38.2013.34
AD,dopo aver assunto parzialm.costo corso di italiano B1 1.2.,negato assunz.costo corso italiano standard B1.Ass.del 1953 con formaz.accadem.disdetto 2 impieghi fuori Cantone x venire in TI senza aver reperito un lavoro. Possedeva conoscenze elem.dell'italiano avendo seguito corsi.Formazione di base
12 settembre 2013Italiano40 min
notare che l'assicurata non è straniera (ma svizzera), per modo che tale direttiva
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2013.34
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, TCA
Titolo:
AD,dopo aver assunto parzialm.costo corso di italiano B1 1.2.,negato assunz.costo corso italiano standard B1.Ass.del 1953 con formaz.accadem.disdetto 2 impieghi fuori Cantone x venire in TI senza aver reperito un lavoro. Possedeva conoscenze elem.dell'italiano avendo seguito corsi.Formazione di base
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59 LADI
art. 60 LADI
accomandata
Incarto n.
38.2013.34
DC/sc
Lugano
12 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile
2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
dicembre 2012 l'URC di __________ ha accolto la domanda del 14 novembre 2012
inoltrata da RI 1 di frequentare un corso di italiano standard B1 1.2 a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. B).
L'assicurata
ha frequentato il corso dal 29 novembre 2012 al 21 febbraio 2013, conseguendo
il relativo attestato (cfr. Doc. C).
1.2. Il 4
febbraio 2013 l'assicurata ha inoltrato all'URC di __________ una richiesta di
finanziamento per un corso di italiano standard B1 2.2.
Con
decisione su opposizione del 10 aprile 2013, l'URC di __________, confermando la decisione del 4 marzo 2013 (cfr.Doc.48) , ha respinto la richiesta
sottolineando che l'apprendimento della lingua locale può essere posta a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione soltanto in misura molto limitata e
che, inoltre, il corso deve migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. Doc.
A).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA.
La sua
patrocinatrice ha innanzitutto sottolineato che il signor __________ aveva
dichiarato alla signora RI 1 che un corso di lingue, che rispettasse le
condizioni poste dall'URC (frequentazione alla sera, ecc.), sarebbe stato
finanziato dall'assicurazione disoccupazione. Non si è mai parlato di
finanziare unicamente ¼ di corso .
Ella ha
inoltre precisato che la seconda parte del corso B1 si compone di 36 lezioni
(dal 25 febbraio 2013 al 13 maggio 2013) e che l'assicurata ha frequentato il
corso malgrado il rifiuto dell'amministrazione.
La
rappresentante dell'assicurata dopo avere ricordato che "per quanto
riguarda i corsi di italiano, l'assicurazione disoccupazione interviene,
dandosi le condizioni, per finanziare un corso di lingua, che consenta di
apprendere le conoscenze fondamentali della lingua italiana" ha affermato
che, tenuto conto delle circostanze concrete, la domanda deve essere accolta.
Al
riguardo la rappresentante dell'assicurata ha in particolare rilevato che:
"
(…)
Vanno valutate tutte le circostanze del caso
concreto e cioè:
- la professione della signora RI 1: per
una docente - come la signora RI 1 - le conoscenze fondamentali si situano ad
un livello più elevato, rispetto ad altre professioni, per le quali possono
anche bastare corsi __________ tipo A (ad es. per una cameriera o altre
professioni): il corso qui litigioso configura cioè un corso che offre le
conoscenze fondamentali e essenziali - ai sensi di quanto l'assicurazione
disoccupazione è tenuta a finanziare - per una docente e dunque va assunto
dall'AD;
- I'URC ha già esaminato e accolto il
finanziamento della prima parte del corso B1 di italiano (doc. B) di modo che
la decisione qui impugnata equivale ad una revisione di quanto già
precedentemente deciso e approvato - venire contra factum proprium - ciò
che non è ammissibile in concreto;
- in concreto si tratta cioè di consentire lo svolgimento della
seconda parte di un corso, la cui prima parte è stata
approvata.
Da notare che la signora RI 1 ha assunto a sue
spese e raggiunto il livello A2, per modo che l'assicurazione disoccupazione
non ha dovuto assumere spese per i corsi A1/A2.
Si allega quale doc. E il prospetto relativo al
corso B1, dai quali si evince che si tratta di finanziare le conoscenze di base
per una docente quale signora RI 1. (…)" (Doc. I)
1.4. Il 13 maggio
2013 la patrocinatrice dell'assicurata ha fatto pervenire un attestato che
conferma che RI 1 ha raggiunto il livello A2 di competenza nella lingua
italiana (cfr. Doc. F).
1.5. Nella sua risposta
del 16 maggio 2013 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
La signora RI 1 già da settembre 2012 insegna
tedesco, 4 ore di lezione alla settimana, presso l'istituto __________ a __________
(scuola privata riconosciuta) che l'ha assunta e che prospetta un rinnovo del
contratto da settembre 2013, senza porre come condizione un aumento del livello
di competenze nella lingua italiana (doc. 3).
Anche se possiamo capire la volontà di
migliorarsi nelle proprie conoscenze, non tutto può e deve essere finanziato
dalla Legge sull'Assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Infatti, questa
legge finanzia i corsi che effettivamente e concretamente danno - la
possibilità di assunzione ed inserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro
(art. 59 cpv2 lett. a, LADI).
Nel caso specifico teniamo anche a sottolineare
come alla signora RI 1 sia comunque stato autorizzato, in via del tutto
eccezionale, un corso di italiano B1 (1.2) dal 29.11.2012 al 21.02.2013 (doc.4).
Il modulo ufficiale per la richiesta di questo corso è giunta al nostro ufficio
il 16.11.2012 (la parte compilata dall'assicurata) e il 03.12.2012 (la parte
compilata dall'organizzatore del corso). L'organizzatore ha indicato come
durata del corso dal 29.11.2012 al 21.02.2013 (10 giorni/20 ore) (doc. 5)." (Doc. V)
1.6. Il 27 maggio
2013 la patrocinatrice dell'assicurata ha trasmesso ulteriore documentazione in
particolare l'iscrizione dell'assicurata all'esame B1 (cfr. Doc. G).
Il 3
giugno 2013 l'URC di __________ ha indicato di non avere osservazioni
particolari (cfr. Doc. XI).
Il 27
giugno 2013 la patrocinatrice della ricorrente ha trasmesso l'attestato di
frequentazione (cfr. Doc. M) e la conferma di avere superato l'esame B1 (Doc. L).
L'8
luglio 2013 l'URC di __________ ha comunicato di non avere particolari
osservazioni (cfr. Doc. XVI).
1.7. Il 24 luglio
2013 il Presidente del TCA ha posto il seguente quesito all'avv. __________
della Segreteria di Stato dell'economia (SECO):
"
(…)
Mi occorre sapere cosa prevedono le più recenti
direttive emesse dalla SECO a proposito della possibilità di finanziare dei
corsi di italiano (o delle altre lingue parlate nel luogo di residenza degli
assicurati) da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Mi occorre pure sapere se, su questo punto, è
intervenuta una modifica rispetto alle istruzioni precedenti." (Doc.
XVIII)
La SECO
ha così risposto il 16 agosto 2013:
"
(…)
La SECO non ha emesso direttive specifiche per i
corsi di lingua oltre quelle previste nella circolare PML e che concernano i
corsi in generale. Non esiste un elenco federale esaustivo dei corsi che si può
eseguire. Spetta al consulente URC (ufficio regionale di collocamento) per ogni
domanda di corso individuale valutare se la concessione di un corso può
raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 59 cpv. 2 LADI e di esaminare
che l'assicurato riempisce le condizioni generali e specifiche di concessione.
Per i corsi collettivi, esiste per ogni cantone un elenco degli organizzatori
di corsi collettivi a disposizione del consulente URC.
Le prestazioni di riqualificazione,
perfezionamento o di reintegrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione
vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige
l'adozione di un simile provvedimento. Infatti, è importante che il consulente
prima di concedere un corso valuta che quell'ultimo è adeguato per porre
termine alla disoccupazione. Ciò significa che la richiesta dell'assicurato di
partecipare a un tale provvedimento non deve corrispondere a un suo desiderio
personale indipendente dalla disoccupazione.
La domanda di partecipazione a un PML va
rifiutata se il provvedimento è "sovradimensionato", vale a dire se
lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell'idoneità al collocamento, può
essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve (veda
cifra marginale A20 della circolare PML che si trova sul sito http://www.area-lavoro.ch/).
Fatti
I PML devono migliorare l'idoneità al collocamento
degli assicurati sul mercato del lavoro.
Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti
siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato di lavoro e,
dall'altro, che prendono in considerazione la situazione personale, le capacità
e le attitudine dell'assicurato (veda cifra marginale A23 circolare PML).
Di conseguenza, spetta al consulente URC, che
dispone di un'ampia libertà, di valutare la situazione del mercato di lavoro e
di attribuire all'assicurato la misura la più adeguata che permette di
reinserirlo nel mercato di lavoro." (Doc. XXV)
Il 19
agosto 2013 il Presidente del TCA si è nuovamente rivolto alla SECO chiedendo
di precisare se la seguente direttiva è ancora in vigore oppure no:
"
Secondo la giurisprudenza costante del TFA, la
partecipazione degli assicurati stranieri ai corsi di lingue sottostà a
restrizioni. L’AD può finanziare l’apprendimento della lingua della regione
ospitante soltanto a un livello elementare e per un periodo limitato” (cfr.
“Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro”, in vigore dal 1°
gennaio 2008)." (Doc. XXVI)
La SECO
ha così risposto il 29 agosto 2013:
"
(…)
La direttiva che Lei enuncia nella Sua lettera: "Secondo
la giurisprudenza costante del TFA, la partecipazione degli assicurati
stranieri ai corsi di lingue sottostà a restrizioni. L'AD non può finanziare
l'apprendimento della lingua della regione ospitante soltanto a un livello
elementare e per un periodo limitato" non è più menzionata nella
circolare PML 2013, ma è sempre valida.
Infatti, quest'indicazione fa parte dei principi
generali che si applicano quando si concede un PML. L'interpretazione della
durata e del livello elementare è lasciata alla valutazione degli organi
cantonali che concedono i PML. Infatti, ogni caso specifico merita un
trattamento particolare." (Doc. XXVII)
A
proposito degli accertamenti effettuati del TCA la patrocinatrice
dell'assicurato si è cosi espressa:
"
(…)
Rilevo che in definitiva decisivo è il caso di
specie, che va valutato alla luce di criteri guida, in particolare per
raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'art. 59 cpv. 2 LADI.
La direttiva secondo cui l'apprendimento della
lingua del posto va finanziato per raggiungere un livello elementare e per un
periodo limitato, resta valida, ma va apprezzata alla luce delle particolarità
di ogni singolo caso.
Tale direttiva concerne – testualmente – "la
partecipazione degli assicurati stranieri ai corsi di lingue"; si fa
notare che l'assicurata non è straniera (ma svizzera), per modo che tale direttiva
non va applicata alla lettera, anche per tale ragione.
Cortesemente chiedo che il ricorso sia accolto,
poiché la richiesta espressa dalla signora RI 1 ossequia questi criteri, alla
luce delle particolarità, elencate nel ricorso (cfr. ad es. consid. 5); in
particolare il fatto che, per la ricorrente, docente, una conoscenza elementare
della lingua italiana, è insufficiente per integrarsi nel mondo del lavoro, e
che per migliorare la sua possibilità di integrazione, occorre una conoscenza
almeno pari a quella oggetto di questo procedimento." (Doc. XXIX)
L'URC di __________
ha affermato il 6 settembre 2013 di non avere particolari osservazioni (cfr.
Doc. XXX).
1.8. Il 7 agosto
2013 il TCA ha informato la rappresentante dell'assicurata di avere acquisito
dall'URC di __________ l'intero incarto della ricorrente, assegnandole un
termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni (cfr. Doc. XX).
Il 12
agosto 2013 la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Dagli atti
dell'incarto emerge che l'assicurata ha frequentato il corso di italiano (cfr.
consid. 1.4.).
Questo
Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha
invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano
seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del
2 aprile 2004).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso di italiano frequentato dalla ricorrente debba
o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Pertanto,
la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della
LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.5. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.6. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua
professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che
anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o
riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno
(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno.
In una
sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha confermato il giudizio di questo
Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica
era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un
perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In un'altra
sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle
prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un
Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.7. In una
sentenza 38.1999.327 del 2 giugno 2000 pubblicata in RDAT II-2000 pag. 351 seg.
questo Tribunale ha negato ad un'assicurata, di professione ausiliaria di
pulizie, il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la
disoccupazione, un corso di perfezionamento nella lingua italiana,
argomentando:
"
(...)
Nella presente fattispecie l'assicurata svolge la
professione di ausiliaria di pulizie.
Essa ha già frequentato un corso di italiano a
spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Nella sua domanda del 20 settembre 1999 X. ha
affermato quanto segue:
" Durante lo
scorso anno ho frequentato la prima fase, ora vorrei poter continuare il corso
per migliorare e imparare a scrivere. Base lettura e scrittura alfabetizzazione
esercitazioni. Anche se il lavoro che svolgo non necessita di particolari
conoscenze, vorrei imparare bene la lingua italiana per inserirmi in questo
paese in cui vivo." (allegato 1)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che
confermare la decisione dell'URC di _________.
Infatti, come l'assicurata stessa riconosce,
maggiori conoscenze linguistiche non sono necessarie per svolgere la sua
attuale attività lucrativa.
Non esiste dunque un'indicazione relativa al
mercato del lavoro (cfr. SVR 2000 ALV N° 2 e consid. 2.3).
Va comunque rilevato che la domanda andrebbe
comunque respinta anche applicando la giurisprudenza cantonale ticinese (cfr.
SVR 1996 ALV N° 58; Vedi pure: D. Aeppli, "La situation des chômeurs en
fin de droit en Suisse" in La Vie économique 5/2000 pag. 46 seg. (48))
che, in merito al miglioramento dell'idoneità al collocamento, e più larga
rispetto a quella del TFA (cfr. consid. 2.3 e DLA 1995 p. 48-51; per un'analisi
critica della giurisprudenza federale, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures
préventives de la LACI" in CGRSS N° 11-1993 pag. 19 seg., in particolare
34-37).
Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione
ha già finanziato il precedente corso atto a favorire l'inserimento
professionale della ricorrente. Quel corso le ha permesso di apprendere le
conoscenze fondamentali della lingua italiana.
Ogni ulteriore corso nella lingua italiana,
rappresenterebbe, nella presente fattispecie, una formazione di base, che non
deve essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, secondo la
giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3).
La decisione impugnata deve dunque essere
confermata."
In
quell'occasione il TCA aveva fatto riferimento a due sentenze del Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).
Nella
prima sentenza C 253/94 del 14 marzo 1995, che riguarda un corso intensivo di
tedesco frequentato da un assicurato, cuoco di professione, il TFA si è così
espresso:
"
(…)
2.- Nach den Abklärungen des Arbeitsamtes bei
früheren Arbeitgebern (vgl. kantonale Vernehmlassung vom 31. August 1994)
könnten die Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers zwar noch verbessert
werden, doch sind sie für den Einsatz in der Küche ausreichend. Dem
Beschwerdeführer wäre es daher möglich, auf dem für ihn in Betracht fallenden
Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Wohl könnten vertiefte
Sprachkenntnisse die Vermittlung erleichtern. Ein bloss theoretischer Vorteil
hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59
Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein,
dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes
berufliches Ziel Absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in
erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S.
114 Erw. 2c). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran
können die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts ändern.
3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen
Indikation ist der Anspruch des Beschwerdeführers auch aus folgendem Grund zu
verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur
Diskussion, dass ein Versicherter eine andere Sprache erlernen will als
diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet.
Vielmehr will der Beschwerdeführer, welcher der
französischen und englischen Sprache mächtig ist, Kenntnisse der hiesigen
(deutschen) Sprache erwerben und verbessern.
Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der
Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu.
Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist
deshalb Teil der Grundausbildung, die grundsätzlich nicht zu Lasten der
Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die
Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch
die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den
Präventivmassnahmen anderseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen
Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen
Niveau (vgl. Gerhards, a.a.O., N 23) und nur für eine beschränkte Zeit
zu gewähren. Sodann ist zu beachten, dass es zum sozial üblichen gehört, eine
Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss in
neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von
Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der
Arbeitslosenversicherung.
b) Der Beschwerdeführer, dessen Muttersprache
französisch ist, hat in X. den Beruf eines Kochs gelernt. Heute lebt er in der
Deutschschweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Aus den
Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten ist sein Wille ersichtlich,
sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich Fuss zu fassen. Es ist daher
davon auszugehen, dass er sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse
bemüht hätte, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Die Verbesserung der
deutschen Sprache gehört somit zu sozial Üblichen und fällt nicht in den Leistungsbereich
der Arbeitslosenversicherung."
Nella seconda sentenza (C 56/93 dell'8 luglio 1993), trattandosi di
una assicurata che chiedeva di poter frequentare un corso di approfondimento
nella lingua tedesca, la nostra Massima Istanza ha invece rilevato:
"
(…)
2.- Die Beschwerdeführerin besuchte nach ihrer
Einreise in die Schweiz 1990 zuerst einen Deutschkurs an der Primar - und
Volkshochschule in Vom 21. April bis 10. Juli 1992 absolvierte sie - als
Präventivmassnahme der Arbeitslosenversicherung - einen Deutsch-Intensivkurs an
der - Schule in, wobei sie aufgrund ihrer bereits befriedigenden
Sprachkenntnisse mit der Stufe 2 beginnen konnte. Zu dessen Ergänzung wurden
ihr von der Arbeitslosenversicherung sodann fünf Privatstunden für Grammatik an
der gleichen Schule bewilligt, die sie im Mai und Juni 1992 erhielt.
Mit den auf diese Weise erworbenen Kenntnissen
verfügt die Beschwerdeführerin über genügende Kenntnisse der deutschen Sprache,
um auf dem für sie in Betracht fallenden, breiten Arbeitsmarkt eine angemessene
Stelle zu finden. Die Verwaltung hat zutreffend dargelegt - und dies wird in
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht nicht bestritten -, dass es der
Beschwerdeführerin zumutbar ist, auch Arbeitsstellen anzunehmen, die ihrer in
der CSFR absolvierten Ausbildung nicht entsprechen. Wohl vermögen vertiefte
Sprachkenntnisse die Vermittlung zu erleichtern. Ein bloss theoretisch
möglicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den
Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die
Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im
Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im
konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988
Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c je mit Hinweisen). Eine solche
Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran vermögen weder die Vorbringen
in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde noch der Umstand, dass die
Beschwerdeführerin inzwischen eine Stelle angetreten hat, an welcher gute
Deutschkenntnisse erforderlich sind, etwas zu ändern.
3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen
Indikation ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auch aus folgendem Grund zu
verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur
Diskussion, dass ein Versicherten eine andere Sprache erlernen will als
diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet. Vielmehr will die aus
der CSFR stammende Beschwerdeführerin ihre Kenntnisse der hiesigen Sprache
erwerben und verbessern.
Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der
Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu. Der Erwerb der
Sprache im jeweiligen Sprachraum ist deshalb Teil der Grundausbildung die
grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst
dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als
Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Graundkenntnisse fremdsprachiger
Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze
zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen anderseits
eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die
Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhard, a.a.O.,
N 23) und nur für eine Beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten,
das es zum sozial Üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich
und bildungsmässig den Anschluss im neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit
aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache
der Arbeitslosenversicherung.
b) Die Beschwerdeführerin hat in der CSFR eine höhere
Ausbildung genossen und ihren Beruf als technische Fachmitarbeiterin während
mehreren Jahren ausgeübt. Heute lebt sie in der Schweiz, ist mit einem
Schweizer verheiratet und hat dadurch das hiesige Bürgerrecht erworben. Aus
ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht deutlich der Wille
hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich neu Fuss zu fassen.
Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen Stellung davon auszugehen,
dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse
bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos geworden wäre. Die Vervollkommnung der
deutschen Sprache über das von der Arbeitslosenversicherung zu gewährende
Grundniveau hinaus gehört somit zum sozial Üblichen und fällt nicht in der
Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung."
Pertanto,
in applicazione della giurisprudenza federale, in Ticino, un corso linguistico
nella lingua italiana che va oltre le conoscenze fondamentali, equivale a una
formazione di base che non deve, in ogni caso, essere finanziata
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
In
una sentenza 38.2008.35 del 29 settembre 2008 il TCA ha così respinto la
richiesta di un'assicurata di frequentare un corso di italiano semi-intensivo
B1, rilevando:
" (...)
Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che
l'assicurata dal luglio 2005 ha sempre lavorato in Svizzera soprattutto come
cameriera.
Il suo collocamento non è dunque intralciato per motivi inerenti
al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7).
D'altra parte la ricorrente ha già seguito un corso di
perfezionamento nella lingua italiana della durata di due mesi a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale e
cantonale dettagliatamente esposta al consid. 2.9, la decisione dell'URC di __________
che ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni della LADI per un
ulteriore corso nella lingua italiana frequentato dall'assicurata non può che
essere confermata. (...)"
In
un'altra sentenza 38.2009.22 del 6 agosto 2009 il TCA ha respinto la richiesta
di un'assicurata di frequentare un corso di italiano, livello B1, rilevando:
"
(…)
Nella presente fattispecie risulta dagli atti
dell'incarto che l'assicurata, già prima di frequentare il corso, era in
possesso delle conoscenze elementari della lingua italiana (cfr. Doc. 11:
"Griglia di sintesi sulle capacità linguistiche e professionali
dell'assicurato", livello A2), ciò che è del tutto normale dopo dieci anni
di attività lucrativa in Ticino e a __________ (cfr. Doc. I).
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza
riprodotta al consid. 2.9., il corso in questione, che va oltre le conoscenze
di base , equivale a una formazione di base e non può essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre, ed indipendentemente da quanto appena
esposto, avendo l'assicurata avuto la possibilità di lavorare e avendola
rifiutata per seguire il corso di italiano (anziché accettare la proposta
dell'URC di __________ che le avrebbe permesso di seguire il corso linguistico
e nel contempo lavorare; cfr. Doc. 1 e Doc. 4) la richiesta deve in ogni caso
essere respinta in virtù del principio secondo cui l'esercizio di un'attività
lucrativa è in ogni caso prioritario rispetto ad una misura finanziata
dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.10.).
In simili condizioni la decisione su opposizione
impugnata deve essere confermata senza dovere ulteriormente approfondire se il
collocamento della ricorrente era o no intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7.) e se il corso in questione migliorava la
sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8.)."
2.8 La Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro in vigore dal 1° gennaio 2008 ha al riguardo emanato la seguente
direttiva:
" Secondo
la giurisprudenza costante del TFA, la partecipazione degli assicurati
stranieri ai corsi di lingue sottostà a restrizioni. L'AD può finanziare
l'apprendimento della lingua della regione ospitante soltanto a un livello
elementare e per un periodo limitato."
Interpellata
esplicitamente al riguardo dal Presidente del TCA la SECO ha precisato che
questi termini non figurano più nella Direttiva in vigore dal 1° gennaio 2013,
che comunque i concetti di fondo restano sempre validi.
In una Direttiva della
Sezione del lavoro n. 1425 del 6 aprile 2011 al punto 10.1.5 figura inoltre la
seguente indicazione:
" c. Apprendimento
della lingua locale
L'assicurazione contro la disoccupazione può sovvenzionare
l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza unicamente a un livello
elementare e per un periodo limitato. Approfondimenti allo scopo di migliorare
l'integrazione e l'assimilazione culturale equivalgono a formazione di base. Lo
stesso principio vale per persone provenienti da altre regioni linguistiche
della Svizzera.
Esempi:
1. Un assicurato
60enne, trasferitosi dalla Svizzera tedesca in Ticino, è alla ricerca di un
posto di lavoro e richiede l'autorizzazione di frequentare un corso di italiano
a spese dell'assicurazione. Non ha mai frequentato corsi di italiano.
L'assicurazione
contro la disoccupazione può finanziare l'apprendimento delle conoscenze di
base della lingua italiana. Ulteriori corsi rappresenterebbero una formazione
di base non finanziabile." (Doc. 2)
2.9. Nella presente fattispecie,
il TCA constata che l'assicurata ha frequentato a sue spese i corsi di livello
A1 e A2 organizzati dalla scuola club Migros. Ella ha pure svolto, parzialmente
a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, la prima parte del corso
di livello B1.
I livelli di competenza
linguistica sono così descritti nel relativo foglio informativo:
" Livello
A1
Competenza linguistica
Ascolto: capire parole ed espressioni molto semplici
riferite a temi familiari.
Espressione orale: esprimersi in modo molto semplice su
argomenti conosciuti.
Lettura: capire parole e frasi semplici.
Espressione scritta: compilare moduli con dati personali,
fare annotazioni su orari, date, luoghi.
Livello A2
Competenza linguistica
Ascolto: capire parole ed espressioni di uso frequente,
capire l'essenziale di messaggi e informazioni brevi.
Espressione orale: comunicare in una situazione semplice,
scambiare informazioni su temi e attività familiari.
Lettura: capire testi brevi (testi di annunci, prospetti e
menu) e indicazioni semplici.
Espressione scritta: scrivere comunicazioni brevi su
argomenti semplici di carattere familiare.
Livello B1
Competenza linguistica
Ascolto: comprendere l'essenziale di una conversazione o di
trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o di interesse
personale.
Espressione orale: descrivere esperienze e avvenimenti con
frasi semplici e coerenti.
Lettura: capire testi di uso corrente legati alla sfera
quotidiana, familiare o professionale.
Espressione scritta: redigere testi semplici e coerenti su
argomenti conosciuti o di interesse personale.
Livello B2
Competenza linguistica
Ascolto: capire discorsi articolati eseguire argomentazioni
relativamente complesse riguardo a temi conosciuti e familiari.
Espressione orale: esprimersi in modo articolato su una
vasta gamma di argomenti, comunicando e articolando il proprio punto di vista.
Lettura: leggere un testo riuscendo a focalizzare
velocemente le informazioni rilevanti, capire istruzioni dettagliate e
consigli.
Espressione scritta: scrivere testi dettagliati su un'ampia
gamma di argomenti.
Livello C1
Competenza linguistica
Ascolto: capire senza troppe difficoltà ogni tipo di
discorso, nonché trasmissioni radiofoniche, televisive e film.
Espressione orale: partecipare senza particolari difficoltà
a una discussione argomentando in modo puntuale.
Lettura: capire sia testi complessi su argomenti
specialistici, sia testi letterari.
Espressione scritta: redigere testi chiari e ben
strutturati su argomenti specifici, anche elaborati o complessi.
Livello C2
Competenza linguistica
Ascolto: capire perfettamente la lingua parlata, senza
nessun tipo di difficoltà.
Espressione orale: partecipare a qualsiasi tipo di
conversazione o discussione, esprimendosi in modo adeguato a preciso
Lettura: capire perfettamente qualsiasi tipo di testo.
Espressione scritta: scrivere testi di un buon livello
(linguistico e sintattico) e redigere rapporti complessi, esprimendosi in modo
preciso e differenziato)." (Doc. E)
L'assicurata, nata nel
1953, si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2012, con un guadagno
assicurato di fr. 10'500.-- ,ed è alla ricerca di un impiego a tempo pieno
quale docente di scuola media, docente di scuola superiore o docente di lingue
(cfr. doc. A pag.1).
La ricorrente ha
conseguito una formazione accademica ed è di lingua madre tedesca. Dispone di
conoscenze linguistiche approfondite in francese (livelli C2) ed inglese
(livello B2).
Ha pure nozioni di spagnolo
(A2/B1), di italiano (A2/B1) e di arabo (A1). Ha effettuato una lunga carriera
professionale quale insegnante nel Canton __________ (cfr. inc. URC - Doc. 6).
L'assicurata ha disdetto
due posti di lavoro nel Canton __________ senza essersi procurata prima un
altro impiego, e, nell'agosto del 2012, si è trasferita in Ticino, precisamente
a __________, dove aveva acquistato un’abitazione (cfr. inc. URC - doc. 73-75).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale deve concludere che l'assicurata , al momento in
cui ha inoltrato la domanda di finanziamento all’assicurazionre contro la
disoccupazione, possedeva le elementari conoscenze nella lingua italiana avendo
frequentato i corsi di Livello A1 e A2 e la prima parte del corso di livello B1.
Il corso di italiano in
questione fa dunque parte della normale formazione di base che l'assicurata
deve possedere, avendo scelto di venire a vivere e a svolgere una nuova
attività professionale nel Canton Ticino, dove la lingua ufficiale è l'italiano
(cfr. art. 70 cpv. 1 Cost. fed.: “Le lingue ufficiali della Confederazione sono
il tedesco, il francese e l’Italiano. Il romancio è la lingua ufficiale nei
rapporti con le persone di lingua romancia”; art. 70 cpv. 2, prima frase, Cost.
fed.: “I Cantoni designano le loro lingue ufficiali”; art.1 cpv.1 Cost. Ti.: “Il
Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane”; RDAT
Considerandi
II -1993 pag. 216-217; RDAT I - 2002 pag. 296-298; STCA 32.2012.195 del 15
novembre 2012).
Come già stabilito dalla
giurisprudenza federale l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta,
in simili casi, ad erogare prestazioni fondate sugli art. 59 seg. LADI (cfr. la sentenza C 56/93 dell’8 luglio 1993, riprodotta al
consid. 2.7 : “Aus ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht
deutlich der Wille hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich
neu Fuss zu fassen. Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen
Stellung davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um,
möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos
geworden wäre. Die Vervollkommnung der deutschen Sprache üben das von der
Arbeitslosenversicherung zu gewährende Grundniveau hinaus gehört somit zum
sozial Üblichen und fällt nicht in der Leistungsbereich der
Arbeitslosenversicherung").
La decisione su
opposizione impugnata deve così essere confermata.
2.10
L'amministrazione
ha inoltre sottolineato che l'assicurata nell'anno scolastico 2012/2013 ha
reperito un impiego a tempo parziale presso l'Istituto __________ in ragione di
4.
ore settimanali e che tale incarico, già nel febbraio 2013, le era stato
rinnovato dal datore di lavoro senza porre nessuna esigenza di una maggiore
conoscenza nella lingua italiana (cfr. Doc. 3).
La
questione di sapere se per il fatto che l'assicurata ha comunque reperito da
subito un'attività quale insegnante a tempo parziale e viste le notevoli
competenze ed esperienze professionali di cui ella dispone (vedi pure incarto
URC- doc. 11; Verbale del colloquio di consulenza del 19 aprile 2013: "L'assicurata
ha svolto le mansioni di docente di sostegno pedagogico, di matematica e di
tedesco, responsabile per la preparazione degli alunni che andranno al ginnasio
e docente di classe. Ora sta effettuando lezioni di letteratura tedesca materia
che non ha mai insegnato precedentemente." ), il corso migliorerebbe
considerevolmente la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.5.), può
rimanere aperta. Infatti la domanda deve già essere respinta per i motivi
esposti al consid. 2.9..
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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