38.2013.31
Confermato ordine di restituzione per indennità di insolvenza percepite indebitamente. Le indennità versate non coprono infatti le pretese salariali degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro
18 settembre 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2013.31
Data decisione, Autorità:
18.09.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_760/2013, 08.11.2013
Titolo:
Confermato ordine di restituzione per indennità di insolvenza percepite indebitamente. Le indennità versate non coprono infatti le pretese salariali degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
art. 25 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
art. 55 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.31
LG/sc
Lugano
18 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato il precedente provvedimento del 13 marzo 2013 (cfr. doc. 22), con il
quale aveva chiesto la restituzione di fr. 26'000.-- a titolo di indennità per
insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 30 settembre 2012 indebitamente
percepite dall’assicurato.
Al
riguardo l’amministrazione si è così espressa:
“(…)
1) La
nostra Cassa le ha versato le indennità d’insolvenza sulla base delle
informazioni non corrette che lei ci ha comunicato tramite formulario
presentato il 22 ottobre 2012.
2) Nel
punto 4 del formulario (fine del rapporto di lavoro), e soprattutto nel punto 7
(ultimo giorno di lavoro) lei ha segnato il giorno 30 settembre 2012, pertanto
abbiamo calcolato il diritto all’indennità per insolvenza retroattivamente a
partire da tale data, considerando come ultimo giorno del rapporto di lavoro il
30 settembre 2012.
3) Lei,
nel formulario di domanda, ha segnalato che il periodo d’inabilità lavorativa
era terminato il 15 luglio 2012, pertanto il datore di lavoro poteva darle la
giusta disdetta e quindi era verosimile che lei avesse terminato il rapporto di
lavoro il 30 settembre 2012.
4) Avendo
il datore di lavoro versato le indennità d’infortunio e il salario per i mesi
da settembre 2012 a gennaio 2013, è implicito il fatto che il suo ultimo giorno
di lavoro presso la ditta fosse stato il 31.01.2013.
5) Ribadiamo
che la nostra Cassa le ha accordato il diritto sulla base di quanto
sottoscritto da parte sua nel formulario di domanda e dove, ricordiamo, si può
anche leggere: Confermo d’aver risposto in modo veritiero e completo a tutte
le domande poste. Prendo altresì atto che assumo la responsabilità di tutte le
indicazioni inveritiere e dell’omissione di dati di fatto che potrebbero
condurre al pagamento ingiustificato di indennità per insolvenza e che sono
tenuto alla restituzione degli importi ricevuti indebitamente.
Da ultimo facciamo rilevare che la documentazione pervenutaci dalla
__________ è stata prova più che sufficiente per la nostra Cassa per effettuare
l’ordine di restituzione.
Visto quanto sopra ribadiamo pertanto che le indennità per
insolvenza versatele per il periodo 01.06.2012-30.09.2012 devono esserle
chieste in restituzione in quanto non fanno parte degli ultimi 4 mesi del
rapporto di lavoro” (doc. 7).
1.2. Contro la
decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento della decisione
di restituzione, argomentando:
"
(…)
Fatti
La domanda di insolvenza è stata inoltrata il 18
ottobre 2012 in modo corretto, secondo. le disposizioni di legge vigenti. Dopo essere stata
controllata dal vostro funzionario Sig.
__________, la stessa è stata evasa e
messa in pagamento, secondo la LADI. La contestazione della CO 1 di __________ si basa essenzialmente sul termine
del rapporto di lavoro. Nella
domanda d'indennità per insolvenza, al punto 4 viene indicata la durata del rapporto di lavoro, fino al momento della stessa domanda, che
era il 30-09-2012.
Il datore di lavoro
non poteva effettuare il licenziamento perché il dipendente era coperto dal divieto di licenziamento in caso di infortunio o malattia, in questo
caso d'infortunio. Attualmente il datore di lavoro, congiuntamente con il
sottoscritto ha fatto causa alla __________, presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano. Il datore di lavoro ha corrisposto l'indennità di
infortunio di tasca propria per i
mesi successivi l'insolvenza, dopo la
visita dello specialista di __________
Dott. Prof. __________. Al termine dell'infortunio sono stato regolarmente
licenziato.
NEL MERITO:
Dai fatti sopra indicati, dalla domanda
d'insolvenza e il relativo pagamento, è fin troppo chiaro che ero realmente in
una situazione di insolvenza. Detta situazione è stata accertata dal
funzionario incaricato dalla CO 1 di __________ Sig. __________, il quale ha
effettuato il pagamento mediante due versamenti, oltre alla restituzione degli
oneri sociali non dovuti, quindi un terzo pagamento. La CO 1 di __________
chiede la restituzione dell'indennità di insolvenza sulla base di un
"cavillo giuridico" al quanto debole, in quanto la domanda è stata
compilata in modo corretto e soprattutto in buona fede, principio indissolubile
della legge.
In conclusione, la richiesta di restituzione
dell'insolvenza è avvenuta su segnalazione del Sig. __________, che già in
precedenza ha ecceduto nello zelo, che poi si è rivelato infondato nell'istanza
superiore firmata dal Sig. __________ che è stata sanata. La CO 1 di __________
ha proceduto a questa decisione, molto povera di prove circostanziali secondo
le disposizioni della LADI.
Considerandi
In virtù degli art. 51 e 52 LADI, l'indennità di
insolvenza copre gli ultimi quattro mesi non pagati dal datore di lavoro. Nello
specifico non è previsto il licenziamento in caso di insolvenza, ma di
fallimento. Il sottoscritto è arrivato fino alla comminatoria di fallimento. In
caso di fallimento il liquidatore per quanto attiene gli stipendi non pagati,
non accetta i pagamenti dei mesi successivi, ma li ritiene in acconto al saldo
precedente del conto stipendi scoperto. In conclusione, comunque, gli ultimi
quattro mesi non sarebbero saldati, quindi scoperti. Si conviene che la CO 1 è
la titolare del credito salariale insolvente, e mi domando per quale motivo non
ha chiesto lei stessa il fallimento, come in questo caso prevede la LADI. Lo
stato di insolvenza non è in discussione, semmai la procedura. Il legislatore
non ha posto diritto imperativo sull'art. 51 e 52 LADI, ma ha previsto diverse
possibilità per adempiere a tale diritto. Il manifesto indebitamento con la
richiesta di fallimento della cassa LPP di __________, a suo tempo, sono stati
ritenuti sufficienti dal funzionario incaricato che ha fissato il pagamento.
Questa procedura rispecchia perfettamente le disposizioni sopra indicate. In
conclusione il diritto è accertato per manifesto indebitamento del datore di
lavoro.” (doc. I).
1.3
Nella
risposta del 17 maggio 2013 la Cassa si è riconfermata nel proprio
provvedimento ribadendo che il rapporto di lavoro di RI 1 si è concluso il 31
gennaio 2013 e dunque negli ultimi quattro mesi di riferimento ai fini
dell’indennità per insolvenza (dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013)
l’assicurato ha regolarmente percepito lo stipendio/indennità per infortunio
dall’ex datore di lavoro (doc. III).
1.4
Il 28 maggio
2013.
RI 1 ha ribadito che il precedente datore di lavoro non poteva licenziarlo
“perché il cetificato medico non lo permetteva”. Inoltre, al momento
della domanda di insolvenza – sempre secondo l’insorgente – il datore di lavoro
non aveva corrisposto nulla e l’assicurato non poteva sapere quanto sarebbe
durata la malattia. Egli ha quindi invocato il principio della buona fede, in
quanto i pagamenti sono stati effettuati dopo le visite mediche a __________
(doc. V).
Infine, RI
1.
ha concluso che “il pagamento degli stipendi da ottobre 2012 a gennaio 2013, sono stati effettuati in un secondo tempo, e qualora venissero considerati gli arretrati
da giugno 2012 a settembre 2012 i pagamenti successivi possono essere
considerati per i mesi che il datore di lavoro desidera, ma prima vanno saldati
i debiti pregressi e solo dopo possono essere scontati gli altri, per cui
abbiamo una situazione che comunque i quattro mesi scoperti sono sempre e
comunque gli ultimi, per il principio che il debito pregresso ha la priorità su
tutto il resto” (doc. V).
I doc. V
e l’allegato sono stati inviati alla Cassa per osservazioni (doc. VI).
1.5
La Cassa –
in data 12 giugno 2013 – si è riconfermata nella propria decisione postulando
l’assunzione della documentazione riguardante le vertenze aperte presso la __________
di __________ e presso questo Tribunale in ambito LAINF (doc. VII).
Il doc.
VII è stato inviato a RI 1 per conoscenza (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire di sapere se l’assicurato debba o meno restituire
l’importo di fr. 26'000.-- corrispondenti alle indennità per insolvenza da lui
percepite.
2.3
L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Per
inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è
il seguente:
"
La domanda di restituzione è retta dall’articolo
25.
LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1
; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110.
consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.
).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno
2002.
e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.4
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non hanno
diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di
membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della
società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi
un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda
(cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro
fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3
capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati
dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi
prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei
contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.5
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato è stato
assunto dalla __________, in qualità di consulente di medicina sportiva, a far
tempo dal 1° febbraio 2012 (doc. 56).
Nel
formulario per la domanda d’indennità per insolvenza del 18 ottobre 2012 RI 1
ha avanzato la pretesa salariale di fr. 26'000.-- (fr. 6'500.-- x 4 mesi) e indicato
che il rapporto di lavoro con la __________ è durato dal 1° febbraio 2012 al 30
settembre 2012 (ultimo giorno di lavoro effettuato). Il salario era stato
pagato – sempre secondo quanto indicato dal ricorrente nel modulo in questione
– fino al 30 maggio 2012 (cfr. doc. 53, pti. 4, 7, 8).
Sulla
base delle indicazioni fornite dall’assicurato l’amministrazione ha quindi versato
fr. 15'600.-- in data 26 ottobre 2012 (doc. 51), fr. 8'372.-- in data 28
novembre 2012 (doc. 50) e fr. 2'028.-- il 22 febbraio 2013 (doc. 49), per un
totale di fr. 26'000.--.
Al
momento dell’iscrizione dell’assicurato all’assicurazione disoccupazione, __________,
è emerso che RI 1 ha terminato il rapporto lavorativo presso la __________ in
data 31 gennaio 2013 e non al 30 settembre 2012 come indicato nel modulo per la
domanda d’indennità per insolvenza.
Dall’attestato
del datore di lavoro del 1° febbraio 2013 la __________ ha infatti indicato la
durata del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013 (data
dell’ultimo giorno di lavoro effettuato) (doc. 26).
Inoltre
agli atti vi sono le distinte salario dal mese di ottobre 2012 al gennaio 2013 a comprova dell’attività lavorativa svolta da RI 1 per la __________ in quei mesi (doc. 27, 28,
29, 30).
Ne
discende che le indennità per insolvenza versate dal 1° giugno 2012 al
30.
settembre 2012 devono essere restituite in quanto non coprono le pretese
salariali degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.
In
conclusione, il TCA ritiene dunque che RI 1 ha ricevuto indebitamente l’indennità
per insolvenza, per cui la decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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