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Decisione

38.2013.25

Negato sussidi per soggiorn.settim.Dopo attiv.di resp.tecnico in TI concluso c.di durata indet.con ditta fuori Cantone con salario

7 agosto 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo

71" (p. 2014)

La terza

revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per

gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza

di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e

372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non

hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

L'art. 91

OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

"

il luogo di lavoro si

trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

a. esista

tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un

mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b. l'assicurato

può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato

di cui può disporre."

L'art. 94

OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella

versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:

"

l'assicurato subisce una perdita finanziaria

qualora, nella sua nuova attività:

a. il

guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di

viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della

disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b. le

spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate

delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

(sul tema

cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et

aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt

am Main 1992, pag. 496-501).

In una

sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.

60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli

assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del

lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima

attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita

dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

Allorché la perdita

finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento

del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui

le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

2.2. Nella "Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal 1°

gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare

stabilito che:

"

Combinazione con gli assegni per il periodo

di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)

L30 È possibile combinare gli SPSS con

gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita

finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e

assegni per il periodo di introduzione).

Combinazione

con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale

o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)

L31 Non è possibile combinare uno di

questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il

versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può

quindi esservi una perdita finanziaria.

Combinazione

con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)

L32 Non è possibile combinare gli SPSS

con gli assegni di formazione.

Combinazione con il GI (art. 24 LADI)

L34 Di regola non è possibile combinare

gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a

persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può

essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di

reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta

difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve

essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni

mese.

Combinazione

con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).

L35 Non è possibile combinare i sussidi

con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di

Considerandi

un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi

alcuna perdita finanziaria.

Combinazione

con un'occupazione a tempo parziale.

L36 È possibile accordare SPSS in

relazione a un'occupazione a tempo parziale."

2.3

In una

sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la

Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa:

" È

importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di

uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È

specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché

questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati

che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e

che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori

di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per

le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato

rimane in guadagno intermedio."

Al

riguardo, nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte

ha formulato le seguenti considerazioni:

"

(…)

A proposito delle ulteriori osservazioni della

SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la

stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la

possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che

conseguono un guadagno intermedio.

Al riguardo B. Rubin,

"Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag. 649-650:

" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi

procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il

convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.

L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi

convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des

contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du

désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs

ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer

si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît

pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires

fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes

d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le

cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au

moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain

assuré."

Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha

documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato prolungato fino al

30.

giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.--

mensili (cfr. Doc. H).

Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che

l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per

pendolari. (…)"

2.4

Nella presente fattispecie

l'assicurato, nel 1976, si è iscritto per il collocamento dopo essere stato

licenziato dalla ditta __________ dove ha lavorato, quale responsabile tecnico

operativo, dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2012.

La perdita del posto di

lavoro non è imputabile all'assicurato in quanto è avvenuto a seguito della

prematura scomparsa del titolare.

Il reddito mensile

conseguito dall'assicurato (tredicesima compresa) ammontava a fr. 10'833.--

(cfr. Doc. 5 e Doc. C. inc. 38.2013.23).

Dal 1° marzo 2013 l'assicurato ha reperito un'occupazione a tempo pieno, di durata indeterminata, quale

responsabile di un progetto tecnico (Technischer Projektberater __________ presso

la ditta __________ (cfr. Doc. 2).

Nel contratto di lavoro

del 2 febbraio 2013 l'evoluzione dello stipendio è stata così stabilita:

"

(…)

4.

LOHN

Der Arbeitnehmer erhält

einen Bruttolohn

vom 01. März 2013 bis am

30.

Juni 2013: CHF 4'000.-- pro Monat;

vom 01. Juli 2013 bis am

31.

August 2013: CHF 5'500.-- pro Monat;

vom 01. Sept. 2013 bis

am 31. Dez. 2013: CHF 7'500.-- pro Monat;

vom 01. Januar 2014 bis

am 30. Juni 2014: CHF 7'600.-- pro Monat;

vom 01. Juli 2014 bis am

31.

Dezember 2014: CHF 8'000.-- pro Monat.

Am Jahresende wird zusätzlich ein 13. Monatslohn

ausgerichtet Bei Ein- oder Austritt dem Jahr besteht dieser Anspruch pro rata.

Der Anspruch auf Kinderzulagen richtet sich nach

dem kantonalen Kinderzulagengesetz. (…)" (cfr. Doc. E, inc. 38.2103.23)

Sul formulario

"Domanda di sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale"

il datore di lavoro ha indicato uno stipendio di fr. 5'700.-- mensili lordi del

mese di marzo 2013 (cfr. Doc. 1).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che tenuto conto della difficile situazione

del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta

dall'assicurato, non vi è motivo per non accordare i sussidi per soggiornante

settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di

reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone.

La decisione su

opposizione del 2 aprile 2013 deve pertanto essere annullata e gli atti

rinviati all'UMA affinché verifichi se gli ulteriori presupposti del diritto

(in particolare quello della perdita finanziaria tenuto conto anche delle

prestazioni della LADI per guadagno intermedio) sono o no adempiute.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 2 aprile 2013 è annullata.

§ RI

1 ha per principio diritto ai sussidi per soggiornante settimanale.

§§ Gli

atti sono rinviati all'UMA affinché esami gli ulteriori presupposti del diritto

e per il calcolo delle prestazioni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UMA

verserà fr. 500.-- al ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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