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Decisione

38.2013.37

Non dt a ID.Non comprovato eserc.attiv.lav.soggetta a contrib.nel TQ.Ass.e DL non attivati al mom.dell'assunz.x regolare quest.fisc.+AS,ma atteso 1 anno e1/2 o proc.AD.Socio gerente Sagl=DL non rispos

11 novembre 2013Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi calcoli, al netto).

12) Nella fattispecie la Cassa ha ritenuto di

rilevare delle incongruenze e degli elementi equivoci. In realtà, essa ha

omesso di considerare tutta una serie di elementi documentali inequivocabili ed

ufficiali in relazione al salario pattuito e percepito dal ricorrente.

In particolare, se la Cassa avesse preteso con

maggiore vigore da __________ le informazioni richiestegli, o le avesse chieste

al contabile __________, essa avrebbe potuto disporre di tutti quegli elementi,

l'assenza dei quali l'ha invece ridotta a dubitare dell'effettiva sussistenza

di un guadagno assicurato nel termine quadro.

Si chiede quindi l'assunzione quali testi dei

citati __________ e __________; potrà così anche essere chiarito perché non è

stata trattenuta l'imposta alla fonte sull'importo salariale versato

all'assicurato.

Irrilevante è invece la svista di indicazione

(per automatismo) in materia di dichiarazione all'Ufficio AI effettuata dal già

mandatario del ricorrente __________." (Doc. I pag.

6-8)

1.3. La Cassa, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 19 luglio

2013 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto l’audizione, quali

testi, di __________, ex datore di lavoro, e di __________, ex fiduciario

tenente la contabilità societaria e la gestione delle pratiche burocratiche e

salariali (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è

stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

in

diritto

2.1. L'autorità

di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una

decisione su opposizione emessa da un organo di applicazione della LADI (cfr.

DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4;

STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V

413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152; STCA 4

maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

È infatti la decisione impugnata che costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130

V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Tuttavia

conformemente alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) e alle

indicazioni della dottrina un'autorità può emanare una decisione di

constatazione, in base agli art. 5 cpv. 1 lett. b e 25 della Legge federale

sulla procedura amministrativa, soltanto se viene comprovata l'esistenza di un

interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla constatazione immediata

di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché nessun interesse importante

fondato sul diritto pubblico o privato vi si oppone e, a condizione che

l'interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato con una

decisione costitutiva di diritti o di obblighi (cfr. STFA B 19/04 del 16 agosto

2006 consid. 2, parzialmente pubblicata in DTF 132 V 347; DTF 114 V 203 consid.

2c con riferimenti; cfr. anche DTF 129 V 289, consid. 2.1.; STFA M 6/04 del 14

luglio 2005 consid. 1.1.; DTF 121 V 318 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,

Berna 1997, § 54 N. 10 pag. 352).

Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un

interesse attuale e immediato.

L'esistenza

di un interesse degno di protezione è ammessa quando l'assicurato sarebbe

incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o

all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere

delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un

pregiudizio da questo fatto.

Al

contrario, l'interesse degno di protezione fa difetto quando è proponibile una

decisione formatrice.

Questa

restrizione si applica sia in ambito civile che in quello amministrativo, nel

senso che il diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a

quella condannatoria (cfr. RDAT I 1994 pag. 199 con riferimenti di

giurisprudenza).

Il TFA in

una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa

cantonale che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato a un

assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001,

poiché era il marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato

l’amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001 e, in seguito,

un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo

dal mese di maggio al mese di settembre 2001, ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti.

Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle

indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto

fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece,

difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto

dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in

questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di constatazione

su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a ragione la

commissione cantonale di ricorso aveva annullato d’ufficio tale decisione.

2.2. Nel caso di

specie la Cassa in un primo tempo ha riconosciuto all’assicurato il diritto

alle indennità di disoccupazione per il mese di dicembre 2012, versandogli

l’importo di fr. 5'099.15 (cfr. doc. 8-14).

Il 6

febbraio 2013 la Cassa ha emesso una decisione formale, confermata poi dalla

decisione su opposizione del 24 aprile 2013, con cui ha negato all’insorgente a

titolo retroattivo, con effetto dal 3 dicembre 2012, il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché il medesimo non

avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere

esonerato dallo stesso (cfr. doc. 1; A).

La Cassa,

l’11 febbraio 2013, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione della somma

di fr. 5'099.15 corrispondenti alle prestazioni corrisposte nel mese di

dicembre 2012 (cfr. doc. 17).

Per

quanto attiene al mese di dicembre 2012, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al

rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i

presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando,

l’11 febbraio 2013, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere

percepite a torto (cfr. doc. 17).

Non era

pertanto necessario emettere una decisione di accertamento.

In

particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta non vi è la

suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene

in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l’autorità

che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di

disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione, come per

esempio nel caso di indennità versate a torto allorché l’assicurato non

adempiva la condizione dell’idoneità al collocamento di cui all’art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. d LADI). In tal caso la Sezione

del lavoro si pronuncia sull’inidoneità al collocamento e la Cassa sulla

restituzione.

Le casse

di disoccupazione hanno invece, in particolare, proprio la competenza di

rifiutare il diritto alle prestazioni quando l'assicurato non adempie il

periodo di contribuzione (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e 85 LADI; DTF 131 V 444;

STF 8C_663/2012 del 18 giugno 2013; STF C 183/06 del 16 luglio 2007).

La Cassa

è, dunque, l'autorità competente a pronunciare il diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato che non ha compiuto il

periodo minimo di contribuzione giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, posto a

fondamento di un ordine di restituzione.

Al

riguardo cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007, confermata nel merito dalla STF

8C_140/2007 del 21 aprile 2008.

In

concreto, in ogni caso, se è vero che nei confronti dell’assicurato l’11

febbraio 2013 è stato emesso un ordine di restituzione in merito alle indennità

di disoccupazione percepite nel mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 17), è

altrettanto vero che dagli atti non risulta che contro lo stesso sia stata

interposta opposizione.

In

effetti al riguardo la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato che “la

decisione di restituzione è attualmente sospesa” (cfr. doc. III).

In casu,

quindi, se si annullasse la decisione formale del 6 febbraio 2013 e la

decisione su opposizione del 24 aprile 2013, per quanto concerne le prestazioni

già corrisposte per il mese di dicembre 2012 (cfr. DTF 129 V 289; STFA C 81/01

dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STFA K 94/99 + K 95/99 del 24 gennaio 2000

consid. 6; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.3., STCA 38.2005.55 del

21 novembre 2005), sorgerebbe la questione della crescita in giudicato o meno

della decisione di restituzione.

Tutto ben

considerato, il TCA in concreto rinuncia ad annullare la decisione formale del

6 febbraio 2013 e la decisione su opposizione del 24 aprile 2013 limitatamente

alle prestazioni già corrisposte per il mese di dicembre 2012 ed entra nel merito

della vertenza riguardante il diritto o meno dell’assicurato alle indennità di

disoccupazione a far tempo dal 3 dicembre 2012.

2.3. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L’art. 13

cpv. 2 lett. c prevede, inoltre, che sono parimenti computati i periodi in cui

l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA) non riceve salario e non paga quindi contribuiti.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini

dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,

quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA

1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

(AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF

131 V 444, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in

primo luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione

per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne

sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,

deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario

è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di

aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici

periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il

diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in

applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito

che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

In

un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17

agosto 2007,

pubblicata in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria

giurisprudenza:

"

2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les

conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites

du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur

depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir

en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire

que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence

considère que la réalisation des conditions relatives à la période de

cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été

réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en

indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du

droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une

activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi

bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs)

ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été

effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été

payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice

effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).

2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est

donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de

cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément

exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le

versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui

seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a

été exercée.

2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de

l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la

durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art.

13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une

activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS

RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,

procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF

133 V 520-521)

In una sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti,

rilevando:

" (...)

7.1 Al consid. 3

della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di

principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo

contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il

periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001

no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a

titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la

prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio

importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una

attività dipendente.

Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo

dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene,

rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo

cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può

essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da

detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento

dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari

(si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve

svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche

dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro

ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a

percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34

consid. 3b).

La Corte ha quindi concluso che il pagamento

effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente

per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e

in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività

soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"

Al riguardo

cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de

neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).

2.4. La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente

l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:

"

PERCEZIONE EFFETTIVA

DI UN SALARIO

B144 Oltre ad aver esercitato

un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente

percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario

non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre

di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta

a contribu­zione.

Se l'assicurato non

ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l'articolo 51 capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali

è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non

occupano una posizione analoga a quella di un da­tore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della

disoccupazione, non occupavano una posizione ana­loga a quella di un datore di

lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio

sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del sa­lario

e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

È

irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i

contributi alla cassa di compensazione.

Se ha dubbi

giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavo­ro

o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve

effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in

presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

Persone che

occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima di

annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posi­zione analoga a quella di

un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in ogni caso verificare

il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul conto

postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da

parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di

un'attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in

contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certifi­cati di salario

ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli e­stratti

di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del

conto indi­viduale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del

salario. Se gli im­porti indicati sui documenti non corrispondono a quanto

figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno

assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui

salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la

riscossione effettiva del salario.

La riscossione del

salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensi­le dello

stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della

disdet­ta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare.

Questi documenti so­no semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può

essere garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi

presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettiva­mente

versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze

dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva

del salario è determi­nante per stabilire l'esistenza di un periodo di

contribuzione e per determinare il gua­dagno assicurato. In assenza di una

simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (cfr.

cifra marg. C2)."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale

ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in

particolare rilevato:

" (...)

4.

4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und

differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte

die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die

Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die

teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über

eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei

zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe

aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls

wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn

auszurichten.

(...)

4.4 Schliesslich ändern auch allfällige

anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das

Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern

diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der

anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit

Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur dann als

erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche

Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so

dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"

Al

riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre

2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 -

corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne

discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008

menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida

dall’ottobre 2012, prevedendo

che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario,

il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza

pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va osservato

che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012,

contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007

il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica

annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera

regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente

dimostrato”.

Al riguardo il TCA si

limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile

2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, riguarda, tuttavia,

soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato

espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

Sul tema cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012.

2.5. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, di nazionalità __________,

è al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS (B) dal 31 agosto 2005 (cfr.

doc. 23) e risiede a __________ in __________ dove, dal 1° febbraio 2008, ha preso in locazione una stanza di proprietà della __________ per fr. 500.-- tutto compreso al

mese (cfr. doc. 42).

Dalla

decisione su opposizione risulta che la sua famiglia, composta della moglie e

di due figli nati nel 1997 e nel 1999, vive a __________ (__________; cfr. doc.

A; 38).

Tale

circostanza non è stata contestata dal ricorrente.

L’assicurato

è stato impiegato presso __________ dall’aprile al dicembre 2006, nel 2007 e da

gennaio a giugno 2008 (cfr. doc. 5; C).

L’insorgente,

in seguito, dopo aver ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione a far

tempo dal 1° luglio 2008 beneficiando del diritto massimo di 400 indennità

giornaliere (cfr. doc. A1; III), il 20 gennaio 2010 ha concluso un contratto di lavoro in qualità di consulente esterno per il marketing con la __________

con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 9).

Il

salario pattuito ammontava da febbraio a maggio 2010 a fr. 7'000.-- lordi al mese, da giugno a dicembre 2010 a fr. 9'000.-- al mese e dal gennaio 2011 a fr. 10'000.-- lordi al mese (cfr. doc. 9; 25, 26; 27; 8).

L’assicurato,

interpellato in merito dalla Cassa, il 3 gennaio 2013 ha dichiarato di aver ricevuto tutti gli stipendi in contanti (cfr. doc. 18; 19), come del resto

attestato da __________ per la __________ il 17 gennaio 2013 (cfr. doc. 22;

21).

Socio e

gerente con diritto di firma individuale della __________, fondata nel novembre

2008, risulta essere, dal maggio 2011, __________ (dal novembre 2008 al maggio

2011: __________).

La

società, inoltre, dalla sua costituzione non è soggetta alla revisione

ordinaria e ha rinunciato a una revisione limitata.

La stessa

è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 13 maggio 2013 a decorrere dal 15 maggio 2013 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Della

contabilità della società, nonché delle pratiche amministrative, trattenute

salariali e dei pagamenti si occupava __________ (cfr. doc. I; V).

Quest’ultimo,

dal luglio 2007 all’ottobre 2008, è stato amministratore unico con diritto di

firma individuale della __________, di cui dal maggio 2013 è amministratore

unico con diritto di firma individuale il ricorrente (cfr. estratto RC; doc.

43; www.zefix.ch).

La __________ detiene, dal luglio 2008, l’intero capitale sociale della __________. Dall’aprile 2006 al luglio 2008 la __________ possedeva una quota di fr. 19'000.-- e RI 1 una quota di fr.

1'000.--.

Gerente

con firma individuale iscritto a RC della T__________, dal luglio 2008

al novembre 2012, è stato __________ (cfr. estratto RC; doc. 44; www.zefix.ch).

Il 25

agosto 2012 __________ ha disdetto il contratto di impiego per il 31 ottobre

2012 (cfr. doc. 10).

Il

termine di disdetta è stato procrastinato al 30 novembre 2012 a causa di inabilità lavorativa per malattia ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO (cfr. doc. A;

III; 12; 13).

Dal

certificato medico del 30 ottobre 2012 redatto dal Dr. med. __________ si

evince, in effetti, che l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% per

malattia dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2012 e dal 8 al 29 ottobre 2012 (cfr.

doc. 13; A).

Nel mese

di novembre 2012 l’assicurato si è annunciato per il collocamento (cfr. doc.

6).

La Cassa

ha versato al ricorrente indennità di disoccupazione per il mese di dicembre

2012 pari a fr. 5'099.15 netti (cfr. doc. 15).

Con

decisione del 6 febbraio 2013 (cfr. doc. 1), confermata dalla decisione su

opposizione del 24 aprile 2013, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle

indennità di disoccupazione dal 3 dicembre 2012, in quanto ha considerato non adempiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e ha

escluso l'esonero dall'obbligo di compierlo.

Il 7

febbraio 2013 la Cassa ha, poi, segnalato al Ministero pubblico il caso

dell’assicurato, indicando:

"

(…) vi trasmettiamo le informazioni che

disponiamo, suscettibili di originare una procedura penale nei confronti

dell’assicurato/a per infrazione all’articolo 105 della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).” (Doc. 49)

La parte

resistente, inoltre, l’11 febbraio 2013 ha emanato un ordine di restituzione della somma di fr. 5'099.15 corrispondenti alle prestazioni corrisposte nel

mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 17; consid. 2.2.).

2.6. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte innanzitutto evidenzia che

effettivamente dai conteggi salariali agli atti riguardanti il periodo maggio

2011 - novembre 2012 non risulta alcuna deduzione relativa all’imposta alla

fonte (cfr. doc. 24).

Nel

ricorso la mancata trattenuta dell’imposta alla fonte sull’importo salariale

versato all’assicurato è d’altronde stata confermata (cfr. doc. I pag. 7).

Al

riguardo è utile rilevare, da un lato, che il lavoratore straniero che,

senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, è domiciliato dal

punto di vista fiscale in Svizzera o vi soggiorna, è assoggettato all’imposta percepita

alla fonte sul reddito della sua attività lucrativa dipendente (art. 83 LIFD,

104 cpv. 1 LT), calcolata sul reddito lordo (art. 84 cpv. 1 LIFD, 105 LT).

Dall’altro, che il datore di lavoro che impiega una persona con permesso di dimora

“B” UE/AELS ha l’obbligo di notificarne l'assunzione all'Ufficio delle imposte alla fonte entro 8 giorni (cfr. www.ti.ch/di/spop/stranieri/lavorare/permesso-di-dimora-b-e-trasformazione-del-permesso/permesso-di-dimora-b-ueaels).

Il datore di lavoro di una

persona assoggettata all’imposta alla fonte si sostituisce fiscalmente a lei e

la rappresenta nei confronti dell’autorità fiscale. Il datore di lavoro ha

l’obbligo di collaborare alla riscossione dell’imposta alla fonte e deve:

trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni in denaro e prelevare

presso il lavoratore l’imposta dovuta sulle prestazioni in natura e sulle

mance, consegnare al contribuente un’attestazione con l’indicazione

dell’importo di imposta trattenuto, che deve servire a informare il

contribuente dell’importo trattenuto e permettergli, in caso di contestazione,

di richiedere all’autorità di tassazione una decisione sull’esistenza e

l’estensione dell’assoggettamento, e infine versare periodicamente le imposte

all’autorità fiscale competente, allestire i relativi conteggi e permettere

all’autorità fiscale di consultare i documenti utili al controllo della

riscossione dell’imposta. In virtù della sostituzione fiscale, il datore di

lavoro è responsabile del pagamento dell’imposta (art. 88 cpv. 3 LIFD, 121 cpv.

3 LT) e non può liberarsene invocando una colpa del contribuente o di terzi. In

cambio delle sue prestazioni amministrative, il datore di lavoro riceve una

commissione di riscossione (art. 88 cpv. 4 LIFD) che ammonta al 4% sulle

imposte trattenute che non superano fr. 20'000 annui (art. 121 cpv. 4 LT; E.

Epiney-Colombo, Il datore di lavoro e l’imposta alla fonte. Aspetti di diritto

privato, in: RtiD I-2008 pag. 451 segg.).

Inoltre,

per quanto riguarda l’affiliazione alla cassa pensioni, e meglio alla

Fondazione __________, va osservato che la notifica d’entrata dell’assicurato,

sottoscritta da __________ e da RI 1, è pervenuta alla Fondazione il 12 ottobre

2011, con l’indicazione che il rapporto di lavoro era iniziato il 1° febbraio

2010, mentre quella d’uscita il 14 giugno 2012 con effetto dal 30 giugno 2011,

poi corretta al 30 novembre 2011 mediante lettera del ricorrente del 14

dicembre 2012 (cfr. doc. 31-36).

Il

salario annuo AVS dichiarato all’istituto di previdenza è pari a fr. 82'000.--

per il 2010 - corrispondenti a fr. 6'833.-- al mese - con la

precisazione scritta a mano da un funzionario della Fondazione che il sig. , il

12 ottobre 2011, avrebbe confermato che lo stipendio era invariato anche per il

2011 (cfr. doc. 32).

Come

visto al considerando precedente, però, la retribuzione risultante dai conteggi

salariali ammontava da febbraio a maggio 2010 a fr. 7'000.-- lordi al mese, da giugno a dicembre 2010 a fr. 9'000.-- al mese e dal gennaio 2011 a fr. 10'000.-- lordi al mese (cfr. doc. 9; 25, 26; 27; 8).

Dall’Estratto

del conto individuale rilasciato dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 21

dicembre 2012 si evince, poi, che dichiarati a quel momento erano soltanto i

redditi conseguiti fino al gennaio 2010 (cfr. doc. 5).

Mentre

nell’estratto del conto individuale del 28 maggio 2013 è stato indicato pure il

reddito ottenuto da __________ di fr. 91'000.-- per i mesi da febbraio a

dicembre 2010, di fr. 120'000.-- per il periodo gennaio-dicembre 2011 e di fr.

110'000.-- per il lasso di tempo gennaio – novembre 2012 (cfr. doc. C).

In

proposito giova sottolineare che le casse di compensazione tengono un conto

individuale (CI) per ogni persona assicurata obbligata a pagare i contributi sulla

base dei redditi annui. Affinché la cassa di compensazione conosca l'ammontare

dei contributi e da chi sono versati, i datori di lavoro sono tenuti a

comunicare alla fine dell'anno come vengono ripartiti tra i singoli dipendenti

i contributi da loro versati (cfr. www.ahv-iv.info/ahv/00159/00176/index.html?lang=it).

Dalle

carte processuali si evince, altresì, che il diritto agli assegni familiari a

favore dei due figli dell’assicurato, __________a (__________.1997) e __________

(__________.1999), è stato riconosciuto soltanto con decisione del 17 gennaio

2013 per gli anni 2011 e 2012 e con decisione del 1° marzo 2013 per il periodo

dal febbraio 2010 - allorché RI 1 avrebbe iniziato l’attività presso la (cfr.

consid. 2.6.) - al 31 ottobre 2013 per e dal febbraio 2010 al 31 marzo 2015

per (cfr. doc. 38; 41).

Nonostante

il Dr. med. __________ abbia ritenuto l’insorgente inabile al lavoro al 100%

per malattia dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2012 e dal 8 al 29 ottobre 2012

(cfr. doc. 13; A), dai conteggi di salario emerge che il ricorrente ha comunque

sempre ricevuto l’intero salario (cfr. doc. 24).

Nella

“Richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita” indirizzata all’AI

del 26 ottobre 2012, peraltro non firmata, è però stato specificato che in

questo periodo sono state corrisposte delle prestazioni direttamente dal datore

di lavoro secondo la scala Bernese (cfr. doc. 37. risposta a domanda n. 4.4.).

Ai sensi della " Scala

bernese " gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente

impedito al lavoro a seguito

di malattia si configurano come segue:

Durata

del rapporto di lavoro

Durata

del diritto al salario

Fino

a 3 mesi

Nessun

salario. Se tuttavia il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3

mesi, l'indennità deve essere corrisposta durante 3 settimane.

Da

3 a 12 mesi

3

settimane

Durante

il 2° anno di servizio

1

mese

Dal

3° al 4° anno

Considerandi

2.

mesi

Dal

5° al 9° anno

3.

mesi

Dal

10° al 14° anno

4.

mesi

Dal

15° al 19° anno

5.

mesi

Dal

20° al 25° anno

6.

mesi

Dopo, ogni 5 anni, un mese

in più.

Esauriti gli obblighi legati

alla " Scala bernese ", al datore di lavoro non incombe alcun obbligo

contributivo ulteriore (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Assicurazioneindennitgiornaliera).

Va pure

considerato, in primo luogo, che __________, contabile della __________, dal

luglio 2007 all’ottobre 2008 è stato pure amministratore unico con diritto di

firma individuale della __________, presso la quale RI 1 è stato impiegato

dall’aprile al dicembre 2006, nel 2007 e da gennaio a giugno 2008. Il

ricorrente, inoltre, dal maggio 2013 è amministratore unico con diritto di

firma individuale di tale società (cfr. consid. 2.6.; www.zefix.ch:

estratto RC; doc. 43).

In secondo luogo, che il

17.

gennaio 2013 __________, rispondendo a delle domande poste dalla Cassa alla __________

(cfr. doc. 21), ha indicato che in seno alla menzionata ditta nel 2011, oltre a

RI 1, era occupato anche - dal maggio 2011 socio e gerente della stessa (cfr.

consid. 2.6.; www.zefix.ch:

estratto RC) - e nel 2012 erano impiegate cinque persone, tra le quali RI 1 e

(cfr. doc. 22).

Infine non

va dimenticato che l’assicurato, dal febbraio 2008, ha preso in locazione una stanza a per fr. 500.-- mensili, mentre la sua famiglia composta

della moglie e di due figli minorenni vive a (; cfr. consid. 2.5.) che dista

unicamente 16 km da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari).

2.7

La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire

d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Giova, in

ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994

pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26

consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234

consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

2.8

In

concreto, attentamente considerato quanto esposto al consid. 2.6., non può che sorprendere

il fatto che l’insorgente, il quale peraltro era già stato impiegato in

Svizzera quale dipendente a partire dal 2005 (cfr. doc. A; C; 5), e il suo

datore di lavoro, la __________, non si siano attivati al momento

dell’assunzione nel febbraio 2010 o comunque entro tempi ragionevoli al fine di

disciplinare questioni fondamentali fiscali e concernenti le assicurazioni

sociali, come l’affiliazione a un istituto di previdenza, la richiesta di

assegni familiari, il versamento alla cassa di compensazione dei contributi dei

lavoratori detratti dal salario insieme al contributo del datore di lavoro

stesso e la detrazione dell’imposta alla fonte (cfr. consid. 2.6.), ma abbiano

atteso più di un anno e mezzo dalla conclusione del contratto di impiego - fino

all’ottobre 2011 per notificare l’entrata dell’insorgente alla Fondazione __________

(cfr. consid. 2.7.; doc. 31-36) - o addirittura la procedura relativa alla

domanda di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per regolare

tali aspetti (cfr. consid. 2.6.).

Va, inoltre, evidenziato

che __________, socio e gerente della __________, al quale la parte

resistente, in ossequio al proprio obbligo di accertare i fatti giusta l’art. 43

LPGA (cfr. consid. 2.7.), il 5 aprile 2013 ha inviato il “Questionario per i datori di lavoro nell’ambito delle società di persone – Per accertare se il Suo

ex dipendente ricopriva una posizione simile a un datore di lavoro in seno alla

Sua azienda” (cfr. doc. 46; 47) - in cui viene chiesto, tra l’altro, qual

era la funzione dell’ex dipendente (cfr. domanda n. 4 doc. 47), se vi era una descrizione

della posizione in cui lavorava e delle mansioni del ex dipendente e in caso di

risposta affermativa di allegare una copia (cfr. domanda n. 7 doc. 47), di

produrre, se possibile, le ricevute dei versamenti dei salari avvenuti in

contanti (cfr. domanda n. 16 doc. 47) e di esporre i motivi dell’importante

aumento di salario mensile da fr. 7'000.-- a fr. 10'000.-- dal 1° gennaio 2011,

tenuto conto che da gennaio 2011 l’ex dipendente è stato totalmente inabile per

quasi tutto l’anno (cfr. domanda n. 18 doc. 47) -, nonostante il sollecito del

17.

aprile 2013 da parte della Cassa (cfr. doc. 48), non ha mai risposto.

Il datore di lavoro ha

così manifestamente violato il proprio dovere di collaborare

nell’esecuzione della LADI di cui all’art. 28 cpv. 1 LPGA.

Il ricorrente stesso,

d’altronde, non ha fornito elementi suscettibili di suffragare le proprie

allegazioni, nemmeno in sede ricorsuale dove in ogni caso ha argomentato la

propria impugnativa in modo generico (cfr. doc. I). Egli, ad esempio, mai ha

descritto, sostanziando debitamente, le proprie effettive mansioni all’interno

della __________.

In simili condizioni,

questa Corte ritiene che non sia stato comprovato l’esercizio di un’attività

lavorativa soggetta a contribuzione nel periodo 3 dicembre 2010 – 2 dicembre

2012.

(termine quadro per il periodo di contribuzione).

Ne discende, considerato

che il giudice nel settore delle assicurazioni sociali decide in applicazione

del criterio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente nel termine quadro per

il periodo di contribuzione (3 dicembre 2010 – 2 dicembre 2012) non ha

adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi dell’art.

13.

LADI.

L’assicurato

neppure può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex

art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di

esenzione.

Egli non

ha, peraltro, preteso il contrario.

2.9

Il fatto che

il ricorrente abbia preso in locazione una stanza a __________ per. Fr. 500.--

al mese quando la sua famiglia, composta della moglie e di due figli minorenni,

vive a __________ (__________), che come visto dista soltanto 16 km da __________ (cfr. consid. 2.6.), costituisce, inoltre, un serio motivo per dubitare pure

dell’ossequio di un’ulteriore condizione del diritto all’indennità di

disoccupazione, e meglio del presupposto della residenza effettiva in Svizzera

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20

giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre

2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2012.76 del 3 ottobre 2013, STCA 38.2012.51 del 30

settembre 2013; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013; STCA 38.2011.12 del 22

giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

2.10

A titolo

meramente abbondanziale va, infine, rilevato che il 9 agosto 2013 la

granconsigliera Amanda Rückert e cofirmatari hanno depositato un’interrogazione

parlamentare (n. 177.13) intitolata “La “truffa” delle SAGL d’importazione: un

fenomeno da arginare?” del seguente tenore:

"

Basta guardare il Foglio ufficiale per rendersi

conto del recente ed ingente aumento dei fallimenti in Ticino.

Da una parte è innegabile, purtroppo, che la

situazione economica sia difficile e per questo motivo molte società siano

costrette a chiudere, loro malgrado.

Dall’altra c’è chi ne approfitta furbescamente

per trarre illeciti vantaggi economici dal nostro Stato sociale. Si sente

infatti sempre più parlare di una tendenza che ha preso piede negli ultimi anni

e che sembra stia dilagando in tutto il Cantone: l’invasione di società - dove

la forma della SAGL pare essere quella favorita - costituite da stranieri non

residenti in Ticino con l’unico scopo di sfruttare lo Stato e le assicurazioni

sociali.

Il meccanismo è astuto ma semplice: creo una

qualsiasi società con un capitale di 20'000 franchi, con l’obiettivo non di

farla rendere ma di farla fallire; mi attribuisco un salario come dipendente

della società che ho creato, forse assumo qualche collaboratore, acquisisco

lavori e mandati … Incasso ma non pago, né salari né oneri sociali, e nemmeno i

miei fornitori.

Quindi, queste “SAGL d’importazione”, spesso dopo

poco tempo, falliscono e lasciano molti debiti sia verso privati che verso le

assicurazioni sociali.

I dipendenti di queste società, poi, pur avendo

pagato contributi anche solo per un limitato periodo di tempo, avranno diritto

a percepire l’indennità di disoccupazione in Ticino. In più, la legge prevede

anche la possibilità per gli assicurati di ottenere un'indennità per insolvenza

del datore di lavoro a copertura dei crediti salariali rimasti scoperti negli

ultimi quattro mesi, qualora sia stata aperta contro il datore di lavoro stesso

una procedura di fallimento o di pignoramento. Ma spesso i dipendenti non sono

altro che coloro che hanno costituto la SAGL con l’unico scopo di “frodare” lo

Stato. Oltre al danno anche la beffa, insomma.

Le persone con diritto all’insolvenza sono a

volte infatti gli stessi titolari della società fallita, che sfruttano le

pieghe del sistema sociale svizzero.

Fatte queste premesse chiediamo al Consiglio di

Stato.

1.

Il Consiglio di Stato è consapevole di questa

situazione?

2.

Quanti sono i fallimenti di SAGL in Ticino?

3.

Questo numero è aumentato negli ultimi anni?

4.

Quanti sono i titolari i di SAGL che hanno percepito un’indennità

di disoccupazione nel 2012?

5.

Quanti sono i titolari i di SAGL che hanno percepito un’indennità

per insolvenza nel 2012?

6.

Quanti sono i titolari i di SAGL che hanno percepito un’indennità

per insolvenza nel 2012 e che risiedono all’estero?

7.

Quali controlli vengono effettuati su queste

persone?

8.

A quanto ammontano le indennità per insolvenza percepite in

Ticino dopo i fallimenti di SAGL?

9.

Quali contromisure intende adottare il Consiglio di Stato per

arginare tale fenomeno?” (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/word/177.13.doc)

Il

Consiglio di Stato non ha ancora risposto a tale interrogazione.

2.11

Il ricorrente

ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e __________ (cfr. doc. I; V;

consid. 1.4.).

Considerato

che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e

giurisprudenziali vigenti per quanto concerne, segnatamente, il presupposto del

periodo di contribuzione minimo da adempiere per avere diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Non va

del resto dimenticato, da una parte, che __________ ha dichiarato che __________,

oltre a essere socio e gerente della __________, ne era pure dipendente,

perlomeno nel 2011 e 2012 (cfr. doc. 22).

Dall’altra,

che __________ stesso, contabile della __________, dal luglio 2007 all’ottobre

2008.

è stato pure amministratore unico con diritto di firma individuale della __________,

presso la quale RI 1 è stato impiegato dall’aprile al dicembre 2006, nel 2007 e

da gennaio a giugno 2008. Il ricorrente, inoltre, dal maggio 2013 è amministratore

unico con diritto di firma individuale di tale società (cfr. consid. 2.5.; 2.6.;

www.zefix.ch:

estratto RC; doc. 43).

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi deve

essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;

STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

In

conclusione la Cassa ha, dunque, giustamente negato all’assicurato il diritto

alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 3 dicembre 2012.

La

decisione su opposizione del 24 aprile 2013 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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