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Decisione

38.2013.34

AD,dopo aver assunto parzialm.costo corso di italiano B1 1.2.,negato assunz.costo corso italiano standard B1.Ass.del 1953 con formaz.accadem.disdetto 2 impieghi fuori Cantone x venire in TI senza aver reperito un lavoro. Possedeva conoscenze elem.dell'italiano avendo seguito corsi.Formazione di base

12 settembre 2013Italiano40 min

notare che l'assicurata non è straniera (ma svizzera), per modo che tale direttiva

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Numero d'incarto:

38.2013.34

Data decisione, Autorità:

12.09.2013, TCA

Titolo:

AD,dopo aver assunto parzialm.costo corso di italiano B1 1.2.,negato assunz.costo corso italiano standard B1.Ass.del 1953 con formaz.accadem.disdetto 2 impieghi fuori Cantone x venire in TI senza aver reperito un lavoro. Possedeva conoscenze elem.dell'italiano avendo seguito corsi.Formazione di base

PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE

art. 59 LADI

art. 60 LADI

accomandata

Incarto n.

38.2013.34

DC/sc

Lugano

12 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2013 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 aprile

2013 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ___________

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 17

dicembre 2012 l'URC di __________ ha accolto la domanda del 14 novembre 2012

inoltrata da RI 1 di frequentare un corso di italiano standard B1 1.2 a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. B).

L'assicurata

ha frequentato il corso dal 29 novembre 2012 al 21 febbraio 2013, conseguendo

il relativo attestato (cfr. Doc. C).

1.2. Il 4

febbraio 2013 l'assicurata ha inoltrato all'URC di __________ una richiesta di

finanziamento per un corso di italiano standard B1 2.2.

Con

decisione su opposizione del 10 aprile 2013, l'URC di __________, confermando la decisione del 4 marzo 2013 (cfr.Doc.48) , ha respinto la richiesta

sottolineando che l'apprendimento della lingua locale può essere posta a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione soltanto in misura molto limitata e

che, inoltre, il corso deve migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. Doc.

A).

1.3. Contro la

decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso

al TCA.

La sua

patrocinatrice ha innanzitutto sottolineato che il signor __________ aveva

dichiarato alla signora RI 1 che un corso di lingue, che rispettasse le

condizioni poste dall'URC (frequentazione alla sera, ecc.), sarebbe stato

finanziato dall'assicurazione disoccupazione. Non si è mai parlato di

finanziare unicamente ¼ di corso .

Ella ha

inoltre precisato che la seconda parte del corso B1 si compone di 36 lezioni

(dal 25 febbraio 2013 al 13 maggio 2013) e che l'assicurata ha frequentato il

corso malgrado il rifiuto dell'amministrazione.

La

rappresentante dell'assicurata dopo avere ricordato che "per quanto

riguarda i corsi di italiano, l'assicurazione disoccupazione interviene,

dandosi le condizioni, per finanziare un corso di lingua, che consenta di

apprendere le conoscenze fondamentali della lingua italiana" ha affermato

che, tenuto conto delle circostanze concrete, la domanda deve essere accolta.

Al

riguardo la rappresentante dell'assicurata ha in particolare rilevato che:

"

(…)

Vanno valutate tutte le circostanze del caso

concreto e cioè:

- la professione della signora RI 1: per

una docente - come la signora RI 1 - le conoscenze fondamentali si situano ad

un livello più elevato, rispetto ad altre professioni, per le quali possono

anche bastare corsi __________ tipo A (ad es. per una cameriera o altre

professioni): il corso qui litigioso configura cioè un corso che offre le

conoscenze fondamentali e essenziali - ai sensi di quanto l'assicurazione

disoccupazione è tenuta a finanziare - per una docente e dunque va assunto

dall'AD;

- I'URC ha già esaminato e accolto il

finanziamento della prima parte del corso B1 di italiano (doc. B) di modo che

la decisione qui impugnata equivale ad una revisione di quanto già

precedentemente deciso e approvato - venire contra factum proprium - ciò

che non è ammissibile in concreto;

- in concreto si tratta cioè di consentire lo svolgimento della

seconda parte di un corso, la cui prima parte è stata

approvata.

Da notare che la signora RI 1 ha assunto a sue

spese e raggiunto il livello A2, per modo che l'assicurazione disoccupazione

non ha dovuto assumere spese per i corsi A1/A2.

Si allega quale doc. E il prospetto relativo al

corso B1, dai quali si evince che si tratta di finanziare le conoscenze di base

per una docente quale signora RI 1. (…)" (Doc. I)

1.4. Il 13 maggio

2013 la patrocinatrice dell'assicurata ha fatto pervenire un attestato che

conferma che RI 1 ha raggiunto il livello A2 di competenza nella lingua

italiana (cfr. Doc. F).

1.5. Nella sua risposta

del 16 maggio 2013 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(…)

La signora RI 1 già da settembre 2012 insegna

tedesco, 4 ore di lezione alla settimana, presso l'istituto __________ a __________

(scuola privata riconosciuta) che l'ha assunta e che prospetta un rinnovo del

contratto da settembre 2013, senza porre come condizione un aumento del livello

di competenze nella lingua italiana (doc. 3).

Anche se possiamo capire la volontà di

migliorarsi nelle proprie conoscenze, non tutto può e deve essere finanziato

dalla Legge sull'Assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Infatti, questa

legge finanzia i corsi che effettivamente e concretamente danno - la

possibilità di assunzione ed inserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro

(art. 59 cpv2 lett. a, LADI).

Nel caso specifico teniamo anche a sottolineare

come alla signora RI 1 sia comunque stato autorizzato, in via del tutto

eccezionale, un corso di italiano B1 (1.2) dal 29.11.2012 al 21.02.2013 (doc.4).

Il modulo ufficiale per la richiesta di questo corso è giunta al nostro ufficio

il 16.11.2012 (la parte compilata dall'assicurata) e il 03.12.2012 (la parte

compilata dall'organizzatore del corso). L'organizzatore ha indicato come

durata del corso dal 29.11.2012 al 21.02.2013 (10 giorni/20 ore) (doc. 5)." (Doc. V)

1.6. Il 27 maggio

2013 la patrocinatrice dell'assicurata ha trasmesso ulteriore documentazione in

particolare l'iscrizione dell'assicurata all'esame B1 (cfr. Doc. G).

Il 3

giugno 2013 l'URC di __________ ha indicato di non avere osservazioni

particolari (cfr. Doc. XI).

Il 27

giugno 2013 la patrocinatrice della ricorrente ha trasmesso l'attestato di

frequentazione (cfr. Doc. M) e la conferma di avere superato l'esame B1 (Doc. L).

L'8

luglio 2013 l'URC di __________ ha comunicato di non avere particolari

osservazioni (cfr. Doc. XVI).

1.7. Il 24 luglio

2013 il Presidente del TCA ha posto il seguente quesito all'avv. __________

della Segreteria di Stato dell'economia (SECO):

"

(…)

Mi occorre sapere cosa prevedono le più recenti

direttive emesse dalla SECO a proposito della possibilità di finanziare dei

corsi di italiano (o delle altre lingue parlate nel luogo di residenza degli

assicurati) da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Mi occorre pure sapere se, su questo punto, è

intervenuta una modifica rispetto alle istruzioni precedenti." (Doc.

XVIII)

La SECO

ha così risposto il 16 agosto 2013:

"

(…)

La SECO non ha emesso direttive specifiche per i

corsi di lingua oltre quelle previste nella circolare PML e che concernano i

corsi in generale. Non esiste un elenco federale esaustivo dei corsi che si può

eseguire. Spetta al consulente URC (ufficio regionale di collocamento) per ogni

domanda di corso individuale valutare se la concessione di un corso può

raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 59 cpv. 2 LADI e di esaminare

che l'assicurato riempisce le condizioni generali e specifiche di concessione.

Per i corsi collettivi, esiste per ogni cantone un elenco degli organizzatori

di corsi collettivi a disposizione del consulente URC.

Le prestazioni di riqualificazione,

perfezionamento o di reintegrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige

l'adozione di un simile provvedimento. Infatti, è importante che il consulente

prima di concedere un corso valuta che quell'ultimo è adeguato per porre

termine alla disoccupazione. Ciò significa che la richiesta dell'assicurato di

partecipare a un tale provvedimento non deve corrispondere a un suo desiderio

personale indipendente dalla disoccupazione.

La domanda di partecipazione a un PML va

rifiutata se il provvedimento è "sovradimensionato", vale a dire se

lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell'idoneità al collocamento, può

essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve (veda

cifra marginale A20 della circolare PML che si trova sul sito http://www.area-lavoro.ch/).

Fatti

I PML devono migliorare l'idoneità al collocamento

degli assicurati sul mercato del lavoro.

Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti

siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato di lavoro e,

dall'altro, che prendono in considerazione la situazione personale, le capacità

e le attitudine dell'assicurato (veda cifra marginale A23 circolare PML).

Di conseguenza, spetta al consulente URC, che

dispone di un'ampia libertà, di valutare la situazione del mercato di lavoro e

di attribuire all'assicurato la misura la più adeguata che permette di

reinserirlo nel mercato di lavoro." (Doc. XXV)

Il 19

agosto 2013 il Presidente del TCA si è nuovamente rivolto alla SECO chiedendo

di precisare se la seguente direttiva è ancora in vigore oppure no:

"

Secondo la giurisprudenza costante del TFA, la

partecipazione degli assicurati stranieri ai corsi di lingue sottostà a

restrizioni. L’AD può finanziare l’apprendimento della lingua della regione

ospitante soltanto a un livello elementare e per un periodo limitato” (cfr.

“Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro”, in vigore dal 1°

gennaio 2008)." (Doc. XXVI)

La SECO

ha così risposto il 29 agosto 2013:

"

(…)

La direttiva che Lei enuncia nella Sua lettera: "Secondo

la giurisprudenza costante del TFA, la partecipazione degli assicurati

stranieri ai corsi di lingue sottostà a restrizioni. L'AD non può finanziare

l'apprendimento della lingua della regione ospitante soltanto a un livello

elementare e per un periodo limitato" non è più menzionata nella

circolare PML 2013, ma è sempre valida.

Infatti, quest'indicazione fa parte dei principi

generali che si applicano quando si concede un PML. L'interpretazione della

durata e del livello elementare è lasciata alla valutazione degli organi

cantonali che concedono i PML. Infatti, ogni caso specifico merita un

trattamento particolare." (Doc. XXVII)

A

proposito degli accertamenti effettuati del TCA la patrocinatrice

dell'assicurato si è cosi espressa:

"

(…)

Rilevo che in definitiva decisivo è il caso di

specie, che va valutato alla luce di criteri guida, in particolare per

raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'art. 59 cpv. 2 LADI.

La direttiva secondo cui l'apprendimento della

lingua del posto va finanziato per raggiungere un livello elementare e per un

periodo limitato, resta valida, ma va apprezzata alla luce delle particolarità

di ogni singolo caso.

Tale direttiva concerne – testualmente – "la

partecipazione degli assicurati stranieri ai corsi di lingue"; si fa

notare che l'assicurata non è straniera (ma svizzera), per modo che tale direttiva

non va applicata alla lettera, anche per tale ragione.

Cortesemente chiedo che il ricorso sia accolto,

poiché la richiesta espressa dalla signora RI 1 ossequia questi criteri, alla

luce delle particolarità, elencate nel ricorso (cfr. ad es. consid. 5); in

particolare il fatto che, per la ricorrente, docente, una conoscenza elementare

della lingua italiana, è insufficiente per integrarsi nel mondo del lavoro, e

che per migliorare la sua possibilità di integrazione, occorre una conoscenza

almeno pari a quella oggetto di questo procedimento." (Doc. XXIX)

L'URC di __________

ha affermato il 6 settembre 2013 di non avere particolari osservazioni (cfr.

Doc. XXX).

1.8. Il 7 agosto

2013 il TCA ha informato la rappresentante dell'assicurata di avere acquisito

dall'URC di __________ l'intero incarto della ricorrente, assegnandole un

termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni (cfr. Doc. XX).

Il 12

agosto 2013 la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato al TCA di non

avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XXIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Dagli atti

dell'incarto emerge che l'assicurata ha frequentato il corso di italiano (cfr.

consid. 1.4.).

Questo

Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha

invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano

seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del

2 aprile 2004).

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se il corso di italiano frequentato dalla ricorrente debba

o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

In tale

contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore

la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente

modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano

già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Tali

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972:

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Pertanto,

la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della

LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti

destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo

l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo

senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI.

Al

riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

2.4. Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4 I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e

il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1 Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3 Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

2.5. In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.6. A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua

professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111 V 274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che

anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o

riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno

(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87

seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso

può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno.

In una

sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha confermato il giudizio di questo

Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica

era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un

perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In un'altra

sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle

prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un

Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che

permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.7. In una

sentenza 38.1999.327 del 2 giugno 2000 pubblicata in RDAT II-2000 pag. 351 seg.

questo Tribunale ha negato ad un'assicurata, di professione ausiliaria di

pulizie, il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la

disoccupazione, un corso di perfezionamento nella lingua italiana,

argomentando:

"

(...)

Nella presente fattispecie l'assicurata svolge la

professione di ausiliaria di pulizie.

Essa ha già frequentato un corso di italiano a

spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nella sua domanda del 20 settembre 1999 X. ha

affermato quanto segue:

" Durante lo

scorso anno ho frequentato la prima fase, ora vorrei poter continuare il corso

per migliorare e imparare a scrivere. Base lettura e scrittura alfabetizzazione

esercitazioni. Anche se il lavoro che svolgo non necessita di particolari

conoscenze, vorrei imparare bene la lingua italiana per inserirmi in questo

paese in cui vivo." (allegato 1)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che

confermare la decisione dell'URC di _________.

Infatti, come l'assicurata stessa riconosce,

maggiori conoscenze linguistiche non sono necessarie per svolgere la sua

attuale attività lucrativa.

Non esiste dunque un'indicazione relativa al

mercato del lavoro (cfr. SVR 2000 ALV N° 2 e consid. 2.3).

Va comunque rilevato che la domanda andrebbe

comunque respinta anche applicando la giurisprudenza cantonale ticinese (cfr.

SVR 1996 ALV N° 58; Vedi pure: D. Aeppli, "La situation des chômeurs en

fin de droit en Suisse" in La Vie économique 5/2000 pag. 46 seg. (48))

che, in merito al miglioramento dell'idoneità al collocamento, e più larga

rispetto a quella del TFA (cfr. consid. 2.3 e DLA 1995 p. 48-51; per un'analisi

critica della giurisprudenza federale, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures

préventives de la LACI" in CGRSS N° 11-1993 pag. 19 seg., in particolare

34-37).

Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione

ha già finanziato il precedente corso atto a favorire l'inserimento

professionale della ricorrente. Quel corso le ha permesso di apprendere le

conoscenze fondamentali della lingua italiana.

Ogni ulteriore corso nella lingua italiana,

rappresenterebbe, nella presente fattispecie, una formazione di base, che non

deve essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, secondo la

giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3).

La decisione impugnata deve dunque essere

confermata."

In

quell'occasione il TCA aveva fatto riferimento a due sentenze del Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).

Nella

prima sentenza C 253/94 del 14 marzo 1995, che riguarda un corso intensivo di

tedesco frequentato da un assicurato, cuoco di professione, il TFA si è così

espresso:

"

(…)

2.- Nach den Abklärungen des Arbeitsamtes bei

früheren Arbeitgebern (vgl. kantonale Vernehmlassung vom 31. August 1994)

könnten die Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers zwar noch verbessert

werden, doch sind sie für den Einsatz in der Küche ausreichend. Dem

Beschwerdeführer wäre es daher möglich, auf dem für ihn in Betracht fallenden

Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Wohl könnten vertiefte

Sprachkenntnisse die Vermittlung erleichtern. Ein bloss theoretischer Vorteil

hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59

Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein,

dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes

berufliches Ziel Absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in

erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S.

114 Erw. 2c). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran

können die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts ändern.

3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen

Indikation ist der Anspruch des Beschwerdeführers auch aus folgendem Grund zu

verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur

Diskussion, dass ein Versicherter eine andere Sprache erlernen will als

diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet.

Vielmehr will der Beschwerdeführer, welcher der

französischen und englischen Sprache mächtig ist, Kenntnisse der hiesigen

(deutschen) Sprache erwerben und verbessern.

Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der

Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu.

Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist

deshalb Teil der Grundausbildung, die grundsätzlich nicht zu Lasten der

Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die

Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch

die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den

Präventivmassnahmen anderseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen

Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen

Niveau (vgl. Gerhards, a.a.O., N 23) und nur für eine beschränkte Zeit

zu gewähren. Sodann ist zu beachten, dass es zum sozial üblichen gehört, eine

Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss in

neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von

Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der

Arbeitslosenversicherung.

b) Der Beschwerdeführer, dessen Muttersprache

französisch ist, hat in X. den Beruf eines Kochs gelernt. Heute lebt er in der

Deutschschweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Aus den

Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten ist sein Wille ersichtlich,

sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich Fuss zu fassen. Es ist daher

davon auszugehen, dass er sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse

bemüht hätte, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Die Verbesserung der

deutschen Sprache gehört somit zu sozial Üblichen und fällt nicht in den Leistungsbereich

der Arbeitslosenversicherung."

Nella seconda sentenza (C 56/93 dell'8 luglio 1993), trattandosi di

una assicurata che chiedeva di poter frequentare un corso di approfondimento

nella lingua tedesca, la nostra Massima Istanza ha invece rilevato:

"

(…)

2.- Die Beschwerdeführerin besuchte nach ihrer

Einreise in die Schweiz 1990 zuerst einen Deutschkurs an der Primar - und

Volkshochschule in Vom 21. April bis 10. Juli 1992 absolvierte sie - als

Präventivmassnahme der Arbeitslosenversicherung - einen Deutsch-Intensivkurs an

der - Schule in, wobei sie aufgrund ihrer bereits befriedigenden

Sprachkenntnisse mit der Stufe 2 beginnen konnte. Zu dessen Ergänzung wurden

ihr von der Arbeitslosenversicherung sodann fünf Privatstunden für Grammatik an

der gleichen Schule bewilligt, die sie im Mai und Juni 1992 erhielt.

Mit den auf diese Weise erworbenen Kenntnissen

verfügt die Beschwerdeführerin über genügende Kenntnisse der deutschen Sprache,

um auf dem für sie in Betracht fallenden, breiten Arbeitsmarkt eine angemessene

Stelle zu finden. Die Verwaltung hat zutreffend dargelegt - und dies wird in

der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht nicht bestritten -, dass es der

Beschwerdeführerin zumutbar ist, auch Arbeitsstellen anzunehmen, die ihrer in

der CSFR absolvierten Ausbildung nicht entsprechen. Wohl vermögen vertiefte

Sprachkenntnisse die Vermittlung zu erleichtern. Ein bloss theoretisch

möglicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den

Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die

Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im

Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im

konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988

Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c je mit Hinweisen). Eine solche

Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran vermögen weder die Vorbringen

in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde noch der Umstand, dass die

Beschwerdeführerin inzwischen eine Stelle angetreten hat, an welcher gute

Deutschkenntnisse erforderlich sind, etwas zu ändern.

3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen

Indikation ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auch aus folgendem Grund zu

verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur

Diskussion, dass ein Versicherten eine andere Sprache erlernen will als

diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet. Vielmehr will die aus

der CSFR stammende Beschwerdeführerin ihre Kenntnisse der hiesigen Sprache

erwerben und verbessern.

Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der

Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu. Der Erwerb der

Sprache im jeweiligen Sprachraum ist deshalb Teil der Grundausbildung die

grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst

dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als

Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Graundkenntnisse fremdsprachiger

Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze

zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen anderseits

eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die

Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhard, a.a.O.,

N 23) und nur für eine Beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten,

das es zum sozial Üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich

und bildungsmässig den Anschluss im neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit

aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache

der Arbeitslosenversicherung.

b) Die Beschwerdeführerin hat in der CSFR eine höhere

Ausbildung genossen und ihren Beruf als technische Fachmitarbeiterin während

mehreren Jahren ausgeübt. Heute lebt sie in der Schweiz, ist mit einem

Schweizer verheiratet und hat dadurch das hiesige Bürgerrecht erworben. Aus

ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht deutlich der Wille

hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich neu Fuss zu fassen.

Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen Stellung davon auszugehen,

dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse

bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos geworden wäre. Die Vervollkommnung der

deutschen Sprache über das von der Arbeitslosenversicherung zu gewährende

Grundniveau hinaus gehört somit zum sozial Üblichen und fällt nicht in der

Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung."

Pertanto,

in applicazione della giurisprudenza federale, in Ticino, un corso linguistico

nella lingua italiana che va oltre le conoscenze fondamentali, equivale a una

formazione di base che non deve, in ogni caso, essere finanziata

dall'assicurazione contro la disoccupazione.

In

una sentenza 38.2008.35 del 29 settembre 2008 il TCA ha così respinto la

richiesta di un'assicurata di frequentare un corso di italiano semi-intensivo

B1, rilevando:

" (...)

Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che

l'assicurata dal luglio 2005 ha sempre lavorato in Svizzera soprattutto come

cameriera.

Il suo collocamento non è dunque intralciato per motivi inerenti

al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7).

D'altra parte la ricorrente ha già seguito un corso di

perfezionamento nella lingua italiana della durata di due mesi a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale e

cantonale dettagliatamente esposta al consid. 2.9, la decisione dell'URC di __________

che ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni della LADI per un

ulteriore corso nella lingua italiana frequentato dall'assicurata non può che

essere confermata. (...)"

In

un'altra sentenza 38.2009.22 del 6 agosto 2009 il TCA ha respinto la richiesta

di un'assicurata di frequentare un corso di italiano, livello B1, rilevando:

"

(…)

Nella presente fattispecie risulta dagli atti

dell'incarto che l'assicurata, già prima di frequentare il corso, era in

possesso delle conoscenze elementari della lingua italiana (cfr. Doc. 11:

"Griglia di sintesi sulle capacità linguistiche e professionali

dell'assicurato", livello A2), ciò che è del tutto normale dopo dieci anni

di attività lucrativa in Ticino e a __________ (cfr. Doc. I).

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza

riprodotta al consid. 2.9., il corso in questione, che va oltre le conoscenze

di base , equivale a una formazione di base e non può essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Inoltre, ed indipendentemente da quanto appena

esposto, avendo l'assicurata avuto la possibilità di lavorare e avendola

rifiutata per seguire il corso di italiano (anziché accettare la proposta

dell'URC di __________ che le avrebbe permesso di seguire il corso linguistico

e nel contempo lavorare; cfr. Doc. 1 e Doc. 4) la richiesta deve in ogni caso

essere respinta in virtù del principio secondo cui l'esercizio di un'attività

lucrativa è in ogni caso prioritario rispetto ad una misura finanziata

dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.10.).

In simili condizioni la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata senza dovere ulteriormente approfondire se il

collocamento della ricorrente era o no intralciato per motivi inerenti al

mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7.) e se il corso in questione migliorava la

sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8.)."

2.8 La Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro in vigore dal 1° gennaio 2008 ha al riguardo emanato la seguente

direttiva:

" Secondo

la giurisprudenza costante del TFA, la partecipazione degli assicurati

stranieri ai corsi di lingue sottostà a restrizioni. L'AD può finanziare

l'apprendimento della lingua della regione ospitante soltanto a un livello

elementare e per un periodo limitato."

Interpellata

esplicitamente al riguardo dal Presidente del TCA la SECO ha precisato che

questi termini non figurano più nella Direttiva in vigore dal 1° gennaio 2013,

che comunque i concetti di fondo restano sempre validi.

In una Direttiva della

Sezione del lavoro n. 1425 del 6 aprile 2011 al punto 10.1.5 figura inoltre la

seguente indicazione:

" c. Apprendimento

della lingua locale

L'assicurazione contro la disoccupazione può sovvenzionare

l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza unicamente a un livello

elementare e per un periodo limitato. Approfondimenti allo scopo di migliorare

l'integrazione e l'assimilazione culturale equivalgono a formazione di base. Lo

stesso principio vale per persone provenienti da altre regioni linguistiche

della Svizzera.

Esempi:

1. Un assicurato

60enne, trasferitosi dalla Svizzera tedesca in Ticino, è alla ricerca di un

posto di lavoro e richiede l'autorizzazione di frequentare un corso di italiano

a spese dell'assicurazione. Non ha mai frequentato corsi di italiano.

L'assicurazione

contro la disoccupazione può finanziare l'apprendimento delle conoscenze di

base della lingua italiana. Ulteriori corsi rappresenterebbero una formazione

di base non finanziabile." (Doc. 2)

2.9. Nella presente fattispecie,

il TCA constata che l'assicurata ha frequentato a sue spese i corsi di livello

A1 e A2 organizzati dalla scuola club Migros. Ella ha pure svolto, parzialmente

a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, la prima parte del corso

di livello B1.

I livelli di competenza

linguistica sono così descritti nel relativo foglio informativo:

" Livello

A1

Competenza linguistica

Ascolto: capire parole ed espressioni molto semplici

riferite a temi familiari.

Espressione orale: esprimersi in modo molto semplice su

argomenti conosciuti.

Lettura: capire parole e frasi semplici.

Espressione scritta: compilare moduli con dati personali,

fare annotazioni su orari, date, luoghi.

Livello A2

Competenza linguistica

Ascolto: capire parole ed espressioni di uso frequente,

capire l'essenziale di messaggi e informazioni brevi.

Espressione orale: comunicare in una situazione semplice,

scambiare informazioni su temi e attività familiari.

Lettura: capire testi brevi (testi di annunci, prospetti e

menu) e indicazioni semplici.

Espressione scritta: scrivere comunicazioni brevi su

argomenti semplici di carattere familiare.

Livello B1

Competenza linguistica

Ascolto: comprendere l'essenziale di una conversazione o di

trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o di interesse

personale.

Espressione orale: descrivere esperienze e avvenimenti con

frasi semplici e coerenti.

Lettura: capire testi di uso corrente legati alla sfera

quotidiana, familiare o professionale.

Espressione scritta: redigere testi semplici e coerenti su

argomenti conosciuti o di interesse personale.

Livello B2

Competenza linguistica

Ascolto: capire discorsi articolati eseguire argomentazioni

relativamente complesse riguardo a temi conosciuti e familiari.

Espressione orale: esprimersi in modo articolato su una

vasta gamma di argomenti, comunicando e articolando il proprio punto di vista.

Lettura: leggere un testo riuscendo a focalizzare

velocemente le informazioni rilevanti, capire istruzioni dettagliate e

consigli.

Espressione scritta: scrivere testi dettagliati su un'ampia

gamma di argomenti.

Livello C1

Competenza linguistica

Ascolto: capire senza troppe difficoltà ogni tipo di

discorso, nonché trasmissioni radiofoniche, televisive e film.

Espressione orale: partecipare senza particolari difficoltà

a una discussione argomentando in modo puntuale.

Lettura: capire sia testi complessi su argomenti

specialistici, sia testi letterari.

Espressione scritta: redigere testi chiari e ben

strutturati su argomenti specifici, anche elaborati o complessi.

Livello C2

Competenza linguistica

Ascolto: capire perfettamente la lingua parlata, senza

nessun tipo di difficoltà.

Espressione orale: partecipare a qualsiasi tipo di

conversazione o discussione, esprimendosi in modo adeguato a preciso

Lettura: capire perfettamente qualsiasi tipo di testo.

Espressione scritta: scrivere testi di un buon livello

(linguistico e sintattico) e redigere rapporti complessi, esprimendosi in modo

preciso e differenziato)." (Doc. E)

L'assicurata, nata nel

1953, si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2012, con un guadagno

assicurato di fr. 10'500.-- ,ed è alla ricerca di un impiego a tempo pieno

quale docente di scuola media, docente di scuola superiore o docente di lingue

(cfr. doc. A pag.1).

La ricorrente ha

conseguito una formazione accademica ed è di lingua madre tedesca. Dispone di

conoscenze linguistiche approfondite in francese (livelli C2) ed inglese

(livello B2).

Ha pure nozioni di spagnolo

(A2/B1), di italiano (A2/B1) e di arabo (A1). Ha effettuato una lunga carriera

professionale quale insegnante nel Canton __________ (cfr. inc. URC - Doc. 6).

L'assicurata ha disdetto

due posti di lavoro nel Canton __________ senza essersi procurata prima un

altro impiego, e, nell'agosto del 2012, si è trasferita in Ticino, precisamente

a __________, dove aveva acquistato un’abitazione (cfr. inc. URC - doc. 73-75).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale deve concludere che l'assicurata , al momento in

cui ha inoltrato la domanda di finanziamento all’assicurazionre contro la

disoccupazione, possedeva le elementari conoscenze nella lingua italiana avendo

frequentato i corsi di Livello A1 e A2 e la prima parte del corso di livello B1.

Il corso di italiano in

questione fa dunque parte della normale formazione di base che l'assicurata

deve possedere, avendo scelto di venire a vivere e a svolgere una nuova

attività professionale nel Canton Ticino, dove la lingua ufficiale è l'italiano

(cfr. art. 70 cpv. 1 Cost. fed.: “Le lingue ufficiali della Confederazione sono

il tedesco, il francese e l’Italiano. Il romancio è la lingua ufficiale nei

rapporti con le persone di lingua romancia”; art. 70 cpv. 2, prima frase, Cost.

fed.: “I Cantoni designano le loro lingue ufficiali”; art.1 cpv.1 Cost. Ti.: “Il

Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane”; RDAT

Considerandi

II -1993 pag. 216-217; RDAT I - 2002 pag. 296-298; STCA 32.2012.195 del 15

novembre 2012).

Come già stabilito dalla

giurisprudenza federale l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta,

in simili casi, ad erogare prestazioni fondate sugli art. 59 seg. LADI (cfr. la sentenza C 56/93 dell’8 luglio 1993, riprodotta al

consid. 2.7 : “Aus ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht

deutlich der Wille hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich

neu Fuss zu fassen. Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen

Stellung davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um,

möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos

geworden wäre. Die Vervollkommnung der deutschen Sprache üben das von der

Arbeitslosenversicherung zu gewährende Grundniveau hinaus gehört somit zum

sozial Üblichen und fällt nicht in der Leistungsbereich der

Arbeitslosenversicherung").

La decisione su

opposizione impugnata deve così essere confermata.

2.10

L'amministrazione

ha inoltre sottolineato che l'assicurata nell'anno scolastico 2012/2013 ha

reperito un impiego a tempo parziale presso l'Istituto __________ in ragione di

4.

ore settimanali e che tale incarico, già nel febbraio 2013, le era stato

rinnovato dal datore di lavoro senza porre nessuna esigenza di una maggiore

conoscenza nella lingua italiana (cfr. Doc. 3).

La

questione di sapere se per il fatto che l'assicurata ha comunque reperito da

subito un'attività quale insegnante a tempo parziale e viste le notevoli

competenze ed esperienze professionali di cui ella dispone (vedi pure incarto

URC- doc. 11; Verbale del colloquio di consulenza del 19 aprile 2013: "L'assicurata

ha svolto le mansioni di docente di sostegno pedagogico, di matematica e di

tedesco, responsabile per la preparazione degli alunni che andranno al ginnasio

e docente di classe. Ora sta effettuando lezioni di letteratura tedesca materia

che non ha mai insegnato precedentemente." ), il corso migliorerebbe

considerevolmente la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.5.), può

rimanere aperta. Infatti la domanda deve già essere respinta per i motivi

esposti al consid. 2.9..

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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