38.2013.36
Sosp.di 4 giorni dal diritto all'ind.di disocc. per insuffic.ricerche di lavoro 1+2/13.Per 1/13.oltre a ric.considerata da URC, risulta ult.sforzo.C.que insuff.quantit.Per 2/13 ass.fatto valere ult.ri
22 gennaio 2014Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2013.36
Data decisione, Autorità:
22.01.2014, TCA
Titolo:
Sosp.di 4 giorni dal diritto all'ind.di disocc. per insuffic.ricerche di lavoro 1+2/13.Per 1/13.oltre a ric.considerata da URC, risulta ult.sforzo.C.que insuff.quantit.Per 2/13 ass.fatto valere ult.ricerche ma relative a periodo di esonero (IL x malattia). Non violato diritto a informaz.e consulenza
INFORMAZIONE E CONSULENZA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.36
rs
Lugano
22 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 maggio
2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 marzo 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di gennaio
e febbraio 2013 precedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1°
aprile 2013 (cfr. doc. A2).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A2/1),
l’amministrazione, l’8 maggio 2013, ha emesso una decisione su opposizione con
cui ha ridotto la sospensione inflittagli a quattro giorni, motivando come
segue:
"
(…)
3. Nel
caso concreto l’assicurato si iscrive in disoccupazione dopo un periodo di
disdetta durato 5 mesi. La durata è stata determinata, secondo la
documentazione a nostra disposizione, da un’inabilità al lavoro.
Il
periodo nel quale sono stati valutati gli sforzi per reperire una nuova
occupazione è quello intercorso fra il 1.01.2013 e il 31.03.2013. Durante
questo periodo l’assicurato si è assentato per due settimane, fra il 27.01.2013
e il 10.02.2013 per effettuare un corso di tedesco. Successivamente è stato
inabile al lavoro per la durata di una settimana fra il 18.02.2013 e il
22.02.2013. Tale inabilità è stata documentata su nostra richiesta del
25.04.2013.
L’assicurato
è quindi di fatto esonerabile dalle ricerche di lavoro precedenti per un
periodo complessivo di tre settimane. La sanzione sarà quindi adeguata
proporzionalmente riducendo la sospensione da 3 a 1 giorno per il mese di febbraio 2013, per un totale di 4 giorni di sanzione.
Essa
è quindi così composta:
Gennaio
2013, 1 ricerca di lavoro, 3 giorni di sospensione, febbraio 2013, 1 ricerca di
lavoro, 1 giorno di sospensione, per un totale di 4 giorni di sospensione.”
(Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione dell’8 maggio 2013 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha innanzitutto addotto di essere
una persona che ha dimostrato volontà e attaccamento alla propria professione. In
proposito egli ha indicato di avere avuto dall’età di 15 anni fino al licenziamento
un solo datore di lavoro, la __________, la quale l’ha valorizzato fino a farlo
diventare Capo Area e membro dei quadri aziendali.
L’insorgente
ha, poi, asserito di aver effettuato da subito le ricerche tenendo in
considerazione l’aspetto della mobilità geografica non limitandosi a ricerche
di tipo regionale, ma spaziando da __________ fino ad __________ e considerando
anche l’aspetto di un possibile trasferimento oltre Gottardo.
Al
riguardo egli ha allegato una tabella riassuntiva delle sue ricerche di impiego.
A suo
avviso le ricerche devono essere valutate tenendo conto dell’intero periodo.
Il
ricorrente ha osservato di essere stato ricevuto e consigliato presso l’URC tre
volte, prima dell’iscrizione in disoccupazione, e meglio il 12 aprile 2012, il
22 gennaio e il 26 febbraio 2013.
Egli
sostiene che la situazione del mese di gennaio che ha determinato la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione debba essere esaminata
oggettivamente, considerando che in quel periodo, oltre alla candidatura
trasmessa all’__________ tramite il signor __________ e a quella presso l’ospedale
di __________, aveva in corso le selezioni del concorso presso l’ospedale __________
di __________ che l’hanno impegnato in tre colloqui, purtroppo con alla fine
esito negativo, visto che hanno proceduto con una promozione interna.
L’assicurato
ha, infine, evidenziato, a dimostrazione del suo impegno e del suo interesse
per migliorare le possibilità di collocamento, di aver effettuato a sue spese
un corso di tedesco a __________, nonché un soggiorno in __________, a __________
(cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi
di gennaio e febbraio 2013 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. destinata alla pubblicazione; STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C
208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali,
fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1
lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4. destinata
alla pubblicazione.
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, di
formazione meccanico di precisione (cfr. doc. A12), dal 1984 al marzo 2013 è
stato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. A10; C; H).
In effetti
il suo contratto di lavoro è stato sciolto il 4 ottobre 2012 con effetto dal 1°
febbraio 2013. Il termine è poi stato protratto al 31 marzo 2013 a seguito di malattia (cfr. doc. A9; C; H).
Il 27
febbraio 2013 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il
diritto alle prestazioni LADI dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. C).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al
periodo precedente la disoccupazione ha comprovato una ricerca di lavoro per il
mese di gennaio 2013 e una ricerca per il mese di febbraio 2013 (cfr. doc. E2;
E3).
Il
consulente del personale, l’8 marzo 2013, gli ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 18
marzo 2013, il fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi al fine di reperire
una nuova occupazione nei mesi di gennaio e febbraio 2013, allegando
l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. F).
L’assicurato
ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione il 16 marzo 2013,
osservando che:
"
(…)
In allegato aggiungo due
richieste di lavoro consegnate a mano di persona e per mail e per mio errore
non consideravo valide come ricerca.
__________ 15.01.2013
(vedi allegato)
__________ resp __________
Sig. __________ 21.02.2013
Per il mese di febbraio mi sembra corretto
segnalarvi che son stato assente per 15 giorni per un corso intensivo di
Tedesco a __________ del costo di 2740 Chf pagato da me. Al mio rientro sono
stato inabile al lavoro per malattia per una settimana (certificato medico
consegnato al mio attuale datore di lavoro).
Sono cosciente di non aver raggiunto tutte
le vostre richieste ma credo vada tenuto conto che ho sempre lavorato con
impegno e anche in questo momento di difficoltà mi sono impegnati con corsi per
migliorare i miei punti deboli, al fine di poter agevolare il mio reinserimento
professionale.
Come citato il costo totale per il mio
corso di tedesco __________s effettuato in novembre e il corso in __________ di
febbraio ammonta a 4240 Chf.
(…)” (Doc. G).
Dal
profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 20 marzo 2013, l’ha sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. A2.; consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione del 8 maggio 2013 l’URC, dopo aver considerato
l’assicurato esonerabile dalle ricerche di lavoro per un periodo complessivo di
tre settimane dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 in quanto assente per un corso di tedesco e dal 18 al 22 febbraio 2013 poiché inabile al lavoro,
ha poi ridotto la sanzione a quattro giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.7. In concreto
l’amministrazione, pur reputando che dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 e dal
18 al 22 febbraio 2013 l’assicurato era esonerabile dalle ricerche di lavoro in
quanto dapprima assente per un corso di tedesco e in seguito inabile al lavoro,
ha ritenuto insufficienti dal profilo quantitativo gli sforzi intrapresi dal
medesimo nei mesi di gennaio 2013 e febbraio 2013, avendo compiuto una sola
ricerca di lavoro per mese (cfr. doc. A1).
Più
specificatamente è stato considerato che il ricorrente ha svolto una ricerca il
26 gennaio 2013 presso la Clinica di riabilitazione di __________ quale
Considerandi
responsabile della manutenzione e una ricerca il 22 febbraio 2013 presso la
Città di __________o - concorso __________ quale tecnico impiantista, entrambe
in forma scritta, come risulta dal formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2013 (cfr. doc.
E3).
Per
quanto attiene al mese di gennaio 2013, questa Corte rileva che dalle
carte processuali emerge che l’assicurato, oltre alla candidatura inerente il
concorso quale responsabile del servizio tecnico e di sicurezza presso la
Clinica di riabilitazione di __________ inoltrata il 26 gennaio 2013 (cfr. doc.
E3), il 15 gennaio 2013 ha inviato al signor __________, presidente del
Consiglio di amministrazione di __________ (cfr. www.__________.ch), un messaggio di posta
elettronica del seguente tenore:
"
Buon giorno Sig. __________, come parlato oggi
le trasmetto il mio curriculum.
La ringrazio per le belle
parole che ci siamo detti oggi al telefono, le quali non fanno altro di
riconfermare la ma stima nei suoi confronti.
La ringrazio per la sua
disponibilità.” (Doc. A7)
Tale
ricerca è stata fatta valere dal ricorrente rispondendo alla Richiesta di
giustificazione dell’8 marzo 2013 (cfr. doc. F).
Egli non
ha tuttavia preteso di aver effettuato altre ricerche di lavoro nel mese di
gennaio 2013 (cfr. doc. A4).
Nonostante,
quindi, l’ulteriore sforzo intrapreso presso il Sig. __________, oltre alla
candidatura presso la Clinica di __________, le ricerche di impiego svolte
dall’insorgente nel mese di gennaio 2013, pur considerando che negli ultimi
giorni del mese, e meglio dal 27 al 31 gennaio 2013, era assente all’estero per
un corso di tedesco (cfr. doc. A13; A6), si rivelano in ogni caso insufficienti
quantitativamente.
2.8
Per quanto
concerne il mese di febbraio 2013, come esposto sopra (cfr. consid.
2.7
), l’amministrazione ha considerato che l’assicurato ha effettuato una sola
ricerca, e meglio il 22 febbraio 2013 presso la __________ - concorso __________
quale tecnico impiantista, risultante dal formulario “Prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2013
(cfr. doc. E3).
E’ vero
che l’insorgente, rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’8 marzo 2013, ha indicato di aver postulato, il 21 febbraio 2013 presso __________ (cfr. doc. G) e nell’opposizione
ha asserito che durante il suo soggiorno in __________ dal 27 gennaio al 10
febbraio 2013 (cfr. doc. A13) suo padre avrebbe contattato con il suo accordo __________
della __________ di __________ e __________ della __________, il quale aveva
espresso interessamento al suo profilo professionale, ma il suo repentino
decesso ha vanificato ogni possibilità di un’eventuale assunzione (cfr. doc.
A2).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che questi pretesi sforzi hanno comunque avuto luogo nei periodi in
cui l’amministrazione ha ritenuto che il medesimo potesse essere esonerato
dall’obbligo di ricerche (cfr. doc. A1), e meglio dal 27 gennaio al 10 febbraio
2013.
mentre si trovava all’estero per frequentare un corso di tedesco (cfr.
doc. A13) e dal 18 al 22 febbraio 2013 in cui era inabile al lavoro per malattia al 100% (cfr. doc. 8).
Pertanto decisivi nel caso
in esame sono i periodi dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio
2013.
Relativamente a questi
archi di tempo l’assicurato ha fatto valere soltanto il concorso presso la
Città di __________ (cfr. doc. E3; A4).
Questo unico sforzo si
rivela insufficiente dal profilo quantitativo, ritenuto che il ricorrente, nel
mese di febbraio 2013, avrebbe dovuto svolgere ricerche di lavoro per due
settimane.
2.9
Il
ricorrente, dunque, come visto, avendo svolto una ricerca di lavoro nel mese di
gennaio 2013, nonché una ricerca dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al
28.
febbraio 2013, ha intrapreso insufficienti sforzi volti al reperimento di
una nuova occupazione.
Al
riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005
consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid.
2.1.4
destinata alla pubblicazione; STF 8C_306/2013
del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6.
marzo 2006 consid. 3.2.).
Relativamente
all’asserzione ricorsuale secondo cui, da un lato, tramite le ricerche compiute
durante i mesi antecedenti la disoccupazione ha dimostrato la sua buona
volontà, dall’altro, le ricerche dovrebbero essere valutate per l’intero
periodo (cfr. doc. I; consid. 1.3.) giova, poi, segnalare che la costante
giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche
di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si
possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05
dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale
principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
In simili
condizioni occorre concludere che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre
il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.10
Il ricorrente,
nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.3.), ha affermato di essere stato
ricevuto e consigliato presso l’URC tre volte, prima dell’iscrizione in
disoccupazione, e meglio il 12 aprile 2012, il 22 gennaio e il 26 febbraio
2013.
Questo
Tribunale deve perciò esaminare se l’eventuale non (completa) conoscenza
dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro
qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in
disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’insorgente in relazione al mese di gennaio 2013.
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04
del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione
qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle
delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare
il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di
collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a
breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -
implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.11
Nel caso di
specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In
effetti l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle
ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la
quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso
di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli
assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05
del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006
consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, destinato alla pubblicazione e
già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può
discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate
di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non
avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e
di non essere stato reso attento a tale obbligo.
L’insorgente
non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente
lite, di un’eventuale non conoscenza di dovere effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente
l’iscrizione in disoccupazione.
2.12
Alla luce di
tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per
insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013.
2.13
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013 + un giorno a
causa di insufficienti ricerche dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al
28.
febbraio 2013; cfr. consid. 2.8.; doc. A1).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr.
consid. 2.5.).
Tutto ben
considerato, la penalità di quattro giorni di sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel mese di gennaio
2013, nonché dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio 2013, in concreto, risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
La
decisione su opposizione dell’8 maggio 2013 contestata deve, pertanto, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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