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Decisione

38.2013.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 luglio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

conteggi emessi dalla Cassa costituiscono, dunque, delle decisioni informali.

Come correttamente indicato dall'amministrazione (cfr. doc. XII), l’assicurato

poteva contestare il loro contenuto e, quindi, l’applicazione di un periodo di

attesa speciale di 120 giorni, chiedendo entro 90 giorni l’emanazione di una

decisione formale.

Dalle carte processuali

emerge che l’insorgente, già con l’opposizione del 4 febbraio 2013 - pervenuta

all’URC il 5 febbraio 2013 -, ha sollevato obiezioni circa l’applicazione di un

periodo di attesa di 120 giorni e ha postulato l’erogazione di indennità di

disoccupazione a decorrere dal 13 agosto 2012 previo un periodo di attesa di soli

cinque giorni (cfr. doc. 2), come contemplato all’art. 18 cpv. 1 LADI.

In simili condizioni, la

richiesta formulata nell’opposizione del 4 febbraio 2013 va considerata quale tempestiva

manifestazione del proprio disaccordo con i conteggi delle indennità di

disoccupazione, in particolare in relazione al periodo di attesa di 120 giorni,

Considerandi

emessi dalla Cassa nei 90 giorni precedenti, ossia dal 7 novembre 2012 (cfr.

STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011).

Gli atti vanno, di

conseguenza, trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché

emetta una decisione formale al riguardo.

In una sentenza K 155/01 dell'8

gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente

di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio

generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125

V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199

consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione

d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in

maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza K 12/98 del 9

aprile 1998 consid. 2)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 16 ad art. 30)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 30 cpv. 2 LTF) e cantonali

(cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca

del 23 giugno 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Gli atti

vanno trasmessi alla Cassa __________ di disoccupazione affinché emani una

decisione formale come indicato al consid. 2.5.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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