38.2013.29
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25 novembre 2013Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2013.29
Data decisione, Autorità:
25.11.2013, TCA
Titolo:
Negato dt ID da 10/12 poiché non adempouto periodo minimo di contrib.nel TQ 1.10.10-30.9.12,né può essere esonerato.Pur non dubitando che ass. nel 10/11 sorvegliato lavori locale (titol.moglie),esplet.di tale mansione non corrisponde a svolgim.attiv.soggeta a contrib.Avvio att.non prima del 28.10.11
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRATUITO PATROCINIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 agg. 14 LADI
art. 2 agg. 3 LAG
art. 61 let. a LPGA
art. 28 cpv. 2 LPTCA
art. 29 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.29
rs
Lugano
25 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 marzo
2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 8 marzo 2013 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di
seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 dicembre 2012
(cfr. doc. 24) con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di
disoccupazione dal 1° ottobre 2012, in quanto entro il termine quadro per il
periodo di contribuzione (1°.10.2010 – 30.9.2012) non poteva comprovare i 12
mesi di contribuzione richiesti, come sostenuto dal medesimo (dal ottobre 2011
al settembre 2012), bensì unicamente 11 mesi di contribuzione e non poteva
essere esonerato dal periodo di contribuzione e (cfr. doc. A).
La Cassa,nella
decisione su opposizione, ha segnatamente rilevato che:
"
(…)
Nel caso concreto si
rileva che, al momento dell’iscrizione al collocamento (1 ottobre 2012), lei ha
indicato di aver lavorato dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il contratto
di lavoro stipulato menzionava come inizio il 1 dicembre 2012, il salario
mensile contrattualmente fissato nel contratto CHF 5'700.--.
Per contro, l’attestato del
datore di lavoro, presumibilmente compilato e firmato dalla titolare (sua
moglie), indica un salario mensile di CHF 6'500.--, i conteggi salario pure
indicano un salario mensile di CHF 6'500.--.
In occasione di
accertamenti è emerso che, agli uffici competenti, l’attività è stata
dichiarata a decorrere dal 1° novembre 2011 (__________) e il salario mensile
fissato a CHF 5'800.--.
Inoltre per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2011 lei era iscritto presso la cassa
disoccupazione __________ e non vi è traccia di annunci di nuova attività,
infatti è stato pagato regolarmente.
Nelle sue giustificazioni
(lettera di posta elettronica del 10 dicembre 2012) lei ha asserito:
“… il fatto per il
quale non è iniziato come previsto il 1 dicembre è che l’attività è iniziata
già dal 1 ottobre e mi è stato chiesto di potere affiancare il gerente con poca
esperienza, in modo di potere ottenere tutti i permessi che potevano permettere
l’inizio dell’attività …. I contributi sono stati annunciati solo dal 1
novembre per sbaglio, sempre dal gerente …”.
In sede di opposizione
invece le motivazioni sono diverse:
“ … che necessitavano del
continuo supporto di una persona competente che affiancasse gli artigiani nei
lavori di ristrutturazione del locale …”.
Interpellato il signor __________
lo stesso ha confermato di essere stato gerente dell’esercizio, ha indicato
quale inizio dell’attività il 28 ottobre 2011. Ha escluso categoricamente di aver mai avuto la mansione di comunicare agli enti preposti i
salari, queste attività erano esclusivamente dei titolari, ossia lei e sua
moglie.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal dott. iur. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento
del diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dall’ottobre 2012,
nonché la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che la Cassa
disoccupazione __________ che, in un primo tempo gli aveva versato le
prestazioni LADI per i mesi di ottobre e novembre 2011, con decisione del 18
dicembre 2012 ne ha chiesto la restituzione poiché in quel lasso di tempo aveva
lavorato.
Egli ha
poi contestato che quando la Cassa ha sentito il gerente, __________, ha omesso
di interrogarlo in merito allo svolgimento da parte sua di lavori di
ristrutturazione e di predisposizione dei locali per l’ottenimento dei permessi
di esercizio.
L’assicurato,
inoltre facendo riferimento all’opposizione, ha osservato che è vero che il
contratto di lavoro concluso il 20 settembre 2011 prevedeva quale data di inizio
della sua attività di gerente presso l’esercizio pubblico __________ bar di __________
il 1° dicembre 2011.
Egli ha
tuttavia evidenziato che è altrettanto vero che ha iniziato lavorare già il 1°
ottobre 2011, poiché, a causa dei problemi che rendevano difficile l’ottenimento
delle autorizzazioni d’apertura, la proprietaria del locale ha ritenuto
necessario avvalersi delle sue prestazioni per i lavori di predisposizione del
locale che necessitavano del continuo supporto di una persona competente che
affiancasse gli artigiani nei lavori di ristrutturazione del locale per evitare
che i lavori fossero eseguiti in difformità con la legge sugli esercizi
pubblici.
L’assicurato
ha precisato di aver coordinato per tutto il mese di ottobre 2011 i lavori di
sistemazione del locale, risultando così occupato a tempo pieno in un’attività
che non era prevista contrattualmente ma che era indispensabile per ottenere le
autorizzazioni.
Il
medesimo ha affermato che il lavoro dietro il bancone del bar è iniziato il 1°
novembre 2011 come in seguito comunicato alle autorità fiscali e di controllo
della disoccupazione e che per la gerenza del locale nel rispetto della
normativa sugli esercizi pubblici è stato assunto in qualità di gerente con
certificato tipo 1 __________ a cui era affidato il compito di annunciare agli
enti preposti i salari effettivamente versati affinché si provvedesse al
calcolo e al versamento degli oneri sociali.
Il
ricorrente ha puntualizzato che __________, non sapendo che lui aveva comunque
lavorato nel mese di ottobre 2011, ha preso in considerazione solo quanto
risultava dal contratto di lavoro e ha compilato i rapporti AVS e oneri sociali
tenendo conto del 1° novembre 2011 quale data di inizio del lavoro (cfr. doc.
I).
1.3. In risposta
la Cassa la postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. La parte
ricorrente, nonostante il termine concessole per trasmettere il “Certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” debitamente compilato e
vidimato dalla cancelleria comunale, nonché la documentazione economica
dimostrante lo stato di indigenza (cfr. doc. III) sia stato prorogato su sua
richiesta (cfr. doc. VI; VII), non ha prodotto alcunché.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno
all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere
dal 1° ottobre 2012.
L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in
DLA 2012 N. 10 pag. 284.
2.3. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di
contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque
essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato
un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI),
durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto
di lavoro
per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno
dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o
d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
In merito
al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA
2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole
circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.
14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero.
Cfr. pure
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.4. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato, il 20
settembre 2011, ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata in
qualità di gerente del __________ con inizio dal 1° dicembre e una retribuzione
di fr. 5'700.-- lordi mensili. Quale accordo particolare è stato contemplato
che il collaboratore si sarebbe impegnato a ottenere il certificato di capacità
Fatti
i cui esami erano previsti per gennaio 2012 (cfr. doc. 7).
A Registro
di commercio risulta liscrizione, effettuata nel settembre 2011, della ditta
individuale __________ con sede a __________ e recapito a __________, il cui scopo
è la gestione alberghiera e import-export di generi alimentari. __________ è
iscritta quale titolare con firma individuale e il marito __________ (cfr. doc.
10; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce
l’anagrafe della popolazione del Cantone) con firma individuale (cfr. estratto
RC reperibile al sito www.zefix.ch; doc. 8).
La ditta
è stata cancellata nel novembre 2012 per cessazione dell’attività (cfr.
estratto RC; doc. 8).
Il ricorrente, che aveva
aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° ottobre
2010 al 30 settembre 2012 con annuncio alla Cassa __________ (cfr. doc. 18;
19), nei formulari Indicazioni della persona assicurata per il mese di ottobre,
rispettivamente per il mese di novembre 2011 ha risposto negativamente alla domanda n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” (cfr. doc. 16; 17).
Dal
conteggio annuale contributi paritetici (conguaglio) del 13 febbraio 2012
emerge che per il 2011 quale periodo di conteggio sono stati annunciati i mesi
di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc. 14; 13).
In
effetti nella Scheda dei salari per la Cassa di compensazione relativa
all’assicurato del febbraio 2012, che molto verosimilmente è stata sottoscritta
dall’assicurato non solo come dipendente ma anche come datore di lavoro, visto
che la firma assomiglia in modo rilevante a quella di quest’ultimo agli atti
(cfr.doc.16; 17; 33), sono stati indicati dei salari unicamente per i mesi di
novembre e dicembre 2011, pari a fr. 5'800.-- mensili (cfr. doc. 15).
Soltanto
in seguito - alla Cassa è pervenuta l’11 dicembre 2012 - è stata allestita
un’ulteriore scheda concernente il 2011 con la precisazione che nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2011 l’insorgente ha percepito dei salari di fr.
6'500.-- al mese (cfr. doc. 32).
Il 31
agosto 2012 il rapporto di impiego dell’assicurato è stato disdetto dalla
datrice di lavoro con effetto al termine del periodo legale di disdetta, ossia
a far tempo dalla fine del mese di settembre 2012 (cfr. doc. 6; 7 p.to 4; art.
335c cpv.1 CO).
Il 27 settembre 2012 il
ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1°
ottobre 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).
Nella
Domanda di indennità di disoccupazione del 9 ottobre 2012 egli ha indicato
quale ultima occupazione l’attività presso il __________ bar dal 1° ottobre
2011 al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 3).
Sempre il
9 ottobre 2012 l’insorgente, nelle Osservazioni riguardo alle ragioni della
disdetta, ha precisato che, siccome l’esercizio pubblico non dava risultati, il
datore di lavoro, dopo lunga e accurata meditazione, ha deciso di chiudere
l’attività (cfr. doc. 12).
__________,
interpellata dalla Cassa, l’11 ottobre 2012, ha asserito che l’assicurato è stato alle sue dipendenze dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 e che lo stipendio
di fr. 6'500.-- lordi gli veniva versato brevi manu per desiderio dello stesso
e che l’unica prova si poteva ottenere tramite la Cassa di compensazione AVS __________
presso la quale sono stati versati i contributi AVS, poiché tutta la
contabilità è andata persa nell’incendio di cui sono stati vittime (cfr. doc.
10).
Il 4
dicembre 2012 la Cassa ha chiesto all’assicurato di spiegare, segnatamente, il
motivo per il quale sull’attestato del datore di lavoro e sulla domanda di
indennità di disoccupazione è stato indicato l’inizio dell’attività al 1°
ottobre 2011 e invece il contratto di lavoro indica il 1° dicembre 2011,
rispettivamente per quale motivo alla Cassa di compensazione __________ i
contributi sociali sono stati conteggiati dal 1° novembre 2011, come pure
perché sui moduli IPA dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 non ha
indicato l’inizio dell’attività e qual è il motivo della differenza tra il
salario mensile di fr. 6'500.-- risultante dalle buste paga e lo stipendio
mensile di fr. 5'800.-- dichiarato tramite la scheda salari alla Cassa di
compensazione __________ (cfr. doc. 21).
Il
ricorrente, con un messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2012, ha risposto che:
"
(…)
-
sul contratto di lavoro è indicato, come da voi
puntualizzato, che l’inizio del rapporto di lavoro sarebbe da iniziare il 1
dicembre 2011, il fatto per il quale non è iniziato come previsto il 1 dicembre
è che l’attività è iniziata già dal 1 ottobre e mi è stato chiesto di potere
affiancare il gerente, con poca esperienza, in modo di potere ottenere tutti
permessi che potevano permettere l’inizio dell’attività.
-
i contributi sono stati annunciati solo dal 1
novembre per sbaglio, sempre dal gerente e a quanto mi risulta l’annuncio è già
stato fatto come dovrebbe dal 1 ottobre. Farò il possibile per ottenere una
copia delle modifiche presso la __________.
-
Sui moduli IPA non è stato indicato l’inizio
dell’attività per colpa mia e poiché era previsto che potessi ottenere il
certificato di capacità tramite la disoccupazione, visto che ciò non è stato
possibile, si è deciso allora di annunciare l’inizio dal mese di ottobre. Nonostante
tutto, mi sembra molto strano il perché mi siano arrivati sempre poiché ho
annunciato tempestivamente al collocatore l’inizio dell’attività
-
Per quanto riguarda l’indennizzo del mese di
ottobre, sì sono stato indennizzato per tutto il mese e subito dopo la Cassa __________
ha rettificato il pagamento, poiché non avevo diritto, visto che ho iniziato il
lavoro presso il bar già dal 1 ottobre.
-
Per quanto riguarda la scheda salari come
annunciato in precedenza sono già state rifatte presso la __________ e cercherò
di avere una copia della stessa. Guardando la mia tassazione potrete vedere che
ho dichiarato 6'500.- di stipendio lordo e non 5'700.- come da contratto, visto
che non pensavamo ci fosse bisogno di cambiarlo, abbiamo lasciato il contratto
di lavoro così come all’inizio.
(…)” (Doc.
22)
Con
decisione del 20 dicembre 2012 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità
di disoccupazione dal 1° ottobre 2012, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (1°.10.2010 – 30.9.2012) non poteva comprovare i
12 mesi di contribuzione richiesti, come sostenuto dal medesimo (dal ottobre
2011 al settembre 2012), bensì unicamente 11 mesi e non poteva essere esonerato
dal periodo di contribuzione (cfr. doc. 24).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 25), la Cassa ha
nuovamente interpellato l’insorgente, ponendogli delle domande (cfr. doc. 26)
alle quali egli ha risposto il 18 febbraio 2013 come segue:
"
- Per quali motivi non ha omesso (recte: ha
omesso) di indicare alla Cassa Disoccupazione __________, nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2011, di svolgere un’attività?
R: La comunicazione di
inizio dell’attività alla Cassa disoccupazione è stata tardiva, ma il
consulente, la signora __________ dell’URC di __________ era stata informata
del prossimo inizio dell’attività previsto per il 01 dicembre 2011.
In tale occasione ella mi
fece notare che avevo diritto alle vacanze e che pertanto potevo esimermi dal
controllo. L’anticipato inizio dell’attività non era prevedibile, ma si è reso
necessario perché il locale non presentava i requisiti richiesti per ottenere
le autorizzazioni all’apertura. Il mio lavoro di supervisione dei lavori si
rendeva indispensabile per controllate che i lavori degli artigiani fossero
eseguiti in conformità dei requisiti richiesti dalla Pubblica amministrazione.
- E’ stato
asserito che l’attività “al bar” è iniziata al 1 novembre 2011, per quale
motivo, visto l’inizio dell’attività, non è stato annunciato alla cassa
l’inizio dell’attività?
In realtà
l’attività vera e propria è iniziata in ottobre perché come sopra specificato è
stato necessario il mio intervento per la predisposizione dei locali. L’inizio
repentino dell’attività mi ha fatto dimenticare i miei doveri di annunciare ala
cassa disoccupazione di aver iniziato il lavoro nel mese di ottobre, cosa che
ho fatto solo in seguito restituendo le indennità percepite senza diritto.
- Ci può fornire il
nominativo del consulente che è stato informato dell’inizio della sua attività?
La signora
__________ dell’URC di __________.
- La sua
mansione svolta è stata di gerente, ci può indicare, visto che “la patente” era
di un’altra persona, quali erano esattamente le sue mansioni?
Con la
qualifica di gerente le parti hanno voluto intendere un direttore responsabile
che lavorava all’interno del bar svolgendo anche le mansioni di “barman”. Nulla
a che vedere con la qualifica di gerente istituzionalmente riferita ai
possessori di certificato tipo 1.
- Ci può indicare quali
sono state le serie problematiche che rendevano difficile l’ottenimento delle
autorizzazioni?
Il locale
non era dotato dei requisiti di idoneità necessari per ottenere la licenza di
esercizio pubblico perché l’impianto elettrico presentava parecchi fili
scoperti e diversi corto circuiti; neppure l’impianto idraulico era a norma: le
tubature del lavandino dell’antibagno perdevano e non esistevano gli
allacciamenti per i macchinari indispensabili all’utilizzo del locale come
esercizio pubblico; la pedana del bar era marcia e mancava una porta nel locale
bagni uomini. E’ stato quindi necessario allestire un progetto e presentarlo al
Municipio per richiedere la licenza edilizia.
- Quali sono stati i
lavori eseguiti?
Vedere risposta precedente
e documenti allegati
- Ci può indicare il nominativo
della proprietaria del locale?
La signora __________, via
__________, __________.
(…)
- Ci può fornire
l’indirizzo completo del signor __________?
__________, via 9,
- Ci confermate che la
persona responsabile della gestione dei salari e dei contratti era il signor __________?
Lui allestiva le
dichiarazioni e la titolare firmava.
- Ci può produrre la sua
notifica di tassazione per l’anno 2011?
Allegato
- Ci può produrre la
documentazione in merito all’incendio del locale (rapporto di polizia,
pompieri, ecc…)
La documentazione si trova
Considerandi
presso la Polizia Cantonale __________. L’indagine è tuttora in corso. Io non
sono in possesso di nessun documento.
- Per quale motivo il
contratto non è stato modificato visto l’aumento di salario?
Il contratto è stato
modificato verbalmente e il salario aumentato perché sono aumentate le ore di
lavoro previste nel locale. All’inizio non si poteva prevedere la necessità di
un aumento dell’orario di lavoro, mentre dopo l’apertura del locale si è reso
necessario aumentare le ore di lavoro o in alternativa assumere un dipendente
per sei ore alla settimana, ma la titolare non ha trovato nessun interessato a
questo tipo di occupazione. Le modifiche verbali del contratto si possono
apportare con l’accordo delle parti; vengono poi ratificate dalle buste paga
che ne confermano i nuovi accordi.
- Ci conferma quanto
indicato nella sua opposizione: “… il contratto di lavoro era stato
successivamente modificato alla fine di ottobre, tenendo conto delle ore
supplementari effettuate nel mese di ottobre 2011 e che sarebbero state
richieste anche nei mesi seguenti al signor RI 1; egli infatti lavorava nel
locale in media per circa 50 ore settimanali…” intende che il salario è
stato adeguato alle 50 ore settimanali?
Si veda la risposta
precedente
(…)” (Doc. 27)
L’8 marzo
2013.
la Cassa ha sottoposto a __________ dei quesiti, ai quali quest’ultimo ha
risposto direttamente sulla lettera ricevuta:
"
- Lei è stato gerente dell’esercizio
summenzionato? SÌ
- Quando ha iniziato la
sua attività presso il __________? 28-10-2011
- Ci può indicare quando
ha iniziato l’attività il signor RI 1? IDEM
- Quale mansione aveva lo
stesso? IL MIO TITOLARE CON LA MOGLIE (__________)
- Corrisponde a verità che
era stato affidato a lei il compito di comunicare agli enti preposti i salari
effettivamente versati? ASSOLUTAMENTE NO!
- Se no, chi era
responsabile della gestione contabile? CREDO I GESTORI CIOE’ I CONIUGI __________
- Per quale motivo è stato
indicato un salario inferiore all’AVS? LO IGNORO” (Doc. 30)
Con decisione
su opposizione del 8 marzo 2013 la Cassa ha confermato il diniego del diritto a
indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012 decretato con provvedimento del
20.
dicembre 2012 (cfr. doc. A).
2.5
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima
che la data di inizio contemplata nel contratto di lavoro afferente all’occupazione
presso il __________ bar sottoscritto dall’assicurato il 20 settembre 2011
risale al 1° dicembre 2011 (cfr. doc. 7).
Nel caso di specie
risulta, poi, decisiva la circostanza che alla Cassa di compensazione __________,
in prima battuta, è stato annunciato un periodo di conteggio per il 2011 limitato
ai mesi di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc.14) con annessa la relativa
scheda salari riguardante il ricorrente, firmata dal medesimo quale dipendente
e verosimilmente anche da lui quale datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.),
comportante l’iscrizione unicamente di stipendi per i mesi di novembre e
dicembre 2011.
Altrettanto determinante è
il fatto che __________, assunto nell’esercizio pubblico di __________ quale
gerente con certificato tipo 1 (cfr. doc. I), abbia dichiarato, da un lato, che
la sua attività per il __________ bar, come quella dell’assicurato, è iniziata
il 28 ottobre 2011, dall’altro, che non gli era stato affidato il compito di
comunicare agli enti preposti i salari effettivamente versati (cfr. doc. 30).
Va, inoltre, sottolineato
che l’assicurato, compilando i formulari Indicazioni della persona assicurata
per i mesi di ottobre e novembre 2011, ha risposto sempre negativamente alla domanda se in quel periodo avesse lavorato per uno o più datori di lavoro
(cfr. doc. 16, 17; consid. 2.4.).
Relativamente a quanto
fatto valere dall’insorgente, e meglio che l’attività presso il __________ bar
sarebbe iniziata già il 1° ottobre 2011, va innanzitutto osservato che il 10
dicembre 2012 l’assicurato ha affermato che l’inizio è stato anticipato e che
gli è stato chiesto di affiancare il gerente con poca esperienza, in modo da
poter ottenere tutti i permessi che potevano permettere l’avvio dell’attività
dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 22).
Il 18 febbraio 2013, nella
procedura di opposizione interposta contro la decisione del 20 dicembre 2012
con cui gli è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1°
ottobre 2012 per non avere adempiuto il periodo di contribuzione di almeno 12
mesi nel termine quadro 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012, il ricorrente ha
specificato che la sua occupazione a decorrere dal mese di ottobre 2011
consisteva nella supervisione dei lavori per la ristrutturazione del locale al
fine di ottenere l’autorizzazione all’apertura (cfr. doc. 27).
Al riguardo, attentamente esaminate le carte processuali e tutto ben considerato,
in particolare il fatto che l’esercizio pubblico
di __________ fosse una ditta individuale di cui era titolare la moglie del
ricorrente, il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V
353.
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene, pur non dubitando
che nel mese di ottobre 2011 l’assicurato abbia sorvegliato i lavori di
ristrutturazione all’interno del locale, che l’espletamento di tale mansione
non corrisponda allo svolgimento di un’attività soggetta a contribuzione ai
sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.).
In simili condizioni, la semplice
modifica seguente del periodo di conteggio per il 2011 annunciata alla Cassa di
compensazione __________ con estensione al mese di settembre e la dichiarazione
di un salario anche per il mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 32) è ininfluente ai
fini della soluzione della presente vertenza, come pure i dati dichiarati ai
fini della decisione di tassazione (cfr. doc. 22, consid. 2.4.), nonché la
circostanza che la Cassa __________, sulla base delle indicazioni fornite dal
ricorrente, abbia richiesto il rimborso delle indennità di disoccupazione
versategli nel mese di ottobre 2011 (cfr. doc. B; I).
Alla luce di tutto quanto
esposto, segnatamente della data di inizio del 1° dicembre 2011 indicata sul
contratto di lavoro (cfr. doc. 7), del periodo di conteggio per il 2011
annunciato alla Cassa di compensazione __________ nel febbraio 2012, ossia da
novembre a dicembre 2011 (cfr.doc. 14; 15), del fatto che il ricorrente sul FAUT
di ottobre 2011 abbia indicato di non avere lavorato per alcun datore di lavoro
(cfr. doc. 16) e delle dichiarazioni di __________ alla Cassa, secondo cui
l’attività presso l’esercizio pubblico sua e dell’insorgente è iniziata il 28
ottobre 2011 (cfr. doc. 30), l’avvio dell’attività presso il __________ bar
soggetta a contribuzione da parte dell’assicurato non può essere fatta risalire
una data precedente al 28 ottobre 2011.
2.6
Il
ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e __________,
sergenti della Polizia Comunale di __________, di __________, __________ e __________
(cfr. doc. I).
Ritenuto che
i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e
giurisprudenziali vigenti per quanto concerne, segnatamente, il presupposto del
periodo di contribuzione minimo da adempiere per avere diritto alle indennità
di disoccupazione (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
In
proposito giova ribadire che, anche considerando che nel mese di ottobre 2011
l’assicurato sia stato presente nei locali dove venivano effettuati dei lavori
di ristrutturazione, alla luce di tutti gli elementi fattuali del caso di
specie va ritenuto che il medesimo ha iniziato la sua attività soggetta a
contribuzione non prima del 28 ottobre 2011.
Di
conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi deve
essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio
2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;
STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7
Dato quanto
precede, l’insorgente, avendo iniziato a
svolgere un’attività soggetta a contribuzione in ogni caso non prima del 28
ottobre 2011, nel termine quadro determinante (1° ottobre 2010 – 30 settembre
2012) non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Il
ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di
contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto
alcuno motivo di esenzione.
Egli non
ha, peraltro, preteso il contrario.
L’assicurato
non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
ottobre 2012.
Conseguentemente
questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.
2.8
L’insorgente
ha postulato la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
La
domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere
intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura
davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio
gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art. 2
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del
15.
marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio
2011.
pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non
dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
In
concreto l’assicurato, nonostante abbia avuto a più riprese la possibilità di
sostanziare le proprie entrate e i propri oneri, in particolare quando ha
richiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria il 21 aprile 2013 e quando,
il TCA, il 24 aprile 2013 gli ha assegnato un termine di 20 giorni per fornire
il certificato municipale, nonché la documentazione economica dimostrante lo
stato di indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.; doc. III), termine
che, su richiesta dell’assicurato del 17 maggio 2013 (cfr. doc. VI), è stato
peraltro prorogato di ulteriori 15 giorni (cfr. doc. VII), non ha allegato
documentazione alcuna a sostegno delle sue spese e dei suoi redditi.
In
simili circostanze, non avendo comprovato la propria reale situazione
finanziaria, l’assicurato non può essere ritenuto indigente.
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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