38.2013.22
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15 luglio 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2013.22
Data decisione, Autorità:
15.07.2013, TCA
Titolo:
Opposizione14.3.13 contro dec.21.1.13 di sosp.12gg x mancate ricerche irricevibile,poiché tardiva (mom.notifica dec.non litigioso;se x posta B al + tardi 15.1.13).In casu non censurabile che dec.spedita solo a curatrice.Non condiz.per restituz.termine.Ass.sopporta consegu.azioni/omiss.rappresentante
CURATELA GENERALE
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
SANZIONE
art. 394 CC
art. 454 cpv. 1 CC
art. 37 cpv. 3 LPGA
art. 39 agg. 38 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.22
rs
Lugano
15 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo
2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 21 gennaio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di (in
seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo di tre mesi antecedenti
l’iscrizione in disoccupazione del 28 dicembre 2012 (cfr. doc. A9 = doc. 5).
1.2. A seguito
dell’opposizione del 14 marzo 2013 interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6),
l’amministrazione, il 18 marzo 2013, ha emesso una decisione su opposizione con
cui ha ritenuto irricevibile l’opposizione, in quanto tardiva.
L’URC ha,
inoltre, rilevato che in ogni caso l’emanazione di una decisione di sanzione
risulta corretta, poiché RI 1, relativamente al periodo precedente l’annuncio
per il collocamento, non è stato in grado di dimostrare di aver svolto delle
ricerche di lavoro.
Al
riguardo è stato precisato che quanto dichiarato dall’assicurato, ovvero di
aver compiuto delle ricerche telefonicamente, non è stato in alcun modo
comprovato (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 18 marzo 2013 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, rilevando, in particolare, quanto segue:
" Inoltro
ricorso contro decisione di sanzione del 18.03.2013, in risposta alla decisione
del 21.01.2013, della quale sono venuto a conoscenza il 05.03.2013 da parte
della mia consulente economica __________.
Sono
uscito dalla clinica, ricoverato per esaurimento nervoso, causato anche dalla
perdita del lavoro che ho svolto per 14 anni presso la ditta __________.
In via
di separazione non potevo recarmi al mio domicilio e usare il computer per effettuare
ricerche di lavoro, data la decisione di assegnare il domicilio alla moglie e
al figlio.
Ho
potuto approfittare per un breve periodo di una stanza a casa di mio padre,
dove non ci son PC. Mi sono poi trovato da alloggiare all’Hotel __________,
dove mi trovo tuttora da ottobre del 2012. Tutto questo senza avere il tempo di
organizzarmi. In quel periodo lavoravo inoltre presso la ditta __________ di __________
con luogo di lavoro ad __________, rientrando tardi la sera. Avevo poco tempo a
disposizione, trovandomi anche ad affrontare prassi di separazione e intense
ricerche di appartamento.
Ho
ampiamente spiegato tutto questo al mio collocatore dell’ufficio regionale di
collocamento al sistema COLSTA.
A mio
favore vorrei anche sottolineare che dalla accettazione nel sistema COLSTA di
disoccupazione decorso dal 1° dicembre 2010 fino all’annullamento dello stesso
ricevuto in data 23 agosto 2012, dei 520 giorni di indennità ne ho usati 103.
Tutto
il rimanente periodo, a parte il tempo passato in clinica senza retribuzioni,
ho sempre lavorato adempiendo anche ai miei doveri di disoccupato.
Chiedo
pertanto l’annullamento totale della sanzione di 12 giorni.
Invio
tutta la documentazione che sono riuscito a recuperare tra i vari alloggi
passati in quel periodo. Tengo a precisare che di alcune risposte alle mie
ricerche di lavoro di quel periodo, ne sono venuto a conoscenza solo un paio di
settimane fa.
Ritengo
di aver agito nel modo più corretto e adeguato alla situazione e di non aver in
nessun modo tentato di abusarne.
(…)”
(Doc. I)
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo che l’opposizione
del 14 marzo 2013 interposta contro la decisione di sospensione del 21 gennaio
2013 è stata ritenuta irricevibile, in quanto giunta oltre i termini previsti.
L’amministrazione
ha puntualizzato di aver inviato la decisione di sanzione alla curatrice, __________,
e non direttamente all’assicurato, in virtù del mandato di curatela attribuito
dalla Commissione tutoria di __________ (cfr. doc. III).
1.5. Il
ricorrente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del
3 maggio 2013 (cfr. doc. VI), il quale è stato inviato per conoscenza alla
parte resistente (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai sensi dell'art.
52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Il
termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I
643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
presente evenienza la decisione del 21 gennaio 2013 con cui l’URC ha sospeso
l’assicurato per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a
causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in
disoccupazione del 28 dicembre 2012 è stata spedita esclusivamente a __________
(cfr. doc. A9; III).
__________
è stata nominata curatrice di RI 1 dalla Commissione tutoria regionale di __________
con risoluzione del 17 agosto 2012 (cfr. doc. 10B).
Con tale
decisione, infatti, la CTR, a seguito dell’istanza di curatela presentata
dall’assicurato stesso il 5 giugno 2012, ha istituito una curatela volontaria a suo favore con il compito, segnatamente, di amministrare i beni e i redditi
di proprietà del curatelato (cfr. doc. 10B).
L’opposizione
interposta dall’insorgente contro il provvedimento del 21 gennaio 2013 è datata
14 marzo 2013 (cfr. doc. 6).
Egli ha
indicato di essere venuto a conoscenza della decisione di sanzione unicamente
il 5 marzo 2013, quando la sua curatrice gli ha consegnato la lettera (cfr.
doc. 6).
Ciò è
peraltro stato ribadito nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In
concreto, come visto, nei confronti del ricorrente è stata istituita,
nell’agosto 2012, una curatela volontaria in applicazione dell’art. 394 CC
(cfr. doc. 10B), il quale prevede che se la persona bisognosa di aiuto non può
provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è
istituita una curatela di rappresentanza.
Ai sensi
dell’art. 394 cpv. 3 CC, inoltre, anche se non sono posti limiti al suo
esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.
Va, poi,
evidenziato che con scritto del 2 gennaio 2013 __________, in qualità di
curatrice amministrativa dell’assicurato, ha chiesto espressamente all’URC di
inviare la corrispondenza riguardante l’insorgente a lei, al suo indirizzo di __________
(cfr. doc. 10A).
In
proposito è utile rilevare che l’art. 37 cpv. 3 LPGA, relativo alla
rappresentanza e al patrocinio, finché la parte non revochi la procura
l'assicuratore comunica con il rappresentante.
Il
principio secondo cui l’assicuratore comunica con il rappresentante di un
assicurato risponde a un interesse di sicurezza giuridica, in quanto permette
di eliminare eventuali dubbi in merito alla questione di sapere a chi inviare
le comunicazioni, se alla parte stessa o al rappresentante e consente di
chiarire quale comunicazione sia determinante ai fini del decorso del termine.
Ciò non
esclude l’invio di una copia della comunicazione alla parte rappresentata.
Tuttavia quest’ultima non può prevalersi di una comunicazione difettosa o
mancante (cfr. DTF 99 V 177 consid. 3; STF 9C_791/2010
del 10 novembre 2010 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 32 pag.
93; STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2009 UV
Nr. 16 pag. 62).
Alla luce di quanto
esposto, ritenuto, da un lato, che nell’agosto 2012 __________ è stata nominata
curatrice dell’assicurato dalla Commissione tutoria regionale e, dall’altro,
che la medesima nel gennaio 2013 ha comunicato all’URC di inviare a lei la
corrispondenza riguardante il ricorrente (cfr. doc. 10A; 10B), questa Corte
ritiene che nel caso di specie non sia censurabile l’operato dell’URC che ha intimato
la decisione di sanzione del 21 gennaio 2013 esclusivamente alla curatrice
dell’assicurato.
2.4. La decisione del 21 gennaio
2013 non riporta l’indicazione che la stessa sia stata inviata per
raccomandata.
La questione relativa alle
modalità di invio, se per raccomandata o per posta semplice, non merita, in
concreto, di essere approfondita oltre.
Considerandi
In effetti l’insorgente ha
unicamente asserito di essere venuto a conoscenza del provvedimento del 21
gennaio 2013 solo il 5 marzo 2013 tramite la propria curatrice (cfr. doc. I;
6).
Mai egli ha contestato che
la decisione di sospensione sia stata notificata alla curatrice al più tardi
qualche giorno dopo la data di emanazione del 21 gennaio 2013, facendo valere, ad
esempio, che la notificazione sarebbe al contrario avvenuta a metà febbraio
2013.
Il momento della notifica
della decisione alla curatrice non risulta, dunque, litigioso.
Di conseguenza va
considerato, anche nel caso in cui la decisione emessa lunedì 21 gennaio 2013
sia stata spedita il giorno successivo tramite posta B (un invio con
posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno
lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato; cfr. STFA C 212/00 del 2
novembre 2000; STCA 38.2012.16 del 28 novembre 2012; STCA 38.2005.22 del 21
luglio 2005; www.posta.ch), che il plico è stato notificato al più tardi
venerdì 25 gennaio 2013.
Al riguardo giova
osservare che una decisione è considerata notificata non al momento in cui il
destinatario ne prende conoscenza, ma il giorno in cui è debitamente
comunicata. Trattandosi di un atto sottoposto a ricezione, la notifica risulta
perfetta quando la decisione entra nella sfera d’influenza del destinatario
(cfr. STF 9C_413/2011 del 15 maggio 2012 consid. 4.2.; DTF 113 Ib 297 consid.
2a).
Ne
discende che il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione
è iniziato a decorrere il 26 gennaio 2013 ed è scaduto lunedì 25 febbraio 2013
(il trentesimo giorno è in realtà caduto di domenica, tuttavia, in applicazione
dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il primo giorno feriale
seguente, lunedì 25 febbraio 2013 appunto).
Siccome
l'opposizione è datata 14 marzo 2013 essa è tardiva.
2.5
Occorre ora
esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. STF 8C_898/2009 del 4 dicembre
2009.
consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF
96.
II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art.
41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i
presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la
decisione del 21 gennaio 2013.
In
effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo in relazione
all’assicurato e/o alla curatrice – né l’insorgente ha del resto fatto valere
ragioni particolari per le quali la curatrice gli abbia consegnato la decisione
del 21 gennaio 2013 solamente il 5 marzo 2013 – che renda scusabile l’inoltro
tardivo dell’opposizione.
Riguardo alla circostanza
invocata dal ricorrente secondo cui la curatrice gli avrebbe consegnato la
decisione del 21 gennaio 2013 soltanto il 5 marzo 2013 (cfr. doc. I; 6), giova ricordare che, per costante giurisprudenza, gli assicurati
devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle
quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF
8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3., pubblicata in
SVR 2009 UV Nr. 16 pag. 62; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.
3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con
sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2011.6 del 9 maggio 2011
consid. 2.7.).
Per quanto attiene più
specificatamente al regime della protezione degli adulti, l’art.
454.
cpv. 1 CC, relativo alla responsabilità, enuncia che chiunque è leso
da atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione
degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità
della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.
Il
disposto appena citato concerne, in particolare, la responsabilità per
gli atti o le omissioni dei curatori (cfr. Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero - Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione - del 28 giugno 2006, FF 2006
pag. 6391 segg., pag. 6478-6479).
2.6
In simili
condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata tardivamente
dall’assicurato il 14 marzo 2013 è irricevibile (cfr. su questo tema pure le STCA
38.2007.102
del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA
38.2007.73
del 3 ottobre 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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