso
impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di
gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30
giorni (cfr. consid. 2.4.; art. 45 cpv. 3 OADI; STFA C 136/01 del 9 ottobre
2002.
consid. 5.2.).
Inoltre
la prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione
ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di
giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se
il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione
da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20
giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata
superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata
(cfr. Prassi LADI/D72 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011).
In
concreto all’assicurata che non ha svolto il corso assegnatole dal 14 al 24
agosto 2012 è stata inflitta una sospensione di sei giorni (cfr. doc. A2; A1).
Tutto ben
considerato e ritenuto che il potere di apprezzamento dell'amministrazione in
merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152;
STFA C 351/01 del 21 maggio 2002; STFA C 316/02 dell'8 luglio 2003; G.
Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berna 1988, N. 52 ad
art. 30, pag. 374) e che il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; 126 V 353 consid.
5d; DTF 123 V 152 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.), la
sanzione di sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.4. e STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006, citata sopra, in cui l'Alta
Corte ha confermato una sospensione di 5 giorni inflitta a un assicurato che
era stato assente in modo ingiustificato per cinque giorni da un corso che si
svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005).
2.11
Alla luce di
tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 20 febbraio 2013
contestata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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