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Decisione

38.2013.2

Sosp.di 8gg x consegna tardiva ricerche 8/12.Collocat.concesso 5gg vacanza esenti da controllo il 30.8 con indicaz.di presentarsi il 7.9.Ass.poteva legittim.credere che autorizz.URC si estendesse a co

11 settembre 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 1).

A

motivazione delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto

di aver svolto, in accordo con l’URC, le proprie vacanze con la figlia dal 23

al 29 agosto 2012. Al riguardo egli ha indicato di aver approfondito durante le

vacanze il proprio progetto elaborato in accordo con l’URC di valutare la

possibilità di intraprendere un’attività professionale in proprio rilevando un

negozio di generi alimentari a __________.

L’assicurato

ritiene, dunque, di avere fatto più del dovuto, essendosi attivato anche durante

le vacanze per trovare una soluzione alla sua condizione di disoccupazione.

Egli ha

poi osservato, da un lato, di aver ripreso il programma occupazionale il 30

agosto 2012, dall’altro, che nella tarda mattinata di quel giorno, alle ore

11.16 la sua consulente del personale, tramite un messaggio di posta

elettronica, gli ha concesso ulteriori cinque giorni di vacanza per recarsi a __________

ad approfondire la fattibilità del progetto lavorativo, autorizzandolo a

presentarsi allo sportello dell’URC il 7 settembre 2012.

Il

ricorrente ha affermato di aver consegnato le proprie ricerche del mese di

agosto 2012 il 7 settembre 2012, vale a dire il giorno successivo la fine della

vacanza concordata con l’URC.

In

proposito egli ha evidenziato di non essere stato tenuto, essendo in vacanza, a

rispettare le norme materiali relative alla ricerca di impieghi e nemmeno gli

obblighi di natura formale. Egli ha evidenziato di essere stato, sulla base

dello scambio di messaggi di posta elettronica con la sua consulente, in

diritto di ritenere in buona fede che, poiché fino al 6 settembre non poteva

recarsi allo sportello dell’URC per confermare il rientro dalle vacanze, né consegnare

le ricerche di lavoro del mese di agosto, avrebbe potuto farlo il 7 settembre

2012.

L’assicurato

sostiene, in primo luogo, in maniera generale, che la persona in vacanza è

esentata dall’insieme di prescrizioni relative alle ricerche di impiego,

compreso l’obbligo di consegnarle. In secondo luogo, in maniera specifica, che

in buona fede poteva dedurre dal messaggio di posta elettronica del 30 agosto

2012 di essere esentato dall’obbligo di presentare le ricerche di agosto entro

il 5 settembre 2012.

Il

medesimo ha, altresì, rilevato che, visto il rapido evolversi della concessione

delle ulteriori vacanze, nella fretta non ha portato con sé il formulario

ufficiale delle ricerche di lavoro, anche perché per lui era sottinteso che le

avrebbe potute consegnare il 7 settembre.

Egli

ritiene che non corrisponda al vero l’affermazione dell’amministrazione secondo

cui avrebbe potuto consegnare le ricerche già dal 30 agosto, poiché, quando gli

sono stati concessi ulteriori giorni di vacanza il 30 agosto a fine mattinata,

è partito di tutta fretta e dal 31 agosto è stato in vacanza a __________. Al

riguardo lo stesso ha ribadito che un assicurato non è tenuto a consegnare le

ricerche durante le vacanze autorizzate dall’URC.

L’insorgente,

infine, ha fatto valere che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che

abbia violato l’art. 26 cpv. 2 OADI, la sua colpa è estremamente lieve,

considerati vari aspetti (ulteriori cinque giorni di vacanza decisi e

autorizzati il 30 agosto; la partenza immediata; il fatto che dal 31 agosto al

6 settembre si trovasse in vacanza lontano dal domicilio; il tenore del

messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2012 dell’URC atto a ingenerare

l’aspettativa di poter consegnare le ricerche del 7 settembre; il ritardo di

soli due giorni nella consegna e l’immediata presentazione al rientro dalle

vacanze; il fatto che durante le vacanze materialmente si è attivato per

rientrare nel mondo del lavoro; cfr. doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 15 febbraio 2013 l'URC ha chiesto di respingere l’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso

l’assicurato per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per

aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di

controllo del mese di agosto 2012.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se

necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI)

ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f

LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove

documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova

delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto

giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se

l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di

lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque,

previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL

Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso

concreto l’URC ha sospeso l’assicurato per otto giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova delle ricerche

di lavoro compiute nel mese di agosto 2012 soltanto il 7 settembre 2012, ossia

oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza nessuna

valida giustificazione.

In una

sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il

nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così

espresso:

"

(…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare

considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del

27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di

cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi

assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro

fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione

senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come

pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato

dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto

concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla

revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa

Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di

inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare

un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di

controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve

essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione

circa la sua conformità alla legge.

In

quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,

ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva

consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni

che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

"

(…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1 L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

Considerandi

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne

laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con

sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta

Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il

termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un

determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una

base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la

concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1

lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di

reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre

il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace

esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione

(e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le

prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione

del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire

un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte

ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.6

Nella

presente evenienza le ricerche di impiego del mese di agosto 2012, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro mercoledì

5.

settembre 2012.

L'amministrazione, come

visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in

quanto esse sono state inoltrate soltanto il 7 settembre 2012.

In

concreto è incontestato il fatto che il ricorrente ha consegnato le proprie nove

ricerche di impiego relative al mese di agosto 2012 (cfr. doc. 1) venerdì 7

settembre 2012.

L’assicurato

ha tuttavia fatto valere, da un lato, che, siccome il 30 agosto 2012 tramite un

messaggio di posta elettronica l’URC gli ha concesso cinque giorni di vacanza,

indicandogli che - visto che aveva un colloquio il 6 settembre 2012 - avrebbe

potuto presentarsi allo sportello venerdì 7 settembre 2012, era esentato

dall’insieme di prescrizioni relative alle ricerche di impiego, compreso

l’obbligo di consegnarle.

Dall’altro,

che dal messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2012 inviatogli dalla

consulente del personale poteva dedurre in buona fede di essere esentato

dall’obbligo di presentare le ricerche di agosto entro il 5 settembre 2012

(cfr. doc. I).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che dalla

documentazione agli atti emerge effettivamente che il 30 agosto 2012 tra

l’assicurato e __________, capogruppo dell’URC di __________, vi è stato uno

scambio di messaggi di posta elettronica.

Più

precisamente il 30 agosto 2012 alle ore 9:57 l’insorgente ha inviato a __________

un messaggio del seguente tenore:

"

le chiedo gentilmente di essere dispensato

SUBITO dalla partecipazione al programma __________ per i seguenti motivi:

-

devo recarmi a __________ per vedere il negozio

che intendo prelevare (n.d.r.: rilevare) quanto prima, possibilmente già

da inizio NOVEMBRE!

-

analizzare il bilancio degli ultimi 5 anni

-

trattare il prezzo

-

analizzare la concorrenza sul posto

-

completare il business plan

-

decidere prodotti e fornitori. Tengo a

sottolineare che Natale è alle porte e devo scegliere un fornitore di panettoni

etc.

(…)”

(Doc. 7)

Il 30

agosto 2012 alle ore 11:06 __________ ha risposto che:

"

la informo che il programma occupazionale verrà

interrotto con oggi, 30.08.2012, ultimo giorno di presenza. Da domani lei potrà

assentarsi, usufruendo dei 5 giorni di vacanza a cui ha diritto e al suo

rientro dovrà presentarsi ai nostri sportelli (non verranno accettate

telefonate o e-mail) per annunciare la fine della vacanza (eventuali giorni di

assenza oltre i 5 di diritto non saranno indennizzati dalla cassa). Durante i 5

giorni di vacanza è esonerato dalle ricerche di lavoro.

La informo anche che, se

l’analisi della sostenibilità economica del suo progetto (fatta con i signori __________

e __________ della __________ di __________) dovesse dare esito negativo, sarà

nuovamente inserito in un programma occupazionale.” (Doc. 7)

Alle ore

11:20 del 30 agosto 2012 l’assicurato ha trasmesso all’URC un ulteriore

messaggio di posta elettronica:

"

la ringrazio ma senz’altro le sarà sfuggito che

mi è impossibile presentarmi allo sportello per annunciare il mio “cosiddetto

rientro vacanze” in quanto ho il seguente appuntamento:

giovedì 06.09.12 dalle

ore 09:00 alle ore 12:00 con il Dr. __________

dalle

ore 14:00 alle ore 16.30 con il sig. __________

mercoledì 12.09.12 dalle

ore 14:00 alle ore 16:30 con il sig. __________

giovedì 13.09.12 dalle

ore 09:00 alle ore 12:00 con il sig. __________

Mi dica lei se devo

spostare l’appuntamento o cosa dovrò fare.” (Doc. 7)

__________,

il 30 agosto 2012 alle ore 12:40, ha comunicato:

"

può senz’altro presentarsi al nostro sportello

venerdì 07.09.2012.” (doc. 7)

Il 30

agosto 2012 l’URC ha emesso una decisione d’interruzione del programma di

occupazione che l’insorgente stava svolgendo dal 2 agosto 2012 presso __________

– __________, nella quale l'amministrazione ha precisato che il POT è stato

interrotto per permettere all’assicurato di seguire il percorso relativo al suo

progetto di autoimprenditorialità (cfr. doc. 6).

2.8

Per quanto

concerne l’asserzione dell’assicurato secondo cui, ritenuti i giorni di vacanza

concessi dall’URC il 30 agosto 2012, oltre a non essere tenuto a intraprendere

sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata, in quel lasso di tempo

nemmeno doveva comprovare le ricerche effettuate (cfr. doc. I), giova osservare

che l’art. 27 cpv. 1 OADI, relativo ai giorni esenti dall’obbligo di controllo,

prevede che dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine

quadro, l'assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo,

che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall'obbligo di

controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve

adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8

LADI).

La Prassi LADI/B320 dell’ottobre 2012, concernente le ricerche

personali di lavoro, enuncia che il servizio competente rinuncia alla

prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, tra l’altro, nel periodo

in cui l’assicurato prende giorni esenti dall’obbligo di controllo.

Inoltre è indicato che gli

assicurati che hanno preso giorni esenti dall’obbligo di controllo, in quel

periodo neppure devono necessariamente essere disposti ad accettare qualsiasi

occupazione adeguata assegnata.

La Prassi

LADI/D33 del gennaio 2012, relativa agli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 26 OADI,

non prevede, invece, alcunché in relazione all’obbligo o meno di rispettare il

termine per la consegna delle ricerche di impiego svolte in un determinato

periodo di controllo di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI nel caso in cui l’assicurato

benefici di giorni esenti da controllo.

Sulla portata delle

direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

La

questione di sapere se durante i giorni esenti da controllo concessi

dall’amministrazione un assicurato debba oppure no ossequiare comunque il

termine di consegna delle ricerche di lavoro contemplato dall’art. 26 cpv. 2

OADI non merita, in concreto, di ulteriori approfondimenti.

Nel caso

di specie, infatti, decisiva per la risoluzione della vertenza è la circostanza

che il 30 agosto 2012 __________, capogruppo dell’URC di __________, ha

accordato al ricorrente cinque giorni, dal 31 agosto al 4 settembre 2012, di

vacanza esenti da controllo e ha espressamente indicato, a seguito del

messaggio di posta elettronica dell’assicurato in cui questi ha esposto che gli

era impossibile comparire allo sportello al termine dei cinque giorni

concessigli, avendo giovedì 6 settembre 2012 un appuntamento dalle ore 9:00

alle 12:00 con il Dr. __________ e dalle 14:00 alle 16.30 con il sig. __________

(cfr. messaggio di posta elettronica del 30.8.2012 ore 11:20; doc. 7), che

poteva “senz’altro presentarsi” allo sportello URC “venerdì 07.09.2012”

(cfr. doc. 7; consid. 2.7.).

I signori

__________ e __________, come precisato dalla capogruppo URC in un messaggio di

posta elettronica sempre del 30 agosto 2012, si occupavano dell’analisi della

sostenibilità economica del progetto di autoimprenditorialità dell’insorgente

(cfr. doc. 7; consid. 2.7.).

E’ vero che

l’assicurato era, o in ogni caso avrebbe dovuto essere, al corrente del suo

dovere di consegnare le ricerche relative al periodo di controllo di agosto

2012.

entro il quinto giorno del mese successivo ai sensi dell’art. 26 cpv. 2

OADI, considerato in particolare che il termine quadro (terzo) in corso al

momento dei fatti in questione è stato aperto il 1° febbraio 2011 e che il 21

luglio 2011 era già stato sospeso per cinque giorni per non avere consegnato

tempestivamente (entro il 5 luglio 2011) le ricerche di giugno 2011 senza una

valida giustificazione, poiché il certificato medico allegato attestava

un’inabilità soltanto a decorrere dal 13 luglio 2011 (cfr. doc. 9).

È pur

vero che otto delle nove ricerche di lavoro effettuate nel mese di agosto 2012,

consegnate il 7 settembre 2012, sono state svolte dal 8 al 22 agosto 2012 (la

nona ricerca è datata 30 agosto 2012 cfr. doc. 1), per cui il 30 agosto 2012,

allorché l’insorgente ha interpellato - tramite posta elettronica - l’URC al

fine di beneficiare di ulteriori giorni di vacanza, teoricamente avrebbero

potuto già essere (state) consegnate all’amministrazione.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurato, come appena visto, ha compiuto

un’ulteriore ricerca di impiego (cfr. doc. I).

Egli,

perciò, prima del 30 agosto 2012 non aveva ultimato lo svolgimento delle

ricerche per il mese di agosto 2012.

Di

conseguenza egli non aveva pensato a consegnare prima della fine del mese di

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del

mese di agosto 2012.

Inoltre

nel ricorso l’insorgente ha affermato di essere stato in vacanza con la figlia

dal 23 al 29 agosto 2012, periodo nel quale egli avrebbe comunque approfondito

il proprio progetto di rilevare un negozio di generi alimentari a __________

(cfr. doc. I).

Tale asserzione

non è, peraltro, stata contestata dall’URC (cfr. doc. VI).

Infine, e

soprattutto, da una parte, il 30 agosto 2012 la capogruppo dell’URC di __________,

__________, ha concesso al ricorrente ulteriori cinque giorni esenti da

controllo, visto che lo stesso il medesimo giorno con un messaggio di posta

elettronica inviato alle ore 9:57 aveva chiesto altri giorni di vacanza, motivando

che doveva assentarsi dal Ticino per recarsi a __________ al fine di vedere il

negozio che aveva intenzione di rilevare quanto prima - già da inizio novembre

2012.

-, esaminare il bilancio degli ultimi cinque anni, trattare i prezzo,

analizzare la concorrenza sul posto, completare il business plan e decidere

prodotti e fornitori (cfr. doc. 7).

D'altra

parte, il 30 agosto 2012 alle ore 12:40, dopo che l’assicurato ha puntualizzato

che al termine dei cinque giorni accordatigli non poteva presentarsi allo

sportello a causa di impegni connessi al suo progetto di attività indipendente,

segnatamente di un appuntamento per il 6 settembre 2012 con le persone che

stavano esaminando la sostenibilità economica del suo progetto di autoimprenditorialità

che l’avrebbe occupato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30

(cfr. doc. 7), __________ gli ha comunicato che poteva senz’altro presentarsi

allo sportello venerdì 7 settembre 2012 (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).

Del resto

l’amministrazione, il 30 agosto 2012, ha emanato una decisione di interruzione del programma occupazionale __________ che l’assicurato stava svolgendo,

proprio specificando che il motivo del provvedimento di cessazione del POT era

di permettere all’assicurato di seguire il suo progetto di autoimprenditorialità

(cfr. doc. 6).

In simili

condizioni, tutto ben considerato e ritenuto pure il breve lasso di tempo

intercorso tra l’ultimo giorno del termine di cui al l’art. 26 cpv. 2 OADI,

ossia il 5 settembre 2012, e il giorno dell’effettiva consegna delle ricerche

di lavoro del mese di agosto 2012, il 7 settembre 2012, questo Tribunale

ritiene che l’assicurato potesse legittimamente credere nella situazione

specifica, in cui gli erano stati accordati ulteriori cinque giorni esenti da

controllo visti i suoi impegni per seguire e concretizzare il progetto di

avviare un’attività indipendente a __________, che l’autorizzazione dell’URC a

senz’altro poter presentarsi allo sportello venerdì 7 settembre 2012 si

estendesse anche alla consegna delle ricerche di impiego del mese di agosto

2012.

Ne

discende che a torto il ricorrente è stato sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa della consegna

tardiva delle ricerche di agosto 2012.

2.9

Tale

soluzione si giustifica anche ponendo mente al fatto che nella presente

evenienza l’assicurato, nel periodo in questione, in particolare dalla fine di

agosto al 6 settembre 2012, è stato impegnato nell’attuazione del suo progetto

di autoimprenditorialità volto a rilevare entro breve termine (da inizio

novembre 2012; cfr. doc. 7) un negozio di generi alimentari a __________, che

ha implicato la sua assenza dal Cantone Ticino - peraltro autorizzata dall’URC

con la concessione di ulteriori cinque giorni esenti da controllo -, nonché

l’appuntamento del 6 settembre 2012 della durata di una giornata (ad eccezione

dell’orario della pausa pranzo) presso le persone responsabili dell’esame della

sostenibilità economica del progetto a Lugano (cfr. doc. I pag. 2).

Questa

Corte considera che l’impegno profuso dall’assicurato per tentare di uscire

dalla disoccupazione, che l’ha visto concretamente occupato anche fuori Cantone

per la valutazione dell’attività indipendente da rilevare senza indugio, deve

essere ritenuto un valido motivo ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 OADI che

permette, nonostante le ricerche di lavoro del mese di agosto 2012 siano state

consegnate dopo la scadenza del termine corrispondente ai primi cinque giorni

del mese di settembre 2012, di prendere in considerazione gli sforzi

intrapresi.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere

annullata, visto anche che nessuna contestazione è stata sollevata

dall'amministrazione a proposito della qualità e della quantità di ricerche di lavoro

effettuate dall'assicurato nel periodo di controllo del mese di agosto 2012.

2.11

L’emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del

ricorrente di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I; STF

9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010

consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21

luglio 2005 consid. 4).

2.12

L’insorgente,

vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica,

ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 30 Lptca; STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5

dicembre 2003; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013

consid. 2.12.; STCA 39.2003.14 del 7 aprile 2004 consid. 2.13.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC di __________

verserà al ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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