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Decisione

38.2013.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i cui esami erano previsti per gennaio 2012 (cfr. doc. 7).

A Registro

di commercio risulta liscrizione, effettuata nel settembre 2011, della ditta

individuale __________ con sede a __________ e recapito a __________, il cui scopo

è la gestione alberghiera e import-export di generi alimentari. __________ è

iscritta quale titolare con firma individuale e il marito __________ (cfr. doc.

10; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone) con firma individuale (cfr. estratto

RC reperibile al sito www.zefix.ch; doc. 8).

La ditta

è stata cancellata nel novembre 2012 per cessazione dell’attività (cfr.

estratto RC; doc. 8).

Il ricorrente, che aveva

aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° ottobre

2010 al 30 settembre 2012 con annuncio alla Cassa __________ (cfr. doc. 18;

19), nei formulari Indicazioni della persona assicurata per il mese di ottobre,

rispettivamente per il mese di novembre 2011 ha risposto negativamente alla domanda n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” (cfr. doc. 16; 17).

Dal

conteggio annuale contributi paritetici (conguaglio) del 13 febbraio 2012

emerge che per il 2011 quale periodo di conteggio sono stati annunciati i mesi

di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc. 14; 13).

In

effetti nella Scheda dei salari per la Cassa di compensazione relativa

all’assicurato del febbraio 2012, che molto verosimilmente è stata sottoscritta

dall’assicurato non solo come dipendente ma anche come datore di lavoro, visto

che la firma assomiglia in modo rilevante a quella di quest’ultimo agli atti

(cfr.doc.16; 17; 33), sono stati indicati dei salari unicamente per i mesi di

novembre e dicembre 2011, pari a fr. 5'800.-- mensili (cfr. doc. 15).

Soltanto

in seguito - alla Cassa è pervenuta l’11 dicembre 2012 - è stata allestita

un’ulteriore scheda concernente il 2011 con la precisazione che nei mesi di

ottobre, novembre e dicembre 2011 l’insorgente ha percepito dei salari di fr.

6'500.-- al mese (cfr. doc. 32).

Il 31

agosto 2012 il rapporto di impiego dell’assicurato è stato disdetto dalla

datrice di lavoro con effetto al termine del periodo legale di disdetta, ossia

a far tempo dalla fine del mese di settembre 2012 (cfr. doc. 6; 7 p.to 4; art.

335c cpv.1 CO).

Il 27 settembre 2012 il

ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1°

ottobre 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).

Nella

Domanda di indennità di disoccupazione del 9 ottobre 2012 egli ha indicato

quale ultima occupazione l’attività presso il __________ bar dal 1° ottobre

2011 al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 3).

Sempre il

9 ottobre 2012 l’insorgente, nelle Osservazioni riguardo alle ragioni della

disdetta, ha precisato che, siccome l’esercizio pubblico non dava risultati, il

datore di lavoro, dopo lunga e accurata meditazione, ha deciso di chiudere

l’attività (cfr. doc. 12).

__________,

interpellata dalla Cassa, l’11 ottobre 2012, ha asserito che l’assicurato è stato alle sue dipendenze dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 e che lo stipendio

di fr. 6'500.-- lordi gli veniva versato brevi manu per desiderio dello stesso

e che l’unica prova si poteva ottenere tramite la Cassa di compensazione AVS __________

presso la quale sono stati versati i contributi AVS, poiché tutta la

contabilità è andata persa nell’incendio di cui sono stati vittime (cfr. doc.

10).

Il 4

dicembre 2012 la Cassa ha chiesto all’assicurato di spiegare, segnatamente, il

motivo per il quale sull’attestato del datore di lavoro e sulla domanda di

indennità di disoccupazione è stato indicato l’inizio dell’attività al 1°

ottobre 2011 e invece il contratto di lavoro indica il 1° dicembre 2011,

rispettivamente per quale motivo alla Cassa di compensazione __________ i

contributi sociali sono stati conteggiati dal 1° novembre 2011, come pure

perché sui moduli IPA dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 non ha

indicato l’inizio dell’attività e qual è il motivo della differenza tra il

salario mensile di fr. 6'500.-- risultante dalle buste paga e lo stipendio

mensile di fr. 5'800.-- dichiarato tramite la scheda salari alla Cassa di

compensazione __________ (cfr. doc. 21).

Il

ricorrente, con un messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2012, ha risposto che:

"

(…)

-

sul contratto di lavoro è indicato, come da voi

puntualizzato, che l’inizio del rapporto di lavoro sarebbe da iniziare il 1

dicembre 2011, il fatto per il quale non è iniziato come previsto il 1 dicembre

è che l’attività è iniziata già dal 1 ottobre e mi è stato chiesto di potere

affiancare il gerente, con poca esperienza, in modo di potere ottenere tutti

permessi che potevano permettere l’inizio dell’attività.

-

i contributi sono stati annunciati solo dal 1

novembre per sbaglio, sempre dal gerente e a quanto mi risulta l’annuncio è già

stato fatto come dovrebbe dal 1 ottobre. Farò il possibile per ottenere una

copia delle modifiche presso la __________.

-

Sui moduli IPA non è stato indicato l’inizio

dell’attività per colpa mia e poiché era previsto che potessi ottenere il

certificato di capacità tramite la disoccupazione, visto che ciò non è stato

possibile, si è deciso allora di annunciare l’inizio dal mese di ottobre. Nonostante

tutto, mi sembra molto strano il perché mi siano arrivati sempre poiché ho

annunciato tempestivamente al collocatore l’inizio dell’attività

-

Per quanto riguarda l’indennizzo del mese di

ottobre, sì sono stato indennizzato per tutto il mese e subito dopo la Cassa __________

ha rettificato il pagamento, poiché non avevo diritto, visto che ho iniziato il

lavoro presso il bar già dal 1 ottobre.

-

Per quanto riguarda la scheda salari come

annunciato in precedenza sono già state rifatte presso la __________ e cercherò

di avere una copia della stessa. Guardando la mia tassazione potrete vedere che

ho dichiarato 6'500.- di stipendio lordo e non 5'700.- come da contratto, visto

che non pensavamo ci fosse bisogno di cambiarlo, abbiamo lasciato il contratto

di lavoro così come all’inizio.

(…)” (Doc.

22)

Con

decisione del 20 dicembre 2012 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità

di disoccupazione dal 1° ottobre 2012, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (1°.10.2010 – 30.9.2012) non poteva comprovare i

12 mesi di contribuzione richiesti, come sostenuto dal medesimo (dal ottobre

2011 al settembre 2012), bensì unicamente 11 mesi e non poteva essere esonerato

dal periodo di contribuzione (cfr. doc. 24).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 25), la Cassa ha

nuovamente interpellato l’insorgente, ponendogli delle domande (cfr. doc. 26)

alle quali egli ha risposto il 18 febbraio 2013 come segue:

"

- Per quali motivi non ha omesso (recte: ha

omesso) di indicare alla Cassa Disoccupazione __________, nei mesi di

ottobre, novembre e dicembre 2011, di svolgere un’attività?

R: La comunicazione di

inizio dell’attività alla Cassa disoccupazione è stata tardiva, ma il

consulente, la signora __________ dell’URC di __________ era stata informata

del prossimo inizio dell’attività previsto per il 01 dicembre 2011.

In tale occasione ella mi

fece notare che avevo diritto alle vacanze e che pertanto potevo esimermi dal

controllo. L’anticipato inizio dell’attività non era prevedibile, ma si è reso

necessario perché il locale non presentava i requisiti richiesti per ottenere

le autorizzazioni all’apertura. Il mio lavoro di supervisione dei lavori si

rendeva indispensabile per controllate che i lavori degli artigiani fossero

eseguiti in conformità dei requisiti richiesti dalla Pubblica amministrazione.

- E’ stato

asserito che l’attività “al bar” è iniziata al 1 novembre 2011, per quale

motivo, visto l’inizio dell’attività, non è stato annunciato alla cassa

l’inizio dell’attività?

In realtà

l’attività vera e propria è iniziata in ottobre perché come sopra specificato è

stato necessario il mio intervento per la predisposizione dei locali. L’inizio

repentino dell’attività mi ha fatto dimenticare i miei doveri di annunciare ala

cassa disoccupazione di aver iniziato il lavoro nel mese di ottobre, cosa che

ho fatto solo in seguito restituendo le indennità percepite senza diritto.

- Ci può fornire il

nominativo del consulente che è stato informato dell’inizio della sua attività?

La signora

__________ dell’URC di __________.

- La sua

mansione svolta è stata di gerente, ci può indicare, visto che “la patente” era

di un’altra persona, quali erano esattamente le sue mansioni?

Con la

qualifica di gerente le parti hanno voluto intendere un direttore responsabile

che lavorava all’interno del bar svolgendo anche le mansioni di “barman”. Nulla

a che vedere con la qualifica di gerente istituzionalmente riferita ai

possessori di certificato tipo 1.

- Ci può indicare quali

sono state le serie problematiche che rendevano difficile l’ottenimento delle

autorizzazioni?

Il locale

non era dotato dei requisiti di idoneità necessari per ottenere la licenza di

esercizio pubblico perché l’impianto elettrico presentava parecchi fili

scoperti e diversi corto circuiti; neppure l’impianto idraulico era a norma: le

tubature del lavandino dell’antibagno perdevano e non esistevano gli

allacciamenti per i macchinari indispensabili all’utilizzo del locale come

esercizio pubblico; la pedana del bar era marcia e mancava una porta nel locale

bagni uomini. E’ stato quindi necessario allestire un progetto e presentarlo al

Municipio per richiedere la licenza edilizia.

- Quali sono stati i

lavori eseguiti?

Vedere risposta precedente

e documenti allegati

- Ci può indicare il nominativo

della proprietaria del locale?

La signora __________, via

__________, __________.

(…)

- Ci può fornire

l’indirizzo completo del signor __________?

__________, via 9,

- Ci confermate che la

persona responsabile della gestione dei salari e dei contratti era il signor __________?

Lui allestiva le

dichiarazioni e la titolare firmava.

- Ci può produrre la sua

notifica di tassazione per l’anno 2011?

Allegato

- Ci può produrre la

documentazione in merito all’incendio del locale (rapporto di polizia,

pompieri, ecc…)

La documentazione si trova

Considerandi

presso la Polizia Cantonale __________. L’indagine è tuttora in corso. Io non

sono in possesso di nessun documento.

- Per quale motivo il

contratto non è stato modificato visto l’aumento di salario?

Il contratto è stato

modificato verbalmente e il salario aumentato perché sono aumentate le ore di

lavoro previste nel locale. All’inizio non si poteva prevedere la necessità di

un aumento dell’orario di lavoro, mentre dopo l’apertura del locale si è reso

necessario aumentare le ore di lavoro o in alternativa assumere un dipendente

per sei ore alla settimana, ma la titolare non ha trovato nessun interessato a

questo tipo di occupazione. Le modifiche verbali del contratto si possono

apportare con l’accordo delle parti; vengono poi ratificate dalle buste paga

che ne confermano i nuovi accordi.

- Ci conferma quanto

indicato nella sua opposizione: “… il contratto di lavoro era stato

successivamente modificato alla fine di ottobre, tenendo conto delle ore

supplementari effettuate nel mese di ottobre 2011 e che sarebbero state

richieste anche nei mesi seguenti al signor RI 1; egli infatti lavorava nel

locale in media per circa 50 ore settimanali…” intende che il salario è

stato adeguato alle 50 ore settimanali?

Si veda la risposta

precedente

(…)” (Doc. 27)

L’8 marzo

2013.

la Cassa ha sottoposto a __________ dei quesiti, ai quali quest’ultimo ha

risposto direttamente sulla lettera ricevuta:

"

- Lei è stato gerente dell’esercizio

summenzionato? SÌ

- Quando ha iniziato la

sua attività presso il __________? 28-10-2011

- Ci può indicare quando

ha iniziato l’attività il signor RI 1? IDEM

- Quale mansione aveva lo

stesso? IL MIO TITOLARE CON LA MOGLIE (__________)

- Corrisponde a verità che

era stato affidato a lei il compito di comunicare agli enti preposti i salari

effettivamente versati? ASSOLUTAMENTE NO!

- Se no, chi era

responsabile della gestione contabile? CREDO I GESTORI CIOE’ I CONIUGI __________

- Per quale motivo è stato

indicato un salario inferiore all’AVS? LO IGNORO” (Doc. 30)

Con decisione

su opposizione del 8 marzo 2013 la Cassa ha confermato il diniego del diritto a

indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012 decretato con provvedimento del

20.

dicembre 2012 (cfr. doc. A).

2.5

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima

che la data di inizio contemplata nel contratto di lavoro afferente all’occupazione

presso il __________ bar sottoscritto dall’assicurato il 20 settembre 2011

risale al 1° dicembre 2011 (cfr. doc. 7).

Nel caso di specie

risulta, poi, decisiva la circostanza che alla Cassa di compensazione __________,

in prima battuta, è stato annunciato un periodo di conteggio per il 2011 limitato

ai mesi di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc.14) con annessa la relativa

scheda salari riguardante il ricorrente, firmata dal medesimo quale dipendente

e verosimilmente anche da lui quale datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.),

comportante l’iscrizione unicamente di stipendi per i mesi di novembre e

dicembre 2011.

Altrettanto determinante è

il fatto che __________, assunto nell’esercizio pubblico di __________ quale

gerente con certificato tipo 1 (cfr. doc. I), abbia dichiarato, da un lato, che

la sua attività per il __________ bar, come quella dell’assicurato, è iniziata

il 28 ottobre 2011, dall’altro, che non gli era stato affidato il compito di

comunicare agli enti preposti i salari effettivamente versati (cfr. doc. 30).

Va, inoltre, sottolineato

che l’assicurato, compilando i formulari Indicazioni della persona assicurata

per i mesi di ottobre e novembre 2011, ha risposto sempre negativamente alla domanda se in quel periodo avesse lavorato per uno o più datori di lavoro

(cfr. doc. 16, 17; consid. 2.4.).

Relativamente a quanto

fatto valere dall’insorgente, e meglio che l’attività presso il __________ bar

sarebbe iniziata già il 1° ottobre 2011, va innanzitutto osservato che il 10

dicembre 2012 l’assicurato ha affermato che l’inizio è stato anticipato e che

gli è stato chiesto di affiancare il gerente con poca esperienza, in modo da

poter ottenere tutti i permessi che potevano permettere l’avvio dell’attività

dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 22).

Il 18 febbraio 2013, nella

procedura di opposizione interposta contro la decisione del 20 dicembre 2012

con cui gli è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1°

ottobre 2012 per non avere adempiuto il periodo di contribuzione di almeno 12

mesi nel termine quadro 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012, il ricorrente ha

specificato che la sua occupazione a decorrere dal mese di ottobre 2011

consisteva nella supervisione dei lavori per la ristrutturazione del locale al

fine di ottenere l’autorizzazione all’apertura (cfr. doc. 27).

Al riguardo, attentamente esaminate le carte processuali e tutto ben considerato,

in particolare il fatto che l’esercizio pubblico

di __________ fosse una ditta individuale di cui era titolare la moglie del

ricorrente, il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene, pur non dubitando

che nel mese di ottobre 2011 l’assicurato abbia sorvegliato i lavori di

ristrutturazione all’interno del locale, che l’espletamento di tale mansione

non corrisponda allo svolgimento di un’attività soggetta a contribuzione ai

sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.).

In simili condizioni, la semplice

modifica seguente del periodo di conteggio per il 2011 annunciata alla Cassa di

compensazione __________ con estensione al mese di settembre e la dichiarazione

di un salario anche per il mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 32) è ininfluente ai

fini della soluzione della presente vertenza, come pure i dati dichiarati ai

fini della decisione di tassazione (cfr. doc. 22, consid. 2.4.), nonché la

circostanza che la Cassa __________, sulla base delle indicazioni fornite dal

ricorrente, abbia richiesto il rimborso delle indennità di disoccupazione

versategli nel mese di ottobre 2011 (cfr. doc. B; I).

Alla luce di tutto quanto

esposto, segnatamente della data di inizio del 1° dicembre 2011 indicata sul

contratto di lavoro (cfr. doc. 7), del periodo di conteggio per il 2011

annunciato alla Cassa di compensazione __________ nel febbraio 2012, ossia da

novembre a dicembre 2011 (cfr.doc. 14; 15), del fatto che il ricorrente sul FAUT

di ottobre 2011 abbia indicato di non avere lavorato per alcun datore di lavoro

(cfr. doc. 16) e delle dichiarazioni di __________ alla Cassa, secondo cui

l’attività presso l’esercizio pubblico sua e dell’insorgente è iniziata il 28

ottobre 2011 (cfr. doc. 30), l’avvio dell’attività presso il __________ bar

soggetta a contribuzione da parte dell’assicurato non può essere fatta risalire

una data precedente al 28 ottobre 2011.

2.6

Il

ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e __________,

sergenti della Polizia Comunale di __________, di __________, __________ e __________

(cfr. doc. I).

Ritenuto che

i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e

giurisprudenziali vigenti per quanto concerne, segnatamente, il presupposto del

periodo di contribuzione minimo da adempiere per avere diritto alle indennità

di disoccupazione (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

In

proposito giova ribadire che, anche considerando che nel mese di ottobre 2011

l’assicurato sia stato presente nei locali dove venivano effettuati dei lavori

di ristrutturazione, alla luce di tutti gli elementi fattuali del caso di

specie va ritenuto che il medesimo ha iniziato la sua attività soggetta a

contribuzione non prima del 28 ottobre 2011.

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi deve

essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;

STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7

Dato quanto

precede, l’insorgente, avendo iniziato a

svolgere un’attività soggetta a contribuzione in ogni caso non prima del 28

ottobre 2011, nel termine quadro determinante (1° ottobre 2010 – 30 settembre

2012) non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi

dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il

ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di

contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto

alcuno motivo di esenzione.

Egli non

ha, peraltro, preteso il contrario.

L’assicurato

non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°

ottobre 2012.

Conseguentemente

questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

2.8

L’insorgente

ha postulato la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

La

domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere

intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura

davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio

gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del

15.

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011.

pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non

dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

In

concreto l’assicurato, nonostante abbia avuto a più riprese la possibilità di

sostanziare le proprie entrate e i propri oneri, in particolare quando ha

richiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria il 21 aprile 2013 e quando,

il TCA, il 24 aprile 2013 gli ha assegnato un termine di 20 giorni per fornire

il certificato municipale, nonché la documentazione economica dimostrante lo

stato di indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.; doc. III), termine

che, su richiesta dell’assicurato del 17 maggio 2013 (cfr. doc. VI), è stato

peraltro prorogato di ulteriori 15 giorni (cfr. doc. VII), non ha allegato

documentazione alcuna a sostegno delle sue spese e dei suoi redditi.

In

simili circostanze, non avendo comprovato la propria reale situazione

finanziaria, l’assicurato non può essere ritenuto indigente.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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