38.2013.27
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24 luglio 2013Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2013.27
Data decisione, Autorità:
24.07.2013, TCA
Titolo:
Ric.contro dec.su opp.con cui URC annullato sosp.12gg x manc.ric.irricevibile.Difetta interesse degno di protezione pratico e attuale.Non è possibile ottenere un risultato + favorevole per l'ass.Trasm.atti a Cassa x dec.form.c.ca periodo di attesa(rich.formulata nell'opp.=tempest.contestaz.conteggi)
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
RICORSO
SANZIONE
TRASMISSIONE ATTI
art. 18 cpv. 2 LADI
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 59 LPGA
art. 6 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.27
rs/sc
Lugano
24 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile
2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 15 gennaio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi
del contratto di tirocinio scadente il 31 agosto 2012 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione (cfr. doc. 1).
1.2. Il 3 aprile
2013 l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha
accolto l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2) e ha annullato
la decisione di sanzione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. A).
L’URC ha
così motivato il proprio provvedimento del 3 aprile 2013:
"
(…)
3. Nel
caso concreto, dalla documentazione agli atti, come pure da quanto scritto
nell'opposizione e dalla documentazione ad essa allegata, abbiamo potuto
rilevare come la decisione di sospendere il signor RI 1 per 12 giorni dalle
indennità di disoccupazione non sia corretta.
L'URC ha deciso di
sospendere l'assicurato dalle indennità di disoccupazione per non essere in
grado di comprovare alcuna ricerca di lavoro nei tre mesi che hanno preceduto
la sua iscrizione in disoccupazione.
Per errore la
consulente ha considerato che l'assicurato si fosse iscritto in disoccupazione
al termine del suo apprendistato di polimeccanico.
Secondo le
disposizioni vigenti, in casi simili la verifica delle ricerche di lavoro deve
giustamente essere estesa ai tre mesi precedenti l'iscrizione in
disoccupazione.
Il caso del signor RI
1 però non rientra in questa categoria di persone.
Egli tra il settembre
2010 e il giugno 2012 ha frequentato la Scuola specializzata superiore di
tecnica a __________, ciclo di studi a tempo pieno.
In casi simili la
prassi vuole che l'assicurato inizi le ricerche di lavoro dopo essere venuto a
conoscenza del risultato degli esami.
La scuola, in data 28
giugno 2012, ha decretato che l'assicurato non poteva essere promosso al
secondo anno, l'assicurato ha ricevuto la notizia qualche giorno dopo a casa.
Parallelamente, in data 10 maggio 2012, il signor RI 1 confermava la sua
iscrizione ad una corso di lingua tedesca a __________, per il periodo
01.07.2012 - 10.08.2012. Il suo annuncio in disoccupazione, avvenuto il 13
agosto 2012, è quindi avvenuto al termine di un corso di riqualifica motivo per
cui il dovere di iniziare a svolgere ricerche di lavoro partiva I'11 o il 12
agosto 2012.
Giorni, tra l'altro,
necessari all'assicurato per rientrare al suo domicilio in Ticino.
Visto quanto sopra il
controllo delle ricerche di lavoro del periodo precedente l'iscrizione in
disoccupazione non poteva estendersi ai tre mesi precedenti il suo annuncio
all'URC.
La verifica delle
ricerche di lavoro andava semmai eseguita nel periodo compreso tra I'11 e il 12
agosto 2013. (…)" (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 3 aprile 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo che gli vengano corrisposte le indennità di
disoccupazione maturate a partire dal 13 agosto 2012 (cfr. doc. I pag. 2).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:
"
(…)
Inoltro il presente ricorso perché parzialmente
soddisfatto della decisione presa.
L'ufficio regionale di collocamento ammette gli
errori commessi e mi comunica che l'opposizione è accolta e la decisione del
15.01.2013 (n. 326077915) è annullata.
Non si pronuncia però su quanto da me richiesto,
ossia la richiesta di versamento delle indennità a partire del 13 agosto 2012.
Con le date da me esposte e con riferimento a
tutte le leggi e regolamenti pertinenti chiedo che mi venga concesso il diritto
all'indennità a partire dal 13 agosto 2012 e non con una sospensione
pretestuosa di 6 mesi.
Ho svolto regolarmente il mio apprendistato con
il conseguimento del relativo diploma federale, mi sono impegnato per quasi 2
anni, purtroppo senza successo, presso la scuola dei quadri superiori di __________,
e a un corso di lingua tedesca a __________.
Dalla fine dell'apprendistato alla fine del corso
di lingue sono passati 713 giorni in cui non ho chiesto niente a nessuno salvo
ai miei genitori.
Quello che ho ottenuto è la sospensione al
diritto d'indennità per 6 mesi, senza un'ombra di giustificazioni.
Ai colloqui con gli orientatori mi hanno sempre
detto che è così e basta senza una decisione che potessi impugnare.
Il periodo di attesa supplementare di 120 giorni
viene applicata se si hanno meno di 25 anni, se non si hanno figli a carico e
se non si dispone di una formazione professionale completa.
Io dispongo di una formazione professionale
completa e quindi ho diritto al versamento dell'indennità dopo un periodo di
attesa di 5 giorni di disoccupazione.
Ho fatto le mie ricerche di lavoro, che ho
documentato, ho presenziato ai colloqui, ho fatto tutto quello che era
possibile per trovare un posto di lavoro. (…)"
(Doc. I)
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato
ha inviato delle proprie osservazioni l’8 maggio 2013 (cfr. doc. V).
1.6. L’amministrazione
si è espressa in merito con scritto del 16 maggio 2013 (cfr. doc. VII).
1.7. Il 28 maggio
2013 l’assicurato si è pronunciato nuovamente riguardo alla fattispecie (cfr.
doc. IX).
1.8. Pendente
causa il TCA ha interpellato la Cassa __________ di disoccupazione (di seguito
la Cassa) come segue:
"
(…)
Il signor RI 1, nel ricorso al TCA, ha tra
l’altro asserito che gli sarebbe stato applicato un periodo di attesa di 120
giorni.
Al riguardo vi chiediamo cortesemente di
comunicarci se avete emesso nei confronti dell’assicurato una decisione formale
concernente il periodo di attesa.
In caso di risposta affermativa, vogliate
inviarci una copia della decisione e indicarci, comprovando debitamente, quando
la stessa è stata notificata all’assicurato.” (Doc. XI)
Il 17
giugno 2013 la Cassa ha risposto:
"
(…)
Il sig. RI 1 si è annunciato presso la nostra
Cassa di disoccupazione a decorrere dal 13.08.2012 nella misura del 100%.
In precedenza lo stesso ha frequentato gli studi
e più precisamente la Scuola specializzata superiore di tecnica di __________
per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12.
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione è stato concesso in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lettera
a (motivo di esonero); confermiamo che al Sig. RI 1 è stato applicato un
periodo di attesa di 120 giorni.
A tale proposito non è stata emessa alcuna
decisione formale; mensilmente l'assicurato ha percepito al proprio domicilio
un conteggio inerente le prestazioni erogate (o non erogate) dalla Cassa. Nel
conteggio è indicato che "Nel caso volesse contestare il contenuto del
presente conteggio può richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni.
In assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore".
Non è mai pervenuta alcuna contestazione del
conteggio e/o una richiesta di decisione formale per i giorni di attesa
applicati."
(Doc. XII)
1.9. Il 5 luglio
2013 l’assicurato ha preso posizione in merito all’esito dell’accertamento
esperito da questa Corte (cfr. doc. XIV).
1.10. I doc. XI,
XII e XIV sono stati trasmessi per conoscenza all’URC (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’art. 56
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art. 59
LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene
impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V
560, consid. 3.3).
Su questo
tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07
del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un recente giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013
consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
" (…)
È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura
è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente
(DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con
riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al
momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza
(DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag.
103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed.
2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse
dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni
concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276
seg.)."
2.3. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che nel caso di
specie il ricorrente non dispone di un interesse degno di protezione pratico e
attuale alla disamina della decisione su opposizione del 3 aprile 2013.
Infatti nella presente
fattispecie l’URC, a seguito dell’opposizione interposta dal ricorrente contro
il provvedimento del 15 gennaio 2013 con cui è stato sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche
precedentemente all’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 1; 2), il 3 aprile 2013 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha annullato la decisione di sanzione del 15
gennaio 2013.
L’URC, al riguardo, ha
rilevato che la sospensione era stata inflitta all’insorgente, ritenendo
erroneamente che si fosse iscritto in disoccupazione il 13 agosto 2012 al
termine del suo apprendistato di polimeccanico e che negli ultimi tre mesi di
attività non avesse compiuto ricerche di lavoro.
Il ricorrente, per contro,
da un lato, fino al giugno 2012 ha frequentato a tempo pieno la Scuola specializzata
superiore di tecnica a __________ e alla fine di quel mese ha saputo di essere
stato promosso al secondo anno. Dall’altro, dal 1° luglio al 10 agosto 2012 ha seguito un corso di tedesco in __________.
Egli, essendosi annunciato
all’URC dopo un corso di riqualifica, avrebbe dovuto iniziare a cercare
un’occupazione dall’11 o 12 agosto 2012, giorni peraltro necessari
all’assicurato per rientrare in Ticino (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
Avendo l’amministrazione,
con decisione su opposizione del 3 aprile 2013, annullato la sospensione di
dodici giorni inflitta all’assicurato con provvedimento del 15 gennaio 2013, dopo
aver riesaminato attentamente la fattispecie a seguito dell’opposizione
inoltrata dal ricorrente, un ricorso non può portare ora a un risultato più
favorevole per quest’ultimo.
Da questo profilo il
ricorso risulta, pertanto, inammissibile.
2.4. Giova, poi, segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.
294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 3 aprile 2013
riguarda esclusivamente la sospensione del diritto alle
indennità di disoccupazione di dodici giorni inflitta
all’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, peraltro annullata
(cfr. doc. A).
Ogni
altra questione, in particolare concernente il tema del periodo di attesa
speciale di 120 giorni applicato al ricorrente (cfr. doc. I; V), esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi sulla problematica relativa alla
correttezza o meno dell’applicazione all’assicurato di un periodo di attesa di
120 giorni ai sensi degli art. 18 cpv. 2 LADI e 6 cpv. 1 OADI.
2.5. E’, in ogni
caso, utile rilevare che la Cassa, interpellata dal TCA (cfr. doc. XI), il
17 giugno 2013 ha asserito di non avere emanato alcuna decisione formale
concernente il periodo di attesa, precisando tuttavia che mensilmente
l’assicurato ha ricevuto un conteggio inerente le prestazioni erogate (o non
erogate) e che, nonostante nel conteggio sia stato indicato “Nel caso volesse contestare il contenuto del presente conteggio può
richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni. In assenza di tale
richiesta, il conteggio entra in vigore”, non le è
mai pervenuta alcuna contestazione dello stesso e/o una richiesta di decisione
formale per i giorni di attesa impartiti (cfr. doc. XII; consid. 1.8.).
L’assicurato, pur
rilevando di non aver potuto ricorrere in quanto mai è stata emessa una
decisione formale, ha comunque riconosciuto di non aver contestato i conteggi
(cfr. doc. I; V; XIV).
Secondo
la giurisprudenza federale i conteggi relativi alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione
informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari
circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo
l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro
90 giorni (cfr. STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C
251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF
134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr.
1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24
ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B.
Rubin, "Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra
2006 pag. 790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed
Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, op. cit., N. 14
ad art. 51 pag. 646.
Fatti
I
conteggi emessi dalla Cassa costituiscono, dunque, delle decisioni informali.
Come correttamente indicato dall'amministrazione (cfr. doc. XII), l’assicurato
poteva contestare il loro contenuto e, quindi, l’applicazione di un periodo di
attesa speciale di 120 giorni, chiedendo entro 90 giorni l’emanazione di una
decisione formale.
Dalle carte processuali
emerge che l’insorgente, già con l’opposizione del 4 febbraio 2013 - pervenuta
all’URC il 5 febbraio 2013 -, ha sollevato obiezioni circa l’applicazione di un
periodo di attesa di 120 giorni e ha postulato l’erogazione di indennità di
disoccupazione a decorrere dal 13 agosto 2012 previo un periodo di attesa di soli
cinque giorni (cfr. doc. 2), come contemplato all’art. 18 cpv. 1 LADI.
In simili condizioni, la
richiesta formulata nell’opposizione del 4 febbraio 2013 va considerata quale tempestiva
manifestazione del proprio disaccordo con i conteggi delle indennità di
disoccupazione, in particolare in relazione al periodo di attesa di 120 giorni,
Considerandi
emessi dalla Cassa nei 90 giorni precedenti, ossia dal 7 novembre 2012 (cfr.
STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011).
Gli atti vanno, di
conseguenza, trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché
emetta una decisione formale al riguardo.
In una sentenza K 155/01 dell'8
gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente
di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio
generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125
V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199
consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione
d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in
maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza K 12/98 del 9
aprile 1998 consid. 2)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 16 ad art. 30)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 30 cpv. 2 LTF) e cantonali
(cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca
del 23 giugno 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa __________ di disoccupazione affinché emani una
decisione formale come indicato al consid. 2.5.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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