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Decisione

38.2013.28

A torto ass.ritenuta inid.al coll.Ass.frequenta scuola di assit.di cura e ha impiego al 50%.Parz.disocc.(50%).Fatto che non disposta a lasciare posto al 50% non preclude idon. Da dich.DL risulta che a

19 febbraio 2014Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.5. In dottrina

B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 239-240 rileva quanto segue:

"

3.9.8.12 Assurés qui participent à une mesure de

formation

(…)

3.9.8.12.2 Pas d'assentiment

L'assuré qui participe a une mesure de formation

(cours, etc.) durant son chômage sans avoir reçu l'assentiment de l'autorité compétente

a néanmoins droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions de

l'art. 8 LACI, notamment s'il est apte au placement pendant le cours. Puor être

considérés comme tel, l'assuré doit être disposé et en mesure de mettre un

terme audit cours pour reprendre un emploi. Il doit par ailleurs remplir

pleinement son obligation d'effectuer des recherches d'emploi.

En d'autres termes, l'assuré qui fréquente une

mesure de formation sans l'assentiment de l'autorité cantonale doit se

conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions

pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s'il

remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère

vraisemblable de la possibilité d'interrompre le cours dans un bref délai et

sur la volonté de l'assuré de le faire. Si le cours fait l'objet d'un contrat

et qu'une des prestations de l'assuré consiste à fournir un travail (stage de

formation), il faut déterminer si le contrat peut être résilié à très court terme,

respectivement si l'institution aurait été d'accord de mettre fin au contrat si

l'opportunité d'une prise d'emploi s'était présentée. Une

attestation de l'institution devrait alors être demandée. (…)"

Inoltre

B. Rubin alle pag. 214-216 osserva che:

"

3.9.8.2 Assurés au chômage partiel

(…)

Sous l'angle de l'aptitude au placement, on ne peut

pas non plus exiger de la part d'un assuré ayant perdu un emploi à mi-temps,

qu'il soit disposé à accepter une occupation à plein temps et qu'il soit en

mesure de le faire. Mais il appartiendra alors à l'intéressé de démontrer sa

disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches

d'emploi adéquates.

Autre est la question se savoir si un assuré

partiellement sans emploi qui refuse une activité dont le taux d'occupation

équivaut au taux global de disponibilité allégué doit ou non être sanctionné

selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les principes découlant de l'arrêt du Tribunal

fédéral des assurances paru au DTA 2002 p.57 (ch. 5.8.7.4.5c, Situation

personnelle, in fine) - un assuré ne recherchant qu'un complément d'occupation

doit être sanctionné s'il refuse un emploi dont le taux d'occupation correspond

au taux global de disponibilité allégué - n'ont pas d'incidences immédiates sur

l'examen de l'aptitude au placement. Aussi, cette jurisprudence ne saurait-elle

être interprétée de manière générale et absolue en ce sens qu'une personne

partiellement au chômage ne serait pas apte au placement seulement parce

qu'elle n'est pas prête à abandonner une activité exercée a temps partiel au

bénéfice d'une autre activité hypothétique, plus étendue. Apparemment

contradictoires, ces jurisprudences se concilient sans doute de la manière

suivante: un assuré aura fondamentalement droit à l'indemnité de chômage s'il

ne recherche qu'un complément d'occupation; il sera néanmoins sanctionné pour

refus d'emploi s'il n'accepte pas un travail convenable à un taux d'occupation

correspondant au taux global de disponibilité alléguée. en cas de refus

successifs d'emplois convenables, combinés, le cas échéant, avec d'autres

motifs de sanction, il sera déclaré inapte au placement.

Cela étant, la condition de l'aptitude au placement

d'un chômeur qui exerce déjà une activité à temps partiel doit être examinée

avec beaucoup de retenue lorsqu'il ne peut pas ou ne veut pas offrir à un

employeur toute la disponibilité exigible.

Par contre, si la recherche d'un emploi n'est que

rendue plus difficile par les autres obligations (familiales ou contractuelles

par exemple), l'aptitude au placement n'est pas remise en cause. Lors de

l'examen de l'aptitude au placement, il conviendra de tenir compte des

circonstances du cas concret et déterminer si la première activité a des

conséquences sur la disponibilité de l'assuré et, le cas échéant, dans quelle

mesure.

Pour examiner l'aptitude au placement des

travailleurs à temps partiel, il faut en outre se fonder sur les possibilités

de l'assuré d'être placé sur le marché du travail, compte tenu des restrictions

liées aux plages horaires de disponibilité et de leur compatibilité avec

l'activité ou les activités dans lesquelles les recherches d'emploi sont

effectuées. Un chômeur qui n'est disponible sur le marché du travail qu'à des

heures déterminées de la journée et de la semaine n'est en principe pas apte au

placement. Dans cette hypothèse en effet, le placement est trop aléatoire car

il dépend des limitations quant au temps disponible pour un emploi

complémentaire. Par contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas

entravées par un trop grande limitation dans le choix des postes de travail en

raison de circonstances parallèles au chômage, l'assuré soit être déclaré apte

au placement. Il faut notamment tenir compte du fait que dans certaines

professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le soir,

durant le weekend, ou encore à des moments choisis par le travailleur.

L'exigence de ne travailler qu'à mi-temps, des

conditions de santé défavorables ainsi qu'une situation personnelle

restreignant la disponibilité peuvent conduire à une inaptitude au placement,

lorsque ces restrictions se cumulent. Il convient d'examiner dans tous les cas

les possibilités concrètes de l'assuré d’être placé. Mais il y a lieu d'exiger

des personnes au chômage partiel une disponibilité équivalant à des

demi-journée au moins. Ainsi, les assurés qui ne sont libres qu'à des heures

déterminées de la journée ne sont en principe pas aptes au placement, sauf si

la demande est forte pour les emplois recherchés."

2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione

agli atti emerge che RI 1 (__________.1964) nel giugno 2008 ha assolto con successo il corso di collaboratrice sanitaria CRS (cfr. doc. 170).

Dal 1°

giugno 2009 l'assicurata ha lavorato quale ausiliaria di cure a tempo pieno

presso il Centro anziani __________ di __________, con contratti di durata

determinata rinnovati annualmente (cfr. doc. 161; 61=12).

La

medesima nel 2011 si è iscritta alla Scuola superiore medico-tecnica di __________

per seguire la formazione di assistente di cura (cfr. doc. 168; 169).

Dal

settembre 2011 ha ridotto il grado di occupazione presso Casa __________ dal

100 al 80% (cfr. doc. 61=12; 180).

Il contratto

di impiego con la Casa __________ non è più stato rinnovato con preavviso nel

mese di febbraio 2012 ed è, quindi, terminato il 30 giugno 2012 (cfr. doc. 161;

61=12).

L'insorgente

ha cercato da subito un'occupazione con inizio nel luglio 2012, anche perché

per completare la formazione quale assistente di cura era necessario svolgere

un'attività lavorativa in tale settore professionale (cfr. doc. 61=12).

In

effetti al fine di conseguire il diploma cantonale di assistente di cura

occorre effettuare un periodo di sei mesi di pratica professionale in una

struttura sociosanitaria (cfr. www.__________.__________.ch).

L'11

giugno 2012 la ricorrente si è annunciata per il collocamento con effetto dal

1° luglio 2012 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.

189).

Non

riuscendo a reperire un’attività al 100% il direttore della SSMT avrebbe

autorizzato l’assicurata a cercare un impiego a tempo parziale anche al 50%, avendo

sempre avuto, durante il primo anno di formazione, un’attività lavorativa nello

stesso settore professionale (cfr. doc. 61=12 pag. 2).

Ricercando

un impiego al 50%, l’assicurata ha potuto trovare un posto di stage a metà

tempo presso la Casa __________ di Orselina (cfr. doc. 61=12 pag. 2, 4).

La sua

assunzione al 50% da parte della Casa __________ è stata, infatti, confermata il

20 giugno 2012 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 30;

31).

Il 23

luglio 2012 l'iscrizione dell'assicurata in disoccupazione è stata modificata,

nel senso che dal 1° luglio 2012 la stessa era disponibile al lavoro al 50%

(cfr. doc. 171).

L'URC di __________,

il 30 agosto 2012, ha richiesto alla Sezione del lavoro di verificare

l'idoneità al collocamento dell'insorgente, osservando in particolare che:

"

L'assicurata si è iscritta in disoccupazione al

termine di un impiego come ausiliaria di cura; impiego terminato il 30.06.2012

presso la Casa __________. Durante l'impiego all'80% ha nel frattempo

frequentato la formazione di assistente di cura con frequenze scolastiche

durante il fine settimana. Conferma di aver superato gli esami teorici a

giugno. Dall'1.7 al 31.12.2012 è stata assunta al 50% con un contratto di

stage. Quest'ultimo è obbligatorio per la seconda parte teorica per

l'ottenimento del diploma finale. Durante il primo colloquio effettuato dal

collega __________ ha escluso di essere disponibile al collocamento anche nelle

professioni che ha svolto precedentemente come ausiliaria di pulizia e

cameriera ai piani. Aveva chiesto di essere autorizzata per i prossimi 4 mesi a

fare ricerche solo nel settore come ausiliaria di cura. L'assicurata è pure

stata sanzionata in agosto per non avere rispettato il piano d'azione che

prevedeva di effettuare le ricerche di lavoro anche nelle professioni di

ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani. (…)" (Doc. 14)

Il 14

settembre 2012 la ricorrente è stata sentita dalla Sezione del lavoro.

Dal

relativo verbale di audizione si evince segnatamente che:

"

(…)

Preciso che con lettera

20.04.2012 la casa per anziani __________ ha rifiutato la mia candidatura per

un impiego a tempo pieno (100%), tuttavia ha accettato in un secondo momento la

mia candidatura al 50%, sottoscrivendo il contratto di lavoro il 30.06.2012.

Il mio impiego di lavoro è

svolto a giornate e orari irregolari, di seguito indico la legenda per una

migliore lettura del piano settimanale

L = Libero

4 = 07:20 – 11:30 / 15:40

– 19:30

5 = 07:20 – 13:30 / 17:40

– 19:30

2 = 07:20 – 12:30 / 13:00

– 15:40

IC = insegnamento clinico

SI = insegnamento interno

(sig.ra __________)

A = collaborazione con

ergoterapista

Preciso che il mio impiego

deve essere svolto a giornate intere e non può essere spezzettato o quindi svolto

a mezze giornate (mezzi turni di lavoro).

Ritengo che qualora

dovessi reperire un nuovo impiego abbia la possibilità di concordare dei turni

diversi a giornate diverse per permettermi di svolgere entrambi i lavori.

Di ciò però non ho una

conferma scritta o una rassicurazione da parte del mio attuale datore di

lavoro.

Preciso che se l’attuale

datore di lavoro dovesse aumentare il mio grado di occupazione anche fino a un

tempo pieno (100%) sono disposta ad accettarlo subito. Non ho impedimenti personali

che mi ostacolano ad assumere un lavoro a tempo pieno.

Non sono disposta a

lasciare l’attuale impiego anche perché l’attività è una condizione per portare

a termine la mia formazione di assistente di cura.

(…)” (Doc. 61=12 pag. 4)

Con

decisione del 7 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha decretato l’inidoneità

al collocamento dell’assicurata a far tempo dal 1° luglio 2012, in quanto non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste

da un datore di lavoro (cfr. doc. 6, consid. 1.1.).

La

ricorrente ha ottenuto il diploma cantonale di assistente di cura nel mese di

dicembre 2012 (cfr. doc. 29; G) e ha concluso lo stage presso la Casa __________,

come prestabilito, il 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 2; 3).

Il 7

marzo 2013 l’amministrazione ha poi emesso una decisione su opposizione con cui

ha parzialmente accolto l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata

il 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 5), stabilendo che quest’ultima era inidonea al

collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.

In particolare

l’amministrazione ha evidenziato, da un lato, l’irregolarità degli orari e dei

giorni lavorativi, così come gli impegni nella formazione teorica e nello

studio che hanno limitato oltremodo la possibilità per l’assicurata di reperire

un impiego parallelo nel periodo luglio/dicembre 2012, nonché il fatto che

l’assicurata avesse a suo tempo dichiarato di non essere disposta a lasciare l’occupazione

presso la Casa di cure __________. Dall’altro, che lo stage presso la Casa di

cure __________ e la formazione di assistente di cura si sono comunque conclusi

a fine dicembre 2012 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

L’insorgente

ha contestato il provvedimento della Sezione del lavoro, facendo valere che gli

orari di lavoro della sua attività a metà tempo presso la Casa __________ erano

giornate intere, per cui restavano le altre giornate intere disponibili per un

secondo lavoro al 50%.

Inoltre

la medesima ha asserito che, se richiesto, il datore di lavoro Casa __________

era disposto a organizzare la sua settimana con regolarità di giornate

lavorative, rispettivamente a stabilire queste ultime con flessibilità in

considerazione di un secondo impiego.

L’assicurata

ha infine affermato di essere stata idonea al collocamento e di avere

conseguentemente diritto alle prestazioni di disoccupazione, visto che

risultava collocabile al 50% e non era molto incerto il ritrovamento di un

posto di lavoro, potendo dedicare un ragionevole tempo all’attività ricercata ed

essendo il numero dei datori di lavoro in grado di assumerla non eccessivamente

esiguo in assenza di imposizioni di orari o giorni particolari (cfr. doc. I;

consid. 1.3.).

Considerandi

L’insorgente,

nel frattempo, ha lavorato a ore presso la Casa __________ dal 1° febbraio 2013

e dal 1° marzo 2013 ha reperito un’occupazione di durata determinata fino al 31

dicembre 2013 quale assistente di cura all’80% presso la Casa __________ di __________

(cfr. doc. 2; 3).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto

ben considerato, ritiene che l’operato della Sezione del lavoro che ha ritenuto

l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 non

possa essere tutelato.

E’ utile innanzitutto

ribadire che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni.

La

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale,

oppure non lo è.

Se un assicurato ricerca un’attività

a tempo parziale, perché svolge già un’altra attività professionale che non ha

intenzione di lasciare oppure perché desidera dedicare il tempo libero a

un’attività extra professionale o alla famiglia, subisce una perdita di lavoro

parziale, che non esclude una piena idoneità al collocamento, ma implica un

riduzione proporzionale dell’indennità giornaliera (cfr.

consid. 2.3.; 2.4., 2.5.).

Nella presente fattispecie

la disponibilità lavorativa della ricorrente dichiarata all’URC, dopo il

reperimento il 20 giugno 2012, del posto di stage a metà tempo presso la

casa __________, è stata ridotta dal 100 al 50% con effetto dal 1° luglio 2012

(cfr. doc. 189; 171; consid. 2.6.).

L’assicurata, dunque, dal

1° luglio 2012 era disponibile per il mercato del lavoro al 50%.

La stessa va, di

conseguenza, considerata parzialmente disoccupata ai sensi dell’art. 10 cpv. 2

LADI (cfr. consid. 2.3.).

Sulla base della

giurisprudenza federale, delle direttive emesse dalla SECO e della dottrina

(cfr. consid. 2.3., 2.4. e 2.5.), il fatto che l’insorgente abbia dichiarato di

non essere disposta a lasciare il posto al 50% presso la Casa __________, in

quanto lo svolgimento di un periodo di stage di sei mesi era necessario per concludere

la propria formazione di assistente di cura presso la Scuola superiore

medico-tecnica e ottenere il relativo diploma (cfr. doc. 154; 61), non preclude

di per sé la sua idoneità al collocamento.

Infatti un assicurato di

principio resta idoneo al collocamento anche se cerca unicamente un impiego che

completi, a livello di grado di occupazione, la propria occupazione a tempo

parziale, rispettivamente la propria formazione a tempo parziale.

In una

sentenza C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.1. e 2.2.2, già citata sopra,

l’Alta Corte, confermando il giudizio di idoneità al collocamento del Tribunale

delle assicurazioni del cantone Argovia, ha d’altronde stabilito che

un’assicurata che aveva già un’occupazione al 50% e che cercava un’attività al

20% in sostituzione di un impiego precedente da cui era stata licenziata non andava

ritenuta inidonea al collocamento per il solo fatto che non era disposta a

lasciare la propria occupazione al 50% per un ipotetico impiego a tempo

parziale con un grado di occupazione che corrispondesse a quello complessivo

(70%) ricercato dalla stessa.

La situazione degli

assicurati parzialmente disoccupati è peraltro differente dalla condizione

degli assicurati totalmente disoccupati (cfr. art. 10 cpv. 1 LADI) che seguono

una formazione a tempo pieno. In quel caso l’idoneità al collocamento può

essere decretata soltanto se l’assicurato prosegue le sue

ricerche di lavoro ed è disposto a interrompere senza indugio il corso che ha

finanziato personalmente qualora si presenti un’opportunità d’impiego (cfr.

consid. 2.2.).

2.8

L’attività presso la Casa __________

si svolgeva a giornate (intere) e orari irregolari (cfr. doc.

61=12; 10: piani di lavoro da luglio a novembre 2012; consid. 2.6.).

Va, tuttavia, considerato,

da una parte, che essendo occupata a __________ in ogni caso al 50%

l’assicurata disponeva di sufficiente tempo (ad esempio: due giorni e mezzo

alla settimana, rispettivamente tre giornate intere una settimana e due

giornate intere la settimana successiva) da dedicare a un secondo datore di

lavoro.

Dall’altra, che già in

occasione del colloquio di consulenza del 13 agosto 2012 la ricorrente ha affermato

che se trovava un altro lavoro al 50%, il suo datore di lavoro, visto che si

trattava di uno stage, era disponibile a modificare i giorni di lavoro (cfr.

doc. 154).

Inoltre dal verbale di

audizione davanti alla Sezione del lavoro del 14 settembre 2012 emerge che

l’assicurata ha dichiarato:

" (…)

Ritengo che qualora

dovessi reperire un nuovo impiego abbia la possibilità di concordare dei turni

diversi a giornate diverse per permettermi di svolgere entrambi i lavori.

Di ciò però non ho una

conferma scritta o una rassicurazione da parte del mio attuale datore di

lavoro.” (Doc. 61=12 pag. 4)

Il 25 marzo 2013 __________,

responsabile delle cure della Casa __________, ha attestato:

" in

relazione al suo lavoro di stagiaire presso la nostra struttura nei mesi da

luglio a dicembre 2012 nella misura del 50%, possiamo indicare che eravamo

informati della sua ricerca di un lavoro parallelo a tale attività ed eravamo

pronti e disponibili a organizzare la sua settimana lavorativa al 50% presso la

nostra struttura con la flessibilità necessaria a una seconda attività

lavorativa al 50%.

Possiamo inoltre aggiungere che, grazie

all’ottima collaborazione tra il personale, vi era la possibilità di concordare

i turni lavorativi (anche se all’ultimo momento) in modo che se si presentava

la necessità di un giorno libero c’era sempre qualcuno disposto a cambiare il

proprio turno per andare incontro alle necessità dell’altro.“(Doc. D)

Il 13 giugno 2013 __________

ha trasmesso uno scritto al patrocinatore dell’assicurata in cui ha precisato:

" (…)

La signora RI 1 era stata assunta quale

stagista al 50%.

L’attività di stagista nel nostro istituto

non viene considerata quale forza lavoro, come d’altronde previsto dal

contratto collettivo Roca e dalle disposizioni dell’Ufficio del medico

cantonale (e vincolanti per i criteri di qualità che siamo tenuti a

rispettare). Il fabbisogno di personale, calcolato secondo le disposizioni

dell’__________, non computa infatti i praticanti. Gli stagisti e gli allievi

delle diverse scuole sanitarie.

Queste categorie di dipendenti rientrano

pertanto quali dipendenti in soprannumero nei piani di lavoro.

Per questo motivo la modifica dei piani di

lavoro di queste persone non comporta grosse difficoltà a livello organizzativo

e in casi particolari, quale quello della signora RI 1, possono benissimo

essere presi in considerazione e nel caso in questione abbiamo potuto

accordarci in tal senso al momento dell’assunzione.

Diverso sarebbe stato il caso se avessimo

assunto del personale curante che rientra in organico: in questo caso sarebbe

stato necessario definire in anticipo quale tipo di suddivisione del tempo di

lavoro di sarebbe dovuta utilizzare.” (Doc. F)

Al riguardo la Sezione del

lavoro ha obiettato che:

" (…)

Per quanto attiene allo scritto 13 giugno

2013.

(doc. F) della signora __________ – come peraltro già rilevato in merito

al precedente datato 25 marzo 2013 ed emesso sempre dalla stessa (doc. D) – si

tratta di scritti redatti e prodotti dalla ricorrente solo posteriormente alla

conclusione del rapporto lavorativo e della procedura di opposizione verso la

decisione relativa all’idoneità al collocamento dell’Ufficio giuridico. Giova

ribadire che l’assicurata nel periodo in cui era alla ricerca di un’occupazione

complementare e controllava la disoccupazione (luglio-dicembre 2012), non ha

chiesto che venisse regolarizzato e stabilito in giornate fisse il tempo

lavorativo presso la casa si cure, in modo da favorire il reperimento di

un’occupazione parallela, anche in considerazione dell’impegno della ricorrente

nella formazione teorica e nella conclusione del progetto formativo iniziato

nel 2011.

(…)” (Doc. IX)

In riferimento alle

censure formulate dall’amministrazione va osservato, in primo luogo, che quest’ultima,

nonostante l’insorgente, già il 13 agosto 2012, avesse dichiarato all’URC che,

se avesse reperito un altro impiego al 50%, la Casa __________ era disposta a

modificare i giorni di lavoro (cfr. doc. 154; verbale del 13 agosto 2012 a disposizione della Sezione del lavoro; cfr. doc. 14) e in sede di audizione davanti alla

Sezione del lavoro del 14 settembre 2012 avesse ribadito di ritenere

di avere la possibilità presso la Casa __________ di concordare dei turni

diversi a giornate diverse per permetterle di svolgere entrambi i lavori (cfr.

doc. 61=12), contrariamente a quanto prevede

l’art. 43 cpv. 1 LPGA, non ha mai interpellato il datore di lavoro

in merito alla sua disponibilità a organizzare

la settimana lavorativa al 50% della ricorrente con la flessibilità necessaria

per intraprendere una seconda attività lavorativa al 50%, né ha invitato

l’assicurata a produrre un’attestazione in merito da parte del datore di

lavoro.

Ciò sorprende a più forte

ragione se si pone mente al fatto che l’amministrazione il 13 novembre 2012 ha in ogni caso posto dei quesiti alla Casa __________, ma non riguardo alla sua disponibilità a

fissare all’insorgente degli orari compatibili con l’esercizio di una seconda

attività a metà tempo (cfr. doc. 9).

In secondo luogo, dall’Allegato

3.

Regolamento degli stagiaires annesso al Regolamento organico cantonale per il

personale occupato presso le Case per anziani (ROCA) valido dal maggio 2011

(dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo Contratto collettivo di lavoro per il

personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino CCL ROCA

sottoscritto anche dalla Casa anziani __________ di __________; cfr. www.ocst.ch),

a cui la Casa anziani M__________ aveva aderito (cfr. www.ocst.ch),

si evince che le case per anziani possono assumere, oltre

all’effettivo di personale previsto in organico, personale in qualità di

stagiaires con lo scopo di orientamento e formazione professionale nel campo

sociosanitario.

Inoltre

dall’Allegato 3 Regolamento degli stagiaires risulta che gli

scopi e le condizioni degli stages sono regolati da un contratto scritto. I

posti permanenti (in organico) non possono essere occupati da stagiaires. Allo

stagiaire non possono essere attribuite responsabilità normalmente di

competenza dell’operatore.

Infine è

utile segnalare, per analogia, che gli assicurati con figli possono organizzare la custodia dei propri figli come

meglio credono. Gli organi esecutivi non possono

chiedere una prova della custodia già al momento dell’iscrizione alla

disoccupazione. Se, invece, nel periodo in cui l’assicurato percepisce

l’indennità di disoccupazione la volontà o la possibilità di affidare la

custodia dei bambini a una terza persona o a un’istituzione risulta dubbia,

l’organo competente deve verificare l’idoneità al collocamento, esigendo la

prova di una concreta possibilità di custodia mediante il modulo n. 716.113 prestampato

della SECO. Tra gli indizi che possono far sorgere tali dubbi rientrano:

ricerche di lavoro insufficienti, rinuncia al posto precedente a causa degli

obblighi di assistenza, esigenze eccessive per l’accettazione di un lavoro,

rifiuto di un’occupazione adeguata, esigenze non ragionevoli in termini di

orario di lavoro (cfr. Prassi LADI 2012/11 “Idoneità al collocamento –

prova della custodia” del luglio 2012 e Prassi LADI ID B225a

emanata dalla SECO nell’ottobre 2012; STCA 38.2012.17 del 27 agosto 2012 consid.

2.

).

In simili condizioni,

ritenute le dichiarazioni del datore di lavoro Casa __________, nonché la

circostanza che in virtù dell’Allegato 3 annesso al ROCA valido nel 2012 l’assicurata,

essendo attiva presso l’istituto di __________ quale stagiaire, risultava essere

stata assunta oltre all’effettivo di personale previsto

in organico, il TCA non ha validi motivi per

dubitare del fatto che il datore di lavoro avrebbe

concretamente adattato le giornate lavorative della ricorrente in modo tale che

la medesima potesse svolgere un’ulteriore occupazione al 50%.

Va poi evidenziato che la

formazione teorica seguita dall’assicurata nel lasso di tempo in questione si

svolgeva da settembre a dicembre 2012 durante sette sabati (1° e 15 settembre,

6.

e 13 ottobre, 10 e 17 novembre, 1° dicembre 2012) dalle ore 8:30 alle ore

12:30 e due lunedì sera (17 settembre e 15 ottobre 2012) dalle ore 18:00 alle

ore 22:00 (cfr. doc. 17).

Ne discende che la

ricorrente non ha limitato eccessivamente la scelta di un’occupazione ponendo

condizioni particolari di giorni e orari.

Le possibilità di

collocamento dell’insorgente per una seconda occupazione al 50% non erano,

pertanto, oltremodo ristrette.

2.9

E’, inoltre, utile osservare

che la ricorrente da luglio a dicembre 2012 ha sempre intrapreso dodici o più ricerche di impiego ogni mese quale ausiliaria di cura e da agosto 2012 anche come

cameriera ai piani, rispettivamente venditrice e badante (cfr. doc. 98, 90, 65,

64, 48, 156).

E’ vero che con decisione

del 29 agosto 2012 l’URC ha sospeso l’assicurata per tre giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro dal

profilo qualitativo, non avendo cercato un’occupazione anche nelle professioni

di ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani svolte in passato dalla medesima,

come invece previsto dal piano di azione firmato e ricevuto in copia in

occasione del primo colloquio di consulenza (cfr. doc. 122).

E’ altrettanto vero, però,

che tale sanzione non è tale da influenzare in modo decisivo l’idoneità al

collocamento dell’assicurata.

Infatti, da una parte, la

stessa il 23 luglio 2012 - quando è stato allestito il piano di azione - aveva

comunque chiesto di poter compiere per almeno quattro mesi ricerche soltanto

quale ausiliaria di cure, settore in cui aveva lavorato negli ultimi quattro

anni (cfr. doc. 179).

Dall’altra, secondo la

giurisprudenza federale un assicurato, allorché entra in disoccupazione deve

avere dapprima la possibilità di effettuare ricerche nella professione appresa,

rispettivamente nel campo di attività svolta fino a quel momento, anche se si

tratta di una professione particolare il cui numero di posti di lavoro offerti

è esiguo, senza che venga esclusa a priori, in assenza di un esame delle

circostanze concrete, la sua idoneità al collocamento (cfr. STF 8C_278/2013 del

22.

ottobre 2013 consid. 2.1.3.; STFA C244/05 del 22 novembre

2006.

consid. 2.1.= SVR 2007 ALV Nr. 6 pag. 19).

Per quanto attiene

all’assegnazione di posti di lavoro da parte dell’URC, va evidenziato che un

impiego è stato proposto all’assicurata il 22 giugno 2012 - ossia due giorni

dopo la conferma della sua assunzione quale stagiaire al 50% da parte della

Casa __________ (cfr. doc. 30, consid. 2.6.) - quale collaboratrice sanitaria CRS

a tempo indeterminato all’80% per il Comune di __________ (cfr. doc. 182).

L’istituto per anziani __________

di __________, il 18 luglio 2012, ha indicato di non avere tenuto in

considerazione la candidatura dell’insorgente, in quanto chiedeva un 50% (cfr.

doc. 178)

Relativamente a un’altra

occupazione offerta alla ricorrente, che riguardava un impiego a tempo

indeterminato quale badante al 40% a __________ (cfr. doc. 93), l’assicurata,

che si era presentata il 28 settembre 2012, non è stata assunta, poiché la

potenziale datrice di lavoro ha assunto un’altra candidata (cfr. doc. 88).

Giova, infine, ricordare

che dopo aver iniziato la Scuola superiore medico-tecnica l’assicurata ha sì

ridotto il proprio grado di occupazione presso la Casa __________ dove lavorava

al 100% da circa due anni, ma non al 50%, bensì al 80%.

La stessa, di conseguenza,

nonostante i nuovi impegni scolastici voleva e poteva lavorare in misura

superiore al 50%.

Quando è terminato il

rapporto di impiego con la Casa __________, alla fine di giugno 2012, la

ricorrente si è del resto iscritta in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 189).

Il

grado della sua disponibilità lavorativa è stato ridotto al 50%, poiché ha

reperito il posto di stage a metà tempo presso la Casa __________ (cfr. doc.

171; 30).

In proposito va

evidenziato che la Casa __________, espressamente interpellata al riguardo

dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 9), ha dichiarato di avere potuto offrire

all’assicurata solamente un posto al 50% (cfr. doc. 8).

2.10

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, considerato in particolare che le possibilità di collocamento

della ricorrente per una seconda occupazione al 50% non erano oltremodo

ristrette dallo svolgimento dello stage di formazione a metà tempo presso la

Casa __________ e/o dalla frequentazione dei corsi della SSMT durante alcuni

sabati e lunedì sera (cfr. consid. 2.8.), questa Corte ritiene, in applicazione

dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010

del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), che l’assicurata nel periodo luglio-dicembre 2012 fosse disponibile

a cercare e ad accettare un ulteriore impiego al 50%.

L’insorgente era,

pertanto, idonea al collocamento dal luglio al dicembre 2012.

2.11

Vincente in

causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del

lavoro (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2013 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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