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38.2013.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.; STF

8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile

2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede

la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12,

29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Oltre ai

casi appena ricordati in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,

preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati

e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano

per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di

impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, dal 1° agosto al 28

novembre 2012, ha soggiornato in __________, Paese di origine della moglie

(cfr. doc. 5; 3).

Egli è

rientrato in Svizzera il 29 novembre 2012 (cfr. doc. 3).

Il 2

gennaio 2012 l’insorgente, che aveva già ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione nei periodi 9 ottobre 2001 – 8 ottobre 2003, 8 febbraio 2010 – 7

febbraio 2012 e 1° aprile – 31 luglio 2012 (cfr. doc. A1), si è nuovamente

annunciato per il collocamento, dichiarando di ricercare un impiego quale

responsabile degli acquisti, controllore della qualità, consulente alla

clientela (cfr. doc. A2; A1; III).

Al

momento dell’iscrizione all’URC il ricorrente, relativamente al lasso di tempo

precedente alla disoccupazione, ha indicato di avere effettuato delle ricerche

unicamente nel mese di dicembre 2012.

Il

consulente del personale, il 21 febbraio 2013, gli ha, pertanto, inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4

marzo 2013, il fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire

una nuova occupazione durante i mesi di ottobre e novembre 2012, allegando

l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. A2).

L’insorgente,

il 22 febbraio 2013, ha risposto che:

"

Durante il nostro primo incontro in data 14

gennaio 2013 le ho spiegato che per un’urgenza familiare mi trovavo all’estero

fino al 29 novembre 2012, data del mio rientro in Svizzera.

Le mie ricerche di lavoro

in Svizzera (iniziate immediatamente dopo il mio rientro) non sono potute

iniziare precedentemente in quanto non ero a conoscenza della data in cui sarei

potuto rientrare in Svizzera.

Infatti ho acquistato il

biglietto aereo per il volo di ritorno in Svizzera solamente pochi giorni

precedenti alla partenza (24 novembre 2012).

Avessi potuto pianificare

Considerandi

con maggior anticipo il mio rientro in Patria avrei certamente iniziato le

ricerche di lavoro con maggior anticipo, il che però non è stato possibile.” (Doc.

A2)

L’URC, il

14.

marzo 2013, ha richiesto all’assicurato un supplemento di informazioni, più

in particolare di fornire la documentazione comprovante l’urgenza familiare

citata nello scritto del 22 febbraio 2013 (cfr. doc. A3).

Il 15

marzo 2013 il ricorrente ha asserito di non sentirsi obbligato a indicare più

nel dettaglio il motivo per il quale non gli è stato possibile stabilire una

data di ritorno in Svizzera fino a pochi giorni prima del suo rientro nel

nostro paese, visto che la natura del problema familiare è strettamente privata

e personale.

Egli ha in

ogni caso specificato che sua moglie è originaria dell’__________

e che la ragione del suo viaggio urgente era legato alla necessità di

raggiungerla (cfr. doc. A3).

Dal

profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 25 marzo 2013, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di impiego nei mesi

di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento del 2

gennaio 2013 (cfr. doc. A4).

L’URC,

con decisione su opposizione del 23 aprile 2013, tenendo conto che risulta

chiaro, a seguito del messaggio di posta elettronica con cui il ricorrente, il 16

ottobre 2012, ha indicato alla sua consulente del personale di trovarsi all’estero

dal 1° agosto 2012 e di prevedere un possibile rientro a gennaio 2013, che è da

quel momento che avrebbe dovuto iniziare a effettuare ricerche di impiego, ha

poi ridotto la sanzione da otto a sei giorni per mancate ricerche dal 17

ottobre al 30 novembre 2012 (cfr. doc. A1).

2.6

Nel caso di

specie dalle carte processuali emerge che effettivamente l’assicurato, nel

periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2012 in cui - fino al 29 novembre 2012 - si trovava in __________, non ha svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. 2).

Ciò non è

peraltro stato contestato dal ricorrente (cfr. doc. 6, 8; I).

Per

costante giurisprudenza occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro

anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi per il collocamento

(cfr. STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33 del 28 settembre

2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008

e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009).

In

particolare nella sentenza 38.2006.33 del 28 settembre 2006, il TCA ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Nei mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 l’assicurata, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, era tenuta

a intraprendere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente

valide.

La ricorrente, in effetti, già dall’inizio della

sua permanenza all’estero sapeva, o ad ogni modo avrebbe dovuto sapere, che, se

non avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto rientrare in Svizzera.

In proposito occorre rilevare che in rispetto del

principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF

126.

V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF

126.

V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V

130.

consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag.

180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano

all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di impiego prima di

annunciarsi per il collocamento in Svizzera.

Secondo la giurisprudenza possono essere prese in

considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se

contemporaneamente vengono compiuti sforzi volti al reperimento di

un’occupazione in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA del

14.

marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Contestualmente va segnalato che questo Tribunale

conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di

mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di

assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 22 settembre 2005 nella

causa T., 38.2005.37; STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55,

massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5

febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella

causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q,

38.2001

).

In particolare nella sentenza del 20 novembre

2003.

nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD

I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo

successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre

più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in

cui ha soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere

ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i

problemi organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente

tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri

eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si

trovava o, via internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i

giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.

Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004

nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un

assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per

due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le

ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo

dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi

disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento,

era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse

delle richieste di lavoro dall'estero.

Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 3 luglio

2006.

nella causa S., C 138/05, già citata in precedenza, relativa a un

assicurato che non ha svolto ricerche di lavoro nel periodo precedente

l’iscrizione in disoccupazione mentre era in viaggio in America del Sud, ha

osservato:

" (…)

Der Versicherte hat sich dementsprechend

während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit

vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt

zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2)

unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines

Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit

entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen

Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen

ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue

Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass

Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet

werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon

dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um

einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit

Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der

Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein."

(STFA

del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.)."

Tale

giurisprudenza era del resto ben nota all’assicurato, essendo stata citata

nella sentenza 38.2010.43 del 16 settembre 2010 con cui questo Tribunale ha

confermato una sospensione di nove giorni inflittagli a causa di insufficienti,

rispettivamente mancate ricerche nel lasso di tempo 1° novembre 2009 – 31

gennaio 2010 mentre si trovava negli __________ prima dell’iscrizione in

disoccupazione.

Per

quanto attiene al caso di specie, alla luce del principio appena esposto secondo

cui le ricerche di lavoro devono essere compiute anche durante un soggiorno

all’estero antecedente l’iscrizione in disoccupazione, il TCA ritiene che, a

ragione, l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità

di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per mancate

ricerche di impiego nell’arco di tempo 17 ottobre – 30 novembre 2012.

Quanto

fatto valere dall’assicurato in merito alla circostanza che non gli sarebbe

stato possibile stabilire con mesi di anticipo una precisa data di rientro in

Svizzera a causa di un problema familiare urgente (cfr. doc. A2; A3; I) non gli

è di alcun ausilio.

Innanzitutto

il ricorrente si è espresso in termini vaghi.

Nonostante,

poi, la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione (cfr. doc. A3), il

medesimo, il 15 marzo 2013, si è limitato a indicare che sua moglie è

originaria dell’__________ e che la ragione del suo viaggio urgente era legata

alla necessità di raggiungerla, analogamente a quanto del resto già indicato

all’URC con un messaggio di posta elettronica del 14 agosto 2012 allorché ha

comunicato il motivo della sua partenza per l’estero (cfr. doc. A4).

Egli ha

aggiunto di non sentirsi obbligato a fornire dettagli maggiori, ritenuto che la

natura del problema familiare era strettamente privata e personale (cfr. doc.

A3).

Al

riguardo questa Corte sottolinea che la procedura in materia di assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43

cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P

36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid.

1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117

V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente

del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Il

principio inquisitorio trova, tuttavia, il suo correlato nell’obbligo delle

parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V

261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a;

DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a;

Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales

fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise

(RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L’assicurato,

non spiegando - comprovando debitamente - in cosa consistesse l’urgenza

familiare ha violato il proprio obbligo di collaborare.

E’ vero che l’insorgente aveva

la facoltà di non fornire particolari connessi alla propria

vita privata all’amministrazione.

E’

altrettanto vero, però, che l’URC non ha preteso informazioni prive di

rilevanza per la fattispecie.

Pertanto,

omettendo di sostanziare quanto da lui allegato, il ricorrente deve sopportare

le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserito problema familiare

urgente che gli avrebbe impedito di pianificare anticipatamente la data di

rientro in Svizzera e quindi di ricercare tempestivamente un’occupazione (cfr.

DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3, STCA

38.2011.12

del 22 giugno 2011).

2.7

In concreto,

in ogni caso, si rivela decisiva un’altra circostanza, e meglio il fatto che

l’assicurato nel messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2012 inviato

alla collocatrice, pur precisando di non avere ancora una data di rientro, ha

indicato che “però è possibile che rientrerò a gennaio 2013” (cfr. doc. A4).

Ne

discende che perlomeno a partire dal momento in cui - il 16 ottobre 2012 - ha

spedito il messaggio alla consulente del personale, l’insorgente, indipendentemente

dal problema familiare, prospettava comunque di tornare in Svizzera agli inizi

del 2013.

Egli,

dunque, dal 17 ottobre 2012, anche se non conosceva ancora la data precisa del

rientro, avrebbe dovuto iniziare a intraprendere degli sforzi al fine di

reperire un’occupazione, prendendo contatto, dopo aver ad esempio consultato i

quotidiani svizzeri che dispongono di un’edizione online o i siti web di

aziende (l’assicurato aveva la possibilità di utilizzare internet avendo

inviato sia nell’agosto 2012 che nell’ottobre 2012 dei messaggi di posta

elettronica; cfr. doc. A4), con dei potenziali datori di lavoro per almeno valutare

se questi ultimi erano interessati al suo profilo professionale.

Per

quanto concerne l’inizio dell’attività, l’assicurato avrebbe potuto dichiarare

la propria disponibilità ad essere effettivo verosimilmente dagli inizi del

2013, specificando che avrebbero potuto discutere in seguito la questione

relativa alla data esatta dell’assunzione.

Non

avendo compiuto alcuna ricerca di impiego dal 17 ottobre al 30 novembre 2012,

il ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla

legge (cfr. consid. 2.2.).

Egli

deve, di conseguenza, essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.8

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni dal 17

al 31 ottobre 2012 + quattro giorni dal 1° al 30 novembre 2012; cfr. consid.

1.2

; doc. A1).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr.

consid. 2.4.).

Tutto ben

considerato, la penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione per mancate ricerche dal 17 ottobre al 30 novembre 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 23 aprile 2013 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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