38.2013.25
Negato sussidi per soggiorn.settim.Dopo attiv.di resp.tecnico in TI concluso c.di durata indet.con ditta fuori Cantone con salario
7 agosto 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2013.25
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, TCA
Titolo:
Negato sussidi per soggiorn.settim.Dopo attiv.di resp.tecnico in TI concluso c.di durata indet.con ditta fuori Cantone con salario
GUADAGNO INTERMEDIO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
art. 24 LADI
art. 68 LADI
art. 91 OADI
art. 94 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.25
DC/sc
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile
2013 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 aprile 2013 l'Ufficio del lavoro delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 13 marzo 2013 con la
quale ha negato a RI 1, nato nel 1976, il diritto al sussidio per le spese di
soggiornante settimanale in quanto l'occupazione da lui reperita fuori dalla
regione di domicilio non gli ha permesso di uscire dalla disoccupazione, visto
che consegue un guadagno intermedio (cfr. Doc. B).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(…)
Con decisione su opposizione del 18.03.2013 l'UMA
ha respinto l'opposizione indicando tra l'altro che la circolare SECO L 34
indica che non è possibile combinare gli SPSS con GI.
Riteniamo questa decisione oltremodo severa e
ingiustificata. In effetti il signor RI 1 visto il suo reddito percepito
precedentemente l'iscrizione in disoccupazione, si è immediatamente adoperato a
sottoscrivere un contratto di lavoro con un reddito decisamente inferiore e per
di più fuori cantone.
In una vostra recente sentenza (incarto N.
38.2012.50) avete chiaramente indicato che, nè la legge né l'ordinanza e
neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola"), escludono
la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che
conseguono un guadagno intermedio.
Nella concreta evenienza riteniamo che la
decisione su opposizione debba essere annullata ed il nostro associato messo al
beneficio delle indennità per spese di pendolare e soggiornante
settimanale." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 12 aprile 2013 l'UMA propone di respingere il ricorso (Doc. III).
Il 17
aprile 2013 il rappresentante dell'assicurato ha contestato lo scritto dell'UMA
(cfr. Doc. V), il quale il 19 aprile 2013 ha confermato la risposta di causa (cfr. Doc. VII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di
soggiornante settimanale.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Per quel
che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage". Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A
Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische
Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4
("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha
modificato l'art. 68 LADI.
Questa
disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
"
Sussidi per gli assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli
assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente
sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
"
Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in
un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo
articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è
pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare
in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo
di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo
71" (p. 2014)
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza
di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e
372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non
hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91
OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
"
il luogo di lavoro si
trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista
tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un
mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato
può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato
di cui può disporre."
L'art. 94
OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella
versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:
"
l'assicurato subisce una perdita finanziaria
qualora, nella sua nuova attività:
a. il
guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di
viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
b. le
spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate
delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."
(sul tema
cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et
aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt
am Main 1992, pag. 496-501).
In una
sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.
60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli
assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del
lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima
attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita
dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita
finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento
del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui
le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.
2.2. Nella "Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal 1°
gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare
stabilito che:
"
Combinazione con gli assegni per il periodo
di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)
L30 È possibile combinare gli SPSS con
gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita
finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e
assegni per il periodo di introduzione).
Combinazione
con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale
o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)
L31 Non è possibile combinare uno di
questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il
versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può
quindi esservi una perdita finanziaria.
Combinazione
con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)
L32 Non è possibile combinare gli SPSS
con gli assegni di formazione.
Combinazione con il GI (art. 24 LADI)
L34 Di regola non è possibile combinare
gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a
persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può
essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di
reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta
difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve
essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni
mese.
Combinazione
con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).
L35 Non è possibile combinare i sussidi
con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di
Considerandi
un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi
alcuna perdita finanziaria.
Combinazione
con un'occupazione a tempo parziale.
L36 È possibile accordare SPSS in
relazione a un'occupazione a tempo parziale."
2.3
In una
sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la
Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa:
" È
importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di
uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È
specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché
questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati
che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e
che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori
di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per
le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato
rimane in guadagno intermedio."
Al
riguardo, nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte
ha formulato le seguenti considerazioni:
"
(…)
A proposito delle ulteriori osservazioni della
SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la
stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la
possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che
conseguono un guadagno intermedio.
Al riguardo B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi
procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il
convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.
L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi
convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des
contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du
désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs
ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer
si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît
pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires
fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes
d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le
cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au
moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain
assuré."
Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha
documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato prolungato fino al
30.
giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.--
mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che
l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per
pendolari. (…)"
2.4
Nella presente fattispecie
l'assicurato, nel 1976, si è iscritto per il collocamento dopo essere stato
licenziato dalla ditta __________ dove ha lavorato, quale responsabile tecnico
operativo, dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2012.
La perdita del posto di
lavoro non è imputabile all'assicurato in quanto è avvenuto a seguito della
prematura scomparsa del titolare.
Il reddito mensile
conseguito dall'assicurato (tredicesima compresa) ammontava a fr. 10'833.--
(cfr. Doc. 5 e Doc. C. inc. 38.2013.23).
Dal 1° marzo 2013 l'assicurato ha reperito un'occupazione a tempo pieno, di durata indeterminata, quale
responsabile di un progetto tecnico (Technischer Projektberater __________ presso
la ditta __________ (cfr. Doc. 2).
Nel contratto di lavoro
del 2 febbraio 2013 l'evoluzione dello stipendio è stata così stabilita:
"
(…)
4.
LOHN
Der Arbeitnehmer erhält
einen Bruttolohn
vom 01. März 2013 bis am
30.
Juni 2013: CHF 4'000.-- pro Monat;
vom 01. Juli 2013 bis am
31.
August 2013: CHF 5'500.-- pro Monat;
vom 01. Sept. 2013 bis
am 31. Dez. 2013: CHF 7'500.-- pro Monat;
vom 01. Januar 2014 bis
am 30. Juni 2014: CHF 7'600.-- pro Monat;
vom 01. Juli 2014 bis am
31.
Dezember 2014: CHF 8'000.-- pro Monat.
Am Jahresende wird zusätzlich ein 13. Monatslohn
ausgerichtet Bei Ein- oder Austritt dem Jahr besteht dieser Anspruch pro rata.
Der Anspruch auf Kinderzulagen richtet sich nach
dem kantonalen Kinderzulagengesetz. (…)" (cfr. Doc. E, inc. 38.2103.23)
Sul formulario
"Domanda di sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale"
il datore di lavoro ha indicato uno stipendio di fr. 5'700.-- mensili lordi del
mese di marzo 2013 (cfr. Doc. 1).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che tenuto conto della difficile situazione
del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta
dall'assicurato, non vi è motivo per non accordare i sussidi per soggiornante
settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di
reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone.
La decisione su
opposizione del 2 aprile 2013 deve pertanto essere annullata e gli atti
rinviati all'UMA affinché verifichi se gli ulteriori presupposti del diritto
(in particolare quello della perdita finanziaria tenuto conto anche delle
prestazioni della LADI per guadagno intermedio) sono o no adempiute.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto e la decisione su opposizione del 2 aprile 2013 è annullata.
§ RI
1 ha per principio diritto ai sussidi per soggiornante settimanale.
§§ Gli
atti sono rinviati all'UMA affinché esami gli ulteriori presupposti del diritto
e per il calcolo delle prestazioni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UMA
verserà fr. 500.-- al ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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