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Decisione

38.2013.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione

adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le

autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di

polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi

LADI ID B342) ê

B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione

del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se

l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente

in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno

d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come

pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono

più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta

alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

B140

Infatti, per essere considerati «residenti in

Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o

pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive

presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al

momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o

di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare

gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile

o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se

la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia

francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza

accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto

di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella

e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

-8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno

in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune

sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove

questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella Circolare relativa

alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO

ha invece stabilito che:

"

(…)

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore

frontaliero

A34 Lo

status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di

fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività

subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in

seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività

iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un

trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di

lavoratore frontaliero.

A36 La

durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei

lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia

considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio

di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è

determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova

residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11 RA

Definizione

A76 Per residenza si intende il luogo

in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La nozione di residenza si

contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa

come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un

eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori

frontalieri).

A78 Anche il concetto di residenza in

Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la

residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio

secondo il diritto civile.

Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB

e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI

corrispondono in larga misura.

Importanza della residenza

A79 La nozione di residenza è di

fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile

(capitolo D).

Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da

quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme

particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima

attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della

condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel

quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di

residenza

A80 Poiché la determinazione della

competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce

un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività,

tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo

ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno

Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato

membro 14.

A81 La decisione U2 stabilisce che non

sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di

«residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino

a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività

subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel

Paese di origine.

A82 In generale si presuppone che i

disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine

dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale

luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di

conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri

per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale il presupposto che i

lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

A84 La determinazione della residenza

quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali

(certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito

al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro

settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente all’articolo 11 RA,

che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non

esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata e continuità della presenza nel territorio dello

Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo

libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

Considerandi

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto,

inclusi

• il

tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il

luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la

durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la

durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma

intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in

Svizzera fosse pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un

determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non

remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di

reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante

la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in

generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di

residenza

A86 Per stabilire il luogo di residenza

di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di

controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un

accordo17.

A87 Se gli Stati non riescono a trovare

un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il

versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al

paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di

prestazioni.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131.

V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza

di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano

gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella

presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato, nato nel 1967, ha vissuto in Italia per 20 anni a __________ e dal 2004 __________.

Nel marzo

2012.

egli ha sottoscritto un contratto stagionale di lavoro con il Ristorante __________

ed era al beneficio di un permesso per frontaliero (tipo G; cfr doc.18).

Il 6

giugno 2012, a datare dell’8 giugno 2012, la ditta __________, datore di lavoro

dell’assicurato, è fallita. Il decreto di fallimento è stato confermato con

sentenza dell’11 luglio 2012 dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del

Tribunale d’appello (cfr. doc. 7)

Il

rapporto lavorativo si è concluso il 12 luglio 2013 ed il giorno successivo

l’assicurato siè iscritto in disoccupazione.

Nel

frattempo però, il 19 giugno 2012, allorchè il datore di lavoro era già fallito,

le parti hanno stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata.

Sulla

base di questo contratto l’assicurato, il 26 giugno 2012 ha ottenuto un permesso di dimora CE /AELS (tipo B), valido fino al 25 giugno 2017.

Dal 9

giugno 2012 l’assicurato è stato ospitato da un suo amico (__________ha) a __________,

dopo avere deciso di separarsi dalla moglie (cfr. doc. A5).

La moglie

e due figli in età scolastica (__________, nato nel 1995, ferquenta a __________

una scuola di informatica e __________, nato nel 1998, frequenta a __________

la prima media) hanno continuato a vivere in __________ in una casa di loro

proprietà (cfr. doc. 18)

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale, ritiene che, a ragione, in considerazione

soprattutto delle modalità del tutto inabituali con le quali à stato modificato

lo statuto da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante, proprio nell’imminenza

del licenziamento e per di più dopo che il datore di lavoro era già fallito, la

Sezione del lavoro ha ritenuto che il 13 luglio 2012 l’assicurato soggiornasse

provvisoriamente presso l’amico a __________, ma non aveva trasferito la

residenza in Svizzera secondo i criteri posti dalla giurisprudenza e dalla

prassi amministrativa (cfr. consid. 2.1 e consid. 2.2)

2.4

Il TCA è poi

chiamato a stabilire se la situazione si è modificata in un periodo successivo,

fino al 23 maggio 2013 quando l’assicurato si è trasferito all’estero per

occuparsi direttamente dei suoi figli, a seguito della partenza a tempo

indeterminato della moglie dall’__________ (cfr. doc. A16) ed ha riacquistato

lo statuto di frontaliero (cfr. doc. I ).

Al

riguardo questo Tribunale constata che l’ assicurato nei mesi da luglio a

settembre 2012 ha regolarmente versato all’ amico che lo ospitava fr. 500

mensili (cfr. doc. A8 – A10).

Un

controllo di polizia, effettuato dal 15 al 29 novembre 2012, ha peraltro confermato che l’assicurato risiedeva effettivamente a __________ (cfr. doc.10)

In data

24.

settembre 2012 RI 1 e la moglie hanno chiesto la separazione davanti al

Tribunale di __________, precisando che “i figli di comune accordo verranno

assegnati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso

la residenza della madre” (cfr. doc. A12).

I coniugi

sono stati autorizzati a vivere separati il 7 gennaio 2013 (cfr. doc. A14)

La casa

di __________ è stata messa all’asta il 15 novembre 2012 (cfr. doc. I)

Dagli

atti dell’incarto emerge inoltre che l’assicurato à stato affiliato alla Cassa

malati __________ dal 26 luglio 2012, che non è membro di società,associazioni

o altri enti in Svizzera, che è abbonato soltanto al giornale del sindacato __________

, che utilizza normalmente una vettura __________ intestata a sua sorella che

risiede a __________ (cfr. doc. 18)

Dal

ricorso risulta che l’assicurato frequenta la chiesa __________ a __________,

che era iscritto in palestra a __________, che andava regolarmente a trovare i

suoi figli in __________ ma rientrava sempre la sera a __________; che il 6

aprile 2013 i figli si sono dovuti trasferire presso sua sorella “perché mia

moglie ha litigato pesantemente con loro“ e che il 4 maggio 2013 i figli sono

stati portati presso un cugino. Dal 1° gennaio 2013 il ricorrente lavora a __________

(cfr. doc. I).

Alla luce

di questi elementi il TCA deve concludere che se effettivamente, almeno dal

momento dell’inoltro dell’istanza di separazione nel settembre del 2012,

l’assicurato risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari (figli in età scolastica, sorella che gli metteva

pure a disposizione l’auto) hanno continuato ad essere in __________.

Del resto

in Svizzera l’assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non

è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato

a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

A ragione

dunque nella decisione su opposizione del 19 aprile 2013 la Sezione del lavoro

ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI in relazione con

l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza fderale (cfr. consid. 2.1)

e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto

realizzato.

Può così

restare aperta la questione relativa all’esistenza di una valida autorizzazione

a lavorare ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. f LADI in relazione con l’art. 15

LADI (idoneità al collocamento, cfr. la direttiva B137 al consid. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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