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Decisione

38.2013.20

Confermata decisione di restituzione per indennità di disoccupazione indebitamente percepite. Il diritto della Cassa di richiedere il rimborso delle indenità non era perento. AG accolta

11 settembre 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VI

e VII sono stati trasmessi al legale dell’assicurato per conoscenza (doc.

VIII).

1.6. L’avv. RA 1

- il 24 aprile 2013 – ha trasmesso al TCA il verbale di udienza del 23 aprile

2013 della Pretura di __________ (doc. IX).

Il doc.

IX e l’allegato sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (doc. X).

in

diritto

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.

26'722.50, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite

indebitamente dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011.

2.2. Va dapprima

segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della

LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre

2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1;

DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV

Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V

163, consid. 4b, pag. 166).

Nel caso

in esame la Cassa ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione

percepite dall’assicurato dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011.

Per

quanto concerne le indennità percepite antecedentemente al 1° aprile 2011 la

quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui ad esse si

applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011. In seguito trovano applicazione le norme entrate in vigore con la quarta revisione.

2.3. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Per

inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è

il seguente:

"

La domanda di restituzione è retta dall’articolo

25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4. L’art. 25

cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se

il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF

130 V 318).

L’art. 95

cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si

prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto

conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre

1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i

termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della

norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid.

5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento

in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti

giustificanti la restituzione.

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si

tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza

elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

I termini

di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag.

59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al

riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi,

Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no.

31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in

esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da

un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è

stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione

di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Cfr. pure

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr.

12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

In una

sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2

vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95

vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che

qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione,

l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso,

bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo,

con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b,

pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.;

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr.

12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c

pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,

consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione

contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

"

(…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che

in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo

(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al

riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,

massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

Riguardo

alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità

periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione

non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;

DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag.

130).

Nella

decisione di questa Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre

ricordato che, quando l’amministrazione apprende una nuova circostanza che

rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine

di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a

conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

Ad

esempio, nel caso in cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che

l’autorità cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento di

un assicurato per un periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il

termine di perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto

che il provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di

cosa giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).

Quando,

infine, l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le

conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale

di perenzione inizia dal momento in cui va ritenuto che l’autorità, applicando

l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completare le sue informazioni in

modo tale da poter far valere la propria pretesa di restituzione (cfr. STF

8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010

consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio 2010; DTF 112 V 180).

2.5. La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la

restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE"

dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in

particolare di quello relativo:

" A12 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

moment où l’institution

d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci

est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

La décision de restitution

des prestations est donc soumise à un double délai de péremption : d'une part,

elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de connaissance de

l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que sur les

prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du

23.9.04, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le

délai de péremption est respecté.

Le texte de la LPGA est

le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31

décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

Délai de péremption relatif

A13 Le délai d’un an est un délai de

péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait

dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle

avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1;

122 V 270, consid. 5a).

Dans le cas d’une

erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai

ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de

celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p.

ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des

faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la

fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités

administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des

organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par

exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision

d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption

débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité

cantonale soit ou pas entrée en force.

Une

exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne

les données ressortant du registre du commerce. Etant

donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse

est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit

d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré

n’en a pas fait mention.

A14 La caisse est tenue d'examiner les

conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments

nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu,

ou quand la situation juridique est définitivement établie.

Dès

lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où

l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de

toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la

cause P.M., C 11/00).

Considerandi

2.6

Nella domanda d’indennità di disoccupazione dell’8 marzo 2011

RI 1 ha indicato di essere stato alle dipendenze della __________ dal 1°

gennaio 2007 sino al 31 ottobre 2009. La conclusione del rapporto lavorativo

era da ricondurre alla cessazione dell’attività con relativa chiusura della

ditta (doc. 12).

Dall’estratto

del registro di commercio del Cantone Ticino si evince che la __________ è

stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di __________

del __________ giugno 2010 (data giornale __________ giugno 2010, data FUSC __________

giugno 2010) (doc. 16).

In data

28.

febbraio 2011 l’assicurato ha aperto un termine quadro per la riscossione

delle indennità di disoccupazione (doc. 12, 13).

Con precetto esecutivo no.

876797.

del 22 agosto 2012, notificato all’assicurato il 5 settembre 2012, la

Cassa ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 26'722.50 più interessi, sulla base

della decisione di restituzione del 14 maggio 2012 (doc. 3).

L’assicurato ha interposto

opposizione (doc. 3) e la Cassa con istanza del 10 settembre 2012 ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione (doc. 4).

Con decisione del 5

ottobre 2012 la Pretura di __________ ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione di RI 1 per l’importo di fr. 26'722.50, più spese

esecutive (doc. 6).

Con scritto del 24 ottobre

2012.

la Cassa CO 1 ha invitato l’Ufficio esecuzioni di __________ ad annullare

l’esecuzione no. __________ (doc. E). L’annullamento dell’esecuzione è stato

confermato dall’UEF di __________ il 26 ottobre 2012 (doc. F).

L’annullamento della

procedura di esecuzione è stata motivata dal rappresentante legale di RI 1 con

la mancata ricezione da parte di quest’ultimo della decisione del 14 maggio

2012.

(doc. I).

La Cassa ha nuovamente

notificato in data 1° novembre 2012 la decisione del 14 maggio 2012 chiedente

la restituzione di indennità di disoccupazione percepite di troppo (doc. 10,

1).

In data 18 febbraio 2013

la Cassa ha poi emesso la decisione su opposizione (doc. 11).

Per quanto riguarda la

vertenza riguardante il beneficio del gratuito patrocinio in sede amministrativa

questa Corte si è espressa con la decisione del 22 aprile 2013 (inc.

38.2013

), cresciuta incontestata in giudicato.

2.7

Il TCA deve dunque esaminare

se al momento in cui è stato emesso l’ordine di restituzione, il diritto della

Cassa di richiedere il rimborso delle indennità percepite di troppo nel periodo

dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011 era perento oppure no.

In primo luogo va

precisato che l’amministrazione, il 14 maggio 2012, ha emesso una decisione di restituzione di fr. 26'772.50 senza correttamente notificarla

all’assicurato. La Cassa ha infatti chiesto all’Ufficio di esecuzione – in data

24.

ottobre 2012 – l’annullamento del precetto esecutivo (doc. E, F e doc. 8).

Vedi su questo punto anche

la sentenza del TCA del 22 aprile 2013, pag. 8, inc. 38.2013.13.

Ne discende che la

corretta notifica della decisione del 14 maggio 2012 è avvenuta il 1°

novembre 2012 (doc. 10).

Su questo punto anche la

Cassa conferma che la decisione di restituzione “è stata intimata la prima

volta in data 1 novembre 2012” (doc. III, pag. 2).

Dalla documentazione agli

atti emerge che la Cassa ha erroneamente considerato terminato il rapporto di

lavoro tra RI 1 e la __________ al 21 ottobre 2010, anziché al 31 ottobre 2009

(doc. 1).

L’amministrazione ritiene

di avere rispettato il termine annuale di perenzione sostenendo che l’errore è

emerso solo in seguito alla revisione effettuata dalla Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) il 19 - 21 dicembre 2011 (doc. 1, 11).

Il TCA non ha ragione di

scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, per le ragioni che seguono.

RI 1 ha presentato alla

Cassa – in data 8 marzo 2011 – la domanda d’indennità di disoccupazione in cui

ha specificato che il rapporto di lavoro con la __________ si era concluso il

31.

ottobre 2009 (cfr. pto. 16, doc. 12).

In data 22 marzo 2011 la

Cassa ha preso contatto con l’assicurazione collettiva “__________” per

ottenere informazioni volte a “valutare in modo ponderato l’eventuale

diritto alle indennità”. In particolare è stato chiesto all’istituto

assicuratore se RI 1 durante il periodo di malattia fosse stato indennizzato

dall’assicurazione collettiva (cfr. scritti di posta elettronica del 22 marzo

2011, doc. 21).

La responsabile de “__________”

ha quindi comunicato – sempre il 22 marzo 2011 – che il salario a RI 1 era

stato versato fino al 21 ottobre 2010 tramite l’assicurazione collettiva (cfr.

scritti di posta elettronica del 22 marzo 2011, doc. 21).

Nei conteggi de “__________”

del 1° marzo 2011 presenti nell’incarto vengono confermati i versamenti delle

indennità giornaliere per il periodo 1° febbraio 2009 – 31 dicembre 2009 (doc.

19) e 1° gennaio 2010 – 21 ottobre 2010 (doc. 20).

È verosimile che la data

errata del 21 ottobre 2010, indicata come giorno di conclusione del rapporto di

lavoro con la __________, sia stata dedotta dalla comunicazione con “__________”.

In risposta la Cassa ha confermato che “per accordare il periodo di

contribuzione, in assenza di documenti da parte del datore di lavoro fallito,

si è basata sui conteggi dell’assicurazione collettiva…” (doc. III, pag.

3).

Conformemente alla

giurisprudenza citata, il termine annuo di perenzione non decorre dal momento

in cui l’amministrazione ha commesso l’errore, in casu nel marzo 2011,

bensì da quando questa avrebbe dovuto in un secondo tempo rendersi conto dello

sbaglio commesso in base all’attenzione ragionevolmente esigibile.

2.8

Secondo il

ricorrente se la Cassa avesse prestato attenzione alle iscrizioni eseguite a

Registro di commercio avrebbe potuto rendersi conto che un contratto di lavoro

sino al 21 ottobre 2010 era oggettivamente impossibile (doc. I, pag. 6).

Inoltre

l’insorgente ritiene che la Cassa, informata con il progetto di decisione del

12.

ottobre 2011 dall’Ufficio assicurazione invalidità che l’assicurato ha

percepito una rendita intera dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2010 (decisione

dell’11 novembre 2010), avrebbe dovuto insospettirsi e avviare delle indagini

tese ad accertare l’eventuale esistenza di una pretesa di restituzione.

In una

sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013, il Tribunale federale ha stabilito

che, a torto, il TCA aveva ritenuto che la Cassa di disoccupazione

avrebbe dovuto notare l'errore di calcolo del guadagno intermedio al massimo in

occasione del secondo periodo di controllo se avesse dato prova dell'attenzione

da lei ragionevolmente esigibile. Infatti, dovendo essere ricalcolato ogni

mese, l'errore non si sarebbe dovuto riprodurre nei periodi di controllo

successivi. Pertanto, questo Tribunale aveva considerato l'inizio del termine

di perenzione al 23 agosto 2010, cioè un mese dopo la notifica alla Cassa di

disoccupazione dell'attestato di guadagno intermedio del mese di giugno 2010,

ciò che rendeva perenta la domanda di restituzione emanata il 17 gennaio 2012.

L’Alta Corte si è

al riguardo così espressa:

" (…)

4.5

La Segreteria ricorrente argomenta che se, a posteriori, è

facile ritenere che la Cassa di disoccupazione avrebbe potuto constatare e

correggere l'errore già in occasione di un ulteriore conteggio, sta di fatto

che non vi erano motivi che avrebbero potuto indurla ad una verifica più

approfondita dell'incarto, quali ad esempio l'apertura di un nuovo termine

quadro. Pertanto, conformemente alla prassi costante del Tribunale federale, in

assenza di una siffatta circostanza, il termine di perenzione non poteva che

iniziare dal momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza del rapporto

di revisione della SECO (il Tribunale federale avrebbe statuito in tal senso

segnatamente nella sentenza C 15/07 del 14 marzo 2007). Infatti, al di là dei

criteri determinati dal Tribunale federale (segnatamente l'apertura di un nuovo

termine quadro, il nuovo calcolo del guadagno assicurato, ecc.), apparirebbe

impossibile specificare obiettivamente tutte le circostanze che dovrebbero

permettere di affermare con certezza che l'amministrazione avrebbe potuto

riconoscere ulteriormente il proprio errore. L'autorità ricorrente rileva

infine che non per niente il legislatore avrebbe previsto un controllo dei

pagamenti da parte dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione

disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI; art. 110 OADI). Oltretutto, l'art.

113.

cpv. 2 OADI prevederebbe che l'ufficio medesimo possa ordinare alla cassa

di procedere alla richiesta di restituzione delle prestazioni versate a torto

al beneficiario. Limitare pertanto la possibilità di esigere la restituzione

delle prestazioni ai soli casi in cui è palese che la cassa non avrebbe potuto

accorgersi dell'errore, costituirebbe, a mente della Segreteria ricorrente, un

intralcio inammissibile alla corretta sorveglianza prevista dalla legge. Visto

quanto precede, sarebbe d'uopo riconoscere che il termine di perenzione decorre

in casu solamente a partire dal momento in cui la Cassa di disoccupazione ha

preso conoscenza del rapporto di revisione allestito dalla SECO nel mese di

ottobre 2011.”

Nella DTF

122.

V 270 l’Alta Corte ha ribadito che il termine relativo di perenzione di un

anno comincia a decorrere nel momento in cui la cassa disoccupazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Visto

l'effetto di pubblicità del registro di commercio, dal quale risulta la qualità

di membro del consiglio di amministrazione, la cassa disoccupazione deve sin dall'inizio

lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di

amministrazione, circostanza che esclude il diritto all'indennità per lavoro

ridotto.

Considerato

l’effetto di pubblicità dell’iscrizione nel registro di commercio, si ritiene che

la cassa sia venuta subito a conoscenza delle circostanze che escludono

l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione (DTF 122 V 270) anche

se l’assicurato non ne ha fatto menzione.

2.9

Riguardo al

primo motivo invocato dal ricorrente il TCA constata che dall’estratto del

registro di commercio agli atti emerge che la società è stata dichiarata in

fallimento con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________

giugno 2010 (data giornale __________ giugno 2010, data FUSC __________ giugno

2010, cfr. doc. 16) prima dunque dell’apertura del termine quadro di

riscossione e del versamento delle indennità (doc. 11).

Ora, quando RI 1 ha

inoltrato la domanda d’indennità di disoccupazione l’8 marzo 2011 ha indicato al 31 ottobre 2009 la fine del rapporto di lavoro con la __________.

A quel momento la ditta non

era ancora fallita.

Quindi se la Cassa avesse

verificato l’iscrizione a Registro di commercio non avrebbe constatato nulla

che fosse in contraddizione con quanto indicato dallo stesso ricorrente.

L’errore non è dunque stato

compiuto dall’amministrazione per non avere consultato il Registo di commercio.

Per quel che riguarda il

secondo argomento fatto valere dal ricorrente, il TCA ritiene che la

notifica in copia del progetto di decisione dell’Ufficio AI del 12 ottobre 2011

non è un motivo sufficiente per indurre la Cassa a una verifica più

approfondita dell’incarto ritenuto che nella fattispecie il termine quadro di

riscossione era già stato aperto il 28 febbraio 2011.

Pertanto, conformemente

alla prassi costante del Tribunale federale, in assenza dell’apertura di un

nuovo termine quadro, il termine di perenzione non poteva che iniziare dal

momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza del rapporto di revisione della

SECO del 19-21 dicembre 2011.

Comunque,

anche se si volesse ritenere che la Cassa avrebbe dovuto rendersi conto

dell’errore al momento della ricezione del progetto di decisione del 12 ottobre

2011.

dell’assicurazione invalidità, il termine di perenzione di un anno non

sarebbe scaduto per le ragioni che seguono.

L’Alta

Corte in una sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 ha precisato che:

“(…)

Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti

indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si

rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti

entro un termine adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine di 4

mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio

del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui

l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in

grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare

il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni

caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della

corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).” (sentenza 8C_64/2011, pag. 2).

Nella

sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio

cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della

protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle

indennità di perdita di guadagno (IPG).

Secondo

il TCA, alla luce della semplicità del caso in esame, di fatto si trattava

unicamente di calcolare quanti mesi di lavoro l’assicurato aveva svolto entro

il termine quadro di contribuzione, gli accertamenti necessari alla Cassa per

verificare l’esistenza di un obbligo di restituzione avrebbe richiesto non più

di 30 giorni.

Ritenuto

che la Cassa ha notificato l’ordine di restituzione il 1° novembre 2012, a quel momento il diritto di chiedere la restituzione non sarebbe comunque ancora perento, in

quanto il termine relativo di un anno scadrebbe il 12 novembre 2012 (calcolando

30.

giorni dopo il progetto di decisione AI del 12 ottobre 2011).

In

conclusione il TCA ritiene che la richiesta di restituzione non sia perenta,

per cui la decisione su opposizione del 18 febbraio 2013 deve essere

confermata.

2.10

L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I pag. 9).

In realtà

la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente è separato

con tre figli: Michela (1976), Tiberio (2004) e Ariele (2007). I figli Tiberio

e Ariele sono affidati alla custodia della madre (doc. IX).

L’assicurato è dipendente

della Regusci Reco SA di Bellinzona e dispone, quali entrate, dello stipendio

di fr. 6'800.-- lordi, pari a fr. 6'244.80 netti (doc. XII+1-11).

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento

di fr. 1'350.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla

Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al

minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,

secondo la giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’350.-- il supplemento del 25%,

si ottengono fr. 1'687.50. Va poi aggiunto il contributo alimentare per il

figlio Tiberio (fr.1'500.-) e Ariele (fr. 1'500.--), il premio

dell’assicurazione malattia di fr. 375.90 e la pigione di fr. 1'580.-- (fr.

1'410.-- + 170.-- ), si ottengono fr. 6'643.40 che superano già l’importo delle

entrate senza calcolare i debiti che emergono dall’estratto UEF di Locarno

(doc. XVII).

Luca

Flamminii deve quindi essere considerato indigente.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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