38.2013.39
AD negato assunz.costo corso collabor.sanit. Atti non suff.x pronunciarsi. Amm.dimostrare collocab.pure senza corso.Se seguito corso solo x motivi di salute,AD non assume.Miglior.idon.colloc.:verifica
3 ottobre 2013Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.39
Data decisione, Autorità:
03.10.2013, TCA
Titolo:
AD negato assunz.costo corso collabor.sanit. Atti non suff.x pronunciarsi. Amm.dimostrare collocab.pure senza corso.Se seguito corso solo x motivi di salute,AD non assume.Miglior.idon.colloc.:verificare se realm.iniziato attiv.presso una struttura,se svolta in modo soddisfac.e se prolung.Rinvio atti
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 59 LADI
art. 60 LADI
accomandata
Incarto n.
38.2013.39
DC/sc
Lugano
3 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 luglio
2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 luglio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento
di CO 1 (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 21 maggio
2013 (cfr. doc. 3) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 di poter
frequentare il corso organizzato dalla __________ e denominato “__________”, a
spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’amministrazione
ha giustificato il rifiuto sostenendo che il corso non migliora l’idoneità al
collocamento dell’assicurata (cfr. doc. I).
1.2. Contro
questo provvedimento RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha precisato di avere frequentato il corso a sue spese e di avere reperito in
brevissimo tempo un’occupazione a tempo pieno ad __________.
Ella ha inoltre sottolineato
di non intravvedere, per ragioni di salute, una stabilità lavorativa nel
settore della ristorazione (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 19 luglio 2013 l’URC ha chiesto di confermare la decisione su
opposizione del 2 luglio 2013, formulando le seguenti osservazioni:
"
(…)
Per quanto concerne il corso di “__________”,
dato che non esiste un’indicazione del mercato del lavoro generale e favorevole
e la professione richiede requisiti particolari, le direttive della Sezione del
Lavoro consigliano di accordare con prudenza e dopo le opportune verifiche il
finanziamento di tale corso.
Pur comprendendo la volontà dell’assicurata di
migliorarsi nelle proprie conoscenze, non tutto può e deve essere finanziato
dalla Legge sull’Assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Infatti, questa
legge finanzia i corsi che effettivamente e concretamente danno la possibilità
di assunzione ed inserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro (art. 59
cpv. 2 lett. a, LADI).
Teniamo anche a sottolineare il fatto che la
signora RI 1, prima di iscriversi in disoccupazione, ha lavorato in Svizzera da
marzo 2011 a maggio 2012 sempre come cameriera (doc. 6). Anche dopo
l’iscrizione, da novembre 2012, ha lavorato a ore, come cameriera, facendo
guadagno intermedio (doc. 1).
L’assicurata non ha mai informato il nostro
ufficio riguardo i suoi problemi di salute ed anche sul documento “Analisi del
profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” redatto durante il
primo colloquio, risulta certificato al p.to 5 che la signora non ha problemi
di salute che limitano la sua disponibilità al collocamento (doc. 7).
La signora RI 1 non ha mai prodotto al nostro
ufficio un certificato medico che dichiarasse che l’attività di cameriera non
fosse più adeguata per lei.
Il solo certificato medico in nostro possesso,
allegato dall’assicurata alla richiesta di finanziamento del corso __________
(doc. 2) dice: “Certifico pertanto che la sua situazione neurologica è
confacente con un’attività in qualità di assistente di cura (__________), se
possibile, evitando taluni turni eccessivi (per esempio turni notturni) (doc.
8).
Per concludere facciamo presente come, a oggi,
nel Canton Ticino vi siano 68 persone in possesso del diploma di “__________”,
iscritte in disoccupazione in quanto non hanno lavoro. Questo a conferma che il
concetto di reinserimento duraturo nel mercato del lavoro non sia per nulla
garantito nemmeno da un attestato di “__________”. (…)” (cfr. doc. III)
1.4. Il 22 luglio
2013 il TCA ha intimato alla ricorrente la risposta di causa ed assegnato alle
parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova
(cfr. doc. IV).
Le
parti sono rimaste silenti.
1.5. Il 14 agosto
2013 il Presidente del TCA ha posto all'amministrazione i seguenti quesiti:
"
1. la Direttiva n. 244 del 20 marzo 2006 della
Sezione del lavoro sul
corso
di “__________” è ancora in vigore oppure no?
2. per
quali motivi non è stato considerato che l’assicurata è stata assunta dalla __________
(cfr. doc. A8)?
3. l’URC di __________ ha assegnato delle
occupazioni all’assicurata?" (cfr. doc. V)
La capo
gruppo __________ ha così risposto il 20 agosto 2013:
1. dal 16
novembre 2011 è in vigore la Direttiva 433 – __________". (doc.
1)
2. al momento della richiesta di
finanziamento del corso e della relativa decisione negativa, non eravamo
possesso di alcuno contratto o lettera d'assunzione o altro documento
comprovante la possibile assunzione dell'assicurata.
3. all'assicurata sono state fatte due
assegnazioni (doc. 2 e 3) tenendo in considerazione che dal 01.11.2012
essa lavorava, con guadagno intermedio, presso un locale aperto tutto l'anno.
Questa attività ê stata interrotta nel mese di maggio 2013 dopo aver iniziato
il corso in questione." (cfr. doc. VI)
Al
riguardo l'assicurata non ha formulato nessuna osservazione (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. L'assicurata
ha frequentato il corso organizzato __________ denominato "__________"
dal 29 aprile al 30 luglio 2013 (cfr. doc. 2, A5 e I).
Questo
Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA
ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non
avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12
del 2 aprile 2004).
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso denominato __________ frequentato dalla
ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione
di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C
200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.5. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione
professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e
non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA
1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401
e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione
(cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA
1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N.
12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF
108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque
stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di
disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la
giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.6. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che
anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o
riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno
(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha confermato il giudizio di questo
Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica
era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un
perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire
un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.7. La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,
consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
"
L'aptitude au placement dont il est question à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de
connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan
objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de
l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré
doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure
concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement
développée."
2.8. Il 16 novembre 2011 la Sezione del Lavoro ha emanato una
Direttiva n. 433 del seguente tenore:
"
__________:
corso di "__________"
Descrizione e Procedura
Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto
non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la
professione richiede requisiti particolari.
D e s c
r i z i o n e
Premessa Il corso "__________" permette di acquisire le basi
necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane,
malate e/o disabili.
Da
gennaio 2004 il corso "__________" é così strutturato:
− modulo
di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);
− modulo di approfondimento
di 48 ore (8 giorni di 6 ore).
Fra i due moduli, si
terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato
dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo
con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.
L'attestato di "__________”
é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che
raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.
Tale attestato è riconosciuto in tutta la Svizzera.
Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati
devono
requisiti adempiere le seguenti condizioni:
Ø avere
compiuto 18 anni;
Ø partecipare a una seduta informativa
collettiva e a un colloquio individuale;
Ø avere motivazione e interesse per
un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di
cure;
Ø avere
interesse per il lavoro in équipe;
Ø sapersi esprimere (orale e scritto) nella
lingua italiana;
Ø essere in buona salute fisica e
psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico
di fiducia;
Ø essere interessati alla verifica delle
attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura
a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.
Possibilità di Il corso "__________" non
collocamento
permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.
Contrariamente ai risultati positivi
ottenuti negli anni precedenti, per i corsi concessi e conclusi nel 2011, il
tasso d'efficacia è stato molto modesto (meno del 40%). Prudenza
nell'autorizzazione è quindi dovuta poiché l'efficacia è legata all'esistenza
di contatti con i datori di lavoro prima dello svolgimento del corso.
Dal 1° luglio 2005, la Conferenza
cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse
hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico
dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere
almeno il diploma quale __________ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio
diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il riconoscimento
degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla
convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.
Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere
corso concesso solo se per l'assicurato:
• esiste un concreto
miglioramento delle possibilità di collocamento o
• si prevede un percorso
formativo nel settore sanitario e dunque il corso "__________"
costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il
collocamento nel settore.
Valore Sdl Il
valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione
approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e
delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della
misura in funzione del collocamento.
P r o c e d u r a
Iscrizione al corso Il consulente URC
consegna all'assicurato il formulario "3361642062 PML Corso individuale –
Richiesta" (vedi normale procedura corsi individuali – scheda intranet no. 430) e gli indica che occorre rivolgesi direttamente all'organizzatore per le
modalità di iscrizione.
Sito internet: __________
Indirizzo: __________
__________
__________
__________
__________
L'organizzatore convocherà l'assicurato
ad un colloquio individuale e indicherà nel formulario di richiesta se
l'assicurato adempie i requisiti per frequentare il corso. Il consulente URC
quando avrà ricevuto la documentazione completa, procede con la sua valutazione
"3371642063 PML Corso individuale – Valutazione URC". Con la
valutazione URC si deve stampare anche la copertina da utilizzare per il caricamento
e GED della richiesta di corso con gli allegati e la valutazione URC firmata.
Tutta la documentazione deve essere digitalizzata nella ScanCenter dell'URC.
Sulla copertina è indicato come effettuare la scansione dei documenti e questo
sistema permette che la documentazione sia recapitata nella posta GED del
segretario UMA responsabile. L'UMA compila la sua Check-list. Sulla base della
Valutazione URC e della Check-list. UMA, l'UMA inserisce i dati in Colsta ed
emette la decisione utilizzando il T7 del CP URC.
L'UMA caricherà la check-list UMA e la
decisione a GED e ne invia copia ai diretti interessati. Il CP URC competente è
informato tramite un e-mail.
Decisione di
stage Qualora
sia previsto uno stage pratico, la CRS comunica tempestivamente (tramite
e-mail) all'UMA il periodo e il luogo di stage. L'UMA emette la decisione di
stage (tecnicamente viene registrata come se fosse un normale corso
individuale) carca i dati e GED, e ne trasmette copia ai diretti interessati.
UMA informa il CP URC tramite e-mail (messaggio automatico del sistema) che la
decisione è stata emessa.
Si precisa che i
rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la
disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo state.
"Attestato/fattura
dell'organizzatore
di corso" La __________
compila e trasmette alla cassa disoccupazione il formulario
"Attestato/fattura dell'organizzatore del corso"." (Doc. VI/1)
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
Fatti
I 167 consid. 4.3)."
In una
sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva
appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "____________________"
deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un
concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge
ed ha inoltre sottolineato quanto segue:
"
Un concreto miglioramento delle possibilità di
collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie
al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli
garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre
l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che
ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare
invece eccessiva.
Questa soluzione si giustifica tanto più in un
settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di
lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag.
2).
Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di
ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale
(cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."
2.9. Nella decisione
del 21 maggio 2013 l'URC di __________ ha respinto la domanda dell'assicurata
con la motivazione che la ricorrente risulta collocabile in altri settori
professionali (ad esempio: come cameriera) e che la misura non migliora
sostanzialmente la sua idoneità al collocamento, tanto più che l’assicurata non
ha indicato una concreta possibilità d’assunzione. (cfr. doc. A2).
Nella
decisione su opposizione del 2 luglio 2013 l'amministrazione si è limitata a sostenere che il corso in questione non migliora l'idoneità al collocamento dell'assicurata
(cfr. doc. A).
Infine,
nella risposta di causa, l'URC di __________ ha sottolineato che la ricorrente
al momento dell'iscrizione per il collocamento non aveva mai fatto accenno a
problemi di salute (cfr. consid. 1.3.).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli atti contenuti
nell'incarto non sono sufficienti per pronunciarsi sulla domanda dell'assicurata
del 23 aprile 2013, per cui l'amministrazione dovrà effettuare ulteriori
accertamenti.
Infatti,
per quel che riguarda il criterio della difficile collocabilità, il TCA ricorda
innanzitutto che spetta all'amministrazione dimostrare che l'assicurata è
collocabile anche senza frequentare il corso in questione (cfr. sempre a
proposito di un corso della __________, STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella
quale questo Tribunale ha sottolineato che "l’amministrazione
non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente
e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale
cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".
Inoltre
nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del
gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si è così espressa:
"
(…)
A22
· Stato di salute dell'assicurato: l'AD
non può versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente
collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di
Considerandi
salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso
rientra infatti nell'ambito di competenza dell'assicurazione per l'invalidità
(AI). L'AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei
pertinenti accertamenti da parte dell'AI. Tali provvedimenti devono tuttavia
tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità
dell'assicurato. Se l'AI rifiuto il diritto alle prestazioni dell'assicurato,
quest'ultimo continua a poter beneficiare dell'offerta ordinaria delle
prestazioni dell'AD.
(…)
A53 Secondo la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a
titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere
concesse soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di
simili provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se
l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato
del lavoro bensì per motivi di salute (decisione dello 01.10.1985, R. v. B.,
DLA 1985 n. 22)."
Infine,
sempre a proposito dell'indicazione relativa al mercato del lavoro, l'Alta
Corte, in una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha rilevato:
"
6.1
In proposito va
rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato
contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre
separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante
durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici.
In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata
oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze
linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12
pag. 107 consid. 3c)."
Alla luce
della giurisprudenza e delle direttive citate l'URC di __________ dovrà dunque
verificare nel caso concreto se l'assicurata ha frequentato il corso in
questione esclusivamente per motivi di salute che rendevano inesigibile
la prosecuzione della sua attività quale cameriera o se la ricorrente ha
frequentato tale corso per motivi inerenti al mercato del lavoro che le
impedivano di reperire un'attività durevole e a tempo pieno nel settore della
ristorazione (cfr. doc. A4: "(…) Alla documentazione ho annesso un
certificato medico attestante la mia idoneità a svolgere l'attività di
assistente di cura. Questo in quanto ho dei problemi di epilessia i quali
limitano la mia possibilità di ricollocamento nel settore della ristorazione in
quanto non posso lavorare nei turni serali e/o quando ci sono particolari
manifestazioni con affluenza anomala (troppa gente). Di queste problematiche il
mio consulente è perfettamente al corrente. (…) Penso che il corso sia utile
per risolvere la mia situazione in quanto ritengo che, non potendomi mettere a
disposizione alla sera, il mio ricollocamento nel settore della ristorazione
sia compromesso. Essendomi trasferita nella zona del __________ ho constatato
anche un limite nelle mie conoscenze linguistiche in quanto non parlo tedesco.
Avevo un'occupazione su chiamata presso il __________ a __________. La
proprietaria mi ha impiegata in modo principale al mattino mentre lei era
impegnata nel conseguimento dell'Attestato di esercente.
Ora che
ha finito il corso avrebbe voluto chiamarmi piuttosto nelle ore serali ma non
ho potuto dare la mia disponibilità come lei avrebbe voluto. Il rapporto di
lavoro su chiamata è stato disdetto. D: se durante la frequenza del corso le
avessero offerto un posto di lavoro a tempo pieno durante gli orari diurni
(consoni alla sua situazione), era disposta ad interrompere il corso? R: lo
avrei fatto con rammarico, ma cosciente del mio dovere di accettare
l'occupazione. Avrei cercato di concordare i giorni di libero con i giorni di
scuola (se possibile)").
Inoltre,
per quel che riguarda il criterio del miglioramento dell'idoneità al
collocamento, rispondendo al Presidente del TCA, l'amministrazione ha precisato
di non avere considerato il rapporto di lavoro con la __________ (cfr. consid.
1.5
).
Gli atti
vanno dunque rinviati all'URC di __________ affinché verifichi anche se la
ricorrente ha realmente iniziato tale attività lucrativa, se essa viene svolta
in modo soddisfacente, se è previsto un prolungamento del rapporto di lavoro
oltre il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha altre possibilità
di lavoro (cfr. doc. I: "… Grazie a questa mia iniziativa, in tempi
brevissimi, ho trovato un impiego al 100% in quel di __________ e con
interessanti prospettive occupazionali future.")
Dopo
avere compiuto gli accertamenti indicati da questa Corte l'amministrazione si
pronuncerà nuovamente sulla domanda dell'assicurata del 24 aprile 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione
dell'URC di __________ del 2 luglio 2013 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster