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Decisione

38.2013.31

Confermato ordine di restituzione per indennità di insolvenza percepite indebitamente. Le indennità versate non coprono infatti le pretese salariali degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro

18 settembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

La domanda di insolvenza è stata inoltrata il 18

ottobre 2012 in modo corretto, secondo. le disposizioni di legge vigenti. Dopo essere stata

controllata dal vostro funzionario Sig.

__________, la stessa è stata evasa e

messa in pagamento, secondo la LADI. La contestazione della CO 1 di __________ si basa essenzialmente sul termine

del rapporto di lavoro. Nella

domanda d'indennità per insolvenza, al punto 4 viene indicata la durata del rapporto di lavoro, fino al momento della stessa domanda, che

era il 30-09-2012.

Il datore di lavoro

non poteva effettuare il licenziamento perché il dipendente era coperto dal divieto di licenziamento in caso di infortunio o malattia, in questo

caso d'infortunio. Attualmente il datore di lavoro, congiuntamente con il

sottoscritto ha fatto causa alla __________, presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano. Il datore di lavoro ha corrisposto l'indennità di

infortunio di tasca propria per i

mesi successivi l'insolvenza, dopo la

visita dello specialista di __________

Dott. Prof. __________. Al termine dell'infortunio sono stato regolarmente

licenziato.

NEL MERITO:

Dai fatti sopra indicati, dalla domanda

d'insolvenza e il relativo pagamento, è fin troppo chiaro che ero realmente in

una situazione di insolvenza. Detta situazione è stata accertata dal

funzionario incaricato dalla CO 1 di __________ Sig. __________, il quale ha

effettuato il pagamento mediante due versamenti, oltre alla restituzione degli

oneri sociali non dovuti, quindi un terzo pagamento. La CO 1 di __________

chiede la restituzione dell'indennità di insolvenza sulla base di un

"cavillo giuridico" al quanto debole, in quanto la domanda è stata

compilata in modo corretto e soprattutto in buona fede, principio indissolubile

della legge.

In conclusione, la richiesta di restituzione

dell'insolvenza è avvenuta su segnalazione del Sig. __________, che già in

precedenza ha ecceduto nello zelo, che poi si è rivelato infondato nell'istanza

superiore firmata dal Sig. __________ che è stata sanata. La CO 1 di __________

ha proceduto a questa decisione, molto povera di prove circostanziali secondo

le disposizioni della LADI.

Considerandi

In virtù degli art. 51 e 52 LADI, l'indennità di

insolvenza copre gli ultimi quattro mesi non pagati dal datore di lavoro. Nello

specifico non è previsto il licenziamento in caso di insolvenza, ma di

fallimento. Il sottoscritto è arrivato fino alla comminatoria di fallimento. In

caso di fallimento il liquidatore per quanto attiene gli stipendi non pagati,

non accetta i pagamenti dei mesi successivi, ma li ritiene in acconto al saldo

precedente del conto stipendi scoperto. In conclusione, comunque, gli ultimi

quattro mesi non sarebbero saldati, quindi scoperti. Si conviene che la CO 1 è

la titolare del credito salariale insolvente, e mi domando per quale motivo non

ha chiesto lei stessa il fallimento, come in questo caso prevede la LADI. Lo

stato di insolvenza non è in discussione, semmai la procedura. Il legislatore

non ha posto diritto imperativo sull'art. 51 e 52 LADI, ma ha previsto diverse

possibilità per adempiere a tale diritto. Il manifesto indebitamento con la

richiesta di fallimento della cassa LPP di __________, a suo tempo, sono stati

ritenuti sufficienti dal funzionario incaricato che ha fissato il pagamento.

Questa procedura rispecchia perfettamente le disposizioni sopra indicate. In

conclusione il diritto è accertato per manifesto indebitamento del datore di

lavoro.” (doc. I).

1.3

Nella

risposta del 17 maggio 2013 la Cassa si è riconfermata nel proprio

provvedimento ribadendo che il rapporto di lavoro di RI 1 si è concluso il 31

gennaio 2013 e dunque negli ultimi quattro mesi di riferimento ai fini

dell’indennità per insolvenza (dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013)

l’assicurato ha regolarmente percepito lo stipendio/indennità per infortunio

dall’ex datore di lavoro (doc. III).

1.4

Il 28 maggio

2013.

RI 1 ha ribadito che il precedente datore di lavoro non poteva licenziarlo

“perché il cetificato medico non lo permetteva”. Inoltre, al momento

della domanda di insolvenza – sempre secondo l’insorgente – il datore di lavoro

non aveva corrisposto nulla e l’assicurato non poteva sapere quanto sarebbe

durata la malattia. Egli ha quindi invocato il principio della buona fede, in

quanto i pagamenti sono stati effettuati dopo le visite mediche a __________

(doc. V).

Infine, RI

1.

ha concluso che “il pagamento degli stipendi da ottobre 2012 a gennaio 2013, sono stati effettuati in un secondo tempo, e qualora venissero considerati gli arretrati

da giugno 2012 a settembre 2012 i pagamenti successivi possono essere

considerati per i mesi che il datore di lavoro desidera, ma prima vanno saldati

i debiti pregressi e solo dopo possono essere scontati gli altri, per cui

abbiamo una situazione che comunque i quattro mesi scoperti sono sempre e

comunque gli ultimi, per il principio che il debito pregresso ha la priorità su

tutto il resto” (doc. V).

I doc. V

e l’allegato sono stati inviati alla Cassa per osservazioni (doc. VI).

1.5

La Cassa –

in data 12 giugno 2013 – si è riconfermata nella propria decisione postulando

l’assunzione della documentazione riguardante le vertenze aperte presso la __________

di __________ e presso questo Tribunale in ambito LAINF (doc. VII).

Il doc.

VII è stato inviato a RI 1 per conoscenza (doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire di sapere se l’assicurato debba o meno restituire

l’importo di fr. 26'000.-- corrispondenti alle indennità per insolvenza da lui

percepite.

2.3

L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Per

inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è

il seguente:

"

La domanda di restituzione è retta dall’articolo

25.

LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1

; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110.

consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.

).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002.

e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4

Secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al

servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura

d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto

all’indennità per insolvenza se:

a. il

loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali.

Non hanno

diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di

membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della

società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi

un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda

(cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro

fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3

capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati

dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi

prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei

contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.5

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato è stato

assunto dalla __________, in qualità di consulente di medicina sportiva, a far

tempo dal 1° febbraio 2012 (doc. 56).

Nel

formulario per la domanda d’indennità per insolvenza del 18 ottobre 2012 RI 1

ha avanzato la pretesa salariale di fr. 26'000.-- (fr. 6'500.-- x 4 mesi) e indicato

che il rapporto di lavoro con la __________ è durato dal 1° febbraio 2012 al 30

settembre 2012 (ultimo giorno di lavoro effettuato). Il salario era stato

pagato – sempre secondo quanto indicato dal ricorrente nel modulo in questione

– fino al 30 maggio 2012 (cfr. doc. 53, pti. 4, 7, 8).

Sulla

base delle indicazioni fornite dall’assicurato l’amministrazione ha quindi versato

fr. 15'600.-- in data 26 ottobre 2012 (doc. 51), fr. 8'372.-- in data 28

novembre 2012 (doc. 50) e fr. 2'028.-- il 22 febbraio 2013 (doc. 49), per un

totale di fr. 26'000.--.

Al

momento dell’iscrizione dell’assicurato all’assicurazione disoccupazione, __________,

è emerso che RI 1 ha terminato il rapporto lavorativo presso la __________ in

data 31 gennaio 2013 e non al 30 settembre 2012 come indicato nel modulo per la

domanda d’indennità per insolvenza.

Dall’attestato

del datore di lavoro del 1° febbraio 2013 la __________ ha infatti indicato la

durata del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013 (data

dell’ultimo giorno di lavoro effettuato) (doc. 26).

Inoltre

agli atti vi sono le distinte salario dal mese di ottobre 2012 al gennaio 2013 a comprova dell’attività lavorativa svolta da RI 1 per la __________ in quei mesi (doc. 27, 28,

29, 30).

Ne

discende che le indennità per insolvenza versate dal 1° giugno 2012 al

30.

settembre 2012 devono essere restituite in quanto non coprono le pretese

salariali degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.

In

conclusione, il TCA ritiene dunque che RI 1 ha ricevuto indebitamente l’indennità

per insolvenza, per cui la decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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