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Decisione

38.2013.36

Sosp.di 4 giorni dal diritto all'ind.di disocc. per insuffic.ricerche di lavoro 1+2/13.Per 1/13.oltre a ric.considerata da URC, risulta ult.sforzo.C.que insuff.quantit.Per 2/13 ass.fatto valere ult.ri

22 gennaio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. destinata alla pubblicazione; STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C

208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali,

fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1

lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4. destinata

alla pubblicazione.

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, di

formazione meccanico di precisione (cfr. doc. A12), dal 1984 al marzo 2013 è

stato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. A10; C; H).

In effetti

il suo contratto di lavoro è stato sciolto il 4 ottobre 2012 con effetto dal 1°

febbraio 2013. Il termine è poi stato protratto al 31 marzo 2013 a seguito di malattia (cfr. doc. A9; C; H).

Il 27

febbraio 2013 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il

diritto alle prestazioni LADI dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. C).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al

periodo precedente la disoccupazione ha comprovato una ricerca di lavoro per il

mese di gennaio 2013 e una ricerca per il mese di febbraio 2013 (cfr. doc. E2;

E3).

Il

consulente del personale, l’8 marzo 2013, gli ha pertanto inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 18

marzo 2013, il fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi al fine di reperire

una nuova occupazione nei mesi di gennaio e febbraio 2013, allegando

l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. F).

L’assicurato

ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione il 16 marzo 2013,

osservando che:

"

(…)

In allegato aggiungo due

richieste di lavoro consegnate a mano di persona e per mail e per mio errore

non consideravo valide come ricerca.

__________ 15.01.2013

(vedi allegato)

__________ resp __________

Sig. __________ 21.02.2013

Per il mese di febbraio mi sembra corretto

segnalarvi che son stato assente per 15 giorni per un corso intensivo di

Tedesco a __________ del costo di 2740 Chf pagato da me. Al mio rientro sono

stato inabile al lavoro per malattia per una settimana (certificato medico

consegnato al mio attuale datore di lavoro).

Sono cosciente di non aver raggiunto tutte

le vostre richieste ma credo vada tenuto conto che ho sempre lavorato con

impegno e anche in questo momento di difficoltà mi sono impegnati con corsi per

migliorare i miei punti deboli, al fine di poter agevolare il mio reinserimento

professionale.

Come citato il costo totale per il mio

corso di tedesco __________s effettuato in novembre e il corso in __________ di

febbraio ammonta a 4240 Chf.

(…)” (Doc. G).

Dal

profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 20 marzo 2013, l’ha sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. A2.; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 8 maggio 2013 l’URC, dopo aver considerato

l’assicurato esonerabile dalle ricerche di lavoro per un periodo complessivo di

tre settimane dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 in quanto assente per un corso di tedesco e dal 18 al 22 febbraio 2013 poiché inabile al lavoro,

ha poi ridotto la sanzione a quattro giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.7. In concreto

l’amministrazione, pur reputando che dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 e dal

18 al 22 febbraio 2013 l’assicurato era esonerabile dalle ricerche di lavoro in

quanto dapprima assente per un corso di tedesco e in seguito inabile al lavoro,

ha ritenuto insufficienti dal profilo quantitativo gli sforzi intrapresi dal

medesimo nei mesi di gennaio 2013 e febbraio 2013, avendo compiuto una sola

ricerca di lavoro per mese (cfr. doc. A1).

Più

specificatamente è stato considerato che il ricorrente ha svolto una ricerca il

26 gennaio 2013 presso la Clinica di riabilitazione di __________ quale

Considerandi

responsabile della manutenzione e una ricerca il 22 febbraio 2013 presso la

Città di __________o - concorso __________ quale tecnico impiantista, entrambe

in forma scritta, come risulta dal formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2013 (cfr. doc.

E3).

Per

quanto attiene al mese di gennaio 2013, questa Corte rileva che dalle

carte processuali emerge che l’assicurato, oltre alla candidatura inerente il

concorso quale responsabile del servizio tecnico e di sicurezza presso la

Clinica di riabilitazione di __________ inoltrata il 26 gennaio 2013 (cfr. doc.

E3), il 15 gennaio 2013 ha inviato al signor __________, presidente del

Consiglio di amministrazione di __________ (cfr. www.__________.ch), un messaggio di posta

elettronica del seguente tenore:

"

Buon giorno Sig. __________, come parlato oggi

le trasmetto il mio curriculum.

La ringrazio per le belle

parole che ci siamo detti oggi al telefono, le quali non fanno altro di

riconfermare la ma stima nei suoi confronti.

La ringrazio per la sua

disponibilità.” (Doc. A7)

Tale

ricerca è stata fatta valere dal ricorrente rispondendo alla Richiesta di

giustificazione dell’8 marzo 2013 (cfr. doc. F).

Egli non

ha tuttavia preteso di aver effettuato altre ricerche di lavoro nel mese di

gennaio 2013 (cfr. doc. A4).

Nonostante,

quindi, l’ulteriore sforzo intrapreso presso il Sig. __________, oltre alla

candidatura presso la Clinica di __________, le ricerche di impiego svolte

dall’insorgente nel mese di gennaio 2013, pur considerando che negli ultimi

giorni del mese, e meglio dal 27 al 31 gennaio 2013, era assente all’estero per

un corso di tedesco (cfr. doc. A13; A6), si rivelano in ogni caso insufficienti

quantitativamente.

2.8

Per quanto

concerne il mese di febbraio 2013, come esposto sopra (cfr. consid.

2.7

), l’amministrazione ha considerato che l’assicurato ha effettuato una sola

ricerca, e meglio il 22 febbraio 2013 presso la __________ - concorso __________

quale tecnico impiantista, risultante dal formulario “Prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2013

(cfr. doc. E3).

E’ vero

che l’insorgente, rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’8 marzo 2013, ha indicato di aver postulato, il 21 febbraio 2013 presso __________ (cfr. doc. G) e nell’opposizione

ha asserito che durante il suo soggiorno in __________ dal 27 gennaio al 10

febbraio 2013 (cfr. doc. A13) suo padre avrebbe contattato con il suo accordo __________

della __________ di __________ e __________ della __________, il quale aveva

espresso interessamento al suo profilo professionale, ma il suo repentino

decesso ha vanificato ogni possibilità di un’eventuale assunzione (cfr. doc.

A2).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che questi pretesi sforzi hanno comunque avuto luogo nei periodi in

cui l’amministrazione ha ritenuto che il medesimo potesse essere esonerato

dall’obbligo di ricerche (cfr. doc. A1), e meglio dal 27 gennaio al 10 febbraio

2013.

mentre si trovava all’estero per frequentare un corso di tedesco (cfr.

doc. A13) e dal 18 al 22 febbraio 2013 in cui era inabile al lavoro per malattia al 100% (cfr. doc. 8).

Pertanto decisivi nel caso

in esame sono i periodi dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio

2013.

Relativamente a questi

archi di tempo l’assicurato ha fatto valere soltanto il concorso presso la

Città di __________ (cfr. doc. E3; A4).

Questo unico sforzo si

rivela insufficiente dal profilo quantitativo, ritenuto che il ricorrente, nel

mese di febbraio 2013, avrebbe dovuto svolgere ricerche di lavoro per due

settimane.

2.9

Il

ricorrente, dunque, come visto, avendo svolto una ricerca di lavoro nel mese di

gennaio 2013, nonché una ricerca dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al

28.

febbraio 2013, ha intrapreso insufficienti sforzi volti al reperimento di

una nuova occupazione.

Al

riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005

consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di

impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid.

2.1.4

destinata alla pubblicazione; STF 8C_306/2013

del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6.

marzo 2006 consid. 3.2.).

Relativamente

all’asserzione ricorsuale secondo cui, da un lato, tramite le ricerche compiute

durante i mesi antecedenti la disoccupazione ha dimostrato la sua buona

volontà, dall’altro, le ricerche dovrebbero essere valutate per l’intero

periodo (cfr. doc. I; consid. 1.3.) giova, poi, segnalare che la costante

giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche

di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si

possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale

principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

In simili

condizioni occorre concludere che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre

il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.10

Il ricorrente,

nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.3.), ha affermato di essere stato

ricevuto e consigliato presso l’URC tre volte, prima dell’iscrizione in

disoccupazione, e meglio il 12 aprile 2012, il 22 gennaio e il 26 febbraio

2013.

Questo

Tribunale deve perciò esaminare se l’eventuale non (completa) conoscenza

dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro

qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in

disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’insorgente in relazione al mese di gennaio 2013.

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04

del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione

qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle

delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare

il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di

collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a

breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -

implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.11

Nel caso di

specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In

effetti l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle

ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la

quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso

di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli

assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05

del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006

consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre

nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, destinato alla pubblicazione e

già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può

discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate

di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non

avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e

di non essere stato reso attento a tale obbligo.

L’insorgente

non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente

lite, di un’eventuale non conoscenza di dovere effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente

l’iscrizione in disoccupazione.

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per

insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013.

2.13

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013 + un giorno a

causa di insufficienti ricerche dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al

28.

febbraio 2013; cfr. consid. 2.8.; doc. A1).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr.

consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di quattro giorni di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel mese di gennaio

2013, nonché dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio 2013, in concreto, risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

La

decisione su opposizione dell’8 maggio 2013 contestata deve, pertanto, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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