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Decisione

38.2013.39

AD negato assunz.costo corso collabor.sanit. Atti non suff.x pronunciarsi. Amm.dimostrare collocab.pure senza corso.Se seguito corso solo x motivi di salute,AD non assume.Miglior.idon.colloc.:verifica

3 ottobre 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

In una

sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva

appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "____________________"

deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un

concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge

ed ha inoltre sottolineato quanto segue:

"

Un concreto miglioramento delle possibilità di

collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie

al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli

garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre

l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che

ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare

invece eccessiva.

Questa soluzione si giustifica tanto più in un

settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di

lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag.

2).

Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di

ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale

(cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."

2.9. Nella decisione

del 21 maggio 2013 l'URC di __________ ha respinto la domanda dell'assicurata

con la motivazione che la ricorrente risulta collocabile in altri settori

professionali (ad esempio: come cameriera) e che la misura non migliora

sostanzialmente la sua idoneità al collocamento, tanto più che l’assicurata non

ha indicato una concreta possibilità d’assunzione. (cfr. doc. A2).

Nella

decisione su opposizione del 2 luglio 2013 l'amministrazione si è limitata a sostenere che il corso in questione non migliora l'idoneità al collocamento dell'assicurata

(cfr. doc. A).

Infine,

nella risposta di causa, l'URC di __________ ha sottolineato che la ricorrente

al momento dell'iscrizione per il collocamento non aveva mai fatto accenno a

problemi di salute (cfr. consid. 1.3.).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli atti contenuti

nell'incarto non sono sufficienti per pronunciarsi sulla domanda dell'assicurata

del 23 aprile 2013, per cui l'amministrazione dovrà effettuare ulteriori

accertamenti.

Infatti,

per quel che riguarda il criterio della difficile collocabilità, il TCA ricorda

innanzitutto che spetta all'amministrazione dimostrare che l'assicurata è

collocabile anche senza frequentare il corso in questione (cfr. sempre a

proposito di un corso della __________, STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella

quale questo Tribunale ha sottolineato che "l’amministrazione

non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente

e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale

cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".

Inoltre

nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del

gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si è così espressa:

"

(…)

A22

· Stato di salute dell'assicurato: l'AD

non può versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente

collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di

Considerandi

salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso

rientra infatti nell'ambito di competenza dell'assicurazione per l'invalidità

(AI). L'AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei

pertinenti accertamenti da parte dell'AI. Tali provvedimenti devono tuttavia

tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità

dell'assicurato. Se l'AI rifiuto il diritto alle prestazioni dell'assicurato,

quest'ultimo continua a poter beneficiare dell'offerta ordinaria delle

prestazioni dell'AD.

(…)

A53 Secondo la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a

titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere

concesse soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di

simili provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se

l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato

del lavoro bensì per motivi di salute (decisione dello 01.10.1985, R. v. B.,

DLA 1985 n. 22)."

Infine,

sempre a proposito dell'indicazione relativa al mercato del lavoro, l'Alta

Corte, in una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha rilevato:

"

6.1

In proposito va

rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato

contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre

separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante

durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici.

In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata

oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze

linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12

pag. 107 consid. 3c)."

Alla luce

della giurisprudenza e delle direttive citate l'URC di __________ dovrà dunque

verificare nel caso concreto se l'assicurata ha frequentato il corso in

questione esclusivamente per motivi di salute che rendevano inesigibile

la prosecuzione della sua attività quale cameriera o se la ricorrente ha

frequentato tale corso per motivi inerenti al mercato del lavoro che le

impedivano di reperire un'attività durevole e a tempo pieno nel settore della

ristorazione (cfr. doc. A4: "(…) Alla documentazione ho annesso un

certificato medico attestante la mia idoneità a svolgere l'attività di

assistente di cura. Questo in quanto ho dei problemi di epilessia i quali

limitano la mia possibilità di ricollocamento nel settore della ristorazione in

quanto non posso lavorare nei turni serali e/o quando ci sono particolari

manifestazioni con affluenza anomala (troppa gente). Di queste problematiche il

mio consulente è perfettamente al corrente. (…) Penso che il corso sia utile

per risolvere la mia situazione in quanto ritengo che, non potendomi mettere a

disposizione alla sera, il mio ricollocamento nel settore della ristorazione

sia compromesso. Essendomi trasferita nella zona del __________ ho constatato

anche un limite nelle mie conoscenze linguistiche in quanto non parlo tedesco.

Avevo un'occupazione su chiamata presso il __________ a __________. La

proprietaria mi ha impiegata in modo principale al mattino mentre lei era

impegnata nel conseguimento dell'Attestato di esercente.

Ora che

ha finito il corso avrebbe voluto chiamarmi piuttosto nelle ore serali ma non

ho potuto dare la mia disponibilità come lei avrebbe voluto. Il rapporto di

lavoro su chiamata è stato disdetto. D: se durante la frequenza del corso le

avessero offerto un posto di lavoro a tempo pieno durante gli orari diurni

(consoni alla sua situazione), era disposta ad interrompere il corso? R: lo

avrei fatto con rammarico, ma cosciente del mio dovere di accettare

l'occupazione. Avrei cercato di concordare i giorni di libero con i giorni di

scuola (se possibile)").

Inoltre,

per quel che riguarda il criterio del miglioramento dell'idoneità al

collocamento, rispondendo al Presidente del TCA, l'amministrazione ha precisato

di non avere considerato il rapporto di lavoro con la __________ (cfr. consid.

1.5

).

Gli atti

vanno dunque rinviati all'URC di __________ affinché verifichi anche se la

ricorrente ha realmente iniziato tale attività lucrativa, se essa viene svolta

in modo soddisfacente, se è previsto un prolungamento del rapporto di lavoro

oltre il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha altre possibilità

di lavoro (cfr. doc. I: "… Grazie a questa mia iniziativa, in tempi

brevissimi, ho trovato un impiego al 100% in quel di __________ e con

interessanti prospettive occupazionali future.")

Dopo

avere compiuto gli accertamenti indicati da questa Corte l'amministrazione si

pronuncerà nuovamente sulla domanda dell'assicurata del 24 aprile 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione

dell'URC di __________ del 2 luglio 2013 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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