38.2013.28
A torto ass.ritenuta inid.al coll.Ass.frequenta scuola di assit.di cura e ha impiego al 50%.Parz.disocc.(50%).Fatto che non disposta a lasciare posto al 50% non preclude idon. Da dich.DL risulta che a
19 febbraio 2014Italiano46 min
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Numero d'incarto:
38.2013.28
Data decisione, Autorità:
19.02.2014, TCA
Titolo:
A torto ass.ritenuta inid.al coll.Ass.frequenta scuola di assit.di cura e ha impiego al 50%.Parz.disocc.(50%).Fatto che non disposta a lasciare posto al 50% non preclude idon. Da dich.DL risulta che avrebbe adattato orari se reper.ult.occup.Non limitato eccessivam.scelta 2° occup.al 50%.Ric.accolto
DISOCCUPAZIONE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 10 LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.28
rs
Lugano
19 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea
al collocamento a far tempo dal 1° luglio 2012, in quanto non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste
da un datore di lavoro.
L’amministrazione
ha argomentato il proprio provvedimento osservando che l’assicurata era
impiegata presso la Casa di cure __________ in qualità di stagiaire al 50% con
giornate, rispettivamente turni irregolari e con giorni liberi per la maggior
parte il fine settimana quando il sabato era dedicato alla frequenza della
Scuola __________) o allo studio. E’ stato, inoltre, indicato che la medesima
aveva dichiarato di non essere disposta a lasciare il datore di lavoro al 50%,
poiché l’attività di stage era una condizione quadro per terminare la
formazione di assistente di cura (cfr. doc. 6).
1.2. Il 7 marzo
2013 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale
ha parzialmente accolto l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata
il 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 5), stabilendo che quest’ultima era inidonea al
collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato che:
"
(…) constatata l’irregolarità degli orari e
giorni lavorativi, così come gli impegni nella formazione teorica e nello
studio – che hanno limitato oltremodo la possibilità per l’assicurata di reperire
un impiego parallelo nel periodo luglio/dicembre 2012 – e del fatto che
l’assicurata aveva a suo tempo dichiarato di non essere disposta a lasciare
l’occupazione presso la Casa di cure __________, si ritiene che la signora RI 1
non sia da ritenere idonea al collocamento dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012, in ragione delle limitazioni che ha posto alla sua disponibilità al collocamento.
Pertanto, considerate le
circostanze del caso concreto, segnatamente la conclusione dello stage presso
la Casa di cure __________ e della formazione di Assistente di cura, appare
opportuno modificare la decisione impugnata e ritenere l’assicurata inidonea al
collocamento soltanto fino al 31 dicembre 2012.” (Doc. B)
1.3. Contro la
decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto di aver
iniziato la scuola di assistente di cura nel mese di settembre 2011 e di avere seguito
fino al 30 giugno 2012 il corso di teoria, parallelamente alla sua attività
lavorativa all’80% presso Casa __________, superando il relativo esame.
L’insorgente
ha rilevato di avere svolto i sei mesi di stage che le mancavano per ottenere
il diploma presso Casa __________ a __________ dal 1° luglio 2012 lavorando al
50% e seguendo il corso (7 sabati mattina e 2 lunedì sera in tutto da settembre
a dicembre 2012), siccome Casa __________ non era disposta a tenerla per
effettuare tale stage.
La
medesima ha evidenziato, da una parte, che gli orari di lavoro della sua
attività a metà tempo presso la Casa __________ erano giornate intere, per cui
restavano le altre giornate intere disponibili per un secondo lavoro al 50%.
Dall’altra,
che, se richiesto, il datore di lavoro Casa __________ era disposto a
organizzare la sua settimana con regolarità di giornate lavorative,
rispettivamente a stabilire queste ultime con flessibilità in considerazione di
un secondo impiego.
Al
riguardo è stato precisato che ciò non è avvenuto, perché non richiesto in
quanto non proposto concretamente alcun secondo lavoro al 50%.
La
ricorrente ha, infatti, osservato di essersi presentata per i posti di lavoro
offertile dall’URC, ma che il concorso all’80% presso il Municipio di __________
ha avuto esito negativo e per l’occupazione presso un anziano privato a __________
è stato scelto un altro candidato.
La stessa
ha affermato di essere stata collocabile al 50%, come pure che non era molto
incerto il ritrovamento di un posto di lavoro, visto che poteva dedicare un
ragionevole tempo all’attività cercata e il numero dei datori di lavoro in
grado di assumerla non era eccessivamente esiguo, non avendo imposto orari o
giorni particolari.
L’assicurata
ritiene, pertanto, di essere stata idonea al collocamento e di avere
conseguentemente diritto alle prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. I).
1.4. In risposta
la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.5. L’avv. RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, dopo aver ottenuto da parte del TCA una proroga del termine
per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV; V; VI), il 14
giugno 2013 ha prodotto il diploma cantonale di assistente di cura ottenuto
dall’insorgente il 30 dicembre 2012 (cfr. doc. G) e una dichiarazione del 13
giugno 2013 rilasciata dalla responsabile delle cure della Casa __________ (cfr.
doc. F).
Inoltre
il patrocinatore dell’assicurata ha, segnatamente, osservato che:
"
(…)
L’assicurata non ha posto
alcuna particolare condizione personale o familiare per occupare il tempo
disponibile al 50%. Essa si era annunciata alla disoccupazione per il 50%
informando chiaramente sull’impiego di stage o sul corso di formazione (e per
il 50% è stata correttamente valutata collocabile) e non ha posto diverse o
ulteriori condizioni o limitazioni.
La breve durata dello
stage (pochi mesi) rendeva facile una relativa momentanea flessibilità sia del
datore di lavoro dello stage, sia del potenziale secondo datore di lavoro, in
quanto la necessità di avere degli orari coordinati per le due attività era
limitato a pochi mesi e quindi accettabile.
Si evidenzia che si è
trattato di un periodo di stage di soli sei mesi, successivo alla conclusione
del precedente rapporto di lavoro di ausiliaria ed è stato utile e proficuo per
il futuro lavorativo della signora. Grazie al diploma conseguito essa ha
concretamente potuto nuovamente entrare nel mondo del lavoro già all’inizio del
2013.
(…)” (Doc. VII)
1.6. La Sezione
del lavoro si è espressa riguardo al doc. VII e ai documenti annessi con
scritto del 27 giugno 2013 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX
è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurata fosse o meno idonea al
collocamento nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA
1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173,
DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3
pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010
del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998
consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51,
consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11
giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore
settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V
217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V
275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha
rilevato che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend
sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte
Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die
zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.2. In una
decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è
confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990
N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non
soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto
all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo
l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed
essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato
personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli
non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui
l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al
riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04
del 17 novembre 2004.
Con
sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con
cui il TCA aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un
assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a
partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo
pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato
del lavoro.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha ribadito che:
" 1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie
(si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale
emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di
capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo
essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di
collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato a compilare
la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per
ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione,
frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59
segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella
misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli
deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere
senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta
un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato
disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli
negata (DTF 122 V 265; DLA 2001
pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare
l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV
no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la
frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di
un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere
unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente
disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per
intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato
non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente
verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle
eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal
profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue
ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le
esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente
accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che
segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).
(…)"
2.3. L’art. 10
cpv. 1 LADI prevede che:
"
E’ considerato totalmente disoccupato chi non è
vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.”
Giusta
l’art. 10 cpv. 2 LADI:
" È
considerato parzialmente disoccupato chi:
a.
non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente
un'occupazione a tempo parziale oppure;
b.
un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo
pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.”
Per
quanto attiene alla relazione tra assicurati parzialmente disoccupati ai sensi
dell’art. 10 cpv. 2 LADI e idoneità al collocamento, giova evidenziare che il
TFA ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni
nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al
collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale,
oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
Pertanto
un assicurato che è parzialmente disoccupato (art. 10 cpv. 2 LADI) è, dal
profilo del tempo a disposizione per il mercato del lavoro, idoneo al
collocamento quando è disposto e nella condizione di assumere un adeguato
impiego con un grado di occupazione di almeno il 20% di un tempo pieno (cfr.
STFA C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.1).
Un assicurato, allorché
ricerca un’attività a tempo parziale, sia perché svolge già un’altra attività
professionale che non ha intenzione di lasciare, sia perché desidera dedicare
il tempo libero a un’attività extra professionale o alla famiglia, subisce una
perdita di lavoro parziale, che non esclude una piena idoneità al collocamento,
ma implica un riduzione proporzionale dell’indennità giornaliera (cfr. STF
8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; DTF 136 V 95 consid. 5.1.; STFA C
135/05 del 26 giugno 2006 consid. 1.2.; DLA 2004 pag. 119 consid. 2a; DTF 125 V
59 consid. 6c/aa).
2.4. La Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi
LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che:
"
Idoneità al collocamento dei disoccupati che
partecipano a un corso
Art.
60 cpv. 4 LADI
B264 Nella misura in cui un corso autorizzato dall’assicurazione
contro
la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa
non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.
B265 Se
durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato
autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al
collocamento gli viene rico-nosciuta unicamente se è stabilito che egli è
disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per
assumere un impiego. Non è sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a
interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della
direzione della scuola in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie
di tale interruzione.
ð Giurisprudenza
DTFA
C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di
propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al
collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere
disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)
DTFA
C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero
ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere
contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine
ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di
queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli USA)”
La Prassi
LADI ID al p.to B 247 enuncia poi che:
"
Idoneità al collocamento degli assicurati
parzialmente disoccupati
B
247 Gli assicurati parzialmente disoccupati sono
considerati idonei al collocamento se sono disposti e in grado di accettare
un’occupazione adeguata pari ad almeno al 20 % di un impiego a tempo pieno (DTF
120 V 385).”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132
V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
Fatti
I 167 consid. 4.3)."
2.5. In dottrina
B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 239-240 rileva quanto segue:
"
3.9.8.12 Assurés qui participent à une mesure de
formation
(…)
3.9.8.12.2 Pas d'assentiment
L'assuré qui participe a une mesure de formation
(cours, etc.) durant son chômage sans avoir reçu l'assentiment de l'autorité compétente
a néanmoins droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions de
l'art. 8 LACI, notamment s'il est apte au placement pendant le cours. Puor être
considérés comme tel, l'assuré doit être disposé et en mesure de mettre un
terme audit cours pour reprendre un emploi. Il doit par ailleurs remplir
pleinement son obligation d'effectuer des recherches d'emploi.
En d'autres termes, l'assuré qui fréquente une
mesure de formation sans l'assentiment de l'autorité cantonale doit se
conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions
pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s'il
remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère
vraisemblable de la possibilité d'interrompre le cours dans un bref délai et
sur la volonté de l'assuré de le faire. Si le cours fait l'objet d'un contrat
et qu'une des prestations de l'assuré consiste à fournir un travail (stage de
formation), il faut déterminer si le contrat peut être résilié à très court terme,
respectivement si l'institution aurait été d'accord de mettre fin au contrat si
l'opportunité d'une prise d'emploi s'était présentée. Une
attestation de l'institution devrait alors être demandée. (…)"
Inoltre
B. Rubin alle pag. 214-216 osserva che:
"
3.9.8.2 Assurés au chômage partiel
(…)
Sous l'angle de l'aptitude au placement, on ne peut
pas non plus exiger de la part d'un assuré ayant perdu un emploi à mi-temps,
qu'il soit disposé à accepter une occupation à plein temps et qu'il soit en
mesure de le faire. Mais il appartiendra alors à l'intéressé de démontrer sa
disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates.
Autre est la question se savoir si un assuré
partiellement sans emploi qui refuse une activité dont le taux d'occupation
équivaut au taux global de disponibilité allégué doit ou non être sanctionné
selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les principes découlant de l'arrêt du Tribunal
fédéral des assurances paru au DTA 2002 p.57 (ch. 5.8.7.4.5c, Situation
personnelle, in fine) - un assuré ne recherchant qu'un complément d'occupation
doit être sanctionné s'il refuse un emploi dont le taux d'occupation correspond
au taux global de disponibilité allégué - n'ont pas d'incidences immédiates sur
l'examen de l'aptitude au placement. Aussi, cette jurisprudence ne saurait-elle
être interprétée de manière générale et absolue en ce sens qu'une personne
partiellement au chômage ne serait pas apte au placement seulement parce
qu'elle n'est pas prête à abandonner une activité exercée a temps partiel au
bénéfice d'une autre activité hypothétique, plus étendue. Apparemment
contradictoires, ces jurisprudences se concilient sans doute de la manière
suivante: un assuré aura fondamentalement droit à l'indemnité de chômage s'il
ne recherche qu'un complément d'occupation; il sera néanmoins sanctionné pour
refus d'emploi s'il n'accepte pas un travail convenable à un taux d'occupation
correspondant au taux global de disponibilité alléguée. en cas de refus
successifs d'emplois convenables, combinés, le cas échéant, avec d'autres
motifs de sanction, il sera déclaré inapte au placement.
Cela étant, la condition de l'aptitude au placement
d'un chômeur qui exerce déjà une activité à temps partiel doit être examinée
avec beaucoup de retenue lorsqu'il ne peut pas ou ne veut pas offrir à un
employeur toute la disponibilité exigible.
Par contre, si la recherche d'un emploi n'est que
rendue plus difficile par les autres obligations (familiales ou contractuelles
par exemple), l'aptitude au placement n'est pas remise en cause. Lors de
l'examen de l'aptitude au placement, il conviendra de tenir compte des
circonstances du cas concret et déterminer si la première activité a des
conséquences sur la disponibilité de l'assuré et, le cas échéant, dans quelle
mesure.
Pour examiner l'aptitude au placement des
travailleurs à temps partiel, il faut en outre se fonder sur les possibilités
de l'assuré d'être placé sur le marché du travail, compte tenu des restrictions
liées aux plages horaires de disponibilité et de leur compatibilité avec
l'activité ou les activités dans lesquelles les recherches d'emploi sont
effectuées. Un chômeur qui n'est disponible sur le marché du travail qu'à des
heures déterminées de la journée et de la semaine n'est en principe pas apte au
placement. Dans cette hypothèse en effet, le placement est trop aléatoire car
il dépend des limitations quant au temps disponible pour un emploi
complémentaire. Par contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas
entravées par un trop grande limitation dans le choix des postes de travail en
raison de circonstances parallèles au chômage, l'assuré soit être déclaré apte
au placement. Il faut notamment tenir compte du fait que dans certaines
professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le soir,
durant le weekend, ou encore à des moments choisis par le travailleur.
L'exigence de ne travailler qu'à mi-temps, des
conditions de santé défavorables ainsi qu'une situation personnelle
restreignant la disponibilité peuvent conduire à une inaptitude au placement,
lorsque ces restrictions se cumulent. Il convient d'examiner dans tous les cas
les possibilités concrètes de l'assuré d’être placé. Mais il y a lieu d'exiger
des personnes au chômage partiel une disponibilité équivalant à des
demi-journée au moins. Ainsi, les assurés qui ne sont libres qu'à des heures
déterminées de la journée ne sont en principe pas aptes au placement, sauf si
la demande est forte pour les emplois recherchés."
2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione
agli atti emerge che RI 1 (__________.1964) nel giugno 2008 ha assolto con successo il corso di collaboratrice sanitaria CRS (cfr. doc. 170).
Dal 1°
giugno 2009 l'assicurata ha lavorato quale ausiliaria di cure a tempo pieno
presso il Centro anziani __________ di __________, con contratti di durata
determinata rinnovati annualmente (cfr. doc. 161; 61=12).
La
medesima nel 2011 si è iscritta alla Scuola superiore medico-tecnica di __________
per seguire la formazione di assistente di cura (cfr. doc. 168; 169).
Dal
settembre 2011 ha ridotto il grado di occupazione presso Casa __________ dal
100 al 80% (cfr. doc. 61=12; 180).
Il contratto
di impiego con la Casa __________ non è più stato rinnovato con preavviso nel
mese di febbraio 2012 ed è, quindi, terminato il 30 giugno 2012 (cfr. doc. 161;
61=12).
L'insorgente
ha cercato da subito un'occupazione con inizio nel luglio 2012, anche perché
per completare la formazione quale assistente di cura era necessario svolgere
un'attività lavorativa in tale settore professionale (cfr. doc. 61=12).
In
effetti al fine di conseguire il diploma cantonale di assistente di cura
occorre effettuare un periodo di sei mesi di pratica professionale in una
struttura sociosanitaria (cfr. www.__________.__________.ch).
L'11
giugno 2012 la ricorrente si è annunciata per il collocamento con effetto dal
1° luglio 2012 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.
189).
Non
riuscendo a reperire un’attività al 100% il direttore della SSMT avrebbe
autorizzato l’assicurata a cercare un impiego a tempo parziale anche al 50%, avendo
sempre avuto, durante il primo anno di formazione, un’attività lavorativa nello
stesso settore professionale (cfr. doc. 61=12 pag. 2).
Ricercando
un impiego al 50%, l’assicurata ha potuto trovare un posto di stage a metà
tempo presso la Casa __________ di Orselina (cfr. doc. 61=12 pag. 2, 4).
La sua
assunzione al 50% da parte della Casa __________ è stata, infatti, confermata il
20 giugno 2012 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 30;
31).
Il 23
luglio 2012 l'iscrizione dell'assicurata in disoccupazione è stata modificata,
nel senso che dal 1° luglio 2012 la stessa era disponibile al lavoro al 50%
(cfr. doc. 171).
L'URC di __________,
il 30 agosto 2012, ha richiesto alla Sezione del lavoro di verificare
l'idoneità al collocamento dell'insorgente, osservando in particolare che:
"
L'assicurata si è iscritta in disoccupazione al
termine di un impiego come ausiliaria di cura; impiego terminato il 30.06.2012
presso la Casa __________. Durante l'impiego all'80% ha nel frattempo
frequentato la formazione di assistente di cura con frequenze scolastiche
durante il fine settimana. Conferma di aver superato gli esami teorici a
giugno. Dall'1.7 al 31.12.2012 è stata assunta al 50% con un contratto di
stage. Quest'ultimo è obbligatorio per la seconda parte teorica per
l'ottenimento del diploma finale. Durante il primo colloquio effettuato dal
collega __________ ha escluso di essere disponibile al collocamento anche nelle
professioni che ha svolto precedentemente come ausiliaria di pulizia e
cameriera ai piani. Aveva chiesto di essere autorizzata per i prossimi 4 mesi a
fare ricerche solo nel settore come ausiliaria di cura. L'assicurata è pure
stata sanzionata in agosto per non avere rispettato il piano d'azione che
prevedeva di effettuare le ricerche di lavoro anche nelle professioni di
ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani. (…)" (Doc. 14)
Il 14
settembre 2012 la ricorrente è stata sentita dalla Sezione del lavoro.
Dal
relativo verbale di audizione si evince segnatamente che:
"
(…)
Preciso che con lettera
20.04.2012 la casa per anziani __________ ha rifiutato la mia candidatura per
un impiego a tempo pieno (100%), tuttavia ha accettato in un secondo momento la
mia candidatura al 50%, sottoscrivendo il contratto di lavoro il 30.06.2012.
Il mio impiego di lavoro è
svolto a giornate e orari irregolari, di seguito indico la legenda per una
migliore lettura del piano settimanale
L = Libero
4 = 07:20 – 11:30 / 15:40
– 19:30
5 = 07:20 – 13:30 / 17:40
– 19:30
2 = 07:20 – 12:30 / 13:00
– 15:40
IC = insegnamento clinico
SI = insegnamento interno
(sig.ra __________)
A = collaborazione con
ergoterapista
Preciso che il mio impiego
deve essere svolto a giornate intere e non può essere spezzettato o quindi svolto
a mezze giornate (mezzi turni di lavoro).
Ritengo che qualora
dovessi reperire un nuovo impiego abbia la possibilità di concordare dei turni
diversi a giornate diverse per permettermi di svolgere entrambi i lavori.
Di ciò però non ho una
conferma scritta o una rassicurazione da parte del mio attuale datore di
lavoro.
Preciso che se l’attuale
datore di lavoro dovesse aumentare il mio grado di occupazione anche fino a un
tempo pieno (100%) sono disposta ad accettarlo subito. Non ho impedimenti personali
che mi ostacolano ad assumere un lavoro a tempo pieno.
Non sono disposta a
lasciare l’attuale impiego anche perché l’attività è una condizione per portare
a termine la mia formazione di assistente di cura.
(…)” (Doc. 61=12 pag. 4)
Con
decisione del 7 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha decretato l’inidoneità
al collocamento dell’assicurata a far tempo dal 1° luglio 2012, in quanto non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste
da un datore di lavoro (cfr. doc. 6, consid. 1.1.).
La
ricorrente ha ottenuto il diploma cantonale di assistente di cura nel mese di
dicembre 2012 (cfr. doc. 29; G) e ha concluso lo stage presso la Casa __________,
come prestabilito, il 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 2; 3).
Il 7
marzo 2013 l’amministrazione ha poi emesso una decisione su opposizione con cui
ha parzialmente accolto l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata
il 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 5), stabilendo che quest’ultima era inidonea al
collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
In particolare
l’amministrazione ha evidenziato, da un lato, l’irregolarità degli orari e dei
giorni lavorativi, così come gli impegni nella formazione teorica e nello
studio che hanno limitato oltremodo la possibilità per l’assicurata di reperire
un impiego parallelo nel periodo luglio/dicembre 2012, nonché il fatto che
l’assicurata avesse a suo tempo dichiarato di non essere disposta a lasciare l’occupazione
presso la Casa di cure __________. Dall’altro, che lo stage presso la Casa di
cure __________ e la formazione di assistente di cura si sono comunque conclusi
a fine dicembre 2012 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
L’insorgente
ha contestato il provvedimento della Sezione del lavoro, facendo valere che gli
orari di lavoro della sua attività a metà tempo presso la Casa __________ erano
giornate intere, per cui restavano le altre giornate intere disponibili per un
secondo lavoro al 50%.
Inoltre
la medesima ha asserito che, se richiesto, il datore di lavoro Casa __________
era disposto a organizzare la sua settimana con regolarità di giornate
lavorative, rispettivamente a stabilire queste ultime con flessibilità in
considerazione di un secondo impiego.
L’assicurata
ha infine affermato di essere stata idonea al collocamento e di avere
conseguentemente diritto alle prestazioni di disoccupazione, visto che
risultava collocabile al 50% e non era molto incerto il ritrovamento di un
posto di lavoro, potendo dedicare un ragionevole tempo all’attività ricercata ed
essendo il numero dei datori di lavoro in grado di assumerla non eccessivamente
esiguo in assenza di imposizioni di orari o giorni particolari (cfr. doc. I;
consid. 1.3.).
Considerandi
L’insorgente,
nel frattempo, ha lavorato a ore presso la Casa __________ dal 1° febbraio 2013
e dal 1° marzo 2013 ha reperito un’occupazione di durata determinata fino al 31
dicembre 2013 quale assistente di cura all’80% presso la Casa __________ di __________
(cfr. doc. 2; 3).
2.7
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto
ben considerato, ritiene che l’operato della Sezione del lavoro che ha ritenuto
l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 non
possa essere tutelato.
E’ utile innanzitutto
ribadire che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni.
La
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale,
oppure non lo è.
Se un assicurato ricerca un’attività
a tempo parziale, perché svolge già un’altra attività professionale che non ha
intenzione di lasciare oppure perché desidera dedicare il tempo libero a
un’attività extra professionale o alla famiglia, subisce una perdita di lavoro
parziale, che non esclude una piena idoneità al collocamento, ma implica un
riduzione proporzionale dell’indennità giornaliera (cfr.
consid. 2.3.; 2.4., 2.5.).
Nella presente fattispecie
la disponibilità lavorativa della ricorrente dichiarata all’URC, dopo il
reperimento il 20 giugno 2012, del posto di stage a metà tempo presso la
casa __________, è stata ridotta dal 100 al 50% con effetto dal 1° luglio 2012
(cfr. doc. 189; 171; consid. 2.6.).
L’assicurata, dunque, dal
1° luglio 2012 era disponibile per il mercato del lavoro al 50%.
La stessa va, di
conseguenza, considerata parzialmente disoccupata ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
LADI (cfr. consid. 2.3.).
Sulla base della
giurisprudenza federale, delle direttive emesse dalla SECO e della dottrina
(cfr. consid. 2.3., 2.4. e 2.5.), il fatto che l’insorgente abbia dichiarato di
non essere disposta a lasciare il posto al 50% presso la Casa __________, in
quanto lo svolgimento di un periodo di stage di sei mesi era necessario per concludere
la propria formazione di assistente di cura presso la Scuola superiore
medico-tecnica e ottenere il relativo diploma (cfr. doc. 154; 61), non preclude
di per sé la sua idoneità al collocamento.
Infatti un assicurato di
principio resta idoneo al collocamento anche se cerca unicamente un impiego che
completi, a livello di grado di occupazione, la propria occupazione a tempo
parziale, rispettivamente la propria formazione a tempo parziale.
In una
sentenza C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.1. e 2.2.2, già citata sopra,
l’Alta Corte, confermando il giudizio di idoneità al collocamento del Tribunale
delle assicurazioni del cantone Argovia, ha d’altronde stabilito che
un’assicurata che aveva già un’occupazione al 50% e che cercava un’attività al
20% in sostituzione di un impiego precedente da cui era stata licenziata non andava
ritenuta inidonea al collocamento per il solo fatto che non era disposta a
lasciare la propria occupazione al 50% per un ipotetico impiego a tempo
parziale con un grado di occupazione che corrispondesse a quello complessivo
(70%) ricercato dalla stessa.
La situazione degli
assicurati parzialmente disoccupati è peraltro differente dalla condizione
degli assicurati totalmente disoccupati (cfr. art. 10 cpv. 1 LADI) che seguono
una formazione a tempo pieno. In quel caso l’idoneità al collocamento può
essere decretata soltanto se l’assicurato prosegue le sue
ricerche di lavoro ed è disposto a interrompere senza indugio il corso che ha
finanziato personalmente qualora si presenti un’opportunità d’impiego (cfr.
consid. 2.2.).
2.8
L’attività presso la Casa __________
si svolgeva a giornate (intere) e orari irregolari (cfr. doc.
61=12; 10: piani di lavoro da luglio a novembre 2012; consid. 2.6.).
Va, tuttavia, considerato,
da una parte, che essendo occupata a __________ in ogni caso al 50%
l’assicurata disponeva di sufficiente tempo (ad esempio: due giorni e mezzo
alla settimana, rispettivamente tre giornate intere una settimana e due
giornate intere la settimana successiva) da dedicare a un secondo datore di
lavoro.
Dall’altra, che già in
occasione del colloquio di consulenza del 13 agosto 2012 la ricorrente ha affermato
che se trovava un altro lavoro al 50%, il suo datore di lavoro, visto che si
trattava di uno stage, era disponibile a modificare i giorni di lavoro (cfr.
doc. 154).
Inoltre dal verbale di
audizione davanti alla Sezione del lavoro del 14 settembre 2012 emerge che
l’assicurata ha dichiarato:
" (…)
Ritengo che qualora
dovessi reperire un nuovo impiego abbia la possibilità di concordare dei turni
diversi a giornate diverse per permettermi di svolgere entrambi i lavori.
Di ciò però non ho una
conferma scritta o una rassicurazione da parte del mio attuale datore di
lavoro.” (Doc. 61=12 pag. 4)
Il 25 marzo 2013 __________,
responsabile delle cure della Casa __________, ha attestato:
" in
relazione al suo lavoro di stagiaire presso la nostra struttura nei mesi da
luglio a dicembre 2012 nella misura del 50%, possiamo indicare che eravamo
informati della sua ricerca di un lavoro parallelo a tale attività ed eravamo
pronti e disponibili a organizzare la sua settimana lavorativa al 50% presso la
nostra struttura con la flessibilità necessaria a una seconda attività
lavorativa al 50%.
Possiamo inoltre aggiungere che, grazie
all’ottima collaborazione tra il personale, vi era la possibilità di concordare
i turni lavorativi (anche se all’ultimo momento) in modo che se si presentava
la necessità di un giorno libero c’era sempre qualcuno disposto a cambiare il
proprio turno per andare incontro alle necessità dell’altro.“(Doc. D)
Il 13 giugno 2013 __________
ha trasmesso uno scritto al patrocinatore dell’assicurata in cui ha precisato:
" (…)
La signora RI 1 era stata assunta quale
stagista al 50%.
L’attività di stagista nel nostro istituto
non viene considerata quale forza lavoro, come d’altronde previsto dal
contratto collettivo Roca e dalle disposizioni dell’Ufficio del medico
cantonale (e vincolanti per i criteri di qualità che siamo tenuti a
rispettare). Il fabbisogno di personale, calcolato secondo le disposizioni
dell’__________, non computa infatti i praticanti. Gli stagisti e gli allievi
delle diverse scuole sanitarie.
Queste categorie di dipendenti rientrano
pertanto quali dipendenti in soprannumero nei piani di lavoro.
Per questo motivo la modifica dei piani di
lavoro di queste persone non comporta grosse difficoltà a livello organizzativo
e in casi particolari, quale quello della signora RI 1, possono benissimo
essere presi in considerazione e nel caso in questione abbiamo potuto
accordarci in tal senso al momento dell’assunzione.
Diverso sarebbe stato il caso se avessimo
assunto del personale curante che rientra in organico: in questo caso sarebbe
stato necessario definire in anticipo quale tipo di suddivisione del tempo di
lavoro di sarebbe dovuta utilizzare.” (Doc. F)
Al riguardo la Sezione del
lavoro ha obiettato che:
" (…)
Per quanto attiene allo scritto 13 giugno
2013.
(doc. F) della signora __________ – come peraltro già rilevato in merito
al precedente datato 25 marzo 2013 ed emesso sempre dalla stessa (doc. D) – si
tratta di scritti redatti e prodotti dalla ricorrente solo posteriormente alla
conclusione del rapporto lavorativo e della procedura di opposizione verso la
decisione relativa all’idoneità al collocamento dell’Ufficio giuridico. Giova
ribadire che l’assicurata nel periodo in cui era alla ricerca di un’occupazione
complementare e controllava la disoccupazione (luglio-dicembre 2012), non ha
chiesto che venisse regolarizzato e stabilito in giornate fisse il tempo
lavorativo presso la casa si cure, in modo da favorire il reperimento di
un’occupazione parallela, anche in considerazione dell’impegno della ricorrente
nella formazione teorica e nella conclusione del progetto formativo iniziato
nel 2011.
(…)” (Doc. IX)
In riferimento alle
censure formulate dall’amministrazione va osservato, in primo luogo, che quest’ultima,
nonostante l’insorgente, già il 13 agosto 2012, avesse dichiarato all’URC che,
se avesse reperito un altro impiego al 50%, la Casa __________ era disposta a
modificare i giorni di lavoro (cfr. doc. 154; verbale del 13 agosto 2012 a disposizione della Sezione del lavoro; cfr. doc. 14) e in sede di audizione davanti alla
Sezione del lavoro del 14 settembre 2012 avesse ribadito di ritenere
di avere la possibilità presso la Casa __________ di concordare dei turni
diversi a giornate diverse per permetterle di svolgere entrambi i lavori (cfr.
doc. 61=12), contrariamente a quanto prevede
l’art. 43 cpv. 1 LPGA, non ha mai interpellato il datore di lavoro
in merito alla sua disponibilità a organizzare
la settimana lavorativa al 50% della ricorrente con la flessibilità necessaria
per intraprendere una seconda attività lavorativa al 50%, né ha invitato
l’assicurata a produrre un’attestazione in merito da parte del datore di
lavoro.
Ciò sorprende a più forte
ragione se si pone mente al fatto che l’amministrazione il 13 novembre 2012 ha in ogni caso posto dei quesiti alla Casa __________, ma non riguardo alla sua disponibilità a
fissare all’insorgente degli orari compatibili con l’esercizio di una seconda
attività a metà tempo (cfr. doc. 9).
In secondo luogo, dall’Allegato
3.
Regolamento degli stagiaires annesso al Regolamento organico cantonale per il
personale occupato presso le Case per anziani (ROCA) valido dal maggio 2011
(dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo Contratto collettivo di lavoro per il
personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino CCL ROCA
sottoscritto anche dalla Casa anziani __________ di __________; cfr. www.ocst.ch),
a cui la Casa anziani M__________ aveva aderito (cfr. www.ocst.ch),
si evince che le case per anziani possono assumere, oltre
all’effettivo di personale previsto in organico, personale in qualità di
stagiaires con lo scopo di orientamento e formazione professionale nel campo
sociosanitario.
Inoltre
dall’Allegato 3 Regolamento degli stagiaires risulta che gli
scopi e le condizioni degli stages sono regolati da un contratto scritto. I
posti permanenti (in organico) non possono essere occupati da stagiaires. Allo
stagiaire non possono essere attribuite responsabilità normalmente di
competenza dell’operatore.
Infine è
utile segnalare, per analogia, che gli assicurati con figli possono organizzare la custodia dei propri figli come
meglio credono. Gli organi esecutivi non possono
chiedere una prova della custodia già al momento dell’iscrizione alla
disoccupazione. Se, invece, nel periodo in cui l’assicurato percepisce
l’indennità di disoccupazione la volontà o la possibilità di affidare la
custodia dei bambini a una terza persona o a un’istituzione risulta dubbia,
l’organo competente deve verificare l’idoneità al collocamento, esigendo la
prova di una concreta possibilità di custodia mediante il modulo n. 716.113 prestampato
della SECO. Tra gli indizi che possono far sorgere tali dubbi rientrano:
ricerche di lavoro insufficienti, rinuncia al posto precedente a causa degli
obblighi di assistenza, esigenze eccessive per l’accettazione di un lavoro,
rifiuto di un’occupazione adeguata, esigenze non ragionevoli in termini di
orario di lavoro (cfr. Prassi LADI 2012/11 “Idoneità al collocamento –
prova della custodia” del luglio 2012 e Prassi LADI ID B225a
emanata dalla SECO nell’ottobre 2012; STCA 38.2012.17 del 27 agosto 2012 consid.
2.
).
In simili condizioni,
ritenute le dichiarazioni del datore di lavoro Casa __________, nonché la
circostanza che in virtù dell’Allegato 3 annesso al ROCA valido nel 2012 l’assicurata,
essendo attiva presso l’istituto di __________ quale stagiaire, risultava essere
stata assunta oltre all’effettivo di personale previsto
in organico, il TCA non ha validi motivi per
dubitare del fatto che il datore di lavoro avrebbe
concretamente adattato le giornate lavorative della ricorrente in modo tale che
la medesima potesse svolgere un’ulteriore occupazione al 50%.
Va poi evidenziato che la
formazione teorica seguita dall’assicurata nel lasso di tempo in questione si
svolgeva da settembre a dicembre 2012 durante sette sabati (1° e 15 settembre,
6.
e 13 ottobre, 10 e 17 novembre, 1° dicembre 2012) dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e due lunedì sera (17 settembre e 15 ottobre 2012) dalle ore 18:00 alle
ore 22:00 (cfr. doc. 17).
Ne discende che la
ricorrente non ha limitato eccessivamente la scelta di un’occupazione ponendo
condizioni particolari di giorni e orari.
Le possibilità di
collocamento dell’insorgente per una seconda occupazione al 50% non erano,
pertanto, oltremodo ristrette.
2.9
E’, inoltre, utile osservare
che la ricorrente da luglio a dicembre 2012 ha sempre intrapreso dodici o più ricerche di impiego ogni mese quale ausiliaria di cura e da agosto 2012 anche come
cameriera ai piani, rispettivamente venditrice e badante (cfr. doc. 98, 90, 65,
64, 48, 156).
E’ vero che con decisione
del 29 agosto 2012 l’URC ha sospeso l’assicurata per tre giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro dal
profilo qualitativo, non avendo cercato un’occupazione anche nelle professioni
di ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani svolte in passato dalla medesima,
come invece previsto dal piano di azione firmato e ricevuto in copia in
occasione del primo colloquio di consulenza (cfr. doc. 122).
E’ altrettanto vero, però,
che tale sanzione non è tale da influenzare in modo decisivo l’idoneità al
collocamento dell’assicurata.
Infatti, da una parte, la
stessa il 23 luglio 2012 - quando è stato allestito il piano di azione - aveva
comunque chiesto di poter compiere per almeno quattro mesi ricerche soltanto
quale ausiliaria di cure, settore in cui aveva lavorato negli ultimi quattro
anni (cfr. doc. 179).
Dall’altra, secondo la
giurisprudenza federale un assicurato, allorché entra in disoccupazione deve
avere dapprima la possibilità di effettuare ricerche nella professione appresa,
rispettivamente nel campo di attività svolta fino a quel momento, anche se si
tratta di una professione particolare il cui numero di posti di lavoro offerti
è esiguo, senza che venga esclusa a priori, in assenza di un esame delle
circostanze concrete, la sua idoneità al collocamento (cfr. STF 8C_278/2013 del
22.
ottobre 2013 consid. 2.1.3.; STFA C244/05 del 22 novembre
2006.
consid. 2.1.= SVR 2007 ALV Nr. 6 pag. 19).
Per quanto attiene
all’assegnazione di posti di lavoro da parte dell’URC, va evidenziato che un
impiego è stato proposto all’assicurata il 22 giugno 2012 - ossia due giorni
dopo la conferma della sua assunzione quale stagiaire al 50% da parte della
Casa __________ (cfr. doc. 30, consid. 2.6.) - quale collaboratrice sanitaria CRS
a tempo indeterminato all’80% per il Comune di __________ (cfr. doc. 182).
L’istituto per anziani __________
di __________, il 18 luglio 2012, ha indicato di non avere tenuto in
considerazione la candidatura dell’insorgente, in quanto chiedeva un 50% (cfr.
doc. 178)
Relativamente a un’altra
occupazione offerta alla ricorrente, che riguardava un impiego a tempo
indeterminato quale badante al 40% a __________ (cfr. doc. 93), l’assicurata,
che si era presentata il 28 settembre 2012, non è stata assunta, poiché la
potenziale datrice di lavoro ha assunto un’altra candidata (cfr. doc. 88).
Giova, infine, ricordare
che dopo aver iniziato la Scuola superiore medico-tecnica l’assicurata ha sì
ridotto il proprio grado di occupazione presso la Casa __________ dove lavorava
al 100% da circa due anni, ma non al 50%, bensì al 80%.
La stessa, di conseguenza,
nonostante i nuovi impegni scolastici voleva e poteva lavorare in misura
superiore al 50%.
Quando è terminato il
rapporto di impiego con la Casa __________, alla fine di giugno 2012, la
ricorrente si è del resto iscritta in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 189).
Il
grado della sua disponibilità lavorativa è stato ridotto al 50%, poiché ha
reperito il posto di stage a metà tempo presso la Casa __________ (cfr. doc.
171; 30).
In proposito va
evidenziato che la Casa __________, espressamente interpellata al riguardo
dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 9), ha dichiarato di avere potuto offrire
all’assicurata solamente un posto al 50% (cfr. doc. 8).
2.10
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, considerato in particolare che le possibilità di collocamento
della ricorrente per una seconda occupazione al 50% non erano oltremodo
ristrette dallo svolgimento dello stage di formazione a metà tempo presso la
Casa __________ e/o dalla frequentazione dei corsi della SSMT durante alcuni
sabati e lunedì sera (cfr. consid. 2.8.), questa Corte ritiene, in applicazione
dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), che l’assicurata nel periodo luglio-dicembre 2012 fosse disponibile
a cercare e ad accettare un ulteriore impiego al 50%.
L’insorgente era,
pertanto, idonea al collocamento dal luglio al dicembre 2012.
2.11
Vincente in
causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del
lavoro (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2013 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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