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Decisione

38.2013.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 maggio 2014Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA

C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA

2000 N. 40, pag. 208.

2.3. L’art. 121 LADI, in vigore

dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo

2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno

1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all’interno della Comunità in relazione con le prestazioni previste nell'articolo

4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della

presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione

dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e

i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella

versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata." (cfr. al

riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283

seg. (284)).

Come rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP)

del dicembre 2004 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto

nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le

disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3, pag. 15).

Inoltre l’art. 25a OADI,

in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:

" Qualora un

cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in

uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono

applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del

Regolamento (CEE) n. 574/72."

Al riguardo giova

rilevare che i Reg.CEE 1408/71 e 574/72 sono stati sostituiti con effetto per

la Svizzera dal 1° aprile 2012 dai Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (cfr.

Circolare relativa alle ripercussioni dei regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883) emessa dalla SECO

nell’aprile 2012).

L’art. 25a OADI è conseguentemente

stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2012.

L'articolo 69 del

Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle prestazioni

di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, previsto

in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:

" 1. Il

lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa,

che soddisfa alle condizioni prescritte

dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che

si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva

il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima

della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed

essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente

durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o

istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della

scadenza di tale termine;

b) deve

iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno

degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato.

Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione

se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla

quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro

dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere

prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto

alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire

dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della

concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui

ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore

stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere

fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

2. Se

l’interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo

durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni

del paragrafo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni

conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle

prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna

prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può

essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3. Il beneficio

delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due

periodi di occupazione.

4. Qualora lo

Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza

del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il

diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un’attività

di lavoro per tre mesi almeno.”

L'articolo 70 del

Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e dei

rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:

" 1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni

vengono

erogate dall'istituzione

di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di

occupazione.

L'istituzione competente

dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo

è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare

l'importo di tali prestazioni.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati

ed effettuati

secondo le modalità

previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su

giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti

di questi Stati

possono prevedere altre

modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le

istituzioni nella loro sfera di competenza."

Per quanto

riguarda l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio

relativamente alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a

prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il

Regolamento Nr. 574/72 all'articolo 83 enuncia che:

" 1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui

all'articolo 69, paragrafo

1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è

recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua

ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1,

lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare

nell'attestato:

a) l'importo della prestazione da corrispondere

al disoccupato secondo la legislazione dello Stato

competente;

b) la data alla quale il disoccupato ha cessato

di essere a

disposizione dei servizi del lavoro dello

Stato competente;

c) il termine accordato in conformità

dell'articolo 69, paragrafo 1,

lettera b) del

regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui

il disoccupato si è recato;

d) il periodo massimo durante il quale può

essere conservato il

diritto alle prestazioni in conformità

dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;

e) i fatti che possono modificare il diritto

alle prestazioni.

Considerandi

2.

Il

disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per

cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1

prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato,

l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione

competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono

accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli

dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

3.

L'istituzione

del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente

la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione

delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo

le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il

disoccupato si è recato.

L'istituzione

del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al

controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni

ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza,

informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al

paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa

o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione.

L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i

diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle

prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali

indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione

del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte

ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la

risposta dell'istituzione competente.

4.

Due o più

Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare

altre modalità di applicazione, previo parere della commissione

amministrativa."

Dal 1°

aprile 2012 l’esportazione delle prestazioni è regolata dall’art. 64 Reg.CEE

883/2004 e dall’art. 55 Reg.CEE 987/2009.

Nella

presente evenienza, in ogni caso, siccome il periodo in questione in relazione

al quale è stata chiesta la restituzione delle indennità di disoccupazione

corrisponde il mese di febbraio 2012, restano applicabili i vReg.CEE 1408/71 e

574/72.

2.4

L'entrata in

vigore dell'ALC, come visto, ha comportato l'applicazione del nuovo principio

dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

per un periodo massimo di tre mesi.

Scopo del soggiorno

all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla

disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto

a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO,

"Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro

la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell’AELS", in seguito: C-AD-LCP, dicembre 2004, p.to B

122).

Ai

disoccupati in Svizzera l'esportazione delle prestazioni permette, come visto,

di cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere

stati iscritti in disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane

(cfr. art. 69 cfr. 1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).

Per quanto

concerne il diritto alle prestazioni, l'assicurato resta sottoposto alla

legislazione dello Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 153; 156).

Se la

persona interessata non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera,

avendo però lasciato trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre

mesi, perde il diritto all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le

spetterebbe in virtù del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo

(cfr. art. 69 del Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.ti B 136, 137.).

Affinché

l'assicurato, che precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle

sue indennità di disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di

reperire un posto di lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca

dell'impiego versa allo stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la

legislazione svizzera. La Direzione del lavoro della SECO provvederà a

rimborsare all'istituzione straniera l'importo che ha corrisposto

all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art. cit., pag. 271).

Anche gli

assicurati che non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine

di tre mesi, perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato

membro, e dunque trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano

lavoro, hanno diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 paragrafo

1.

lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B

123).

Al riguardo

cfr. STF 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 6.2.1., pubblicata in SVR

2012.

ALV Nr. 3 pag. 5; STCA 38.2010.36 del 22 novembre 2010; STCA 38.2004.32

del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.

2.5

La Segreteria

di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare relativa alle

ripercussioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione,

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di

emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre

2004, citata sopra, ha indicato che:

" (…)

2.5

L'esportazione delle prestazioni

2.5.1

Principio

B 118

Affinché un lavoratore possa effettivamente far

valere il suo diritto alla libera circolazione, vale a dire cercare un impiego

in altro Stato membro, l’articolo 69 del regolamento n. 1408/71 prevede

l’esportazione delle prestazioni.

Conformemente a questo articolo, i lavoratori

disoccupati possono soggiornare per un periodo di tre mesi al massimo in uno o

più altri Stati membri allo scopo di cercarvi un lavoro senza perdere il loro

diritto all’indennità di disoccupazione.

B 119

Tuttavia, un assicurato può usufruire del diritto

all’esportazione delle prestazioni soltanto una volta nell’intervallo tra due

periodi di occupazione (articolo 69 paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71).

Determinante in questo caso non è il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, bensì il fatto che il lavoratore non risulti più iscritto

all’ufficio di collocamento come persona in cerca di impiego e non riceva più

le prestazioni, anche nel caso di un’occupazione a tempo determinato. È

comunque necessario che l’assicurato non abbia ricevuto prestazioni dall’assicurazione

contro la disoccupazione durante almeno un periodo di controllo dopo aver

esercitato un’attività lucrativa dipendente.

B 120

Un assicurato che ha usufruito soltanto una volta

del suo diritto all’esportazione delle prestazioni ma che, in seguito, ha esercitato

un'attività per la quale ha ricevuto prestazioni di disoccupazione sotto forma

di indennità compensative o di pagamento della differenza, non ha più diritto

all’esportazione delle prestazioni conformemente all’articolo 69 del

regolamento n. 1408/71. Ciò vale anche per gli assicurati che, in occasione del

loro ultimo impiego, hanno beneficiato di assegni per il periodo d’introduzione

o di assegni di formazione e che, al termine dell’introduzione o della

formazione in questione, si sono ritrovati disoccupati.

(…)

Durata del diritto al mantenimento delle prestazioni

B 135

Conformemente all’articolo 69 paragrafo 1 lettera c)

del regolamento n. 1408/71, l’assicurato che si reca in uno Stato dell'unione

europea o dell'AELS alla ricerca di un'occupazione deve, se non ha trovato un

impiego all’estero e se intende continuare a percepire l’indennità di

disoccupazione, tornare in Svizzera prima della scadenza del termine di tre

mesi per l’esportazione delle prestazioni. L’assicurato che lascia la Svizzera

il 15 febbraio deve perciò annunciarsi nuovamente all’URC entro il 14 maggio.

Se, senza un motivo valido, si iscrive dopo la

scadenza del termine di tre mesi, l’assicurato perde ogni diritto alle

prestazioni conformemente all’articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n.

1408/71. Pertanto, un assicurato che ha beneficiato del diritto

all’esportazione delle prestazioni e che è ritornato in Svizzera troppo tardi

non può più percepire le indennità a cui avrebbe ancora diritto nell’ambito del

termine quadro in corso. Avrà nuovamente diritto all’indennità di

disoccupazione una volta scaduto il termine quadro soltanto se nel frattempo

avrà acquisito, tramite un’occupazione soggetta a contribuzione o in seguito a

un motivo di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, il

diritto di aprire un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

B 136

Se non ritorna nello Stato competente per il

versamento delle prestazioni prima della scadenza del termine di tre mesi,

l'assicurato perde ogni diritto alle prestazioni. Pertanto, egli non può

più partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo l’articolo 59d LADI.

Nonostante ciò, se l’assicurato ritrova un’occupazione durante il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni e, nell'ambito di tale attività,

subisce perdite di lavoro in seguito alla riduzione dell’orario o alle

condizioni meteorologiche, il suo datore di lavoro può senz’altro richiedere

l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie anche per questo lavoratore.

Analogamente, l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza se il suo

datore di lavoro risulta insolvente.

(…)

Limitazione della durata di esportazione delle

prestazioni

B 147

Il diritto all’esportazione delle prestazioni non

può comportare la proroga della durata massima del periodo di riscossione delle

indennità. Se viene stabilito fin dall'inizio che il diritto dell’assicurato si

estinguerà durante il termine di tre mesi, per esempio perché l’assicurato

raggiunge l’età del pensionamento, il termine per l’esportazione delle

prestazioni scadrà l’ultimo giorno in cui l’assicurato soddisfa le condizioni

che danno diritto all’indennità.

Se, invece, il diritto residuo all'indennità di

disoccupazione non copre il periodo di tre mesi, la durata dell’esportazione

delle prestazioni non viene necessariamente ridotta: è infatti possibile che

durante questi tre mesi l’assicurato svolga un’attività temporanea o non

riscuota l’indennità in seguito a malattia o infortunio: in questo caso, egli

ha diritto alla riscossione delle indennità fino all’esaurimento delle

indennità residue.

(…)”

Abbondanzialmente

è utile rilevare che nella Circolare relativa alle ripercussioni dei

Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la

disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece

stabilito che:

" (…)

PERIODO DI ESPORTAZIONE

Art. 64 par. 1 lett. c RB

Definizione

G67 Il

periodo di tre mesi durante il quale possono continuare a essere riscosse

prestazioni per la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell’UE/AELS viene

definito «periodo di esportazione».

Durata

G68 Sussiste un diritto

all’esportazione delle prestazioni per un periodo di tre mesi. La Svizzera non

si avvale della possibilità di prorogare il periodo di esportazione fino a sei

mesi di cui all’articolo 64 paragrafo 1 lettera c RB. L’URC autorizza

l’esportazione di prestazioni per tre mesi al massimo. Se l’URC riceve

richieste di prolungamento del periodo, queste devono essere respinte con la

motivazione che la Svizzera di norma non prevede la possibilità di prorogare il

periodo di esportazione fino a un massimo di sei mesi.

G69 Il periodo di

esportazione è di tre mesi anche quando:

il diritto all’indennità rimanente è inferiore al suddetto periodo;

il diritto alle prestazioni esportato è sospeso all’inizio del periodo di

esportazione;

insorge una circostanza che può incidere sul diritto (n. marg. G94 segg.).

G70 Il periodo di esportazione non può

invece essere autorizzato oltre la fine del termine quadro per la riscossione

delle prestazioni.

ð

Esempio

Il

termine quadro per la riscossione della prestazione del signor S. termina il

31.7.2012

Il signor S. richiede l’esportazione delle prestazioni con

decorrenza dal 1.6.2012. In tale data il signor S. beneficia ancora di 20

indennità giornaliere.

Il

periodo di esportazione dura dal 1.6.2012 al 31.7.2012. In questi due mesi il

signor S. può riscuotere le 20 indennità rimanenti.

(…)

Il diritto alle prestazioni finisce durante il

periodo di esportazione

G74 Se il diritto

alle prestazioni finisce prima della fine del periodo di esportazione

autorizzato (ad es. a causa dell’esaurimento delle indennità giornaliere),

l’URC informa senza indugio l’istituzione estera della fine del diritto alle

prestazioni tramite il modulo U016.

G75 Al termine

del diritto alle prestazioni l'istituzione estera può cessare la propria

attività nei confronti dell'assicurato.

(…)

Reiscrizione presso l’URC per la riscossione di

ID

G117 La

riscossione dell’ID dopo il rientro presuppone che l'assicurato adempia

nuovamente tutti i presupposti di cui all'articolo 8 LADI. Il presupposto

dell’idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento in cui l'assicurato

si iscrive nuovamente all'URC come disoccupato. Dal momento della reiscrizione

all'URC l'assicurato può nuovamente usufruire di giorni esenti dall’obbligo di

controllo.

G118 Un

diritto alle prestazioni senza interruzioni è possibile solamente se

l’assicurato si iscrive nuovamente presso l’URC il giorno del rientro o, se

rientra durante il fine settimana o in un giorno festivo, il primo giorno

lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la propria disponibilità.

G119 Una

reiscrizione tardiva presso l'URC non porta immancabilmente alla perdita

dell'intero diritto all'ID. Il diritto all’ID si estingue solamente qualora non

venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si

riferisce 44. Per il periodo fra l’ultimo

giorno in cui l’assicurato era a disposizione dell’istituzione estera e il

primo giorno in cui è a disposizione del proprio Paese non sussiste alcun

diritto.

44.

Se il diritto nazionale non prevede

una regolamentazione più vantaggiosa, secondo l’articolo 64 paragrafo 2 RB

l’assicurato deve rientrare prima del termine del periodo di esportazione nello

Stato competente al fine di mantenere il diritto alle prestazioni presso

l’istituzione competente. Il diritto alle prestazioni svizzero non decade dopo

un rientro tardivo poiché l’articolo 20 capoverso 3 LADI prevede effettivamente

una regolamentazione più vantaggiosa.

(…)

NUOVA ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 64 par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3 RB

G129 È possibile esportare nuovamente prestazioni

dalla Svizzera solamente quando, dopo l’ultima esportazione delle prestazioni,

l'assicurato ha interrotto la disoccupazione con un'attività lavorativa

subordinata e in seguito si è nuovamente ritrovato disoccupato.

(…)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.6

Nell’evenienza concreta dalle

carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ e cittadino __________ in

possesso di un permesso di domicilio C CE/AELS (cfr. doc. 2), dopo aver

lavorato presso la __________ di __________ dall’ottobre 2007 al settembre

2008, presso __________ di __________ dal 6 ottobre al 21 dicembre 2008 e

presso __________ di __________ dal febbraio 2009 al gennaio 2010 (cfr. doc.

1), il 22 gennaio 2010 si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1°

febbraio 2010 (cfr. doc. 2).

L’assicurato ha poi

interrotto la disoccupazione dal 9 giugno 2010 al 24 ottobre 2011, avendo

reperito un’occupazione quale gruista/carpentiere presso la __________ (cfr.

doc. III; 8; B2-B18).

Il 27 ottobre 2011 il

ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento (cfr. doc. 5; 6).

Alla fine del mese di

novembre 2011 l’insorgente è partito per l’estero, e meglio per il __________,

beneficiando del diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 9; 10).

Dal Modulo E303/O

“Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di

disoccupazione” compilato dalla Cassa il 29 novembre 2011 all’attenzione delle

autorità __________ competenti risulta, in effetti, da un lato, che

l’assicurato poteva beneficiare delle prestazioni dal 30 novembre 2011, purché

si fosse iscritto come persona in cerca di occupazione entro il 6 dicembre 2011

presso i centri per l’impiego del __________.

Dall’altro, che il

medesimo aveva diritto alle prestazioni per una durata massima di 65 giorni ai

sensi dell’art. 69 del reg. 1408/71 e in ogni caso non oltre il 28 febbraio

2012.

(cfr. doc. 9).

Inoltre in un ulteriore

documento “Esportazione delle prestazioni” firmato dal ricorrente il 25

novembre 2011, con cui quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto le

“Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro

Stato membro per cercarvi lavoro”, l’URC ha precisato che il medesimo, la cui

data di partenza era il 30 novembre 2011, prendeva atto che il suo diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe scaduto, se non

si fosse annunciato di nuovo personalmente presso un URC, al più tardi entro il

28.

febbraio 2012 (cfr. doc. 10).

Le autorità __________ sul

modulo E303/4 hanno attestato che all’assicurato sono state versate 65

indennità di disoccupazione dal 30 novembre 2011 al 28 febbraio 2012 per un

totale di Euro 10'316.80, corrispondenti - tenuto conto di un tasso di cambio

di 1.23 (cfr. doc. 12) - a fr. 12'684.82 (cfr. doc. 11; 16).

Il 17

novembre 2012 la Cassa ha emesso una decisione di restituzione delle indennità

di disoccupazione percepite per il mese di febbraio 2012 di fr. 3'170.45 (cfr.

doc. 16), in quanto l’assicurato aveva diritto alle prestazioni unicamente fino

al 31 gennaio 2012, data di scadenza del suo termine quadro per la riscossione

delle prestazioni aperto il 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 17, consid. 1.1.).

Il contenuto

di tale provvedimento è stato ribadito con decisione su opposizione del 19 febbraio

2013.

(cfr. doc. A, consid.1.1.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che effettivamente il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni LADI aperto dall’assicurato il 1°

febbraio 2012 (cfr. doc. 1; 2; A; III) è venuto a scadere il 31 gennaio 2012,

ossia due anni dopo la relativa apertura ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 e 2 LADI.

Al riguardo questa Corte

evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non

possono essere modificati.

Sul carattere definitivo

dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 126 V

368.

= DLA 2001 pag. 220, ha, in particolare, osservato che il termine quadro

per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal

profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante

per la durata e l’entità delle prestazioni.

In

un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha

confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine

quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo

laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione

processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e

versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano

adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in

applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma

non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di

disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI

(cfr. DTF 123 V 368).

In

proposito cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.;

STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STFA C 147/03 del 16

ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo

2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; STCA 38.2011.46

del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

In una sentenza

8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV

Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1

LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni n

caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1

lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato abbia

richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un primo

termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione

contro la disoccupazione.

2.8

L’assicurato a fine gennaio

2012, ovvero al momento della scadenza del termine quadro per la riscossione di

prestazioni (cfr. consid. 2.7.), si trovava in __________ al beneficio

dell’esportazione delle prestazioni.

Come visto sopra, il

termine per l’esportazione delle prestazioni scade l’ultimo giorno in cui

l’assicurato soddisfa le condizioni che danno diritto all’indennità. Il diritto all’esportazione delle prestazioni non può comportare la

proroga della durata massima del periodo di riscossione delle indennità

(cfr. consid. 2.5.).

Nel caso concreto il

diritto del ricorrente alle prestazioni LADI è terminato il 31 gennaio 2012.

L’insorgente, inoltre, non

poteva aprire un nuovo termine quadro, in quanto si trovava all’estero al

beneficio dell’esportazione delle prestazioni.

Al riguardo va tra l’altro

ribadito che ai sensi dei vReg. CEE 1408/71 e 574/72 un assicurato

può usufruire del diritto all’esportazione delle prestazioni soltanto una volta

nell’intervallo tra due periodi di occupazione (cfr. articolo 69 paragrafo 3

del regolamento n. 1408/71). Determinante è il fatto che il lavoratore non

risulti più iscritto all’ufficio di collocamento come persona in cerca di

impiego e non riceva più le prestazioni, anche nel caso di un’occupazione a

tempo determinato. È comunque necessario che l’assicurato non abbia ricevuto

prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione durante almeno un

periodo di controllo dopo aver esercitato un’attività lucrativa dipendente

(cfr. consid. 2.5.).

Tale

principio sussiste anche con il nuovo Reg.CEE 883/2004 (cfr. art. 64

par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3) secondo cui una nuova

esportazione delle prestazioni dalla Svizzera è possibile solamente

quando, dopo l’ultima esportazione delle prestazioni, l'assicurato ha

interrotto la disoccupazione con un'attività lavorativa subordinata e in

seguito si è nuovamente ritrovato disoccupato (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni l’assicurato,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione del

mese di febbraio 2012 anticipategli dall’autorità __________ competente.

2.9

L’art. 27 della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C

192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia

di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art.

27.

LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag.

194).

Per quanto concerne il

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è

limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF, con sentenza C

36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno

si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere

all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,

viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il

diritto all’indennità di disoccupazione.

2.10

In concreto l’amministrazione avrebbe

dovuto avere una completa e corretta conoscenza della fattispecie, e meglio

avrebbe dovuto essere cosciente del fatto che il termine quadro per la

riscossione di prestazioni dell’assicurato, aperto il 1° febbraio 2010, sarebbe

scaduto il 31 gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro non poteva essere

riaperto automaticamente per di più all’estero (cfr. consid. 2.5., 2.7., 2.8.).

Ne discende che la parte

resistente avrebbe dovuto informare il ricorrente, nel novembre 2011 al momento

della richiesta di esportazione di prestazioni, da una parte, che il suo

diritto a indennità di disoccupazione sarebbe terminato alla fine di gennaio

2012.

e che un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni, benché

avesse adempiuto un nuovo periodo di contribuzione di 12 mesi ex art. 13 LADI,

non poteva essere riaperto d’ufficio ma su sua richiesta secondo la procedura

d’iscrizione in disoccupazione che il medesimo avrebbe dovuto seguire in

Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI).

Dall’altra, che il diritto

all’esportazione delle prestazioni non avrebbe potuto semplicemente continuare dopo

l’apertura di un nuovo termine quadro, ma era possibile unicamente dopo un

periodo di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).

Nel caso di specie non

risulta che la Cassa abbia debitamente informato l’assicurato.

Al contrario la medesima

ha fornito indicazioni errate e fuorvianti, indicando il 29 novembre 2011 sul

Modulo E303/O “Attestato relativo alla conservazione del diritto alle

prestazioni di disoccupazione” all’attenzione delle autorità __________ che

l’assicurato poteva beneficiare dal 30 novembre 2011 delle prestazioni per una

durata massima di 65 giorni ai sensi dell’art. 69 del Reg. 1408/71 e in ogni

caso non oltre il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 9).

Per quanto attiene all’URC,

da un lato, da un verbale relativo a un colloquio di consulenza dell’8 novembre

2011.

si evince che:

" (…)

Per quanto riguarda l’esportazione delle

sue prestazioni, l’assicurato ha un termine quadro che scade il 31.01.2012,

sarà da valutare con la sua cassa se sussistono i presupposti per la riapertura

di un nuovo termine quadro dal 01.02.2012 con diritto alle indennità.

Visto quanto sopra, lo scrivente ufficio

verificherà con l’ufficio giuridico la situazione, in seguito l’assicurato

verrà informato.” (Doc. 19)

Dall’altro, tuttavia, nel

documento “Esportazione delle prestazioni” firmato dal ricorrente il 25

novembre 2011, con cui quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto le

“Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro

Stato membro per cercarvi lavoro”, l’URC ha precisato che il medesimo, la cui

data di partenza era il 30 novembre 2011, prendeva atto che il suo diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe scaduto, se non

si fosse annunciato di nuovo personalmente presso un URC, al più tardi entro il

28.

febbraio 2012 (cfr. doc. 10).

Al riguardo è utile

sottolineare che in ogni caso l’assicurato non deve portare le conseguenze di

comportamenti negligenti da parte di organi addetti all’applicazione della LADI

(cfr. RDAT II-2001 N. 95).

L’omissione

da parte dell’amministrazione di delucidare l’assicurato circa le conseguenze

connesse all’estinzione del termine quadro relativo alla riscossione di

prestazioni LADI è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

La

violazione del disposto legale citato va equiparata, secondo la nostra Massima

Istanza, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472,

consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid.

5; STCA 38.2005.90 del 20 marzo 2006 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2006

N. 40 pag. 182), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i

casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di

dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003

pag. 127).

In casu, come visto, non

solo non sono state fornite al ricorrente le corrette informazioni riguardo

alla scadenza del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni e

alle relative conseguenze per quanto riguarda l’esportazione delle prestazioni,

ma è stata data un’indicazione errata in merito alla data della fine del

diritto all’esportazione prestazioni, ossia è stato espressamente comunicato

sia dalla Cassa, che dall’URC che tale diritto si sarebbe estinto il 28

febbraio 2012 (cfr. doc. 9; 10).

Un’informazione sbagliata

fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della

buona fede di un assicurato.

Il diritto alla protezione

della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere

che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è

garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità,

allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata

giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi

reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_568/2013 del

9.

gennaio 2014 consid. 4.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.;

STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005

consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368.

consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a

ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in

una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu

berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich

sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem

darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen

werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die

Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht

wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne

die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm

eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler,

Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.

242)."

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una

sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di

prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -

nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la

disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale

aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte

non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C

177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere

le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

2.11

Nel caso in esame è altamente

verosimile che l’insorgente sia partito per il __________ a fine novembre 2011

poiché credeva, sulla base di quanto indicatogli dall’amministrazione circa la

durata del suo diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 9; 10;

consid. 2.9.) e a seguito delle mancate informazioni corrette, di poter

beneficiare di indennità di disoccupazione fino al mese di febbraio 2012

compreso.

In proposito è utile

rilevare che l’assicurato, in occasione del colloquio di consulenza dell’8

novembre 2011, ha dichiarato:

" (…)

L’assicurato si presenta al primo colloquio

in data odierna, inizialmente dichiara che dal 01.01.2012 lascia

definitivamente la Svizzera in quanto ritorna in __________, dal momento che

viene a conoscenza del fatto che la sua pratica sarà sottoposta all’ufficio

giuridico per valutare la sua idoneità in quanto disponibile al collocamento

per un breve periodo, l’assicurato rivede la sua posizione e dichiara che

intende valutare se rimanere in Svizzera almeno fino alla fine di gennaio 2012

oppure se richiedere l’esportazione delle sue prestazioni in __________.

(…)” (Doc. 19)

Al riguardo nello scritto

del 30 maggio 2013 egli ha precisato di aver indicato, durante il colloquio di

consulenza del novembre 2011, di voler rientrare nel suo Paese, ma che ciò era

da valutare sulla base dei suoi diritti - a cosa aveva diritto o meno - e

doveri (cfr. doc. XI).

Nell’atto ricorsuale l’assicurato

ha, altresì, asserito che se il dipendente della Cassa, __________, gli avesse

correttamente spiegato la procedura e che rischiava di perdere il diritto alle

indennità di disoccupazione, non sarebbe andato all’estero a cercare lavoro, ma

avrebbe terminato il primo periodo quadro e solo dopo averne riaperto uno nuovo

avrebbe chiesto il formulario E303 (cfr. doc. I).

Il diritto

all’esportazione delle prestazioni sussiste del resto anche nel caso in cui gli

assicurati non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di

tre mesi perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro e

trasferire la loro residenza nello stato in cui cercano lavoro (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 123).

In simili condizioni

occorre concludere, in primo luogo, che l’insorgente non si era prefissato una

data precisa di partenza e che decisivo per il medesimo al fine di stabilire

quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere i propri diritti circa

le prestazioni LADI.

In secondo luogo, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante

valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15

marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del

1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che quindi

l’assicurato, se avesse ricevuto delle corrette informazioni circa la scadenza

del suo termine quadro e le conseguenze sul diritto di esportazione delle

prestazioni, avrebbe posticipato la data di partenza successivamente alla

riapertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.

Infine, che tra la

partenza per il __________ a fine novembre 2011 e la violazione da parte dell’amministrazione

dell’obbligo di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, rispettivamente l’errata

informazione in merito alla scadenza del diritto all’esportazione delle

prestazioni al 28 febbraio 2012, di cui l’assicurato non poteva d’altronde

rendersi immediatamente conto, vi è un nesso di casualità, come richiesto dalla

giurisprudenza per ammettere il presupposto dell’adozione od omissione di

misure non reversibili senza pregiudizio.

Alla luce di quanto

esposto, il TCA ritiene dunque che le condizioni poste per potersi appellare

all’art. 9 Cost. sono nel caso in esame tutte realizzate.

In proposito giova evidenziare

che in una sentenza 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011, pubblicata in SVR 2012

ALV Nr. 3 pag. 5, l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata, risiedente in Germania,

che lavorava da casa per una ditta svizzera e che dopo il licenziamento ha

percepito indennità di disoccupazione in Germania, ha deciso che la questione

di sapere se la Svizzera fosse stata l’ultimo Stato di occupazione

(conseguentemente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe

stato corretto) e quindi se, successivamente al trasferimento dell’assicurata

nel nostro Paese, quest’ultimo fosse stato competente o meno per erogare

prestazioni di disoccupazione potesse restare insoluta.

Infatti la Svizzera andava

comunque considerata competente quale ultimo Stato di occupazione alla luce dei

principi di tutela della buona fede.

In effetti l’assicurata,

visti l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere durante l’attività,

nonché la conferma da parte della Cassa sul modulo E 301 che la Svizzera era

l’ultimo Stato di occupazione, era legittimata a credere di poter ricevere, in

caso di trasferimento in Svizzera, le indennità di disoccupazione in questo

Paese e ha così preso delle disposizioni per lei svantaggiose.

Nel caso in cui avesse

saputo di un rifiuto da parte della Svizzera nulla avrebbe ostato a posticipare

il trasloco, continuando a cercare lavoro in Svizzera dalla Germania senza

perdere il diritto a prestazioni in quest’ultimo Paese.

Inoltre,

con sentenza 38.2005.90 del 20 marzo 2006, pubblicata in RtiD

II-2006 N. 40 pag. 182, il TCA ha stabilito che un assicurato, tenuto a

restituire delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente, in

quanto, nel periodo in cui aveva beneficiato di prestazioni dell’assicurazione

contro la

disoccupazione, aveva continuato a rivestire, quale membro del CdA della ditta

in cui era stato dipendente, una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, andava tutelato nella propria buona fede. Da un lato, infatti,

l’amministrazione, omettendo di renderlo attento che la sua posizione

all’interno della società comprometteva il diritto alle indennità, aveva

violato il proprio obbligo di consulenza. Dall’altro, erano adempiute le condizioni

per potersi appellare al diritto alla protezione della buona fede. In

particolare, tra la mancata rinuncia alla carica di consigliere

d’amministrazione e la violazione dell’obbligo di consulenza vi era un nesso di

causalità, poiché l’assicurato, se fosse stato tempestivamente informato, si

sarebbe immediatamente dimesso dalla propria carica nella società.

In

concreto, pertanto, vista la buona fede dell’assicurato, la Cassa ha richiesto

a torto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite per il mese

di febbraio 2012.

La decisione su

opposizione del 19 febbraio 2013 impugnata deve, conseguentemente, essere

annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 emessa dalla Cassa CO 1, __________

è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti