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Decisione

38.2013.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 luglio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I

643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

presente evenienza la decisione del 21 gennaio 2013 con cui l’URC ha sospeso

l’assicurato per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a

causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in

disoccupazione del 28 dicembre 2012 è stata spedita esclusivamente a __________

(cfr. doc. A9; III).

__________

è stata nominata curatrice di RI 1 dalla Commissione tutoria regionale di __________

con risoluzione del 17 agosto 2012 (cfr. doc. 10B).

Con tale

decisione, infatti, la CTR, a seguito dell’istanza di curatela presentata

dall’assicurato stesso il 5 giugno 2012, ha istituito una curatela volontaria a suo favore con il compito, segnatamente, di amministrare i beni e i redditi

di proprietà del curatelato (cfr. doc. 10B).

L’opposizione

interposta dall’insorgente contro il provvedimento del 21 gennaio 2013 è datata

14 marzo 2013 (cfr. doc. 6).

Egli ha

indicato di essere venuto a conoscenza della decisione di sanzione unicamente

il 5 marzo 2013, quando la sua curatrice gli ha consegnato la lettera (cfr.

doc. 6).

Ciò è

peraltro stato ribadito nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

In

concreto, come visto, nei confronti del ricorrente è stata istituita,

nell’agosto 2012, una curatela volontaria in applicazione dell’art. 394 CC

(cfr. doc. 10B), il quale prevede che se la persona bisognosa di aiuto non può

provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è

istituita una curatela di rappresentanza.

Ai sensi

dell’art. 394 cpv. 3 CC, inoltre, anche se non sono posti limiti al suo

esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.

Va, poi,

evidenziato che con scritto del 2 gennaio 2013 __________, in qualità di

curatrice amministrativa dell’assicurato, ha chiesto espressamente all’URC di

inviare la corrispondenza riguardante l’insorgente a lei, al suo indirizzo di __________

(cfr. doc. 10A).

In

proposito è utile rilevare che l’art. 37 cpv. 3 LPGA, relativo alla

rappresentanza e al patrocinio, finché la parte non revochi la procura

l'assicuratore comunica con il rappresentante.

Il

principio secondo cui l’assicuratore comunica con il rappresentante di un

assicurato risponde a un interesse di sicurezza giuridica, in quanto permette

di eliminare eventuali dubbi in merito alla questione di sapere a chi inviare

le comunicazioni, se alla parte stessa o al rappresentante e consente di

chiarire quale comunicazione sia determinante ai fini del decorso del termine.

Ciò non

esclude l’invio di una copia della comunicazione alla parte rappresentata.

Tuttavia quest’ultima non può prevalersi di una comunicazione difettosa o

mancante (cfr. DTF 99 V 177 consid. 3; STF 9C_791/2010

del 10 novembre 2010 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 32 pag.

93; STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2009 UV

Nr. 16 pag. 62).

Alla luce di quanto

esposto, ritenuto, da un lato, che nell’agosto 2012 __________ è stata nominata

curatrice dell’assicurato dalla Commissione tutoria regionale e, dall’altro,

che la medesima nel gennaio 2013 ha comunicato all’URC di inviare a lei la

corrispondenza riguardante il ricorrente (cfr. doc. 10A; 10B), questa Corte

ritiene che nel caso di specie non sia censurabile l’operato dell’URC che ha intimato

la decisione di sanzione del 21 gennaio 2013 esclusivamente alla curatrice

dell’assicurato.

2.4. La decisione del 21 gennaio

2013 non riporta l’indicazione che la stessa sia stata inviata per

raccomandata.

La questione relativa alle

modalità di invio, se per raccomandata o per posta semplice, non merita, in

concreto, di essere approfondita oltre.

Considerandi

In effetti l’insorgente ha

unicamente asserito di essere venuto a conoscenza del provvedimento del 21

gennaio 2013 solo il 5 marzo 2013 tramite la propria curatrice (cfr. doc. I;

6).

Mai egli ha contestato che

la decisione di sospensione sia stata notificata alla curatrice al più tardi

qualche giorno dopo la data di emanazione del 21 gennaio 2013, facendo valere, ad

esempio, che la notificazione sarebbe al contrario avvenuta a metà febbraio

2013.

Il momento della notifica

della decisione alla curatrice non risulta, dunque, litigioso.

Di conseguenza va

considerato, anche nel caso in cui la decisione emessa lunedì 21 gennaio 2013

sia stata spedita il giorno successivo tramite posta B (un invio con

posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno

lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato; cfr. STFA C 212/00 del 2

novembre 2000; STCA 38.2012.16 del 28 novembre 2012; STCA 38.2005.22 del 21

luglio 2005; www.posta.ch), che il plico è stato notificato al più tardi

venerdì 25 gennaio 2013.

Al riguardo giova

osservare che una decisione è considerata notificata non al momento in cui il

destinatario ne prende conoscenza, ma il giorno in cui è debitamente

comunicata. Trattandosi di un atto sottoposto a ricezione, la notifica risulta

perfetta quando la decisione entra nella sfera d’influenza del destinatario

(cfr. STF 9C_413/2011 del 15 maggio 2012 consid. 4.2.; DTF 113 Ib 297 consid.

2a).

Ne

discende che il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione

è iniziato a decorrere il 26 gennaio 2013 ed è scaduto lunedì 25 febbraio 2013

(il trentesimo giorno è in realtà caduto di domenica, tuttavia, in applicazione

dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il primo giorno feriale

seguente, lunedì 25 febbraio 2013 appunto).

Siccome

l'opposizione è datata 14 marzo 2013 essa è tardiva.

2.5

Occorre ora

esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. STF 8C_898/2009 del 4 dicembre

2009.

consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF

96.

II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art.

41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la

decisione del 21 gennaio 2013.

In

effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo in relazione

all’assicurato e/o alla curatrice – né l’insorgente ha del resto fatto valere

ragioni particolari per le quali la curatrice gli abbia consegnato la decisione

del 21 gennaio 2013 solamente il 5 marzo 2013 – che renda scusabile l’inoltro

tardivo dell’opposizione.

Riguardo alla circostanza

invocata dal ricorrente secondo cui la curatrice gli avrebbe consegnato la

decisione del 21 gennaio 2013 soltanto il 5 marzo 2013 (cfr. doc. I; 6), giova ricordare che, per costante giurisprudenza, gli assicurati

devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle

quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3., pubblicata in

SVR 2009 UV Nr. 16 pag. 62; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.

3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con

sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2011.6 del 9 maggio 2011

consid. 2.7.).

Per quanto attiene più

specificatamente al regime della protezione degli adulti, l’art.

454.

cpv. 1 CC, relativo alla responsabilità, enuncia che chiunque è leso

da atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione

degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità

della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.

Il

disposto appena citato concerne, in particolare, la responsabilità per

gli atti o le omissioni dei curatori (cfr. Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero - Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione - del 28 giugno 2006, FF 2006

pag. 6391 segg., pag. 6478-6479).

2.6

In simili

condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata tardivamente

dall’assicurato il 14 marzo 2013 è irricevibile (cfr. su questo tema pure le STCA

38.2007.102

del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA

38.2007.73

del 3 ottobre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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