38.2013.18
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5 maggio 2014Italiano49 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.18
rs
Lugano
5 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 febbraio 2013, la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
decisione del 19 novembre 2012 (cfr. doc. 17) con la quale ha chiesto a RI 1,
iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° febbraio 2010, la restituzione
di fr. 3’170.45, corrispondenti a indennità di disoccupazione versate in troppo
per il mese di febbraio 2012 (cfr. doc. A).
A fondamento del proprio
provvedimento la Cassa ha posto il fatto che nell’ambito dell’esportazione
delle prestazioni in __________, di cui ha usufruito l’assicurato dal 30
novembre 2011, a torto la medesima non ha indicato all’autorità __________ di
anticipare all’interessato le indennità di disoccupazione soltanto fino al 31
gennaio 2012, data di scadenza del suo termine quadro per la riscossione delle
prestazioni. L’autorità __________ gli ha così anticipato l’indennità di disoccupazione
anche per tutto il mese di febbraio 2012, benché non ne avesse diritto (cfr.
doc. A; 17).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 19 febbraio 2013 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, come pure
dell’ordine di restituzione del 19 novembre 2012 e il ripristino di un nuovo
termine quadro.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente, dopo aver rilevato di aver lasciato la
Svizzera il 29 novembre 2011 facendo valere il diritto all’esportazione delle
prestazioni di disoccupazione nel suo Paese, il __________, per la durata di
tre mesi, ha, segnatamente, addotto di essere stato convinto che tutto fosse a
posto, visto che, da un lato, aveva un periodo quadro che scadeva il 31 gennaio
2012, dall’altro, aveva diritto alla riapertura di un nuovo termine quadro dal
1° febbraio 2012 avendo lavorato per più di un anno.
Al riguardo egli ha
indicato di aver lasciato tutti i documenti necessari al dipendente della Cassa
che gli ha garantito la riapertura di un nuovo termine quadro.
Il ricorrente ha poi
asserito che anche l’URC gli ha rilasciato un documento che confermava che alla
fine del mese di febbraio 2012 scadeva la sua prestazione, nel senso che se
voleva continuare a percepire le indennità avrebbe dovuto rientrare prima di
quella data, in caso contrario avrebbe perso il relativo diritto. Egli ha
puntualizzato di aver avuto ancora il domicilio a sementina e il permesso C.
L’assicurato ha poi
osservato che dal formulario E303, firmato da __________ della Cassa, si può
evincere che la data apposta come fine del diritto alle prestazioni (durata
massima di 65 giorni) è il 28 febbraio 2012.
Egli ha evidenziato che,
quale gruista occupato nell’edilizia e non funzionario di una Cassa, si è
affidato assolutamente della professionalità della Cassa.
L’insorgente ha rilevato
che, se il dipendente della Cassa, __________, gli avesse correttamente
spiegato la procedura e che rischiava di perdere il diritto alle indennità di
disoccupazione, non sarebbe andato all’estero a cercare lavoro, ma avrebbe terminato
il primo periodo quadro e solo dopo averne riaperto uno nuovo avrebbe chiesto
il formulario E303.
L’assicurato, infine, ha
fatto valere di non aver chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro -
mancanza che ha poi condotto all’ordine di restituzione - a causa delle
informazioni errate fornitegli dal signor __________. In proposito egli ha
affermato, da una parte, di essere stato convinto che il nuovo termine quadro fosse
stato riaperto dalla Cassa. Dall’altra, di essere stato informato solo dopo la
fine del suo diritto alla riapertura e che se invece del 19 novembre 2012
l’avessero avvertito entro il 30 ottobre 2012 avrebbe ancora potuto aprire un
nuovo termine quadro (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 27 marzo
2013 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è nuovamente
pronunciato in merito alla fattispecie il 16 aprile 2013 e ha prodotto una
tabella di calcolo del guadagno assicurato per il periodo dal 27 ottobre 2011,
nonché i conteggi di salario giugno 2010 - ottobre 2011 (V; B1-B18).
1.5. La Cassa si è espressa al
riguardo con scritto pervenuto al TCA il 7 maggio 2013 (cfr. doc. IX; 19-20).
1.6. Il 30 maggio 2013
l’assicurato ha fornito alcune precisazioni (cfr. doc. XI).
1.7. La parte resistente ha
comunicato di non avere ulteriori osservazioni con scritto del 2 luglio 2013
(cfr. doc. XIII), il quale è stato immediatamente trasmesso per conoscenza al
ricorrente (cfr. doc. XIV).
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
3’170.45, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel
mese di febbraio 2012.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA
C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA
2000 N. 40, pag. 208.
2.3. L’art. 121 LADI, in vigore
dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo
2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno
1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità in relazione con le prestazioni previste nell'articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della
presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione
dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e
i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella
versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata." (cfr. al
riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283
seg. (284)).
Come rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP)
del dicembre 2004 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto
nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le
disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3, pag. 15).
Inoltre l’art. 25a OADI,
in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:
" Qualora un
cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in
uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono
applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del
Regolamento (CEE) n. 574/72."
Al riguardo giova
rilevare che i Reg.CEE 1408/71 e 574/72 sono stati sostituiti con effetto per
la Svizzera dal 1° aprile 2012 dai Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (cfr.
Circolare relativa alle ripercussioni dei regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883) emessa dalla SECO
nell’aprile 2012).
L’art. 25a OADI è conseguentemente
stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2012.
L'articolo 69 del
Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle prestazioni
di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, previsto
in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:
" 1. Il
lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa,
che soddisfa alle condizioni prescritte
dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che
si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva
il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima
della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed
essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente
durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o
istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della
scadenza di tale termine;
b) deve
iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno
degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato.
Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione
se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla
quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro
dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere
prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il diritto
alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire
dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della
concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui
ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore
stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere
fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
2. Se
l’interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo
durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni
del paragrafo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni
conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle
prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna
prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può
essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
3. Il beneficio
delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due
periodi di occupazione.
4. Qualora lo
Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza
del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il
diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un’attività
di lavoro per tre mesi almeno.”
L'articolo 70 del
Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e dei
rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:
" 1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni
vengono
erogate dall'istituzione
di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di
occupazione.
L'istituzione competente
dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo
è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare
l'importo di tali prestazioni.
2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati
ed effettuati
secondo le modalità
previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su
giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.
3. Due o più Stati membri o le autorità competenti
di questi Stati
possono prevedere altre
modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le
istituzioni nella loro sfera di competenza."
Per quanto
riguarda l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio
relativamente alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a
prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il
Regolamento Nr. 574/72 all'articolo 83 enuncia che:
" 1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui
all'articolo 69, paragrafo
1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è
recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua
ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1,
lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare
nell'attestato:
a) l'importo della prestazione da corrispondere
al disoccupato secondo la legislazione dello Stato
competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato
di essere a
disposizione dei servizi del lavoro dello
Stato competente;
c) il termine accordato in conformità
dell'articolo 69, paragrafo 1,
lettera b) del
regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui
il disoccupato si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può
essere conservato il
diritto alle prestazioni in conformità
dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto
alle prestazioni.
Considerandi
2.
Il
disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per
cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1
prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato,
l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione
competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono
accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli
dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3.
L'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente
la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione
delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo
le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il
disoccupato si è recato.
L'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al
controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni
ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza,
informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al
paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa
o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione.
L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i
diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle
prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali
indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione
del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte
ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la
risposta dell'istituzione competente.
4.
Due o più
Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare
altre modalità di applicazione, previo parere della commissione
amministrativa."
Dal 1°
aprile 2012 l’esportazione delle prestazioni è regolata dall’art. 64 Reg.CEE
883/2004 e dall’art. 55 Reg.CEE 987/2009.
Nella
presente evenienza, in ogni caso, siccome il periodo in questione in relazione
al quale è stata chiesta la restituzione delle indennità di disoccupazione
corrisponde il mese di febbraio 2012, restano applicabili i vReg.CEE 1408/71 e
574/72.
2.4
L'entrata in
vigore dell'ALC, come visto, ha comportato l'applicazione del nuovo principio
dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
per un periodo massimo di tre mesi.
Scopo del soggiorno
all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla
disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto
a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO,
"Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro
la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS", in seguito: C-AD-LCP, dicembre 2004, p.to B
122).
Ai
disoccupati in Svizzera l'esportazione delle prestazioni permette, come visto,
di cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere
stati iscritti in disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane
(cfr. art. 69 cfr. 1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).
Per quanto
concerne il diritto alle prestazioni, l'assicurato resta sottoposto alla
legislazione dello Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 153; 156).
Se la
persona interessata non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera,
avendo però lasciato trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre
mesi, perde il diritto all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le
spetterebbe in virtù del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo
(cfr. art. 69 del Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.ti B 136, 137.).
Affinché
l'assicurato, che precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle
sue indennità di disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di
reperire un posto di lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca
dell'impiego versa allo stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la
legislazione svizzera. La Direzione del lavoro della SECO provvederà a
rimborsare all'istituzione straniera l'importo che ha corrisposto
all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art. cit., pag. 271).
Anche gli
assicurati che non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine
di tre mesi, perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato
membro, e dunque trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano
lavoro, hanno diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 paragrafo
1.
lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B
123).
Al riguardo
cfr. STF 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 6.2.1., pubblicata in SVR
2012.
ALV Nr. 3 pag. 5; STCA 38.2010.36 del 22 novembre 2010; STCA 38.2004.32
del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.
2.5
La Segreteria
di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare relativa alle
ripercussioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di
emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre
2004, citata sopra, ha indicato che:
" (…)
2.5
L'esportazione delle prestazioni
2.5.1
Principio
B 118
Affinché un lavoratore possa effettivamente far
valere il suo diritto alla libera circolazione, vale a dire cercare un impiego
in altro Stato membro, l’articolo 69 del regolamento n. 1408/71 prevede
l’esportazione delle prestazioni.
Conformemente a questo articolo, i lavoratori
disoccupati possono soggiornare per un periodo di tre mesi al massimo in uno o
più altri Stati membri allo scopo di cercarvi un lavoro senza perdere il loro
diritto all’indennità di disoccupazione.
B 119
Tuttavia, un assicurato può usufruire del diritto
all’esportazione delle prestazioni soltanto una volta nell’intervallo tra due
periodi di occupazione (articolo 69 paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71).
Determinante in questo caso non è il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, bensì il fatto che il lavoratore non risulti più iscritto
all’ufficio di collocamento come persona in cerca di impiego e non riceva più
le prestazioni, anche nel caso di un’occupazione a tempo determinato. È
comunque necessario che l’assicurato non abbia ricevuto prestazioni dall’assicurazione
contro la disoccupazione durante almeno un periodo di controllo dopo aver
esercitato un’attività lucrativa dipendente.
B 120
Un assicurato che ha usufruito soltanto una volta
del suo diritto all’esportazione delle prestazioni ma che, in seguito, ha esercitato
un'attività per la quale ha ricevuto prestazioni di disoccupazione sotto forma
di indennità compensative o di pagamento della differenza, non ha più diritto
all’esportazione delle prestazioni conformemente all’articolo 69 del
regolamento n. 1408/71. Ciò vale anche per gli assicurati che, in occasione del
loro ultimo impiego, hanno beneficiato di assegni per il periodo d’introduzione
o di assegni di formazione e che, al termine dell’introduzione o della
formazione in questione, si sono ritrovati disoccupati.
(…)
Durata del diritto al mantenimento delle prestazioni
B 135
Conformemente all’articolo 69 paragrafo 1 lettera c)
del regolamento n. 1408/71, l’assicurato che si reca in uno Stato dell'unione
europea o dell'AELS alla ricerca di un'occupazione deve, se non ha trovato un
impiego all’estero e se intende continuare a percepire l’indennità di
disoccupazione, tornare in Svizzera prima della scadenza del termine di tre
mesi per l’esportazione delle prestazioni. L’assicurato che lascia la Svizzera
il 15 febbraio deve perciò annunciarsi nuovamente all’URC entro il 14 maggio.
Se, senza un motivo valido, si iscrive dopo la
scadenza del termine di tre mesi, l’assicurato perde ogni diritto alle
prestazioni conformemente all’articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n.
1408/71. Pertanto, un assicurato che ha beneficiato del diritto
all’esportazione delle prestazioni e che è ritornato in Svizzera troppo tardi
non può più percepire le indennità a cui avrebbe ancora diritto nell’ambito del
termine quadro in corso. Avrà nuovamente diritto all’indennità di
disoccupazione una volta scaduto il termine quadro soltanto se nel frattempo
avrà acquisito, tramite un’occupazione soggetta a contribuzione o in seguito a
un motivo di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, il
diritto di aprire un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
B 136
Se non ritorna nello Stato competente per il
versamento delle prestazioni prima della scadenza del termine di tre mesi,
l'assicurato perde ogni diritto alle prestazioni. Pertanto, egli non può
più partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo l’articolo 59d LADI.
Nonostante ciò, se l’assicurato ritrova un’occupazione durante il termine
quadro per la riscossione delle prestazioni e, nell'ambito di tale attività,
subisce perdite di lavoro in seguito alla riduzione dell’orario o alle
condizioni meteorologiche, il suo datore di lavoro può senz’altro richiedere
l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie anche per questo lavoratore.
Analogamente, l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza se il suo
datore di lavoro risulta insolvente.
(…)
Limitazione della durata di esportazione delle
prestazioni
B 147
Il diritto all’esportazione delle prestazioni non
può comportare la proroga della durata massima del periodo di riscossione delle
indennità. Se viene stabilito fin dall'inizio che il diritto dell’assicurato si
estinguerà durante il termine di tre mesi, per esempio perché l’assicurato
raggiunge l’età del pensionamento, il termine per l’esportazione delle
prestazioni scadrà l’ultimo giorno in cui l’assicurato soddisfa le condizioni
che danno diritto all’indennità.
Se, invece, il diritto residuo all'indennità di
disoccupazione non copre il periodo di tre mesi, la durata dell’esportazione
delle prestazioni non viene necessariamente ridotta: è infatti possibile che
durante questi tre mesi l’assicurato svolga un’attività temporanea o non
riscuota l’indennità in seguito a malattia o infortunio: in questo caso, egli
ha diritto alla riscossione delle indennità fino all’esaurimento delle
indennità residue.
(…)”
Abbondanzialmente
è utile rilevare che nella Circolare relativa alle ripercussioni dei
Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la
disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece
stabilito che:
" (…)
PERIODO DI ESPORTAZIONE
Art. 64 par. 1 lett. c RB
Definizione
G67 Il
periodo di tre mesi durante il quale possono continuare a essere riscosse
prestazioni per la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell’UE/AELS viene
definito «periodo di esportazione».
Durata
G68 Sussiste un diritto
all’esportazione delle prestazioni per un periodo di tre mesi. La Svizzera non
si avvale della possibilità di prorogare il periodo di esportazione fino a sei
mesi di cui all’articolo 64 paragrafo 1 lettera c RB. L’URC autorizza
l’esportazione di prestazioni per tre mesi al massimo. Se l’URC riceve
richieste di prolungamento del periodo, queste devono essere respinte con la
motivazione che la Svizzera di norma non prevede la possibilità di prorogare il
periodo di esportazione fino a un massimo di sei mesi.
G69 Il periodo di
esportazione è di tre mesi anche quando:
•
il diritto all’indennità rimanente è inferiore al suddetto periodo;
•
il diritto alle prestazioni esportato è sospeso all’inizio del periodo di
esportazione;
•
insorge una circostanza che può incidere sul diritto (n. marg. G94 segg.).
G70 Il periodo di esportazione non può
invece essere autorizzato oltre la fine del termine quadro per la riscossione
delle prestazioni.
ð
Esempio
Il
termine quadro per la riscossione della prestazione del signor S. termina il
31.7.2012
Il signor S. richiede l’esportazione delle prestazioni con
decorrenza dal 1.6.2012. In tale data il signor S. beneficia ancora di 20
indennità giornaliere.
Il
periodo di esportazione dura dal 1.6.2012 al 31.7.2012. In questi due mesi il
signor S. può riscuotere le 20 indennità rimanenti.
(…)
Il diritto alle prestazioni finisce durante il
periodo di esportazione
G74 Se il diritto
alle prestazioni finisce prima della fine del periodo di esportazione
autorizzato (ad es. a causa dell’esaurimento delle indennità giornaliere),
l’URC informa senza indugio l’istituzione estera della fine del diritto alle
prestazioni tramite il modulo U016.
G75 Al termine
del diritto alle prestazioni l'istituzione estera può cessare la propria
attività nei confronti dell'assicurato.
(…)
Reiscrizione presso l’URC per la riscossione di
ID
G117 La
riscossione dell’ID dopo il rientro presuppone che l'assicurato adempia
nuovamente tutti i presupposti di cui all'articolo 8 LADI. Il presupposto
dell’idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento in cui l'assicurato
si iscrive nuovamente all'URC come disoccupato. Dal momento della reiscrizione
all'URC l'assicurato può nuovamente usufruire di giorni esenti dall’obbligo di
controllo.
G118 Un
diritto alle prestazioni senza interruzioni è possibile solamente se
l’assicurato si iscrive nuovamente presso l’URC il giorno del rientro o, se
rientra durante il fine settimana o in un giorno festivo, il primo giorno
lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la propria disponibilità.
G119 Una
reiscrizione tardiva presso l'URC non porta immancabilmente alla perdita
dell'intero diritto all'ID. Il diritto all’ID si estingue solamente qualora non
venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si
riferisce 44. Per il periodo fra l’ultimo
giorno in cui l’assicurato era a disposizione dell’istituzione estera e il
primo giorno in cui è a disposizione del proprio Paese non sussiste alcun
diritto.
44.
Se il diritto nazionale non prevede
una regolamentazione più vantaggiosa, secondo l’articolo 64 paragrafo 2 RB
l’assicurato deve rientrare prima del termine del periodo di esportazione nello
Stato competente al fine di mantenere il diritto alle prestazioni presso
l’istituzione competente. Il diritto alle prestazioni svizzero non decade dopo
un rientro tardivo poiché l’articolo 20 capoverso 3 LADI prevede effettivamente
una regolamentazione più vantaggiosa.
(…)
NUOVA ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 64 par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3 RB
G129 È possibile esportare nuovamente prestazioni
dalla Svizzera solamente quando, dopo l’ultima esportazione delle prestazioni,
l'assicurato ha interrotto la disoccupazione con un'attività lavorativa
subordinata e in seguito si è nuovamente ritrovato disoccupato.
(…)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.6
Nell’evenienza concreta dalle
carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ e cittadino __________ in
possesso di un permesso di domicilio C CE/AELS (cfr. doc. 2), dopo aver
lavorato presso la __________ di __________ dall’ottobre 2007 al settembre
2008, presso __________ di __________ dal 6 ottobre al 21 dicembre 2008 e
presso __________ di __________ dal febbraio 2009 al gennaio 2010 (cfr. doc.
1), il 22 gennaio 2010 si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1°
febbraio 2010 (cfr. doc. 2).
L’assicurato ha poi
interrotto la disoccupazione dal 9 giugno 2010 al 24 ottobre 2011, avendo
reperito un’occupazione quale gruista/carpentiere presso la __________ (cfr.
doc. III; 8; B2-B18).
Il 27 ottobre 2011 il
ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento (cfr. doc. 5; 6).
Alla fine del mese di
novembre 2011 l’insorgente è partito per l’estero, e meglio per il __________,
beneficiando del diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 9; 10).
Dal Modulo E303/O
“Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di
disoccupazione” compilato dalla Cassa il 29 novembre 2011 all’attenzione delle
autorità __________ competenti risulta, in effetti, da un lato, che
l’assicurato poteva beneficiare delle prestazioni dal 30 novembre 2011, purché
si fosse iscritto come persona in cerca di occupazione entro il 6 dicembre 2011
presso i centri per l’impiego del __________.
Dall’altro, che il
medesimo aveva diritto alle prestazioni per una durata massima di 65 giorni ai
sensi dell’art. 69 del reg. 1408/71 e in ogni caso non oltre il 28 febbraio
2012.
(cfr. doc. 9).
Inoltre in un ulteriore
documento “Esportazione delle prestazioni” firmato dal ricorrente il 25
novembre 2011, con cui quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto le
“Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro
Stato membro per cercarvi lavoro”, l’URC ha precisato che il medesimo, la cui
data di partenza era il 30 novembre 2011, prendeva atto che il suo diritto alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe scaduto, se non
si fosse annunciato di nuovo personalmente presso un URC, al più tardi entro il
28.
febbraio 2012 (cfr. doc. 10).
Le autorità __________ sul
modulo E303/4 hanno attestato che all’assicurato sono state versate 65
indennità di disoccupazione dal 30 novembre 2011 al 28 febbraio 2012 per un
totale di Euro 10'316.80, corrispondenti - tenuto conto di un tasso di cambio
di 1.23 (cfr. doc. 12) - a fr. 12'684.82 (cfr. doc. 11; 16).
Il 17
novembre 2012 la Cassa ha emesso una decisione di restituzione delle indennità
di disoccupazione percepite per il mese di febbraio 2012 di fr. 3'170.45 (cfr.
doc. 16), in quanto l’assicurato aveva diritto alle prestazioni unicamente fino
al 31 gennaio 2012, data di scadenza del suo termine quadro per la riscossione
delle prestazioni aperto il 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 17, consid. 1.1.).
Il contenuto
di tale provvedimento è stato ribadito con decisione su opposizione del 19 febbraio
2013.
(cfr. doc. A, consid.1.1.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che effettivamente il termine
quadro per la riscossione delle prestazioni LADI aperto dall’assicurato il 1°
febbraio 2012 (cfr. doc. 1; 2; A; III) è venuto a scadere il 31 gennaio 2012,
ossia due anni dopo la relativa apertura ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 e 2 LADI.
Al riguardo questa Corte
evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non
possono essere modificati.
Sul carattere definitivo
dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 126 V
368.
= DLA 2001 pag. 220, ha, in particolare, osservato che il termine quadro
per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal
profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante
per la durata e l’entità delle prestazioni.
In
un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha
confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine
quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo
laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione
processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e
versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano
adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in
applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma
non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di
disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI
(cfr. DTF 123 V 368).
In
proposito cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.;
STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STFA C 147/03 del 16
ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo
2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; STCA 38.2011.46
del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.
In una sentenza
8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV
Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1
LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni n
caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1
lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato abbia
richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un primo
termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
2.8
L’assicurato a fine gennaio
2012, ovvero al momento della scadenza del termine quadro per la riscossione di
prestazioni (cfr. consid. 2.7.), si trovava in __________ al beneficio
dell’esportazione delle prestazioni.
Come visto sopra, il
termine per l’esportazione delle prestazioni scade l’ultimo giorno in cui
l’assicurato soddisfa le condizioni che danno diritto all’indennità. Il diritto all’esportazione delle prestazioni non può comportare la
proroga della durata massima del periodo di riscossione delle indennità
(cfr. consid. 2.5.).
Nel caso concreto il
diritto del ricorrente alle prestazioni LADI è terminato il 31 gennaio 2012.
L’insorgente, inoltre, non
poteva aprire un nuovo termine quadro, in quanto si trovava all’estero al
beneficio dell’esportazione delle prestazioni.
Al riguardo va tra l’altro
ribadito che ai sensi dei vReg. CEE 1408/71 e 574/72 un assicurato
può usufruire del diritto all’esportazione delle prestazioni soltanto una volta
nell’intervallo tra due periodi di occupazione (cfr. articolo 69 paragrafo 3
del regolamento n. 1408/71). Determinante è il fatto che il lavoratore non
risulti più iscritto all’ufficio di collocamento come persona in cerca di
impiego e non riceva più le prestazioni, anche nel caso di un’occupazione a
tempo determinato. È comunque necessario che l’assicurato non abbia ricevuto
prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione durante almeno un
periodo di controllo dopo aver esercitato un’attività lucrativa dipendente
(cfr. consid. 2.5.).
Tale
principio sussiste anche con il nuovo Reg.CEE 883/2004 (cfr. art. 64
par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3) secondo cui una nuova
esportazione delle prestazioni dalla Svizzera è possibile solamente
quando, dopo l’ultima esportazione delle prestazioni, l'assicurato ha
interrotto la disoccupazione con un'attività lavorativa subordinata e in
seguito si è nuovamente ritrovato disoccupato (cfr. consid. 2.5.).
In simili condizioni l’assicurato,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione del
mese di febbraio 2012 anticipategli dall’autorità __________ competente.
2.9
L’art. 27 della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3.
Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C
192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131
V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia
di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art.
27.
LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006
consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag.
194).
Per quanto concerne il
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è
limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto
con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a
diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha
richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Il TF, con sentenza C
36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel
prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si
trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno
si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere
all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,
viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il
diritto all’indennità di disoccupazione.
2.10
In concreto l’amministrazione avrebbe
dovuto avere una completa e corretta conoscenza della fattispecie, e meglio
avrebbe dovuto essere cosciente del fatto che il termine quadro per la
riscossione di prestazioni dell’assicurato, aperto il 1° febbraio 2010, sarebbe
scaduto il 31 gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro non poteva essere
riaperto automaticamente per di più all’estero (cfr. consid. 2.5., 2.7., 2.8.).
Ne discende che la parte
resistente avrebbe dovuto informare il ricorrente, nel novembre 2011 al momento
della richiesta di esportazione di prestazioni, da una parte, che il suo
diritto a indennità di disoccupazione sarebbe terminato alla fine di gennaio
2012.
e che un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni, benché
avesse adempiuto un nuovo periodo di contribuzione di 12 mesi ex art. 13 LADI,
non poteva essere riaperto d’ufficio ma su sua richiesta secondo la procedura
d’iscrizione in disoccupazione che il medesimo avrebbe dovuto seguire in
Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI).
Dall’altra, che il diritto
all’esportazione delle prestazioni non avrebbe potuto semplicemente continuare dopo
l’apertura di un nuovo termine quadro, ma era possibile unicamente dopo un
periodo di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).
Nel caso di specie non
risulta che la Cassa abbia debitamente informato l’assicurato.
Al contrario la medesima
ha fornito indicazioni errate e fuorvianti, indicando il 29 novembre 2011 sul
Modulo E303/O “Attestato relativo alla conservazione del diritto alle
prestazioni di disoccupazione” all’attenzione delle autorità __________ che
l’assicurato poteva beneficiare dal 30 novembre 2011 delle prestazioni per una
durata massima di 65 giorni ai sensi dell’art. 69 del Reg. 1408/71 e in ogni
caso non oltre il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 9).
Per quanto attiene all’URC,
da un lato, da un verbale relativo a un colloquio di consulenza dell’8 novembre
2011.
si evince che:
" (…)
Per quanto riguarda l’esportazione delle
sue prestazioni, l’assicurato ha un termine quadro che scade il 31.01.2012,
sarà da valutare con la sua cassa se sussistono i presupposti per la riapertura
di un nuovo termine quadro dal 01.02.2012 con diritto alle indennità.
Visto quanto sopra, lo scrivente ufficio
verificherà con l’ufficio giuridico la situazione, in seguito l’assicurato
verrà informato.” (Doc. 19)
Dall’altro, tuttavia, nel
documento “Esportazione delle prestazioni” firmato dal ricorrente il 25
novembre 2011, con cui quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto le
“Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro
Stato membro per cercarvi lavoro”, l’URC ha precisato che il medesimo, la cui
data di partenza era il 30 novembre 2011, prendeva atto che il suo diritto alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe scaduto, se non
si fosse annunciato di nuovo personalmente presso un URC, al più tardi entro il
28.
febbraio 2012 (cfr. doc. 10).
Al riguardo è utile
sottolineare che in ogni caso l’assicurato non deve portare le conseguenze di
comportamenti negligenti da parte di organi addetti all’applicazione della LADI
(cfr. RDAT II-2001 N. 95).
L’omissione
da parte dell’amministrazione di delucidare l’assicurato circa le conseguenze
connesse all’estinzione del termine quadro relativo alla riscossione di
prestazioni LADI è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.
La
violazione del disposto legale citato va equiparata, secondo la nostra Massima
Istanza, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472,
consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid.
5; STCA 38.2005.90 del 20 marzo 2006 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2006
N. 40 pag. 182), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i
casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di
dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003
pag. 127).
In casu, come visto, non
solo non sono state fornite al ricorrente le corrette informazioni riguardo
alla scadenza del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni e
alle relative conseguenze per quanto riguarda l’esportazione delle prestazioni,
ma è stata data un’indicazione errata in merito alla data della fine del
diritto all’esportazione prestazioni, ossia è stato espressamente comunicato
sia dalla Cassa, che dall’URC che tale diritto si sarebbe estinto il 28
febbraio 2012 (cfr. doc. 9; 10).
Un’informazione sbagliata
fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della
buona fede di un assicurato.
Il diritto alla protezione
della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere
che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è
garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità,
allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata
giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi
reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_568/2013 del
9.
gennaio 2014 consid. 4.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.;
STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005
consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;
STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.
21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.
368.
consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a
ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La
condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad
adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in
una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:
" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu
berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich
sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem
darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen
werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die
Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht
wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne
die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm
eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler,
Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.
242)."
Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una
sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di
prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -
nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la
disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale
aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte
non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C
177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere
le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
2.11
Nel caso in esame è altamente
verosimile che l’insorgente sia partito per il __________ a fine novembre 2011
poiché credeva, sulla base di quanto indicatogli dall’amministrazione circa la
durata del suo diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 9; 10;
consid. 2.9.) e a seguito delle mancate informazioni corrette, di poter
beneficiare di indennità di disoccupazione fino al mese di febbraio 2012
compreso.
In proposito è utile
rilevare che l’assicurato, in occasione del colloquio di consulenza dell’8
novembre 2011, ha dichiarato:
" (…)
L’assicurato si presenta al primo colloquio
in data odierna, inizialmente dichiara che dal 01.01.2012 lascia
definitivamente la Svizzera in quanto ritorna in __________, dal momento che
viene a conoscenza del fatto che la sua pratica sarà sottoposta all’ufficio
giuridico per valutare la sua idoneità in quanto disponibile al collocamento
per un breve periodo, l’assicurato rivede la sua posizione e dichiara che
intende valutare se rimanere in Svizzera almeno fino alla fine di gennaio 2012
oppure se richiedere l’esportazione delle sue prestazioni in __________.
(…)” (Doc. 19)
Al riguardo nello scritto
del 30 maggio 2013 egli ha precisato di aver indicato, durante il colloquio di
consulenza del novembre 2011, di voler rientrare nel suo Paese, ma che ciò era
da valutare sulla base dei suoi diritti - a cosa aveva diritto o meno - e
doveri (cfr. doc. XI).
Nell’atto ricorsuale l’assicurato
ha, altresì, asserito che se il dipendente della Cassa, __________, gli avesse
correttamente spiegato la procedura e che rischiava di perdere il diritto alle
indennità di disoccupazione, non sarebbe andato all’estero a cercare lavoro, ma
avrebbe terminato il primo periodo quadro e solo dopo averne riaperto uno nuovo
avrebbe chiesto il formulario E303 (cfr. doc. I).
Il diritto
all’esportazione delle prestazioni sussiste del resto anche nel caso in cui gli
assicurati non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di
tre mesi perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro e
trasferire la loro residenza nello stato in cui cercano lavoro (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 123).
In simili condizioni
occorre concludere, in primo luogo, che l’insorgente non si era prefissato una
data precisa di partenza e che decisivo per il medesimo al fine di stabilire
quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere i propri diritti circa
le prestazioni LADI.
In secondo luogo, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante
valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15
marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del
1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che quindi
l’assicurato, se avesse ricevuto delle corrette informazioni circa la scadenza
del suo termine quadro e le conseguenze sul diritto di esportazione delle
prestazioni, avrebbe posticipato la data di partenza successivamente alla
riapertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Infine, che tra la
partenza per il __________ a fine novembre 2011 e la violazione da parte dell’amministrazione
dell’obbligo di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, rispettivamente l’errata
informazione in merito alla scadenza del diritto all’esportazione delle
prestazioni al 28 febbraio 2012, di cui l’assicurato non poteva d’altronde
rendersi immediatamente conto, vi è un nesso di casualità, come richiesto dalla
giurisprudenza per ammettere il presupposto dell’adozione od omissione di
misure non reversibili senza pregiudizio.
Alla luce di quanto
esposto, il TCA ritiene dunque che le condizioni poste per potersi appellare
all’art. 9 Cost. sono nel caso in esame tutte realizzate.
In proposito giova evidenziare
che in una sentenza 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011, pubblicata in SVR 2012
ALV Nr. 3 pag. 5, l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata, risiedente in Germania,
che lavorava da casa per una ditta svizzera e che dopo il licenziamento ha
percepito indennità di disoccupazione in Germania, ha deciso che la questione
di sapere se la Svizzera fosse stata l’ultimo Stato di occupazione
(conseguentemente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe
stato corretto) e quindi se, successivamente al trasferimento dell’assicurata
nel nostro Paese, quest’ultimo fosse stato competente o meno per erogare
prestazioni di disoccupazione potesse restare insoluta.
Infatti la Svizzera andava
comunque considerata competente quale ultimo Stato di occupazione alla luce dei
principi di tutela della buona fede.
In effetti l’assicurata,
visti l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere durante l’attività,
nonché la conferma da parte della Cassa sul modulo E 301 che la Svizzera era
l’ultimo Stato di occupazione, era legittimata a credere di poter ricevere, in
caso di trasferimento in Svizzera, le indennità di disoccupazione in questo
Paese e ha così preso delle disposizioni per lei svantaggiose.
Nel caso in cui avesse
saputo di un rifiuto da parte della Svizzera nulla avrebbe ostato a posticipare
il trasloco, continuando a cercare lavoro in Svizzera dalla Germania senza
perdere il diritto a prestazioni in quest’ultimo Paese.
Inoltre,
con sentenza 38.2005.90 del 20 marzo 2006, pubblicata in RtiD
II-2006 N. 40 pag. 182, il TCA ha stabilito che un assicurato, tenuto a
restituire delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente, in
quanto, nel periodo in cui aveva beneficiato di prestazioni dell’assicurazione
contro la
disoccupazione, aveva continuato a rivestire, quale membro del CdA della ditta
in cui era stato dipendente, una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, andava tutelato nella propria buona fede. Da un lato, infatti,
l’amministrazione, omettendo di renderlo attento che la sua posizione
all’interno della società comprometteva il diritto alle indennità, aveva
violato il proprio obbligo di consulenza. Dall’altro, erano adempiute le condizioni
per potersi appellare al diritto alla protezione della buona fede. In
particolare, tra la mancata rinuncia alla carica di consigliere
d’amministrazione e la violazione dell’obbligo di consulenza vi era un nesso di
causalità, poiché l’assicurato, se fosse stato tempestivamente informato, si
sarebbe immediatamente dimesso dalla propria carica nella società.
In
concreto, pertanto, vista la buona fede dell’assicurato, la Cassa ha richiesto
a torto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite per il mese
di febbraio 2012.
La decisione su
opposizione del 19 febbraio 2013 impugnata deve, conseguentemente, essere
annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 emessa dalla Cassa CO 1, __________
è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti